EUNE GENNAIO 2017 2001 Fin.to a t.asso indicizzato in

Transcript

EUNE GENNAIO 2017 2001 Fin.to a t.asso indicizzato in
Foglio informativo n. 2001
Finanziamenti a Medio Termine destinati alle Imprese.
Finanziamento in euro a Tasso indicizzato in attesa dell’incasso di contributi pubblici dovuti dal Ministero dello
Sviluppo Economico
Informazioni sulla banca.
Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello, 18 – Milano
Numero verde: 800.530.701
Fax: 02/87940711
Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com
Codice ABI : 10637
Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489
Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO
Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150
Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00
Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo
S.p.A.
INFORMAZIONI
SULL'INTERMEDIARIO
INCARICATO
DEL aCOLLOCAMENTO
DEL PRODOTTO/SERVIZIO
Dati e qualifica soggetto
incaricato dell’offerta
fuori sede/
distanza:
Nome e Cognome/ Ragione
Sociale
Sede (Indirizzo)
Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/
Elenco
Qualifica
- Scegli Banca -
Finanziamento in euro a tasso indicizzato in attesa dell’incasso di contributi pubblici dovuti dal Ministero dello
Sviluppo Economico: caratteristiche e rischi.
Car at t er is t ic he
Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato, la Banca mette una somma determinata di denaro a
disposizione del Cliente (in attesa dell’erogazione di contributi pubblici attesi a fronte di programmi riguardanti
investimenti produttivi), che lo stesso dovrà restituire in un’unica soluzione, pagando periodicamente gli
interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso variabile.
Erogazioni: la prima erogazione avverrà previa presa d’atto, da parte dell’organo agevolante, della cessione
del credito vantato dal Cliente a fronte dei citati contributi o, da parte della banca concessionaria, della
procura conferita alla Banca per l’incasso dei contributi stessi. Le successive eventuali erogazioni saranno
effettuate sempre che l’importo del finanziamento già erogato sia stato rimborsato e che la Banca, laddove
non sia banca concessionaria, abbia ricevuto copia della richiesta di erogazione della quota di contributo cui si
riferisce l’erogazione stessa e dei relativi allegati
previsti dalla normativa, ovvero, qualora banca
concessionaria sia la Banca stessa, abbia verificato l’esistenza delle condizioni per l’erogazione della predetta
quota di contributo.
La messa a disposizione dell’importo del finanziamento potrà essere condizionata al verificarsi di eventi
particolari.
Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca
delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi.
aggiornato al 8/02/2017
pagina 1 di 9
FOGLIO INFORMATIVO N. 2001
FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO
IN ATTESA DELL’INCASSO DI CONTRIBUTI PUBBLICI
DOVUTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMI
CO
Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, e salvo diversi accordi, sono calcolati sulla base dell’anno civile.
Liquidazione degli interessi corrispettivi: trimestrale o semestrale posticipata nonchè in coincidenza con la
data di rimborso del capitale.
Garanzie: Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali
(principalmente fideiussioni) e/o da cessioni di crediti o da procura per l’incasso dei citati contributi, fermo
restando che le somme conseguentemente incassate potranno essere imputate a qualsiasi debito del Cliente
in dipendenza del finanziamento ovvero trattenute in pegno a garanzia di ogni corrispondente credito della
Banca.
È possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente,
venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive
modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso l’intervento di
garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà
valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.
Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per
intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli
ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet
www.fondidigaranzia.it
Modalità di rimborso: in unica soluzione entro 24 mesi dalla stipula del contratto ovvero, se precedente, e così
pattuito:
- laddove banca concessionaria sia un’altra banca, nel giorno in cui la Banca, in forza della procura
per l’incasso dei citati contributi, riceva le relative somme, o
- laddove banca concessionaria sia la stessa Banca, entro il quinto giorno lavorativo successivo a
quello in cui il l’organo agevolante avrà accreditato una quota dei predetti contributi.
In casi particolari, potranno venire concordate con il Cliente modalità di rimborso diverse.
Rischi del Finanziamento in euro a tasso indicizzato.
T r a i pr i nc ip a l i r is c h i a c ar ic o d e l C l i en te , v i è l ’ inc r em en to d el v al or e d e l t as s o d i
i nt er es s e , l eg a to a l l ’ a nd am en to de l m er c at o .
Condizioni economiche.
Dettaglio condizioni economiche.
Descrizione condizione
Importo Massimo
finanziabile
Tassi.
aggiornato al 8/02/2017
Valore.
non superiore all’80% dei contributi attesi.
pagina 2 di 9
FOGLIO INFORMATIVO N. 2001
FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO
IN ATTESA DELL’INCASSO DI CONTRIBUTI PUBBLICI
DOVUTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMI
CO
Descrizione condizione
Tasso di interesse
nominale annuo
(TAN)
Valore.
tasso Euribor a tre/sei mesi, rilevato come segue:
-relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target
antecedente la stipula
-per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la
scadenza del precedente periodo di interessi
in entrambi i casi aumentato di uno spread di 4 punti e arrotondato allo 0,05
superiore (il valore del tasso Euribor a tre mesi e del tasso Euribor a sei mesi,
rilevati il 27 dicembre 2016 è pari rispettivamente a - 0.318 % e al -0.220 %;
ovvero,
-
relativamente al primo periodo d’interessi, tasso Euribor a tre/sei mesi,
rilevato il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula,
aumentato di uno spread di 4 punti e arrotondato allo 0,05 superiore; in
ogni trimestre/semestre successivo, media aritmetica, aumentata di uno
spread massimo di 4 punti e arrotondata allo 0,05 superiore, dei dati
giornalieri dell’Euribor a tre/sei mesi, rilevato con valuta nei giorni del
mese precedente il trimestre/semestre di applicazione (il valore di tale
parametro di indicizzazione, calcolato con riferimento al mese di
dicembre 2016 è pari al - 0.315% se si ha riguardo all’Euribor a tre
mesi, e al - 0.1218 % se si ha riguardo all’Euribor a sei mesi).
Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro di indicizzazione applicato
e dello Spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque
fissato a zero, essendo in ogni caso l’Impresa tenuta a restituire l’importo capitale
erogato.
Tasso di mora
Spese.
Diritti forfettari di
Istruttoria.
Spese per la stipula di
qualsiasi atto (diverso
dal contratto di
finanziamento)
Spese notarili
Spese per accertamenti
tecnici
aggiornato al 8/02/2017
tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di
rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale
Europea, maggiorato di 7 punti (il valore del parametro di indicizzazione in
questione è normalmente pubblicato sul sito www.ecb.it sul circuito Reuters alla
pagina ECB01 E SUL “Il Sole 24 Ore”).
Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non
pagata produce gli interessi di mora a carico dell’Impresa e a favore della Banca
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al
momento del pagamento stesso.
Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal
termine o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (salvo diversa
disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull’importo
complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti
eventi
Importo pari al 2% delle quote dei citati contributi in attesa della cui erogazione è
stato richiesto il finanziamento.
- in d’Italia: euro 500,00;
- all’estero: euro 1.500,00.
A carico del cliente
euro 1.500,00
pagina 3 di 9
FOGLIO INFORMATIVO N. 2001
FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO
IN ATTESA DELL’INCASSO DI CONTRIBUTI PUBBLICI
DOVUTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMI
CO
Descrizione condizione
Spese per ogni sollecito
di pagamento (salvo il
primo)
Spese per l’eventuale
rinnovazione ipotecaria
Oneri fiscali
Valore.
€ 5,00
A carico del cliente
1)per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi , imposta sostitutiva pari
allo 0,25% dell'ammontare delle somme erogate, da trattenersi al momento
della relativa erogazione, nel caso si eserciti l’opzione ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4
dell’art. 12 del DL n. 145/2013) ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie
e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro
onere, anche futuro, per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al
finanziamento e ad eventuali atti connessi o dipendenti
2) per i finanziamenti di durata non superiore ai 18 mesi o di durata
incerta: tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi ad ogni atto
Diritti di revisione :
Importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di € 1.500,00.
Spese per rimborso
anticipato anche
parziale
Importo pari al 1% del capitale rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o
frazione di anno solare mancante all’ultima scadenza contrattuale, salvo che il
rimborso avvenga in coincidenza con gli incassi da parte della Banca conseguenti
alla cessione a suo favore del credito vantato a fronte dei citati contributi o alla
procura per l’incasso dei contributi stessi. .
Spese per ogni somma
non erogata nei termini
pattuiti per cause non
imputabili alla banca;
Spese in caso di
decadenza dal termine,
di risoluzione del
contratto, di recesso
dallo stesso o
procedure concorsuali
Spese connesse
all’eventuale
consolidamento del
finanziamento al minor
importo
Spese per avvisi
periodici di scadenza
rate e di variazione tassi
Importo pari al 1% di detta somma per ogni anno solare o frazione di anno
mancante all’ultima scadenza contrattuale
aggiornato al 8/02/2017
Importo pari al 3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi.
€ 750,00.
Euro 0 (zero)
pagina 4 di 9
FOGLIO INFORMATIVO N. 2001
FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO
IN ATTESA DELL’INCASSO DI CONTRIBUTI PUBBLICI
DOVUTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMI
CO
Descrizione condizione
Spese di acquisizione
della garanzia del
Fondo di Garanzia ex
legge 662/96
Valore.
Nel caso di Finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge
662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l’applicazione da
parte del Fondo medesimo di una Sspesa“una tantum” diversificata in funzione
dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni (piccola o media),
calcolata sulla base dell’importo garantito ed in funzione delle categorie di
finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del
3% dell’importo garantito.
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet
www.fondidigaranzia.it
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
Il tasso è calcolato in via esemplificativa tenendo conto delle seguenti componenti: finanziamento di euro
500.000,00, rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza del finanziamento; , durata: 2 anni (con e
senza garanzia ipotecaria).
Sono state considerate le spese di istruttoria (i),l’ imposta sostitutiva (ii).
In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio è stato considerato anche il premio della polizza
(iii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull’ immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui
beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca.
(i)pari a € 10.000,00 comprensivo degli eventuali costi di perizia
(ii)L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione
(attualmente pari al 0,25%) .
(iii)Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 900,00, in quanto tale tipologia di polizza non è
distribuita dalla Banca.
Rata trimestrale
Tasso variabile (i)
Ammortamento italiano
Con garanzia ipotecaria
Senza garanzia ipotecaria
aggiornato al 8/02/2017
TAN
3.682
3.682
Rata semestrale
TAEG
TAN
TAEG
6.080
5.900
3.780
3.780
5.980
5.770
pagina 5 di 9
FOGLIO INFORMATIVO N. 2001
FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO
IN ATTESA DELL’INCASSO DI CONTRIBUTI PUBBLICI
DOVUTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMI
CO
(i)il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor 3/6 mesi rilevato il
27/12/2016
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di
finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l’iscrizione dell’ipoteca/privilegio.
Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del
tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato
costante per tutta la durata del finanziamento.
Tasso effettivo globale medio corrispondente all’operazione pubblicizzata nel presente foglio informativo,
quale risultante dall’ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi:
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’Usura ( l.n. 108/1996), relativo
all’operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo
è indicato nella sezione “ Informazioni sulla banca” del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata
alla “Trasparenza” e ogni sua struttura periferica dove si svolge l’attività con il Cliente ..
Servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata.
A) Certificazioni
B) Elaborazione di conteggi
C) Liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione dell’operazione
Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata.
Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00.
Spese per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento.
Spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date a seguito dell’estinzione del
finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: € 300,00 per ogni tipo di garanzia
oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili . a fronte di espressa richiesta del
cliente di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile .
Estinzione anticipata, portabilità e reclami.
Estinzione anticipata.
Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento,
totalmente o parzialmente, purché ne faccia richiesta scritta - anche mezzo telefax - con un preavviso di
almeno 10 giorni, salvo che il rimborso avvenga in coincidenza con gli incassi da parte della Banca
conseguenti alla cessione a suo favore del credito vantato a fronte dei citati contributi o alla procura per
l’incasso dei contributi stessi.
Portabilità del finanziamento.
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario,
il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
aggiornato al 8/02/2017
pagina 6 di 9
FOGLIO INFORMATIVO N. 2001
FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO
IN ATTESA DELL’INCASSO DI CONTRIBUTI PUBBLICI
DOVUTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMI
CO
Recesso
Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso.
E’ convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto, al verificarsi di uno
degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare:
- il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto;
- la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere;
- il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa::
(i) di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte;
(ii) di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa
partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più
patrimoni destinati ad uno specifico affare;
(iii) di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci;
(iv) dell’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende;
(v) di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale;
(vi) dell’eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come
dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il
godimento dell’azienda o di un ramo d’azienda da essa esercitato;
(vii) dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il
debito derivante dal finanziamento;
- il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti;
- gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi
non si realizzassero;
- la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico
interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti;
- quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di
garanzia;
- quando la Banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di
garanzia assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o
di qualsiasi altro soggetto;
- i dati del bilancio della Cliente e dei garanti consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni
anomale;
- la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere,
ritardare o sospendere la realizzazione dell’investimento;
- non si verifichino le condizioni previste in contratto per l’erogazione del finanziamento;
- qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 40, secondo comma, del
D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- qualora muti la compagine sociale del Cliente.
Reclami ricorsi e conciliazione.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di
Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121
TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero
011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla Banca.
aggiornato al 8/02/2017
pagina 7 di 9
FOGLIO INFORMATIVO N. 2001
FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO
IN ATTESA DELL’INCASSO DI CONTRIBUTI PUBBLICI
DOVUTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMI
CO
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente,
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
•
•
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del
Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami.
Legenda.
ACCERTAMENTI TECNICI: accertamenti peritali previsti per erogazioni subordinate alla verifica dello stato
avanzamento lavori
ANNO SOLARE : periodo di tempo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre
BANCA CONCESSIONARIA: banca alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi per
l’istruttoria di domande per l’ottenimento di agevolazioni pubbliche
CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in
essere con la Banca
CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito
verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del contratto di
finanziamento (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca)
COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e,
comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa
informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate
DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo
credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia
dato le garanzie promesse
EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE
(european Banking Federation) e dell’ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo
target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla
quotazione
FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento
dell’obbligazione del Cliente (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della
Banca).
GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per
il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express Transfer
System
IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta dovuta dalla Banca in luogo dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e
catastale e delle tasse sulle concessioni governative
IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile o su un bene mobile
registrato, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con
preferenza sul prezzo ricavato (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico
della Banca)
ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine
di valutare la concedibilità del credito richiesto
aggiornato al 8/02/2017
pagina 8 di 9
FOGLIO INFORMATIVO N. 2001
FINANZIAMENTO IN EURO A TASSO INDICIZZATO
IN ATTESA DELL’INCASSO DI CONTRIBUTI PUBBLICI
DOVUTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMI
CO
LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE : attività svolta dalla Banca (contatti con studi
notarili, redazione di bozze, …) per la cancellazione delle garanzie che assistono l’operazione, a seguito
dell’estinzione della stessa
OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE : operazioni dell’Eurosistema che le controparti, di loro
iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso
di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int , sul circuito Reuters alla pagina ECBO1
e su “ Il Sole 24 ORE”)
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un
tasso
PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca
il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato
(vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca)
PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all’esercizio
dell’impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere
soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato (vedasi il relativo foglio informativo disponibile presso i locali
aperti al pubblico della Banca)
PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
PROCURA ALL’INCASSO: atto in forza del quale la Banca è legittimata ad incassare per conto del Cliente
crediti vantati da quest’ultimo verso terzi, con la facoltà della Banca di imputare le relative somme ad ogni
debito del Cliente a fronte del finanziamento
REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni
contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente
all’estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l’accettabilità.
RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata, rispetto ai termini concordati con la Banca, di tutto o parte del
finanziamento
RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per assicurare che l’iscrizione
dell’ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO DAL CONTRATTO: diritto della Banca, al verificarsi delle
condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di esigere
immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito
SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare
un tasso
TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle
per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l’ eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle
operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse
nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es.
operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):costo totale del credito a carico del Cliente espresso in
percentuale annua del credito concesso
TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse
(quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle
somme dovute
aggiornato al 8/02/2017
pagina 9 di 9