apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016
RG n. 9460/2012
N. R.G. 9460/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ANNA MARIA
DRUDI
Presidente Relatore
dott. GIOVANNI
SALINA
Giudice
dott. ANNA MARIA
ROSSI
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9460/2012 R.G.
promossa da:
B.F.B.
S.R.L.
(C.F.
02038280349)
e
DANIELE
BERNINI
(C.F.
BRNDNL73S25G337V), con il patrocinio dell’avv. LIGI ANDREA GHERARDO e
dell’avv. DE GORACUCHI ILARIA, elettivamente domiciliati in VIA SOLFERINO,
11 40124 BOLOGNA presso l’avv. BERTI ARNOALDI VELI GIOVANNI
ATTORI
contro
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SEZIONE SPECIALIZZATA DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE
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RG n. 9460/2012
GUAZZI S.N.C. DEI FRATELLI ROBERTO, GIULIANO E STEFANO GUAZZI e
GIULIANO GUAZZI, con il patrocinio dell’avv. DI MARCO TIBERIO,
elettivamente domiciliati in CORTE DE’ GALLUZZI 40124 BOLOGNA presso il
difensore avv. DI MARCO TIBERIO
CONVENUTI
Le parti hanno concluso come al verbale d’udienza di precisazione delle
conclusioni in data 9.7.2015
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CONCLUSIONI
Sentenza n. 745/2016 pubbl. il 22/03/2016
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
- con citazione 13.6.2012 B.F.B. S.R.L. e BERNINI DANIELE in proprio
convenivano in giudizio GUAZZI S.N.C. dei fratelli Roberto, Giuliano e Stefano
Guazzi nonché GUAZZI GIULIANO in proprio chiedendo: accertarsi che il diritto
Italiano ed Europeo aventi ad oggetto “Metodo e dispositivo per infilare condotte
in microtunnel sotterranei” spettava unicamente a Bernini Daniele (art. 62
C.p.i.); accertarsi che il diritto al brevetto spettava unicamente a B.F.B. (art. 63
C.p.i.); accertare che i comportamenti delle controparti (presentazione delle
domande di brevetto da parte di Guazzi S.n.c.; dichiarazione che Guazzi
Giuliano era l’inventore; sfruttamento dei diritti di brevetto) erano illegittimi;
condannare per l’effetto Guazzi S.n.c. al risarcimento dei danni patrimoniali
subiti e subendi da B.F.B.; condannare Guazzi S.n.c. e Guazzi Giuliano al
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal Bernini per violazione del diritto
morale d’autore; ove rilasciati i brevetti in corso di causa ordinarsi il
trasferimento dei medesimi a nome di B.F.B. (art. 118, 3° comma, lett. a) C.p.i.);
in ogni caso ordinarsi la pubblicazione dell’emananda sentenza;
- deducevano che nella prima metà di maggio 2010 GUAZZI S.N.C., alla quale
Bonatti S.p.a. aveva commissionato una Fornitura di “Selle” o slitte meccaniche
per l’introduzione di condutture all’interno di tubazioni già installate nel
sottosuolo (c.d. “Micro Tunnel”), aveva chiesto la “collaborazione” di Bernini
Daniele, socio e legale rappresentante di B.F.B., per l’allestimento di parte della
fornitura, in relazione alla quale consegnava i disegni originali predisposti dalla
Bonatti, ma anche per la risoluzione del problema tecnico concernente
l’eccessivo attrito dei pattini metallici alla base delle Selle; a tal fine il 17 maggio
2010 Bernini Daniele e Guazzi Giuliano si recavano insieme al cantiere Bonatti
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ad essere riconosciuto inventore di quanto oggetto delle Domande di Brevetto
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di Villesse (Gorizia) e, nell’occasione, il Guazzi chiese al Bernini di presentarsi
“come uno dei fratelli Guazzi”; in tale incontro Bernini Daniele escogitò la
soluzione di applicare ai pattini delle ruote ovoidali (simili ad un pallone da
rugby) di scorrimento, assumendosi l’impegno di elaborare l’idea con disegni e
calcoli strutturali, per i quali il successivo 20 maggio, in altro incontro, cui era
presente Guazzi Giuliano, incaricava il proprio tecnico di fiducia (Orlandazzi
Paolo) tracciando uno schizzo illustrativo della propria idea sul disegno originale
nove selle commisionate da Guazzi S.n.c. con le originarie caratteristiche
consegnandole il 31 maggio; successivamente Bernini provvedeva a
trasmettere a Guazzi S.n.c. i disegni ed i calcoli strutturali dell’Orlandazzi, ma le
successive richieste del Bernini per la costruzione del nuovo prototipo
rimanevano inevase; solo in occasione della pubblicazione della domanda
europea di brevetto in data 29.2.2012 gli attori erano venuti a conoscenza che
già nell’agosto del 2010 Guazzi S.n.c., utilizzando i disegni di cui in premessa,
aveva depositato, a proprio nome ed indicando come inventore Guazzi Giuliano,
una domanda di brevetto italiana avente ad oggetto la soluzione tecnica
inventata dal Bernini; tuttavia non solo i disegni dell’Orlandazzi erano stati
copiati in modo maldestro, ma anche “le rivendicazioni” erano state “redatte in
modo non appropriato, ma soprattutto senza cogliere gli elementi fondamentali
dell’invenzione del Bernini, quali, ad esempio, la funzione determinante
dell’abbinamento di mezzi di rotolamento ai pattini o la conformazione della
superficie di appoggio di tali mezzi di rotolamento”; anche quanto alle
rivendicazioni emendate nell’ambito della procedura europea, gli attori
evidenziavano, “anche in questo caso, la portata indebitamente limitativa degli
emendamenti e l’inadeguatezza degli stessi a rappresentare in modo
appropriato l’invenzione del Sig. Bernini che BFB rivendica, e quindi l’ambito
della privativa”; quanto da ultimo osservato, oltre che ulteriore fonte di danno,
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delle Selle di Bonatti S.p.a.; nel frattempo B.F.B. provvedeva ad assemblare le
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confermava che il preteso inventore non possedeva le conoscenze tecniche
necessarie per concepire la soluzione tecnica di che trattasi;
- si costituivano entrambi i convenuti contestando tutte le domanda delle
controparti ed, in particolare, eccependo che – sulla base della stessa
prospettazione attorea – il diritto al brevetto sarebbe spettato proprio a Guazzi
S.n.c. per aver essa – in tesi – dato incarico al Bernini di risolvere il problema
tecnico di cui in premessa, mentre quanto esposto in ordine ai brevetti,
“l’oggetto dei concedendi brevetti…è altro rispetto all’invenzione del Bernini”; nel
merito, peraltro, negavano che l’idea inventiva fosse del Bernini anziché del
Guazzi rilevando che il primo, cui il Guazzi l’aveva manifestata, aveva
semplicemente “messo a disposizione” il disegnatore di sua fiducia, il quale
aveva poi anche direttamente inviato i disegni modificati (e successivamente
anche i calcoli strutturali) a Guazzi S.n.c.; l’importo della Fattura dell’Orlandazzi
a B.F.B. doveva poi ritenersi ricompresa in quello della Fattura, pagata, emessa
da B.F.B. a Guazzi S.n.c. per la sub fornitura delle nove Selle.
- con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. gli attori allegavano
ulteriormente che vi era stato un preciso accordo fra Bernini e Guazzi nel senso
che Guazzi S.n.c. avrebbe avuto “la possibilità di completare la propria Fornitura
nei confronti di Bonatti, evitando che questa sollevasse una rilevante eccezione
a causa del grave problema tecnico insorto; d’altro canto parte attrice avrebbe
beneficiato di un equo compenso per l’utilizzo dell’invenzione limitatamente alla
Fornitura, nonché dei diritti di ogni ulteriore sfruttamento dell’invenzione stessa
e quindi della sua registrazione, fermo il diritto del Sig. Bernini a vedersi
riconosciuta la qualifica di inventore del trovato”; peraltro “parte attrice era
persino disposta – all’esito positivo dei test sull’invenzione – anche a valutare
l’ipotesi di richiedere la brevettazione dell’invenzione congiuntamente a nome di
BFB e di SNC, ferma restando la titolarità dell’invenzione in capo al Sig.
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mancanti degli “elementi fondamentali dell’invenzione”, dimostrava che
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Bernini”; nella medesima memoria parti attrici svolgevano domande subordinate
ulteriori rispetto a quelle rassegnate in atto di citazione ed aventi ad oggetto: da
un lato la comproprietà dell’invenzione e dei conseguenti diritti di sfruttamento;
dall’altro il diritto ad un equo compenso ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
2041 c.c.
- la causa è stata istruita unicamente con parziale espletamento delle prove orali
osserva:
Le iniziali domande attrici vanno innanzitutto esaminate nella prospettazione in
fatto che le sottendono e che, secondo l’interpretazione delle parti convenute
(che pure ne propongono una versione parzialmente diversa) sarebbero
dirimenti per una immediata pronuncia, quanto meno parziale, di rigetto.
Ed in effetti, come esposto nelle premesse, gli attori espongono in primo luogo
che, “in occasione” della sub-fornitura di 9 Selle commissionata da Guazzi
S.n.c. a B.F.B., Giuliano Guazzi, non riuscendo a risolvere il problema tecnico
dell’attrito dei pattini metallici, “chiese la collaborazione del Sig. Daniele Bernini”
(atto di citazione, p. 3); ovvero, in altri termini, che “il 17 maggio 2010 il Sig.
Bernini ha aderito alla richiesta del Sig. Guazzi di individuare la soluzione di un
problema tecnico” (1° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.).
E, dunque, il Bernini avrebbe, in tesi delle stesse attrici, ideato la propria
invenzione nell’ambito di un contratto d’opera con Guazzi S.n.c., che senz’altro
attribuisce a quest’ultima il diritto di brevetto dell’invenzione nascente dall’opera
commissionata ed il relativo sfruttamento economico, con ogni conseguente
effetto di rigetto delle domande svolte da B.F.B. S.r.l.
D’altra parte non vi è in atti alcuna prova, né alcuna richiesta in tal senso,
dell’affermato accordo inter partes o della disponibilità ad una intestazione
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avanzate dalle parti;
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brevettuale congiunta (V. supra), la quale, peraltro, è contraddittoria non solo
con il primo assunto, ma altresì con quanto verbalizzato all’udienza 13.6 2013
laddove, alle contestazioni della difesa dei convenuti in punto ad inammissibile
novità delle domande formulate per la prima volta nella 1° memoria ex art. 183,
6° comma, la difesa di parti attrici dichiarava di averle “precisate “per tuziorismo
ed in via subordinata, nell’ipotesi che parte convenuta intendesse allegare di
aver titolo per partecipare allo sfruttamento dei diritti relativi all’invenzione,
eccepito che trattasi di domande sostanzialmente rinunciate (così come,
peraltro, confermato dall’assenza di ogni deduzione in ordine alle stesse nelle
difese conclusive).
Quanto in premessa conseguentemente assorbe ogni questione in ordine
all’ammissibilità delle domande in questione.
Alla luce di quanto esposto tutte le domande avanzate da B.F.B. vanno
comunque rigettate.
Più opinabile ed unicamente suggestiva è invece l’ulteriore eccezione delle
convenute, riferentesi al Bernini in proprio, in punto all’assenza nelle
rivendicazioni a fondamento delle domande di brevetto (quella europea anche
per come “emendate”) delle caratteristiche “fondamentali” dell’invenzione
rivendicata, non potendosi negare che la pur maldestra ed inadeguata
rappresentazione dell’invenzione in sede di domande brevettuali ha in ogni caso
ad oggetto l’attività “inventiva” (incontestata in causa) dell’applicazione di ruote
ai pattini delle Selle, quale soluzione innovativa del problema tecnico dell’attrito
nei micro tunnel, essendo ciò ben sufficiente ad identificarla ed a privare di
novità ogni successivo tentativo di brevettazione, pur meglio coordinata
tecnicamente, della medesima applicazione.
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ipotesi che non si è verificata”: sicchè, condivisibilmente, parte convenuta ha
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Esaminando, quindi, le domande svolte in proprio dal Bernini (che, peraltro
ulterirmente si riverberano su quelle di B.F.B.), la pretesa di essere l’unico
inventore del trovato per cui è causa, fonda il proprio assunto sulla
testimonianza di Orlandazzi Paolo e su talune argomentazioni d’ordine logico
ovvero correlate a circostanze di fatto non contestate.
Se, infatti, nessuna prova diretta è stata dedotta sulla esposizione dell’idea
inventiva da parte del Bernini alla riunione svoltasi in Villese del 17 maggio 2010
confermato che in quella del successivo 20 maggio presso B.F.B. “il signor
Bernini tracciò degli schizzi relativi alla propria idea, spiegandola;…in
quell’occasione lui, che in precedenza mi aveva mandato il disegno della slitta
difettosa, tracciò uno schizzo della soluzione e in particolare di una slitta con le
ruote”, richiedendogli poi di effettuare i disegni ed i calcoli strutturali.
Senonchè, deve convenirsi che la dichiarazione in punto al fatto che l’idea
fosse “propria” del Bernini appare più una valutazione del teste, correlata alla
indubbia posizione “dominante” del Bernini in detta riunione, piuttosto che il
frutto di precise dichiarazioni dello stesso in tal senso, mentre il fatto che Guazzi
Giuliani rimanesse in secondo piano ben può essere alternativamente
giustificato dal (ovvero può essere anche compatibile con il) fatto che
l’Orlandazzi era tecnico di fiducia del Bernini e che quest’ultimo – come esposto
da controparte (V. infra) – si fosse prestato a metterne a disposizione le
capacità professionali eventualmente sperando in ulteriori “collaborazioni”
nell’ambito della più ampia Fornitura commessa da Bonatti S.p.a. a Guazzi
S.n.c.
Vi è piuttosto a sottolineare che l’Orlandazzi ha, altresì, confermato di avere
anche mandato direttamente anche a Guazzi S.n.c. disegni e calcoli strutturali,
ciò giustificando, peraltro, con affermazioni che contrastano apertamente con la
tesi sostenuta da parti attrici (V. supra) ovvero che “[sapeva che] Guazzi voleva
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anche alla presenza di personale della Bonatti, il teste Orlandazzi ha, tuttavia,
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produrre i pezzi da noi disegnati e Bernini doveva assemblarli” (ma è pacifico fra
le parti che non vi sia mai stato alcun accordo in tal senso) e che “dalle
informazioni che mi vennero date nella riunione del 20 maggio 2010, mi dissero
[che avrebbero] poi brevettato insieme il trovato, laddove funzionante…” (ma,
anche in tal caso, già si è visto che gli attori hanno escluso una tale ipotesi).
Nel suo complesso, dunque, trattasi di una deposizione certamente non
univocamente orientata e certamente non idonea a fondare ex sé l’assunto
Né eventuale valenza concorrente può essere assegnata alla incontestata
circostanza per cui Guazzi Giuliano chiese al Bernini di presentarsi alla riunione
del 17 maggio al cantiere di Villesse di Bonatti S.p.a. come “uno dei fratelli
Guazzi” o “della Guazzi S.n.c.”, essendo ciò maggiormente compatibile più che
con una sorta di preventivo piano di appropriarsi delle eventuali idee di
soluzione che il Bernini potesse esprimere a detta riunione, con l’ovvio interesse
della Guazzi S.n.c. a non far conoscere alla propria importante committente che
si avvaleva per la Fornitura di società estranee.
D’altra parte, a fronte delle dichiarazioni dell’Orlandazzi, vi sono
quelle
contrapposte, oltre che del teste Guazzi Egidio (padre di Guazzi Giuliano) del
teste Alessandro Del Nevo (impiegato di Guazzi S.n.c.), il quale ha dichiarato
che “fu Guazzi che disse a Bernini di far fare i disegni. In particolare c’era un
rapporto di fiducia e di collaborazione con la B.F.B. e fu Guazzi che disse a
Bernini di far fare i disegni ai tecnici che loro già conoscevano e noi avremmo
fatturato l’opera da noi svolta per la realizzazione delle ruote di scorrimento
all’interno del contratto complessivo che avevamo [ovvero la sub fornitura delle
nove Selle]. Tanto è vero che i disegni furono inviati a noi dalla Mech Service di
Orlandazzi”.
Né può tacciarsi tale prospettazione come “fantasiosa” ove si consideri che la
Fattura poi emessa dall’Orlandazzi a B.F.B. era pari a soli circa 300 euro e che
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attoreo.
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le prestazioni ben potevano essere considerate inserite il quella poi emessa da
B.F.B. a carico di Guazzi S.n.c. per la sub fornitura (per la quale non erano stati
stabiliti a priori prezzi unitari) delle nove Selle pari a circa 6.000 euro.
E a ciò si aggiunga che, eseguita da B.F.B. detta sub fornitura, parti attrici
neppure hanno formulato richieste istruttorie a prova della meramente affermata
successiva richiesta di informazioni e altro per la costruzione di nuovo prototipo
di Sella con le ruote, collaudi e altro, sicchè deve processualmente ritenersi che
richiedendo, per l’appunto, il rimborso della Fattura dell’Orlandazzi) per oltre un
anno e mezzo, non provvedendo neanche alla domanda di brevettazione
autonoma dell’idea inventiva che pretendono propria.
Né possono sottacersi le ulteriori dichiarazioni rese dai precisati testi in
relazione al doc. 11 prodotto dai convenuti con la 3° memoria ex art. 183, 6°
comma, c.p.c., che, in relazione all’onere probatorio completamente a carico di
parti attrici, non può ritenersi tardivo rispetto ai capitoli dalle stesse formulati a
dimostrazione della paternità dell’invenzione in capo al Bernini, anziché a mera
riprova e sul fatto rappresentato da detto documento ovvero che già nel marzo
2010 era stata elaborato da Guazzi Giuliano un progetto di slitta con ruote,
anche se andava “su binari” e non ebbe seguito.
E sempre considerando che i medesimi testi hanno altresì confermato che,
prima che Guazzi S.n.c. iniziasse a realizzare, anche tramite B.F.B., le Selle con
pattini senza ruote, Guazzi Giuliano esternò loro che avrebbe proposto a Bonatti
di applicare ai pattini delle ruote di scorrimento.
Dato tutto quanto in premessa, deve necessariamente concludersi che
processualmente non è stata raggiunta dalle attrici prova idonea e sufficiente
per ricondurre a Bernini Daniele l’idea inventiva presupposta dalle formulate
domande, con conseguente ulteriore rigetto di quelle avanzate da B.F.B. e di
quelle avanzate da Bernini Daniele in proprio.
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B.F.B. ed il Bernini si disinteressarono completamente della questione (neppure
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Solo per completezza va poi segnalato che parti attrici non hanno avanzato in
causa alcuna istanza istruttoria in relazione al preteso risarcimento dei danni né
ex art. 125 C.p.i. né in termini di equo compenso né ex art. 2041 c.c.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo secondo il principio di
soccombenza.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA tutte le domande attrici.
Condanna B.F.B. S.R.L. e BERNINI DANIELE in solido alla rifusione, in favore
di GUAZZI S.N.C. e GUAZZI GIULIANO in solido, delle spese di lite, che liquida
in € 17,12 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre 15%
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata di
Diritto Industriale il 9.3.2016
Il Presidente Estensore
dott. Anna Maria Drudi
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