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2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI PRECONTRATTUALI 2.3. L’analisi dell’offerta 1 GLOSSARIO 6 APPROFONDIMENTI 10 NORMATIVA 11 2.3. L’ANALISI DELL’OFFERTA Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere cosa stabilisce la normativa in merito all’obbligo di assistenza al consumatore. 2.3.1 L’obbligo di assistenza al consumatore Eccoci alla terza fase del processo, quella di analisi delle informazioni. Sotto un profilo operativo, la Banca d’Italia ha previsto l’obbligo per il finanziatore di assicurare al consumatore la possibilità di rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente delle spiegazioni. Questa disponibilità deve essere garantita sia prima della conclusione del contratto, sia per il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso, cioè i 14 giorni successivi alla sottoscrizione e/o alla ricezione delle informazioni obbligatorie. 1 La direttiva europea e, successivamente, il D.Lgs 141/2010 hanno previsto l’obbligo di assistenza del consumatore da parte del finanziatore durante la fase di scelta. L’adempimento di questo obbligo è stato regolamentato dalla Banca d’Italia che ha agito su diversi piani per renderne possibile l’adempimento e ridurre i conflitti d’interesse che caratterizzano l’intervento del finanziatore. Il finanziatore deve fornire chiarimenti adeguati, in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. I chiarimenti possono riguardare le informazioni precontrattuali fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e, in particolare gli effetti specifici che essi possono avere sulla sua situazione economico-finanziaria, incluse le conseguenze del mancato pagamento. L’obbligo di assistenza del finanziatore riguarda tutti i contratti di credito ma non si applica alle aperture di credito con rimborso a richiesta del finanziatore o con rimborso entro tre mesi da loro utilizzo, alle dilazioni di pagamento e alle modalità agevolate di rimborso di crediti preesistenti. Le spiegazioni possono essere orali oppure – ove il consumatore lo desideri – erogate attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un’interazione individuale con gli addetti. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato dal finanziatore o dall’intermediario del credito può suggerire al consumatore l’utilizzo di adeguati strumenti di autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet. Ora, torniamo nell’ufficio di Carlo Salvini con Fabio e Marina… 2 Continua a non essermi troppo chiaro il concetto del TAEG mentre invece capisco immediatamente quando mi parla di tasso di interesse! Cerco di chiarire: il tasso di interesse è il prezzo che lei pagherà a fronte della somma che la banca le presterà per un certo periodo. Il TAEG, invece, indica su base annua, il costo complessivo degli importi messi a disposizione. Quindi, è superiore al tasso di interesse perché considera tutti gli altri costi e commissioni. Ma siamo davvero sicuri che una volta preso il prestito non ci troveremo a sostenere costi ulteriori? Sa, le famose postille dei contratti… Può stare certo che non ci saranno sorprese! Come le dicevo, il TAEG indica il costo complessivo che lei e sua moglie dovrete sostenere per ottenere e utilizzare il denaro durante tutta la durata del finanziamento. Allora perché sul prospetto, alla voce “importo totale dovuto dal consumatore”, risulta una cifra molto più elevata del costo totale del credito? Perché l’importo totale che lei dovrà restituire alla banca, include anche l’importo del finanziamento, cioè la somma di denaro da restituire e i costi complessivi del finanziamento. 3 E se vogliamo, possiamo restituire il prestito prima del tempo? Sì, il rimborso anticipato è previsto, anche se in alcuni casi il cliente deve corrispondere un indennizzo indicato dalla legge il cui importo, però, è proporzionale al capitale restituito. Nel vostro caso, dato che si tratta di un prestito di importo inferiore a 10.000 euro non dovrete pagare alcun indennizzo alla banca. Ah… ecco! 4 2.3.2 Scheda di riepilogo FASE PRECONTRATTUALE A N A L I S I D E L L ’ O F F E R T A Strumento di trasparenza IEBCC Prima della riforma Disciplina attuale: innovazioni Modalità di trasmissione al cliente Maggiore tutela del cliente Obbligo di assistenza regolamentato dalla Banca d’Italia Oralmente, durante la fase di scelta, oppure utilizzando tecniche di comunicazione a distanza che consentano un’interazione individuale con gli addetti Il finanziatore o l’intermediario del credito devono fornire chiarimenti adeguati, in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria Riduzione dei conflitti di interesse 5 GLOSSARIO Annuncio pubblicitario Tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile). Apertura di credito Contratto attraverso cui una banca si obbliga a mantenere a disposizione del cliente, un certo importo per un periodo di tempo determinato (nel caso di apertura di credito a scadenza) o di tempo indeterminato (nel caso di apertura di credito a revoca). Apertura di credito rotativa Linea di credito rotativa (revolving) in cui il rimborso (anche parziale) delle somme utilizzate non determina la fine del finanziamento ma il ripristino del fido che può essere nuovamente utilizzato dal cliente nei limiti dell’ammontare concesso. Apertura di credito semplice Forma di finanziamento in cui la disponibilità della somma è immediata, mentre le modalità di utilizzo rientrano fra le facoltà del consumatore che decide quando e quanto utilizzare. Attività di prestazione di servizi senza stabilimento Lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale. Canali distributivi I soggetti interni o esterni all’intermediario creditizio che contribuiscono all’erogazione del finanziamento. Carte di credito rateali Documenti elettronici nella forma di plastic card che consentono al titolare, nell’ambito del fido accordato, di utilizzare il finanziamento ricevuto sia attraverso pagamenti presso i terminali POS installati negli esercizi commerciali convenzionati, sia prelevando contante presso gli sportelli ATM. Consumatore Una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 6 Contratto di credito ai consumatori Contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Contratto di credito collegato Un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: • il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; • il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. Costo totale del credito Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Credito finalizzato Finanziamento il cui scopo è determinato al momento della richiesta e, in generale, tale scopo è rappresentato dall’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio. Credito non finalizzato Tutti i finanziamenti erogati a favore di una famiglia, destinati a coprire un fabbisogno finanziario, la cui causa non è strettamente collegata all’acquisto di uno specifico bene o servizio. Credito rateale finalizzato Forma di credito al consumo il cui scopo è determinato al momento della richiesta e consiste nel finanziamento dell’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (IEBCC) Prospetto che riporta informazioni precontrattuali relative alla specifica operazione e allo specifico cliente, quindi informazioni di natura non standardizzata. Informazioni precontrattuali Le informazioni necessarie, rese dal finanziatore al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. 7 Finanziatore Il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito (banca, intermediario finanziario, ecc.). Importo totale del credito Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito. Importo totale dovuto dal consumatore La somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito. Intermediario del credito L’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti. Mediatore creditizio Il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari autorizzati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Messa a disposizione dei documenti Salvo che non sia diversamente specificato, i documenti si intendono “messi a disposizione” del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente. Nullità Una delle forme che può assumere l’invalidità di un contratto. La nullità determina l’inidoneità del contratto concluso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri. La nullità di un contratto può essere rilevata in qualsiasi momento, anche molto tempo dopo la sua conclusione ed esecuzione. Le cause che determinano la nullità di un negozio sono: • la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità; • l’illiceità della causa; • l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile; • l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto; • la contrarietà a norme imperative; • altri casi stabiliti dalla legge. La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto. 8 Prestiti con delegazione di pagamento Finanziamento in cui il dipendente delega il proprio datore di lavoro a pagare le rate del finanziamento nel limite massimo del quinto del proprio stipendio. Prestito contro cessione del quinto dello stipendio Prestito personale destinato a coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o da pensione, a fronte della cessione volontaria di una quota parte del proprio reddito, non superiore a un quinto dello stipendio netto. Prestito personale Finanziamento non finalizzato, cioè non collegato all’acquisto di uno specifico bene o servizio. Produttore Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Professionista La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. Retail banking In generale, con retail banking si definisce un’area di attività data dalla combinazione fra un insieme di prodotti e servizi (di finanziamento, di investimento e di pagamento) che le banche (o gli intermediari finanziari in relazione alla propria attività) erogano o rendono disponibili ai consumatori, alle famiglie, ai privati e alle small business attraverso canali distributivi diretti (di proprietà del finanziatore), canali virtuali (senza partecipazione fisica del personale) oppure canali indiretti (cioè intermediati da un soggetto terzo rispetto al finanziatore e al consumatore). Rinvio agli usi Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza. Sconfinamento L’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa. Rientrano quindi nella nozione di sconfinamento sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido). 9 Servizio accessorio connesso con il contratto di credito Il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio. Società di microcredito Soggetti che erogano servizi di finanziamento a carattere sociale. Succursale Un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca. Supporto durevole Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. È comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Tecniche di comunicazione a distanza Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato (internet, collegamento telefonico, ecc.). Ufficio di rappresentanza Struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati. 10 APPROFONDIMENTI Gli sconfinamenti Gli sconfinamenti non sono considerati credito ai consumatori. Tuttavia, in caso di sconfinamento superiore a 300 euro in assenza di fido o superiore al 5% dell’apertura di credito concessa che si protragga per oltre un mese, il creditore deve comunicare senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, l’esistenza dello sconfinamento, l’importo, il tasso debitore e gli eventuali interessi di mora, penali e spese applicabili. 11 NORMATIVA • Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi • Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti • Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE • Codice del consumo (D.lgs. 206/2005) Testo coordinato ed aggiornato con le recenti riforme introdotte dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 • Lettera Circolare del 1° giugno 2011 Prot. ULG/DSM/001132 Normativa sul credito ai consumatori - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni 12