LAVORO INTERMITTENTE - Scuola di Formazione Ipsoa

Transcript

LAVORO INTERMITTENTE - Scuola di Formazione Ipsoa
IL CONTRATTO
DI LAVORO INTERMITTENTE
DOPO LA RIFORMA FORNERO
e il D.L. 28.6.2013, N. 76
Ministero lavoro, circolare 29 agosto 2013, n. 35; Ministero lavoro, circolare 18
luglio 2012, n. 18; circolare 1° agosto 2012, n. 20; Nota 9 agosto 2012, prot.
39/0011779; avviso di rettifica on line 13 agosto 2012; Risposta a interpello 14
settembre 2012, n. 28; Nota 14 settembre 2012; Nota 26 novembre 2012, prot.
16639; Vademecum Ministero 22 aprile 2013
1
LAVORO INTERMITTENTE: NOZIONE
• Il lavoro intermittente, o “a chiamata” o “job on
call”, è quel contratto con cui un lavoratore si
pone a disposizione di un datore che ne può
utilizzare la prestazione nei limiti individuati
dalla contrattazione collettiva (requisito
oggettivo) ovvero in base al requisito
anagrafico del lavoratore (requisito soggettivo).
• Nelle more della contrattazione collettiva, il
requisito oggettivo può ancora essere
ricondotto alle attività discontinue elencate nel
R.D. 2657/1923 (Min. Lav., circ. 18/2012)
2
LAVORO INTERMITTENTE: LAVORATORI AMMESSI
Oltre ad attività elencate nel R.D. 2657, in attesa che siano
individuate le fattispecie da parte del contratto collettivo, il
di lavoro intermittente può sempre riguardare lavoratori:
• PIÙ DI 55 ANNI DI ETÀ (ossia 55 anni compiuti),
• MENO DI 24 ANNI DI ETÀ (quindi il lavoratore
deve avere al massimo 23 anni e 364 giorni),
• fermo restando che le prestazioni contrattuali
devono essere svolte entro il 25° anno di età
(ossia fino a 24 anni e 364 giorni, e quindi fino
al giorno prima del 25° compleanno).
3
LAVORO INTERMITTENTE: LAVORATORI ESCLUSI
Eccezion fatta per le ipotesi previste dal contratto
collettivo o dal D.M. 23 ottobre 2004, sono esclusi
tutti i lavoratori che non possiedono i requisiti di
età richiesti dalla norma, e quindi tutti quelli che
hanno già compiuto il 24° anno di età (la cui
prestazione, qualora il contratto sia stato siglato in
data anteriore, si deve concludere entro il 25° anno
di età) e quelli che non hanno ancora compiuto il
55° anno e, che, quindi, hanno al massimo 54 anni
e 364 giorni.
4
LAVORO INTERMITTENTE: NOZIONE
La prestazione può essere considerata discontinua anche dove
sia resa, in forza di un contratto intermittente a tempo
determinato o indeterminato, per periodi di durata
significativa: detti periodi, per potersi considerare "discontinui
o intermittenti”, devono essere intervallati da una o più
interruzioni, così che non vi sia un’esatta coincidenza tra la
"durata del contratto" e la "durata della prestazione” (Min.
Lav., circ. 1.8.2012, n. 20).
CONTRATTO INTERMITTENTE PUÒ ESSERE STIPULATO CON O
SENZA DIRITTO A INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, NELLA MISURA
IN CUI IL LAVORATORE ASSUMA O NO L'OBBLIGO DI RISPOSTA A
CHIAMATA DEL DATORE, NEL RISPETTO DEL TERMINE DI
PREAVVISO NON INFERIORE A 1 GIORNO LAVORATIVO.
5
Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013
1) Tetto massimo alle prestazioni di
lavoro intermittente
2) Esclusi alcuni settori
3) Soppressa l’esenzione dalla
sanzione per omessa comunicazione
preventiva
4) Istruzioni per chiudere i “vecchi
contratti”
6
Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013
LIMITE MASSIMO DI 400 GIORNATE IN 3 ANNI
Fermi restando i presupposti di instaurazione del
rapporto, il contratto di lavoro intermittente è ammesso,
per ciascun lavoratore con il medesimo datore di
lavoro, per un periodo complessivamente non
superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco
di
tre
anni
solari.
In caso di superamento del predetto periodo il relativo
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato
7
Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013
LIMITE MASSIMO DI 400 GIORNATE IN 3 ANNI
1) Fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spettacolo (cui tale limite non si applica)
2) nelle 400 giornate vanno conteggiate solamente tutte
le giornate di lavoro (a prescindere dall’orario
osservato, salve successive precisazioni) rese a partire
dal 29 giugno 2013 con riguardo alle prestazioni
effettuate, a partire dal giorno in cui si chiede la
prestazione, e andando a ritroso di tre anni.
8
Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013
Un caso pratico sulla nuova disciplina della durata massima
1) il lavoratore, con contratto stipulato il 2.1.2013, ha già lavorato,
al 28.6.2013, 100 giornate per un datore del settore industriale;
2) il triennio decorre dal 29 giugno 2013, restando irrilevanti tutte
le prestazioni che siano state eventualmente rese in precedenza;
3) quindi al 29 giugno 2013, ai fini del calcolo del tetto massimo
delle
400
giornate,
il
contatore
parte
da
zero;
4) se il triennio di riferimento si conclude il 28.6.2016, il datore
deve fare molta attenzione nel conteggiare le 400 giornate di
effettiva prestazione man mano che chiama il lavoratore: a “quota
400” si potrebbe infatti giungere molto prima del 28 giugno 2016;
5) se la chiamata riguarda 16 giorni di prestazione al mese, il tetto
di 400 giornate è raggiunto dopo solamente 25 mesi di rapporto.
9
Lavoro intermittente: le novità del D.L. 76/2013
• Il tetto delle 400 giornate non si applica ai
settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo
• E’ stato abolito il comma che esonerava dalla
sanzione (da 400 a 2.400 euro) per omessa
effettuazione della comunicazione preventiva
di chiamata nel caso in cui, dagli adempimenti
di carattere contributivo precedentemente
assolti, emergesse la volontà di non occultare
la prestazione di lavoro
10
LAVORO INTERMITTENTE
COSA DISPONE IL VADEMECUM
(Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013)
• È possibile, dopo un primo contratto a termine,
assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro
intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali
fissati ex art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001?
• Anche se da un punto di vista letterale non risulta una
preclusione in tal senso, la condotta, potrebbe
integrare la violazione di una norma imperativa (art.
1344 c.c.) e trattandosi di un contratto stipulato in
frode alla legge, con conseguente nullità dello stesso e
trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
11
LAVORO INTERMITTENTE
COSA DISPONE IL VADEMECUM
(Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013)
• Può essere considerato di natura intermittente un
rapporto di lavoro che presenta esigui intervalli temporali
tra una prestazione anche di rilevante durata e l'altra?
• La norma non declina in alcun modo la nozione di
discontinuità e di intermittenza. Si ritiene dunque
possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente,
in presenza delle causali di carattere oggettivo o
soggettivo, anche laddove la prestazione sia resa per
periodi di durata significativa.
• È la non esatta coincidenza tra la durata della
prestazione svolta e la durata del contratto che risulta
fondamentale, al fine di individuare i presupposti della
discontinuità o intermittenza.
12
LAVORO INTERMITTENTE
Computo degli intermittenti per i contratti a termine
Min. Lav., circolare 30 luglio 2014, n. 18
Ai fini del rispetto dei limiti numerici (20%):
• tra i dipendenti non vanno computati i
lavoratori a chiamata a tempo indeterminato
senza indennità di disponibilità
• quelli a tempo indeterminato con erogazione
dell’indennità di disponibilità devono essere
conteggiati in proporzione all'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco di ciascun
semestre.
13
INTERMITTENTE: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
• I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale hanno il compito di individuare le esigenze
che giustificano la conclusione dei contratti di lavoro
intermittente ovvero i periodi predeterminati nell’arco
della settimana, del mese o dell’anno.
• In caso di inattività delle parti sociali, si prevede che
possa provvedere il Ministero, prima convocando le
parti ed, eventualmente, in seguito anche provvedendo
direttamente con proprio decreto.
• Possibile la previsione, da parte del contratto collettivo o
individuale, di previsioni di miglior favore.
14
LAVORO INTERMITTENTE
COSA DISPONE IL VADEMECUM
(Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013)
• Cosa deve intendersi per individuazione dei c.d. periodi
predeterminati da parte della contrattazione collettiva nazionale
o territoriale per lo svolgimento delle prestazioni di natura
intermittente, ex art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003?
• L'individuazione da parte della contrattazione collettiva
nazionale o territoriale di periodi predeterminati in forza dei
quali è possibile l'attivazione di rapporti di lavoro intermittenti
deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato
all'interno del contenitore/anno. Non è possibile prevedere che
il periodo predeterminato sia riferito all'intero anno, ma occorre
una precisa declinazione temporale.
• Nell'ipotesi di stipulazione di contratto di lavoro intermittente
in virtù di una previsione da parte dei contratti collettivi che
individuino periodi predeterminati riferiti all'intero anno, lo
stesso sarà considerato quale contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
15
LAVORO INTERMITTENTE: DIVIETI
E' VIETATO IL RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE:
a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
b) salva diversa previsione by accordi sindacali, presso unità
produttive in cui si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti a stesse mansioni;
c) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario che interessino lavoratori
adibiti a mansioni cui si riferisce contratto intermittente;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi con specifico riferimento alle
problematiche di formazione e informazione proprie dei
lavoratori a chiamata, così come previsto dal decreto
legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
16
LAVORO INTERMITTENTE: NOTTURNO
Ministero del lavoro, Nota 22.7.2014, prot. n. 13330
• È “NOTTURNO" IL PERIODO DI ALMENO 7 ORE
CONSECUTIVE
COMPRENDENTI
L'INTERVALLO
TRA
MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO;
• È "LAVORATORE NOTTURNO":
• 1) il lavoratore che, durante il periodo notturno, svolga
almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato
in modo normale;
• 2) il lavoratore che svolga durante il periodo notturno
almeno parte dell’orario di lavoro secondo le norme dei
CCNL. In difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno chi svolga per almeno 3 ore lavoro
notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
17
LAVORO INTERMITTENTE: NOTTURNO
Ministero del lavoro, Nota 22.7.2014, prot. n. 13330
• Se il legislatore ha richiesto, in relazione a un lavoratore a
tempo pieno, un impegno notturno non inferiore agli 80
giorni lavorativi/anno per l'applicazione degli obblighi di
controllo medico, per verificare l'assenza di controindicazioni
al lavoro notturno, si deve ritenere che analogo limite
minimo costituisca una valida garanzia anche per i lavoratori
intermittenti per i quali è impossibile quantificare
preventivamente l'impegno complessivo.
• In conclusione, per il Ministero, l'obbligo di visita preventiva
per il lavoro notturno di un lavoratore a chiamata, scatta per
il datore di lavoro prima dell'effettuazione dell’80a giornata
di prestazione notturna.
18
LAVORO INTERMITTENTE: FORMA E CONTENUTO
Il contratto intermittente ai fini della prova deve specificare di
lavoro per iscritto quanto di seguito:
• durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la
stipulazione del contratto;
• luogo e modalità di disponibilità, eventualmente garantita
da lavoratore, e preavviso chiamata: minimo 1 g. lavorativo;
• trattamento economico e normativo e indennità di
disponibilità, se prevista;
• forme e modalità, con cui datore può chiedere esecuzione
della prestazione, è modalità di rilevazione della prestazione;
• tempi e modalità di pagamento della retribuzione e
indennità di disponibilità;
• eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie.
19
LAVORO INTERMITTENTE: MALATTIA - 1
• Se è stata pattuita la disponibilità e viene erogata la
connessa indennità, in caso di malattia o di altro
evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, lavoratore deve informare
tempestivamente il datore, specificando durata
dell'impedimento: nel periodo di temporanea
indisponibilità non matura il diritto alla indennità di
disponibilità.
• Se il lavoratore non avvisa, perde diritto a indennità
di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva
diversa previsione del contratto individuale.
20
LAVORO INTERMITTENTE: ALTRE ASSENZE
• Se è stata prevista l’indennità di disponibilità, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare:
1) risoluzione del contratto, 2) restituzione della quota di
indennità di disponibilità per il periodo successivo a rifiuto
ingiustificato, 3) congruo risarcimento del danno nella
misura fissata dai contratti collettivi o dal contratto di
lavoro (art. 36, co. 6, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).
• Il trattamento economico, normativo e previdenziale del
lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e
delle sue singole componenti, nonché delle ferie e
trattamenti x infortunio sul lavoro e malattia professionale.
21
LAVORO INTERMITTENTE: RETRIBUZIONE
• Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati, un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore
di pari livello, a parità di mansioni svolte.
• Il contratto deve indicare per iscritto trattamento economico e
normativo spettante per la prestazione eseguita e la indennità
di disponibilità, ove prevista, nonché tempi di pagamento di
retribuzione e indennità di disponibilità (se prevista).
• Il trattamento è riproporzionato, secondo la prestazione
lavorativa effettivamente eseguita.
• Per tutto il periodo in cui lavoratore resta disponibile a
rispondere alla chiamata non è titolare di alcun diritto
riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo indennità di
disponibilità (art. 38, D.Lgs. 276).
22
LAVORO INTERMITTENTE: INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’
• Se l’indennità di disponibilità è pattuita nel contratto, deve
esserne prevista la misura, divisibile in quote orarie.
• Essa è dovuta, se il lavoratore si è reso disponibile a
rispondere alla chiamata, in ogni caso in presenza di periodi
nei quali garantisce la disponibilità al datore in attesa della
propria utilizzazione.
• Indennità è stabilita dai contratti collettivi in misura non
inferiore al 20% della retribuzione.
• L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
23
LAVORO INTERMITTENTE:
COMPUTO NELL’ORGANICO
Il prestatore di lavoro intermittente è
computato nell'organico dell'impresa, ai
fini della applicazione di normative di
legge, in proporzione all'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco di
ciascun semestre (art. 39 D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276
24
LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE - 1
• ASSUNZIONE: entro il giorno prima inizio attività datore
deve comunicare in via telematica l’assunzione a CPI.
• VARIAZIONI: se contratto intermittente è stato stipulato
con un termine finale, la prosecuzione oltre data originaria
va comunicata al CPI entro scadenza termine inizialmente
fissato, indicando la durata della prosecuzione.
• CESSAZIONE: datore, entro 5 giorni, deve comunicare la
cessazione del contratto al CPI.
• LUL: i lavoratori a chiamata vanno registrati sul LUL.
• SINDACATO: salve previsioni più favorevoli dei contratti
collettivi, datore deve informare con cadenza annuale le
RSA, se esistenti, su andamento del ricorso al contratto di
lavoro intermittente (art. 35 D.Lgs. 10.9.2003, n. 276).
25
LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONE DI CHIAMATA - 1
Con decorrenza a partire dal 18 luglio 2012,
prima dell’effettivo inizio della prestazione
lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a 30
giorni, ciascuna chiamata rivolta al
lavoratore deve essere comunicata al
Ministero del Lavoro, utilizzando uno degli
strumenti messi a disposizione del datore di
lavoro o del suo intermediario abilitato.
26
LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONE DI CHIAMATA - 2
DAL 3 LUGLIO 2013 LA CHIAMATA VA COMUNICATA COSI’:
1) e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
2) servizio informatico disponibile su www.cliclavoro.gov.it;
3) con un SMS contenente almeno il codice fiscale del
lavoratore: tale modalità, tuttavia, è utilizzabile solamente in
caso di prestazione da rendersi entro le 12 ore dalla
comunicazione;
4) tramite FAX alla DTL ma solo in caso di malfunzionamento dei
sistemi informatici.
Per i lavoratori dello spettacolo, la comunicazione va effettuata
con la richiesta del certificato di agibilità ex art. 10 D.Lgs. CPS
16.7.1947, n.708 (D.M. 27.3.2013, art. 3 e 4).
La comunicazione di chiamata non sostituisce la comunicazione
preventiva di assunzione (Min. Lav., circ. 27/2013).
27
LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONE DI CHIAMATA - 7
1. La comunicazione di “chiamata”, anche se
effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la
prestazione, deve intervenire prima del suo inizio.
2. La comunicazione può essere modificata o
annullata con successiva comunicazione di
rettifica da inviare prima dell'inizio della
prestazione o, se il lavoratore non si presenta,
entro le 48 ore successive al giorno in cui la
prestazione doveva essere resa.
3. E NON VENGONO COMUNICATE MODIFICHE, LA
PRESTAZIONE SI HA PER EFFETTIVAMENTE RESA, CON
CONSEGUENTE
SUSSISTENZA
DEGLI
OBBLIGHI
RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI.
28
LAVORO INTERMITTENTE: COMUNICAZIONE DI CHIAMATA - 6
SANZIONE ECONOMICA
In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione anticipata della chiamata si
applica la sanzione amministrativa da euro
400 a euro 2.400 in relazione a ciascun
lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione (art. 35, co. 3 bis, D.Lgs.
10.9.2003, n. 276).
29
LAVORO INTERMITTENTE
COSA DISPONE IL VADEMECUM
(Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013)
• In che modo trova applicazione la sanzione amministrativa
contemplata dall'art. 1, comma 21 lett. b), L. n. 92/2012,
concernente la mancata comunicazione dell'espletamento
della prestazione lavorativa di natura intermittente?
• L'art. 1, comma 21, lett. b), della Legge stabilisce che "in caso
di violazione degli obblighi di cui al presente comma si
applica la sanzione amministrativa da 400,00 a euro 2400,00
in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'art. 13, 23 aprile 2004, n. 124".
• La sanzione in esame trova applicazione con riferimento a
ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro
per la quale risulti inadempiuto l'obbligo comunicazionale. In
sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la
"condotta" del trasgressore, trova applicazione una sola
sanzione per ciascun lavoratore.
30
LAVORO INTERMITTENTE: CONTRIBUTI e PREMI
• Retribuzione percepita per lavoro intermittente: si applica la
normale contribuzione previdenziale e assistenziale.
• Indennità di disponibilità: contributi sono versati per loro
effettivo ammontare, in deroga a minimale contributivo.
• Trattamento previdenziale: è riproporzionato in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
• Con D.M. Lavoro è stabilita misura di retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale gli intermittenti possono
versare la differenza contributiva per i periodi in cui hanno
percepito retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale
o hanno usufruito della indennità di disponibilità.
• Vanno versati i normali premi assicurativi su retribuzioni e
indennità disponibilità percepite, in deroga a minimale
contributivo (Inail, circ. 27.11.2012, n. 64; 27.3. 2012, n.16).
31
LAVORO INTERMITTENTE: CONVERSIONE DEL CONTRATTO
1. Conversione
in
contratto
di
lavoro
intermittente a tempo indeterminato se non è
indicato per iscritto un termine di durata
2. Conversione in un ordinario contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato se
l’assunzione è stata disposta in violazione dei
requisiti di legge (esempio: lavoratore non in
possesso dei requisiti di età o assunto al di fuori
delle ipotesi previste dal contratto collettivo o
per la sostituzione di lavoratori in sciopero ecc.)
32
INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI
Attività
Praticabilità del contratto intermittente
Fonte
Addetto
alle
vendite
La qualifica di “addetto alle vendite” è
equiparabile a quella di “commesso di
negozio” prevista al n. 14 della tabella
allegata al R.D. 2657/1923.
Min.
lav.,nota
46/2011
Fino all'emanazione di una diversa
Min.
disciplina dettata dal contratto collettivo
Lavori di nazionale, è sempre possibile ricorrere al lav., nota
pulizia contratto di lavoro intermittente ex art. 33 7.9.2006,
industriale e ss. del D.Lgs. 276/2003 per ciò che
prot. n.
attiene l'attività di pulizia di stabilimenti
3252
industriali.
33
INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI
Il contratto di lavoro intermittente non è
Attività
Min.
applicabile, in forza del D.M. 23.10.2004 e
sociolav., nota
della Tabella di cui al R.D. 2657/1923, ai
assistenzia
13.7.2006,
lavoratori da occupare nell'ambito delle
li per
prot. n.
strutture residenziali e assistenziali per
anziani
1566
anziani.
Ferma la sussistenza dei requisiti di liceità
Attività dell'appalto, è possibile il ricorso al lavoro
presso
intermittente con riferimento agli
Min.
strutture operatori socio sanitari impiegati presso lav., nota
38/2011
ospedalier
strutture o aziende ospedaliere in
e
esecuzione di un contratto di appalto di
servizi.
34
INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI
Nel settore del turismo è per le seguenti
funzioni: custodi, guardiani diurni e
notturni, portinai, uscieri e inservienti,
cameriere e personale di servizio e di
cucina, personale addetto ai trasporti di
persone e merci, addetti ai centralini
Min.
Settore
telefonici privati, commessi di negozio
lav. circ.
turismo nelle città con meno di 50.000 abitanti (a 29.9.2010,
meno che la prestazione sia dichiarata non n. 34
discontinua con ordinanza del Prefetto),
personale di stabilimenti balneari,
impiegati di bureau senza rapporti con la
clientela, interpreti anche alle dipendenze
di agenzie di viaggio.
35
INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI
Legittimo per l'espletamento di
Min.
prestazioni afferenti ai servizi di media
Lav.,Risp. a
Media
audiovisivi, con particolare riferimento
interpello
audiovisivi alle attività di live streaming, web casting
14.9.2012,
o a quelle concernenti i servizi offerti via
n. 28
internet.
OK per attività rese da parte di artisti
dipendenti da imprese teatrali,
cinematografiche e televisive; operai
Spettacoli
Min.
addetti agli spettacoli teatrali,
Lav.,Risp. a
teatrali,
cinematografici e televisivi; cineoperatori,
cinematog
interpello
cameramen recording o teleoperatori da
rafici e
5.2.2013,
ripresa, fotografi e intervistatori occupati
televisivi
n. 7
in imprese dello spettacolo in genere ed
in campo documentario, anche (ma non
esclusivamente) per fini didattici.
36
INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI
Personale
Trattandosi di figure assimilate al
addetto ai “personale addetto agli stabilimenti di
Min.
servizi di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della Lav., Risp. a
salvataggi tabella allegata al R.D. 6.12.1923, n. 2657, interpello
o degli
OK nel caso di attività rese da parte dei 27.3.2013,
stabilimen bagnini che assistono i bagnanti negli
n. 13
ti balneari
stabilimenti balneari.
Il lavoro intermittente è configurabile
Personale anche nei confronti dell’addetto all’attività Min. Lav.,
addetto
Risp. a
di inventario, in quanto rientrante nelle
all’attività figure declinate al n. 6 della tabella allegata interpello
di
al R.D. n. 2657/1923, con particolare
20.9.2013,
inventario
riferimento a quelle dei pesatori e
n. 26
magazzinieri.
37
INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI
Interpret
ee
traduttor
e di
scuola o
di istituti
di lingua
Il n. 38 della tabella allegata al R.D. n.
2657/1923 individua gli interpreti alle
dipendenze di alberghi o di agenzie di
Min. Lav.,
viaggio e turismo, nei cui confronti è
Risp. a
quindi ammesso il ricorso al lavoro
interpello
intermittente, situazione che non
19.11.201
riguarda invece l’interprete/traduttore
3, n.31
impiegato presso scuole o istituti di
lingua, salva la sussistenza dei requisiti
anagrafici.
38
INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI
L’attività dell’addetto all’installazione di addobbi
Addetto a palchi, stand presso fiere, congressi,
installazion manifestazioni o spettacoli può essere svolta con
e
di il lavoro intermittente solo se prevista dal
Min. Lav.,
contratto
collettivo
o
si
tratti
di
soggetto
con
i
addobbi
a
requisiti anagrafici. Il divieto vale solo ove gli Risp.
palchi,
operai siano incaricati solo dell’installazione, interpello
stand
montaggio e allestimento dei palchi o di svolgere
30.1.2014,
attività
di
natura
logistica,
prodromiche
o
presso
successive rispetto all’evento o allo spettacolo. Il n. 7, e Lett.
fiere,
ricorso lavoro intermittente è invece sempre Circ.
congressi, ammesso nel caso in cui siano svolte dagli stessi
manifestazi soggetti, anche altre attività, pienamente 13.3.2014
oni
e/o integrate nell’evento o spettacolo, quali il
controllo delle luci e/o delle casse acustiche, dei
spettacoli
microfoni e così via.
39
INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI
Necrofori e Equiparazione tra tali attività e quella
portantini
prevista al n. 46 della tabella allegata
addetti
ai al R.D. n. 2657/1923, che riguarda gli
“operai addobbatori o apparatori per
servizi
cerimonie civili o religiose
funebri
Salvi i requisiti di età o diversa
previsione del CCNL, le attività svolte
dagli addetti ai call center in bound e
outbound non possono essere svolte
il
contratto
di
lavoro
Call Center con
intermittente, in quanto le loro
prestazioni non sono assimilabili a
quelle degli “addetti ai centralini
telefonici privati”
Min.
Lav.,
Risp.
a
interpello
25.3.2014,
n. 9
Min.
Lav.,
Risp.
a
interpello
25.3.2014,
n. 10
40
INTERMITTENTE: GLI INTERPELLI
Il Ministero ha ammesso la
possibilità per l’impresa
Contratto
appaltatrice di ricorrere al lavoro
di appalto
intermittente per l’attività
per il
espletata da "personale di
personale
servizio e di cucina negli
di servizio e alberghi" ex n. 5 della tabella
allegata al R.D. n. 2657/1923,
di cucina
per il servizio di pulizia
negli
all’interno degli alberghi da
alberghi
parte impresa committente.
Min.
Lav.,
Risp. a
interpell
o
26.6.201
4, n. 17
41