Deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante
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Deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante
SOCIETA’ Antiriciclaggio Deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante: il nuovo modello di adesione di Filippo Gagliardi prestazioni di servizi, legate al turismo, di importo in ogni caso non superiore ad Euro 15.000, nei confronti di persone fisiche, di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Tra gli adempimenti da seguire, per poter usufruire della descritta deroga, vi è l’obbligo, da parte dei cedenti dei beni o dei prestatori di servizi, di invio dell’apposita comunicazione preventiva, all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa. Nel presente contributo, vengono appunto illustrate le modalità di compilazione del modello, adottato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012 (prot. n. 2012/89780). LA NOVITÀ I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che intendono avvalersi, in deroga ai limiti di trasferimento di contante, del regime agevolato per le operazioni legate al turismo nei confronti di cittadini stranieri hanno a disposizione un nuovo modello di adesione (‘‘Comunicazione di adesione’’). Gli operatori che, volendo usufruire della deroga ai limiti di trasferimento del denaro contante, hanno già inviato la comunicazione preventiva utilizzando il vecchio schema, devono (entro il 31 luglio 2012) trasmettere il modello aggiornato, indicando gli estremi del conto corrente utilizzato, tramite il software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia. " Riferimenti – Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2 luglio 2012 – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49, comma 1 – D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 3, comma 1 Le condizioni per fruire della deroga Il citato art. 49, al comma 1, prevede due condizioni, poste a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio, per poter usufruire della deroga in commento. Il vigente art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è, complessivamente, pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è, altresı̀, vietato quando viene effettuato con più pagamenti, ciascuno inferiore a detta soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Tale divieto, però, come stabilito dal Decreto semplificazioni fiscali (art. 3, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nella versione attualmente vigente), non opera nei confronti dei soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate ovvero di agenzia di viaggi e turismo (artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), qualora effettuino operazioni di cessioni di beni ovvero di PRATICA FISCALE e Professionale Adempimenti del cedente del bene o del prestatore del servizio all’atto dell’effettuazione dell’operazione ha l’obbligo di acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, redatta ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo (quali Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato; nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di cui sopra e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. 44 n. 31 del 30 LUGLIO 2012 SOCIETA’ Antiriciclaggio È qui il caso di ribadire che il cedente del bene o il prestatore di servizio, in ogni caso, deve essere un soggetto che effettua operazioni di commercio al minuto ed assimilate per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente all’effettuazione dell’operazione, ovvero un’agenzia di viaggio e turismo, che effettua, ad esempio, operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici. il versamento del denaro contante incassato, nonché, nella sezione del modello relativa alle dichiarazioni di adesione alla disciplina di deroga, viene aggiunto l’impegno a comunicare le operazioni effettuate, come previsto dal comma 2-bis dell’art. 3, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto semplificazioni fiscali citato. Vediamo di seguito, in dettaglio, le varie sezioni di cui è composto il nuovo modello. Il nuovo modello di adesione Dati identificativi del contribuente Come già accennato, tra gli adempimenti a carico degli operatori, vi è l’obbligo di invio dell’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Sul punto, si ricorda che, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 marzo 2012 era stato già approvato il modello, da utilizzare per la comunicazione in commento. La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del citato D.L. n. 16/2012, ha tuttavia apportato alcune modificazioni all’art. 3, introducendo un limite pari a 15.000 euro per i trasferimenti di denaro contante interessati dalla disciplina di deroga. Inoltre, la predetta norma ha previsto che la comunicazione preventiva, da inviare all’Agenzia delle Entrate, debba contenere l’indicazione del conto corrente intestato al cedente o al prestatore, nel quale dovrà essere versato il denaro contante incassato. Pertanto, al fine di adeguare il contenuto del modello agli interventi normativi sopra illustrati, con il provvedimento 2 luglio 2012 sono state apportate le necessarie modifiche al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante. In particolare, nel nuovo modello, rispetto alla versione precedente, è stata inserita un’apposita sezione destinata all’indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale, intestato al cedente o al prestatore, che lo stesso intende utilizzare per Nella prima sezione vanno indicati i dati identificativi del contribuente, ovverosia quelli di colui che ha effettuato la cessione dei beni o la prestazione di servizi. Bisogna indicare, nell’apposita casella, il codice corrispondente alla tipologia di soggetto che effettua la comunicazione. In particolare il codice ‘1’ per l’impresa che esercita attività di commercio al minuto o assimilata, il codice ‘2’ per l’Agenzia di viaggio e di turismo. Al rigo successivo va indicato il codice fiscale del soggetto interessato, nonché il codice attività svolta, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. In presenza di più codici attività, va indicato il codice relativo all’attività prevalente tra quelle contemplate dalla norma. Il contribuente persona fisica deve indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla Provincia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni. Nel caso di soggetto non residente in Italia, che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile orga- Tavola n. 1 - Prima sezione PRATICA FISCALE e Professionale 45 n. 31 del 30 LUGLIO 2012 SOCIETA’ Antiriciclaggio rappresentante legale del soggetto che effettua la comunicazione o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che la sottoscrive. Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima. Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. nizzazione, devono essere compilati i campi relativi allo ‘‘Stato estero di residenza’’, al ‘‘Codice Stato estero’’ ed al ‘‘Codice di identificazione fiscale estero’’. In tale ultimo campo deve essere indicato, se previsto dalla normativa e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, da un’autorità amministrativa dello Stato estero. Dati relativi al rappresentante firmatario Bisogna indicare, in tale sezione, i dati relativi al Tavola n. 2 - Seconda sezione con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Si impegna, inoltre, a porre in essere, per ogni operazione interessata, gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del citato comma 1, nonché al successivo comma 2-bis. Dichiarazioni In questa sezione, il contribuente comunica la propria intenzione di avvalersi della deroga alle limitazioni al trasferimento di denaro contante, prevista per le operazioni individuate dall’art. 3, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito, Tavola n. 3 - Terza sezione – codice ABI (cinque numeri che identificano la banca nel campo 4); – codice CAB (cinque numeri che identificano l’agenzia nel campo 5); – numero di conto: (fino a dodici numeri nel campo 6) codice BIC (di otto o di undici caratteri, nel campo 7). La compilazione di tutti i campi del codice IBAN è sempre obbligatoria e, per i conti correnti esteri, è obbligatoria anche l’indicazione del codice BIC. Dati relativi al conto corrente utilizzato Bisogna qui indicare i dati del conto corrente (bancario o postale) intestato al cedente o al prestatore, che sarà utilizzato per versare il denaro incassato nelle operazioni interessate dal regime di deroga. Le coordinate possono essere desunte dall’estratto conto che l’operatore finanziario periodicamente invia al domicilio del proprio cliente, o, in alternativa, richieste all’operatore stesso. In particolare occorre indicare: il codice IBAN (27 caratteri) composto da: – codice nazione (due lettere nel campo 1); – codice CIN Internazionale (due numeri nel campo 2); – codice CIN (una lettera nel campo 3); PRATICA FISCALE e Professionale Attenzione: Nel caso di variazione dei dati relativi al conto corrente utilizzato, deve essere presentata una nuova comunicazione. 46 n. 31 del 30 LUGLIO 2012 SOCIETA’ Antiriciclaggio La comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o dal suo rappresentante legale. Inoltre, nell’apposito campo, va indicata la data di sottoscrizione. Tavola n. 4 - Quarta sezione l’impegno a trasmettere la comunicazione. Inoltre, nella casella ‘‘Impegno alla presentazione in via telematica’’, deve essere indicato il codice ‘‘1’’ se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente firmatario, oppure il codice ‘‘2’’ se la dichiarazione è stata predisposta dall’intermediario che effettua l’invio. Impegno alla presentazione telematica Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette la comunicazione in via telematica. L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale, la data (giorno, mese e anno) di assunzione delTavola n. 5 - Quinta sezione plina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante. Termini e modalità di presentazione Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto firmatario (in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. A seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Le ricevute telematiche rimangono disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell’apposita sezione ‘‘Ricevute’’. Si ricorda che il modello deve essere presentato prima di effettuare le operazioni interessate dalla disci- PRATICA FISCALE e Professionale Attenzione I contribuenti che hanno inviato la comunicazione preventiva utilizzando la versione antecedente a quella approvata con il provvedimento in commento, invece, sono tenuti a trasmettere il modello aggiornato - contenente gli estremi del conto corrente utilizzato - entro il 31 luglio 2012, tramite il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. In caso di variazione dei dati del conto corrente già comunicati, deve essere preventivamente presentata una nuova comunicazione contenente le informazioni aggiornate. 47 n. 31 del 30 LUGLIO 2012 SOCIETA’ Antiriciclaggio ESEMPIO DI COMPILAZIONE Si supponga che la società ‘‘Pinco Pallino S.r.l.’’, cod. fisc. 01234567891, esercente ‘‘attività delle agenzia di viaggio’’ (cod. Atecofin 79.11.00), rappresentata dal sig. Rossi Mario, in qualità di legale rappresentante, nato a Napoli (NA), il 01/01/1948, cod. fisc. RSS MRA 48A01 F839U, voglia compilare ed inviare il modulo in commento per poter usufruire della deroga prevista per legge. La società è intestataria del conto corrente, avente il seguente IBAN: IT17X0605502100000001234567. L’intermediario, denominato ‘‘Trasmissioni Telematiche S.r.l.’’, che si è assunto l’impegno della trasmissione telematica del modello, ha il seguente codice fiscale: 98765432109. Si supponga, infine, che la comunicazione sia stata predisposta dal contribuente firmatario. Di seguito vediamo come si presenta il modello opportunamente compilato. PRATICA FISCALE e Professionale 48 n. 31 del 30 LUGLIO 2012