metalcostruttori 2014

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metalcostruttori 2014
INDENNITÀ PER ASSENZE GIUSTIFICATE
Ai lavoratori viene pagato il salario per le seguenti assenze:
a) in caso di matrimonio del lavoratore
b) in caso di matrimonio di un figlio
c) in caso di nascita di un figlio
d) in caso di decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori
e) in caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella:
 se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore
 se non vivevano nella stessa economia domestica
f) in caso di arruolamento
g) in caso di esame militare preliminare
h) in caso di fondazione o di trasloco della propria economia domestica
purché il fatto non sia legato al cambiamento del datore di lavoro, al
massimo una volta all’anno
i) per la cura di famigliari malati per i quali sussiste un obbligo legale
di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la
cura non possa venire organizzata altrimenti e d’intesa con il datore
di lavoro
3 giorni
1 giorno
1 giorno
1 giorno
Lugano, v. Balestra 19
fino a
3 giorni
SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)
Bellinzona, piazza G. Buffi 4
821 41 51
Lamone, via Cantonale 19
966 00 63
Biasca, contr. Cav. Pellanda 2
873 01 20
Locarno, v. Lavizzari 2
751 30 52
Chiasso, via Bossi 12
682 55 01
Mendrisio, via Lanz 25
640 51 11
752 00 40
Biasca, contr. Cav. Pellanda 2
873 01 20
Massagno, v. S. Gottardo 50
911 88 60
Chiasso, via Bossi 12
682 55 01
Mendrisio, via Lanz 25
640 51 11
PERMANENZE
Grono (tel. +41 91 827 13 96); Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Cannobio, via
Gallaroli 2 (tel. +39 0323 71 086); Cevio, Bar Castello; Lavena Ponte Tresa, via Marconi 59
(tel. +39 0332 55 12 81); Porlezza, via per Osteno (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore,
Sala municipale.
www.ocst.com
In sintesi i principali miglioramenti contrattuali:


aumento salariale di fr. 50.- e nuove classi salariali (vedi sotto);
assoggettamento al CCNL degli apprendisti per (orario di lavoro assenze e
giorni festivi);
aumento del congedo di paternità (da 1 a 3 giorni).
ADEGUAMENTO SALARIALE
L’aumento dei salari per i dipendenti soggetti al CCNL ammonta, in linea generale, a
fr. 50.-/mese.
A questo aumento salariale possono essere conteggiati aumenti di salario concessi nel
2013 ai dipendenti assunti con contratto fisso. All’importo di fr. 50.- possono altresì
essere conteggiati aumenti di salario intervenuti a seguito dei nuovi salari minimi in
vigore a partire dal 1° gennaio 2014.
SALARI MINIMI CONTRATTUALI
+41 91 921 15 51
SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)
Bellinzona, piazza G. Buffi 6a
821 41 51
Locarno, v. della Posta 8
Nuovo CCNL valido dal 01.01.2014

1 giorno
L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.
SEGRETARIATO CANTONALE
METALCOSTRUTTORI 2014
3 giorni
1 giorno
3 giorni
3 giorni
Lavoratori che hanno concluso un tirocinio professionale nel ramo
a) Metalcostruttore/Metalcostruttrice AFC
(Costruzione metallica/Lavoro in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)
Esperienza
all’ora*
al mese
all’anno
professionale/settoriale
1° e 2° anno
3° e 4° anno
5° e 6° anno
7°e 8° anno
9° e 10° anno
dall’11° anno
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
23.55
24.60
25.65
26.65
27.70
28.75
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
4'100.-4'280.-4'460.-4'640.-4'820.-5'000.--
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
53'300.-54'640.-57'980.-60'320.-62'660.-65'000.--
L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.
b) Maniscalchi/meccanici di macchine agricole AFC
Esperienza
all’ora*
al mese
professionale/settoriale
1° e 2° anno
3° e 4° anno
5° e 6° anno
7° e 8° anno
9° e 10°anno
dall’11° anno
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
22.45
23.45
24.45
25.40
26.40
27.40
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
4'100.-4'280.-4'460.-4'640.-4'820.-5'000.--
all’anno
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
53'300.-55'640.-57'980.-60'320.-62'660.-65'000.--
L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.
c) Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato
(Costruzione metallica/Lavori in ferro battuto/Costruzioni in acciaio)
Esperienza
all’ora*
al mese
all’anno
professionali/settoriali
1° e 2° anno
fr. 20.40
fr. 3'550.-fr. 46'150.-3° e 4° anno
fr. 21.25
fr. 3'700.-fr. 48'100.-5° e 6° anno
fr. 22.10
fr. 3'850.-fr. 50'050.-7°e 8 anno
fr. 23.00
fr. 4'000.-fr. 52'000.-dal 9° anno
fr. 23.85
fr. 4'150.-fr. 53'950.-L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1°gennaio dell’anno che segue quello in cui
il lavoratore compie il 20° anno d’età.
Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato
(Maniscalchi/Meccanici per macchine agricole)
Esperienza
professionali/settorial
i
1° e 2° anno
3° e 4° anno
5° e 6° anno
7°e 8 anno
dal 9° anno
all’ora*
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
19.45
20.25
21.10
21.90
22.75
al mese
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
3'550.-3'700.-3'850.-4'000.-4'150.--
all’anno
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
46'150.-48'100.-50'050.-52'000.-53'950.--
L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1°gennaio dell’anno che segue quello in cui
il lavoratore compie il 20° anno d’età.
d) Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP
Esperienza
all’ora*
professionale/settoriale
1° e 2° anno
3° e 4° anno
5°e 6° anno
7° e 8° anno
dal 9° anno
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
20.70
21.55
22.40
23.25
24.15
al mese
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
3'600.-3'750.-3'900.-4'050.-4'200.--
all’anno
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
46'800.-48'750.-50'700.-52'650.-54'600.--
L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in
cui è stata terminata la formazione di base con certificato professionale.
DURATA DEL LAVORO
La durata annuale del lavoro è pari a 2'086 ore / media 40 ore settimanali.
100 ore all’anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre
questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno
seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%. Se la compensazione è possibile,
ma il lavoratore desidera un pagamento in contanti, il datore di lavoro decide,
tenendo conto della situazione aziendale, se il lavoro straordinario deve essere
compensato con tempo libero o in denaro, ma senza indennità.
Vacanze
Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:
 22 giorni lavorativi dopo il compimento del 20. anno di età;
 25 giorni lavorativi dopo il compimento del 50. anno di età;
 30 giorni lavorativi dopo il compimento del 60. anno di età.
Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti e per gli apprendisti, la durata delle
vacanze è di 5 settimane. La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di
età compiuti al 1. gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse.
INDENNITA’ DI FINE ANNO
Il lavoratore riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla
base della durata annuale del lavoro.
Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità è pagata pro rata
temporis. In questo caso contano solo i mesi interi.
INDENNITA’ PER LAVORO FUORI SEDE
Se in seguito ad un lavoro fuori sede, il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e
per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare queste spese.
Per lavoro fuori sede si intende il lavoro svolto a più di 15 km di strada dall’officina.
Se non sono previste regolamentazioni specifiche concernenti le indennità, per il vitto
si applica la seguente tariffa: indennità di mezzogiorno fr. 15.-.
INDENNITA’ PER L’UTILIZZO DI UN VEICOLO PRIVATO
Se il lavoratore utilizza il proprio veicolo per trasferte di servizio, in questo caso ha
diritto a un’indennità di fr. 0.60 al km.
TERMINI DI DISDETTA
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi
momento con termine di disdetta di sette giorni. E’ considerato periodo di prova il
primo mese di lavoro. Deroghe, solo con accordo scritto. Il periodo di prova non potrà
tuttavia superare i tre mesi. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere
disdetto per la fine di un mese:
 nel primo anno di servizio con preavviso di
un mese
 dal 2. al 9. anno di servizio con preavviso di
due mesi
 dal 10. anno di servizio con preavviso di
tre mesi
I termini di disdetta summenzionati possono essere modificati attraverso accordi
scritti, tuttavia non potranno essere inferiori ad un mese.