prestito sociale - Banca di Bologna
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prestito sociale - Banca di Bologna
FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO SOCIALE INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: [email protected] Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100 Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1 Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore Banca di Bologna – Nome e Cognome …………………………………………………… Cod. Dipendente ………….. Promotore con mandato – Nome e Cognome ……………………………………………… Nr. Iscrizione Albo ………….. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Struttura e funzione economica Il prestito sociale è una forma di risparmio a cui possono accedere solo i soci della Banca, che viene effettuato mediante l'apertura di una particolare tipologia di Deposito a risparmio sul quale sono depositate le somme utilizzate dalla Banca, in qualità di società cooperativa, esclusivamente per il raggiungimento dell’oggetto sociale. E' una forma di finanziamento che può essere fatta alla Banca da ogni Socio, che risulti iscritto al libro soci da almeno tre mesi e che abbia completato il pagamento delle azioni sottoscritte, il quale ha diritto di accendere con la Banca un prestito sociale dell’importo minimo di Euro 600,00 e massimo di Euro 12.000,00; tramite versamenti che risultino uguali o multipli di Euro 600,00. Il socio ottiene dalla banca un documento nominativo, attestante l'avvenuto prestito sociale, sul quale sono annotate le operazioni di versamento o prelevamento relative al prestito e che costituisce titolo di legittimazione per esigerne il rimborso totale o parziale, dopo un periodo di preavviso di cinque giorni lavorativi. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; - rischio di controparte Banca: a fronte di questo rischio non è prevista la copertura, diversamente operante in caso di rapporti nominativi quali depositi a risparmio e conti correnti, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo sopra indicato. - chiusura immediata del deposito in caso di perdita della qualità di socio (per decesso, per recesso del socio o esclusione su iniziativa della Banca) - il rimborso è subordinato al permanere, dopo la restituzione delle somme, di un importo globale minimo dei prestiti sociali fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Banca CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI Tassi AVERE 1% CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI CRITERIO DI CALCOLO SOMME ECCEDENTI L’IMPORTO MASSIMO DI LEGGE INTERESSI MATURATI NON VERSATI SU C/C ALIQUOTA RITENUTA FISCALE FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 Annuale Anno civile Infruttifere Infruttiferi NELLA MISURA PREVISTA TEMPO PER TEMPO (ZF/000002664) Pagina 1 di 3 FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO SOCIALE DALLA LEGGE SPESE COSTO DEPOSITO GRATUITO SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE € N. OPERAZIONI ESENTI Nessuna SPESE PER LIQUIDAZIONE € IMPOSTA DI BOLLO Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge INFORMAZIONI COMMERCIALI RICHIESTE DALLA CLIENTELA PER SINGOLA RISPOSTA DA EFFETTUARSI TRAMITE: LETTERA € TELEFAX € DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATIZIO RIMBORSO OMNICOMPRENSIVO PER IL € RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 547 CPC BLOCCHI OPERATIVI PER SMARRIMENTO/FURTO € LIBRETTO VERSAMENTO DI SOMME SU DR, DERIVANTI DA 4 NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI, ESPRESSI IN GIORNI VALUTA Trasparenza documentazione periodica inviata per posta Trasparenza documentazione periodica in casella bancaria Trasparenza documentazione periodica non inviata Trasparenza documentazione periodica inviata tramite inbank SPESE PER PRODUZIONE ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLA CLIENTELA (IPOTESI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA PSD) SPESE PER INVIO ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLA CLIENTELA CANALE ON-LINE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DI SUCCESSIONE MINIMO MASSIMO 0,00 1,55 15,50 + recupero spese vive 26,00 + recupero spese vive 155,00 21,00 giorni lavorativi € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 € 5,00 Secondo tariffa postale in vigore € 0,00 0,75% € 150,00 + RECUPERO SPESE VIVE € 500,00 Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal “de cuius” nei confronti della Banca compresi i titoli in deposito, con l’esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore 00:00 del giorno del decesso. RICERCHE D’ARCHIVIO (PER OGNI DOCUMENTO) SPESE PER FOTOCOPIE DI ESTRATTI CONTO (PER OGNI SINGOLO ESTRATTO CONTO) SPESE PER FOTOCOPIE DI DOCUMENTI PER OGNI SINGOLO DOCUMENTO RECUPERO SPESE TELEFONICHE € 51,70 € 15,50 € 20,70 € 50,00 GIORNI VERSAMENTO/PRELIEVO CONTANTI In giornata RECESSO E RECLAMI Recesso Il socio può recedere dal rapporto con preavviso di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di richiesta . La Banca può recedere dal rapporto in caso di esclusione o decesso del socio. Tempi massimi di chiusura del rapporto Nel caso di recesso del socio: al momento del rimborso del prestito da parte della Banca Nel caso di recesso della Banca: al completamento della pratica di successione (in caso di decesso) e secondo le norme statutarie (in caso di esclusione del socio). FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002664) Pagina 2 di 3 FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO SOCIALE Reclami 1.In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: (i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571100) e-mail ([email protected]); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo; (ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 con le modalità ed i termini di cui alla L. 98/2013 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria. 2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it). 3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento). LEGENDA Attestato sociale Importo minimo Importo massimo E’ il titolo che legittima il rimborso totale o parziale da parte del socio. L’importo minimo versato non può essere inferiore a Euro 600,00. Tali finanziamenti non possono superare l’importo di Euro 12.000,00. Eventuali eccedenze sono da considerarsi infruttifere. Spese per comunicazione relativa alla Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per trasparenza bancaria variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 02/01/2015 (ZF/000002664) Pagina 3 di 3