Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 15
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Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 15/2012 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username “[email protected]” e password “123456”. Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata. INDICE 1 DEROGA ALL’USO DEL CONTANTE 2 NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLA PMI 3 STUDI DI SETTORE 4 NUOVE REGOLARE PER LE PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE 5 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONI CON EQUITALIA 1 1 2 2 3 DEROGA ALL’USO DEL CONTANTE Il D.L. 16/2012 ha stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante è possibile, per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, vendere beni e servizi con pagamento in contante oltre la soglia di 1.000,00 Euro a cittadini stranieri non residenti in Italia, nel rispetto di alcune condizioni/adempimenti, di cui si rimanda alla nostra CF 13/12, e con l’invio di un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento n. 45160/2012 del 23 marzo 2012 l’Agenzia ha approvato il modello per la comunicazione dell’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante. Tale modello è reperibile nel sito istituzionale, in formato elettronico, e deve essere presentato prima di effettuare le operazioni in deroga, dovranno essere indicati i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione e che all’atto della sottoscrizione dichiara di aderire alla deroga prevista. Dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente o tramite soggetti incaricati e solo utilizzando i modelli disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate, rilasciando all’atto di presentazione ricevuta. Con il provvedimento del 23 marzo 2012, viene previsto, per consentire al contribuente di usufruire della disposizione nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma cioè il 02 marzo 2012 e l’approvazione del modello di comunicazione, con riferimento alle operazioni per le quali si è fruito della deroga ed effettuare dal 02 marzo al 10 aprile, che la comunicazione può essere trasmessa all’Agenzia dopo le operazioni (ex post), ma entro tale ultima data (10 aprile 2012). Naturalmente debbono essere tempestivamente rispettati gl’altri adempimenti prescritti dalla norma. NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI L’intesa tra il Governo e l’ABI siglato nel mese scorso si pone l’obiettivo di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di tre tipi: 1) Operazioni di sospensione dei finanziamenti: in questo campo rientrano le sospensioni per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”. Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall’avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni. Pagina 1 di 4 2) Operazioni di allungamento dei finanziamenti: è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall’accordo per il credito del pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione. 3) Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività: sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 201/11 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Le imprese che possono beneficiare delle misure previste dall’accordo sono le piccole e medie imprese operanti in Italia in tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momento della presentazione della domanda devono essere in “bonis” ossia non devono avere nei confronti della banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “ esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni. Le banche aderenti all’accordo si impegnano a fornire una risposta entro il termini di 30 giorni e nel caso in cui l’impresa non abbia ritardati pagamenti le domande per sospensione delle rate dei mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 gironi delle scadenze di credito a breve per sospendere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca salvo esplicito rifiuto. Nei prossimi mesi dovrebbero essere definiti nuovi accordi per favorire il finanziamento per la realizzazione di nuovi ordini, incoraggiare progetti di investimento e il consolidamento delle passività, agevolare un rapido smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione e valorizzazione dei ruoli di Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle pmi. STUDI DI SETTORE In base alle novità introdotte con i decreti legge n. 98, n. 138 r n. 201 del 2011l’Agenzia delle entrate ha emanato la Circolare n. 8/E del 16.03.12 nella quale viene evidenziato che: - L’Agenzia delle entrate può inviate i contribuenti, in base ai dati di UNICO, ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore. Si tratta di inviti finalizzati all’incremento della compliance dichiarativa, ovvero all’incentivazione dei comportamenti virtuosi, senza effetti preclusivi al ravvedimento nei confronti dei destinatari. Per questi ultimi è infatti prevista la possibilità di operare il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello degli studi di settore, attraverso una dichiarazione integrativa. In tal modo i contribuenti potranno beneficiare delle sanzioni ridotte sanando la violazione commessa. - Nei confronti dei soggetti che per il 2011 risultano congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore: a) sono esclusi accertamenti di tipo analitico-presuntivo; b) la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammesso solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarati; c) è ridotto ad un anno il termine per l’attività di accertamento. Tali limiti operano nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi, a condizione che gli stessi soggetti abbiano indicato fedelmente tutti i dati richiesti, risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti e siano “potenzialmente” accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore. Pagina 2 di 4 NUOVE REGOLE PER LE PRESTAZION INTRACOMUNITARIE Con la Legge 217/2011 anche detta Comunitaria 2010 il legislatore, recependo alcune direttive comunitarie, è intervenuto in materia di Iva al fine armonizzare l’ordinamento nazionale con quello europeo. L’articolo 8 di tale legge ha aggiunto all’art. 17 c. 2 del Dpr 633/72 un secondo periodo, cosicché ora la complessiva formulazione testuale di tale comma prevede che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato siano adempiuti dai cessionari o committenti; nel caso di prestazioni di servizi, di cui all’articolo 7ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli art. 46 e 47 del D.L. 331/93. La novità risiede proprio in quest’ultima parte della disposizione per cui, a partire del 17 marzo 2012, anche per le prestazioni di servizi così dette generiche (art. 7ter Dpr 633/72) diviene obbligatorio il meccanismo del reverse charge, attuato nel rispetto delle modalità previste dagli art. 46 e 47, ovvero mediante integrazione della fattura emessa dal prestatore. Ai sensi dell’art. 46 la fattura ricevuta deve essere integrata dal committente con l’indicazione dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota prevista per il servizio e in base al successivo art. 47, poi, la fattura così integrata deve essere annotata, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro degli acquisti di cui art. 25 dello stesso decreto. Mentre prima dell’intervento di Comunitaria 2010 l’integrazione rappresentava soltanto una possibile alternativa all’autofatturazione, nel nuovo regime diviene obbligatorio riallineando, così, il trattamento dei servizi a quello della cessione di beni. In merito alla considerazione del momento di effettuazione dell’operazione l’art. 6 del Dpr 633/72 identifica tale momento, di regola, con quello di pagamento del corrispettivo ma a partire dal 17 marzo 2012 è stato integrato all’ultimo comma stabilendo che per le prestazioni “generiche” di servizi di cui all’art. 7ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivi ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi; se anteriormente al verificarsi di tali eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Infine le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime. Per le prestazioni di servizi diverse da quelle “generiche”, previste dagli art. 7quater e seguenti del decreto, rese da un soggetto passivo Ue nei confronti di un soggetto passivo italiano seguono ancora il criterio precedente, per cui il momento di effettuazione dell’operazione continua a coincidere con quello del pagamento o, se anteriore, con quello di emissione della fattura. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONI CON EQUITALIA Con la Direttiva 7/2012 di Equitalia, pubblicata il 01° marzo 2012, viene ampliato l’accesso alle dilazioni dei ruoli, prevedendo, da un lato, che il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa su semplice istanza di parte passa da Euro 5.000 a euro 20.000 e, dall’altro, che relativamente alle società e ai soggetti in contabilità ordinaria, l’indice Alfa non è più un requisito di accesso alla dilazione. In forza dell’art.19 del Dpr 602/73 l’Agente della riscossione può, su domanda del contribuente e previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica, concedere la rateizzazione dei carichi di ruolo, in un massimo di 72 rate mensili. Con la direttiva n. 17/2008 Equitalia aveva affermato che, per ogni contribuente, per i debiti fino a Euro 5.000 la dilazione sarebbe stata concessa senza la necessità di allegazione di alcun documento atto a comprovare lo stato di difficoltà economica. Ora la soglia passa a Euro 20.000, la quale, come precisato dalla direttiva n. 17, dovrebbe intendersi al netto degli sgravi effettuati e/o i pagamento parziali e senza Pagina 3 di 4 computare interessi di mora e compensi di riscossione (tale aspetto non è però specificato nella Direttiva 7/2012). Viene inoltre elevato fino a 48 il numero massimo di rate concedibili in ragione del nuovo limite di Euro 20.000, ferma restando la misura minima di Euro 100 per ciascuna rata. Non sarà quindi più applicabile quanto sostenuto nella direttiva 17 sul numero di rate concedibili (in costanza della soglia di euro 5.00 potevano essere da 18 a 36). Per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria vengono rivisti i documenti da presentare, in particolare, per detti soggetti viene innalzato da Euro 25.000 a Euro 50.000 il limite al di sotto del quale non è necessario corredare alla domanda di dilazione una certificazione della situazione patrimoniale del contribuente, sostanzialmente l’indice di liquidità e l’indice alfa sottoscritta da un professionista abilitato. Precedentemente per la concessione di una rateizzazione l’indice di liquidità doveva essere minore di uno e Alfa almeno pari a tre. Ora, fermo restando la necessità che l’indice di liquidità sia inferiore a uno, non è più necessario l’esame dell’indice Alfa, il quale è vagliato esclusivamente come parametro per la determinazione del numero di rate concedibili (Alfa da 0 – 2 max 18 rate, da 2,1 – 4 max 36 rate, da 4,1 – 6 max 48 rate, da 6,1 a 8 max 60 rate, superiore a 8,1 max 72 rate). Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. Perugia, 14 aprile 2012 Sinergie Studio Associato Pagina 4 di 4