ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002 www

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ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002 www
Anno 20° - n. 26/27
8 luglio 2002
SOMMARIO
Periodico di informazione
dell’Associazione
Nazionale Industria e
Commercio Carni e
Bestiame
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Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di
Roma al numero 261/83
del 3 settembre 1983
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Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala
Direzione / Redazione:
00198 Roma
Corso d’Italia 92
tel. 06 8541085
fax 06 8419544
e-mail:
[email protected]
web:
www.assocarni.it
Consiglio dei Ministri agricolo del 27 giugno
Assocarni firma al CNEL il Patto Nazionale per la sicurezza e qualità
alimentare e l’Accordo di filiera per il settore delle carni
Intervento di Assocarni e delle Organizzazioni professionali agricole
contro il difficile stato dello smaltimento dei sottoprodotti in Sardegna
Seminario dei macelli Assocarni sul nuovo sistema dell’anagrafe
bovina dal 1° luglio 2002
Interesse dei media per il lancio della campagna informativa di
Assocarni: finalmente si comincia a parlare bene della carne bovina
Seminario istituzionale di Assocarni sugli adempimenti della nuova
anagrafe bovina
Estonia: regolamento del Consiglio che stabilisce l’accordo “doppio
profitto” – Ritardi per gli altri Paesi
Perdita di finanziamenti CE per 12 Paesi comunitari
Adesione Polonia: ancora insoddisfazione per il progetto di
pagamento degli aiuti diretti PAC
Mangimi al nitrofen in Germania: duro colpo per alimenti biologici –
Da sempre nota l’assenza di controlli sul settore
SETTORE BOVINO
!
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 28 GIUGNO
!
NUOVA ANAGRAFE BOVINA DAL 1° LUGLIO 2002
!
DISTRUZIONE DEL MATERIALE A RISCHIO: ULTERIORI CHIARIMENTI DI
AGEA
!
ANIMALI MORTI IN AZIENDA: CHIARIMENTI DELL’AGEA PER LE DOMANDE DI
INDENNIZZO
!
RISULTATI DELLA PRIMA ISPEZIONE DELLA COMMISSIONE UE SUL SISTEMA
DI TRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE IN ITALIA
!
DIRAMATI DA AGEA DUE BANDI DI GARA INDIGENTI
!
VENDITA DI CARNI BOVINE DETENUTE DAGLI ORGANISMI DI INTERVENTO:
PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL BANDO DI GARA AGEA
!
GATT CARNE CONGELATA: APPROVAZIONE DELLA LISTA DEGLI
IMPORTATORI PER L’ACCESSO ALLA SUB-QUOTA II E DOMANDA DI TITOLO
PER IL PRIMO SEMESTRE
!
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE CARNE BOVINA “GATT”: DOMANDE
PRESENTATE IN ITALIA PER LA SUB-QUOTA I
!
CONTINGENTE BOVINI DA INGRASSO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO
!
REGIMI “A” E “B”: PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE E DOMANDE
PRESENTATE IN ITALIA
!
“HILTON BEEF”: AUMENTO DELLA QUOTA PER ARGENTINA ED ISTITUZIONE
DEL CONTINGENTE PER IL PARAGUAY
!
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE CARNE BOVINA “BABY BEEF”: ORGANISMI
CHE POSSONO EMETTERE I CERTIFICATI DI ORIGINE
!
RILEVAZIONE PREZZI DI MERCATO DELLE CARCASSE DEI BOVINI ADULTI:
NUOVI PARAMETRI
!
RILEVAZIONE DEI PREZZI DELLE CARCASSE BOVINE IN ITALIA
SEGUE
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
3
SEGUE SOMMARIO
SETTORE SUINO
!
EXPORT SUINO IN GIAPPONE: POSSIBILE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DA AGOSTO
!
PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 3° TRIMESTRE 2002
SETTORE POLLAME
!
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IL REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARNI DI POLLAME
CONGELATE SALATE
!
AL VIA I CONTROLLI SUL TENORE DI ACQUA NELLE CARNI
!
PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 3° TRIMESTRE 2002
SETTORE SANITARIO
!
PROSPETTATO ULTERIORE SLITTAMENTO PER INNALZAMENTO ETA’ SU COLONNA VERTEBRALE:
ANCORA DISCRIMINAZIONI DALLA COMMISSIONE
!
IMPORT CARNI FRESCHE: NORME HACCP ANCHE PER GLI STABILIMENTI DEI PAESI TERZI
AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
!
DEROGA AL DECRETO RONCHI: PROROGA A TEMPO INDETERMINATO
!
EXPORT USA: DISPOSIZIONI PER DISOSSO, BOLLATURA E CERTIFICAZIONE PROSCIUTTI CRUDI
!
EXPORT GIAPPONE: AGGIORNAMENTO DEI PAESI AUTORIZZATI – POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LE
CARNI PROVENIENTI DA SPAGNA E GERMANIA
!
IMPORT PRODOTTI A BASE DI CARNE: AGGIORNAMENTO PAESI TERZI AUTORIZZATI AD ESPORTARE
NELLA UE
!
LIBERI DA BLUE TONGUE ALCUNI COMUNI DELLA SARDEGNA E LA PROVINCIA DI NAPOLI
!
BLUE TONGUE: REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA TRANSUMANZA – ANNO 2002
!
LIBERA DA BRUCELLOSI LA PROVINCIA DI BOLZANO
!
MALATTIA DI NEWCASTLE: LIMITAZIONI ALL’IMPORT DI POLLAME E RATITI DALL’AUSTRALIA
!
PESTE SUINA CLASSICA: PROROGATE LE MISURE RESTRITTIVE PER ALCUNI TERRITORI DI FRANCIA,
GERMANIA E LUSSEMBURGO
!
TEST OBBLIGATORI PER IL POLLAME VIVO IMPORTATO DAI PAESI TERZI
!
AGGIORNAMENTO STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
!
REGNO UNITO: AGGIORNAMENTO STABILIMENTI AUTORIZZATI AGLI SCAMBI
!
SLOVENIA: TEST ANTI BSE AGLI ANIMALI IMPORTATI
NOTIZIE DOGANALI
!
RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE : RADDOPPIATI GLI IMPORTI PREVISTI PER LA DISPENSA DALLA
PRESENTAZIONE DELLA PROVA DI ARRIVO A DESTINO
!
CONTROLLO FISICO DEI PEZZI DISOSSATI DI CARNI BOVINE DAL 1° LUGLIO 2002: ISTANZA DI
ASSOCARNI ALL’AGENZIA DELLE DOGANE
NOTIZIE TRIBUTARIE
!
SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BSE – EMANATE DUE CIRCOLARI INPS
NOTIZIE COMMERCIALI
!
MISSIONE IN RUSSIA DEL VICEMINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE URSO
AREA SINDACALE E LAVORO
!
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
TABELLA A 26-27
PREZZI DI MERCATO ITALIA
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CONSIGLIO DEI MINISTRI AGRICOLO DEL 27 GIUGNO
Si è svolto il 27 giugno a Lussemburgo l’ultimo Consiglio dei Ministri Agricoli sotto la
Presidenza spagnola, al termine del quale è stato raggiunto un accordo politico sulla futura
regolamentazione in materia di igiene degli alimenti, ma non sulle zoonosi e sull’alcol etilico.
Anche per quanto riguarda la costituzione di un Fondo comunitario per le spese veterinarie e le
forme di assicurazione in campo agricolo, non c’è stato accordo, per cui alla fine dell’incontro
sono state redatte conclusioni ufficiali solo della Presidenza, invece che del Consiglio.
Presentazione della Riforma a medio termine della PAC. Fischler ha introdotto la recente
pubblicazione della Commissione concernente le previsioni di mercato (per quanto riguarda la
carne, vedere rapporto per il periodo 2002-2009 sul nostro sito) sottolineando in particolare il
potenziale futuro surplus comunitario per segale e riso, a meno di intervenire con una diversa
politica. Successivamente, i Ministri portoghese e francese hanno presentato le rispettive
proposte per la riforma.
Fischler ha dichiarato che non avrebbe rilasciato commenti sulle posizioni degli Stati membri
prima della presentazione del documento ufficiale della Commissione, prevista per il 10 luglio, ed
anche se sono stati espressi apprezzamenti per l’orientamento sulla modulazione (Spagna,
Regno Unito) e sul disaccoppiamento dalla produzione (Svezia e ancora Regno Unito), è apparso
evidente che anche le reazioni da parte degli Stati membri saranno espresse chiaramente dopo il
10 luglio.
Igiene degli alimenti – Accordo politico. Il compromesso politico raggiunto prevede la
definizione della posizione comunitaria solo dopo il raggiungimento di un accordo sulle varie parti
della normativa riguardo i prodotti di origine animale, per i quali necessitano ulteriori
approfondimenti. Il Commissario per la Salute e la Tutela dei consumatori David Byrne,
accogliendo con soddisfazione l’accordo, ha sottolineato che gli Stati membri ritengono
unanimemente che sia necessaria una certa flessibilità nazionale nella definizione delle regole (in
linea con gli emendamenti del Parlamento europeo), specificamente per “piccole quantità di
prodotti primari destinati al consumatore o a distributori locali che riforniscono il consumatore
finale”, così come per prodotti tradizionali e naturali (frutti di bosco, pesce, selvaggina ecc.), e per
zone svantaggiate ed aree di montagna.
Olanda e Svezia sono state rassicurate sui dubbi espressi su questo punto con l’impegno di
fissare controlli da parte della Commissione sulla produzione delle materie prime e di introdurre il
sistema HACCP anche nella fase di produzione primaria (allevamenti ecc.) entro 5 anni al più
tardi (il Parlamento europeo ha scartato l’ipotesi di introdurre l’HACCP nelle aziende agricole).
L’Italia si è astenuta su tale regolamento per preoccupazioni derivanti da una insufficiente
armonizzazione delle procedure di autorizzazione o riconoscimento degli impianti operanti nel
settore alimentare. Ricordiamo che nell’ambito di tale dossier Assocarni aveva espresso giudizio
negativo presso le sedi nazionali e comunitarie, per l’eccessiva flessibilità che gli Stati membri
hanno nel concedere deroghe ad impianti di piccole dimensioni non meglio definiti.
Aggiornamenti sulla BSE. Byrne ha aggiornato il Consiglio sui test effettuati: nel complesso
l’incidenza è stabile, ma preoccupa un certo incremento in Irlanda (anche se, secondo la
Commissione, prossimo ad esaurirsi, tanto da non dar luogo ad ulteriori misure di protezione).
Sulla scrapie, Byrne ritiene che l’incidenza sia sottostimata, come confermerebbero i nuovi test
adottati dal 1° aprile.
Per quanto riguarda le manovre per alleggerire il divieto della bistecca con osso, la
Commissione sta ancora esaminando le ultime ricerche scientifiche ed in particolare un punto
ancora non del tutto analizzato che riguarda l’effettiva incidenza del divieto totale di farine animali
nell’alimentazione a partire dal 1° gennaio 2001 (a tale proposito Byrne ha chiesto agli Stati
membri un tempestivo aggiornamento sullo smaltimento delle farine, in previsione di un Consiglio
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appositamente convocato nel prossimo autunno). E’ probabile pertanto che per la colonna nulla
cambi fino alla fine del corrente anno.
Sui grassi animali nell’alimentazione lattea dei vitelli verrà adottata un’opinione a settembre
che stabilirà la necessità o meno di prevedere misure comunitarie.
Zoonosi – nessun accordo. Il Consiglio non è pervenuto ad un accordo per le numerose
divergenze, rimandando tutto il dossier alla prossima Presidenza danese.
Fondo per le spese veterinarie. Anche in questo caso non si è potuti pervenire ad un accordo
(le conclusioni sono state adottate solo dalla Presidenza), a causa della posizione svedese, che
punta alla costituzione di un adeguato fondo riservato piuttosto alle malattie dell’uomo.
ASSOCARNI FIRMA AL CNEL IL PATTO NAZIONALE PER LA SICUREZZA E QUALITA’
ALIMENTARE E L’ACCORDO DI FILIERA PER IL SETTORE DELLE CARNI
L’8 luglio le principali Organizzazioni italiane rappresentative dell’impresa e del lavoro
dipendente hanno sottoscritto al CNEL, in presenza del Ministro Alemanno, un Accordo volontario
dal titolo “Patto nazionale per la sicurezza e la qualità alimentare”. Inoltre sono stati sottoscritti
Accordi volontari quadro a valore nazionale per le filiere delle carni, del latte, del pesce e degli
ortofrutticoli freschi. Per la carne bovina l’accordo volontario è stato sottoscritto da Assocarni in
rappresentanza dell’industria bovina italiana.
INTERVENTO DI ASSOCARNI E DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
CONTRO IL DIFFICILE STATO DELLO SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI IN SARDEGNA
A seguito dei numerosi appelli ad Assocarni di intervenire per porre fine all’inaccettabile
situazione di monopolio a cui sono assoggettate le industrie di macellazione e trasformazione
della Sardegna per lo smaltimento dei sottoprodotti animali, la nostra associazione, insieme alla
principali Organizzazioni professionali sarde in rappresentanza degli allevatori dell’Isola, ha
diffuso un comunicato stampa per sollecitare la Regione ad assumere i necessari provvedimenti
di autorità sulla materia ed evitare il blocco della filiera zootecnica regionale altrimenti inevitabile.
L’iniziativa è coerente con l’obiettivo prioritario che Assocarni si è posto, che è quello di
tutelare e difendere le proprie aziende associate anche nelle singole e specifiche realtà territoriali
in cui operano.
A seguito di tale comunicato verrà organizzato un incontro nei prossimi giorni con i
responsabili istituzionali della Regione e con i diversi attori della filiera, per individuare una
soluzione a tale insostenibile situazione.
SEMINARIO DEI MACELLI ASSOCARNI SUL NUOVO SISTEMA DELL’ANAGRAFE BOVINA
DAL 1° LUGLIO 2002
Come dimostrato dalla recente ispezione in Italia dei funzionari della Commissione europea
(vedasi articolo in questo stesso numero), l’avvio di un sistema efficiente e razionale di
identificazione e registrazione della popolazione bovina nazionale è una esigenza ormai prioritaria
ed improrogabile per l’intera filiera bovina italiana e, più in generale, per la collettività.
Le gravi e perduranti lacune della Banca dati nazionale continuano a provocare ogni anno
danni incalcolabili che condizionano inevitabilmente la competitività della produzione bovina
italiana. Sono perfettamente noti agli operatori del settore i quasi 150 milioni di euro persi ogni
anno soltanto sul premio alla macellazione, di cui ha usufruito appena il 50% del macellato
nazionale. Conseguenze enormi anche per l’immagine del prodotto che viene gravemente
danneggiata ogni volta che vengono poste in evidenza le gravi carenze del nostro sistema
anagrafico.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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La realizzazione di un sistema veramente efficiente presenta comunque notevoli difficoltà
oggettive e soltanto un impegno deciso dei vari attori della filiera potrà consentire il
raggiungimento dell’obiettivo.
Proprio per favorire tale raggiungimento, fornendo ciascuno la propria parte, Assocarni ha
organizzato, per il giorno 10 luglio, un seminario a Reggio Emilia per le strutture di macellazione
associate, a cui interverranno le diverse istituzioni responsabili della gestione della banca dati.
All’incontro saranno infatti presenti sia i rappresentanti dell’IZS di Teramo, responsabile della
gestione dell’anagrafe per l’intero territorio nazionale, sia i rappresentanti delle Regioni a
principale interesse zootecnico (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, ecc).
L’obiettivo dell’incontro è quello di:
1) spiegare dettagliatamente a ciascun responsabile dell’impianto di macellazione gli specifici
adempimenti che la nuova procedura comporta
2) eventualmente fornire ufficialmente, a seconda delle indicazioni di ciascuna Regione di
appartenenza, al rappresentante di ogni singolo impianto la smart card e la password
personale per entrare nel sistema informatico nazionale
3) attivare il collegamento in rete di ogni singolo stabilimento
4) discutere e valutare eventuali differenze regionali nella trasmissione dei dati
INTERESSE DEI MEDIA PER IL LANCIO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA DI
ASSOCARNI: FINALMENTE SI COMINCIA A PARLARE BENE DELLA CARNE BOVINA
Facendo seguito a quanto comunicato nel Notiziario precedente in merito al lancio della
campagna informativa sulla carne bovina, alleghiamo alcuni articoli apparsi sulla stampa del 25
giugno dedicati all’iniziativa.
Ampio spazio all’iniziativa è stato dedicato anche dal TG1 e dai programmi di informazione
delle principali emittenti radiofoniche. Alla campagna verrà anche dedicata una prossima puntata
della trasmissione di RAI 1 “Uno mattina”.
ESTONIA: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE L’ACCORDO “DOPPIO
PROFITTO” - RITARDI PER GLI ALTRI PAESI
Sulla GUCE L 170, del 29.6.2002, è stato finalmente pubblicato il regolamento del Consiglio
1151/2002, del 27.6.2002, che “stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari
comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di talune
concessioni agricole previsti dall’accordo europeo con l’Estonia”. Si tratta in pratica del primo
regolamento relativo ai nuovi accordi “doppio profitto” che la Comunità sta concludendo con
alcuni dei Paesi in via di adesione.
Del nuovo accordo, che annulla il precedente del 2000 (reg.to 1349/2000), forniremo i dettagli
non appena pubblicato anche il regolamento di applicazione della Commissione
.
*****
Come già verificatosi nel 2000, anche gli ultimi accordi “doppio profitto” conclusi tra la
Comunità ed alcuni dei Paesi candidati (Baltici, Ungheria, Slovacchia e, a breve, la Romania), che
dovrebbero entrare in vigore dal 1° luglio 2002, non sono stati ancora adottati dal Consiglio (né
tanto meno dalla Commissione) per questioni burocratiche, per cui ancora una volta si dovrà fare
appello alla “retroattività” per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie.
Tra le riduzioni di dazio più importanti in vigore dal 1° luglio ricordiamo quelle previste per
l’Ungheria: l’abbassamento dal 20 al 10% del dazio sui bovini importati nell’ambito dei
contingenti di vitellini (reg.to 1128/99) ed accordi 80-300 kg (reg.to 1247/99), e l’azzeramento del
dazio (attualmente al 20%) per le carni bovine comprese nel contingente PECO (reg.to 1279/98).
Per l’Ungheria è prevista anche la liberalizzazione completa dei plafond per le carni ovine, per
cui non sarà più necessario il titolo di importazione.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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PERDITA DI FINANZIAMENTI CE PER 12 PAESI COMUNITARI
Circa 210 milioni di euro costituiscono il totale dei finanziamenti di cui 12 Stati membri non
potranno più disporre in quanto non correttamente erogati. Tra le cause principali le inadeguate
procedure di controllo amministrativo e ispettivo (in Italia per l’olio di oliva, in Olanda per la peste
suina ed in Grecia per i seminativi). Di minore incidenza il mancato rispetto delle scadenze di
pagamento.
Nel prospetto che segue riportiamo gli importi (in milioni di euro) sottratti ai finanziamenti
nazionali, divisi per categorie di impegno.
Bel
Spa
Fr (1)
Gre
Irl
Ita
Lux
OLA
Port
Fin
Sve
U.K
Totale
Ritardo pagamenti
4.9
0.9
0.3
0.2
8.6
0.8
0.5
27.7
Sviluppo rurale
0.1
3.8
0.3
1.7
3.6
10.8
19.9
Seminativi
103.5
0.3
0.2
2.0
105.7
Frutta e vegetali
18.1
0.1
18.2
Premi zootecnici
2.1
2.7
0.1
0.4
20.3
5.2
7.9
38.7
Ammasso pubblico
0.8
4.1
4.9
Olio d’oliva
22.7
22.7
Latte
-17.4
-17.4
Totale
2.2
8.7
-12.7 105.5
3.9
53.5
0.4
20.3
6.4
0.2
2.0
19.2
209.6
(1) Per la Francia viene considerato un importo precedentemente sottratto alle quote latte, che dovrà essere restituito a seguito di
decisione della Corte di Giustizia.
ADESIONE POLONIA: ANCORA INSODDISFAZIONE PER IL PROGETTO DI PAGAMENTO
DEGLI AIUTI DIRETTI PAC
Il Governo polacco ha preannunciato che considererà varie misure protettive, incluso il
mantenimento di limitazioni tariffarie su un selezionato numero di prodotti agricoli anche dopo
l’adesione, se l’accesso limitato ai pagamenti diretti della PAC non dovesse compensare la
differenza tra il reddito agricolo prima e dopo l’adesione stessa. Il 28 giugno il Ministro
dell’agricoltura polacco Plewa, in un ennesimo incontro a Bruxelles in preparazione
dell’allargamento, ha espresso chiaramente i timori del suo Paese sulla probabilità che il livello di
reddito e le possibilità di competizione dei suoi agricoltori possano peggiorare dopo il 1° gennaio
2004.
La Polonia ha già richiesto una proroga di 3 mesi per l’entrata in vigore dell’accordo “doppio
profitto” nel settore dei cereali, ed ha ancora contestato i volumi di riferimento troppo bassi
considerati dalla CE (nel periodo 1995-1999) per le produzioni di latte, amido di patata ed
isoglucosio, che porterebbero alla fissazione di quote di riferimento non realistiche e quindi
penalizzanti per la sua agricoltura.
MANGIMI AL NITROFEN IN GERMANIA: DURO COLPO PER ALIMENTI ECOLOGICI – DA
SEMPRE NOTA L’ASSENZA DI CONTROLLI SUL SETTORE
Dopo il recente scandalo dei mangimi, nei quali sono state riscontrate tracce di Nitrofen, i
produttori e i commercianti di alimentari ecologici temono netti cali di fatturato. Il mercato tedesco
dei prodotti biologici, con circa 8,4 miliardi di euro, ha rappresentato nel 2001 oltre il 40% del
mercato 'biologico' totale dell'UE. Dopo che lo scandalo è divenuto di dominio pubblico, numerose
imprese commerciali hanno tolto dal loro assortimento bio-prodotti quali uova, carne e latticini. Le
associazioni dei coltivatori temono una forte perdita di immagine in seguito allo scandalo e
richiedono quindi più efficaci controlli nel commercio di mangimi, ma anche presso i bio-produttori
stessi: l'azienda Naturland aveva messo in commercio con il proprio label il pollame in cui poi si è
scoperto l'inquinamento da Nitrofen.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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SETTORE BOVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 28 GIUGNO
Il Comitato di gestione delle carni bovine, riunitosi a Bruxelles il 28 giugno, ha votato le
seguenti decisioni, che verranno adottate con regolamenti in corso di pubblicazione:
1) Restituzioni all’esportazione: invariate
2) Vendita di carni di intervento per il libero mercato – aggiudicazione della gara del 25
giugno: Sono stati fissati i seguenti prezzi minimi di aggiudicazione:
Italia e Francia: nessuna aggiudicazione
Germania: 1.450 euro/t (vendute solo 40 t sulle 500 previste)
Spagna: 1.560 euro/t (vendute solo 300 t sulle 500 previste)
Austria: 1.500 euro/t (venduto solo 20 t sulle 800 previste)
3) Vendita di carni intervento per il libero mercato – quantitativi disponibili per le
prossime gare
Sono stati fissati i seguenti quantitativi approssimativi di quarti posteriori con osso disponibili
per le prossime gare:
Italia: 4000 t
Germania: 4000 t
Francia: 4000 t
Spagna: 4000 t
Austria: 2000 t
Con lo stesso regolamento sono state fissate le date di espletamento delle prossime 4
gare: 8 luglio, 22 luglio, 26 agosto e 9 settembre; le gare saranno tuttavia espletate fino ad
esaurimento dei suddetti quantitativi disponibili.
Gli organismi di intervento nazionali decidono, con propri bandi di gara, il quantitativo di carne
messo in vendita.
NUOVA ANAGRAFE BOVINA DAL 1° LUGLIO 2002
Il Ministero della Salute, mediante la nota 600.VI/ID/2910 del 2 luglio 2002, ha anticipato le
principali novità relative al nuovo sistema di anagrafe bovina in vigore dal 1° luglio u.s.
Informiamo le Ditte associate che il manuale operativo, elaborato dal Ministero della Salute in
attuazione del decreto interministeriale 31 gennaio 2002, è stato pubblicato con il Decreto 7
giugno 2002 del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(Supplemento ordinario n. 137 alla Gazzetta Ufficiale 152 del 1° luglio 2002).
Il manuale è disponibile sul sito Assocarni: data la sua corposità, è stato suddiviso in Parte I
(2.555 Kb) e Parte II (2.566 Kb).
Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione - Ufficio VI
600.VI/ID/2910
Oggetto: Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 – Manuale operativo
Si comunica che dal 1° luglio p.v., ai sensi del D.M. 31 gennaio 2002, prenderà avvio il nuovo sistema dell’anagrafe
bovina secondo le istruzioni contenute nel manuale operativo previsto dal decreto stesso in corso di pubblicazione.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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Nel manuale operativo sono stati definiti i nuovi modelli della cedola identificativa e del passaporto per adeguarli alle
nuove procedure operative previste.
A tale proposito le cedole già predisposte secondo quanto previsto dal D.M. 8 novembre 2001 potranno essere utilizzate
fino a nuove istruzioni, mentre dall’11 luglio p.v. i passaporti ad oggi in uso previsti dal D.M. 18 luglio 2001 non
potranno essere più utilizzati a livello nazionale, ad esclusione della Valle d’Aosta e Bolzano, in quanto saranno
distribuiti alle AASSLL, dal Centro Servizi Nazionale, i nuovi modelli di passaporto stampati dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato. Detti passaporti saranno inviati a cura del Centro Servizi Nazionale a partire dal 2 luglio 2002.
Si prega le SSLL di dare la massima divulgazione alla presente nota, si rimane a disposizione per ogni ulteriore
eventuale chiarimento e si ringrazia per la collaborazione.
p. IL DIRETTORE GENERALE - Gaetana Ferri
DISTRUZIONE DEL MATERIALE A RISCHIO: ULTERIORI CHIARIMENTI DA AGEA
L’AGEA, con circolare n. 10699/DG, dell’8 luglio 2002 (disponibile sul sito) ha fornito ulteriori
istruzioni applicative del decreto legge 19 aprile 2002, n. 68 – art. 1, convertito in legge
18.06.2002, n. 118.
In particolare la circolare affronta la questione delle denunce di distruzione fornendo istruzioni
derogatorie per quelle avvenute prima del 23 aprile 2002. Nella circolare vengono inoltre fornite
ulteriori precisazioni in merito ai seguenti punti:
1) il certificato sanitario per il trasporto del materiale specifico a rischio, a basso rischio e ad alto
rischio integrato con il documento di trasporto
2) il periodo di distruzione da indicare nella denuncia
3) l’analisi sui campioni di farine a basso rischio
4) i documenti da presentare per il pagamento degli indennizzi previsti dal decreto legge n. 68
5) la distruzione del materiale presso impianti di incenerimento situati nel territorio della
Comunità europea.
Assocarni è intervenuta con un’apposita nota per richiedere ad Agea l’estensione delle norme
derogatorie previste per le denunce sino alla data di emanazione della circolare in oggetto, al fine
di consentire alle ditte interessate l’introduzione delle previste modifiche procedurali.
Terremo informate su tale punto le ditte associate.
ANIMALI MORTI IN AZIENDA: CHIARIMENTI DELL’AGEA PER LE DOMANDE DI
INDENNIZZO
L’Agea, mediante la circolare prot. 10592/DE del 2 luglio 2002, ha precisato alcuni aspetti
relativi alla documentazione da allegare alla domanda di indennizzo per i bovini morti in azienda
da avviare agli impianti di pretrattamento per la successiva distruzione previsti dalla Legge
49/2001, art. 7/bis, lettera e) che, ricordiamo, prevedeva un indennizzo di £ 240.000/capo per i
bovini morti in azienda.
In particolare affinché la domanda di indennizzo sia conforme, è necessario produrre la
seguente documentazione:
- documento di trasporto di materiale specifico a rischio;
- autorizzazione sanitaria per il trasporto di animali morti;
- certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare a distruzione/pretrattamento/
incenerimento;
- attestazione di decesso rilasciata dal veterinario
Tale documentazione dovrà contenere i seguenti elementi:
- denominazione, indirizzo e codice aziendale dell’allevatore;
- marchi auricolari dei capi morti;
- data, timbro e firma del veterinario;
- indicazione degli estremi dell’impianto di distruzione/pretrattamento/incenerimento.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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RISULTATI DELLA PRIMA ISPEZIONE DELLA COMMISSIONE UE SUL SISTEMA DI
TRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE IN ITALIA
Si è concluso, il 21 giugno u.s., il primo giro di ispezione sullo stato di applicazione in Italia del
sistema di rintracciabilità ed etichettatura delle carni bovine (ex reg.to CE 1760/2000) condotto dai
funzionari dell’Ufficio Ispettivo degli alimenti e della veterinaria della Commissione europea.
Dalle prime notizie informali la prima fase di ispezioni avrebbe evidenziato una situazione
fortemente differenziata caratterizzata in via generale da un buono stato di applicazione della
normativa vigente nelle fasi di allevamento e di macellazione e, al contrario, uno stato di
applicazione tendenzialmente insufficiente nella fase di distribuzione. Giudizi positivi sarebbero
stati espressi infatti dagli ispettori in merito alla gestione delle procedure di tracciabilità e di
etichettatura all’interno degli impianti di macellazione visitati mentre carenze di diverso livello
sarebbero state rilevate in molti punti vendita visitati. Su alcune delle principali catene di
distribuzione visitate lo stato di applicazione sarebbe risultato complessivamente sufficiente
mentre su altre del tutto insufficiente in alcuni casi per un inadeguato sistema di registrazione o di
gestione dei lotti ed in altri addirittura per comportamenti al limite della legittimità consistenti nella
diffusione di informazioni facoltative senza la necessaria applicazione del disciplinare di
etichettatura facoltativa.
La seconda fase di ispezione è continuata nella settimana successiva con la visita di ulteriori
impianti e punti vendita di alcune regioni centrali e settentrionali e con una approfondita verifica
del sistema anagrafico nazionale.
L’esito finale della missione, oltre a confermare l’insufficiente applicazione del sistema di
etichettatura nella fase di distribuzione, ha messo in luce le perduranti gravi carenze del sistema
anagrafico nazionale ed in particolare della banca dati. All’ispezione farà ora seguito l’invio di una
nota ufficiale all’Italia da parte dell’Ufficio Ispettivo, nella quale saranno evidenziate le carenze
riscontrate. L’Italia potrà quindi fornire le proprie “controdeduzioni”, dopo di che il rapporto ufficiale
dell’ispezione verrà pubblicato su internet.
La preoccupazione è che ancora una volta, per responsabilità non proprie, la filiera bovina
italiana possa subire un grave danno d’immagine per l’inadeguatezza delle strutture pubbliche
deputate alla gestione della materia e per l’assenza di un sistema sanzionatorio serio sui punti
vendita.
DIRAMATI DA AGEA DUE BANDI DI GARA INDIGENTI
Il 27 giugno l’AGEA ha diramato, con le circolari 3910 e 3911, di pari data, due bandi di gara
“per la fornitura ed il trasporto di prodotti a base di carne bovina in aiuto alimentare agli
indigenti. Reg.to CEE n. 3149/92 e successive modifiche – programma 2002”.
Bando di gara prot. 3910
Il primo bando di gara prevede la fornitura di “Spezzatino di carne con fagioli” (Lotti 1 e 2) e di
“Ragù alla Bolognese” (Lotti 3 e 4).
Le offerte dovranno pervenire ad AGEA entro le ore 13.00 del giorno precedente la data di
espletamento della gara, fissata alle ore 10.00 del 12 luglio 2002 (pertanto entro le ore 13.00
dell’11 luglio p.v.)
Bando di gara prot. 3911
Il secondo bando di gara (prot. 3911) prevede la fornitura di “Wurstel di carne bovina senza pelle”
(Lotti 1 e 2) e di “Mortadella di bovino-suino” (Lotti 3 e 4).
Le offerte dovranno pervenire ad AGEA entro le ore 13.00 del giorno precedente la data di
espletamento della gara, fissata alle ore 11.00 del 12 luglio 2002 (pertanto entro le ore 13.00
dell’11 luglio p.v.)
Il testo integrale delle circolari è a disposizione delle ditte interessate su richiesta ai nostri
uffici.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
11
VENDITA DI CARNI BOVINE DETENUTE DAGLI ORGANISMI
PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL BANDO DI GARA AGEA
DI
INTERVENTO:
E’ stato pubblicato, sulla GUCE L 174 del 4 luglio, il regolamento 1197/2002, del 3.7.02,
disponibile sul nostro sito, relativo alla vendita, mediante gara periodica, di 18.000 tonnellate di
quarti posteriori bovini provenienti dall’intervento e destinati al libero mercato, di cui 4.000 riservati
all’Italia (v. articolo precedente sulle “Decisioni del Comitato di gestione del 28 giugno”).
E’ disponibile sul sito anche il relativo bando di gara AGEA prot. 4173 del 5.7.2002, con i
facsimili delle cauzioni, bancarie e assicurative (cauzione da allegare all’offerta pari a 120
€/tonnellata).
Le offerte dovranno essere presentate all’AGEA entro le ore 12.00 delle seguenti scadenze
(comunque solo fino ad esaurimento del quantitativo disponibile di 4.000 tonnellate):
#
#
#
#
8 luglio 2002
22 luglio 2002
26 agosto 2002
9 settembre 2002
La fissazione dei prezzi minimi di accettazione sarà effettuata dalla Commissione nel
prossimo Comitato del 12 luglio.
GATT CARNE BOVINA CONGELATA: APPROVAZIONE DELLA LISTA DEGLI IMPORTATORI
PER L’ACCESSO ALLA SUB-QUOTA II E DOMANDA DI TITOLO PER IL PRIMO SEMESTRE
Il 5 luglio il Ministero delle Attività Produttive ha concluso l’esame delle domande (86 in tutto) di
iscrizione alla “lista importatori” per l’accesso alla quota di 26.500 tonnellate di carne bovina
congelata riservata alla sub-quota II (regolamento 954/2002). Tutti gli operatori che hanno
presentato domanda tramite Assocarni sono stati iscritti alla lista.
Ricordiamo ancora una volta che l’iscrizione alla lista non dà automaticamente diritto ad
alcuna assegnazione: per usufruire del quantitativo a disposizione della sub-quota II, gli
operatori che hanno ricevuto conferma dell’iscrizione nella lista dovranno presentare
apposita domanda di titolo al Ministero delle Attività produttive, dal 15 al 17 luglio (entro le
ore 13.00), allegando alla stessa una cauzione di 120 € per ogni 100 kg di carne richiesta.
Occorre tenere presente che:
- il quantitativo della sub-quota II, pari a 26.500 tonnellate, è suddiviso in due quote semestrali di
pari entità (13.250 tonnellate)
- ogni operatore può presentare una sola domanda per semestre, per un quantitativo massimo
equivalente al 10% del disponibile semestrale (quindi 1.325 tonnellate al massimo)
- entro 5 giorni lavorativi dalla fine del periodo in cui si può presentare la domanda, gli Stati
membri comunicano a Bruxelles il totale delle domande presentate, in base al quale la
Commissione renderà nota la percentuale di accettazione delle stesse
- entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione di tale percentuale sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea, il Ministero rilascerà automaticamente un unico titolo di importazione
per ogni domanda
- dal 7 al 9 gennaio 2003 potranno essere presentate domande di titolo per il secondo semestre,
tenendo presente che al quantitativo disponibile di 13.250 tonnellate potrebbero aggiungersi
eventuali residui non assegnati nel primo semestre.
La validità dei titoli è di 180 giorni, ma non può andare oltre il 30 giugno 2003.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
12
Lo svincolo della cauzione di 120 €/100 kg sarà effettuato dietro dimostrazione che il titolare
del certificato sia stato a tutti gli effetti responsabile per l’acquisto, il trasporto e
l’immissione in libera pratica del quantitativo di carne a cui si fa riferimento.
A tal fine, contestualmente alla riconsegna del titolo di importazione utilizzato (e cioè entro 2
mesi dall’ultimo giorno della sua validità), gli operatori dovranno fornire i seguenti documenti,
tutti intestati al titolare della licenza di importazione:
- l’originale della relativa fattura commerciale rilasciata al titolare dal venditore o da un suo
rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione;
- la prova del pagamento della fattura commerciale da parte del titolare o dell’apertura, da
parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;
- la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al
titolare, per il quantitativo in questione;
- originale della bolla doganale di importazione (esemplare n. 8 del modello IM 4) in cui risulti,
nella casella 8, unicamente il nome e l’indirizzo del titolare;
- la prova del pagamento dei dazi doganali da parte del titolare o per suo conto.
In deroga a quanto sopra per ciò che riguarda la fattura commerciale e i documenti di trasporto,
ogni titolare dei diritti può, una sola volta in ogni semestre, immettere in consumo ai sensi del
presente contingente un quantitativo di carne non superiore a 10 tonnellate che sia stato
immagazzinato nel quadro del sistema dei magazzini doganali, per il quale la fattura
commerciale e i documenti di trasporto possono essere sostituiti dall’originale della
fattura commerciale rilasciata a nome del titolare dal proprietario della carne non ancora
immessa in consumo (quindi non necessariamente dal fornitore estero). Il titolare dovrà
fornire inoltre la prova del pagamento di tale fattura.
Sul nostro sito sono disponibili il facsimile della domanda e della cauzione.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE CARNE BOVINA GATT: DOMANDE PRESENTATE IN
ITALIA PER LA SUB-QUOTA I
Le domande presentate in Italia per la sub-quota I (operatori tradizionali) del contingente di
carne bovina congelata GATT – regolamento 954/2002.sono state 180, per un totale di
operatività pari a 23.259.818 tonnellate. Lo scorso anno le domande erano state 173 per
un’operatività di 24.584.055 tonnellate.
Una volta pubblicata, sulla Gazzetta della Comunità, la decisione della Commissione che fissa
la percentuale di accoglimento delle domande, gli operatori potranno richiedere titoli a valere sulla
sub-quota I allegando alla domanda una cauzione di 120 €/100 kg.
CONTINGENTE BOVINI DA INGRASSO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO
E’ stato pubblicato nella GUCE L 169 del 28 giugno il regolamento 1126/2002 che apre il
contingente di importazione di bovini da ingrasso per il periodo 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003.
Evidenziamo che – come già avevamo segnalato dopo aver esaminato la bozza di
regolamento appena approvato dal Comitato - non è più previsto il sorteggio per la quota
riservata ai nuovi operatori che presentano le domande in Italia e Grecia (sorteggio che
avrebbe avuto luogo qualora la percentuale di accoglimento avesse determinato assegnazioni di
quote inferiori ai 50 capi ciascuna). Pertanto tutti gli operatori che faranno richiesta per la quota
base riceveranno comunque una assegnazione, qualsiasi sia il numero dei capi.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
13
REGIMI “A” E “B” : PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE E DOMANDE PRESENTATE IN
ITALIA
Con regolamento 1220/2002 della Commissione, del 5 luglio 2002 (GUCE L 177 del
67.72002), sono state pubblicate le percentuali di assegnazione del contingente di importazione
di carne bovina destinata alla trasformazione industriali (regolamento 995/2002):
regime “A”:
88,0903 %
regime “B”: 100,0000 %
Le domande di titoli di importazione potranno essere presentate fino al 21 febbraio 2003.
Nella domanda di titolo deve essere riportata l'esatta designazione dello stabilimento ove
l'importatore effettuerà, sotto la propria responsabilità, le operazioni di trasformazione dei prodotti
importati.
I titoli potranno essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la
domanda di diritti di importazione, previa costituzione di una cauzione pari a 12 €/100 kg, a
garanzia del titolo. La cauzione è sempre obbligatoria.
Per la domanda del titolo, va tenuto presente 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77
kg di carne disossata.
In Italia sono state presentate:
- n. 9 domande per il regime “A”, per una richiesta totale di 3.836,2 tonnellate (su 40.000
disponibili in tutta la Comunità)
- n. 16 domande per il regime “B”, per una richiesta totale di 3.190,0 tonnellate (su 10.700
disponibili in tutta la Comunità).
“HILTON BEEF”: AUMENTO DELLA QUOTA PER ARGENTINA ED ISTITUZIONE DEL
CONTINGENTE PER IL PARAGUAY
La proposta di Fischler per l’aumento della quota di carne bovina “Hilton Beef” (reg.to 936/97)
riservata all’Argentina (solo per questo anno GATT) e l’istituzione di un quantitativo per il
Paraguay, è stata formalizzata dal Consiglio con due regolamenti pubblicati sulla GUCE L 170 del
29.6.2002:
- reg.to 1149/2002 del Consiglio, del 27.6.2002, che apre a titolo pluriennale (per periodi che
vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo) un contingente tariffario comunitario
annuo d’importazione di 1.000 tonnellate di carne bovina di alta qualità, fresca, refrigerata o
congelata, di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90 (Paraguay); l’aliquota del dazio
applicabile è del 20% ad valorem.
- reg.to 1150/2002 del Consiglio, del 27.6.2002, che apre, per il periodo 1°.7.2002-30.6.2003, un
contingente tariffario per l’importazione nella Comunità di 10.000 tonnellate di carne bovina di
alta qualità, fresca, refrigerata o congelata, di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90 0206 10
95 e 0206 29 91 (Argentina); l’aliquota del dazio applicabile è del 20% ad valorem.
Perché i provvedimenti siano attuativi occorre ora la pubblicazione dei rispettivi regolamenti di
applicazione della Commissione.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE CARNE BOVINA “BABY BEEF”: ORGANISMI CHE
POSSONO EMETTERE I CERTIFICATI DI ORIGINE
Con regolamento 1168/2002 della Commissione, del 28.6.2002, la Commissione ha
modificato l’elenco degli organismi che possono rilasciare certificati di origine per l’importazione di
carne bovina nell’ambito del contingente tariffario “baby beef” (regolamento 2533/2001).
Il nuovo elenco, che sostituisce il precedente, è il seguente:
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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-
Repubblica di Croazia: “Euroinspekt”, Zagabria, Croazia
Bosnia-Erzegovina: Ex Repubblica Iugoslavia di Macedonia: Repubblica Federale di Iugoslavia: “YU Institute for Meat Hygiene and Technology”, Kacanskog
13, Belgrado, Iugoslavia
RILEVAZIONI PREZZI DI MERCATO DELLE CARCASSE DEI BOVINI ADULTI: NUOVI
PARAMETRI
Come anticipato nella Circolare Assocarni 161 del 20 giugno u.s., è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale italiana n° 155, del 4 luglio u.s., la CIRCOLARE MINISTERO POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI 20 GIUGNO 2001, n. 1261 relativa alla Rilevazione dei prezzi di
mercato delle carcasse dei bovini adulti che, in forza dell’entrata in vigore della moneta unica
europea, ha adeguato il sistema di rilevazione dei prezzi al fine di riportare come parametro di
riferimento il valore in EURO dei 100 Kg della carcassa tipo, comprensivo di due decimali.
Pertanto i prezzi settimanali da comunicare al MIPAF dovranno essere espressi secondo il
seguente esempio: Classe R3 293,72 €/100Kg
La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando unicamente l’ allegato alla Circolare
ministeriale.
RILEVAZIONE DEI PREZZI DELLE CARCASSE BOVINE IN ITALIA
Ricordiamo che è disponibile settimanalmente, sul nostro sito (link “Prezzi di mercato – Italia”,
sul menu di destra della home page), il prospetto relativo alla rilevazione dei prezzi delle carcasse
bovine in Italia.
L’ultimo aggiornamento è quello relativo alla settimana dal 24 al 30 giugno 2002.
SETTORE SUINO
EXPORT SUINO GIAPPONE: POSSIBILE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DA AGOSTO
Apprendiamo che le Autorità nipponiche potrebbero imporre dei dazi addizionali già a partire
dal mese di agosto qualora fosse oltrepassato il limite d’importazione di 207.038 tonnellate di
carni suine nel secondo trimestre. La legislazione giapponese prevede infatti, conformemente a
quanto previsto dagli accordi mondiali sul commercio, una clausola di salvaguardia nel caso in cui
le importazioni di un trimestre eccedano del 19% la media trimestrale degli ultimi tre anni. In
aprile e maggio l’aumento è stato superiore al 20% rispetto alle 165.473 tonnellate dell’anno
scorso. I maggiori esportatori sono stati USA, Canada e Danimarca. A breve saranno rese note le
percentuali del mese di giugno ma secondo gli importatori locali il trend positivo di giugno
dovrebbe far scattare la clausola di salvaguardia.
PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 3° TRIMESTRE 2002
Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per i contingenti di importazione relativi
alle domande presentate entro il 7 giugno 2002 (periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002):
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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Gatt oleaginose
Accordi associazione
reg.to 1432/94
- nessuna domanda
100,00%
reg.to 1898/97
- tutti gruppi 100,00 %
Accordi GATT
reg.to 1486/95
- tutti i gruppi 100,00 %
Accordi Slovenia
reg.to 571/97
- tutti i gruppi
SETTORE POLLAME
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IL REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE
CARNI DI POLLAME CONGELATE E SALATE
E’ in corso di pubblicazione il regolamento che modificherà il criterio di classificazione delle
carni di pollame congelate e salate in base al tenore di sale presente: in pratica, le carni
congelate che contengono una percentuale di sale tra l’1,2% e l’1,9% dovranno essere
classificate nel codice NC 0207 1410 (carne congelata) invece che nel codice NC 0210 9939
(carne salata).
Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Comunità.
Per un periodo massimo di tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, viene
concesso agli operatori in possesso di una “Informazione Tariffaria Vincolante” che classifichi il
prodotto come carne salata, di continuare ad importare tale prodotto con la vecchia
classificazione.
L’”Informazione Tariffaria Vincolante” (ITV) viene rilasciata dall’Agenzia delle Dogane su
esplicita istanza di un operatore, nei casi in cui esistano dubbi di classificazione dei prodotti, è
riconosciuta valida in tutte le dogane comunitarie ed ha valore solo per la ditta che ne ha fatto
richiesta e solo per il prodotto interessato. Non risulta che ci siano operatori italiani in
possesso di tale ITV, mentre sono presenti invece almeno in Regno Unito, Olanda e Germania.
Naturalmente sorgeranno problemi quando verrà riscontrato un tenore di sale di poco al di
sopra dell’1,9%, tale da non variare di molto le caratteristiche del prodotto e pur tuttavia al di fuori
della forcella, prevista dal regolamento, nella quale non si può classificare il prodotto come salato.
L’interpretazione dei Servizi della Commissione suggerisce che venga applicato il criterio della
individuazione del “metodo di conservazione prevalente” del prodotto: pertanto, essendo tale
metodo senz’altro il congelamento, e dato che la decisione è demandata alla discrezionalità degli
ufficiali doganali, c’è il rischio che anche prodotti in cui il sale è presente per una percentuale
superiore all’1,9% vengano classificati come congelati.
Sarà nostra cura, non appena pubblicato il regolamento, interessare le autorità competenti
nazionali e comunitarie per far sì che la materia venga disciplinata in maniera chiara ed uniforme
in tutta la Comunità.
AL VIA I CONTROLLI SUL TENORE DI ACQUA NELLE CARNI
Informiamo le Ditte associate che sono attualmente in corso ispezioni da parte dell’Ispettorato
repressione frodi circa l’applicazione del DECRETO 18 MARZO 2002 del Ministero delle
Politiche agricole relativo all’attribuzione dei controlli sul tenore di acqua delle carni di pollame che
ricordiamo (vedasi Circolare n°96 del 16 aprile 2002) impone ai macelli, laboratori di
sezionamento, impianti di congelazione e surgelazione di tenere un registro (secondo il facsimile
del decreto, da conservarsi per almeno un anno), debitamente timbrato dall’Ispettorato
repressione frodi competente per territorio, nel quale le aziende devono, in autocontrollo,
verificare l’assorbimento dell’acqua durante la lavorazione delle carcasse di pollo congelate o
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
16
surgelate e delle carcasse di pollo e tacchino destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati
e surgelati di cui all’allegato II del decreto (tali controlli sono applicabili, all’atto dello
sdoganamento, anche alle carni importate dai Paesi terzi).
Invitiamo pertanto le Ditte associate che non avessero ancora provveduto ad effettuare i
controlli sul tenore di acqua delle carni a contattare gli Uffici periferici dell’ispettorato repressione
frodi competente per territorio per l’apposita vidimazione. Riportiamo di seguito le carni che
rientrano nel campo di applicazione del provvedimento:
a) filetto spellato di petto di pollo con o senza osso;
b) petto di pollo con pelle;
c) cosce di pollo, coscette, gambe, gambe con porzione del dorso, quarti, con pelle;
d) filetto di petto di tacchino senza pelle;
e) petto di tacchino con pelle,
f) cosce di tacchino, coscette, gambe, con pelle,
g) carne disossata della coscia di tacchino, senza pelle.
PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 3° TRIMESTRE 2002
Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per i contingenti di importazione relativi
alle domande presentate entro il 7 giugno 2002 (periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002):
Gatt oleaginose - reg.to 1431/94
- gruppo 1
1,64 %
- gruppo 2
1,65 %
- gruppo 3
1,76 %
- gruppo 4
2,43 %
- gruppo 5
2,54 %
Accordi di associazione - reg.to 1899/97
- gruppi 17 e 25
100,00 %
Accordi GATT - reg.to 1251/96
- gruppi E1, E2 e E3
100,00 %
- gruppi P1, P2
100,00 %
- gruppo P3
3,40 %
- gruppo P4
13,16 %
SETTORE SANITARIO
PROSPETTATO ULTERIORE SLITTAMENTO PER INNALZAMENTO ETA’ SU COLONNA
VERTEBRALE: ANCORA DISCRIMINAZIONI DALLA COMMISSIONE
Nel corso dell’ultima settimana di giugno si sono tenuti a Bruxelles alcuni gruppi di lavoro
tecnici relativi alla modifica della legislazione in materia di BSE. Tra gli aspetti discussi, la
questione relativa all’innalzamento dell’età dei bovini a partire dalla quale è obbligatoria
l’eliminazione della colonna vertebrale (v. nostra circolare n 164 del 24 giugno).
Come già anticipato, la Commissione intende presentare una proposta in tal senso (per
l’innalzamento progressivo, prima a 18 poi a 24 mesi) solo dopo aver verificato l’effettiva
implementazione, nei diversi Stati membri, del divieto di somministrazione delle farine animali ai
ruminanti, valutazione basata sulla compilazione di un apposito questionario da parte di ogni
Paese comunitario.
Ancora una volta, l’atteggiamento eccessivamente restrittivo assunto dalle Autorità di controllo
italiane durante lo scorso anno rischia di far apparire negativamente il nostro Paese, a causa
dell’esecuzione di un numero di controlli sui mangimi superiore a quello di qualsiasi altro Paese
della UE. Tale “eccesso di zelo”, associato al fatto che spesso autorità di controllo diverse hanno
campionato gli stessi allevamenti, ha messo in evidenza numerose positività (oltre 300) per la
presenza di farine animali nei mangimi zootecnici campionati. Se si aggiunge il fatto che le
metodiche analitiche impiegate non hanno sempre consentito di dosare le positività riscontrate (e
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
17
quindi di classificarle come contaminazioni crociate) è evidente che alla filiera italiana potrebbe
essere contestata, in una prima fase, un’applicazione del divieto insufficiente.
Tali considerazioni, unite alla sostanziale indifferenza od opposizione all’innalzamento dell’età
da parte degli altri Paesi della UE, potrebbero provocare un ulteriore slittamento della
proposta della Commissione sino alla fine dell’anno in corso.
Ancora una volta completamente diverso l’atteggiamento della Commissione in merito allo
stato della BSE in altri Paesi. Scandalosa la situazione della Repubblica d’Irlanda, caratterizzata
da un preoccupante e netto aumento dei casi di BSE, contrariamente a tutti gli altri partner
comunitari in cui invece gli stessi diminuiscono o rimangono stabili. In questo caso, infatti,
nonostante lo stesso ufficio ispettivo veterinario della Commissione abbia evidenziato notevole
preoccupazione, il Commissario Byrne ha sdrammatizzato la situazione (Consiglio dei Ministri
Agricoli del 27 giugno) ed escluso qualsiasi misura restrittiva per l’Irlanda, prevedendo anzi a
breve (su che base?!) un rapido ritorno alla normalità.
Terremo informate le ditte associate sull’evoluzione della materia.
IMPORT CARNI FRESCHE: NORME HACCP ANCHE PER GLI STABILIMENTI DEI PAESI
TERZI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
Informiamo le Ditte associate che nella GUCE L 164 del 22 giugno 2002 è stata pubblicata la
decisione 2002/477/CE del 20 giugno 2002 che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di
carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da Paesi terzi, e che modifica la
decisione 94/984/CE.
Tale importante provvedimento, che entrerà in vigore l’8 giugno 2003, impone agli
stabilimenti dei Paesi terzi autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità europea la
decisione 2001/471/CE che, ricordiamo, ha imposto agli stabilimenti comunitari l’applicazione dei
principi HACCP dall’8 giugno u.s. (vedasi circolare Assocarni n° 117 del 10 maggio u.s.)
I Paesi terzi, pertanto, se vorranno continuare ad esportare nell’Unione europea dovranno
poter garantire lo svolgimento di regolari controlli dell’igiene generale in base ai principi dell’analisi
dei rischi e dei punti di controllo critici anche mediante i controlli microbiologici.
Per gli importatori europei tali prescrizioni comporteranno la modifica degli elenchi delle Ditte
autorizzate ad esportare nella Comunità nonché garanzie supplementari nelle certificazioni
sanitarie di scorta delle carni.
DEROGA AL DECRETO RONCHI: PROROGA A TEMPO INDETERMINATO
Come preannunciato nel Circolare Assocarni n° 133 del 24 maggio u.s., L’Ordinanza 23
gennaio 2002, che ricordiamo sospendeva l’applicazione delle norme sui rifiuti (decreto Ronchi)
dei sottoprodotti animali sino al 30 giugno 2002 e che ha consentito agli impianti di incenerimento
e pretrattamento di non arrestare la propria attività, è stata prorogata a tempo indeterminato
con ORDINANZA 1° LUGLIO 2002 .A tale proposito, Assocarni aveva richiesto ai Dicasteri
interessati (Ambiente, Attività produttive e Salute), una deroga sine die proprio perché come era
prevedibile la norma comunitaria, che disciplinerà e renderà uniforme l’intera materia, non ha
ancora concluso il necessario iter normativo.
EXPORT USA: DISPOSIZIONI
PROSCIUTTI CRUDI
PER
DISOSSO,
BOLLATURA
E
CERTIFICAZIONE
Il Ministero della Salute, mediante la CIRCOLARE 600.3.8/80.83/AG./242 del 3 luglio 2002 –
relativa al disosso, bollatura e certificazione dei prosciutti crudi destinati all'esportazione verso gli
Stati Uniti d'America, facendo seguito alle difficoltà applicative della nota prot.
600.3.8/80.83/AG/164 del 23 aprile (vedasi Circolare n°104 del 24.04.2002) segnalate dagli
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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ispettori americani, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla corretta gestione della bollatura sanitaria
ed all’emissione dei certificati di esportazione.
Le dettagliate istruzioni su disosso, bollatura e certificazione dei prosciutti crudi
destinati all’esportazione verso gli Stati Uniti d’America (vedasi la stessa CIRCOLARE
600.3.8/80.83/AG./242) devono essere immediatamente applicate salvo eventuali successive
modifiche sulla base di indicazioni da parte USA.
EXPORT GIAPPONE: AGGIORNAMENTO DEI PAESI AUTORIZZATI
DIFFICOLTA’ PER LE CARNI PROVENIENTI DA SPAGNA E GERMANIA
-
POSSIBILI
Il Ministero della Salute, mediante la CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 600.3/SP/31/3087 , facendo
seguito alla nota 600.3/SP/31/2594 del 22 maggio u.s. con la quale ha comunicato l’elenco dei
Paesi riconosciuti dal Giappone liberi da afta epizootica, peste suina e peste suina africana
(vedasi circolare Assocarni n° 133 del 24.05.2002), comunica che le Autorità nipponiche hanno
modificato nuovamente l’elenco dei Paesi terzi autorizzati ad esportare in Giappone.
A tale proposito il Ministero della Salute ha rilevato che nell’elenco dei Paesi terzi liberi da afta
epizootica, peste suina e peste suina africana mancano Spagna e Germania, nei quali, come
noto, vi sono attualmente focolai di peste suina classica ma non le malattie soprarichiamate.
Il Ministero della Salute ha pertanto chiesto chiarimenti alle Autorità giapponesi in quanto
qualora l’esclusione di tali Paesi fosse confermata verrebbe meno la possibilità di
utilizzare, ai fini dell’esportazione verso il Giappone, suini e carni suine provenienti da
Spagna e Germania.
IMPORT PRODOTTI A BASE DI CARNE: AGGIORNAMENTO PAESI TERZI AUTORIZZATI AD
ESPORTARE NELLA UE
Informiamo le Ditte associate che nella GUCE L 161 del 19 giugno 2002 è stata pubblicata la
decisione 2002/464/CE, del 13 giugno 2002, che modifica la decisione 97/222/CE, recante
l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di
carne, per quanto riguarda l’Argentina, il Cile e l’Uruguay.
In particolare, la decisione aggiorna l’elenco dei Paesi terzi a partire dai quali gli Stati membri
autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne per tenere conto delle mutate situazioni
sanitarie nei suddetti tre Paesi sud-americani.
LIBERI DALLA BLUE TONGUE ALCUNI COMUNI DELLA SARDEGNA E LA PROVINCIA DI
NAPOLI
Il Ministero della Salute ha diramato la circolare prot. 600.6/BT/2869, del 27.6.2002, con
oggetto “Blue Tongue. Movimentazione degli animali sensibili”, alla quale è allegato un elenco di
comuni sardi nei quali non risulta evidenza di circolazione virale da oltre 100 giorni.
Pertanto il Ministero, di concerto con la Regione Sardegna, prenderà in considerazione, su
richiesta degli allevatori interessati, la possibilità di autorizzare la movimentazione di animali della
specie sensibile alla blue tongue verso il restante territorio nazionale, previa adozione di specifici
prodocolli operativi, valutati caso per caso, per garantire l’osservanza delle norme sanitarie in
materia di profilassi della malattia e di ridurre al minimo possibile il rischio residuo di diffusione
dell’infezione.
Il testo della circolare, completa dell’elenco dei comuni, è disponibile sul nostro sito.
Ricordiamo che è sempre possibile consultare gli elenchi dei comuni soggetti a restrizioni,
nonché di quelli usciti dalle zone infette, sul sito dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo.
*****
Nella Guce L 176 del 5 luglio 2002 è stata pubblicata la decisione 2002/543/CE - recante
modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
19
per la febbre catarrale degli ovini in Italia, che ha depennato la provincia di Napoli dall’elenco
delle zone di protezione e di sorveglianza e ciò in quanto, in base ai risultati dell’indagine
epidemiologica effettuata dalle Autorità sanitarie italiane, non vi è stata circolazione del virus da
oltre 100 giorni.
BLUE TONGUE: REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA TRANSUMANZA – ANNO 2002
Il Ministero della Salute, con nota 600.6/BT/2894, del 1° luglio 2002, con riferimento alla
precedente circolare prot. 600.6/BT/2130 del 16.5.2002 relativa a “programma di vaccinazione,
piano di sorveglianza sierologia e disposizioni per la transumanza per l’anno 2002” (v. ns circolare
n. 127 del 17.5.2002), comunica quanto segue:
“OGGETTO: REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA TRANSUMANZA - ANNO 2002 DIRAMATE CON NOTA PROT. N.
600.6/BT/2130 DEL 16 MAGGIO 2002
A SEGUITO DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO CIRCA LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
SIEROLOGICO DOPO 21 GIORNI DALL’ARRIVO SUI PASCOLI ESTIVI PER I CAPI NON VACCINATI PROVENIENTI DA
COMUNI DELLE PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE NEI QUALI NON È OBBLIGATORIA LA VACCINAZIONE, LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA NOTA CITATA IN OGGETTO VENGONO MODIFICATE COME SEGUE:
IL CAPITOLO B, PUNTO 11, LETTERA B VIENE COSÌ SOSTITUITO:
“B. GLI ANIMALI OGGETTO DI SPOSTAMENTO SIANO SOTTOPOSTI CON ESITO NEGATIVO AD UN CONTROLLO
SIEROLOGICO EFFETTUATO DA NON PIÙ DI 7 GIORNI. GLI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA DEVONO
ESSERE SOTTOPOSTI A VISITA CLINICA AL MOMENTO DEL CARICO PER ACCERTARE L’ASSENZA DI SINTOMI CLINICI
RIFERIBILI A BLUETONGUE. PER CIASCUN COMUNE DI DESTINO DEGLI ANIMALI, DOPO 28 GIORNI DALL’ARRIVO DEI
CAPI, DOVRANNO ESSERE CONTROLLATI SIEROLOGICAMENTE 150 ANIMALI NON VACCINATI DELLE SPECIE
RECETTIVE ALLA BLUE TONGUE SCELTI NELL’AMBITO DEGLI ANIMALI OGGETTO DI SPOSTAMENTO O DI QUELLI GIÀ
PRESENTI IN LOCO CHE CONDIVIDONO LO STESSO PASCOLO.”
SI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE E SI RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO”
LIBERA DA BRUCELLOSI LA PROVINCIA DI BOLZANO
Con la decisione 2002/482/CE del 21 giugno 2002, recante modifica della decisione
93/52/CEE che constata il rispetto, da parte di taluni Stati membri o regioni, delle condizioni
relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione
ufficialmente indenne da tale malattia, la Commissione europea, dopo aver verificato che il 99,8%
delle aziende che allevano ovini e caprini nella provincia di Bolzano sono indenni da brucellosi, ne
ha riconosciuto ufficialmente lo status di territorio indenne.
MALATTIA DI NEWCASTLE:
DALL’AUSTRALIA
LIMITAZIONI
ALL’IMPORT
DI
POLLAME
E
RATITI
Nella GUCE L 173 del 3 luglio 2002 è stata pubblicata la decisione 2002/537/CE -concernente
misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia. In particolare, a seguito della
conferma di un focolaio di malattia di Newcastle in Australia, la Comunità ha disposto il divieto di
importazione dal territorio dell’Australia verso la Comunità europea di pollame vivo, ratiti vivi (p.
es. struzzi), carni fresche di pollame, di ratiti, selvaggina d’allevamento e da penna selvatica,
prodotti a base di carne di pollame e preparazioni di carni consistenti o contenenti carne delle
suddette specie.
In deroga alle prescrizioni sopracitate tuttavia sono autorizzate le importazioni di carni
fresche di ratiti alle condizioni stabilite dal certificato sanitario allegato alla decisione; mentre le
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
20
importazioni di prodotti a base di carne di pollame sono consentite nel caso in cui abbiano
subito i seguenti trattamenti specifici alternativi:
- trattamento in recipiente ermetico con un valore F° pari o superiore a 3
- durante la lavorazione del prodotto, la carne ha raggiunto una temperatura di almeno 80 °C al
centro della massa
- durante la lavorazione del prodotto, la carne ha raggiunto una temperatura di almeno 70 °C al
centro della massa
Un’ulteriore deroga al divieto di importazione riguarda le carni fresche di pollame, ratiti e di
selvaggina d’allevamento e da penna selvatica, di prodotti a base di carne di pollame e di
preparazioni di carne ottenuti da volatili macellati anteriormente al 13 maggio 2002 che
potranno quindi essere liberamente importati.
La decisione è applicabile dal 6 luglio p.v. al 1° dicembre 2002.
PESTE SUINA CLASSICA: PROROGATE LE MISURE RESTRITTIVE PER ALCUNI
TERRITORI DI FRANCIA, GERMANIA E LUSSEMBURGO
Nella GUCE L 173 del 3 luglio 2002 è stata pubblicata la decisione 2002/258/CE del 28
giugno 2002 che proroga sino al 31 ottobre p.v. le misure restrittive adottate nei riguardi di
alcuni territori di Francia, Germania, Lussemburgo a causa delle peste suina classica.
Riportiamo di seguito un aggiornamento dei territori di Francia, Germania e Lussemburgo
soggetti a restrizione.
- Francia: il territorio del dipartimento Moselle situato a nord del fiume Moselle a partire dalla
frontiera con la Germania fino alla città di Thionville e dell'autostrada A30 dalla città di Thionville
fino al confine con il dipartimento Meurthe-et-Moselle, il territorio del dipartimento Meurthe-etMoselle situato a nord dell'autostrada A30/strada nazionale N 52,dal confine con il dipartimento
Moselle fino alla città di Longwy,alla frontiera con il Belgio.
- Germania: l'intero territorio della Renania-Palatinato, escluse le zone ad est del fiume Reno,
nella Saar: nelle circoscrizioni (Kreise) di Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen,
Losheim, Weiskirchen, Wadern; nella circoscrizione (Kreis) di Saarlouis: Dillingen, Bous,
Ensdorf, Schwal-bach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis; nella
circoscrizione (Kreis) di Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey, le seguenti zone della
Renania settentrionale-Vestfalia: nella circoscrizione (Kreis) Euskirchen: comuni di Dahlem,
Blankenheim, Bad Muenstereifel e città di Euskirchen; comune di Hellenthal; comune di Kall;
città di Mechernich, comune di Nettersheim; nella circoscrizione (Kreis) RheinSieg: città di
Rheinbach, comune di Swisttal, città di Meckenheim.
- Lussemburgo: l'intero territorio.
TEST OBBLIGATORI PER IL POLLAME VIVO IMPORTATO DAI PAESI TERZI
La Commissione europea, mediante la decisione 2002/542/CE - che modifica la decisione
96/482/CE in merito alla durata dell'isolamento del pollame vivo e delle uova da cova importati dai
Paesi terzi e alle misure sanitarie da applicare dopo l'importazione - pubblicata nella GUCE L 176
del 5 luglio 2002, ha deciso di modificare le misure di polizia sanitaria da applicare alle
importazioni di pollame da riproduzione e da reddito, inclusi i volatili destinati a ripopolare i
branchi di selvaggina, riducendo a 21 giorni (prima era 6 settimane) il periodo durante il quale gli
animali vengono tenuti presso l’azienda di destinazione, ma inserendo come prescrizione
aggiuntiva la necessità che i volatili siano sottoposti con esito favorevole ai test per l’influenza
aviaria e la malattia di Newcastle. Le spese relative al test sono a carico dell’importatore.
La decisione si applica a far data dal 12 luglio p.v.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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AGGIORNAMENTO STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
Informiamo le Ditte associate che il Ministero della Salute, mediante le note prot.
600.3/SP.31.AU/470, 600.3/SP.31.CH/472; 600.3/SP.31.BR/471; 600.3/SP.31.CA/466 e
600.3/SP.31.HU/469, tutte del 2 luglio, ha comunicato l’aggiornamento degli stabilimenti
autorizzati ad esportare nel territorio comunitario.
In particolare si tratta dei seguenti Paesi e prodotti:
$
$
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Australia: carne fresca e carne di ratiti d' allevamento
Svizzera: carne fresca e involucri di origine animale
Brasile: carne fresca e prodotti a base di carne
Canada: carne di selvaggina uccisa a caccia
Ungheria: carne fresca
Gli elenchi sono a disposizione delle Ditte che ne faranno richiesta.
REGNO UNITO: AGGIORNAMENTO STABILIMENTI AUTORIZZATI AGLI SCAMBI
Il Ministero della Salute, mediante la nota prot. 600.3/SP.31/474 del 5 luglio 2002, ha
trasmesso l’elenco degli stabilimenti del Regno Unito abilitati agli scambi intracomunitari di carni
fresche, carni macinate e prodotti a base di carne.
Inoltre, con nota prot. 600.3/SP.45/475, del 5 luglio 2002, il Ministero ha trasmesso gli elenchi
degli stabilimenti autorizzati a spedire alcuni prodotti ottenuti da bovini non macellati nel proprio
territorio e provenienti da stabilimenti riconosciuti. In particolare di tratta di:
1. carni fresche
2. carni macinate e preparazioni di carne
3. prodotti a base di carne ed altri prodotti di origine animale
4. alimenti destinati a carnivori domestici
5. gelatine, di-fosfato di calcio, sego etc.
L’elenco è a disposizione delle Ditte che ne faranno richiesta.
SLOVENIA: TEST ANTI BSE AGLI ANIMALI IMPORTATI
La Slovenia applica dal 2 giugno i controlli obbligatori anti BSE sugli animali importati ed
abbattuti di età superiore ai 24 mesi. Il Direttore dell’Ufficio veterinario sloveno (VURS), Zoran
Kova, ha inoltre annunciato che dal 15 al 26 luglio avrà luogo un’ispezione dell’UE per verificare
l’applicazione delle norme anti BSE agli allevamenti sloveni e a tutta la produzione di alimenti di
origine animale. All’ispezione, formata da 8 persone che si divideranno in 4 gruppi, la Slovenia
dovrà dimostrare l’affidabilità nell’organizzazione del controllo della produzione animale.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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NOTIZIE DOGANALI
RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE: RADDOPPIATI GLI IMPORTI PREVISTI PER LA
DISPENSA DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROVA DI ARRIVO A DESTINO
E’ in corso di pubblicazione un regolamento votato dal Comitato “Meccanismo degli Scambi” di
Bruxelles con il quale vengono raddoppiati gli importi di esonero concessi dall’articolo 17 del
regolamento (CE) n. 800/1999 relativo al regime delle restituzioni dell’esportazione.
In sostanza tale modifica consentirà agli esportatori di beneficiare della dispensa dalla
presentazione del documento doganale di importazione estero da produrre nelle istanze di
restituzione dirette al “Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo” (SAISA) - ente pagatore, per
importi pari o inferiori a:
2.400 euro per i Paesi terzi europei (in luogo dei 1.200 euro tuttora vigenti);
- 12.000 euro per i Paesi terzi non europei (in luogo dei 6.000 euro tuttora vigenti).
I nuovi “tetti” saranno applicati alle dichiarazioni di esportazione accettate dopo l’entrata in
vigore del regolamento in questione (informeremo tempestivamente dell’avvenuta pubblicazione in
Gazzetta).
Si richiama l’attenzione sul fatto che il beneficio sopradescritto deve essere comunque
preventivamente concesso dal SAISA con una autorizzazione ufficiale che viene rilasciata solo
dopo una attenta valutazione di criteri oggettivi in capo alla ditta richiedente (quantità di recuperi
emessi nei confronti della stessa, motivazioni dei recuperi e/o dinieghi, controversie doganali,
buona diligenza, etc…).
L’autorizzazione vale due anni per tutte le operazioni di esportazione avvenute
successivamente all’autorizzazione stessa (non può essere quindi utilizzata per operazioni di
esportazione avvenute prima dell’autorizzazione).
Si evidenzia che, per le ditte che sono già in possesso delle autorizzazioni in parola,
provvederemo direttamente a richiedere l’estensione fino ai “nuovi” tetti previsti dal
regolamento.
La Commissione, nel regolamento in corso di pubblicazione, precisa comunque che “se
l’esportatore divide artificialmente l’operazione di esportazione allo scopo di aggirare l’obbligo di
presentare la prova di arrivo a destinazione, il diritto alla restituzione all’esportazione decade e la
restituzione deve essere rimborsata, salvo che l’esportatore sia in grado di fornire la prova di arrivo
a destino per i prodotti in questione”.
Tale aspetto era già stato da noi ampiamente evidenziato.
Per le motivazioni sopradescritte e per i controlli a campione che la SAISA si riserva di
effettuare per le autorizzazioni concesse, consigliamo alle ditte esportatrici (anche se
esonerate) di acquisire sempre agli atti le prove doganali estere di arrivo a destino o di
conservare tutta la documentazione comprovante i tentativi effettuati per ottenerle.
CONTROLLO FISICO DEI PEZZI DISOSSATI DI CARNI BOVINE DAL 1° LUGLIO 2002:
ISTANZA DI ASSOCARNI ALL’AGENZIA DELLE DOGANE
A partire dal 1° luglio 2002 entrerà in vigore il regolamento CE 765/2002 del 3 maggio 2002,
che prevede l’obbligo di effettuare specifiche analisi sui pezzi disossati di carni bovine, esportate
con prefissazione della restituzione, per la determinazione del sesso e dell’età dell’animale dal
quale le carni stesse provengono. Il regolamento prescrive in particolare, in aggiunta ai soliti
controlli previsti dal regolamento 386/90, l’esame del DNA che, come già avevamo anticipato nel
nostro circolare n. 142 del 3 giugno, attualmente può essere eseguito solo dal Laboratorio
Chimico Centrale di Roma, in quanto l’unico abilitato.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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Il SAISA, recependo il regolamento 765/2002 con la circolare prot. n. 13082 del 30 maggio
2002 (v. stessa informativa Assocarni n. 142 del 3 giugno), aveva già opportunamente segnalato
alla competente “Area Verifiche e Controlli tributi doganali e accise, laboratori chimici”
dell’Agenzia delle Dogane, la necessità “di individuare, prima dell’entrata in vigore del
regolamento, a quale od a quali Laboratori sarà affidato l’incarico di effettuare le analisi sul DNA”
e di darne tempestiva comunicazione al SAISA stesso.
Sebbene in prossimità della scadenza del 1° luglio, però, l’Area Verifiche e Controlli non ha
ancora assunto le decisioni di sua competenza né, tanto meno, sono state impartite agli Uffici
doganali periferici le dovute istruzioni per la corretta applicazione delle nuove disposizioni: in
particolare, non sono stati individuati i metodi di trasmissione dei campioni al Laboratorio,
considerando che trattasi di carne bovina fresca o congelata (in cartoni di circa 20 kg ciascuno)
che non può essere trasportata per lunghi tragitti senza che sia mantenuta un’adeguata
temperatura che ne assicuri la conservazione.
Data la mancanza di assicurazioni per gli operatori, Assocarni ha ritenuto di dover sollecitare
l’Area Verifiche e Controlli dell’Agenzia delle Dogane con la nota sottoriportata, inviata per
conoscenza anche al SAISA:
Roma, 26 giugno 2002
Prot. 003228
Oggetto:
Regime delle restituzioni all’esportazione per le carni bovine - Regolamento CE n. 765/2002 relativo al
prelievo di campioni e all’approvazione di determinate modalità per il controllo fisico dei pezzi
disossati di carni bovine.
La scrivente ASSOCARNI, in nome e per conto delle proprie aziende associate, abituali esportatrici di carni
bovine, con la presente chiede l’urgente emanazione delle norme applicative necessarie alla corretta applicazione
del regolamento citato in oggetto.
Per le operazioni di esportazione da effettuare a partire dal 1° luglio p.v. il regolamento CE n. 765/2002 prevede che
le carni bovine disossate provenienti da bovini adulti maschi siano sottoposte ai controlli fisici previsti dal
regolamento CEE 386/90, unitamente ad un controllo analitico del DNA mirato a determinare il sesso di provenienza
delle stesse carni bovine.
In data 30.05.02, con nota prot. 13082, il S.A.I.S.A. ha dettato le prime istruzioni operative necessarie per la pratica
applicazione delle nuove misure di controllo, demandando a codesta Area Verifiche e Controlli il compito di
comunicare quale o quali Laboratori chimici sono incaricati di effettuare le analisi in parola.
Ad oggi non risulta che gli operatori commerciali né gli uffici doganali periferici abbiano ricevuto informazioni in tal
senso.
Considerando, pertanto, la ristrettezza dei tempi previsti per l’entrata in vigore del nuovo regolamento si invita
codesto Ufficio a voler urgentemente comunicare alla scrivente:
- quali sono i Laboratori chimici riconosciuti, e
- le modalità operative che gli uffici doganali dovranno seguire per la trasmissione dei campioni presso i suddetti
laboratori.
Si evidenzia che i campioni in questione sono costituiti da carne bovina fresca e/o congelata, in cartoni dal peso
medio di circa 20 kg, che non possono essere trasmessi con i consueti metodi di invio analisi (posta, corriere),
necessitando del rispetto di rigide temperature di trasporto.
Restando a disposizione per ogni chiarimento in merito ed in attesa di un urgente riscontro, anche a mezzo fax, si
porgono distinti saluti.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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NOTIZIE TRIBUTARIE
SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BSE – EMANATE DUE CIRCOLARI
INPS
Segnaliamo che l’INPS ha emanato la CIRCOLARE N° 119 del 26 GIUGNO 2002 (disponibile sul
nostro sito) con la quale vengono impartite disposizioni esclusivamente per l’area “DM”, e cioè
per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello di denuncia dei contributi.
Evidenziamo che, come riportato nella circolare stessa, la data del 1° gennaio 2003, indicata
come inizio dei versamenti dei contributi sospesi, è prorogata al 2 gennaio 2003 per tener conto
della festività di inizio anno.
Ricordiamo che l’INPS aveva precedentemente emanato la CIRCOLARE N° 115 del 21 GIUGNO
2002 (anche disponibile sul nostro sito) indirizzata alle sedi territoriali dell’Istituto affinché le stesse
possano richiedere alle aziende, mediante appositi modelli da compilare, i dati necessari per
poter disporre le esatte modalità di pagamento. I dati richiesti si riferiscono all’importo delle
somme non versate per effetto della sospensione, e all’ammontare dei redditi imponibili.
Questa circolare non interessa comunque direttamente le aziende e non modifica la
prescrizione della legge 118/2002 del 18.6.2002.
NOTIZIE COMMERCIALI
MISSIONE IN RUSSIA DEL VICEMINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE URSO
Comunichiamo che il Vice Ministro delle Attività Produttive, on. Adolfo Urso, sarà a Mosca, dal
16 al 17 luglio 2002, per presiedere la VI Sessione del Gruppo di Lavoro Intergovernativo per la
Cooperazione Economica ed Industriale tra l’Italia e la Federazione Russa, ed a S. Pietroburgo,
dal 18 al 19 luglio, per partecipare al “Business Forum sulle Opportunità di Investimento in
Russia”, organizzato dalla Confindustria e dall’ICE.
Alla missione, che prevede anche un seminario e vari incontri con gli operatori economici,
sono invitati i rappresentanti di aziende italiane che operano con la Russia (in allegato al presente
circolare forniamo il programma dettagliato e la scheda di adesione).
Segnaliamo l’iniziativa specificando che, anche se il settore carneo non è esplicitamente citato
tra gli argomenti oggetto degli incontri, verrà in realtà trattato tutto il comparto agro-alimentare.
AREA SINDACALE E LAVORO
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Si segnalano, per opportuna conoscenza e documentazione, alcuni argomenti di interesse in
materia di lavoro e previdenza.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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RIUNIONI/COMUNICAZIONI
Gruppo Fondi Sanitari Integrativi
Il 7 giugno si è riunito presso la Confindustria il Gruppo Fondi Sanitari Integrativi. Per la Federalimentare ha partecipato
Franceschini.
Nel corso della riunione Confindustria ha ricordato le difficoltà derivanti allo sviluppo della Assistenza sanitaria
integrativa dal mutato ed incerto quadro normativo.
A tale riguardo sono state prospettate modifiche, concernenti il trattamento fiscale, che potrebbero contribuire a
rilanciare l’assistenza integrativa.
Confindustria ha rinnovato l’invito – già rivolto in passato alle Associazioni di categoria ed alle aziende – a valutare con
grande cautela la opportunità di concludere accordi sull’argomento.
Stazione Sperimentale dell’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) – Confluenza del personale nel ccnl per
l’industria alimentare
Il 10 giugno si è svolto a Parma un’incontro tra le parti interessate all’argomento di cui all’oggetto. Per la
Federalimentare ha partecipato Franceschini.
Nel corso della riunione si è tentato di superare, con il consenso di tutti, i problemi posti dalla sentenza del Tribunale di
Parma del 5 aprile 2002, che ha ritenuto la Stazione Sperimentale responsabile di condotta antisindacale.
In esito al confronto i Sindacati hanno proposto alla delegazione dei datori di lavoro una bozza di accordo. La
delegazione si è riservata di fornire una risposta.
Il 26 giugno, presso la Confindustria, si è svolto un successivo incontro – convocato dalla SSICA, cui hanno partecipato,
per Federalimentare, Franceschini e Cardia.
Nel corso di tale incontro il Dott. Franceschini – tenendo conto delle indicazioni fornite dagli esponenti di parte datoriale
intervenuti, di quelle ricevute da AIIPA, ANCIT, ed ANICAV, nonché di quelle ricevute per iscritto e in via breve
dall’Unione Ind.li di Parma – ha espresso valutazioni sul documento consegnato dai Sindacati il 10 giugno u.s.
(nell’incontro svoltosi presso la SSICA di Parma) in coerenza con gli impegni che erano stati assunti in tale occasione ed
ha formulato delle proposte.
Non è stato possibile raggiungere un’intesa e la riunione si è conclusa senza un aggiornamento, ma con l’impegno
reciproco ad ulteriori riflessioni.
Comitato Tecnico Relazioni Industriali e Gruppo di Coordinamento contrattuale di Confindustria
Il giorno 14 giugno si è svolta in Confindustria una riunione del Comitato Tecnico Relazioni Industriali di Confindustria.
Il Consigliere Guidalberto Guidi, il Direttore Generale, Stefano Parisi, Antonio Colombo, Giorgio Usai ed Elio Schettino
hanno illustrato l’andamento dei lavori ai “tavoli” di confronto, promossi dal Governo, anche in vista della successiva
“verifica” fissata per il 18 giugno.
Il giorno 25 giugno in Assolombarda si è tenuta una riunione congiunta del Comitato Tecnico Relazioni Industriali e del
Gruppo di Coordinamento contrattuale di Confindustria. Nel corso di tale riunione i sopracitati rappresentanti di
Confindustria hanno illustrato lo stato del negoziato Governo-Parti sociali in relazione alle proposte presentate il 20
giugno (v. News Confindustria n. 487 del 21 giugno) ed in vista della riunione del 2 luglio sui temi del DPEF.
Ad entrambe le riunioni ha partecipato il Dott. Franceschini.
Alifond – Fondo Previdenza complementare – Riunione del Consiglio di Amministrazione
Il giorno 25 giugno, presso la sede di Alifond, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione del Fondo per i lavoratori
dell’industria alimentare e dei settori affini.
Nel corso della riunione il Consiglio è stato informato sull’esito dei primi incontri del Fondo con le Commissioni Elettorali
Nazionali di parte sindacale e datoriale per definire congiuntamente la organizzazione della elezione della Assemblea del
Fondo.
A tale riguardo è stata approvata la lettera (v. nostra S.1184 del 27 giugno) da inviare alle aziende e ai Sindacati nella
quale si chiede la disponibilità per procedere alla affissione dei relativi manifesti e del regolamento elettorale.
Sono state inoltre definite le ulteriori modalità di informativa agli iscritti circa le elezioni in corso.
Sul passaggio alla nuova gestione amministrativa, sono state decise le comunicazioni da inviare in tempi brevissimi agli
iscritti.
Il Consiglio è stato inoltre informato sugli incontri avuti dal Presidente con la Covip in merito alla questione della
suddivisione del patrimonio in quote e riguardo alla proroga che la Commissione ha richiesto per la approvazione delle
modifiche statutarie.
E’ stata presa anche in esame una lettera della Covip medesima concernente una serie di correzioni alle convenzioni di
gestione a seguito delle quali potrà essere avviata la gestione finanziaria.
Il Consiglio ha poi preso visione della versione definitiva del contratto di valutazione di performance e controllo del
rischio ed ha dato mandato al Presidente di firmare con i tre gestori finanziari il contratto medesimo.
Il Presidente ha infine aggiornato i Consiglieri: in merito alla fase conclusiva della definizione del contratto di gestione
amministrativa che, presumibilmente, sarà siglato prima delle ferie estive;sulla scelta effettuata, come da mandato
ricevuto nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione, circa la società di revisione (Deloitte & Touche), per
il prossimo biennio di esercizio;sulle vicende che riguardano il contratto di affitto degli uffici del Fondo, a seguito del
mutamento di proprietà della sede di Viale Tupini.
NORMATIVA
Settore zootecnico – Termine per il recupero dei versamenti sospesi a causa della Bse
Confermato, con la conversione del Dl n. 68/2002, il termine di recupero dei contributi e premi sospesi nel 2001, già
stabilito dal precedente Dl n. 4/2002, a favore degli allevatori di bovini, aziende di macellazione, esercenti attività
ASSOCARNI NOTIZIE N. 26/27 – 2002
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commerciali all’ingrosso ed al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla
encefalopatia spongiforme bovina (Bse).
Il termine per il recupero è quindi confermato a decorrere dal 1° gennaio 2003 in 50 rate mensili, senza aggravio di
alcuna somma aggiuntiva. L’Inps ha già emanato le relative istruzioni con la circolare n. 35/2002, reperibile sul sito
dell’Istituto all’indirizzo: www.inps.it.
CIRCOLARI
Indicazioni Inps su criteri e modalità di riscatto delle collaborazioni coordinate e continuative
Con la circolare Inps del 21 giugno 2002 n. 117 si è completato il quadro sul piano dell’attuazione dell’art. 51, comma
2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce il riscatto, con onere contributivo a carico del richiedente, di
attività svolta con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di cinque annualità, per i
periodi precedenti l’istituzione dell’obbligo assicurativo alla gestione separata prevista dall’art. 2, comma 26, della L. n.
335/1995. Le condizioni per ottenere il riscatto sono le seguenti: a) per i periodi di attività autonoma, esclusivamente
sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, non deve risultare alcuna forma di copertura contributiva; b) i
periodi lavorativi, oggetto del riscatto, devono essere comprovati con documenti dell’epoca, cioè aventi data certa
(dichiarazioni, attestazioni ecc.) dai quali possano derivare l’effettiva esistenza del rapporto di co.co.co., la relativa
durata e i compensi percepiti dall’interessato. Sono utili anche le dichiarazioni rese ora per allora quando si tratta di una
Pubblica Amministrazione. Va rilevato che la domanda di riscatto formulata sul facsimile predisposto dall’Inps può
essere presentata alla competente sede dell’Istituto di previdenza non solo dall’interessato ma anche dai suoi superstiti
in qualsiasi momento. Per la determinazione dell’onere di riscatto si considera l’aliquota pensionistica di finanziamento
della gestione separata in vigore alla data della presentazione della domanda di riscatto (10% o aliquota maggiore). Il
testo della circolare è reperibile sul sito dell’Istituto, all’indirizzo: www.inps.it.
Azioni alla generalità dei dipendenti (stock option): criteri e modalità di tassazione
Con la risoluzione 12 giugno 2002, n. 186, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale da riservare alle azioni
assegnate agevolatamene al dipendente (art. 48, comma 2, lett. g, DPR n. 917/1986) che le abbia cedute prima del
triennio vincolato. Infatti, la norma dà diritto ad escludere dalla base imponibile del lavoratore il valore delle azioni
offerte alla generalità dei dipendenti per un importo massimo di € 2.065,83 (pari a lire 4 milioni), sempreché le azioni
medesime non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro e non siano cedute entro un triennio
dall’assegnazione.
Socio di cooperativa – Prima circolare ministeriale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 34 del 17 giugno 2002, ad oltre tredici mesi
dall’entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142 , è intervenuto sulla regolamentazione del rapporto di lavoro
relativo ai soci delle cooperative di lavoro.
Sintetizziamo di seguito talune questioni importanti prese in esame dal Ministero:
1. Il punto di impatto immediato riguarda il termine per l’approvazione dei regolamenti, fissato al 30 giugno 2002. Per
il Dicastero del Lavoro tale termine deve ritenersi ordinatorio non essendo prevista, nel caso di mancato rispetto, alcuna
sanzione.
E’ comunque possibile che il Governo proroghi al 31 dicembre 2002 il termine per la definizione dei regolamenti.
2. L’articolo 18 della L. 300/1970 non trova applicazione quando con il rapporto di lavoro cessa anche quello
associativo. Il socio deve essere escluso per un motivo legittimo, anche se non inerente il rapporto di lavoro.
3. In merito alla retribuzione, l’interpretazione ministeriale tende ad assicurare al socio lavoratore subordinato i
minimi contrattuali non solo per la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica) ma anche per il trattamento
complessivo, comprese le voci retributive diverse e le retribuzioni parziali differite.
4. La qualificazione del rapporto di lavoro deve basarsi sull’effettiva modalità di svolgimento dello stesso: se la volontà
negoziale contrasta con la dinamica del rapporto di lavoro è a quest’ultima che deve farsi riferimento.
GIURISPRUDENZA
Malattia – Periodo di comporto e ferie
Non sussiste nell’ordinamento un principio generale di convertibilità delle cause di assenza dal lavoro, né è configurabile
una regola di automatico prolungamento del periodo di comporto per malattia (anche in assenza di una richiesta del
lavoratore) per un tempo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. (Cass. Sez. lav., sentenza 22 aprile
2002, n. 5824)
Obbligo assicurativo Inail per sindacalisti in aspettativa
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 e 9 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124
(“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”)
nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono i sindacalisti tra le persone assicurate e le associazioni sindacali
tra i datori di lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali collocati in aspettativa
non retribuita ai sensi dell’art.31 della Legge n. 300/1970, giacché l’esigenza di tutelare il lavoro attraverso l’estensione
dell’assicurazione obbligatoria comporta la svalutazione del titolo o del regime giuridico in base al quale l’attività sia
espletata, tanto da rendere irrilevante la questione circa la definizione della natura del rapporto in virtù del quale il
lavoratore in aspettativa agisca nell’interesse dell’organizzazione sindacale, essendo sufficiente riscontrare il suo
assoggettamento ad un rischio professionale identico a quello di categorie protette. (Corte Costituzionale, sentenza 10
maggio 2002, n. 171)
Licenziamento - Furto da parte di un lavoratore
La valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e la sanzione irrogata sul piano
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disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento
a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrato l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto,
non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri
elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta. Il
suddetto giudizio è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e
logica motivazione. (Cass. Sez. Lav. sentenza 21 maggio 2002, n. 7462)
Negozi giuridici unilaterali- Fattispecie relativa al licenziamento - Interpretazione
Nell’interpretazione degli atti unilaterali, qual è il licenziamento, il canone ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., primo
comma, impone di accertare esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. E’ invece
esclusa, provenendo l’atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti
dal secondo comma di detto articolo, che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il
comportamento complessivo delle parti anziché posteriore alla conclusione del contratto. (Nella specie la Suprema Corte
ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la lettera di licenziamento di un dirigente sulla base del
tenore in equivoco dell’atto, avvalorato dai comportamenti successivi) (Cass. Sez. lav. sentenza 1 giugno 2002 n. 7973)
Operazioni elettorali – Lavoratori chiamati ad adempire funzioni presso gli uffici elettorali – Spettanza di tre giorni di
ferie retribuite
L’art. 119 del DPR 30 marzo 1957 n. 361, modificato dall’art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come interpretato
dall’art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, in base al quale i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli
uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni,
deve essere interpretato: a) nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della
spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retribuiti, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano, in
tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante
giornate lavorative, ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell’indennità sostitutiva, da computare con
riferimento ai “giorni di assenza” dal lavoro compresi nel periodo delle dette operazioni, e non già ad un parametro
orario; b) nel senso per cui ove le operazioni elettorali coincidano invece con un giorno lavorativo e si sviluppino solo
per un limitato numero di ore, nondimeno la retribuzione vada corrisposta in relazione all’intera giornata.
Trattamento retribuito delle ferie annuali - Determinazione riservata alla contrattazione collettiva
Benché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36,
comma terzo, Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2109 cod. civ.), queste fonti legali non contengono alcuna
determinazione dei criteri di computo della retribuzione stessa, onde tale determinazione deve essere rimessa alla
contrattazione collettiva (e, nel rispetto di questa, al patto individuale), ad essa competendo l'individuazione, fra quelle
di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Tale conclusione non contrasta con la Convenzione
O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.157) la quale, nel garantire al
lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o
comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali.(Cass.
Sez. Lav., sentenza 8501 del 13 giugno 2002)
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