scheda n. 2 contratto di lavoro intermittente oa chiamata
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scheda n. 2 contratto di lavoro intermittente oa chiamata
SCHEDA N. 2 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA D. Lgs. 276/2003, artt. 33-40, aggiornato alla L. 92/2012 (riforma Fornero) e alla L. 99/2013 di conversione del D.L. 76/2013 2.A Presupposti e limiti Il contratto di lavoro intermittente, conosciuto anche come contratto “a chiamata”, è il contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che può chiamarlo a svolgere la prestazione lavorativa nel momento in cui ne ha bisogno. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso nelle seguenti ipotesi: • per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi; • per i periodi predeterminati individuati dai contratti collettivi; • per le attività discontinue elencate nella tabella contenuta nel R.D. 2657/1923 (vedi l’allegato alla scheda); • in ogni caso, con soggetti che hanno meno di 24 anni (cioè che hanno fino 23 anni e 364 giorni), ma in questo caso la prestazione di lavoro deve essere svolta entro il compimento del 25° anno di età (cioè entro i 24 anni e 364 giorni); • in ogni caso, con soggetti che hanno dai 55 anni in su, anche se pensionati. In ognuna di queste ipotesi, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. Il conteggio si effettua a ritroso a partire dal giorno in cui si richiede la prestazione e, tuttavia, si terrà conto delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013, ossia, alla data di entrata in vigore di tale disposizione In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 2.B Tipologie di lavoro intermittente Il contratto di lavoro intermittente può essere: • a tempo determinato; • a tempo indeterminato. Inoltre, può essere: • con obbligo di disponibilità: il lavoratore si obbliga ad effettuare la prestazione lavorativa ogni volta che il datore di lavoro lo chiama; in questo caso il lavoratore ha diritto a ricevere una indennità di disponibilità mensile (vedi modulo 2.D) per i periodi in cui resta in attesa, la cui misura è stabilita dai contratti collettivi; • senza obbligo di disponibilità: il lavoratore non è obbligato a garantire la disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa; in questo caso, però, non ha diritto a ricevere l’indennità di disponibilità. 2.C Forma del contratto Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive (vedi modulo 2.A) che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro é legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Nell'indicare tali elementi le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. 2.D Indennità di disponibilità e altri diritti Nel caso in cui il lavoratore garantisca la propria disponibilità, il lavoratore ha diritto a ricevere una indennità di disponibilità mensile per i periodi in cui resta in attesa, divisibile in quote orarie, la cui misura deve essere indicata nel contratto. In caso di malattia o di altro impedimento il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, altrimenti perde il diritto all’indennità per 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale; nel periodo in cui non può essere disponibile non matura l’indennità, mentre il rifiuto senza motivo di svolgere la prestazione lavorativa può comportare la risoluzione del contratto, ossia il licenziamento, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. La misura di detta indennità é stabilita dai contratti collettivi e comunque non é inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’indennità è soggetta a contribuzione previdenziale. Per tutto il periodo in cui il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non é titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità ove prevista. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente é riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. 2.E Indennità di disoccupazione (Assicurazione sociale per l’impiego – ASPI)) Considerato che il lavoratore con contratto di lavoro intermittente è a disposizione del datore di lavoro, che può usufruire della sua prestazione lavorativa, i lavoratori intermittenti possono accedere alle prestazioni di disoccupazione; l’indennità, naturalmente, potrà essere riconosciuta soltanto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (per licenziamento, dimissioni per giusta causa, per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604) e in presenza dei requisiti richiesti. Per finanziare l’Aspi, in caso di contratto intermittente a tempo determinato si applica, a partire dal 1° gennaio 2013, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 2.F Indennità di mobilità Data la natura del rapporto di lavoro che viene stipulato nel caso di lavoro intermittente ai lavoratori interessati non spetta l’indennità di mobilità in caso di licenziamento. 2.G Computo del lavoratore intermittente Il prestatore di lavoro intermittente é computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. 2.H Comunicazione preventiva e sanzioni A decorrere dal 18 luglio 2012, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni (questi sono da considerarsi quali giorni di chiamata del lavoratore, mentre l’arco temporale in cui possono verificarsi le chiamate può essere più ampio – Circ. MLPS n. 20 del 1 agosto 2012), il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una comunicazione utilizzando il modello “UNI-Intermittente” reso disponibile attraverso il portale di “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it). Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, i canali operativi dal 3 luglio 2013 attraverso cui inviare tale comunicazione sono esclusivamente i seguenti: email all’indirizzo di posta certificata [email protected], abilitata a ricevere anche da indirizzi di posta non certificata; servizio informatico reso disponibile attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) nella propria area riservata, per cui è necessaria la previa registrazione al portale dal parte del datore di lavoro; sms al nr. 339-9942256, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. In caso di malfunzionamento del servizio informatico i soggetti abilitati possano adempiere agli obblighi inviando la comunicazione al numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro. La ricevuta di malfunzionamento rilasciata dovrà essere conservata con la copia del fax. Le modalità operative di comunicazione sono contenute nella circolare del MLPS n. 27 del 27 giugno 2013. Sanzioni In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione è prevista la sanzione da 400,00 a 2.400,00 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Modello Uni-Intermittente Il modello “UNI-Intermittente” contiene i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione nonché quelli del lavoratore utilizzato. Essi sono: - codice fiscale e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro; - codice fiscale del lavoratore interessato; - codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce (non obbligatorio); - data inizio e data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione. Una sola comunicazione potrà indicare la chiamata di più lavoratori. N.B.: la comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione obbligatoria di assunzione che deve essere effettuata al competente Centro per l’Impiego. Modifica o annullamento della comunicazione La comunicazione può essere modificata o annullata mediante un’altra successiva da effettuarsi sempre prima dell’inizio della prestazione. In assenza di modifica o annullamento si ritiene comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva. Nel caso in cui il lavoratore non si presenti la comunicazione di annullamento deve essere effettuata entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. L’eventuale chiamata in giorni non coincidenti con quelli inizialmente comunicati, anche solo per la diversa collocazione temporale degli stessi, comporterà, oltre alle conseguenze sopra citate, anche la sanzione per mancata comunicazione preventiva nel caso venga accertata la volontà di occultare la prestazione di lavoro. 2.I Divieti É vietato il ricorso al lavoro intermittente: • • • 2.L Disciplina transitoria per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Il D.L. 76/2013, convertito nella L. 99/2013, sposta il termine ultimo di vigenza dal 18 luglio 2013 al 1° gennaio 2014 dei contratti stipulati prima della entrata in vigore della legge Fornero n. 92/2012, compresi quelli conclusi ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 276/2003, da questa abrogato, in base al quale si poteva stipulare un contratto intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali. L’eventuale prestazione di lavoro intermittente in forza di un contratto non più compatibile con la nuova disciplina e che, quindi, ha cessato di produrre effetti, comporterà il riconoscimento di un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, in assenza della tracciabilità della prestazione, troverà applicazione il regime sanzionatorio in materia di lavoro “nero”. N.B.: Oltre tale data i contratti cesseranno ex lege ma i datori di lavoro saranno comunque tenuti ad effettuare la comunicazione consueta al Centro per l’Impiego. In questo caso, in quanto trattasi di interruzione di rapporto di lavoro determinato da una disposizione di legge e non dalla volontà del datore di lavoro, non è dovuto, per i contratti a tempo indeterminato, il contributo pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. CpI di Casalmaggiore Via Cairoli 12, 26041 Casalmaggiore CpI di Cremona Via Massarotti 48/b, 26100 Cremona 0375.42213 - 0375.200372 [email protected] 0372.22060 - 0372.410561 [email protected] CpI di Soresina Via IV Novembre 12 Torre Civica 26015 Soresina CpI di Crema Via A. De Gasperi 60, 26013 Crema 0374.340172 - 0374.342083 [email protected] 0373.201632 - 0373.202417 [email protected] Sito: www.provincia.cremona.it/lavoro Le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego: www.provincia.cremona.it/servizi/cpi/