contratto a chiamata

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contratto a chiamata
CONTRATTO A CHIAMATA
Per lavori occasionali in regola
Nell’ambito delle collaborazioni attuate nel territorio dall’Istituto Alberghiero del Collegio Ballerini e
dall’Associazione Cuochi Brianza, diffondiamo questo vademecum per l’inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro. L’intenzione è di fare chiarezza e di informare gli alunni e i potenziali datori di lavoro, che
spesso si rivolgono alla scuola per richiedere personale, delle possibilità che la legge offre in tal senso.
La normativa di riferimento, esplicata nel presente foglio, è comunemente detta “Legge Biagi” e prevede la
possibilità di impiegare personale regolarmente inquadrato contrattualmente anche per lavori extra o
periodi stagionali. Dopo un periodo di incerta applicazione, il decreto legge n.112 del giugno 2008 ha
riattivato pienamente questa tipologia di contratto di lavoro, estendendone il campo di attuazione.
È doveroso precisare che gli stage formativi seguono procedure particolari, diverse da un contratto di
lavoro, e prevedono la stipula di una convenzione garantita dalla scuola. Tale convenzione è attivabile solo
in presenza di un progetto di stage. Attualmente, nel Piano dell’Offerta Formativa, è previsto un periodo di
stage obbligatorio della durata di 6 settimane (dai primi giorni di giugno alla metà di luglio) riservato agli
alunni della classe quarta e un periodo di stage, sempre obbligatorio, riservato agli alunni della classe
quinta, per la durata complessiva di 80 ore lavorative.
Giovanni Guadagno
Alberto Luca Somaschini
Istruttore Tecnico Pratico
Presidente dell’Associazione Cuochi Brianza
Istruttore Tecnico Pratico
Segretario dell’Associazione Cuochi Brianza
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o per
svolgere prestazioni in determinati periodi nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (individuati dal D.lgs.
276/2003). Questo contratto costituisce una novità per l'ordinamento italiano ed è previsto in due forme: con o
senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga di essere o meno
vincolato alla chiamata. L'obiettivo del contratto intermittente è la regolarizzazione della prassi del cosiddetto lavoro
a fattura (ritenuta d’acconto), usato finora per le richieste di attività lavorativa non occasionale ma con carattere
intermittente. Rappresenta anche un'ulteriore possibilità di inserimento o reinserimento dei lavoratori nel mercato
del lavoro.
APPLICAZIONE
Il contratto a chiamata può essere stipulato da qualunque impresa, ad eccezione di quelle che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 626/1994):
a) con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate
dalla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei contratti
collettivi) al comma 5: “Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi
pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del
caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del
regolamento 10 settembre 1923, n. 1955”;
b) indipendentemente dal tipo di attività: con lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati
per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie). Non può
essere stipulato dalla pubblica amministrazione.
CARATTERISTICHE
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Deve avere la forma
scritta e deve contenere l'indicazione di una serie di elementi (che devono conformarsi a quanto sarà contenuto nei
contratti collettivi) quali: durata, ipotesi che ne consentono la stipulazione, luogo, modalità della disponibilità,
relativo preavviso, trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, ammontare dell'eventuale
indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di
rilevazione della prestazione, eventuali misure di sicurezza specifiche.
Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi:
1. sostituzione di lavoratori in sciopero;
2. se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, ovvero se è in corso
una sospensione o riduzione d'orario con cassa integrazione (questo divieto è derogabile da un accordo
sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.
RETRIBUZIONE E INDENNITÀ
Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari a quello spettante ai lavoratori di
pari livello e mansione, seppur riproporzionato in base all'attività realmente svolta. Per i periodi di inattività, solo nel
caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un'indennità mensile,
divisibile per quote orarie. È stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei limiti minimi fissati con decreto
ministeriale, e non spetta nel periodo di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la risposta alla
chiamata. Il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può comportare la risoluzione del rapporto,
la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto e il
risarcimento del danno la cui misura è predeterminata nei contratti collettivi o, in mancanza, nel contratto di lavoro.
I contributi relativi all'indennità di disponibilità devono essere versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla
normativa in materia di minimale contributivo.
Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o dell'anno l'indennità è
corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
ATTUAZIONE
Il decreto ministeriale 10 Marzo 2004 ha quantificato l'indennità di disponibilità da corrispondere al lavoratore in
attesa di chiamata. Tale indennità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL di riferimento e deve
essere calcolata considerando quattro elementi che vanno a comporre tale retribuzione (minimo tabellare +
indennità di contingenza + EDR + eventuali maggiorazioni).
Il successivo decreto 23 ottobre 2004, in attesa delle determinazioni della contrattazione collettiva, ammette la
stipulazione di contratti di lavoro intermittente per le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio
decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. Il lavoro intermittente è immediatamente utilizzabile anche per il lavoro nel
week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie), come chiarito già dalla nota
ministeriale del 12 luglio 2004 e confermato dal Dlgs 251/2004 (correttivo del Dlgs. 276/2003).
La circolare ministeriale del 2 febbraio 2005, n°4 ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione di
questo contratto.
1. Possono essere stipulati più contratti simultanei.
2. Il preavviso per il lavoro non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo.
3. Il contratto deve contenere:
a. Durata, scopo del contratto ed elementi che lo rendono idoneo a questa categoria.
b. Il luogo dove verrà garantita la disponibilità del lavoratore (luogo di lavoro); nel caso di più sedi deve
essere stabilito in quali di esse verrà richiesto il lavoro.
c. Il trattamento economico stabilito e, se previsto, il premio per la disponibilità.
d. Le forme con cui il datore di lavoro può richiedere la presenza per il lavoro. La chiamata deve essere
effettuata in forma scritta fax, e-mail, telegramma o raccomandata oppure in forma orale.
e. Le forme con cui il lavoratore risponde al datore di lavoro in caso di chiamata. Le forme possono
essere le stesse del punto precedente.
f. Le modalità con cui il datore di lavoro prevede di monitorare le presenze (libro presenze, badge
magnetico, ecc.).
g. I tempi e i modi con cui verrà corrisposta la retribuzione. Il datore di lavoro dovrà produrre una regolare
busta paga.
h. Eventuali misure di sicurezza (assicurazioni sul lavoro) previste dal contratto.
4. Il contratto intermittente può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato.
5. Non è previsto alcun obbligo di orario e di collocazione temporale del periodo di lavoro o di non lavoro. Queste
scelte sono lasciate alla libera autorità del datore di lavoro e del lavoratore.
6. Deve in qualsiasi caso essere rispettato il monte orario massimo giornaliero (8 ore) stabilito nel contratto di
lavoro.
7. È possibile, contrariamente a quanto previsto all’inizio, stipulare un contratto a chiamata anche per persone
minori di 25 anni che risultano disoccupati oppure persone maggiori di 45 anni. Non sono più richiesti requisiti
particolari quali lo stato di disoccupazione e l'iscrizione nelle liste di mobilità.
8. Il contratto di lavoro a chiamata deve essere depositato, come un regolare contratto entro 5 giorni
dall’assunzione, presso l’ufficio del lavoro competente. In questa comunicazione dovrà essere spiegata
chiaramente l’obbligatorietà o no della disponibilità. È necessario soddisfare i regolari obblighi di iscrizione al
libro paga, al libro matricola e la comunicazione all’INAIL. Questi obblighi devono essere adempiuti solo alla
stipula del contratto e non ad ogni chiamata.
9. Ai fini dell’applicabilità di questo contratto si intende
a. week-end: il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì
mattina;
b. vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
c. vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì
dell’Angelo;
d. ferie estive: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
e. Ulteriori periodi potranno essere individuati in seguito a seconda delle reali necessità lavorative
rilevate.
10. Il contratto può prevedere due clausole fondamentali: il vincolo di risposta alla chiamata o l’assenza di questo
vincolo:
a. Il vincolo di risposta: il lavoratore è obbligato a rispondere ad ogni chiamata del datore di lavoro. In
cambio di questa disponibilità il lavoratore percepirà, oltre alla regolare retribuzione per le ore lavorate,
un’indennità di disponibilità versata alla fine di ogni mese (il cui valore è indicato nella pagina
precedente). Questo obbligo di risposta deve essere espresso nel contratto. In questo caso il rifiuto del
lavoratore di rispondere ad una chiamata comporta la risoluzione immediata del contratto ed eventuali
forme di risarcimento stabilite dal contratto di lavoro specifico. Nel caso in cui fra una chiamata e l’altra
trascorra un periodo lungo, purchè entro i limiti di durata del contratto stesso, al momento della nuova
chiamata il lavoratore dovrà corrispondere l’indennità di chiamata per il periodo appena concluso. In
caso di malattia o altro evento che ne renda impossibile la disponibilità il lavoratore deve informare
immediatamente il datore di lavoro. In questo caso non verrà considerate l’indennità di chiamata per il
periodo di indisponibilità. Se il lavoratore non comunica questa indisponibilità, il lavoratore perde 15
giorni di indennità di chiamata. L’indennità non si considera per la maturazione della tredicesima
mensilità e del TFR.
b. Assenza del vincolo di risposta: viene escluso tutto quanto indicato nel punto precedente in quanto il
lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata, ma non ha diritto all’indennità di disponibilità.
11. Per quanto riguarda gli oneri fiscali e assicurativi questo contratto è equiparato alle altre forme contrattuali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 14 maggio 2005, n.80, art.1/bis
Circolare ministeriale del 3 febbraio 2005, n.4
Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze 30 dicembre 2004
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 ottobre 2004
Decreto legislativo 251/2004, art.10
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 Marzo 2004
Decreto legislativo 276/2003, artt. 33-40
Decreto legge 112/2008
Istituto Alberghiero Collegio Arcivescovile Ballerini
Via Verdi, 77 - 20038 Seregno (MI)
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