Il 21 novembre si è tenuto un Comitato di gestione delle
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Il 21 novembre si è tenuto un Comitato di gestione delle
Anno 20° - n. 45-47 24 novembre 2003 SOMMARIO ! Periodico di informazione dell’Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame ! ! ! ! ! Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al numero 261/83 del 3 settembre 1983 Direttore Responsabile: Gian Franco Masala Direzione / Redazione: 00187 Roma Piazza di Spagna 35 tel. 06 69190640 fax 06 69925101 ! ! Assocarni firma per le carni bovine il patto per la sicurezza e la qualità alimentare in Lombardia Consiglio Agricoltura del 17 novembre 2003 Seminario internazionale sugli OGM organizzato dal Vaticano: Assocarni invitata a partecipare in rappresentanza dell’Industria delle carni Misure transitorie per gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’allargamento: utilizzo dei titoli di esportazione Allargamento UE: Assocarni chiede chiarimenti alla Commissione su evoluzione contingenti di importazione Pubblicata dal Corriere della Sera la lettera di rettifica Assocarni sul boldenone: ancora strumentalizzazioni sull’argomento Commissione Europea: via libera ai contratti di filiera italiani Allargamento dell’UE: gli ultimi rapporti identificano alcuni problemi relativi agli organismi pagatori e alla sicurezza alimentare SETTORE BOVINO ! DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 14 NOVEMBRE 2003 ! EXPORT DI CARNE BOVINA IN RUSSIA: POSSIBILI MODIFICHE AL SISTEMA DELLE QUOTE DAL 2004 SETTORE SUINO ! DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 18 NOVEMBRE 2003 SETTORE POLLAME ! DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 18 NOVEMBRE 2003 SETTORE OVINO ! COMITATO DI GESTIONE DEL 21 NOVEMBRE: RIMANDATA AL 12 DICEMBRE L’APPROVAZIONE DEI NUOVI CONTINGENTI PER IL 2004 ! IDENTIFICAZIONE DEGLI OVI-CAPRINI: PARERE POSITIVO DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL PROGETTO DELLA PRESIDENZA SETTORE EQUINO ! ASSOCARNI INTERVIENE A DIFESA DELLA PRODUZIONE DELLE CARNI EQUINE e-mail: [email protected] web: www.assocarni.it NOTIZIE SANITARIE ! BSE: FORMALIZZATI I CHIARIMENTI CHIESTI DA ASSOCARNI ! RIUNIONI SULLA BLUE TONGUE AL MINISTERO DELLA SALUTE: ANCORA POCO CHIARA LA SITUAZIONE FUTURA ! BLUE TONGUE: AGGIORNATO L’ELENCO DEI TERRITORI CHE HANNO COMPLETATO IL PROGRAMMA DI VACCINAZIONE 2003 ! BLUE TONGUE: RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO SUL RIMBORSO DEGLI ANIMALI MORTI IN STALLA ! BLUE TONGUE: ABOLITE LE MISURE RESTRITTIVE VERSO LA BULGARIA E PROROGATE QUELLE VERSO LA CORSICA E LE ISOLE BALEARI ! RICODIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AFTA EPIZOOTICA ! EXPORT CARNI E PRODOTTI VERSO IL GIAPPONE: IL REGNO UNITO RICONOSCIUTO LIBERO DA AFTA ! FOCOLAI DI PESTE SUINA CLASSICA IN SLOVACCHIA ! HONG KONG SOSPENDE LE RIESPORTAZIONI DI CARNI VERSO LA CINA CONTINENTALE SEGUE SEGUE SOMMARIO NOTIZIE SANITARIE ! IMPORT DALLA TAILANDIA: ELIMITATI I TEST PER LA RICERCA DEI NITROFURANI SULLE CARNI DI POLLAME ! EXPORT USA: PROGETTO DI REGOLAMENTO USDA SULL’OBBLIGO DI ETICHETTATURA ! AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI EXPORT DI PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO LA CINA ! EXPORT CARNI SUINE VERSO SINGAPORE: SECONDA VISITA ISPETTIVA DA PARTE DELLE AUTORITA’ SINGAPOREANE ! AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE NOTIZIE DOGANALI ! RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE VERSO LA RUSSIA: FINALMENTE ABOLITO L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA PROVA DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA ORIZZONTALI ! IMPORTAZIONI DI CARNI DALLA SLOVENIA: ENTRATO IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE IL NUOVO ACCORDO DI ASSOCIAZIONE NOTIZIE COMMERCIALI ! UCRAINA: PRESENTAZIONE DELLA REGIONE DI ZHITOMIR IL 4 DICEMBRE A PADOVA FIERE E CONVEGNI ! GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN EUROPA: CONVEGNO DEL CONAI A MILANO IL 10 DICEMBRE ! SEMINARIO SCIENTIFICO SUGLI OGM ORGANIZZATO DA FEDERALIMENTARE AREA SINDACALE E LAVORO ! PROSSIMI SEMINARRI SULLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO PER LE AZIENDE ASSOCIATE AD ASSOCARNI ! AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA I caratteri di colore diverso indicano la possibilità di richiamare direttamente il testo cliccandovi sopra ASSOCARNI FIRMA PER LE CARNI BOVINE IL PATTO PER LA SICUREZZA E LA QUALITA’ ALIMENTARE IN LOMBARDIA Informiamo le Ditte associate che il 13 novembre u.s. Assocarni, in rappresentanza dell’Industria delle carni bovine ha firmato, unitamente alle maggiori Organizzazioni e Associazioni dei produttori agricoli e delle imprese di trasformazione e Grande distribuzione, il “Patto per la sicurezza e la qualità alimentare in Lombardia” che sancisce un Accordo quadro tra la Regione Lombardia e i soggetti della filiera agroalimentare. Con tale patto la filiera agroalimentare e la Regione Lombardia si sono impegnate ad istituire un Tavolo di Filiera Agroalimentare per la definizione di un sistema di gestione della filiera nel quale condividere esperienze, informazioni e competenze che poi si tradurranno in una maggiore competitività ed in un incremento delle garanzie per il consumatore. I primi incontri dovrebbero avvenire già nelle prossime settimane ed Assocarni contatterà le proprie associate in Lombardia per sviluppare le diverse tematiche che verranno affrontate. Si tratta di un’iniziativa di particolare importanza soprattutto in una fase in cui il processo di devoluzione in atto ha assegnato alle Amministrazioni regionali molte delle competenze inerenti i settori di attività delle ditte Associate. Assocarni intende quindi, anche per il futuro, rafforzare sempre più il proprio ruolo di rappresentanza dell’industria della carne nei confronti degli interlocutori regionali. CONSIGLIO AGRICOLTURA DEL 17 NOVEMBRE 2003 Durante il Consiglio dei Ministri agricolo riunitosi dal 17 novembre a Bruxelles sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno. Controlli ufficiali e redevances sanitarie: Il Consiglio ha avviato un dibattito sulla proposta di regolamento della Commissione europea relativa alla riscossione dei diritti sanitari e alle sanzioni applicabili in materia di controlli ufficiali (proposta che disciplina, tra le diverse tematiche, anche i controlli ai PIF, vedasi da ultimo circolare Assocarni n° 203 del 23.10.2003). In merito, il Consiglio ha incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di preparare un’ipotesi di compromesso da sottoporre al Consiglio, già il prossimo mese di dicembre, nella quale è prevista la riscossione obbligatoria su tutto il territorio comunitario dei diritti sanitari per i controlli veterinari sui prodotti di origine animale e la riscossione facoltativa per le derrate alimentari non di origine animale o per gli alimenti zootecnici. Va ricordato che la proposta originaria della Commissione prevedeva la liberalizzazione dei costi di ispezione veterinari e lasciava agli Stati membri la facoltà di stabilire le tariffe. E’ ovvio che la completa liberalizzazione delle tariffe avrebbe danneggiato quei Paesi, come l’Italia che hanno un sistema di controllo ufficiale sovradimensionato e complesso generando distorsioni di mercato rispetto ad altri Stati membri. L’ipotesi di compromesso in corso di elaborazione da parte del COREPER consentirebbe, almeno per il finanziamento dei controlli veterinari una base forfetaria uguale tra tutti gli Stati membri. Per finire, sempre in materia di controlli ufficiali vi è stato largo consenso anche sulla opportunità di lasciare agli Stati membri la determinazione e l’applicazione delle sanzioni in funzione delle diverse legislazioni nazionali. Identificazione degli ovi-caprini: Come preannunciato nel nostro circolare n. 214 del 10 novembre, in questa sessione del Consiglio Agricolo i Ministri sono stati aggiornati sullo stato delle trattative per l’istituzione del sistema di identificazione e registrazione degli ovi-caprini. In particolare è stata ribadita l’intenzione, da parte della Presidenza, di arrivare ad un accordo entro il Consiglio di dicembre. Segnaliamo inoltre che l’argomento è stato esaminato successivamente anche dal Parlamento europeo, che sul progetto ha espresso un parere complessivamente positivo, di cui riferiamo in questo stesso notiziario nella rubrica delle notizie del “settore ovino”. ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 3 WTO Il Commissario Fischler ha ripetuto ai Ministri l'importanza di rilanciare il round negoziale di Doha. Ha inoltre sottolineato l'importanza per gli Stati membri di riconsiderare le loro posizioni sulle diverse questioni controverse di Cancun, come per esempio le cosiddette questioni di Singapore, e quelle non commerciali. Il Presidente Alemanno ha indicato che la conferenza della FAO che si terrà a Roma all'inizio di dicembre potrebbe essere una buona occasione per l'UE per mettere in evidenza le proprie posizioni. Per finire, il Consiglio ha effettuato uno scambio di punti di vista sui settori dello zucchero e del tabacco e ha continuato la sua riflessione sul cotone e l'olio d'oliva sulla base della Comunicazione della Commissione. SEMINARIO INTERNAZIONALE SUGLI OGM ORGANIZZATO DAL VATICANO: ASSOCARNI INVITATA A PARTECIPARE IN RAPPRESENTANZA DELL’INDUSTRIA DELLE CARNI Assocarni è stata invitata a partecipare, nelle giornate del 10 e 11 novembre, al seminario internazionale dal titolo “OGM: minaccia o speranza” che ha visto la partecipazione di 67 invitati selezionati da tutto il mondo per discutere dal punto di vista scientifico, etico, medico e produttivo di questo delicato argomento. Si è trattato di un confronto di altissimo livello a cui hanno partecipato i rappresentanti delle massime istituzioni internazionali (ONU, FAO, Commissione europea ecc), delle più importanti organizzazioni non governative (Greenpeace ecc) e dei più qualificati scienziati, nonché ben tre ministri italiani (Alemanno, Matteoli e Sirchia). Per la prima volta si è avuta l’impressione di essere in presenza di un dibattito non strumentale, quale quello a cui siamo costantemente abituati, ma super partes, con un confronto finalmente basato sui numerosi dati scientifici oggi esistenti. Nella prima giornata del convegno, la discussione si è incentrata soprattutto sugli eventuali benefici offerti dagli OGM per combattere il problema della fame del mondo. Sono stati forniti dati incontestabili sulla imminente progressiva riduzione della terra coltivabile ed il contemporaneo aumento della popolazione mondiale e della conseguente necessità di aumentare la produttività della superficie coltivabile mondiale. Sono state portate testimonianze sulla coltivazione di OGM e sul rapporto costo/beneficio in numerosi Paesi mondiali quali India, Pakistan, Cuba e Cina, Paese quest’ultimo che entro il 2010 diventerà il primo Paese al mondo nella produzione di piante OGM con licenze di propria esclusiva proprietà. Complessivamente i principi emersi dalla prima giornata di discussione sono stati quelli di reale necessità per lo sviluppo mondiale futuro, di un accettabile livello di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente da monitorare costantemente ed approfondire con attenta valutazione caso per caso, con oggettività e senza crociate di parte. Di particolare interesse l’intervento del rappresentante della Commissione europea che ha sottolineato come l’Unione europea abbia fatto a suo tempo la scelta di una moratoria di fatto sull’utilizzo di tali sostanze, in attesa di avere un quadro legislativo completo oggi finalmente disponibile. I principi di base di tale normativa (disponibile, in forma commentata, sul sito ASSOCARNI) sono i seguenti: - autorizzazione all’immissione di OGM nell’ambiente o sul mercato solo dopo una complessa procedura di autorizzazione preventiva basata su una attenta valutazione del rischio per ogni singola sostanza; - obbligo di indicare in etichetta la presenza di OGM negli alimenti e nei loro ingredienti, con una soglia di tolleranza derivante da eventuali contaminazioni crociate; - dal prossimo aprile 2004, obbligo di indicare in etichetta di alimenti e di mangimi sia l’eventuale presenza di OGM che la loro derivazione da OGM, anche in assenza di residui di proteine/DNA geneticamente modificati. Vengono tuttavia espressamente esclusi dall’obbligo di tale indicazione i prodotti di origine animale derivanti da animali nutriti con mangimi OGM, considerata l’assoluta impossibilità di interazione di tali organismi con l’organismo animale. L’unico aspetto su cui la Commissione europea ha preferito non introdurre regole obbligatorie ma emanare unicamente linee guida orientative da fare applicare liberamente ai singoli Stati membri è stato quello del delicato aspetto della coesistenza di colture OGM con colture tradizionali. ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 4 A livello internazionale l’evoluzione legislativa è basata in parte sugli stessi principi già adottati dalla Comunità europea. Il Codex alimentarius ha infatti accettato il principio della valutazione premarketing per ogni singolo OGM ed inoltre, sulla base di quanto previsto dall’accordo SPS, ogni Stato può adottare misure più restrittive verso un OGM domostrando con prove scientifiche la necessità di tali misure per esigenze di tutela sanitaria o ambientale. Altra tappa fondamentale la firma del protocollo di Cartagena sulla Bio sicurezza, sottoscritto da 50 Paesi, secondo il quale quando un Paese esporta verso un altro Paese un prodotto OGM per la prima volta deve notificarlo e dare un certo periodo di tempo per le opportune valutazioni al Paese ricevente. Nel corso della prima giornata è intervenuto il Ministro Alemanno che ha espresso sugli OGM un atteggiamento di estrema cautela. Pur riconoscendo che gli elementi scientifici oggi disponibili tenderebbero ad escludere rischi di carattere sanitario connessi all’utilizzo degli OGM, Alemanno ha sottolineato che in generale le biotecnologie non costituiscono una risposta esaustiva al problema della fame del mondo. Secondo il Ministro, infatti, gli OGM, così come tutte le altre biotecnologie finalizzate ad aumentare la produttività tenderebbero a favorire nei Paesi in via di sviluppo più le agricolture di “piantagione” (grosse aziende in mano a pochi orientate all’esportazione) che quelle di “sussistenza” (orientate cioè alla sopravvivenza familiare dei piccoli agricoltori). Nel contesto internazionale, quindi, l’atteggiamento dovrà essere di cautela con scelte ponderate caso per caso. Per quanto riguarda invece il contesto italiano, il Ministro ha affermato che il modello produttivo degli OGM non è quello che consentirà la valorizzazione della produzione italiana. Sulla delicata questione della coesistenza, Alemanno ha preannunciato l’imminente emanazione di un decreto legge per disciplinare la materia già dalle prossime semine con particolare rigidità. Con il decreto, che imporrà limiti di contaminazione accidentale bassissimi, verrà formalizzato il principio della responsabilità del produttore che sceglie di utilizzare nuove colture OGM piuttosto che quelle tradizionali rispetto agli eventuali danni provocati. Ciò al fine di garantire soprattutto chi vuole produrre in maniera OGM free. Le autorità regionali potranno poi decidere di delimitare aree completamente OGM free. L’impressione derivata dalle parole del Ministro è che si voglia adottare in Italia un atteggiamento di estrema rigidità che, in un contesto di proprietà fondiaria frammentata quale quello italiano, di fatto renderà impossibile la libera scelta di colture OGM seppur autorizzate a livello comunitario. Di tono completamente diverso la dichiarazione del Ministro della Salute Sirchia intervenuto, insieme al Ministro Matteoli, nella seconda giornata del seminario dedicata alla discussione dei rischi ambientali e sanitari. Sirchia ha affermato che la ricerca dovrà fare uno sforzo per migliorare ulteriormente i metodi di valutazione dei rischi sebbene oggi non vi sia alcun dato che dimostri che i cibi OGM nuocciono alla salute, aggiungendo che ciò che è chiaro agli scienziati dovrà ora essere trasferito all’opinione pubblica senza fare provvedimenti di chiusura su base esclusivamente emozionale. Complessivamente, il seminario ha rappresentato un appuntamento molto importante e di inedita oggettività e trasparenza su un tema sino ad ora condizionato soltanto da estremismi ed atteggiamenti non sempre razionali. La speranza è che il sereno ed oggettivo confronto avviato possa continuare e servire ad assumere decisioni equilibrate e razionali su un argomento di eccezionale rilevanza per il nostro futuro non solo a livello internazionale ma anche e soprattutto a livello del nostro Paese. MISURE TRANSITORIE PER GLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI IN SEGUITO ALL’ALLARGAMENTO: UTILIZZO DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE E’ stato pubblicato sulla GUCE L 293 dell’11.11.2003 il regolamento 1972/2003, del 10 novembre (sul nostro sito) relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione all’UE dei 10 nuovi Stati membri, con particolare riferimento alle esportazioni dalla Comunità a 15. Poiché le frontiere interne saranno soppresse al momento dell'adesione, cioè dal 1° maggio 2004, è necessario che entro il 30 aprile 2004 le merci che hanno formato oggetto di una dichiarazione di esportazione verso un nuovo Paese membro: ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 5 - lascino fisicamente il territorio doganale della Comunità se beneficiano di restituzione a fascia unica; - siano immessi in consumo in un nuovo Stato membro se beneficiano di restituzione differenziata. In caso contrario, il beneficiario della restituzione è tenuto al rimborso dell’importo eventualmente già percepito. La mancata soddisfazione dei requisiti di cui sopra determina anche il totale o parziale mancato utilizzo del titolo di esportazione, con conseguente incameramento della cauzione costituita a favore del Ministero delle Attività Produttive. Al fine di evitare speculazioni, la Commissione ha inoltre stabilito che i prodotti agricoli dettagliatamente elencati all'articolo 4, paragrafo 5 dello stesso regolamento 1972/2003 (differenziati per ciascuno dei nuovi Paesi membri), che siano - in libera pratica nella Comunità a 15 o in un nuovo Stato membro oppure - provenienti da Paesi terzi e che, alla data del 1° maggio 2004, risultino assoggettati ad un regime sospensivo o in viaggio da/verso la Comunità allargata, siano sottoposti all'aliquota del dazio all'importazione erga omnes applicabile alla data dell'immissione in libera pratica. Quanto sopra non si applica ai prodotti esportati dalla Comunità a 15 se l'importatore fornisce la prova che per tali prodotti non sono state pagate restituzioni all'esportazione. Il regolamento prevede anche che ogni nuovo Stato membro determini, con modalità che verranno stabilite successivamente nei Comitati di gestione settoriali, l’ammontare di scorte eccedenti di prodotti (in libera pratica al 1° maggio 2004), comprendendo nella nozione di “eccedenza” non solo i prodotti importati ma anche quelli originari dello stesso nuovo Paese membro. I detentori delle eccedenze (tranne se trattasi di quelle nazionali di sicurezza) saranno tenuti al pagamento di prelievi pari al dazio erga omnes applicabili alla data dell’adesione. L’inventario delle scorte esistenti dovrà essere notificato alla Commissione entro il 31 luglio 2004 ed entro la stessa data il nuovo Stato membro dovrà altresì comunicare l’entità delle scorte pubbliche. Viene infine evidenziato che nessun prodotto può beneficiare di più di una restituzione, ed in tal senso la Commissione ha disposto che i prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione a destinazione di Paesi terzi è accettata dai nuovi Stati membri durante il periodo che intercorre tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005 possono beneficiare di una restituzione all'esportazione o di una restituzione in regime di prefinanziamento solo a condizione che sia accertato che non è stata pagata in precedenza alcuna restituzione all'esportazione per quegli stessi prodotti o i loro componenti. Analogamente, un prodotto per il quale è stata pagata una restituzione all'esportazione non può beneficiare di una restituzione alla produzione se viene utilizzato nella fabbricazione di prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1722/93 della Commissione o nell'allegato I del regolamento (CE) n.1265/2001 della Commissione. Il regolamento 1972/2003 entra in vigore alla data dell'entrata in vigore del trattato di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea e si applica sino al 30 aprile 2007. ALLARGAMENTO UE: ASSOCARNI CHIEDE CHIARIMENTI ALLA COMMISSIONE SU EVOLUZIONE CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE Nel corso del Gruppo permanente carni bovine tenutosi a Bruxelles il 19 novembre, per l’ennesima volta Assocarni ha chiesto ufficialmente alla Commissione chiarimenti sulle future evoluzioni dei contingenti di importazione di bovini vivi e loro carni alla luce dell’imminente ingresso dei nuovi Paesi aderenti. In particolare sono state chieste le intenzioni della Commissione sui tre principali contingenti di bovini vivi e cioè: - i bovini da ingrasso (reg.to 977/2003), - vitelli di peso fino ad 80 kg (reg.to 1128/99) - bovini da 80 a 300 kg (reg.to 1247/99). Per quanto riguarda il primo contingente, essendo consolidato in ambito GATT, la Commissione ha annunciato la revisione del contingente secondo la procedura di cui all’articolo 246 dell’accordo WTO già seguita in occasione delle precedenti adesioni. Pur senza fornire alcuna indicazione ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 6 quantitativa, la Commissione ha preannunciato che prenderà in esame le prestazioni storiche dei Paesi in via di adesione e ne terrà conto per una riduzione complessiva del contingente. ASSOCARNI ha obiettato alla correttezza di tale procedura facendo presente che il contingente è erga omnes ed in quanto tale potrebbe in futuro essere utilizzato per provenienze da altri Paesi. I due contingenti legati agli accordi di associazione dovranno essere, secondo la Commissione, modificati ed eventualmente rivisti per gli unici due Paesi oggi non aderenti (Bulgaria e Romania). Anche per quanto riguarda il contingente GATT – carni congelate, la Commissione ha annunciato di dover rivedere il contingente sulla base dei dati storici di importazione dei Paesi aderenti e di dover probabilmente rivedere le modalità di gestione per renderle applicabili anche in tali Paesi. Alla richiesta di avere informazioni più precise la Commissione ha risposto di non disporre ancora di tutti i dati per le necessarie valutazioni. Terremo informate le ditte associate sugli ulteriori sviluppi. PUBBLICATA DAL CORRIERE DELLA SERA LA LETTERA DI RETTIFICA ASSOCARNI SUL BOLDENONE: ANCORA STRUMENTALIZZAZIONI SULL’ARGOMENTO Nel numero del Corriere della Sera del 9 novembre è stata pubblicata, se pure in maniera ridotta, la rettifica che Assocarni e Uniceb hanno richiesto a seguito degli inaccettabili toni e contenuti dell’articolo apparso nello stesso giornale alcuni giorni fa (v. ns circolare n. 210 del 3 novembre e notiziario n. 43/44 dello stesso giorno). Nella rettifica, pubblicata integralmente sul nostro sito, preceduta dalla sintesi della nostra lettera, continuano tuttavia ad essere strumentalizzate le dichiarazioni superficiali e generalizzate rilasciate da alcune autorità di controllo. Un più obiettivo articolo sull’argomento è stato invece pubblicato su “L’Informatore Zootecnico” del 12.11.2003 (disponibile sul nostro sito). COMMISSIONE EUROPEA: VIA LIBERA AI CONTRATTI DI FILIERA ITALIANI La Commissione europea ha dato il via libera ai contratti di filiera italiani disciplinati dal Decreto 1° agosto 2003 tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato (la cui dotazione finanziaria è di 300 milioni di euro in tre anni) a carattere interprofessionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale. Ne dà notizia una nota dell'Ufficio del portavoce della Commissione, spiegando che il Commissario europeo all'Agricoltura Franz Fischler ha accolto con soddisfazione questa iniziativa dell'Italia, ritenendo che la strutturazione delle attività in filiere sia una garanzia di qualità per la produzione e per il consumatore. ALLARGAMENTO DELL’UE: GLI ULTIMI RAPPORTI IDENTIFICANO ALCUNI PROBLEMI RELATIVI AGLI ORGANISMI PAGATORI E ALLA SICUREZZA ALIMENTARE Secondo gli ultimi rapporti della Commissione relativi ai progressi fatti dai Paesi candidati in vista del loro adeguamento alla normativa comunitaria, i maggiori problemi riguarderebbero il buon funzionamento degli organismi pagatori nella gestione amministrativa degli aiuti diretti e del loro controllo (sistema IACS) in Ungheria, Polonia, Slovacchia, Malta e Cipro, sebbene l'applicazione dello schema di aiuti semplificato in nove dei nuovi Stati membri riduca il significato pratico di queste disposizioni, nonché le questioni che riguardano la tutela della salute pubblica, in particolare il miglioramento delle industrie agroalimentari (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia). La Slovenia è il Paese che ha fatto maggiori passi in avanti ed è l'unico a non manifestare problemi relativamente all'applicazione del sistema IACS e agli organismi pagatori. Il Commissario europeo responsabile per l'allargamento, Günter Verheugen, ha tenuto a sottolineare tuttavia ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 7 anche i grandi progressi registrati da questi 10 paesi negli ultimi anni, affermando che solo il 2,4% dei criteri da rispettare in vista dell’adesione non è stato fino ad ora pienamente applicato. Ricordiamo che soprattutto per questioni di tutela alimentare la Commissione ha il diritto di applicare misure di salvaguardia per impedire l'accesso al mercato comunitario di prodotti al di sotto degli standard minimi previsti (sebbene questa minaccia risulti politicamente di difficile attuazione). In un altro rapporto, la Commissione ha riconfermato la sua intenzione di concludere i negoziati con Bulgaria e Romania entro il 2004, dando a tali Paesi la possibilità di aderire all'UE nel 2007. Il rapporto, in riferimento all'agricoltura, afferma che mentre la Bulgaria ha fatto progressi considerevoli nell'implementazione delle disposizioni dell'UE nell'ambito veterinario e fitosanitario, la Romania è stata invece meno attiva, a causa delle inadeguate strutture amministrative. La Commissione presenterà, durante il Consiglio che si terrà all'inizio del 2004, un quadro finanziario per l'adesione della Bulgaria e della Romania. Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha rilevato una grande determinazione del Paese nel raggiungimento dei criteri UE e ha affermato che, entro l'ottobre 2004, deciderà se il Consiglio debba o meno aprire i negoziati di adesione con la Turchia. LISTA PER PAESE DELLE MAGGIORI PROBLEMATICHE ANCORA APERTE Ungheria Polonia Repubblica ceca Slovacchia Lituania Lettonia Estonia Slovenia Problematiche Organismi pagatori sistema IACS; sviluppo rurale; sanità pubblica (miglioramento delle industrie agro alimentari) Organismi pagatori; sistema IACS; TSE e sotto prodotti animali; controllo del movimento di animali; controlli fitosanitari; sanità pubblica (miglioramento delle industrie agroalimentari) Sanità pubblica (miglioramento delle industrie agroalimentari) Ambiti in cui sono richiesti urgenti sforzi di adeguamento OCM vino e zucchero; meccanismi del commercio; TSE/sotto prodotti animali; controlli interni veterinari; misure comuni (controlli dei residui); livelli massimi di residui di pesticidi Meccanismo del commercio; OCM dei prodotti lattiero-caseari, carni bovine, uova e pollame; sviluppo rurale; sistemi di controllo veterinari; commercio degli animali vivi e dei prodotti animali; misure comuni; benessere animale; alimentazione animale; questioni fitosanitarie Organismi pagatori; sistema IACS; meccanismi commerciali; OCM zucchero, vino e carni bovine; TSE e sotto prodotti animali; misure comuni; benessere animale; zootecnia; alimentazione animale; questioni fitosanitarie Organismi pagatori; sistema IACS; sanità Meccanismi commerciali; OCM zucchero, vino e carni bovine; pubblica (miglioramento delle industrie sistemi di controllo veterinari (controlli delle importazioni e identificazioni animali); TSE e sotto prodotti animali; misure agroalimentari) comuni (residui); questioni fitosanitarie (limiti di residui massimi per i pesticidi) Organismi pagatori; sistema IACS; meccanismi commerciali; OCM dei prodotti lattiero-caseari e OCM carni bovine; TSE e sotto prodotti animali; sistemi di controlli veterinari interni; sanità pubblica (miglioramento delle industrie agroalimentari); misure comuni; benessere animale; questioni fitosanitarie. TSE e sotto prodotti animali Organismi pagatori; sistema IACS; meccanismi commerciali; OCM zucchero, prodotti lattiero-caseari e carni bovine; controlli veterinari; sanità pubblica (miglioramento delle industrie agroalimentari); commercio di animali vivi e di prodotti animali; misure di controllo delle malattie animali; misure comuni; benessere animale; questioni fitosanitarie Organismi pagatori; sistema IACS; meccanismi commerciali; OCM dei prodotti lattiero-caseari; TSE e sotto prodotti animali; sistemi di controlli veterinari interni; commercio degli animali vivi e dei prodotti animali; misure comuni (residui); alimentazione animale; questioni fitosanitarie; sanità pubblica (miglioramento delle industrie che trattano la carne ed i prodotti lattiero-caseari) OCM zucchero e prodotti lattiero-caseari; controlli veterinari; commercio di animali vivi e di prodotti animali; sanità pubblica (miglioramento delle industrie agroalimentari); misure comuni (residui) ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 8 Malta Cipro Organismi pagatori; sistema IACS; meccani- OCM carni bovine, ortofrutticoli, olio d'oliva; sviluppo rurale; smi commerciali; TSE e sotto prodotti agricoltura organica; rete di informazione contabile agricola; sistemi di controlli veterinari (controlli sulle importazioni); animali misure comuni (residui); sanità pubblica (miglioramento delle industrie agroalimentari); alimentazione animale; questioni fitosanitarie Organismi pagatori; meccanismi commerciali Rete di informazione contabile agricola; sistemi di controlli veterinari; TSE e sotto prodotti animali; sanità pubblica (miglioramento delle industrie agroalimentari); misure comuni (residui); alimentazione animale; questioni fitosanitarie. ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 9 SETTORE BOVINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 14 NOVEMBRE 2003 Il Comitato di gestione, nella riunione del 14 novembre, ha votato i seguenti provvedimenti, che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione: 1) Restituzioni all’esportazione: Invariate 2) Vendita di carni di intervento per il libero mercato / reg.to CE 1853/2003 – aggiudicazione del 10 novembre: Sono state accettate le offerte riportate nello schema sul sito. La prossima gara scade il 24 novembre. 3) Nuova vendita di carni di intervento per il libero mercato (reg.to CE 2029/2003): E’ stata indetta una nuova vendita di carni di intervento destinate al libero mercato, detenute in alcuni Stati membri. Le gare scadono nei giorni 24 novembre ed 8 dicembre. I quantitativi disponibili sono indicati nello schema seguente: tonn. GERMANIA Carne con osso Posteriori tonn. SPAGNA 46,1 Carne con osso Posteriori in osso Tagli disossati (1): Noce (INT 12) Pancia (INT 18) Controfiletto (INT 19) 1,7 0,024 0,023 0,041 (1) da vendersi in un unico lotto 4) Modifica del reg. 2273/02 - rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità: Sono stati modificati alcuni coefficienti di ponderazione per il rilevamento dei prezzi dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane (Allegato I del reg. 2273/02) per quanto riguarda la Germania ed il Regno Unito. Sempre con riferimento a quest’ultimo Paese sono stati modificati anche i coefficienti per il rilevamento dei prezzi dei bovini magri di età compresa tra sei e dodici mesi e di peso vivo pari o inferiore a 300 Kg (Allegato II). Infine, per il Belgio, è stata specificata la qualità dei vitelli da macello abbattuti verso i sei mesi di età (Allegato III). Discussioni Contingenti di importazione di carne bovina da Botswana, Kenya, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe e Namibia (Paesi ACP) e da Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia e Montenegro (Baby Beef) per il 2004 La Commissione ha proposto, per il 2004, gli stessi quantitativi del 2003; tuttavia il Comitato non ha votato i due regolamenti per valutare l’opportunità di modificare tali quantitativi in conseguenza della prossima adesione dei nuovi stati all’UE. Potrebbe essere attuata, quindi, una diversificazione delle quote per i periodi 1° gennaio-30 aprile e 1° maggio-31 dicembre 2004, anche se la situazione di mercato non sembra, per ora, giustificare un tale cambiamento. L’argomento sarà ripreso, e probabilmente comunque votato nella versione iniziale presentata (cioè identica al 2003), nel prossimo Comitato del 28 novembre. E’ stato di nuovo esaminato, ma non votato, lo schema di notifica della lista dei disciplinari autorizzati dagli Stati membri per il sistema di etichettatura della carne bovina. ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 10 La prima riunione del gruppo di lavoro ad hoc istituito per l’esame del sistema dei premi nei settori bovino e ovicaprino secondo la nuova PAC non ha potuto svolgersi nel pomeriggio come previsto a causa di problemi tecnici di traduzione. Anche quest’argomento sarà ripreso nel prossimo Comitato. EXPORT DI CARNE BOVINA IN RUSSIA: POSSIBILI MODIFICHE AL SISTEMA DELLE QUOTE DAL 2004 Sulla base di comunicazioni informali ricevute dalla Commissione UE, la Russia dovrebbe modificare l’attuale sistema di quote all’importazione previste per la carne bovina e suina, accettando la richiesta più volte avanzata dalla UE di prevedere un meccanismo di allocazione per Paese. Ciò comporterebbe la fissazione di un plafond di importazione di carne bovina riservato alle provenienze dall’Unione Europea (ricordiamo che attualmente i quantitativi massimi importabili sono stabiliti in un plafond unico comune a tutti i Paesi terzi). La quota verrebbe definita percentualmente sulla base di quanto esportato dall’Unione europea verso la Russia nel periodo 99-01. Gli esatti quantitativi non sono stati resi noti, in quanto ancora oggetto di negoziazione con le autorità russe. Il plafond assegnato alla UE dovrebbe annualmente aumentare, sulla base anche della crescita del consumo interno russo. Il sistema di gestione delle quote, che dovrebbe rimanere in vigore sino al 2009, dovrebbe continuare a consistere nel rilascio, da parte russa, di licenze agli importatori tradizionali preventivamente riconosciuti con un 10% riservato ai “new comers”. Da parte europea è stato chiesto alle autorità russe una maggiore trasparenza nell’assegnazione delle licenze ex novo, visto i discutibili risultati della gara informatica recentemente effettuata. Si sta valutando anche se fare una sorta di cogestione delle licenze tra autorità russe e Commissione UE. La Commissione ha inoltre chiesto una semplificazione delle procedure veterinarie attualmente previste per l’esportazione. SETTORE SUINO DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 18 NOVEMBRE 2003 Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 18 novembre a Bruxelles, non ha adottato provvedimenti. E’ stato distribuito un prospetto che gli Stati Membri dovranno compilare per indicare le spese di trasporto per le forniture di animali vivi nelle Regioni Ultraperiferiche. Le restituzioni sono invariate. SETTORE POLLAME DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 18 NOVEMBRE 2003 Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 18 novembre a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione: 1) Restituzioni all’esportazione: invariate 2) Prezzi rappresentativi in vigore dal 19.11.2003 (la tabella aggiornata è disponibile sul nostro sito) ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 11 PRODOTTO Polli congelati 65% (NC 0207 12 90) Polli disossati congelati (NC 0207 14 10) PAESE BRASILE BRASILE TAILANDIA ARGENTINA CILE PREZZO RAPPRESENTATIVO 91,8 167,2 167,8 208,2 204,0 RELATIVA CAUZIONE €/100 kg €/100 kg €/100 kg €/100 kg €/100 kg Cosce di pollo congelate (NC 0207 14 60) Tacchini 80% congelati (NC 0207 25 10) Tacchini congelati disossati (NC 0207 27 10) Anatre, oche e faraone in pezzi congelati disossati (NC 0207 36 15) Preparazioni non cotte, di galli e di galline (NC 1602 32 11) 0 €/100 kg ARGENTINA BRASILE 0 €/100 kg 243,4 €/100 kg BRASILE CILE 265,2 €/100 kg 0 €/100 kg TAILANDIA CINA_____________ 269,7 €/100 kg 196,3 €/100 kg BRASILE TAILANDIA 193,7 €/100 kg 0 €/100 kg ARGENTINA (*) l’importo viene applicato come cauzione se il prezzo CIF è superiore al prezzo rappresentativo; deve essere considerato come dazio addizionale 10 46 46 28 29 €/100 €/100 €/100 €/100 €/100 kg kg kg kg kg (*) 0 0 16 10 0 15 27 28 €/100 kg €/100 kg €/100 kg €/100 kg €/100 kg €/100 kg _______ €/100 kg €/100 kg €/100 kg ______ in caso contrario, lo stesso 3) Spese di trasporto per forniture nelle Regioni Ultraperiferiche: Al fine di confrontare i costi di trasporto per le forniture di animali vivi ed uova nelle Regioni Ultraperiferiche, è stato distribuito un prospetto che gli Stati Membri dovranno compilare indicando tali spese. SETTORE OVINO COMITATO DI GESTIONE DEL 21 NOVEMBRE: RIMANDATA L’APPROVAZIONE DEI NUOVI CONTINGENTI PER IL 2004 AL 12 DICEMBRE Il 21 novembre si è tenuto un Comitato di gestione delle carni ovine durante il quale è stato esaminato il progetto di regolamento che fissa i contingenti tariffari di importazione per l’anno 2004. Tale progetto, la cui votazione è stata tuttavia rimandata alla riunione di Comitato delle carni bovine che si terrà il 12 dicembre, prevede: - la gestione diretta in dogana di tutti i contingenti, con il sistema “primo arrivato, primo servito” (senza più titolo di importazione), dal 1° gennaio 2004 per tutte le origini, tranne che per Australia e Nuova Zelanda per le quali il sistema partirà dal 1° maggio 2004 (i titoli di importazione rilasciati antecedentemente al 1° maggio saranno comunque validi fino alla loro scadenza); - l’azzeramento di tutti i dazi (specifico e ad valorem), tranne che per alcuni prodotti dei gruppi 4 e 5; - il mantenimento dei contingenti per Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia solo fino al 30 aprile 2004 (dal 1° maggio, data di adesione alla Comunità, le importazioni saranno naturalmente completamente libere); - l’introduzione di un contingente particolare dalla Norvegia; - l’obbligo del certificato di origine da esibire comunque alle autorità doganali; solo per le provenienze dai Paesi ACP, sul certificato dovrà essere specificato se trattasi o meno di carni provenienti da animali domestici. Sono stati anche definiti i coefficienti da applicare per la determinazione del peso equivalente carcassa secondo le tipologie di animali. Il peso netto dei prodotti ottenuti da carni ovi-caprine dovrà essere moltiplicato per i seguenti coefficienti: - animali vivi: 0,47 - carni di agnelli e capretti disossate: 1,67 - tutte le altre carni disossate: 1,81 - carni con osso: 1,00 ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 12 Sul nostro sito è disponibile il prospetto riepilogativo dei contingenti per il prossimo anno, come risulta dall’allegato al progetto di regolamento distribuito al Comitato di gestione e da approvare il prossimo 12 dicembre. IDENTIFICAZIONE DEGLI OVI-CAPRINI: PARERE POSITIVO DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL PROGETTO DELLA PRESIDENZA Il documento di compromesso della Presidenza sul sistema di identificazione e registrazione degli ovi-caprini è stato sottoposto al parere del Parlamento europeo che lo ha accolto, approvando quindi: - per gli animali nati successivamente al mese di luglio 1995, l’attribuzione di un numero identificativo a partire dai 6 mesi di età (9 mesi negli allevamenti estensivi); - la conversione obbligatoria di tale numero identificativo in chip elettronico a partire da luglio 2007; - prima dell’entrata in vigore del sistema elettronico, e cioè fino al luglio 2007, la numerazione “in gruppo” per gli animali inviati dall’allevamento direttamente al macello. La Commissione ha però già lasciato intendere di non essere favorevole alla data limite fissata a luglio 2007 e all’identificazione di gruppo. Il progetto di normativa sarà ripreso dal Consiglio dei Ministri agricoli di dicembre. SETTORE EQUINO ASSOCARNI INTERVIENE A DIFESA DELLA PRODUZIONE DI CARNI EQUINE Mai come nell’ultimo periodo il settore delle carni equine è stato al centro di pesanti attacchi da parte soprattutto di associazioni animaliste intenzionate a contrastare quanto più possibile tale produzione e consumo. Come più volte preannunciato da Assocarni, un altro forte pericolo per il futuro del settore è rappresentato dalla recente proposta di regolamento sul benessere animale durante il trasporto (per una completa disamina vedasi circolare Assocarni n° 141 del 16.07.2003), attualmente in fase di discussione tra i diversi Stati membri, che per il trasporto dei cavalli prevede in particolare la separazione dei cavalli adulti in scompartimenti singoli. E’ evidente che se il regolamento dovesse essere approvato nell’attuale forma il trasporto dei cavalli da macello sarà in futuro di fatto impossibile. ASSOCARNI, a cui aderiscono già molte delle principali industrie del settore, è quindi intervenuta sia con una formale protesta inviata alle testate responsabili della comunicazione scorretta sia, soprattutto, nei confronti della Commissione europea (che ASSOCARNI ha incontrato direttamente), per chiedere una formale modifica del sopracitato regolamento comunitario sul trasporto. Quest’ultimo obiettivo si preannuncia particolarmente difficile in quanto il trasporto dei cavalli da macello è un argomento che interessa quasi esclusivamente il nostro Paese. Si tratta tuttavia di un punto di particolare rilevanza su cui Assocarni continuerà, come ha sempre fatto, ad intervenire con particolare decisione a difesa e tutela dei propri associati operanti nel settore. ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 13 NOTIZIE SANITARIE BSE: FORMALIZZATI I CHIARIMENTI RICHIESTI DA ASSOCARNI Facendo seguito a quanto anticipato nella circolare n. 196 del 14 ottobre 2003 e venendo incontro alle specifiche richieste di Assocarni, il Ministero della Salute, con nota prot. 609/1774/344 del 13 novembre 2003 (disponibile sul nostro sito), ha chiarito i principali elementi di novità della normativa nazionale riguardante la gestione della colonna vertebrale. In attesa dell’ormai imminente pubblicazione del nuovo provvedimento riguardante le misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi, il Ministero ha precisato quali sono le prescrizioni, previste dall’Ordinanza Ministeriale 27 marzo 2001, non più in vigore e che non saranno più previste nel nuovo provvedimento. In particolare: - non sussiste più l’obbligo della colorazione della colonna vertebrale lasciata sulle mezzene e sui quarti al macello; la colorazione della colonna deve essere effettuata soltanto dopo la sua rimozione in quanto materiale specifico a rischio. - non sussiste più l’obbligo, per il trasporto di carni con ossa della colonna vertebrale ottenute da animali di età superiore ai 12 mesi, di integrare il documento commerciale con la dichiarazione che trattasi di carni con colonna vertebrale di animali di età superiore ai 12 mesi. Occorre comunque indicare sul documento commerciale il numero di carcasse o parti di carcasse con colonna vertebrale dalle quali andrà rimossa, perché animali di età superiore ai 12 mesi, e il numero di carcasse o parti di carcasse con colonna vertebrale dalle quali non vi è l’obbligo di rimozione perché animali di età inferiore ai 12 mesi. - non sussiste più l’obbligo, per le partite di carni bovine di animali di età inferiore ai dodici mesi importate, di dichiarare espressamente nella prenotifica agli UVAC o ai PIF, che si tratta di carni di animali di età inferiore ai 12 mesi. In merito all’apposizione della striscia blu sull’etichetta ai sensi del Regolamento CE 1760/2000, per le carcasse o parti di carcasse dalle quali non vi è l’obbligo di rimozione della colonna, la nota ministeriale sopracitata ne prescriveva erroneamente l’apposizione anche sul documento commerciale. Si è trattato evidentemente di un errore di trascrizione che successivamente il Ministero ha provveduto a rettificare con una nuova circolare (prot. 609/1774/347 del 14 novembre, disponibile sul nostro sito), con la quale viene appunto chiarito che la striscia blu deve apposta solo sull’etichetta e non anche sul documento commerciale. RIUNIONI SULLA BLUE TONGUE AL MINISTERO DELLA SALUTE: ANCORA POCO CHIARA LA SITUAZIONE FUTURA Il 5 novembre Assocarni, in rappresentanza dell’industria delle carni, ha partecipato presso il Ministero della Salute ad una riunione convocata dal Sottosegretario Cursi avente ad oggetto la definizione delle strategie da adottare in materia di blue tongue e la valutazione dell’attuale situazione. In apertura di riunione il Direttore Generale del Ministero della Salute ha informato i presenti dei risultati del III Simposio internazionale sulla blue tongue tenutosi a Taormina dal 27 al 29 ottobre u.s., durante il quale gli esperti di blue tongue dei Paesi aderenti all’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) si sono riuniti, dopo oltre un decennio, per discutere delle strategie da adottare per debellare la malattia. Questi ultimi hanno deciso di modificare il Codice dell’OIE sulla Blue tongue sia per quanto concerne il riconoscimento dello Stato sanitario dei Paesi a rischio sia per quanto riguarda la movimentazione degli animali. In particolare è stato deciso che: - gli animali da macello e da vita (compresi i vitelli scolostrati) si possono muovere da una zona infetta a una zona libera se sono stati vaccinati da almeno un mese e ciò indipendentemente dal- ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 14 la percentuale di animali vaccinati nel territorio infetto (tuttavia ciò è condizionato alla disponibilità di un vaccino che protegga dai diversi sierotipi del virus oggi presenti e, nel corso della riunione, non è stato chiarito quale sia l’attuale disponibilità); - gli animali sani, non vaccinati, indipendentemente dal fatto di essere sierologicamente positivi o negativi si possono muovere da una zona con circolazione virale ad una zona libera se la circolazione virale è cessata da almeno 60 giorni (prima erano 100 giorni). Queste importanti modifiche saranno inserite nel Codice internazionale delle epizoozie nel maggio del 2004 per poi essere adottate dalle legislazioni della maggioranza dei Paesi del mondo. Tuttavia, tenuto conto che il nostro Paese è alla guida della Presidenza del Consiglio dell’Unione, il nostro Ministero della Salute ha proposto agli altri partner europei, nell’ambito del Comitato veterinario europeo, di recepire immediatamente le norme adottate in sede internazionale, senza attenderne la formale adozione nel maggio prossimo. Assocarni ha richiesto che tali importanti modifiche vengano adottate al più presto a livello comunitario per consentire la movimentazione degli animali destinati alla macellazione che, in tal modo, avverrebbe senza più il vincolo del raggiungimento dell’80% del livello vaccinale, ma semplicemente attraverso la vaccinazione del singolo animale. E’ stato inoltre chiesto un pronunciamento ufficiale a tutte le organizzazioni presenti in merito alla volontà del mondo produttivo di continuare ad impegnarsi nella strategia vaccinale già avviata o piuttosto cambiarla, facendo considerare l’Italia come zona infetta. Quest’ultima possibilità eliminerebbe qualsiasi vincolo alla movimentazione interna e avrebbe conseguenze solo sulle esportazioni del nostro Paese di animali vivi e materiale genetico. Il 13 novembre si è tenuta un’ulteriore riunione durante la quale il Direttore Generale del Ministero della Salute ha informato i presenti che gli altri partner europei hanno chiesto più tempo per valutare l’inserimento nell’ordinamento comunitario delle nuove norme internazionali adottate al Simposio internazionale di Taormina. A questo punto, il Direttore Generale ha concordato con tutte le Organizzazioni presenti di chiedere alla Commissione europea una deroga specifica che consenta alla sola Italia di implementare, sin dalla prossima campagna vaccinale (che inizia il 1° dicembre p.v.), le nuove norme approvate e quindi consentire la movimentazione degli animali vaccinati da almeno 30 giorni. Assocarni ha comunque chiesto al Ministero della Salute garanzie sull’effettiva disponibilità del vaccino che, come richiesto dal Ministero, protegga dai diversi sierotipi esistenti, e ciò affinché venga consentita sin da subito la movimentazione degli animali, che continua ancor oggi a mancare. Per finire, la quasi totalità delle Organizzazioni dei produttori presenti non ha ritenuto condivisibile una strategia alternativa basata sulla dichiarazione dell’intera Italia come zona infetta. Sarà nostra premura tornare sull’argomento non appena conosceremo gli esiti delle richieste avanzate in sede comunitaria dal nostro Paese. BLUE TONGUE: AGGIORNATO L’ELENCO DEI TERRITORI CHE HANNO COMPLETATO IL PROGRAMMA DI VACCINAZIONE 2003 Il Ministero della Salute, con nota prot. 608/BT/4333 del 14 novembre 2003, ha aggiornato l’elenco dei territori che hanno raggiunto il livello minimo dell’80% dei capi vaccinati contro la Blue Tongue (campagna 2003) aggiungendo le province di Matera e di Potenza (ad esclusione della ASL 1 di Venosa). Le province che hanno completato la vaccinazione sono pertanto: Basilicata: Matera, Potenza (esclusa la ASL 1 di Venosa); Sicilia: Ragusa, Enna; Molise:Isernia, Campobasso; Abruzzo: Pescara, Chieti, l’Aquila (solo i comuni appartenenti alla AUSL Avezzano-Sulmona); Lazio: Frosinone, Latina, Viterbo, Roma, Rieti; Campania: solo i comuni appartenenti alla AUSL Caserta 1 ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 15 Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno, Lucca, Siena; Umbria: Terni; Emilia Romagna: Modena, Parma e Reggio Emilia; Liguria: La Spezia; Sardegna: Nuoro, Cagliari, Oristano e Sassari. BLUE TONGUE: RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO SUL RIMBORSO DEGLI ANIMALI MORTI IN STALLA Informiamo le Ditte associate che il Ministero della Salute, con nota prot. 6087BT/4190 del 4 novembre 2003 ed intervenendo sulla questione del rimborso degli animali morti per la Blue Tongue, ha chiesto al Commissario Straordinario Dott. Ambrosio di sollecitare l’emanazione di un provvedimento che garantisca il rimborso non solo per gli animali abbattuti a causa dell’epizoozia ma anche per gli animali morti in stalla, come previsto dalla stessa legislazione comunitaria. BLUE TONGUE: ABOLITE LE MISURE RESTRITTIVE VERSO LA BULGARIA E PROROGATE QUELLE VERSO LA CORSICA E LE ISOLE BALEARI Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale ha espresso parere favorevole in merito a due proposte della Commissione in materia di Blue Tongue. In particolare, alla luce dei risultati dei programmi di sorveglianza messi in atto in Bulgaria, il territorio di tale paese può essere considerato indenne dalla malattia e pertanto saranno nuovamente autorizzate le importazioni di animali delle specie sensibili, del loro sperma, degli embrioni e degli ovuli. In seguito alla conferma, invece, di nuovi casi di malattia in Corsica e nelle Baleari, è stato nuovamente imposto il divieto di importazione da questi territori di animali delle specie sensibili, del loro sperma, degli embrioni e degli ovuli. RICODIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AFTA EPIZOOTICA E’ stata pubblicata nella GU.UE L 306 del 22.11.2003 la direttiva 2003/85 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE. Si tratta di un importante provvedimento adottato dal Consiglio europeo successivamente alla grave crisi del 2001 che ricodifica l’intera normativa in materia di lotta all’afta epizootica. La direttiva, oltre a recepire le modifiche apportate sul piano internazionale ed introdotte nel Codice internazionale zoosanitario, introduce come strategia di lotta alla malattia il controllo degli spostamenti di animali e, se del caso, in zone a densità particolarmente elevata di allevamenti, il ricorso alla vaccinazione d’emergenza in luogo dell’abbattimento. Gli Stati membri dovranno attuare la direttiva entro il 30 giugno 2004 ed applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 1° luglio 2004. EXPORT CARNI E PRODOTTI VERSO IL GIAPPONE: IL REGNO UNITO RICONOSCIUTO LIBERO DA AFTA Il Ministero della Salute, con nota prot. 600.3/SP.31-esp/4781 del 20 novembre, ha trasmesso il nuovo elenco, predisposto dalle Autorità giapponesi, dei Paesi terzi indenni da afta ai sensi del regolamento zoosanitario giapponese che fissa le condizioni per l’esportazione dall’Italia verso il Giappone di carni e prodotti a base di carne. In merito, si segnala che il Regno Unito è stato riconosciuto libero da afta epizootica e reinserito nell’elenco. ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 16 FOCOLAI DI PESTE SUINA CLASSICA IN SLOVACCHIA Il 24 novembre la Slovacchia ha informato l’Ente internazionale per le epizoozie (OIE) di aver riscontrato due focolai di peste suina classica in due aziende situate nel Distretto di Prievidza. Benché le Autorità slovacche abbiano già provveduto ad adottare idonee misure di protezione (sono stati distrutti 4.256 animali), è molto probabile che le Autorità dell’Unione europea adotteranno provvedimenti in merito. Sarà nostra premura informare le Ditte associate sull’evoluzione della situazione. HONG KONG SOSPENDE LE RIESPORTAZIONI DI CARNI VERSO LA CINA CONTINENTALE Il Ministero della Salute, con nota prot. 600.3/SP.31-/ESP/4809 del 24 novembre 2003, informa che a seguito della recente adozione da parte del Governo della Cina continentale di misure restrittive sull’importazione di carne e di pollame, il Food and Environmental hygiene Department di Hong Kong ha comunicato che a decorrere dal 6 ottobre 2003 sono state sospese le licenze di importazione di carni e di pollame da riesportazione, provenienti dall’Italia. IMPORT DALLA TAILANDIA: ELIMINATI I TEST PER LA RICERCA DEI NITROFURANI SULLE CARNI DI POLLAME Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute Animale, sulla base dei risultati delle analisi effettuate dagli Stati Membri e delle garanzie fornite dalle Autorità tailandesi, ha approvato la proposta della Commissione volta ad eliminare le misure di protezione adottate nei confronti delle partite di carni di pollame provenienti dalla Tailandia (vedasi circolare Assocarni n. 153 del 29 luglio 2003). In precedenza i test per la ricerca dei nitrofurani erano già stati eliminati per l’importazione di gamberetti mentre dovevano essere effettuati sul 20% delle partite di carne di pollame importate dalla Tailandia accompagnate da certificati successivi al 21 settembre 2002. Forniremo maggiori informazioni alle Ditte associate non appena la decisione sarà pubblicata. EXPORT USA: PROGETTO DI REGOLAMENTO USDA SULL’OBBLIGO DI ETICHETTATURA Il Ministero degli Affari Esteri, con nota prot. 081/2941 dell’11 novembre 2003, ha trasmesso la comunicazione dell’Ambasciata italiana a Washington relativa al progetto di regolamento USDA sull’obbligo di etichettatura indicante il paese d’origine per numerosi alimenti, compresa la carne, esportati negli Stati Uniti. L’indicazione obbligatoria del paese d’origine sarebbe esclusa nel caso in cui gli alimenti sono utilizzati per ottenere prodotti trasformati e nell’ambito della ristorazione collettiva. La proposta di regolamento è consultabile sul sito www.ams.usda.gov/cool. Eventuali osservazioni in merito dovranno pervenire ad Assocarni entro il 20 dicembre 2003. AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI EXPORT DI PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO LA CINA Il Ministero della Salute, con nota prot. 600.3/SP.31- ESP/4780, comunica che le competenti Autorità cinesi hanno definitivamente approvato il modello di certificato sanitario necessario per le importazioni dall’Italia di prodotti a base di carne. Tuttavia, il Ministero precisa che attualmente la Cina ha autorizzato esclusivamente le esportazioni di prosciutti crudi stagionati per almeno 313 giorni prodotti con cosce provenienti da suini allevati e macellati in Italia. Il Ministero comunica inoltre che l’iter procedurale per l’avvio delle esportazioni non è stato ancora completato in quanto il nostro Ministero deve rispondere ad un questionario sullo status sanitario del nostro Paese e trasmettere l’elenco degli stabilimenti italiani che intendono ricevere l’abilitazione all’esportazione. ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 17 Tenuto conto che l’elenco degli stabilimenti italiani non è ancora stato ufficialmente trasmesso, invitiamo le Ditte interessate che non lo avessero ancora fatto ad inoltrare quanto prima l’istanza ai servizi veterinari della propria regione (secondo le indicazioni del Ministero della Salute diramate con note prot. 600.9/80.83/A.G./1535 e prot. 609/80.83/AG/2157 disponibili sul nostro sito). EXPORT CARNI SUINE VERSO SINGAPORE: SECONDA VISITA ISPETTIVA DA PARTE DELLE AUTORITA’ SINGAPOREANE Il Ministero della Salute, con nota prot. 600.3/SP.31-ESP-SG/4782 del 21 novembre 2003, ha trasmesso la comunicazione dell’Ambasciata d’Italia a Singapore riguardante la decisione dell’AVA (Agri Food and Veterinari Authority of Singapore) di effettuare una seconda visita ispettiva degli stabilimenti italiani intenzionati ad esportare carne suina e prodotti a base di carne suina verso Singapore. La visita riguarderà anche gli stabilimenti di macellazione che avranno presentato istanza di esportazione verso Singapore, in modo da consentire agli stabilimenti di produzione, loro clienti, di ottenere anch’essi l’autorizzazione ad esportare. L’esito positivo di questa seconda visita delle autorità singaporeane dovrebbe portare alla semplificazione delle procedure e alla possibilità di ottenere le future autorizzazioni all’esportazione soltanto sulla base della presentazione della necessaria documentazione. Si ricorda alle Ditte associate interessate che il questionario, richiesto dalle autorità singaporeane per essere iscritti negli elenchi degli stabilimenti autorizzati ad esportare carni e prodotti a base di carne suina (vedasi ns circolare n. 91 del 16 maggio 2003), deve essere redatto in inglese e corredato della documentazione richiesta, anch’essa tradotta. Allegato alla nota ministeriale è riportato un prospetto dettagliato della situazione delle aziende italiane abilitate e delle aziende che hanno presentato istanza per esportare carni e prodotti a base di carne suina verso Singapore. AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE Il Ministero della Salute ha comunicato le seguenti modifiche agli elenchi di stabilimenti di Paesi terzi autorizzati ad esportare nella CE: Prot. 600.3/SP.31/716 del 5 novembre 2003 CINA e ROMANIA: carne fresca di pollame; Prot. 600.3/SP.31/717 del 5 novembre 2003 UNGHERIA: carne fresca; ARGENTINA, INDIA, IRAN: involucri. NOTIZIE DOGANALI RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE VERSO LA RUSSIA: FINALMENTE L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA PROVA DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA ABOLITO Facendo seguito alle richieste avanzate da Assocarni, il Direttore del SAISA, Organismo pagatore delle restituzioni, ha diramato un importante “ordine di servizio” per i propri uffici (che al più presto verrà ripreso in una circolare applicativa per gli operatori) con il quale è stato finalmente revocato l’obbligo istituito nel 1999 di presentare le prove bancarie di avvenuto pagamento delle forniture esportate verso la Russia. Ricordiamo che tale obbligo era stato disposto quale ulteriore prova integrativa ai documenti doganali d’immissione in consumo rilasciati dalle Autorità russe che in alcuni casi sono risultati falsi o artefatti. ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 18 A seguito del rafforzamento dei controlli (istituiti con il Reg. CE n. 44/2003) da parte dell’OLAF (Organismo CE per la lotta alle frodi) e delle stesse Autorità doganali russe si è finalmente potuto ritenere superato tale obbligo che causava un ulteriore onere amministrativo per la ditta esportatrice, con conseguenti ritardi nella presentazione delle istanze per il pagamento e/o lo svincolo delle cauzioni. Pertanto, a partire dal 12 novembre (con effetto retroattivo anche per le pratiche già presentate ma non ancora liquidate e/o svincolate) per le istanze corredate dell’originale del documento di importazione russo non è più necessario produrre le prove di pagamento della fornitura. Nel caso in cui il documento d’importazione russo sia presentato in copia conforme all’originale, attestata dal solo timbro personalizzato del funzionario doganale locale, va comunque prodotta, quale prova supplementare, la documentazione bancaria o in alternativa la copia della fattura vistata dalla dogana. In considerazione delle nuove disposizioni consigliamo, quindi, agli operatori di allegare sempre alle istanze di restituzione una copia della fattura di vendita vidimata dalla dogana di partenza (pur se il documento russo è originale) in modo da evitare la richiesta della stessa in un momento successivo (ad esempio se il documento originale presenta qualche anomalia). ORIZZONTALI IMPORTAZIONE DI CARNI DALLA SLOVENIA: ENTRATO IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE IL NUOVO ACCORDO DI ASSOCIAZIONE Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in merito (v. da ultimo “Assocarni Notizie” n. 32-36 dell’8 settembre scorso) per comunicare che è entrato in vigore dal 1° novembre 2003 il nuovo accordo di associazione con la Slovenia sancito con la decisione del Consiglio 2003/452/CE del 26 maggio 2003 (la notifica della firma, tuttavia, non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea). Per quanto riguarda le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di carni bovine, suine e di pollame la Decisione 2003/452/CE prevede le seguenti modifiche: Pollame (link alle istruzioni per la partecipazione al contingente): Gestione in dogana per tutti i numeri d’ordine: - l’aumento da 1.500 a 2.200 tonnellate del quantitativo annuale disponibile per il contingente di cui al numero d’ordine 09.1736 (ex 09.4084) “pezzi e frattaglie di galli e galline con osso, freschi, refrigerati e congelati”, e l’azzeramento del dazio; - l’azzeramento del dazio per il numero d’ordine 09.1737 (ex 09.4090) per le preparazioni e le conserve; Bovino (link alle istruzioni per la partecipazione al contingente): - l’inserimento di un nuovo gruppo, con numero d’ordine 09.4122, consistente in 400 tonnellate di “Altre preparazioni di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina” di cui al codice NC 1602 5039, importabili in esenzione del dazio. In deroga al regolamento 2673/2000 che prevede la presentazione delle domande di importazione nei periodo 1-12 gennaio e 1-12 luglio di ciascun anno, dal 2 al 13 novembre 2003 è possibile presentare domanda di importazione solo per il suddetto nuovo contingente. Rimangono invariati il quantitativo e l’aliquota del dazio applicabile (20%) per l’altro numero d’ordine 09.4082 comprendente 10.500 tonnellate annue di carni fresche o refrigerate. Suino (link alle istruzioni per la partecipazione al contingente): dazio azzerato per tutti i gruppi ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 19 - la riduzione da 400 a 350 tonnellate del quantitativo annuale disponibile per il contingente di cui al numero d’ordine 09.4113 (gruppo 23) “prosciutti e loro pezzi non disossati, secchi o affumicati”, di cui al codice NC 0210 1131; - l’aumento da 150 a 400 tonnellate del quantitativo annuale disponibile per il contingente di cui al numero d’ordine 09.4089 (gruppo 24) “salsicce e salami di carni, di frattaglie o di sangue, non di volatili” di cui al codice NC ex 1601 0091 e 0099, e l’azzeramento del dazio; - l’aumento da 150 a 200 tonnellate del quantitativo annuale disponibile per il contingente di cui al numero d’ordine 09.4114 (gruppo 25) “carni suine disossate, secche o affumicate, di cui al codice NC 0210 1981; - l’inserimento del nuovo “gruppo SL”, con numero d’ordine 09.4121, consistente in 200 tonnellate di “pancette e loro pezzi, secche o affumicate” di cui al codice NC 0210 1219, importabili in esenzione del dazio. Si fa ancora presente che nel Protocollo allegato alla decisione del Consiglio 2003/452/CE sono riportati: - nell’allegato A(a), i codici relativi ai prodotti che, a decorrere dal 1° novembre 2003, possono essere importati dalla Slovenia nella Comunità a dazio zero e senza limiti quantitativi; - nell’allegato A(b), i prodotti importabili nella Comunità soggetti a determinate concessioni tariffarie (vedere anche le modalità di accesso ai vari contingenti sul sito Assocarni). - nell’allegato B(a), i codici relativi ai prodotti che, a decorrere dal 1° novembre 2003, possono essere importati nella Slovenia dalla Comunità a dazio zero e senza limiti quantitativi; - nell’allegato B(b), i prodotti importabili in Slovenia soggetti a determinate concessioni. Sul sito Assocarni è inoltre disponibile la sintesi della Decisione del Consiglio. NOTIZIE COMMERCIALI UCRAINA: PRESENTAZIONE DELLA REGIONE DI ZHITOMIR IL 4 DICEMBRE A PADOVA L’ICE, in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova ed il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, presenta la Regione ucraina di Zhitomir a Padova, presso l’Hotel Sheraton, in Corso Argentina n. 5, giovedì 4 dicembre 2003, dalle ore 09.00 alle ore 19.00. La Regione di Zhitomir è considerata una delle più importanti dell’Ucraina, e per alcuni fattori, quali una buona posizione geografica e la qualità del suolo e del clima, consente alcune delle maggiori produzioni nel settore agricolo e pastorizio (carne, latte, cereali, legumi, barbabietola da zucchero). L’iniziativa sarà articolata in due fasi: nella mattinata i rappresentanti istituzionali e gli operatori economici ucraini presenteranno alle aziende italiane il mercato locale, le sue prospettive di sviluppo, le opportunità di collaborazione commerciale ed industriale, in particolare di investimento, nei settori produttivi identificati come più interessanti per la cooperazione bilaterale. Nel pomeriggio avranno luogo gli incontri individuali bilaterali tra gli operatori ucraini e le aziende italiane, da organizzare su specifica richiesta dei singoli partecipanti. L’iniziativa precederà la missione con operatori al seguito che il Vice Ministro delle Attività Produttive, On. Adolfo Urso, effettuerà in Ucraina il 12 e 13 gennaio 2004. La composizione della delegazione istituzionale ucraina, l’elenco delle aziende ucraine partecipanti, corredato da schede aziendali, ed il programma dei lavori saranno disponibili sul sito dell’ICE (www.ice.it) – cliccare sulla scritta “Aderisci” della striscia gialla). Per informazioni aggiuntive sull’attività e sulle proposte delle aziende ucraine partecipanti, si suggerisce di contattare l’Ufficio ICE di Kiev (Ludmila Tereshkova – tel. 00380/44/4903930, 4903931, 4903932, 4903933 – fax 00380/44/4903937 – e-mail [email protected]). La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita. Le aziende italiane interessate a parteciparvi sono pregate di trasmettere la scheda di adesione (richiedibile alla segreteria AssoASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 20 carni) all’Ufficio ICE di Verona (Giovanna Marchi – tel. 045/8293911 – fax 045/8203233 – e-mail [email protected]) ed alla Camera di Commercio di Padova (Fernanda Mazzon – tel. 049/8208281, 8208264, 8208159 – fax 049/8208179 – e-mail [email protected]) entro lunedì 1° dicembre 2003, anche al fine di poter predisporre un programma di incontri mirati. FIERE E CONVEGNI GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN EUROPA: CONVEGNO DEL CONAI A MILANO IL 10 DICEMBRE Il Ministero dell’Ambiente ed il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, organizzano il 10 dicembre 2003, presso la Fiera di Milano, un Convegno internazionale sui sistemi di gestioni di imballaggi in Europa. L’evento si inserisce tra quelli ufficiali previsti nel Semestre di Presidenza italiana e si svolge nel quadro della Nona Conferenza delle Parti sui Cambiamenti Climatici (COP 9). Nell’ultimo anno il CONAI ha svolto una ricerca internazionale sui Sistemi europei di recupero degli imballaggi attraverso un’analisi delle diverse soluzioni attuate in ciascuno dei Paesi che hanno recepito la direttiva 94/62/CE e di quelle che sono in corso di adozione nei 10 Paesi di prossima adesione all’UE. Allo stesso tempo, nel corso di quest’anno, la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti”, base di discussione per l’evoluzione della strategia generale di gestione dei rifiuti (ricordiamo che, molto probabilmente, entro la fine del 2003 verrà adottata la nuova direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio). La ricerca CONAI, la comunicazione della Commissione e l’adozione della nuova direttiva saranno i temi centrali del Convegno che vedrà la presenza delle istituzioni nazionali e comunitarie e degli operatori del settore di vari Paesi. Chi è interessato a partecipare può contattare, per maggiori informazioni e per la registrazione, la segreteria del CONAI al numero 06.68414122 (mail to: [email protected]). SEMINARIO SCIENTIFICO INTERNO SUGLI OGM ORGANIZZATO DA FEDERALIMENTARE Segnaliamo che il 27 novembre si terrà a Roma, presso la sede di Confindustria (sala G - dalle 9.45 alle 13.00), un seminario interno al fine di fornire un approfondimento scientifico aggiornato e stimolare un dibattito costruttivo sulla questione degli OGM. Le ditte associate eventualmente interessate dovranno comunicare la presenza alla nostra associazione, che provvederà poi a darne conferma all’organizzazione del seminario. AREA SINDACALE E LAVORO PROSSIMI SEMINARI SULLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO PER LE AZIENDE ASSOCIATE AD ASSOCARNI 1. RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Essendo ormai imminente l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato dal Governo in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega per la riforma del ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 21 diritto societario), Federalimentare ed Assocarni , stanno organizzando un seminario la cui data è prevista entro dicembre/gennaio, quale momento di approfondimento e confronto dell’argomento. A tal fine, per poter individuare le aree di maggior interesse per i partecipanti all’incontro, che sarà tenuto da esperti e studiosi della materia, è disponibile sul sito associativo un questionario che vorrete restituirci compilato per far selezionare le tematiche. 2. RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Sempre in collaborazione con Federalimentare è stato organizzato un seminario sulla riforma del mercato del lavoro introdotta dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30. La giornata informativa, che si terrà presumibilmente a Roma nel prossimo mese di gennaio, sarà condotta dal Prof. Maresca ed avrà un taglio eminentemente operativo e indirizzato ad affrontare le problematiche che interessano specificatamente l’industria alimentare; in particolare gli argomenti saranno: il diritto transitorio (con specifico riferimento ad un contratto, come quello dell’industria alimentare, rinnovato poco prima dell’entrata in vigore della nuova legge), la somministrazione di lavoro, gli appalti, il distacco, il trasferimento di azienda ed il part-time. Le aziende interessate a tale seminario sono pregate di darne comunicazione agli uffici dell’associazione; sarà successivamente comunicato il programma, la sede e le altre modalità organizzative. AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA Si segnalano, per opportuna conoscenza e documentazione, alcuni argomenti di interesse in materia di lavoro e previdenza. NORMATIVA Facciamo seguito alla ns. del circolare 210 del 3 ottobre u.s. per informare le ditte associate che è disponibile nel sito associativo una nota illustrativa di Confindustria circa il Decreto legislativo 276/2003 attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, N. 30 (cd Legge Biagi) Stipulato l'accordo interconfederale in materia di contratti di formazione e lavoro Informiamo le ditte associate che nella giornata del 13 novembre 2003 presso il Ministero del Lavoro è stato concluso, al termine del terzo incontro tra le confederazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori relativo alla trattativa avviata ai sensi dell'art. 86, comma 13, del medesimo d.lgs. n. 276/2003, l'accordo interconfederale per la disciplina transitoria in materia di contratti di formazione e lavoro. L'accordo è stato sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, insieme a tutte le altre Confederazioni di rappresentanza delle imprese. Tale accordo consentirà la stipula dei contratti di formazione e lavoro relativi a progetti approvati entro il 23 ottobre 2003. Inoltre, l'accordo consente che i progetti per contratti di formazione e lavoro, il cui deposito risulti avvenuto entro la data del 23 ottobre 2003, possano proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore, cosicché, se approvati, quei progetti consentiranno di procedere alle relative assunzioni. L'accordo contiene, altresì, l'impegno a proseguire il confronto sulle materie affidate dal legislatore alla diretta competenza del livello interconfederale nonché sulle altre materie nelle quali l'intervento negoziale è funzionale alla rapida promozione delle occasioni di impiego offerte dal decreto legislativo n. 276/2003. L'accordo precisa che le eventuali successive intese interconfederali avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria, nel senso che futuri accordi che dovessero intervenire ad altri livelli di negoziazione potranno modificare o sostituire il contenuto di dette intese interconfederali. Subito dopo la stipula, l'accordo è stato formalmente consegnato al Ministero del Lavoro affinché sia prontamente avviata con il Ministero dell'Economia la verifica circa la necessaria copertura finanziaria relativa alle agevolazioni contributive di cui usufruiscono i contratti di formazione e lavoro. ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 22 CIRCOLARI Assunzione di lavoratori in mobilità e contributo mensile alle aziende - Messaggio Inps Argomento – L’art. 8, comma 4, della Legge n. 223/1991 stabilisce un’agevolazione per i datori di lavoro consistente in un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata per l’assunzione, appunto, di lavoratori in mobilità. Il Dlgs n. 297/2002 ha arrecato alcune modifiche riguardanti il collocamento e il decentramento dei servizi all’impiego, ad esempio la soppressione del libretto di lavoro, delle liste di collocamento ordinarie e speciali, nonché le liste di mobilità (art. 6 legge n. 223/1991)e gli elenchi e graduatorie per i disabili (art. 8 della Legge n. 68/1999). Rilevanti innovazioni riguardano le modalità di assunzione e gli obblighi di comunicazione. Novità – L’Inps, con il messaggio n. 124 del 15 ottobre 2003, chiarisce che i datori di lavoro che provvedano alla riassunzione del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per riduzione di personale durante il periodo nel quale era in vigore il diritto di precedenza di cui all’art. 15 della legge n. 264/1949 come modificata dal Dlgs n. 297/2002 (riduzione da 12 a 6 mesi dal 30 gennaio 2003) non possono usufruire del contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale determinazione scaturisce dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 8, co. 1 della legge n. 223/1991. I lavoratori in mobilità, secondo la previsione del comma 1, hanno diritto di precedenza nei confronti dell’impresa che li ha licenziati, nel caso di riassunzione entro 12 mesi (6 mesi, come già detto, dal 30 gennaio 2003). Il datore di lavoro, secondo il predetto comma 4, ha diritto all’agevolazione contributiva (contributo del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore) quando assuma a tempo indeterminato e pieno un lavoratore iscritto alla lista di mobilità senza esservi tenuto ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 223/1991 (riassunzione entro il periodo nel quale vige il diritto di precedenza del medesimo dipendente già licenziato per riduzione di personale) Denuncia inizio lavori all’Inail: decorrenza nuovi termini L’Inail, con circolare 10 ottobre 2003 n. 59, precisa che le modifiche dei termini per la presentazione delle denunce d’esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività, ad opera del DM 19 settembre 2003, decorrono dagli eventi verificatisi a far data dal 9 ottobre 2003. Si ricorda che i nuovi termini sono i seguenti: contestualmente all’inizio dei lavori per denuncia d’esercizio; entro 30 giorni per denunce di variazione e cessazione dell’attività. Sull’argomento si segnala altresì la news di Confindustria del 15 ottobre. GIURISPRUDENZA Procedura per licenziamento collettivo – Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ex articolo 5 della legge n. 223 del 1991 Nel licenziamento collettivo, il processo riorganizzativi conduce effettivamente ad individuare un determinato lavoratore come non più necessario a seguito del nuovo assetto, perché solo attraverso detta dimostrazione possono ritenersi comprovate quelle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” cui fa riferimento l’articolo 5 della legge n. 223 del 1991 che, nell’ambito del generale processo di ristrutturazione, conducono, unitamente all’applicazione degli altri criteri di scelta, all’individuazione in concreto dei singoli lavoratori da licenziare. La procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991, necessariamente propedeutica all’adozione dei licenziamenti collettivi, è intesa a consentire una seria verifica dell’effettiva necessità di porre fine ad una serie di rapporti di lavoro in situazioni di sofferenza dell’impresa. La prospettiva di mobilità, rimettendo in discussione gli equilibri complessivi dell’azienda, chiama poi necessariamente in discussione tutte le posizioni lavorative, senza che perciò sia configurabile una necessaria coincidenza tra collocandi in mobilità e lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, coincidenza che neppure è imposta dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993 n. 478 (convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 56) (Cass. Sez. Lav., 20 settembre 2003 n. 13968) Indennità di disoccupazione – Lavoratori a tempo parziale cosiddetto verticale Ai lavoratori impiegati a tempo parziale verticale non spetta l’indennità di disoccupazione per i periodi di inattività posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa (Cass. Sez. Lav., 22 settembre 2003 n. 14052) Licenziamento per giusta causa e diritto di critica del lavoratore – Crisi del rapporto fiduciario L’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, qualora travalichi i limiti di correttezza formale, che sono imposti dall’esigenza costituzionalmente garantita di tutela della persona, integra gli estremi del licenziamento per giusta causa (Il caso ha riguardato una lavoratrice licenziata a causa delle continue discussioni nate con il datore di lavoro, per un contrasto di vedute sulla politica aziendale, trasformatesi in molte occasioni in aspre e pubbliche critiche, mosse dalla dipendente e lesive dell’immagine dell’azienda e del decoro e della reputazione del titolare e del rappresentante dell’azienda medesima) (Cass. Sez. Lav., 24 settembre 2003 n. 14179) ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 - 2003 23 Determinazione dell’inquadramento del lavoratore – Mansioni svolte effettivamente Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall’accertamento di fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione della qualifica o del grado previsti dalla normativa legale o contrattuale e dal raffronto dei risultati di tali indagini (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, aveva accertato che le mansioni svolte dal ricorrente rientravano in quelle della settima categoria, area quarta, del CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, e non anche in quelle proprie della figura professionale di nuova istituzione del “controller” di secondo livello, riconducibile alla ottava categoria della medesima area) (Cass. Sez. Lav., 21 ottobre 2003 n. 15751) Durata del rapporto a tempo determinato – Apposizione di termine illegittimo L’estromissione di un lavoratore dall’organizzazione aziendale per scadenza di un termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro non è da equiparare al licenziamento ingiustificato e non configura una fattispecie di recesso, e l’azione del lavoratore volta a far valere la continuità del rapporto ha natura di azione di mero accertamento dell’effettiva situazione giuridica derivante dalla nullità del termine non soggetta ad alcuna decadenza, mentre in riferimento all’azione volta a far valere i diritti patrimoniali consequenziali all’accertamento della permanenza in vita del rapporto, il lavoratore può ottenere soltanto il risarcimento del danno subito a causa della impossibilità della prestazione cagionata dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro, e a tale scopo deve attivarsi per offrire l’esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo in mora il datore di lavoro ex art. 1217 c.c. (Cass. Sez. Lav., 22 ottobre 2003 n. 15827) Mansioni diverse da quelle dell’assunzione – Legittimo esercizio da parte del datore di lavoro dello “ius variandi” Il principio dell’irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art. 2103 c.c., implica cha la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, nel caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello “ius variandi”, la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate (Cass. Sez. Lav., 27 ottobre 2003) Contributi assicurativi – Retribuzione imponibile – Premio di fedeltà erogato alla cessazione del rapporto ai dipendenti con elevata anzianità di servizio Il “premio di fedeltà” erogato dal datore di lavoro ai propri dipendenti dotati di elevata anzianità in azienda all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non può essere assimilato all’indennità di anzianità – esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ai sensi dell’art. 12, co. 2, della legge n. 153 del 1969 – non costituendo una retribuzione differita e proporzionale da erogarsi in favore di tutti i lavoratori, ed essendo condizionato al concorso di altre circostanze, ovvero ad una anzianità minima maturata in azienda. (Cass. Sez. Lav., 25 ottobre 2003 n. 16060) Contratto d’opera – Corrispettivo - Principio costituzionale della retribuzione sufficiente Il principio della retribuzione sufficiente di cui all’articolo 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese con carattere di continuità e coordinazione, nell’ambito di un rapporto di collaborazione assimilabile a quelle svolte in regime di subordinazione (Cass. Sez. Lav., 25 ottobre 2003 n. 16059) ASSOCARNI NOTIZIE N. 45/47 – 2003 24