LAVORO INTERMITTENTE - Scuola di Formazione Ipsoa
Transcript
LAVORO INTERMITTENTE - Scuola di Formazione Ipsoa
IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE DOPO LA RIFORMA FORNERO e il D.L. 28.6.2013, N. 76 Ministero lavoro, circolare 29 agosto 2013, n. 35; Ministero lavoro, circolare 18 luglio 2012, n. 18; circolare 1° agosto 2012, n. 20; Nota 9 agosto 2012, prot. 39/0011779; avviso di rettifica on line 13 agosto 2012; Risposta a interpello 14 settembre 2012, n. 28; Nota 14 settembre 2012; Nota 26 novembre 2012, prot. 16639; Vademecum Ministero 22 aprile 2013 1 LAVORO INTERMITTENTE: NOZIONE • Il lavoro intermittente, o “a chiamata” o “job on call”, è quel contratto con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione nei limiti individuati dalla contrattazione collettiva (requisito oggettivo) ovvero in base al requisito anagrafico del lavoratore (requisito soggettivo). • Nelle more della contrattazione collettiva, il requisito oggettivo può ancora essere ricondotto alle attività discontinue elencate nel R.D. 2657/1923 (Min. Lav., circ. 18/2012) 2 LAVORO INTERMITTENTE: LAVORATORI AMMESSI Oltre ad attività elencate nel R.D. 2657, in attesa che siano individuate le fattispecie da parte del contratto collettivo, il di lavoro intermittente può sempre riguardare lavoratori: • PIÙ DI 55 ANNI DI ETÀ (ossia 55 anni compiuti), • MENO DI 24 ANNI DI ETÀ (quindi il lavoratore deve avere al massimo 23 anni e 364 giorni), • fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età (ossia fino a 24 anni e 364 giorni, e quindi fino al giorno prima del 25° compleanno). 3 LAVORO INTERMITTENTE: LAVORATORI ESCLUSI Eccezion fatta per le ipotesi previste dal contratto collettivo o dal D.M. 23 ottobre 2004, sono esclusi tutti i lavoratori che non possiedono i requisiti di età richiesti dalla norma, e quindi tutti quelli che hanno già compiuto il 24° anno di età (la cui prestazione, qualora il contratto sia stato siglato in data anteriore, si deve concludere entro il 25° anno di età) e quelli che non hanno ancora compiuto il 55° anno e, che, quindi, hanno al massimo 54 anni e 364 giorni. 4 LAVORO INTERMITTENTE: NOZIONE La prestazione può essere considerata discontinua anche dove sia resa, in forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, per periodi di durata significativa: detti periodi, per potersi considerare "discontinui o intermittenti”, devono essere intervallati da una o più interruzioni, così che non vi sia un’esatta coincidenza tra la "durata del contratto" e la "durata della prestazione” (Min. Lav., circ. 1.8.2012, n. 20). CONTRATTO INTERMITTENTE PUÒ ESSERE STIPULATO CON O SENZA DIRITTO A INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, NELLA MISURA IN CUI IL LAVORATORE ASSUMA O NO L'OBBLIGO DI RISPOSTA A CHIAMATA DEL DATORE, NEL RISPETTO DEL TERMINE DI PREAVVISO NON INFERIORE A 1 GIORNO LAVORATIVO. 5 Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013 1) Tetto massimo alle prestazioni di lavoro intermittente 2) Esclusi alcuni settori 3) Soppressa l’esenzione dalla sanzione per omessa comunicazione preventiva 4) Istruzioni per chiudere i “vecchi contratti” 6 Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013 LIMITE MASSIMO DI 400 GIORNATE IN 3 ANNI Fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 7 Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013 LIMITE MASSIMO DI 400 GIORNATE IN 3 ANNI 1) Fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo (cui tale limite non si applica) 2) nelle 400 giornate vanno conteggiate solamente tutte le giornate di lavoro (a prescindere dall’orario osservato, salve successive precisazioni) rese a partire dal 29 giugno 2013 con riguardo alle prestazioni effettuate, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, e andando a ritroso di tre anni. 8 Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013 Un caso pratico sulla nuova disciplina della durata massima 1) il lavoratore, con contratto stipulato il 2.1.2013, ha già lavorato, al 28.6.2013, 100 giornate per un datore del settore industriale; 2) il triennio decorre dal 29 giugno 2013, restando irrilevanti tutte le prestazioni che siano state eventualmente rese in precedenza; 3) quindi al 29 giugno 2013, ai fini del calcolo del tetto massimo delle 400 giornate, il contatore parte da zero; 4) se il triennio di riferimento si conclude il 28.6.2016, il datore deve fare molta attenzione nel conteggiare le 400 giornate di effettiva prestazione man mano che chiama il lavoratore: a “quota 400” si potrebbe infatti giungere molto prima del 28 giugno 2016; 5) se la chiamata riguarda 16 giorni di prestazione al mese, il tetto di 400 giornate è raggiunto dopo solamente 25 mesi di rapporto. 9 Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013 • Il tetto delle 400 giornate non si applica ai settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo • E’ stato abolito il comma che esonerava dalla sanzione (da 400 a 2.400 euro) per omessa effettuazione della comunicazione preventiva di chiamata nel caso in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, emergesse la volontà di non occultare la prestazione di lavoro 10 LAVORO INTERMITTENTE COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) • È possibile, dopo un primo contratto a termine, assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati ex art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001? • Anche se da un punto di vista letterale non risulta una preclusione in tal senso, la condotta, potrebbe integrare la violazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.) e trattandosi di un contratto stipulato in frode alla legge, con conseguente nullità dello stesso e trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 11 LAVORO INTERMITTENTE COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) • Può essere considerato di natura intermittente un rapporto di lavoro che presenta esigui intervalli temporali tra una prestazione anche di rilevante durata e l'altra? • La norma non declina in alcun modo la nozione di discontinuità e di intermittenza. Si ritiene dunque possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente, in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo, anche laddove la prestazione sia resa per periodi di durata significativa. • È la non esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto che risulta fondamentale, al fine di individuare i presupposti della discontinuità o intermittenza. 12 LAVORO INTERMITTENTE Computo degli intermittenti per i contratti a termine Min. Lav., circolare 30 luglio 2014, n. 18 Ai fini del rispetto dei limiti numerici (20%): • tra i dipendenti non vanno computati i lavoratori a chiamata a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità • quelli a tempo indeterminato con erogazione dell’indennità di disponibilità devono essere conteggiati in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. 13 INTERMITTENTE: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA • I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori più rappresentative sul piano nazionale o territoriale hanno il compito di individuare le esigenze che giustificano la conclusione dei contratti di lavoro intermittente ovvero i periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. • In caso di inattività delle parti sociali, si prevede che possa provvedere il Ministero, prima convocando le parti ed, eventualmente, in seguito anche provvedendo direttamente con proprio decreto. • Possibile la previsione, da parte del contratto collettivo o individuale, di previsioni di miglior favore. 14 LAVORO INTERMITTENTE COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) • Cosa deve intendersi per individuazione dei c.d. periodi predeterminati da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale per lo svolgimento delle prestazioni di natura intermittente, ex art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003? • L'individuazione da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale di periodi predeterminati in forza dei quali è possibile l'attivazione di rapporti di lavoro intermittenti deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno. Non è possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all'intero anno, ma occorre una precisa declinazione temporale. • Nell'ipotesi di stipulazione di contratto di lavoro intermittente in virtù di una previsione da parte dei contratti collettivi che individuino periodi predeterminati riferiti all'intero anno, lo stesso sarà considerato quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 15 LAVORO INTERMITTENTE: DIVIETI E' VIETATO IL RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE: a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero; b) salva diversa previsione by accordi sindacali, presso unità produttive in cui si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti a stesse mansioni; c) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario che interessino lavoratori adibiti a mansioni cui si riferisce contratto intermittente; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi con specifico riferimento alle problematiche di formazione e informazione proprie dei lavoratori a chiamata, così come previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 16 LAVORO INTERMITTENTE: NOTTURNO Ministero del lavoro, Nota 22.7.2014, prot. n. 13330 • È “NOTTURNO" IL PERIODO DI ALMENO 7 ORE CONSECUTIVE COMPRENDENTI L'INTERVALLO TRA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO; • È "LAVORATORE NOTTURNO": • 1) il lavoratore che, durante il periodo notturno, svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; • 2) il lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno parte dell’orario di lavoro secondo le norme dei CCNL. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno chi svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. 17 LAVORO INTERMITTENTE: NOTTURNO Ministero del lavoro, Nota 22.7.2014, prot. n. 13330 • Se il legislatore ha richiesto, in relazione a un lavoratore a tempo pieno, un impegno notturno non inferiore agli 80 giorni lavorativi/anno per l'applicazione degli obblighi di controllo medico, per verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno, si deve ritenere che analogo limite minimo costituisca una valida garanzia anche per i lavoratori intermittenti per i quali è impossibile quantificare preventivamente l'impegno complessivo. • In conclusione, per il Ministero, l'obbligo di visita preventiva per il lavoro notturno di un lavoratore a chiamata, scatta per il datore di lavoro prima dell'effettuazione dell’80a giornata di prestazione notturna. 18 LAVORO INTERMITTENTE: FORMA E CONTENUTO Il contratto intermittente ai fini della prova deve specificare di lavoro per iscritto quanto di seguito: • durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; • luogo e modalità di disponibilità, eventualmente garantita da lavoratore, e preavviso chiamata: minimo 1 g. lavorativo; • trattamento economico e normativo e indennità di disponibilità, se prevista; • forme e modalità, con cui datore può chiedere esecuzione della prestazione, è modalità di rilevazione della prestazione; • tempi e modalità di pagamento della retribuzione e indennità di disponibilità; • eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie. 19 LAVORO INTERMITTENTE: MALATTIA - 1 • Se è stata pattuita la disponibilità e viene erogata la connessa indennità, in caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, lavoratore deve informare tempestivamente il datore, specificando durata dell'impedimento: nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. • Se il lavoratore non avvisa, perde diritto a indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. 20 LAVORO INTERMITTENTE: ALTRE ASSENZE • Se è stata prevista l’indennità di disponibilità, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare: 1) risoluzione del contratto, 2) restituzione della quota di indennità di disponibilità per il periodo successivo a rifiuto ingiustificato, 3) congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o dal contratto di lavoro (art. 36, co. 6, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276). • Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti, nonché delle ferie e trattamenti x infortunio sul lavoro e malattia professionale. 21 LAVORO INTERMITTENTE: RETRIBUZIONE • Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. • Il contratto deve indicare per iscritto trattamento economico e normativo spettante per la prestazione eseguita e la indennità di disponibilità, ove prevista, nonché tempi di pagamento di retribuzione e indennità di disponibilità (se prevista). • Il trattamento è riproporzionato, secondo la prestazione lavorativa effettivamente eseguita. • Per tutto il periodo in cui lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo indennità di disponibilità (art. 38, D.Lgs. 276). 22 LAVORO INTERMITTENTE: INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ • Se l’indennità di disponibilità è pattuita nel contratto, deve esserne prevista la misura, divisibile in quote orarie. • Essa è dovuta, se il lavoratore si è reso disponibile a rispondere alla chiamata, in ogni caso in presenza di periodi nei quali garantisce la disponibilità al datore in attesa della propria utilizzazione. • Indennità è stabilita dai contratti collettivi in misura non inferiore al 20% della retribuzione. • L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 23 LAVORO INTERMITTENTE: COMPUTO NELL’ORGANICO Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre (art. 39 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 24 LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE - 1 • ASSUNZIONE: entro il giorno prima inizio attività datore deve comunicare in via telematica l’assunzione a CPI. • VARIAZIONI: se contratto intermittente è stato stipulato con un termine finale, la prosecuzione oltre data originaria va comunicata al CPI entro scadenza termine inizialmente fissato, indicando la durata della prosecuzione. • CESSAZIONE: datore, entro 5 giorni, deve comunicare la cessazione del contratto al CPI. • LUL: i lavoratori a chiamata vanno registrati sul LUL. • SINDACATO: salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, datore deve informare con cadenza annuale le RSA, se esistenti, su andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente (art. 35 D.Lgs. 10.9.2003, n. 276). 25 LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONE DI CHIAMATA - 1 Con decorrenza a partire dal 18 luglio 2012, prima dell’effettivo inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, ciascuna chiamata rivolta al lavoratore deve essere comunicata al Ministero del Lavoro, utilizzando uno degli strumenti messi a disposizione del datore di lavoro o del suo intermediario abilitato. 26 LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONE DI CHIAMATA - 2 DAL 3 LUGLIO 2013 LA CHIAMATA VA COMUNICATA COSI’: 1) e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 2) servizio informatico disponibile su www.cliclavoro.gov.it; 3) con un SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore: tale modalità, tuttavia, è utilizzabile solamente in caso di prestazione da rendersi entro le 12 ore dalla comunicazione; 4) tramite FAX alla DTL ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. Per i lavoratori dello spettacolo, la comunicazione va effettuata con la richiesta del certificato di agibilità ex art. 10 D.Lgs. CPS 16.7.1947, n.708 (D.M. 27.3.2013, art. 3 e 4). La comunicazione di chiamata non sostituisce la comunicazione preventiva di assunzione (Min. Lav., circ. 27/2013). 27 LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONE DI CHIAMATA - 7 1. La comunicazione di “chiamata”, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione, deve intervenire prima del suo inizio. 2. La comunicazione può essere modificata o annullata con successiva comunicazione di rettifica da inviare prima dell'inizio della prestazione o, se il lavoratore non si presenta, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. 3. E NON VENGONO COMUNICATE MODIFICHE, LA PRESTAZIONE SI HA PER EFFETTIVAMENTE RESA, CON CONSEGUENTE SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI. 28 LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONE DI CHIAMATA - 6 SANZIONE ECONOMICA In caso di violazione degli obblighi di comunicazione anticipata della chiamata si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione (art. 35, co. 3 bis, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276). 29 LAVORO INTERMITTENTE COSA DISPONE IL VADEMECUM (Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013) • In che modo trova applicazione la sanzione amministrativa contemplata dall'art. 1, comma 21 lett. b), L. n. 92/2012, concernente la mancata comunicazione dell'espletamento della prestazione lavorativa di natura intermittente? • L'art. 1, comma 21, lett. b), della Legge stabilisce che "in caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da 400,00 a euro 2400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13, 23 aprile 2004, n. 124". • La sanzione in esame trova applicazione con riferimento a ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l'obbligo comunicazionale. In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la "condotta" del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore. 30 LAVORO INTERMITTENTE: CONTRIBUTI e PREMI • Retribuzione percepita per lavoro intermittente: si applica la normale contribuzione previdenziale e assistenziale. • Indennità di disponibilità: contributi sono versati per loro effettivo ammontare, in deroga a minimale contributivo. • Trattamento previdenziale: è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. • Con D.M. Lavoro è stabilita misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale gli intermittenti possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui hanno percepito retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale o hanno usufruito della indennità di disponibilità. • Vanno versati i normali premi assicurativi su retribuzioni e indennità disponibilità percepite, in deroga a minimale contributivo (Inail, circ. 27.11.2012, n. 64; 27.3. 2012, n.16). 31 LAVORO INTERMITTENTE: CONVERSIONE DEL CONTRATTO 1. Conversione in contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato se non è indicato per iscritto un termine di durata 2. Conversione in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se l’assunzione è stata disposta in violazione dei requisiti di legge (esempio: lavoratore non in possesso dei requisiti di età o assunto al di fuori delle ipotesi previste dal contratto collettivo o per la sostituzione di lavoratori in sciopero ecc.) 32 INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI Attività Praticabilità del contratto intermittente Fonte Addetto alle vendite La qualifica di “addetto alle vendite” è equiparabile a quella di “commesso di negozio” prevista al n. 14 della tabella allegata al R.D. 2657/1923. Min. lav.,nota 46/2011 Fino all'emanazione di una diversa Min. disciplina dettata dal contratto collettivo Lavori di nazionale, è sempre possibile ricorrere al lav., nota pulizia contratto di lavoro intermittente ex art. 33 7.9.2006, industriale e ss. del D.Lgs. 276/2003 per ciò che prot. n. attiene l'attività di pulizia di stabilimenti 3252 industriali. 33 INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI Il contratto di lavoro intermittente non è Attività Min. applicabile, in forza del D.M. 23.10.2004 e sociolav., nota della Tabella di cui al R.D. 2657/1923, ai assistenzia 13.7.2006, lavoratori da occupare nell'ambito delle li per prot. n. strutture residenziali e assistenziali per anziani 1566 anziani. Ferma la sussistenza dei requisiti di liceità Attività dell'appalto, è possibile il ricorso al lavoro presso intermittente con riferimento agli Min. strutture operatori socio sanitari impiegati presso lav., nota 38/2011 ospedalier strutture o aziende ospedaliere in e esecuzione di un contratto di appalto di servizi. 34 INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI Nel settore del turismo è per le seguenti funzioni: custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, uscieri e inservienti, cameriere e personale di servizio e di cucina, personale addetto ai trasporti di persone e merci, addetti ai centralini Min. Settore telefonici privati, commessi di negozio lav. circ. turismo nelle città con meno di 50.000 abitanti (a 29.9.2010, meno che la prestazione sia dichiarata non n. 34 discontinua con ordinanza del Prefetto), personale di stabilimenti balneari, impiegati di bureau senza rapporti con la clientela, interpreti anche alle dipendenze di agenzie di viaggio. 35 INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI Legittimo per l'espletamento di Min. prestazioni afferenti ai servizi di media Lav.,Risp. a Media audiovisivi, con particolare riferimento interpello audiovisivi alle attività di live streaming, web casting 14.9.2012, o a quelle concernenti i servizi offerti via n. 28 internet. OK per attività rese da parte di artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai Spettacoli Min. addetti agli spettacoli teatrali, Lav.,Risp. a teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cinematog interpello cameramen recording o teleoperatori da rafici e 5.2.2013, ripresa, fotografi e intervistatori occupati televisivi n. 7 in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche (ma non esclusivamente) per fini didattici. 36 INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI Personale Trattandosi di figure assimilate al addetto ai “personale addetto agli stabilimenti di Min. servizi di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della Lav., Risp. a salvataggi tabella allegata al R.D. 6.12.1923, n. 2657, interpello o degli OK nel caso di attività rese da parte dei 27.3.2013, stabilimen bagnini che assistono i bagnanti negli n. 13 ti balneari stabilimenti balneari. Il lavoro intermittente è configurabile Personale anche nei confronti dell’addetto all’attività Min. Lav., addetto Risp. a di inventario, in quanto rientrante nelle all’attività figure declinate al n. 6 della tabella allegata interpello di al R.D. n. 2657/1923, con particolare 20.9.2013, inventario riferimento a quelle dei pesatori e n. 26 magazzinieri. 37 INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI Interpret ee traduttor e di scuola o di istituti di lingua Il n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 individua gli interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di Min. Lav., viaggio e turismo, nei cui confronti è Risp. a quindi ammesso il ricorso al lavoro interpello intermittente, situazione che non 19.11.201 riguarda invece l’interprete/traduttore 3, n.31 impiegato presso scuole o istituti di lingua, salva la sussistenza dei requisiti anagrafici. 38 INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI L’attività dell’addetto all’installazione di addobbi Addetto a palchi, stand presso fiere, congressi, installazion manifestazioni o spettacoli può essere svolta con e di il lavoro intermittente solo se prevista dal Min. Lav., contratto collettivo o si tratti di soggetto con i addobbi a requisiti anagrafici. Il divieto vale solo ove gli Risp. palchi, operai siano incaricati solo dell’installazione, interpello stand montaggio e allestimento dei palchi o di svolgere 30.1.2014, attività di natura logistica, prodromiche o presso successive rispetto all’evento o allo spettacolo. Il n. 7, e Lett. fiere, ricorso lavoro intermittente è invece sempre Circ. congressi, ammesso nel caso in cui siano svolte dagli stessi manifestazi soggetti, anche altre attività, pienamente 13.3.2014 oni e/o integrate nell’evento o spettacolo, quali il controllo delle luci e/o delle casse acustiche, dei spettacoli microfoni e così via. 39 INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI Necrofori e Equiparazione tra tali attività e quella portantini prevista al n. 46 della tabella allegata addetti ai al R.D. n. 2657/1923, che riguarda gli “operai addobbatori o apparatori per servizi cerimonie civili o religiose funebri Salvi i requisiti di età o diversa previsione del CCNL, le attività svolte dagli addetti ai call center in bound e outbound non possono essere svolte il contratto di lavoro Call Center con intermittente, in quanto le loro prestazioni non sono assimilabili a quelle degli “addetti ai centralini telefonici privati” Min. Lav., Risp. a interpello 25.3.2014, n. 9 Min. Lav., Risp. a interpello 25.3.2014, n. 10 40 INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI Il Ministero ha ammesso la possibilità per l’impresa Contratto appaltatrice di ricorrere al lavoro di appalto intermittente per l’attività per il espletata da "personale di personale servizio e di cucina negli di servizio e alberghi" ex n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, di cucina per il servizio di pulizia negli all’interno degli alberghi da alberghi parte impresa committente. Min. Lav., Risp. a interpell o 26.6.201 4, n. 17 41