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[doc web n. 1067217]
Diritto di accesso - Le informazioni contenute nelle ''centrali rischi'' private vanno cancellate
tempestivamente -19 dicembre 2002
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
esaminato il ricorso presentato da XY
nei confronti di
Finemiro Banca S.p.A. e di Consorzio per la tutela del credito (CTC);
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31
marzo 1998, n. 501;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO:
Il ricorrente, che aveva stipulato un contratto di finanziamento con Finemiro Banca S.p.A., espone di non
aver ricevuto un riscontro idoneo ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 in
data 8 marzo 2002, con la quale, contestando la presenza nella banca dati del Consorzio resistente di
alcune informazioni ritenute inesatte, ne aveva chiesto la cancellazione presso la predetta banca che li
aveva in precedenza comunicati a causa del ritardo nel pagamento di una rata di finanziamento di lire
83.350 non imputabile al ricorrente medesimo.
Nell'iniziale riscontro del 19 marzo 2002 Finemiro Banca S.p.A. aveva sostenuto:
• che "le risultanze contabili presentano un pagamento effettuato con notevole ritardo (rata scadenza
1/02/1995 saldata in data 02/08/1996)";
• di aver "provveduto a chiudere la posizione in oggetto abbuonando gli interessi di mora maturati";
• di aver "predisposto la cancellazione del contratto in oggetto dalle banche dati".
Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha però
affermato che da nota fax del CTC datata 18 giugno 2002 risultava che (contrariamente a quanto supposto
anche con propria lettera del 13 giugno 2002) "non vi era stata alcuna cancellazione dei dati personali, ma
solo un aggiornamento degli stessi (…)". Ha ribadito quindi la propria richiesta di cancellazione dalle
banche dati di Finemiro Banca S.p.A. e del CTC.
All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 dicembre 2002, Finemiro Banca S.p.A., con
nota fax del 10 dicembre 2002, ha comunicato di:
• aver raccolto il reclamo del ricorrente in data 19 marzo 2002 "abbuonando gli interessi di mora
residui e predisponendo la cancellazione dalla banca dati CTC";
• aver provveduto, in data 29 giugno 2002, "ad attivare nuovamente la procedura di cancellazione,
precedentemente non andata a buon fine a causa di un disguido tecnico";
• aver verificato l'effettiva cancellazione della segnalazione dalla banca dati del CTC.
Il CTC, con nota fax del 4 dicembre 2002, ha ulteriormente comunicato che:
• a seguito di verifica nella propria banca dati "alla data odierna nulla risulta (…)" in relazione al
nominativo dell'interessato;
• "Finemiro Banca S.p.A. ha evidentemente provveduto a cancellare (…) la posizione che
riguardava (…) il nominativo" del ricorrente.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso concerne la conservazione di alcuni dati personali dell'interessato, relativi ad un'operazione di
finanziamento rispetto alla quale, nel corso del rapporto, si era verificato un ritardo nel pagamento di una
sola rata di modesta entità (successivamente sanato, e di cui l'interessato contesta i presupposti) che aveva
portato alla comunicazione dei medesimi dati in questione ad una "centrale rischi" privata.
La conoscibilità dei dati in questione da parte di terzi tramite la "centrale rischi", a notevole distanza di
tempo dall'estinzione del rapporto, contrastava con il principio di proporzionalità nel trattamento sancito
dall' art. 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 675/1996, per le ragioni illustrate nel provvedimento
di carattere generale del Garante in materia di centrali rischi del 31 luglio 2002 che verrà inviato in copia
unitamente alla presente decisione e la cui motivazione si intende richiamata quale parte integrante della
presente decisione.
Sul ricorso va però dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n.
501/1998. Dalla documentazione in atti è infatti emerso che i titolari del trattamento/resistenti hanno
entrambi provveduto a cancellare i dati personali in ottemperanza alle richieste dell'interessato.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei
termini di cui in motivazione.
Roma, 19 dicembre 2002
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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