Sollecito approvazione normativa per il commercio dei tartufi freschi

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Sollecito approvazione normativa per il commercio dei tartufi freschi
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Norme europee
Sollecito approvazione normativa
per il commercio dei tartufi freschi
G
iancarlo SCOTTA’, Parlamentare
europeo, Membro Commissione
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Cfr.),
il quale si interessa fra le altre cose, anche delle politiche di qualità dei prodotti
agroalimentari, risponde prontamente
alla nostra lettera di sollecito. Ecco il testo:
Gent.mo Presidente Sabella,
Come anticipato telefonicamente, le riporto le tempistiche previste per l’adozione da parte della Commissione Europea: lo scorso 25 marzo il Parlamento ha
approvato il testo dell’On. Scottà.
Nel frattempo la Commissione sta elaborando la propria posizione in materia. Abbiamo già incontrato il
Commissario Ciolos che si è mostrato interessato alla
difesa delle norme di commercializzazione settoriali.
Questo punto dovrebbe essere ripreso all’interno della
prossima comunicazione della Commissione, prevista
per dicembre 2010 o inizi 2011.
Quello che può essere utile è indirizzare una lettera alla
Commissione Agricoltura, come fatto dal consorzio
francese, a sostegno delle norme di commercializzazione, da parte della vostra Federazione.
Le lascio i mie ricapiti ecc.
Commento – Pare che l’On. Scottà abbia preso a cuore
la questione, cosa molto positiva!
FNATI ha pertanto provveduto oltre che a informare il
GETT, ad inviare come consigliatoci, una lettera di sollecito
anche alla Commissione Agricoltura Europea, speriamo
bene!
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Commento
E’ giusto semplificare la legislazione e ridurre le inutili, laboriose e costose formalità burocratiche.
Anche se i funghi e tartufi non coltivati, ai fini normativi non sono considerati a livello dei prodotti
agricoli, si tratta comunque di prodotti spontanei alimentari, che finiscono sulle tavole dei consumatori, per cui è indispensabile che ne sia regolamentata la commercializzazione, ad evitare le
note truffe, sofisticazioni e anche danni alla salute dei consumatori.
Una etichettatura chiara a livello europeo costituisce comunque un buon passo avanti, in quanto
il consumatore potrà verificare la specie di tartufo acquistato e, se si tratta di varietà europee o di
provenienza da altri continenti.
Per quanto riguarda la vigilanza ad opera dei singoli stati, in Italia non ci sono problematiche, in
quanto in caso di contestazione, esiste già da tempo una buona legge che regola il commercio, il
consumo e la trasformazione dei tartufi, legge efficace e ben fatta, ma l’esigenza di un regolamento europeo, nasce principalmente per tutelare i consumatori residenti negli stati dove il tartufo è
stato scoperto recentemente e, soprattutto in quelli dove il tartufo non c’è, stati nei quali non esiste
alcuna regole in materia.
E’ nostra intenzione di rispondere al Commissario Ciolos in questi termini.
Legislazione tartufo
La Francia apporta importanti modifiche
alla legge sulla ristorazione
Il 16 luglio, Michel COURVOISIER, ormai storico Direttore
della F. F. T. (Federazione Francese Tartuficoltori), ci comunica:
Cari amici, vi invio un messaggio informativo su un testo legislativo concernente i tartufi, importante per la Francia, che
è stato appena votata in Parlamento, nel quadro della legge
di modernizzazione dell’agricoltura e della pesca, di cui di
seguito il testo.
La FFT è intervenuta presso i parlamentari ed il potere pubblico a seguito di una sentenza concernente uno chef pluridecorato che aveva subito una causa giudiziaria per non
aver indicato in un piatto “tartufato”, che egli utilizzava del
Tuber aestivum. Lo chef era stato prosciolto all’inizio del
mese di maggio, perché il giudice aveva stimato che nessun testo imponeva di precisare quale tipo di tartufo era
stato utilizzato.
Questa norma, di fatto apre la strada a tutto un insieme di
derive a detrimento del consumatore e di tutti gli sforzi che
conduciamo per raddrizzare la produzione di tartufi. Noi abbiamo avuto una grossa fortuna che il testo relativo all’agricoltura fosse in discussione in questo momento. Questa
Legge dovrebbe divenire effettiva in un futuro prossimo.
(essa viene denominata “progetto” ed infatti il testo non è
stato promulgato o pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Io vi terrò informati degli sviluppi prossimi futuri.
Saluti. (Michel Courvoisier)
Eccovi il testo della modifica di legge
PROGETTO DI LEGGE di modernizzazione dell’agricoltura e della pesca. (Testo definitivo)
Adottato il 13 giugno 2010.
Capitolo I er – “Disposizioni generali” Articolo 4
Dopo l’art. L. 112-7 del medesimo codice, viene inserito un
articolo L. 112-7-1 così redatto:
Art. L. 112-7-1. – L’utilizzazione di menzioni che fanno riferi-
mento alla presenza di tartufo o di prodotti derivati dal tartufo nelle derrate alimentari sono oggetto delle disposizioni
seguenti:
1° La denominazione “tartufo” è riservata alle derrate alimentari contenenti un minimo del 3% di tartufo.
“La denominazione del prodotto proposto al consumo
deve indicare il nome usuale della specie di tartufo utilizzata
nella composizione del prodotto;
2° Le denominazione “al succo di tartufo” o “aromatizzato al
sugo di tartufo” sono riservate alle derrate alimentari contenenti un minimo del 3% di sugo di tartufo. La denominazione del prodotto proposto al consumo deve indicare il nome
usuale della specie di tartufo utilizzata nell’ottenimento del
succo di tartufo. Allorché siano utilizzati anche degli aromi,
il nome del o degli aromi che entrano nella composizione
del prodotto deve essere indicato nella denominazione del
prodotto;
3° Il mescolamento di specie di tartufo è vietato per le elaborazione delle derrate alimentari menzionati al punto 1° e
2°.
Un decreto del Consiglio di Stato determina le modalità
d’applicazione del presente articolo, per quanto riguarda le
specie di tartufo che permettono l’ottenimento delle denominazioni menzionate agli punti 1° e 2°.
Commento: auguriamo ai nostri amici francesi un buon
esito dell’iniziativa intrapresa.
Questa legge ci pare adeguata; pochi articoli ma molto
chiari e incisivi.
Se possiamo fare un appunto, ci pare un po’ scarsa la
percentuale del 3% di tartufo, che in quantità così ridotta
non contribuirà a conferire alle vivande il sapore del tartufo. Siamo certi che questa benedetta normativa costituirà
comunque un grosso passo avanti nella moralizzazione del
settore gastronomico, settore che non tutelava adeguatamente i consumatori