Sollecito approvazione normativa per il commercio dei tartufi freschi
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Sollecito approvazione normativa per il commercio dei tartufi freschi
12 Norme europee Sollecito approvazione normativa per il commercio dei tartufi freschi G iancarlo SCOTTA’, Parlamentare europeo, Membro Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Cfr.), il quale si interessa fra le altre cose, anche delle politiche di qualità dei prodotti agroalimentari, risponde prontamente alla nostra lettera di sollecito. Ecco il testo: Gent.mo Presidente Sabella, Come anticipato telefonicamente, le riporto le tempistiche previste per l’adozione da parte della Commissione Europea: lo scorso 25 marzo il Parlamento ha approvato il testo dell’On. Scottà. Nel frattempo la Commissione sta elaborando la propria posizione in materia. Abbiamo già incontrato il Commissario Ciolos che si è mostrato interessato alla difesa delle norme di commercializzazione settoriali. Questo punto dovrebbe essere ripreso all’interno della prossima comunicazione della Commissione, prevista per dicembre 2010 o inizi 2011. Quello che può essere utile è indirizzare una lettera alla Commissione Agricoltura, come fatto dal consorzio francese, a sostegno delle norme di commercializzazione, da parte della vostra Federazione. Le lascio i mie ricapiti ecc. Commento – Pare che l’On. Scottà abbia preso a cuore la questione, cosa molto positiva! FNATI ha pertanto provveduto oltre che a informare il GETT, ad inviare come consigliatoci, una lettera di sollecito anche alla Commissione Agricoltura Europea, speriamo bene! 13 Commento E’ giusto semplificare la legislazione e ridurre le inutili, laboriose e costose formalità burocratiche. Anche se i funghi e tartufi non coltivati, ai fini normativi non sono considerati a livello dei prodotti agricoli, si tratta comunque di prodotti spontanei alimentari, che finiscono sulle tavole dei consumatori, per cui è indispensabile che ne sia regolamentata la commercializzazione, ad evitare le note truffe, sofisticazioni e anche danni alla salute dei consumatori. Una etichettatura chiara a livello europeo costituisce comunque un buon passo avanti, in quanto il consumatore potrà verificare la specie di tartufo acquistato e, se si tratta di varietà europee o di provenienza da altri continenti. Per quanto riguarda la vigilanza ad opera dei singoli stati, in Italia non ci sono problematiche, in quanto in caso di contestazione, esiste già da tempo una buona legge che regola il commercio, il consumo e la trasformazione dei tartufi, legge efficace e ben fatta, ma l’esigenza di un regolamento europeo, nasce principalmente per tutelare i consumatori residenti negli stati dove il tartufo è stato scoperto recentemente e, soprattutto in quelli dove il tartufo non c’è, stati nei quali non esiste alcuna regole in materia. E’ nostra intenzione di rispondere al Commissario Ciolos in questi termini. Legislazione tartufo La Francia apporta importanti modifiche alla legge sulla ristorazione Il 16 luglio, Michel COURVOISIER, ormai storico Direttore della F. F. T. (Federazione Francese Tartuficoltori), ci comunica: Cari amici, vi invio un messaggio informativo su un testo legislativo concernente i tartufi, importante per la Francia, che è stato appena votata in Parlamento, nel quadro della legge di modernizzazione dell’agricoltura e della pesca, di cui di seguito il testo. La FFT è intervenuta presso i parlamentari ed il potere pubblico a seguito di una sentenza concernente uno chef pluridecorato che aveva subito una causa giudiziaria per non aver indicato in un piatto “tartufato”, che egli utilizzava del Tuber aestivum. Lo chef era stato prosciolto all’inizio del mese di maggio, perché il giudice aveva stimato che nessun testo imponeva di precisare quale tipo di tartufo era stato utilizzato. Questa norma, di fatto apre la strada a tutto un insieme di derive a detrimento del consumatore e di tutti gli sforzi che conduciamo per raddrizzare la produzione di tartufi. Noi abbiamo avuto una grossa fortuna che il testo relativo all’agricoltura fosse in discussione in questo momento. Questa Legge dovrebbe divenire effettiva in un futuro prossimo. (essa viene denominata “progetto” ed infatti il testo non è stato promulgato o pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Io vi terrò informati degli sviluppi prossimi futuri. Saluti. (Michel Courvoisier) Eccovi il testo della modifica di legge PROGETTO DI LEGGE di modernizzazione dell’agricoltura e della pesca. (Testo definitivo) Adottato il 13 giugno 2010. Capitolo I er – “Disposizioni generali” Articolo 4 Dopo l’art. L. 112-7 del medesimo codice, viene inserito un articolo L. 112-7-1 così redatto: Art. L. 112-7-1. – L’utilizzazione di menzioni che fanno riferi- mento alla presenza di tartufo o di prodotti derivati dal tartufo nelle derrate alimentari sono oggetto delle disposizioni seguenti: 1° La denominazione “tartufo” è riservata alle derrate alimentari contenenti un minimo del 3% di tartufo. “La denominazione del prodotto proposto al consumo deve indicare il nome usuale della specie di tartufo utilizzata nella composizione del prodotto; 2° Le denominazione “al succo di tartufo” o “aromatizzato al sugo di tartufo” sono riservate alle derrate alimentari contenenti un minimo del 3% di sugo di tartufo. La denominazione del prodotto proposto al consumo deve indicare il nome usuale della specie di tartufo utilizzata nell’ottenimento del succo di tartufo. Allorché siano utilizzati anche degli aromi, il nome del o degli aromi che entrano nella composizione del prodotto deve essere indicato nella denominazione del prodotto; 3° Il mescolamento di specie di tartufo è vietato per le elaborazione delle derrate alimentari menzionati al punto 1° e 2°. Un decreto del Consiglio di Stato determina le modalità d’applicazione del presente articolo, per quanto riguarda le specie di tartufo che permettono l’ottenimento delle denominazioni menzionate agli punti 1° e 2°. Commento: auguriamo ai nostri amici francesi un buon esito dell’iniziativa intrapresa. Questa legge ci pare adeguata; pochi articoli ma molto chiari e incisivi. Se possiamo fare un appunto, ci pare un po’ scarsa la percentuale del 3% di tartufo, che in quantità così ridotta non contribuirà a conferire alle vivande il sapore del tartufo. Siamo certi che questa benedetta normativa costituirà comunque un grosso passo avanti nella moralizzazione del settore gastronomico, settore che non tutelava adeguatamente i consumatori