Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 15

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Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 15
Spett.le
DITTA/ SOCIETÀ
CIRCOLARE n. CF 15/2012
Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono
costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata”
accessibile utilizzando username “[email protected]” e password “123456”. Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente
delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata.
INDICE
1 DEROGA ALL’USO DEL CONTANTE
2 NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLA PMI
3 STUDI DI SETTORE
4 NUOVE REGOLARE PER LE PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE
5 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONI CON EQUITALIA
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DEROGA ALL’USO DEL CONTANTE
Il D.L. 16/2012 ha stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante è possibile, per gli
operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, vendere beni e servizi con
pagamento in contante oltre la soglia di 1.000,00 Euro a cittadini stranieri non residenti in Italia, nel rispetto di
alcune condizioni/adempimenti, di cui si rimanda alla nostra CF 13/12, e con l’invio di un’apposita
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento n. 45160/2012 del 23 marzo 2012 l’Agenzia ha approvato il modello per la
comunicazione dell’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante. Tale
modello è reperibile nel sito istituzionale, in formato elettronico, e deve essere presentato prima di effettuare le
operazioni in deroga, dovranno essere indicati i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione e
che all’atto della sottoscrizione dichiara di aderire alla deroga prevista. Dovrà essere presentato esclusivamente
per via telematica direttamente o tramite soggetti incaricati e solo utilizzando i modelli disponibili nel sito
dell’Agenzia delle entrate, rilasciando all’atto di presentazione ricevuta.
Con il provvedimento del 23 marzo 2012, viene previsto, per consentire al contribuente di usufruire della
disposizione nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma cioè il 02 marzo 2012 e l’approvazione
del modello di comunicazione, con riferimento alle operazioni per le quali si è fruito della deroga ed effettuare
dal 02 marzo al 10 aprile, che la comunicazione può essere trasmessa all’Agenzia dopo le operazioni (ex post),
ma entro tale ultima data (10 aprile 2012). Naturalmente debbono essere tempestivamente rispettati gl’altri
adempimenti prescritti dalla norma.
NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI
L’intesa tra il Governo e l’ABI siglato nel mese scorso si pone l’obiettivo di assicurare la disponibilità di
adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive
economiche positive. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di tre tipi:
1) Operazioni di sospensione dei finanziamenti: in questo campo rientrano le sospensioni per 12 mesi della
quota capitale delle rate di mutuo e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing
“immobiliare” e “mobiliare”.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non
abbiano già usufruito della sospensione prevista dall’avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono
essere scadute da oltre 90 giorni.
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2) Operazioni di allungamento dei finanziamenti: è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella
di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con
riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le
scadenze del credito agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui
che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall’accordo per il credito del
pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del
periodo di sospensione.
3) Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività: sono connesse ad aumenti dei mezzi
propri realizzati dall’impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 201/11 per le
imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un
finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Le imprese che possono beneficiare delle misure previste dall’accordo sono le piccole e medie imprese operanti
in Italia in tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e
con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momento
della presentazione della domanda devono essere in “bonis” ossia non devono avere nei confronti della banca
“sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “ esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90
giorni. Le banche aderenti all’accordo si impegnano a fornire una risposta entro il termini di 30 giorni e nel caso
in cui l’impresa non abbia ritardati pagamenti le domande per sospensione delle rate dei mutui, dei canoni di
leasing e di allungamento a 270 gironi delle scadenze di credito a breve per sospendere le esigenze di cassa si
intendono ammesse dalla banca salvo esplicito rifiuto.
Nei prossimi mesi dovrebbero essere definiti nuovi accordi per favorire il finanziamento per la realizzazione di
nuovi ordini, incoraggiare progetti di investimento e il consolidamento delle passività, agevolare un rapido
smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione e valorizzazione dei ruoli di
Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte
delle pmi.
STUDI DI SETTORE
In base alle novità introdotte con i decreti legge n. 98, n. 138 r n. 201 del 2011l’Agenzia delle entrate ha emanato
la Circolare n. 8/E del 16.03.12 nella quale viene evidenziato che:
- L’Agenzia delle entrate può inviate i contribuenti, in base ai dati di UNICO, ad adempiere agli obblighi
dichiarativi in materia di studi di settore. Si tratta di inviti finalizzati all’incremento della compliance
dichiarativa, ovvero all’incentivazione dei comportamenti virtuosi, senza effetti preclusivi al ravvedimento
nei confronti dei destinatari. Per questi ultimi è infatti prevista la possibilità di operare il ravvedimento
dell’omessa presentazione del modello degli studi di settore, attraverso una dichiarazione integrativa. In tal
modo i contribuenti potranno beneficiare delle sanzioni ridotte sanando la violazione commessa.
- Nei confronti dei soggetti che per il 2011 risultano congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore:
a) sono esclusi accertamenti di tipo analitico-presuntivo;
b) la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammesso solo a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarati;
c) è ridotto ad un anno il termine per l’attività di accertamento.
Tali limiti operano nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o
compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi, a condizione che gli stessi soggetti
abbiano indicato fedelmente tutti i dati richiesti, risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti e siano
“potenzialmente” accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore.
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NUOVE REGOLE PER LE PRESTAZION INTRACOMUNITARIE
Con la Legge 217/2011 anche detta Comunitaria 2010 il legislatore, recependo alcune direttive comunitarie, è
intervenuto in materia di Iva al fine armonizzare l’ordinamento nazionale con quello europeo. L’articolo 8 di tale
legge ha aggiunto all’art. 17 c. 2 del Dpr 633/72 un secondo periodo, cosicché ora la complessiva formulazione
testuale di tale comma prevede che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate
nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
stato siano adempiuti dai cessionari o committenti; nel caso di prestazioni di servizi, di cui all’articolo 7ter, rese
da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli art. 46 e 47 del D.L. 331/93.
La novità risiede proprio in quest’ultima parte della disposizione per cui, a partire del 17 marzo 2012, anche per
le prestazioni di servizi così dette generiche (art. 7ter Dpr 633/72) diviene obbligatorio il meccanismo del reverse
charge, attuato nel rispetto delle modalità previste dagli art. 46 e 47, ovvero mediante integrazione della fattura
emessa dal prestatore. Ai sensi dell’art. 46 la fattura ricevuta deve essere integrata dal committente con
l’indicazione dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota prevista per il servizio e in base al
successivo art. 47, poi, la fattura così integrata deve essere annotata, entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente
nel registro degli acquisti di cui art. 25 dello stesso decreto. Mentre prima dell’intervento di Comunitaria 2010
l’integrazione rappresentava soltanto una possibile alternativa all’autofatturazione, nel nuovo regime diviene
obbligatorio riallineando, così, il trattamento dei servizi a quello della cessione di beni.
In merito alla considerazione del momento di effettuazione dell’operazione l’art. 6 del Dpr 633/72 identifica tale
momento, di regola, con quello di pagamento del corrispettivo ma a partire dal 17 marzo 2012 è stato integrato
all’ultimo comma stabilendo che per le prestazioni “generiche” di servizi di cui all’art. 7ter, rese da un soggetto
passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivi ivi stabilito, si considerano effettuate nel
momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei
corrispettivi; se anteriormente al verificarsi di tali eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la
prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Infine le
stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non
comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun
anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime. Per le prestazioni di servizi diverse da quelle
“generiche”, previste dagli art. 7quater e seguenti del decreto, rese da un soggetto passivo Ue nei confronti di un
soggetto passivo italiano seguono ancora il criterio precedente, per cui il momento di effettuazione
dell’operazione continua a coincidere con quello del pagamento o, se anteriore, con quello di emissione della
fattura.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONI CON EQUITALIA
Con la Direttiva 7/2012 di Equitalia, pubblicata il 01° marzo 2012, viene ampliato l’accesso alle dilazioni dei
ruoli, prevedendo, da un lato, che il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa su semplice istanza di
parte passa da Euro 5.000 a euro 20.000 e, dall’altro, che relativamente alle società e ai soggetti in contabilità
ordinaria, l’indice Alfa non è più un requisito di accesso alla dilazione.
In forza dell’art.19 del Dpr 602/73 l’Agente della riscossione può, su domanda del contribuente e previa
dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica, concedere la rateizzazione dei carichi di ruolo, in
un massimo di 72 rate mensili. Con la direttiva n. 17/2008 Equitalia aveva affermato che, per ogni contribuente,
per i debiti fino a Euro 5.000 la dilazione sarebbe stata concessa senza la necessità di allegazione di alcun
documento atto a comprovare lo stato di difficoltà economica. Ora la soglia passa a Euro 20.000, la quale, come
precisato dalla direttiva n. 17, dovrebbe intendersi al netto degli sgravi effettuati e/o i pagamento parziali e senza
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computare interessi di mora e compensi di riscossione (tale aspetto non è però specificato nella Direttiva
7/2012).
Viene inoltre elevato fino a 48 il numero massimo di rate concedibili in ragione del nuovo limite di Euro 20.000,
ferma restando la misura minima di Euro 100 per ciascuna rata. Non sarà quindi più applicabile quanto
sostenuto nella direttiva 17 sul numero di rate concedibili (in costanza della soglia di euro 5.00 potevano essere
da 18 a 36).
Per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria vengono rivisti i documenti da presentare, in
particolare, per detti soggetti viene innalzato da Euro 25.000 a Euro 50.000 il limite al di sotto del quale non è
necessario corredare alla domanda di dilazione una certificazione della situazione patrimoniale del contribuente,
sostanzialmente l’indice di liquidità e l’indice alfa sottoscritta da un professionista abilitato.
Precedentemente per la concessione di una rateizzazione l’indice di liquidità doveva essere minore di uno e Alfa
almeno pari a tre. Ora, fermo restando la necessità che l’indice di liquidità sia inferiore a uno, non è più
necessario l’esame dell’indice Alfa, il quale è vagliato esclusivamente come parametro per la determinazione del
numero di rate concedibili (Alfa da 0 – 2 max 18 rate, da 2,1 – 4 max 36 rate, da 4,1 – 6 max 48 rate, da 6,1 a 8
max 60 rate, superiore a 8,1 max 72 rate).
Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Perugia, 14 aprile 2012
Sinergie Studio Associato
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