Deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante

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Deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante
SOCIETA’
Antiriciclaggio
Deroga alle limitazioni
di trasferimento del denaro contante:
il nuovo modello di adesione
di Filippo Gagliardi
prestazioni di servizi, legate al turismo, di importo
in ogni caso non superiore ad Euro 15.000, nei
confronti di persone fisiche, di cittadinanza diversa
da quella italiana e, comunque, diversa da quella di
uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori
dal territorio dello Stato.
Tra gli adempimenti da seguire, per poter usufruire
della descritta deroga, vi è l’obbligo, da parte dei cedenti dei beni o dei prestatori di servizi, di invio dell’apposita comunicazione preventiva, all’Agenzia
delle Entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.
Nel presente contributo, vengono appunto illustrate
le modalità di compilazione del modello, adottato
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 2 luglio 2012 (prot. n. 2012/89780).
LA NOVITÀ
I commercianti al minuto e le agenzie di
viaggio che intendono avvalersi, in deroga
ai limiti di trasferimento di contante, del regime agevolato per le operazioni legate al
turismo nei confronti di cittadini stranieri
hanno a disposizione un nuovo modello di
adesione (‘‘Comunicazione di adesione’’).
Gli operatori che, volendo usufruire della
deroga ai limiti di trasferimento del denaro
contante, hanno già inviato la comunicazione preventiva utilizzando il vecchio
schema, devono (entro il 31 luglio 2012)
trasmettere il modello aggiornato, indicando gli estremi del conto corrente utilizzato,
tramite il software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
" Riferimenti
– Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2
luglio 2012
– D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art.
49, comma 1
– D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 3, comma 1
Le condizioni per fruire della deroga
Il citato art. 49, al comma 1, prevede due condizioni, poste a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio, per poter usufruire della deroga
in commento.
Il vigente art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è, complessivamente, pari o superiore a euro mille.
Il trasferimento è, altresı̀, vietato quando viene effettuato con più pagamenti, ciascuno inferiore a detta
soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
Poste Italiane S.p.A.
Tale divieto, però, come stabilito dal Decreto semplificazioni fiscali (art. 3, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nella versione attualmente vigente),
non opera nei confronti dei soggetti che svolgono
attività di commercio al dettaglio ed assimilate
ovvero di agenzia di viaggi e turismo (artt. 22 e
74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), qualora
effettuino operazioni di cessioni di beni ovvero di
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Adempimenti del cedente del bene
o del prestatore del servizio
all’atto dell’effettuazione dell’operazione ha l’obbligo di acquisire la fotocopia del passaporto
del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, redatta ai
sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445), attestante che non è cittadino italiano né
cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo (quali Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e che ha la residenza
fuori del territorio dello Stato;
nel primo giorno feriale successivo a quello di
effettuazione dell’operazione deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato
al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del
documento di cui sopra e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
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È qui il caso di ribadire che il cedente del bene o il
prestatore di servizio, in ogni caso, deve essere un
soggetto che effettua operazioni di commercio al
minuto ed assimilate per le quali non vi è l’obbligo
di emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente all’effettuazione dell’operazione,
ovvero un’agenzia di viaggio e turismo, che effettua, ad esempio, operazioni per la organizzazione di
pacchetti turistici.
il versamento del denaro contante incassato, nonché,
nella sezione del modello relativa alle dichiarazioni
di adesione alla disciplina di deroga, viene aggiunto
l’impegno a comunicare le operazioni effettuate,
come previsto dal comma 2-bis dell’art. 3, introdotto
in sede di conversione in legge del Decreto semplificazioni fiscali citato.
Vediamo di seguito, in dettaglio, le varie sezioni di
cui è composto il nuovo modello.
Il nuovo modello di adesione
Dati identificativi del contribuente
Come già accennato, tra gli adempimenti a carico
degli operatori, vi è l’obbligo di invio dell’apposita
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Sul punto, si ricorda che, con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 marzo 2012
era stato già approvato il modello, da utilizzare per la
comunicazione in commento.
La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del
citato D.L. n. 16/2012, ha tuttavia apportato alcune
modificazioni all’art. 3, introducendo un limite pari
a 15.000 euro per i trasferimenti di denaro contante interessati dalla disciplina di deroga.
Inoltre, la predetta norma ha previsto che la comunicazione preventiva, da inviare all’Agenzia delle
Entrate, debba contenere l’indicazione del conto
corrente intestato al cedente o al prestatore, nel quale dovrà essere versato il denaro contante incassato.
Pertanto, al fine di adeguare il contenuto del modello
agli interventi normativi sopra illustrati, con il provvedimento 2 luglio 2012 sono state apportate le necessarie modifiche al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento
del denaro contante.
In particolare, nel nuovo modello, rispetto alla versione precedente, è stata inserita un’apposita sezione destinata all’indicazione delle coordinate del
conto corrente bancario o postale, intestato al cedente o al prestatore, che lo stesso intende utilizzare per
Nella prima sezione vanno indicati i dati identificativi
del contribuente, ovverosia quelli di colui che ha effettuato la cessione dei beni o la prestazione di servizi.
Bisogna indicare, nell’apposita casella, il codice corrispondente alla tipologia di soggetto che effettua la
comunicazione. In particolare il codice ‘1’ per l’impresa che esercita attività di commercio al minuto o
assimilata, il codice ‘2’ per l’Agenzia di viaggio e di
turismo.
Al rigo successivo va indicato il codice fiscale del
soggetto interessato, nonché il codice attività svolta,
desunto dalla vigente classificazione delle attività
economiche, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. In presenza di più codici attività, va
indicato il codice relativo all’attività prevalente tra
quelle contemplate dalla norma.
Il contribuente persona fisica deve indicare negli
appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data
di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo
del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo
spazio relativo alla Provincia.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante
dall’atto costitutivo. La denominazione deve essere
riportata senza abbreviazioni.
Nel caso di soggetto non residente in Italia, che operi
nel territorio dello Stato attraverso una stabile orga-
Tavola n. 1 - Prima sezione
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rappresentante legale del soggetto che effettua la
comunicazione o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che la sottoscrive. Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima. Per
quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
nizzazione, devono essere compilati i campi relativi
allo ‘‘Stato estero di residenza’’, al ‘‘Codice Stato
estero’’ ed al ‘‘Codice di identificazione fiscale estero’’. In tale ultimo campo deve essere indicato, se
previsto dalla normativa e/o dalla prassi del paese
estero, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, da un’autorità amministrativa dello Stato estero.
Dati relativi al rappresentante firmatario
Bisogna indicare, in tale sezione, i dati relativi al
Tavola n. 2 - Seconda sezione
con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n.
44.
Si impegna, inoltre, a porre in essere, per ogni operazione interessata, gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del citato comma 1, nonché al successivo
comma 2-bis.
Dichiarazioni
In questa sezione, il contribuente comunica la
propria intenzione di avvalersi della deroga alle
limitazioni al trasferimento di denaro contante,
prevista per le operazioni individuate dall’art. 3,
comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito,
Tavola n. 3 - Terza sezione
– codice ABI (cinque numeri che identificano la
banca nel campo 4);
– codice CAB (cinque numeri che identificano
l’agenzia nel campo 5);
– numero di conto: (fino a dodici numeri nel
campo 6)
codice BIC (di otto o di undici caratteri, nel campo 7).
La compilazione di tutti i campi del codice IBAN è
sempre obbligatoria e, per i conti correnti esteri, è
obbligatoria anche l’indicazione del codice BIC.
Dati relativi al conto corrente utilizzato
Bisogna qui indicare i dati del conto corrente (bancario o postale) intestato al cedente o al prestatore,
che sarà utilizzato per versare il denaro incassato
nelle operazioni interessate dal regime di deroga.
Le coordinate possono essere desunte dall’estratto
conto che l’operatore finanziario periodicamente invia al domicilio del proprio cliente, o, in alternativa,
richieste all’operatore stesso.
In particolare occorre indicare:
il codice IBAN (27 caratteri) composto da:
– codice nazione (due lettere nel campo 1);
– codice CIN Internazionale (due numeri nel
campo 2);
– codice CIN (una lettera nel campo 3);
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Attenzione:
Nel caso di variazione dei dati relativi al conto corrente
utilizzato, deve essere presentata una nuova comunicazione.
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La comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di
nullità, dal contribuente o dal suo rappresentante
legale. Inoltre, nell’apposito campo, va indicata la
data di sottoscrizione.
Tavola n. 4 - Quarta sezione
l’impegno a trasmettere la comunicazione. Inoltre, nella casella ‘‘Impegno alla presentazione in via telematica’’, deve essere indicato il codice ‘‘1’’ se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente firmatario, oppure il codice ‘‘2’’ se la dichiarazione è stata
predisposta dall’intermediario che effettua l’invio.
Impegno alla presentazione telematica
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette la comunicazione in
via telematica.
L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale, la data (giorno, mese e anno) di assunzione delTavola n. 5 - Quinta sezione
plina di deroga alle limitazioni di trasferimento del
denaro contante.
Termini e modalità di presentazione
Il modello deve essere presentato esclusivamente in
via telematica, direttamente dal soggetto firmatario
(in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi
telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione
reso gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione, il servizio telematico
rilascia una ricevuta contenente l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza
di errori, conferma l’avvenuta presentazione della
comunicazione. Le ricevute telematiche rimangono
disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell’apposita sezione ‘‘Ricevute’’.
Si ricorda che il modello deve essere presentato prima di effettuare le operazioni interessate dalla disci-
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Attenzione
I contribuenti che hanno inviato la comunicazione preventiva utilizzando la versione antecedente a quella
approvata con il provvedimento in commento, invece,
sono tenuti a trasmettere il modello aggiornato - contenente gli estremi del conto corrente utilizzato - entro
il 31 luglio 2012, tramite il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
In caso di variazione dei dati del conto corrente
già comunicati, deve essere preventivamente presentata una nuova comunicazione contenente le informazioni aggiornate.
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ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Si supponga che la società ‘‘Pinco Pallino S.r.l.’’, cod. fisc. 01234567891, esercente ‘‘attività delle agenzia di viaggio’’
(cod. Atecofin 79.11.00), rappresentata dal sig. Rossi Mario, in qualità di legale rappresentante, nato a Napoli (NA), il
01/01/1948, cod. fisc. RSS MRA 48A01 F839U, voglia compilare ed inviare il modulo in commento per poter
usufruire della deroga prevista per legge.
La società è intestataria del conto corrente, avente il seguente IBAN: IT17X0605502100000001234567.
L’intermediario, denominato ‘‘Trasmissioni Telematiche S.r.l.’’, che si è assunto l’impegno della trasmissione telematica del modello, ha il seguente codice fiscale: 98765432109.
Si supponga, infine, che la comunicazione sia stata predisposta dal contribuente firmatario.
Di seguito vediamo come si presenta il modello opportunamente compilato.
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