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[doc web n. 39480]
Diritto di accesso - Trattamento di dati personali detenuti da una ‘centrale rischi' privata - 27
dicembre 2001
L'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. E' quindi
infondato, e deve essere respinto dal Garante, il ricorso proposto per ottenere la cancellazione dei dati
relativi ai ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, qualora risulti che
l'interessato abbia manifestato il consenso al trattamento di tali dati anche in relazione al loro
trasferimento -e successivo trattamento- presso le banche dati di "centrali rischi" private, e i dati stessi
risultino corrispondenti a verità.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Finemiro Banca S.p.A.;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31
marzo 1998, n. 501;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO:
1. Il ricorrente lamenta che Finemiro Banca S.p.A., società con la quale ha stipulato un contratto di
finanziamento nel 1998, non avrebbe adempiuto ad una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge
n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei propri dati personali trattati asseritamente in
modo illegittimo.
Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente, che
aveva ricevuto un riscontro negativo da parte di Finemiro Banca S.p.A. in ordine alla richiesta di
cancellazione, ha ribadito le proprie richieste.
A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Finemiro Banca S.p.A., con nota anticipata
via fax il 6 dicembre scorso, ha sostenuto che:
• il ricorrente avrebbe rilasciato il proprio consenso informato ai sensi dell'art. 11 della legge n.
675/1996 alla comunicazione dei dati personali che lo riguardano a "società enti, consorzi od
associazioni aventi finalità di tutela del credito ...", autorizzando gli stessi soggetti a comunicare
tali dati a soci, aderenti ed utenti;
• i dati oggetto di comunicazione alle banche dati di questi soggetti risponderebbero a verità in
quanto il pagamento di 11 rate su 24 sarebbe stato effettuato con ritardo dall'interessato;
• le spese relative all'odierno procedimento dovrebbero essere poste a carico del ricorrente.
Con memoria pervenuta l'11 dicembre scorso, l'interessato ha ribadito le proprie richieste evidenziando
alcuni problemi che si sarebbero manifestati durante l'esecuzione del contratto di finanziamento e
precisando di aver provveduto a pagare quanto dovuto alla società resistente.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
2. Il ricorso concerne la comunicazione alle banche dati di due c.d. centrali rischi di alcuni dati personali
dell'interessato, relativi a ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati
trattati in violazione di legge.
Dalla documentazione acquisita nel caso di specie, non si ricavano, invece, elementi tali da evidenziare
una violazione di legge e, quindi, la richiesta cancellazione di dati.
Il ricorrente ha manifestato il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano anche in
relazione al loro trasferimento alle banche dati di altre c.d. centrali rischi e al loro successivo trattamento
da parte di questi soggetti per un periodo di cinque anni.
I dati relativi agli undici ritardati pagamenti non risultano erronei, apparendo del resto pacifici, fra le
parti, i ritardi nei pagamenti che hanno portato all'iscrizione di alcuni dati del ricorrente negli archivi delle
citate centrali rischi.
Altri profili di carattere contrattuale relativi alla gestione del rapporto, di cui vi è cenno nella memoria del
ricorrente pervenuta a questa Autorità in data 11 dicembre 2001, non afferiscono, poi, alla disciplina sulla
protezione dei dati personali e non rientrano pertanto nelle competenze di questa Autorità.
Sussistono infine motivi per compensare le spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:
a) il ricorso infondato;
b) compensate le spese tra le parti.
Roma, 27 dicembre 2001
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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