apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 N. R.G. 9460/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ANNA MARIA DRUDI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SALINA Giudice dott. ANNA MARIA ROSSI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9460/2012 R.G. promossa da: B.F.B. S.R.L. (C.F. 02038280349) e DANIELE BERNINI (C.F. BRNDNL73S25G337V), con il patrocinio dell’avv. LIGI ANDREA GHERARDO e dell’avv. DE GORACUCHI ILARIA, elettivamente domiciliati in VIA SOLFERINO, 11 40124 BOLOGNA presso l’avv. BERTI ARNOALDI VELI GIOVANNI ATTORI contro pagina http://bit.ly/29Jq0Je 1 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df SEZIONE SPECIALIZZATA DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 GUAZZI S.N.C. DEI FRATELLI ROBERTO, GIULIANO E STEFANO GUAZZI e GIULIANO GUAZZI, con il patrocinio dell’avv. DI MARCO TIBERIO, elettivamente domiciliati in CORTE DE’ GALLUZZI 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DI MARCO TIBERIO CONVENUTI Le parti hanno concluso come al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni in data 9.7.2015 pagina http://bit.ly/29Jq0Je 2 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df CONCLUSIONI Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso in fatto che: - con citazione 13.6.2012 B.F.B. S.R.L. e BERNINI DANIELE in proprio convenivano in giudizio GUAZZI S.N.C. dei fratelli Roberto, Giuliano e Stefano Guazzi nonché GUAZZI GIULIANO in proprio chiedendo: accertarsi che il diritto Italiano ed Europeo aventi ad oggetto “Metodo e dispositivo per infilare condotte in microtunnel sotterranei” spettava unicamente a Bernini Daniele (art. 62 C.p.i.); accertarsi che il diritto al brevetto spettava unicamente a B.F.B. (art. 63 C.p.i.); accertare che i comportamenti delle controparti (presentazione delle domande di brevetto da parte di Guazzi S.n.c.; dichiarazione che Guazzi Giuliano era l’inventore; sfruttamento dei diritti di brevetto) erano illegittimi; condannare per l’effetto Guazzi S.n.c. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi da B.F.B.; condannare Guazzi S.n.c. e Guazzi Giuliano al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal Bernini per violazione del diritto morale d’autore; ove rilasciati i brevetti in corso di causa ordinarsi il trasferimento dei medesimi a nome di B.F.B. (art. 118, 3° comma, lett. a) C.p.i.); in ogni caso ordinarsi la pubblicazione dell’emananda sentenza; - deducevano che nella prima metà di maggio 2010 GUAZZI S.N.C., alla quale Bonatti S.p.a. aveva commissionato una Fornitura di “Selle” o slitte meccaniche per l’introduzione di condutture all’interno di tubazioni già installate nel sottosuolo (c.d. “Micro Tunnel”), aveva chiesto la “collaborazione” di Bernini Daniele, socio e legale rappresentante di B.F.B., per l’allestimento di parte della fornitura, in relazione alla quale consegnava i disegni originali predisposti dalla Bonatti, ma anche per la risoluzione del problema tecnico concernente l’eccessivo attrito dei pattini metallici alla base delle Selle; a tal fine il 17 maggio 2010 Bernini Daniele e Guazzi Giuliano si recavano insieme al cantiere Bonatti pagina http://bit.ly/29Jq0Je 3 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df ad essere riconosciuto inventore di quanto oggetto delle Domande di Brevetto Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 di Villesse (Gorizia) e, nell’occasione, il Guazzi chiese al Bernini di presentarsi “come uno dei fratelli Guazzi”; in tale incontro Bernini Daniele escogitò la soluzione di applicare ai pattini delle ruote ovoidali (simili ad un pallone da rugby) di scorrimento, assumendosi l’impegno di elaborare l’idea con disegni e calcoli strutturali, per i quali il successivo 20 maggio, in altro incontro, cui era presente Guazzi Giuliano, incaricava il proprio tecnico di fiducia (Orlandazzi Paolo) tracciando uno schizzo illustrativo della propria idea sul disegno originale nove selle commisionate da Guazzi S.n.c. con le originarie caratteristiche consegnandole il 31 maggio; successivamente Bernini provvedeva a trasmettere a Guazzi S.n.c. i disegni ed i calcoli strutturali dell’Orlandazzi, ma le successive richieste del Bernini per la costruzione del nuovo prototipo rimanevano inevase; solo in occasione della pubblicazione della domanda europea di brevetto in data 29.2.2012 gli attori erano venuti a conoscenza che già nell’agosto del 2010 Guazzi S.n.c., utilizzando i disegni di cui in premessa, aveva depositato, a proprio nome ed indicando come inventore Guazzi Giuliano, una domanda di brevetto italiana avente ad oggetto la soluzione tecnica inventata dal Bernini; tuttavia non solo i disegni dell’Orlandazzi erano stati copiati in modo maldestro, ma anche “le rivendicazioni” erano state “redatte in modo non appropriato, ma soprattutto senza cogliere gli elementi fondamentali dell’invenzione del Bernini, quali, ad esempio, la funzione determinante dell’abbinamento di mezzi di rotolamento ai pattini o la conformazione della superficie di appoggio di tali mezzi di rotolamento”; anche quanto alle rivendicazioni emendate nell’ambito della procedura europea, gli attori evidenziavano, “anche in questo caso, la portata indebitamente limitativa degli emendamenti e l’inadeguatezza degli stessi a rappresentare in modo appropriato l’invenzione del Sig. Bernini che BFB rivendica, e quindi l’ambito della privativa”; quanto da ultimo osservato, oltre che ulteriore fonte di danno, pagina http://bit.ly/29Jq0Je 4 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df delle Selle di Bonatti S.p.a.; nel frattempo B.F.B. provvedeva ad assemblare le Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 confermava che il preteso inventore non possedeva le conoscenze tecniche necessarie per concepire la soluzione tecnica di che trattasi; - si costituivano entrambi i convenuti contestando tutte le domanda delle controparti ed, in particolare, eccependo che – sulla base della stessa prospettazione attorea – il diritto al brevetto sarebbe spettato proprio a Guazzi S.n.c. per aver essa – in tesi – dato incarico al Bernini di risolvere il problema tecnico di cui in premessa, mentre quanto esposto in ordine ai brevetti, “l’oggetto dei concedendi brevetti…è altro rispetto all’invenzione del Bernini”; nel merito, peraltro, negavano che l’idea inventiva fosse del Bernini anziché del Guazzi rilevando che il primo, cui il Guazzi l’aveva manifestata, aveva semplicemente “messo a disposizione” il disegnatore di sua fiducia, il quale aveva poi anche direttamente inviato i disegni modificati (e successivamente anche i calcoli strutturali) a Guazzi S.n.c.; l’importo della Fattura dell’Orlandazzi a B.F.B. doveva poi ritenersi ricompresa in quello della Fattura, pagata, emessa da B.F.B. a Guazzi S.n.c. per la sub fornitura delle nove Selle. - con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. gli attori allegavano ulteriormente che vi era stato un preciso accordo fra Bernini e Guazzi nel senso che Guazzi S.n.c. avrebbe avuto “la possibilità di completare la propria Fornitura nei confronti di Bonatti, evitando che questa sollevasse una rilevante eccezione a causa del grave problema tecnico insorto; d’altro canto parte attrice avrebbe beneficiato di un equo compenso per l’utilizzo dell’invenzione limitatamente alla Fornitura, nonché dei diritti di ogni ulteriore sfruttamento dell’invenzione stessa e quindi della sua registrazione, fermo il diritto del Sig. Bernini a vedersi riconosciuta la qualifica di inventore del trovato”; peraltro “parte attrice era persino disposta – all’esito positivo dei test sull’invenzione – anche a valutare l’ipotesi di richiedere la brevettazione dell’invenzione congiuntamente a nome di BFB e di SNC, ferma restando la titolarità dell’invenzione in capo al Sig. pagina http://bit.ly/29Jq0Je 5 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df mancanti degli “elementi fondamentali dell’invenzione”, dimostrava che Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 Bernini”; nella medesima memoria parti attrici svolgevano domande subordinate ulteriori rispetto a quelle rassegnate in atto di citazione ed aventi ad oggetto: da un lato la comproprietà dell’invenzione e dei conseguenti diritti di sfruttamento; dall’altro il diritto ad un equo compenso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 c.c. - la causa è stata istruita unicamente con parziale espletamento delle prove orali osserva: Le iniziali domande attrici vanno innanzitutto esaminate nella prospettazione in fatto che le sottendono e che, secondo l’interpretazione delle parti convenute (che pure ne propongono una versione parzialmente diversa) sarebbero dirimenti per una immediata pronuncia, quanto meno parziale, di rigetto. Ed in effetti, come esposto nelle premesse, gli attori espongono in primo luogo che, “in occasione” della sub-fornitura di 9 Selle commissionata da Guazzi S.n.c. a B.F.B., Giuliano Guazzi, non riuscendo a risolvere il problema tecnico dell’attrito dei pattini metallici, “chiese la collaborazione del Sig. Daniele Bernini” (atto di citazione, p. 3); ovvero, in altri termini, che “il 17 maggio 2010 il Sig. Bernini ha aderito alla richiesta del Sig. Guazzi di individuare la soluzione di un problema tecnico” (1° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.). E, dunque, il Bernini avrebbe, in tesi delle stesse attrici, ideato la propria invenzione nell’ambito di un contratto d’opera con Guazzi S.n.c., che senz’altro attribuisce a quest’ultima il diritto di brevetto dell’invenzione nascente dall’opera commissionata ed il relativo sfruttamento economico, con ogni conseguente effetto di rigetto delle domande svolte da B.F.B. S.r.l. D’altra parte non vi è in atti alcuna prova, né alcuna richiesta in tal senso, dell’affermato accordo inter partes o della disponibilità ad una intestazione pagina http://bit.ly/29Jq0Je 6 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df avanzate dalle parti; Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 brevettuale congiunta (V. supra), la quale, peraltro, è contraddittoria non solo con il primo assunto, ma altresì con quanto verbalizzato all’udienza 13.6 2013 laddove, alle contestazioni della difesa dei convenuti in punto ad inammissibile novità delle domande formulate per la prima volta nella 1° memoria ex art. 183, 6° comma, la difesa di parti attrici dichiarava di averle “precisate “per tuziorismo ed in via subordinata, nell’ipotesi che parte convenuta intendesse allegare di aver titolo per partecipare allo sfruttamento dei diritti relativi all’invenzione, eccepito che trattasi di domande sostanzialmente rinunciate (così come, peraltro, confermato dall’assenza di ogni deduzione in ordine alle stesse nelle difese conclusive). Quanto in premessa conseguentemente assorbe ogni questione in ordine all’ammissibilità delle domande in questione. Alla luce di quanto esposto tutte le domande avanzate da B.F.B. vanno comunque rigettate. Più opinabile ed unicamente suggestiva è invece l’ulteriore eccezione delle convenute, riferentesi al Bernini in proprio, in punto all’assenza nelle rivendicazioni a fondamento delle domande di brevetto (quella europea anche per come “emendate”) delle caratteristiche “fondamentali” dell’invenzione rivendicata, non potendosi negare che la pur maldestra ed inadeguata rappresentazione dell’invenzione in sede di domande brevettuali ha in ogni caso ad oggetto l’attività “inventiva” (incontestata in causa) dell’applicazione di ruote ai pattini delle Selle, quale soluzione innovativa del problema tecnico dell’attrito nei micro tunnel, essendo ciò ben sufficiente ad identificarla ed a privare di novità ogni successivo tentativo di brevettazione, pur meglio coordinata tecnicamente, della medesima applicazione. pagina http://bit.ly/29Jq0Je 7 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df ipotesi che non si è verificata”: sicchè, condivisibilmente, parte convenuta ha Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 Esaminando, quindi, le domande svolte in proprio dal Bernini (che, peraltro ulterirmente si riverberano su quelle di B.F.B.), la pretesa di essere l’unico inventore del trovato per cui è causa, fonda il proprio assunto sulla testimonianza di Orlandazzi Paolo e su talune argomentazioni d’ordine logico ovvero correlate a circostanze di fatto non contestate. Se, infatti, nessuna prova diretta è stata dedotta sulla esposizione dell’idea inventiva da parte del Bernini alla riunione svoltasi in Villese del 17 maggio 2010 confermato che in quella del successivo 20 maggio presso B.F.B. “il signor Bernini tracciò degli schizzi relativi alla propria idea, spiegandola;…in quell’occasione lui, che in precedenza mi aveva mandato il disegno della slitta difettosa, tracciò uno schizzo della soluzione e in particolare di una slitta con le ruote”, richiedendogli poi di effettuare i disegni ed i calcoli strutturali. Senonchè, deve convenirsi che la dichiarazione in punto al fatto che l’idea fosse “propria” del Bernini appare più una valutazione del teste, correlata alla indubbia posizione “dominante” del Bernini in detta riunione, piuttosto che il frutto di precise dichiarazioni dello stesso in tal senso, mentre il fatto che Guazzi Giuliani rimanesse in secondo piano ben può essere alternativamente giustificato dal (ovvero può essere anche compatibile con il) fatto che l’Orlandazzi era tecnico di fiducia del Bernini e che quest’ultimo – come esposto da controparte (V. infra) – si fosse prestato a metterne a disposizione le capacità professionali eventualmente sperando in ulteriori “collaborazioni” nell’ambito della più ampia Fornitura commessa da Bonatti S.p.a. a Guazzi S.n.c. Vi è piuttosto a sottolineare che l’Orlandazzi ha, altresì, confermato di avere anche mandato direttamente anche a Guazzi S.n.c. disegni e calcoli strutturali, ciò giustificando, peraltro, con affermazioni che contrastano apertamente con la tesi sostenuta da parti attrici (V. supra) ovvero che “[sapeva che] Guazzi voleva pagina http://bit.ly/29Jq0Je 8 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df anche alla presenza di personale della Bonatti, il teste Orlandazzi ha, tuttavia, Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 produrre i pezzi da noi disegnati e Bernini doveva assemblarli” (ma è pacifico fra le parti che non vi sia mai stato alcun accordo in tal senso) e che “dalle informazioni che mi vennero date nella riunione del 20 maggio 2010, mi dissero [che avrebbero] poi brevettato insieme il trovato, laddove funzionante…” (ma, anche in tal caso, già si è visto che gli attori hanno escluso una tale ipotesi). Nel suo complesso, dunque, trattasi di una deposizione certamente non univocamente orientata e certamente non idonea a fondare ex sé l’assunto Né eventuale valenza concorrente può essere assegnata alla incontestata circostanza per cui Guazzi Giuliano chiese al Bernini di presentarsi alla riunione del 17 maggio al cantiere di Villesse di Bonatti S.p.a. come “uno dei fratelli Guazzi” o “della Guazzi S.n.c.”, essendo ciò maggiormente compatibile più che con una sorta di preventivo piano di appropriarsi delle eventuali idee di soluzione che il Bernini potesse esprimere a detta riunione, con l’ovvio interesse della Guazzi S.n.c. a non far conoscere alla propria importante committente che si avvaleva per la Fornitura di società estranee. D’altra parte, a fronte delle dichiarazioni dell’Orlandazzi, vi sono quelle contrapposte, oltre che del teste Guazzi Egidio (padre di Guazzi Giuliano) del teste Alessandro Del Nevo (impiegato di Guazzi S.n.c.), il quale ha dichiarato che “fu Guazzi che disse a Bernini di far fare i disegni. In particolare c’era un rapporto di fiducia e di collaborazione con la B.F.B. e fu Guazzi che disse a Bernini di far fare i disegni ai tecnici che loro già conoscevano e noi avremmo fatturato l’opera da noi svolta per la realizzazione delle ruote di scorrimento all’interno del contratto complessivo che avevamo [ovvero la sub fornitura delle nove Selle]. Tanto è vero che i disegni furono inviati a noi dalla Mech Service di Orlandazzi”. Né può tacciarsi tale prospettazione come “fantasiosa” ove si consideri che la Fattura poi emessa dall’Orlandazzi a B.F.B. era pari a soli circa 300 euro e che pagina http://bit.ly/29Jq0Je 9 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df attoreo. Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 le prestazioni ben potevano essere considerate inserite il quella poi emessa da B.F.B. a carico di Guazzi S.n.c. per la sub fornitura (per la quale non erano stati stabiliti a priori prezzi unitari) delle nove Selle pari a circa 6.000 euro. E a ciò si aggiunga che, eseguita da B.F.B. detta sub fornitura, parti attrici neppure hanno formulato richieste istruttorie a prova della meramente affermata successiva richiesta di informazioni e altro per la costruzione di nuovo prototipo di Sella con le ruote, collaudi e altro, sicchè deve processualmente ritenersi che richiedendo, per l’appunto, il rimborso della Fattura dell’Orlandazzi) per oltre un anno e mezzo, non provvedendo neanche alla domanda di brevettazione autonoma dell’idea inventiva che pretendono propria. Né possono sottacersi le ulteriori dichiarazioni rese dai precisati testi in relazione al doc. 11 prodotto dai convenuti con la 3° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., che, in relazione all’onere probatorio completamente a carico di parti attrici, non può ritenersi tardivo rispetto ai capitoli dalle stesse formulati a dimostrazione della paternità dell’invenzione in capo al Bernini, anziché a mera riprova e sul fatto rappresentato da detto documento ovvero che già nel marzo 2010 era stata elaborato da Guazzi Giuliano un progetto di slitta con ruote, anche se andava “su binari” e non ebbe seguito. E sempre considerando che i medesimi testi hanno altresì confermato che, prima che Guazzi S.n.c. iniziasse a realizzare, anche tramite B.F.B., le Selle con pattini senza ruote, Guazzi Giuliano esternò loro che avrebbe proposto a Bonatti di applicare ai pattini delle ruote di scorrimento. Dato tutto quanto in premessa, deve necessariamente concludersi che processualmente non è stata raggiunta dalle attrici prova idonea e sufficiente per ricondurre a Bernini Daniele l’idea inventiva presupposta dalle formulate domande, con conseguente ulteriore rigetto di quelle avanzate da B.F.B. e di quelle avanzate da Bernini Daniele in proprio. pagina http://bit.ly/29Jq0Je 10 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df B.F.B. ed il Bernini si disinteressarono completamente della questione (neppure Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016 RG n. 9460/2012 Solo per completezza va poi segnalato che parti attrici non hanno avanzato in causa alcuna istanza istruttoria in relazione al preteso risarcimento dei danni né ex art. 125 C.p.i. né in termini di equo compenso né ex art. 2041 c.c. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo secondo il principio di soccombenza. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - RIGETTA tutte le domande attrici. Condanna B.F.B. S.R.L. e BERNINI DANIELE in solido alla rifusione, in favore di GUAZZI S.N.C. e GUAZZI GIULIANO in solido, delle spese di lite, che liquida in € 17,12 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata di Diritto Industriale il 9.3.2016 Il Presidente Estensore dott. Anna Maria Drudi pagina http://bit.ly/29Jq0Je 11 di 11 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7df P.Q.M.