15 novembre 2006 n. 351

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15 novembre 2006 n. 351
L.R. 29/2005, art. 8, c. 2
B.U.R. 29/11/2006, S.O. n. 23
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 novembre 2006, n.
0351/Pres.
Regolamento di esecuzione dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale
29/2005 in materia di corsi professionali per il commercio.
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma
2, della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29 (Normativa organica in materia di attività
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge,
disciplina l’organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi, utili ai fini della
maturazione di uno dei requisiti professionali richiesti per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti
alimentari, nonché dell’iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) inerente la
somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 2
(Organizzazione dei corsi professionali)
1. I corsi professionali, previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge, sono
organizzati dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) di cui
all’articolo 85 della legge, direttamente dalla propria struttura organizzativa, senza delega
ad altri soggetti.
2. Annualmente i CAT trasmettono alla Regione una relazione in cui sono indicati
gli elementi indispensabili a identificare i corsi professionali svolti.
Art. 3
(Materie dei corsi professionali)
1. I corsi professionali, di cui all’articolo 2, prevedono gli insegnamenti delle
seguenti materie:
a)
disciplina igienico sanitaria degli alimenti;
b)
disciplina igienico sanitaria delle attrezzature e degli ambienti di lavorazione e
commercializzazione degli alimenti;
c)
tecniche di conservazione, manipolazione, trasformazione degli alimenti e
dell’autocontrollo (HACCP);
d)
merceologia alimentare e nozioni di dietetica applicata;
e)
normativa a tutela del consumatore, con particolare riferimento a:
f)
g)
h)
1)
etichettatura dei prodotti alimentari;
2)
obbligo del doppio prezzo per i prodotti venduti a unità di misura;
3)
peso netto;
4)
pubblicità dei prezzi;
cenni di legislazione penale e norme a tutela del consumatore;
disciplina della vendita dei funghi commestibili;
elementi di amministrazione e contabilità aziendale, di legislazione del lavoro,
previdenziale, tributaria e fiscale, nonché di disciplina amministrativa degli
esercizi di somministrazione e tecniche di ristorazione.
Art. 4
(Durata dei corsi)
1. I corsi professionali hanno una durata di almeno novanta ore, con un obbligo di
frequenza pari ad almeno il 70 per cento dell’orario stabilito, pena la non ammissibilità
dei candidati all’esame previsto dall’articolo 9 della legge.
Art. 5
(Partecipazione ai corsi)
1. I corsi professionali sono a titolo oneroso; può essere prevista, nella misura
massima del 15 per cento dei posti disponibili, la partecipazione gratuita degli iscritti.
Art. 6
(Attuazione del comma 4 dell’articolo 7 della legge)
1. Ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 7, comma 4, della legge è
riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati ai sensi dell’ordinamento delle
altre Regioni.
Art. 7
(Rinvio dinamico)
1. Ai sensi dell’articolo 38 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso), il
rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende
effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. Fino all’entrata in vigore del presente regolamento è fatta salva la disciplina dei
corsi in fase di svolgimento.
Art. 9
(Abrogazione)
a)
b)
1. Sono abrogati in particolare:
il decreto del Presidente della Giunta 7 maggio 1999, n. 0146/Pres (Regolamento
recante la disciplina dei corsi professionali per l’idoneità all’esercizio della
vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica
requisiti dell’attività all’ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8,
articolo 5, commi 5, 6 e 9);
il decreto del Presidente della Giunta 4 maggio 2001, n. 0149/Pres (Regolamento
recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per
l’iscrizione al REC di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c), della legge 287/1991 e
modificazioni al regolamento adottato con decreto n. 0146/Pres del 7 maggio
1999).