contratto a chiamata
Transcript
contratto a chiamata
CONTRATTO A CHIAMATA Per lavori occasionali in regola Nell’ambito delle collaborazioni attuate nel territorio dall’Istituto Alberghiero del Collegio Ballerini e dall’Associazione Cuochi Brianza, diffondiamo questo vademecum per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’intenzione è di fare chiarezza e di informare gli alunni e i potenziali datori di lavoro, che spesso si rivolgono alla scuola per richiedere personale, delle possibilità che la legge offre in tal senso. La normativa di riferimento, esplicata nel presente foglio, è comunemente detta “Legge Biagi” e prevede la possibilità di impiegare personale regolarmente inquadrato contrattualmente anche per lavori extra o periodi stagionali. Dopo un periodo di incerta applicazione, il decreto legge n.112 del giugno 2008 ha riattivato pienamente questa tipologia di contratto di lavoro, estendendone il campo di attuazione. È doveroso precisare che gli stage formativi seguono procedure particolari, diverse da un contratto di lavoro, e prevedono la stipula di una convenzione garantita dalla scuola. Tale convenzione è attivabile solo in presenza di un progetto di stage. Attualmente, nel Piano dell’Offerta Formativa, è previsto un periodo di stage obbligatorio della durata di 6 settimane (dai primi giorni di giugno alla metà di luglio) riservato agli alunni della classe quarta e un periodo di stage, sempre obbligatorio, riservato agli alunni della classe quinta, per la durata complessiva di 80 ore lavorative. Giovanni Guadagno Alberto Luca Somaschini Istruttore Tecnico Pratico Presidente dell’Associazione Cuochi Brianza Istruttore Tecnico Pratico Segretario dell’Associazione Cuochi Brianza Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o per svolgere prestazioni in determinati periodi nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (individuati dal D.lgs. 276/2003). Questo contratto costituisce una novità per l'ordinamento italiano ed è previsto in due forme: con o senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga di essere o meno vincolato alla chiamata. L'obiettivo del contratto intermittente è la regolarizzazione della prassi del cosiddetto lavoro a fattura (ritenuta d’acconto), usato finora per le richieste di attività lavorativa non occasionale ma con carattere intermittente. Rappresenta anche un'ulteriore possibilità di inserimento o reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. APPLICAZIONE Il contratto a chiamata può essere stipulato da qualunque impresa, ad eccezione di quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 626/1994): a) con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei contratti collettivi) al comma 5: “Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955”; b) indipendentemente dal tipo di attività: con lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie). Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione. CARATTERISTICHE Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Deve avere la forma scritta e deve contenere l'indicazione di una serie di elementi (che devono conformarsi a quanto sarà contenuto nei contratti collettivi) quali: durata, ipotesi che ne consentono la stipulazione, luogo, modalità della disponibilità, relativo preavviso, trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione, eventuali misure di sicurezza specifiche. Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi: 1. sostituzione di lavoratori in sciopero; 2. se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, ovvero se è in corso una sospensione o riduzione d'orario con cassa integrazione (questo divieto è derogabile da un accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. RETRIBUZIONE E INDENNITÀ Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari a quello spettante ai lavoratori di pari livello e mansione, seppur riproporzionato in base all'attività realmente svolta. Per i periodi di inattività, solo nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un'indennità mensile, divisibile per quote orarie. È stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei limiti minimi fissati con decreto ministeriale, e non spetta nel periodo di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la risposta alla chiamata. Il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto e il risarcimento del danno la cui misura è predeterminata nei contratti collettivi o, in mancanza, nel contratto di lavoro. I contributi relativi all'indennità di disponibilità devono essere versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o dell'anno l'indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata. ATTUAZIONE Il decreto ministeriale 10 Marzo 2004 ha quantificato l'indennità di disponibilità da corrispondere al lavoratore in attesa di chiamata. Tale indennità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL di riferimento e deve essere calcolata considerando quattro elementi che vanno a comporre tale retribuzione (minimo tabellare + indennità di contingenza + EDR + eventuali maggiorazioni). Il successivo decreto 23 ottobre 2004, in attesa delle determinazioni della contrattazione collettiva, ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente per le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. Il lavoro intermittente è immediatamente utilizzabile anche per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie), come chiarito già dalla nota ministeriale del 12 luglio 2004 e confermato dal Dlgs 251/2004 (correttivo del Dlgs. 276/2003). La circolare ministeriale del 2 febbraio 2005, n°4 ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione di questo contratto. 1. Possono essere stipulati più contratti simultanei. 2. Il preavviso per il lavoro non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo. 3. Il contratto deve contenere: a. Durata, scopo del contratto ed elementi che lo rendono idoneo a questa categoria. b. Il luogo dove verrà garantita la disponibilità del lavoratore (luogo di lavoro); nel caso di più sedi deve essere stabilito in quali di esse verrà richiesto il lavoro. c. Il trattamento economico stabilito e, se previsto, il premio per la disponibilità. d. Le forme con cui il datore di lavoro può richiedere la presenza per il lavoro. La chiamata deve essere effettuata in forma scritta fax, e-mail, telegramma o raccomandata oppure in forma orale. e. Le forme con cui il lavoratore risponde al datore di lavoro in caso di chiamata. Le forme possono essere le stesse del punto precedente. f. Le modalità con cui il datore di lavoro prevede di monitorare le presenze (libro presenze, badge magnetico, ecc.). g. I tempi e i modi con cui verrà corrisposta la retribuzione. Il datore di lavoro dovrà produrre una regolare busta paga. h. Eventuali misure di sicurezza (assicurazioni sul lavoro) previste dal contratto. 4. Il contratto intermittente può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. 5. Non è previsto alcun obbligo di orario e di collocazione temporale del periodo di lavoro o di non lavoro. Queste scelte sono lasciate alla libera autorità del datore di lavoro e del lavoratore. 6. Deve in qualsiasi caso essere rispettato il monte orario massimo giornaliero (8 ore) stabilito nel contratto di lavoro. 7. È possibile, contrariamente a quanto previsto all’inizio, stipulare un contratto a chiamata anche per persone minori di 25 anni che risultano disoccupati oppure persone maggiori di 45 anni. Non sono più richiesti requisiti particolari quali lo stato di disoccupazione e l'iscrizione nelle liste di mobilità. 8. Il contratto di lavoro a chiamata deve essere depositato, come un regolare contratto entro 5 giorni dall’assunzione, presso l’ufficio del lavoro competente. In questa comunicazione dovrà essere spiegata chiaramente l’obbligatorietà o no della disponibilità. È necessario soddisfare i regolari obblighi di iscrizione al libro paga, al libro matricola e la comunicazione all’INAIL. Questi obblighi devono essere adempiuti solo alla stipula del contratto e non ad ogni chiamata. 9. Ai fini dell’applicabilità di questo contratto si intende a. week-end: il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina; b. vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; c. vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo; d. ferie estive: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. e. Ulteriori periodi potranno essere individuati in seguito a seconda delle reali necessità lavorative rilevate. 10. Il contratto può prevedere due clausole fondamentali: il vincolo di risposta alla chiamata o l’assenza di questo vincolo: a. Il vincolo di risposta: il lavoratore è obbligato a rispondere ad ogni chiamata del datore di lavoro. In cambio di questa disponibilità il lavoratore percepirà, oltre alla regolare retribuzione per le ore lavorate, un’indennità di disponibilità versata alla fine di ogni mese (il cui valore è indicato nella pagina precedente). Questo obbligo di risposta deve essere espresso nel contratto. In questo caso il rifiuto del lavoratore di rispondere ad una chiamata comporta la risoluzione immediata del contratto ed eventuali forme di risarcimento stabilite dal contratto di lavoro specifico. Nel caso in cui fra una chiamata e l’altra trascorra un periodo lungo, purchè entro i limiti di durata del contratto stesso, al momento della nuova chiamata il lavoratore dovrà corrispondere l’indennità di chiamata per il periodo appena concluso. In caso di malattia o altro evento che ne renda impossibile la disponibilità il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro. In questo caso non verrà considerate l’indennità di chiamata per il periodo di indisponibilità. Se il lavoratore non comunica questa indisponibilità, il lavoratore perde 15 giorni di indennità di chiamata. L’indennità non si considera per la maturazione della tredicesima mensilità e del TFR. b. Assenza del vincolo di risposta: viene escluso tutto quanto indicato nel punto precedente in quanto il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata, ma non ha diritto all’indennità di disponibilità. 11. Per quanto riguarda gli oneri fiscali e assicurativi questo contratto è equiparato alle altre forme contrattuali. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 14 maggio 2005, n.80, art.1/bis Circolare ministeriale del 3 febbraio 2005, n.4 Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2004 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 ottobre 2004 Decreto legislativo 251/2004, art.10 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 Marzo 2004 Decreto legislativo 276/2003, artt. 33-40 Decreto legge 112/2008 Istituto Alberghiero Collegio Arcivescovile Ballerini Via Verdi, 77 - 20038 Seregno (MI) Tel. 0362 235501 - Fax 0362 238788 [email protected] – www.collegioballerini.it Associazione Cuochi Brianza Via Verdi, 77 – 20038 Seregno (MI) Tel. 329 8297620 [email protected]