apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
RG N. 75111/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
composto dai signori magistrati:
-
dott.
Claudio
-
dott.ssa Silvia
GIANI
giudice
-
dott.
PERROTTI
giudice est.
Pierluigi
MARANGONI presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: annullamento e risoluzione di contratto di transazione e diritto d’autore.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione
notificato il 26 – 27.6.2006
DA
SALVATORE CARLO CAMPIONE
rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Spada, come da procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta depositata il 12.2.2014
- ATTORE CONTRO
MICROSOFT CORPORATION
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Lavagnini e Luigi Goglia, come da procura notarile
del 21.3.2013, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Privata
Cesare Battisti, 2
- CONVENUTO -
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
RG n. 75111/2013
Repert. n. 1063/2016 del 03/02/2016
RG N. 75111/2013
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per Salvatore Carlo Campione
in via principale e nel merito
1)
pronunciare l’annullamento ai sensi dell’art. 1971 c.c., della scrittura privata tra la
Microsoft Corporation e il sig. Campione del 4.5.2006 in quanto basata su pretesa
temeraria;
2)
in subordine pronunciare l’annullamento della stessa per violenza morale, ricorrendo
altresì gli estremi di cui all’art 1438 c.c.;
3)
in ulteriore subordine, pronunciare l’annullamento della medesima per dolo;
4)
ulteriormente in subordine, ricondurre ad equità le somme dovute dall’attore alla
Microsoft Corporation, in forza della suddetta scrittura privata;
5)
condannare Microsoft al risarcimento dei danni subiti dall’attore per danno morale,
biologico e da vita di relazione da liquidarsi in via equitativa in Euro 50.000 o nella
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
6)
condannare Microsoft pure al pagamento di un importo relativo alla svalutazione
monetaria calcolata sugli importi in questione, nonché degli interessi maturati dal
giorno dell’illecito, fino al soddisfo;
7)
all’esito di accoglimento delle domande attrice, condannare la Microsoft Corporation
alla pubblicazione della sentenza del presente procedimento nonché alla divulgazione di
un’inserzione di smentita su quanto diffuso ai danni del sig. Campione di dimensione e
rilievo pari a quella in precedenza pubblicata dalla Microsoft in danno all’attore in data
13.6.2006;
8)
infine condannare Microsoft alle rifusione di tutte le spese di lite compreso il rimborso
di quelle pagate dall’attore in forza della condanna contenuta nella sentenza n. 2722/13
del Tribunale di Catania;
9)
rigettare le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i
motivi già dedotti nella narrativa degli atti di cui al procedimento svoltosi innanzi il
Tribunale di Catania rubricato al numero di ruolo generale 7723/2006;
in via istruttoria
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
RG n. 75111/2013
Repert. n. 1063/2016 del 03/02/2016
RG N. 75111/2013
10)
si insiste per l’accoglimento di tutte le istanze istruttorie già richieste nel giudizio svolto
innanzi al Tribunale di Catania, qui da intendersi tutte integralmente riproposte, così
come integralmente riproposte ai nn. da 1 a 8 nella comparsa di costituzione e risposta
11.2.2014 del presente giudizio di riassunzione e qui da intendersi integralmente
riprodotte.
per Microsoft Corporation
nel merito
1)
rigettare per le ragioni esposte in narrativa le domande ed eccezioni tutte
avversariamente proposte nel migliore dei modi per l’odierna esponente;
in via riconvenzionale
2)
anche previa dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di
transazione del 4.5.2006, accertare e dichiarare che il comportamento, meglio descritto
in narrativa, di riproduzione ed utilizzazione in assenza di regolare licenza da parte della
controparte dei programmi per elaboratore dell’esponente di cui in narrativa e
comunque identificati nella descrizione autorizzata con provvedimento del Tribunale di
Catania in data 14.4.2006 e di riproduzione ed uso dei marchi di titolarità
dell’esponente, costituisce violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica
dell’opera dell’ingegno, attribuito all’attrice in riassunzione dagli artt. 1 e 64bis l.a.,
nonché violazione dei diritti assoluti derivanti alla stessa esponente per effetto della
titolarità dei propri marchi, nonché illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. e illecito
generico ex art. 2043 c.c.;
3)
per l’effetto, disporre la cancellazione dei programmi per elaboratore di titolarità
dell’esponente di cui in narrativa e comunque identificati nella citata descrizione, dai
personal computer in uso presso controparte e comunque da ogni altro supporto su cui
tali programmi siano presenti;
4)
inibire in via definitiva la prosecuzione dell’illecito, imponendo una penale di Euro
2.000 per ogni giorno di ripetizione dell’illecito o di ritardo nell’adempimento;
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
RG n. 75111/2013
Repert. n. 1063/2016 del 03/02/2016
RG N. 75111/2013
5)
ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese della controparte e a cura
dell’esponente, per due volte consecutive, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani
Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia, La Sicilia;
6)
condannare controparte al risarcimento del danno patrimoniale comunque da
quantificare in misura non inferiore a Euro 52.000, oltre a rivalutazione e interessi legali
dal giorno del dovuto al saldo;
7)
condannare controparte al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura che
verrà liquidata anche in via equitativa dal Giudice in commisurazione con il danno
patrimoniale accertato e liquidato;
8)
condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
9)
con vittoria di spese, competenze di causa, oltre Iva e Cp.
in via istruttoria
10)
ammettere quale teste l’ing. Salvatore Mendola per provare le seguenti circostanze:
“Vero che le operazioni di esecuzione del provvedimento di descrizione svolte il
4.5.2006 sono state esclusivamente da lei condotte”; “Vero che durante le operazioni di
esecuzione del provvedimento di descrizione il sig. Aaron Park, consulente tecnico di
parte Microsoft, si è limitato a verificare le operazioni di accertamento dell’illecito da
lei compiute sui supporti (PC, CD, ecc.) che contenevano prodotti Microsoft
abusivamente duplicati, senza interferire in alcun modo con il suo incarico”; “Vero che
il software rinvenuto sui PC offerti in vendita e sui PC utilizzati presso il punto vendita
del sig. Campione erano relativi alla versione Windows XP Professional e non alla
versione Windows XP Professional x64 Edition”.
11)
L’odierna esponente chiede inoltre che l’avv. D’Urso venga ammessa quale teste a
provare le seguenti circostanze: “Vero che in data 4.5.2006 riceveva via fax bozza di
accordo transattivo tra Microsoft Corporation ed il sig. Salvatore Campione”; “Vero che
successivamente alla ricezione del fax conferiva telefonicamente con il Sig. Campione”;
“Vero che successivamente conferiva telefonicamente con l’avv. Luigi Goglia al fine di
meglio comprendere il contenuto delle clausole della transazione”; “Vero che a seguito
del colloquio telefonico con l’avv. Goglia conferiva nuovamente con il sig. Campione”.
12)
rigettare le istanze istruttorie formulate dal convenuto in riassunzione.
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Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
RG n. 75111/2013
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RG N. 75111/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26 – 27.6.2006 Salvatore Carlo Campione
conveniva in giudizio Microsoft Corporation (di seguito Microsoft) dinanzi al Tribunale di
Catania ed esponeva quanto segue.
In accoglimento del ricorso presentato da Microsoft, il Tribunale di Catania aveva autorizzato
nei suoi confronti la descrizione inaudita altera parte al fine di verificare l’illegittimo utilizzo
di alcuni noti software della controparte. In data 11.5.2006 il ctu designato aveva presentato la
propria relazione concernente il risultato delle operazioni peritali svolte. Il provvedimento era
stato attuato con violazione del diritto di difesa dell’attore e in contrasto con le prescrizioni in
esso contenute. In particolare, le operazioni tecniche erano state dirette dal consulente di parte
di Microsoft e non dal ctu. Sui pc nella sua disponibilità erano state installate versioni
evaluation di Windows XP, liberamente scaricabili dal sito della Microsoft con validità
limitata a 120 giorni. Due dei computer esaminati erano peraltro in giacenza solo per
interventi di assistenza. Erano stati rinvenuti anche dei supporti contenenti copie non
autorizzate di programmi Microsoft, riferibili però a soggetti terzi, ovvero clienti che li
avevano lasciati in negozio. Completate le operazioni di descrizione, era stato avvicinato
dall’avv. Goglia, difensore della Microsoft, che lo aveva convinto con minacce e/o inganni a
sottoscrivere una transazione che prevedeva, tra l’altro, la corresponsione a favore della
ricorrente della somma di 14.000 Euro a titolo di risarcimento dei danni. Il legale di
controparte aveva rappresentato tutta una serie di pesanti conseguenze, anche penali, a suo
carico ed aveva approfittato del suo stato di confusione e agitazione per indurlo
all’accettazione della proposta conciliativa. A causa di questa vicenda aveva sofferto danni
morali, biologici e alla vita di relazione. In ogni caso, contestava in radice lo svolgimento di
qualsiasi attività illecita di duplicazione non autorizzata.
Concludeva chiedendo l’annullamento del contratto del 4.5.2006, in via gradata, per
temerarietà della pretesa ex art. 1971 c.c., per minaccia ex art. 1438 c.c. o per dolo ex art.
1439 c.c, ovvero, in subordine, la riduzione ad equità delle somme dovute a Microsoft in base
alla predetta scrittura privata, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni
subiti, quantificati in Euro 50.000.
Microsoft si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24.10.2006.
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Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
RG n. 75111/2013
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In via pregiudiziale di rito eccepiva l’inesistenza della notifica, la nullità della citazione e
l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, poiché il contratto del 4.5.2006
prevedeva la competenza esclusiva del Foro di Milano. Nel merito evidenziava che con la
sottoscrizione della transazione oggetto di causa Campione aveva riconosciuto la sua abusiva
duplicazione e/o installazione di programmi software Microsoft e si era impegnato a non
reiterare in futuro analoghe condotte e a pagare a titolo di risarcimento del danno l’importo di
14.000 Euro. Il provvedimento cautelare del 14.4.2006 era stato eseguito nel pieno rispetto del
diritto di difesa ed in conformità alle prescrizioni in esso contenute, come peraltro attestato
dal verbale redatto a cura dell’Ufficiale giudiziario. All’esito delle operazioni di descrizione,
condotte dal ctu designato, si era ottenuto riscontro della presenza nel negozio di Campione di
computer sui quali erano installate copie dei programmi Microsoft privi di regolare licenza,
nonché di numerosi supporti recanti copie abusive dei predetti programmi e di chiavi di
installazione di prodotti Microsoft non originali, con conseguente violazione dei diritti
esclusivi sul software e sui segni distintivi. Non erano state rivenute le c.d. versioni evaluation
e gli accertamenti erano stati limitati ai soli computer ad uso interno, esclusi quelli in giacenza
per interventi di assistenza tecnica. L’accordo transattivo era intervenuto su richiesta di
Campione e non vi era alcuna prova di minacce o raggiri né tantomeno dei pretesi danni. La
versione dei fatti proposta dall’attore era distante dalla realtà e totalmente priva di riscontri.
Campione non aveva adempiuto gli obblighi assunti, in particolare il pagamento dell’importo
previsto per il ristoro dei danni.
Concludeva chiedendo l’integrale rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale,
la dichiarazione di risoluzione per inadempimento della transazione del 4.5.2006,
l’accertamento della commissione da parte dell’attore delle violazioni dei propri diritti
esclusivi su software e segni distintivi, con l’inibitoria, la fissazione di penale, la
pubblicazione del provvedimento e la condanna al risarcimento per i danni derivanti
dall’illecito – quantificati in 52.000 Euro – e per lite temeraria.
Con ordinanza del 13.7.2011 il processo veniva sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c per ritenuta
pregiudizialità del procedimento penale nel frattempo iniziato a carico di Campione per i reati
previsti dagli artt. 81 e 473 c.p. e 171bis l.a., in seguito alla denuncia-querela presentata dalla
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convenuta in data 4.7.2008. Microsoft si era costituita parte civile in tale procedimento,
anch’esso pendente dinanzi al Tribunale di Catania.
Microsoft proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso il predetto
provvedimento e la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, lo annullava con
ordinanza depositata in data 7.5.2012, disponendo la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva tempestivamente riassunta dall’attore.
Con sentenza depositata in data 13.7.2013 il Tribunale di Catania dichiarava la propria
incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano.
La causa veniva quindi nuovamente riassunta dinanzi a questo Tribunale a cura di Microsoft
che riproponeva tutte le difese già svolte nella precedente fase del giudizio.
Campione si costituiva con comparsa depositata in data 12.2.2014.
Oltre a richiamare tutti i precedenti atti difensivi, evidenziava di essere stato definitivamente
assolto dalla Corte d’Appello di Catania dalla imputazione ex art. 473 c.p. di contraffazione
e/o alterazione dei marchi Microsoft “perché il fatto non sussiste” con la sentenza n.
2391/2013 del 12.11.2013, nel frattempo divenuta definitiva.
Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 1.7.2015.
2. Si procede in primo luogo alla verifica del fondamento delle domande di annullamento del
contratto del 4.5.2006 proposte da Campione, secondo la gradazione dallo stesso articolata
nelle sue conclusioni.
Con riferimento a tutte e tre le diverse ipotesi di invalidità prospettate, si deve osservare che
l’avvenuta sottoscrizione della transazione del 4.5.2006 contestualmente all’esecuzione della
descrizione non costituisce in sé neppure vago indizio di temerarietà delle pretesa di
Microsoft, né tantomeno di minacce e/o inganni poste in essere dalla convenuta.
Microsoft è impegnata in un’attività organizzata di tutela dei diritti esclusivi sui suoi noti
software, attività in relazione alla quale si ripresentano molto spesso circostanze del tutto
identiche e situazioni ripetitive. È allora del tutto agevole comprendere perché siano
immediatamente disponibili soluzioni conciliative di tipo seriale, nate da un’esperienza
pluriennale di lotta alla pirateria informatica, che sono poi velocemente adattabili al caso di
specie, in particolare sul profilo delle pretese economiche risarcitorie, da correlare alla
dimensione effettiva degli illeciti appurati.
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Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
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RG N. 75111/2013
2.1. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. in particolare Cass. 3
aprile 2003, n. 5139) l’annullamento della transazione ai sensi dell’art. 1971 c.c. presuppone
la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo ovvero che: 1) la pretesa fatta
valere dalla parte nei cui confronti si chiede l’annullamento sia totalmente infondata; 2) la
parte versi in mala fede, nel senso che abbia dolosamente sostenuto la propria pretesa pur
essendo consapevole della sua assoluta infondatezza.
Le evidenze probatorie raccolte in sede di descrizione sono sufficienti ad escludere la
temerarietà della pretesa di Microsoft, poiché supportata da riscontri davvero inequivoci.
2.2. Né tantomeno vi sono elementi presuntivi idonei a supportare la domanda di
annullamento ex art. 1438 c.c..
Anche su questo punto è opportuno ricordare la costante ricostruzione interpretativa della
Corte di Cassazione, secondo la quale la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri
della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto,
soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il
fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme
e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed
esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del
soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento (cfr. Cass. 9 ottobre 2015, n.
20305).
Nel caso di specie non è emersa alcuna evidenza delle asserite minacce poste in essere dal
legale della Microsoft. La prospettazione a Campione dei rischi concreti di incorrere in
conseguenze civili e penali per le sue condotte contraffattorie appare invero del tutto ancorata
ai dati fattuali rilevati dal ctu in sede di descrizione. L’esito definitivo del procedimento
penale a carico dell’attore, con condanna di quest’ultimo per il reato previsto e punito dall’art.
171bis l.a. ne costituisce ulteriore riprova, seppure maturata ex post.
Oltre a questa obiettiva insussistenza di riscontri, si aggiunge il palese difetto di qualsivoglia
intento da parte di Microsoft di perseguire vantaggi iniqui, abnormi e esorbitanti rispetto a
quelli conseguibili con l’avvio delle ordinarie tutele giurisdizionali. La transazione ha solo
consentito di anticipare gli effetti tipici di una pronuncia di merito favorevole all’odierno
convenuto, attraverso lo spontaneo riconoscimento delle responsabilità, l’impegno a non
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Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
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reiterare in futuro i medesimi comportamenti, la facoltà di pubblicazione del provvedimento a
mezzo stampa e l’obbligo di pagare una somma predeterminata a titolo di risarcimento danni,
calibrata sulla verosimile dimensione dell’illecito, così come verificata in sede di descrizione.
2.3. È ugualmente destituita di qualsiasi fondamento l’azione di annullamento per dolo, alla
luce della radicale assenza di prove degli ipotetici raggiri posti in essere da esponenti o
procuratori della Microsoft.
2.4. Da ultimo, la domanda di riconduzione ad equità delle somme dovute dall’attore alla
Microsoft in forza della scrittura privata del 4.5.2006 è rimasta in sostanza priva di puntuali
riferimenti giuridici. Ogni sua possibile considerazione è peraltro preclusa in virtù
dell’accoglimento della domanda di risoluzione del predetto contratto, secondo le valutazioni
di seguito svolte.
3. Non vi sono riscontri probatori idonei a supportare la prospettazione di Campione in ordine
alle modalità asseritamente illecite, o quanto meno irregolari, con cui sarebbe stata in concreto
eseguita la descrizione inaudita altera parte autorizzata dal Tribunale di Catania nel
procedimento d’urgenza r.g. n. 4649/2006. L’ufficiale giudiziario ha curato l’esecuzione del
provvedimento in conformità alla previsione dell’art. 162 l.a., redigendo il verbale delle
relative operazioni.
È opportuno evidenziare che ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. tale verbale costituisce piena
prova della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al
medesimo e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza,
fatta salva la sola ipotesi della querela di falso, nel caso di specie invero non proposta (cfr. da
ultimo Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).
Ogni possibile approfondimento istruttorio su un’ipotetica diversa realtà dei fatti accaduti è
quindi precluso fintantoché non venga intaccata, nelle forme rituali testé indicate, l’efficacia
probatoria privilegiata del verbale redatto a cura dell’ufficiale giudiziario in conformità alle
previsioni dell’art. 162 l.a..
4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, tutte le domande svolte da Campione devono
essere respinte.
5.1. Passando all’esame delle domande riconvenzionali svolte da Microsoft, è sufficiente
recepire in questa sede ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’accertamento definitivo svolto in sede
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penale sullo stesso identico nucleo fattuale della presente controversia, accertamento esteso
anche al profilo della sussistenza della responsabilità civile verso Microsoft, poiché la
convenuta in quella sede si era costituita parte civile.
La Corte d’Appello di Catania – Sezione I penale con sentenza depositata il 12.11.2013 ha
infatti acclarato con efficacia di giudicato la responsabilità penale di Campione per il reato
previsto e punito dall’art. 171bis, comma 1, l.a, per la riproduzione, vendita e detenzione
abusiva di programmi per elaboratore, con la condanna – per quanto qui di interesse – al
pagamento di una provvisionale di 1.000 Euro in favore di Microsoft. Allo stesso tempo ha
escluso la sussistenza della contraffazione dei marchi – lamentata anche in questa sede della
convenuta – mandando assolto Campione dall’imputazione basata sulla violazione dell’art.
473 c.p.
Si deve inoltre sottolineare che nella transazione del 4.5.2006 al punto 2 l’attore ha
espressamente riconosciuto di “aver abusivamente duplicato e/o installato i programmi
software Microsoft come risulta dal verbale di esecuzione della descrizione”, rendendo quindi
una piena confessione dell’illecito commesso, che mantiene una sua autonoma efficacia
nonostante la pronuncia di risoluzione del medesimo contratto, in accoglimento delle
domanda riconvenzionale della convenuta, trattandosi di una dichiarazione inserita nel testo
contrattuale ma priva di effetti negoziali e dalla quale, di per sé, non possono discendere
obblighi o diritti di sorta.
L’ammissione di responsabilità di Campione con richiamo esplicito e diretto alle risultanze
della descrizione rende del tutto superfluo soffermarsi sul tema dibattuto tra le parti della
pretesa inefficacia o ultrattività del medesimo provvedimento cautelare.
Si deve quindi ritenere accertata la commissione dell’illecito da parte di Campione nei termini
da lui riconosciuti, con l’inibitoria delle medesime condotte e la fissazione di una penale
adeguata nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 166 l.a. si ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, da
effettuarsi per una sola volta, a spese delle convenute e a caratteri doppi del normale, sul
quotidiano La Sicilia.
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Il Tribunale recepisce l’accertamento definitivo maturato nella già citata sede processuale
penale in tema di violazione dei segni distintivi, con conseguente esclusione di ogni
responsabilità di Campione per la lamentata contraffazione dei marchi Microsoft.
5.2. L’integrale inadempimento da parte dell’attore delle obbligazioni pecuniarie sorte dalla
transazione è del tutto pacifico. Nell’equilibro contrattuale della transazione il ristoro del
danno patrimoniale era centrale, quindi si tratta di inadempimento di indubbia ed obiettiva
rilevanza.
Occorre però verificare anche se l’accordo transattivo abbia determinato la novazione del
rapporto preesistente, poiché in tale evenienza troverebbe applicazione la preclusione alla
risoluzione del contratto prevista dall’art. 1976 c.c.. Dalla lettura del testo negoziale emerge
l’assenza di qualunque effetto novativo poiché Microsoft ha espressamente condizionato la
rinuncia ad ulteriori azioni risarcitorie al corretto e puntuale adempimento da parte di
Campione di tutti gli impegni indicati nell’accordo.
In forza di tutte le considerazioni sin qui illustrate deve essere dichiarata la risoluzione del
contratto di transazione del 4.5.2006 per inadempimento di Campione ai sensi dell’art. 1453
c.c..
5.3. Prima di entrare nel merito della quantificazione del danno, occorre trattare la questione
pregiudiziale relativa alle conseguenze processuali derivanti dal trasferimento nella sede
penale delle domande risarcitorie inizialmente proposte in sede civile, mediante la
costituzione di parte civile.
Sul piano cronologico è opportuno rammentare che la presente controversia è stata
originariamente radicata da Campione dinanzi al Tribunale di Catania con atto di citazione
notificato il 26 – 27.6.2006. Le domande riconvenzionali di Microsoft sono contenute nella
comparsa di costituzione depositata il 24.10.2006.
Il procedimento penale a carico di Campione per i medesimi fatti oggetto di questa causa
risulta iscritto in seguito a denuncia querela della Microsoft in data 4.7.2008 ed è quindi
sicuramente successivo all’avvio del presente giudizio. La convenuta si è poi costituita parte
civile in sede dibattimentale nel processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Catania, poi definito
in secondo grado dalla già ricordata sentenza della Corte d’Appello di Catania, nel frattempo
divenuta definitiva.
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
RG n. 75111/2013
Repert. n. 1063/2016 del 03/02/2016
RG N. 75111/2013
A norma dell’art. 75 c.p.p. l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere
trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di
merito anche non passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti
del giudizio e il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
La rinuncia agli atti del giudizio di cui parla l’art. 75 c.p.p. non si identifica con l’istituto
previsto dall’art. 306 c.p.c.. Difatti l’effetto estintivo non può essere collegato o condizionato
all’accettazione della controparte, in quanto il trasferimento è espressamente definito dalla
norma come una facoltà e la mancata accettazione si configurerebbe come un’opposizione a
tale facoltà. La norma interviene a regolare un’ipotesi di litispendenza al fine precipuo di
evitare contrasti di giudicati. Con la differenza che rispetto alla disciplina ordinaria dettata
dall’art. 39 c.p.c., che non sarà il secondo giudice (quello penale) a doverla rilevare ma il
giudice civile, precedentemente adito, con effetto estintivo sul processo pendente dinanzi a
lui. Si deve quindi ritenere che l’estinzione operi d’ufficio, nel senso che non è necessaria
l’eccezione di parte, ma possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento in cui il giudice
trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della
controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia
stata pronuncia sull’azione civile in sede penale. Sarà dunque cura della controparte, che
abbia interesse alla declaratoria di estinzione e che non può non essere informata della
costituzione di parte civile, essendo imputata nel processo penale, far notare al giudice
l’avvenuto trasferimento in sede penale dell’azione civile (in questi precisi termini v. Cass.
Sezione Unite 5 aprile 2013, n. 8353).
A stretto rigore, si sarebbero già verificate tutte le condizioni delineate nella norma indicata. Il
tema ha però trovato ingresso nel presente giudizio solo nella fase attuale, comunque
successiva alla formazione del giudicato penale. Ne dovrebbe quindi scaturire la prevista
declaratoria di estinzione, con il conseguente onere per Microsoft di instaurare un nuovo
giudizio. Tale esito sarebbe però in stridente contrasto con le più elementari esigenze di
economia processuale, ove si consideri che la presente causa si trova in primo grado, e quindi
in uno stato del tutto analogo a quello in cui verserebbe ove riavviata ex novo. Questa opzione
interpretativa è peraltro totalmente rispettosa del diritto di difesa delle parti, atteso che le
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
RG n. 75111/2013
Repert. n. 1063/2016 del 03/02/2016
RG N. 75111/2013
stesse hanno avuto facoltà di una trattazione invero esaustiva di tutti i temi fattuali e giuridici
rilevanti.
In base ai rilievi che precedono, il Tribunale è in grado di accedere ad una valutazione di
merito sul quantum delle domande risarcitorie svolte da Microsoft.
5.4. In sede di descrizione il ctu ha riferito di avere controllato cinque computer e diversi
supporti rinvenuti presso il negozio di Campione, senza alcun riferimento a computer ivi
giacenti in riparazione o comunque riconducibili a soggetti diversi dall’odierno attore.
La relazione attesta il rinvenimento sulle macchine ispezionate di sette copie non licenziate di
programmi Microsoft, segnatamente quattro di Windows Xp professional e tre di Office 2003
professional. Analogamente, i supporti esaminati contenevano un totale di sedici copie non
autorizzate, nel dettaglio sei di Windows XP, due di Windows 2000, due di Windows 98 SE,
due di Office 2000, tre di Office 2003 e una di Office XP. Sono state inoltre rivenute nove
chiavi di installazioni abusive dei medesimi software.
Nella liquidazione del danno occorre in tenere conto, in primo luogo, del prezzo di vendita dei
programmi rivenuti, individuabile in base ai listini Microsoft e pari ad un controvalore di
Euro 11.800.
A tale voce si devono aggiungere i costi sostenuti per la scoperta della condotta illecita, resa
infatti possibile da indagini private eseguite a cura e spese di Microsoft. Si reputa equo
riconoscere a tale titolo l’importo di Euro 5.000.
Da ultimo, l’attore è tenuto a rifondere il danno morale, certamente dovuto anche alla luce
della acclarata responsabilità penale per i medesimi fatti e che si riconosce in misura pari alla
metà dei danni patrimoniali già liquidati (16.800 / 2 = 8.400).
In definitiva, con la sommatoria delle singole voci sopra indicate, Il Tribunale liquida in
favore di Microsoft la somma complessiva di Euro 34.000, comprensiva di rivalutazione e
interessi, alla quale si dovranno aggiungere gli interessi ulteriori, in misura legale, maturati
dopo la pubblicazione della presente sentenza.
6. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto dell’oggetto della controversia, tenuto conto anche della
fase svoltasi dinanzi alla Corte di Cassazione per la definizione del regolamento di
competenza, avuto infine riguardo all’importo effettivamente riconosciuto alla convenuta a
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Sentenza n. 1456/2016 pubbl. il 03/02/2016
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titolo di risarcimento del danno, si liquidano in favore di Microsoft complessivi Euro 18.950
di cui Euro per 1.700 per anticipazioni, Euro 15.000 per compenso delle prestazioni
professionali forensi e Euro 2.250 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP
se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in
epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
-
respinge tutte le domande proposte da Salvatore Carlo Campione;
-
pronuncia la risoluzione del contratto di transazione del 4.5.2006 per inadempimento di
Salvatore Carlo Campione;
-
accerta e dichiara che Salvatore Carlo Campione è responsabile della riproduzione,
vendita e detenzione abusiva di copie non autorizzate di programmi per elaboratore
della Microsoft Corporation;
-
inibisce a Salvatore Carlo Campione la reiterazione delle predette condotte illecite;
-
fissa la penale di Euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria
successiva alla comunicazione della presente sentenza;
-
dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una sola volta e a
caratteri doppi rispetto al normale, sulle pagine del quotidiano La Sicilia, a cura e a
spese di Salvatore Carlo Campione, entro trenta giorni dalla notificazione della presente
sentenza, con facoltà per Microsoft Corporation di provvedervi a sua cura, in caso di
incompleto o intempestivo adempimento da parte dell’obbligato, ripetendo da questi le
spese a semplice presentazione della fattura;
-
condanna Salvatore Carlo Campione al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in
favore di Microsoft Corporation della somma omnicomprensiva e già rivalutata di Euro
34.000,00, alla quale dovranno essere aggiunti gli interessi in misura legale decorrenti
dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
-
respinge le ulteriori domande svolte da Microsoft Corporation;
-
condanna Salvatore Carlo Campione al pagamento in favore di Microsoft Corporation
dell’importo di Euro 18.950,00, di cui Euro per 1.700,00 per anticipazioni, Euro
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RG n. 75111/2013
Repert. n. 1063/2016 del 03/02/2016
RG N. 75111/2013
15.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi e Euro 2.250,00 per
rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti..
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2015.
Il Presidente
(dott. Claudio Marangoni)
Il Giudice estensore
(dott. Pierluigi Perrotti)
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RG n. 75111/2013
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