prestito sociale - Banca di Bologna

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prestito sociale - Banca di Bologna
FOGLIO INFORMATIVO
PRESTITO SOCIALE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa
Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna
Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: [email protected]
Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100
Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1
Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna
Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore
Banca di Bologna – Nome e Cognome ……………………………………………………
Cod. Dipendente
…………..
Promotore con mandato – Nome e Cognome ………………………………………………
Nr. Iscrizione Albo …………..
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Struttura e funzione economica
Il prestito sociale è una forma di risparmio a cui possono accedere solo i soci della Banca, che viene effettuato
mediante l'apertura di una particolare tipologia di Deposito a risparmio sul quale sono depositate le somme utilizzate
dalla Banca, in qualità di società cooperativa, esclusivamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale. E' una forma
di finanziamento che può essere fatta alla Banca da ogni Socio, che risulti iscritto al libro soci da almeno tre mesi e
che abbia completato il pagamento delle azioni sottoscritte, il quale ha diritto di accendere con la Banca un prestito
sociale dell’importo minimo di Euro 600,00 e massimo di Euro 12.000,00; tramite versamenti che risultino uguali o
multipli di Euro 600,00.
Il socio ottiene dalla banca un documento nominativo, attestante l'avvenuto prestito sociale, sul quale sono annotate le
operazioni di versamento o prelevamento relative al prestito e che costituisce titolo di legittimazione per esigerne il
rimborso totale o parziale, dopo un periodo di preavviso di cinque giorni lavorativi.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese
del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte Banca: a fronte di questo rischio non è prevista la copertura, diversamente operante in caso
di rapporti nominativi quali depositi a risparmio e conti correnti, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo sopra indicato.
- chiusura immediata del deposito in caso di perdita della qualità di socio (per decesso, per recesso del socio o
esclusione su iniziativa della Banca)
- il rimborso è subordinato al permanere, dopo la restituzione delle somme, di un importo globale minimo dei prestiti
sociali fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Banca
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tassi AVERE
1%
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CRITERIO DI CALCOLO
SOMME ECCEDENTI L’IMPORTO MASSIMO DI LEGGE
INTERESSI MATURATI NON VERSATI SU C/C
ALIQUOTA RITENUTA FISCALE
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Annuale
Anno civile
Infruttifere
Infruttiferi
NELLA MISURA PREVISTA TEMPO PER TEMPO
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PRESTITO SOCIALE
DALLA LEGGE
SPESE
COSTO DEPOSITO
GRATUITO
SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE
€
N. OPERAZIONI ESENTI
Nessuna
SPESE PER LIQUIDAZIONE
€
IMPOSTA DI BOLLO
Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge
INFORMAZIONI COMMERCIALI RICHIESTE DALLA
CLIENTELA PER SINGOLA RISPOSTA DA EFFETTUARSI
TRAMITE:
LETTERA
€
TELEFAX
€
DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATIZIO
RIMBORSO OMNICOMPRENSIVO PER IL
€
RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 547
CPC
BLOCCHI OPERATIVI PER SMARRIMENTO/FURTO
€
LIBRETTO
VERSAMENTO DI SOMME SU DR, DERIVANTI DA
4
NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI, ESPRESSI IN GIORNI
VALUTA
Trasparenza documentazione periodica inviata per posta
Trasparenza documentazione periodica in casella
bancaria
Trasparenza documentazione periodica non inviata
Trasparenza documentazione periodica inviata tramite inbank
SPESE PER PRODUZIONE ALTRA DOCUMENTAZIONE
ALLA CLIENTELA (IPOTESI DIVERSE DA QUELLE
PREVISTE DALLA NORMATIVA PSD)
SPESE PER INVIO ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLA
CLIENTELA
CANALE ON-LINE
SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DI SUCCESSIONE
MINIMO
MASSIMO
0,00
1,55
15,50 + recupero spese vive
26,00 + recupero spese vive
155,00
21,00
giorni lavorativi
€
1,00
€
1,00
€
1,00
€
0,00
€ 5,00
Secondo tariffa postale in vigore
€ 0,00
0,75%
€ 150,00 + RECUPERO SPESE VIVE
€ 500,00
Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal “de cuius” nei
confronti della Banca compresi i titoli in deposito, con l’esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile
dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore 00:00 del giorno del decesso.
RICERCHE D’ARCHIVIO (PER OGNI DOCUMENTO)
SPESE PER FOTOCOPIE DI ESTRATTI CONTO (PER
OGNI SINGOLO ESTRATTO CONTO)
SPESE PER FOTOCOPIE DI DOCUMENTI
PER OGNI SINGOLO DOCUMENTO
RECUPERO SPESE TELEFONICHE
€ 51,70
€ 15,50
€ 20,70
€ 50,00
GIORNI
VERSAMENTO/PRELIEVO CONTANTI
In giornata
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Il socio può recedere dal rapporto con preavviso di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di richiesta . La Banca può
recedere dal rapporto in caso di esclusione o decesso del socio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Nel caso di recesso del socio: al momento del rimborso del prestito da parte della Banca
Nel caso di recesso della Banca: al completamento della pratica di successione (in caso di decesso) e secondo le
norme statutarie (in caso di esclusione del socio).
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PRESTITO SOCIALE
Reclami
1.In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto,
il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie:
(i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051
6571100) e-mail ([email protected]); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento del reclamo;
(ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui
sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come
rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della
Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la
banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs.
28 del 4.3.2010 con le modalità ed i termini di cui alla L. 98/2013 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013,
prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.
2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D.
Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione
bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo
specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio
nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it).
3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera
di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento).
LEGENDA
Attestato sociale
Importo minimo
Importo massimo
E’ il titolo che legittima il rimborso totale o parziale da parte del socio.
L’importo minimo versato non può essere inferiore a Euro 600,00.
Tali finanziamenti non possono superare l’importo di Euro 12.000,00.
Eventuali eccedenze sono da considerarsi infruttifere.
Spese per comunicazione relativa alla Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per
trasparenza bancaria
variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali
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