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2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI PRECONTRATTUALI
2.4. La richiesta del finanziamento
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GLOSSARIO
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APPROFONDIMENTI
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NORMATIVA
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2.4. LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO
Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere le principali caratteristiche della fase di
richiesta di finanziamento da parte del consumatore.
2.4.1 La valutazione dell’affidabilità del cliente
Soffermiamoci ora sulla penultima fase del processo di affidamento: la richiesta di
finanziamento da parte del consumatore.
Fabio, sono convinta: chiediamo il prestito!
Hai ragione: procediamo!
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Quando posso tornare per sapere se la richiesta è stata accettata?
Sicuramente entro mercoledì riceverò la risposta della banca e
potrò comunicargliela!
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Quando il consumatore decide di procedere con la domanda di
finanziamento, la nuova normativa sul credito al consumo pone l’obbligo
per la banca di procedere alla valutazione del suo merito creditizio, in
modo propedeutico alla delibera di fido e alla sottoscrizione del contratto.
L’introduzione di questo obbligo è finalizzata a evitare comportamenti non
prudenti e assicurare pratiche responsabili delle banche e, in particolare,
di unità organizzative e soggetti singoli che operano nella banca e che
possono influenzare il processo creditizio. In realtà, gran parte di queste
previsioni erano già previste nella regolamentazione e nelle istruzioni di
vigilanza ma, la nuova normativa, ne rafforza la valenza e ne amplia gli
obiettivi, compresi quelli di tutela del consumatore.
L’obbligo di valutare l’affidabilità del cliente vale sia per le nuove richieste
di finanziamento, sia per gli aumenti “significativi” di finanziamenti già
esistenti.
Le banche che adottano una metodologia
standard nel calcolo dei requisiti patrimoniali,
cioè che non hanno un sistema di rating
interno, assolvono all’obbligo di valutazione
del merito creditizio applicando le istruzioni
di vigilanza prudenziale per le banche non
IRB.
Le banche che adottano il metodo IRB nel
calcolo dei requisiti patrimoniali e possiedono,
quindi, un sistema di rating interno per la
misurazione del rischio di credito assolvono
all’obbligo di valutazione del merito creditizio
applicando, oltre a quanto previsto per la
banche con metodo standard, anche le
istruzioni di vigilanza prudenziale per le
banche con approccio IRB.
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2.4.2 Il ricorso alle banche dati
Molto frequentemente la valutazione del merito creditizio del consumatore si
fonda sulle informazioni presenti in una banca dati, in particolar modo nel
finanziamento dei nuovi clienti. La normativa prevede che, in caso di esito
negativo della delibera di affidamento a seguito della consultazione di
una banca dati, il finanziatore informi il consumatore gratuitamente del
rifiuto della domanda, degli estremi identificativi dei sistemi di
informazione creditizia consultati (e dei rispettivi gestori).
La prima volta che un finanziatore invia informazioni “negative” relative a un
consumatore deve:
•
•
•
informarlo preventivamente (attraverso comunicazioni specifiche o
insieme all’invio di altre comunicazioni e solleciti)
informarlo sugli effetti e le conseguenze che la comunicazione delle
informazioni negative in una banca dati determina sulla sua capacità
di accedere al credito;
assicurarsi che le informazioni comunicate alle banche dati siano
esatte e aggiornate ed, eventualmente, rettificare prontamente i dati
in caso di errori.
La normativa riguarda anche la fase di contribuzione/segnalazione degli
intermediari finanziari alle banche dati cioè le informazioni positive e
negative che ogni intermediario invia al sistema di informazione
creditizia con riferimento all’utilizzo e al rimborso dei finanziamenti da
parte dei propri clienti affidati.
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2.4.3 Scheda di riepilogo
FASE PRECONTRATTUALE
Strumento
di
trasparenza
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Prima
della
riforma
Disciplina
attuale:
innovazioni
Modalità di
trasmissione
al cliente
Maggiore tutela
del cliente
Istruzioni
di
vigilanza
della
Banca
d’Italia
Obbligo di
valutazione del
merito creditizio
del consumatore
L’obbligo è valido
sia per le nuove
richieste di
finanziamento,
sia per aumenti
significativi di
finanziamenti già
esistenti
Disincentivazione
di comportamenti
non prudenti e
garanzia di
pratiche
responsabili delle
banche e dei
singoli soggetti
che in essa
operano
Banche
dati
La normativa al
riguarda anche la
fase di
contribuzione/se
gnalazione degli
intermediari
finanziari alle
banche dati cioè
alle informazioni
positive e
negative che
ogni
intermediario
invia al sistema
di informazione
creditizia con
riferimento
all’utilizzo e al
rimborso dei
finanziamenti da
parte dei propri
clienti affidati
Per informazioni
“negative ” il
finanziatore:
• informa
preventivamente il
consumatore
(attraverso
comunicazioni
specifiche o
insieme all’invio di
altre
comunicazioni e
solleciti)
• informa il
consumatore sugli
effetti e le
conseguenze che
la comunicazione
delle informazioni
negative in una
banca dati
determina sulla
sua capacità di
accedere al
credito
• si assicura che le
informazioni
comunicate alle
banche dati siano
esatte e
aggiornate ed,
eventualmente,
rettifica
prontamente i dati
in caso di errori
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GLOSSARIO
Annuncio pubblicitario
Tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra
documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta
alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non
personalizzabile).
Apertura di credito
Contratto attraverso cui una banca si obbliga a mantenere a disposizione del cliente, un certo
importo per un periodo di tempo determinato (nel caso di apertura di credito a scadenza) o di
tempo indeterminato (nel caso di apertura di credito a revoca).
Apertura di credito rotativa
Linea di credito rotativa (revolving) in cui il rimborso (anche parziale) delle somme utilizzate
non determina la fine del finanziamento ma il ripristino del fido che può essere nuovamente
utilizzato dal cliente nei limiti dell’ammontare concesso.
Apertura di credito semplice
Forma di finanziamento in cui la disponibilità della somma è immediata, mentre le modalità di
utilizzo rientrano fra le facoltà del consumatore che decide quando e quanto utilizzare.
Attività di prestazione di servizi senza stabilimento
Lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza
di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Si è in presenza di prestazione di
servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva
presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in
modo occasionale.
Canali distributivi
I soggetti interni o esterni all’intermediario creditizio che contribuiscono all’erogazione del
finanziamento.
Carte di credito rateali
Documenti elettronici nella forma di plastic card che consentono al titolare, nell’ambito del fido
accordato, di utilizzare il finanziamento ricevuto sia attraverso pagamenti presso i terminali
POS installati negli esercizi commerciali convenzionati, sia prelevando contante presso gli
sportelli ATM.
Consumatore
Una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
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Contratto di credito ai consumatori
Contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
Contratto di credito collegato
Un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
• il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
concludere il contratto di credito;
• il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Costo totale del credito
Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a
conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi
compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del
contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
Credito finalizzato
Finanziamento il cui scopo è determinato al momento della richiesta e, in generale, tale scopo
è rappresentato dall’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.
Credito non finalizzato
Tutti i finanziamenti erogati a favore di una famiglia, destinati a coprire un fabbisogno
finanziario, la cui causa non è strettamente collegata all’acquisto di uno specifico bene o
servizio.
Credito rateale finalizzato
Forma di credito al consumo il cui scopo è determinato al momento della richiesta e consiste
nel finanziamento dell’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (IEBCC)
Prospetto che riporta informazioni precontrattuali relative alla specifica operazione e allo
specifico cliente, quindi informazioni di natura non standardizzata.
Informazioni precontrattuali
Le informazioni necessarie, rese dal finanziatore al consumatore, prima che questi sia
vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, per consentirgli il confronto
tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione
informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.
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Finanziatore
Il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio
della Repubblica, offre o stipula contratti di credito (banca, intermediario finanziario, ecc.).
Importo totale del credito
Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù
di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore
La somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.
Intermediario del credito
L’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un
compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle
riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore
ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.
Mediatore creditizio
Il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari autorizzati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma.
Messa a disposizione dei documenti
Salvo che non sia diversamente specificato, i documenti si intendono “messi a disposizione”
del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o
prelevata direttamente.
Nullità
Una delle forme che può assumere l’invalidità di un contratto. La nullità determina l’inidoneità
del contratto concluso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri.
La nullità di un contratto può essere rilevata in qualsiasi momento, anche molto tempo dopo la
sua conclusione ed esecuzione.
Le cause che determinano la nullità di un negozio sono:
• la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma
prescritta dalla legge a pena di nullità;
• l’illiceità della causa;
• l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile;
• l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto;
• la contrarietà a norme imperative;
• altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle
parti del contratto.
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Prestiti con delegazione di pagamento
Finanziamento in cui il dipendente delega il proprio datore di lavoro a pagare le rate del
finanziamento nel limite massimo del quinto del proprio stipendio.
Prestito contro cessione del quinto dello stipendio
Prestito personale destinato a coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o da
pensione, a fronte della cessione volontaria di una quota parte del proprio reddito, non
superiore a un quinto dello stipendio netto.
Prestito personale
Finanziamento non finalizzato, cioè non collegato all’acquisto di uno specifico bene o servizio.
Produttore
Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore
del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo.
Professionista
La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Retail banking
In generale, con retail banking si definisce un’area di attività data dalla combinazione fra un
insieme di prodotti e servizi (di finanziamento, di investimento e di pagamento) che le banche
(o gli intermediari finanziari in relazione alla propria attività) erogano o rendono disponibili ai
consumatori, alle famiglie, ai privati e alle small business attraverso canali distributivi diretti (di
proprietà del finanziatore), canali virtuali (senza partecipazione fisica del personale) oppure
canali indiretti (cioè intermediati da un soggetto terzo rispetto al finanziatore e al consumatore).
Rinvio agli usi
Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle
aziende di credito sulla piazza.
Sconfinamento
L’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo
dell’apertura di credito concessa. Rientrano quindi nella nozione di sconfinamento
sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti
l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).
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Servizio accessorio connesso con il contratto di credito
Il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o
facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il servizio si intende
obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può
stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio
oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il
contratto avente a oggetto il servizio accessorio.
Società di microcredito
Soggetti che erogano servizi di finanziamento a carattere sociale.
Succursale
Un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge
direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente
dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni
(prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il
consumatore. È comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di
intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore
deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse
le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a
servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni offerte.
Tecniche di comunicazione a distanza
Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la
presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato (internet,
collegamento telefonico, ecc.).
Ufficio di rappresentanza
Struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei
mercati.
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APPROFONDIMENTI
Gli sconfinamenti
Gli sconfinamenti non sono considerati credito ai consumatori. Tuttavia, in caso di sconfinamento
superiore a 300 euro in assenza di fido o superiore al 5% dell’apertura di credito concessa che si
protragga per oltre un mese, il creditore deve comunicare senza indugio al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, l’esistenza dello sconfinamento, l’importo, il tasso
debitore e gli eventuali interessi di mora, penali e spese applicabili.
Il rating
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
L’introduzione del rating nelle valutazioni e decisioni degli affidamenti ai clienti, in estrema sintesi,
determina il calcolo:
• della probabilità di default (Probability of Default, PD), ossia la probabilità che una controparte
passi allo stato di default entro un orizzonte temporale di un anno;
• del tasso di perdita in caso di default (Loss Given Default, LGD), ossia il valore atteso
(eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali,
tra la perdita a causa del default e l’importo dell’esposizione al momento del default (Exposure
At Default, EAD);
• dell’esposizione al momento del default (EAD), ossia il valore delle attività di rischio per cassa
e fuori bilancio (per le operazioni fuori bilancio: garanzie rilasciate e impegni). L’EAD viene
determinata mediante un fattore di conversione creditizia (Credit Conversion Factor, CCF) che
rappresenta il rapporto tra la parte non utilizzata della linea di credito che si stima possa
essere utilizzata in caso di default e la parte attualmente non utilizzata;
• della scadenza (Maturity, M), ossia la media, per una data esposizione, delle durate residue
contrattuali dei pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo.
Il metodo standard
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Le istruzioni di vigilanza prevedono che le banche, nella fase istruttoria, acquisiscano tutta la
documentazione necessaria per effettuare un’adeguata valutazione del merito creditizio del
prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale e una corretta remunerazione del rischio
assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e
progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l’individuazione delle caratteristiche e della
qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Al
fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario, le banche utilizzano,
sia nella fase di valutazione sia nella successiva fase di monitoraggio, le informazioni fornite dai
sistemi di informazione creditizia e da altre banche dati se esistenti.
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Il metodo IRB
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
La Banca d’Italia sottolinea che le banche che adottano il metodo IRB possiedono un sistema di
rating non unicamente finalizzato al calcolo dei requisiti patrimoniali ma che riveste una funzione
essenziale nella concessione dei crediti e nella gestione del rischio. Le procedure interne devono
imporre alle unità operative centrali e periferiche di utilizzare i rating nell’ambito del processo di
erogazione e rinnovo dei crediti e, in particolare, i rating interni costituiscono elementi essenziali e
imprescindibili delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi.
Infine, nel processo decisionale, l’articolazione delle deleghe deve essere definita tenendo anche
conto del profilo di rischio del cliente o della transazione così come rappresentato dal rating o dal
pool.
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NORMATIVA
•
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché
modifiche del titolo VI del testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi
•
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
•
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
•
Codice del consumo (D.lgs. 206/2005)
Testo coordinato ed aggiornato con le recenti riforme introdotte dal decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146, dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e dalla Legge 24
dicembre 2007, n. 244
•
Lettera Circolare del 1° giugno 2011 Prot. ULG/DSM/001132
Normativa sul credito ai consumatori - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Domande frequenti sul
provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni
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