1 - ABI Learning

Transcript

1 - ABI Learning
2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI PRECONTRATTUALI
2.3. L’analisi dell’offerta
1
GLOSSARIO
6
APPROFONDIMENTI
10
NORMATIVA
11
2.3. L’ANALISI DELL’OFFERTA
Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere cosa stabilisce la normativa in merito
all’obbligo di assistenza al consumatore.
2.3.1 L’obbligo di assistenza al consumatore
Eccoci alla terza fase del processo, quella di analisi delle informazioni.
Sotto un profilo operativo, la Banca d’Italia ha previsto l’obbligo per il finanziatore di
assicurare al consumatore la possibilità di rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al
finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente delle
spiegazioni.
Questa disponibilità deve essere garantita sia prima della conclusione del contratto, sia per il
periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso, cioè i 14 giorni successivi alla
sottoscrizione e/o alla ricezione delle informazioni obbligatorie.
1
La direttiva europea e, successivamente, il D.Lgs 141/2010 hanno previsto
l’obbligo di assistenza del consumatore da parte del finanziatore durante
la fase di scelta.
L’adempimento di questo obbligo è stato regolamentato dalla Banca d’Italia
che ha agito su diversi piani per renderne possibile l’adempimento e ridurre i
conflitti d’interesse che caratterizzano l’intervento del finanziatore.
Il finanziatore deve fornire chiarimenti adeguati, in modo che il
consumatore possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto
alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.
I chiarimenti possono riguardare le informazioni precontrattuali fornite, le
caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e, in particolare gli effetti
specifici che essi possono avere sulla sua situazione economico-finanziaria,
incluse le conseguenze del mancato pagamento.
L’obbligo di assistenza del finanziatore riguarda tutti i contratti di credito ma
non si applica alle aperture di credito con rimborso a richiesta del
finanziatore o con rimborso entro tre mesi da loro utilizzo, alle dilazioni
di pagamento e alle modalità agevolate di rimborso di crediti
preesistenti.
Le spiegazioni possono essere orali oppure – ove il consumatore lo desideri – erogate
attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un’interazione
individuale con gli addetti.
Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato dal finanziatore o dall’intermediario del
credito può suggerire al consumatore l’utilizzo di adeguati strumenti di autovalutazione e di
modelli di simulazione disponibili su internet.
Ora, torniamo nell’ufficio di Carlo Salvini con Fabio e Marina…
2
Continua a non essermi troppo chiaro il concetto del TAEG mentre
invece capisco immediatamente quando mi parla di tasso di
interesse!
Cerco di chiarire: il tasso di interesse è il prezzo che lei pagherà a
fronte della somma che la banca le presterà per un certo periodo.
Il TAEG, invece, indica su base annua, il costo complessivo degli
importi messi a disposizione. Quindi, è superiore al tasso di
interesse perché considera tutti gli altri costi e commissioni.
Ma siamo davvero sicuri che una volta preso il prestito non ci
troveremo a sostenere costi ulteriori? Sa, le famose postille dei
contratti…
Può stare certo che non ci saranno sorprese! Come le dicevo, il
TAEG indica il costo complessivo che lei e sua moglie dovrete
sostenere per ottenere e utilizzare il denaro durante tutta la
durata del finanziamento.
Allora perché sul prospetto, alla voce “importo totale dovuto dal
consumatore”, risulta una cifra molto più elevata del costo totale del
credito?
Perché l’importo totale che lei dovrà restituire alla banca,
include anche l’importo del finanziamento, cioè la somma di
denaro da restituire e i costi complessivi del finanziamento.
3
E se vogliamo, possiamo restituire il prestito prima del tempo?
Sì, il rimborso anticipato è previsto, anche se in alcuni casi il
cliente deve corrispondere un indennizzo indicato dalla legge il cui
importo, però, è proporzionale al capitale restituito. Nel vostro
caso, dato che si tratta di un prestito di importo inferiore a 10.000
euro non dovrete pagare alcun indennizzo alla banca.
Ah… ecco!
4
2.3.2 Scheda di riepilogo
FASE PRECONTRATTUALE
A
N
A
L
I
S
I
D
E
L
L
’
O
F
F
E
R
T
A
Strumento
di
trasparenza
IEBCC
Prima
della
riforma
Disciplina attuale:
innovazioni
Modalità di
trasmissione
al cliente
Maggiore tutela
del cliente
Obbligo di assistenza
regolamentato dalla
Banca d’Italia
Oralmente,
durante la fase di
scelta, oppure
utilizzando
tecniche di
comunicazione a
distanza che
consentano
un’interazione
individuale con
gli addetti
Il finanziatore o
l’intermediario
del credito
devono fornire
chiarimenti
adeguati, in
modo che il
consumatore
possa valutare
se il contratto di
credito proposto
sia adatto alle
proprie esigenze
e alla propria
situazione
finanziaria
Riduzione dei
conflitti di
interesse
5
GLOSSARIO
Annuncio pubblicitario
Tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra
documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta
alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non
personalizzabile).
Apertura di credito
Contratto attraverso cui una banca si obbliga a mantenere a disposizione del cliente, un certo
importo per un periodo di tempo determinato (nel caso di apertura di credito a scadenza) o di
tempo indeterminato (nel caso di apertura di credito a revoca).
Apertura di credito rotativa
Linea di credito rotativa (revolving) in cui il rimborso (anche parziale) delle somme utilizzate
non determina la fine del finanziamento ma il ripristino del fido che può essere nuovamente
utilizzato dal cliente nei limiti dell’ammontare concesso.
Apertura di credito semplice
Forma di finanziamento in cui la disponibilità della somma è immediata, mentre le modalità di
utilizzo rientrano fra le facoltà del consumatore che decide quando e quanto utilizzare.
Attività di prestazione di servizi senza stabilimento
Lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza
di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Si è in presenza di prestazione di
servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva
presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in
modo occasionale.
Canali distributivi
I soggetti interni o esterni all’intermediario creditizio che contribuiscono all’erogazione del
finanziamento.
Carte di credito rateali
Documenti elettronici nella forma di plastic card che consentono al titolare, nell’ambito del fido
accordato, di utilizzare il finanziamento ricevuto sia attraverso pagamenti presso i terminali
POS installati negli esercizi commerciali convenzionati, sia prelevando contante presso gli
sportelli ATM.
Consumatore
Una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
6
Contratto di credito ai consumatori
Contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
Contratto di credito collegato
Un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
• il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
concludere il contratto di credito;
• il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Costo totale del credito
Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a
conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi
compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del
contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
Credito finalizzato
Finanziamento il cui scopo è determinato al momento della richiesta e, in generale, tale scopo
è rappresentato dall’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.
Credito non finalizzato
Tutti i finanziamenti erogati a favore di una famiglia, destinati a coprire un fabbisogno
finanziario, la cui causa non è strettamente collegata all’acquisto di uno specifico bene o
servizio.
Credito rateale finalizzato
Forma di credito al consumo il cui scopo è determinato al momento della richiesta e consiste
nel finanziamento dell’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (IEBCC)
Prospetto che riporta informazioni precontrattuali relative alla specifica operazione e allo
specifico cliente, quindi informazioni di natura non standardizzata.
Informazioni precontrattuali
Le informazioni necessarie, rese dal finanziatore al consumatore, prima che questi sia
vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, per consentirgli il confronto
tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione
informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.
7
Finanziatore
Il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio
della Repubblica, offre o stipula contratti di credito (banca, intermediario finanziario, ecc.).
Importo totale del credito
Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù
di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore
La somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.
Intermediario del credito
L’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un
compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle
riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore
ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.
Mediatore creditizio
Il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari autorizzati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma.
Messa a disposizione dei documenti
Salvo che non sia diversamente specificato, i documenti si intendono “messi a disposizione”
del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o
prelevata direttamente.
Nullità
Una delle forme che può assumere l’invalidità di un contratto. La nullità determina l’inidoneità
del contratto concluso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri.
La nullità di un contratto può essere rilevata in qualsiasi momento, anche molto tempo dopo la
sua conclusione ed esecuzione.
Le cause che determinano la nullità di un negozio sono:
• la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma
prescritta dalla legge a pena di nullità;
• l’illiceità della causa;
• l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile;
• l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto;
• la contrarietà a norme imperative;
• altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle
parti del contratto.
8
Prestiti con delegazione di pagamento
Finanziamento in cui il dipendente delega il proprio datore di lavoro a pagare le rate del
finanziamento nel limite massimo del quinto del proprio stipendio.
Prestito contro cessione del quinto dello stipendio
Prestito personale destinato a coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o da
pensione, a fronte della cessione volontaria di una quota parte del proprio reddito, non
superiore a un quinto dello stipendio netto.
Prestito personale
Finanziamento non finalizzato, cioè non collegato all’acquisto di uno specifico bene o servizio.
Produttore
Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore
del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo.
Professionista
La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Retail banking
In generale, con retail banking si definisce un’area di attività data dalla combinazione fra un
insieme di prodotti e servizi (di finanziamento, di investimento e di pagamento) che le banche
(o gli intermediari finanziari in relazione alla propria attività) erogano o rendono disponibili ai
consumatori, alle famiglie, ai privati e alle small business attraverso canali distributivi diretti (di
proprietà del finanziatore), canali virtuali (senza partecipazione fisica del personale) oppure
canali indiretti (cioè intermediati da un soggetto terzo rispetto al finanziatore e al consumatore).
Rinvio agli usi
Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle
aziende di credito sulla piazza.
Sconfinamento
L’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo
dell’apertura di credito concessa. Rientrano quindi nella nozione di sconfinamento
sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti
l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).
9
Servizio accessorio connesso con il contratto di credito
Il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o
facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il servizio si intende
obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può
stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio
oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il
contratto avente a oggetto il servizio accessorio.
Società di microcredito
Soggetti che erogano servizi di finanziamento a carattere sociale.
Succursale
Un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge
direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente
dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni
(prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il
consumatore. È comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di
intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore
deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse
le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a
servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni offerte.
Tecniche di comunicazione a distanza
Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la
presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato (internet,
collegamento telefonico, ecc.).
Ufficio di rappresentanza
Struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei
mercati.
10
APPROFONDIMENTI
Gli sconfinamenti
Gli sconfinamenti non sono considerati credito ai consumatori. Tuttavia, in caso di sconfinamento
superiore a 300 euro in assenza di fido o superiore al 5% dell’apertura di credito concessa che si
protragga per oltre un mese, il creditore deve comunicare senza indugio al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, l’esistenza dello sconfinamento, l’importo, il tasso
debitore e gli eventuali interessi di mora, penali e spese applicabili.
11
NORMATIVA
•
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché
modifiche del titolo VI del testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi
•
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
•
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
•
Codice del consumo (D.lgs. 206/2005)
Testo coordinato ed aggiornato con le recenti riforme introdotte dal decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146, dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e dalla Legge 24
dicembre 2007, n. 244
•
Lettera Circolare del 1° giugno 2011 Prot. ULG/DSM/001132
Normativa sul credito ai consumatori - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Domande frequenti sul
provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni
12