Modificazioni corporee non funzionali 1/2
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Modificazioni corporee non funzionali 1/2
Corso di Biodiritto, a.a. 2015-2016 (13a edizione) Lezione 2.: Modificazioni corporee non funzionali 1/2 29 settembre 2015 Prof. Giampaolo Azzoni L’arbitrarietà del corpo umano (Azzoni 2002) “le syllogisme arbitraire du corps” Antonin Artaud, 1948 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 2 Atti di disposizione del proprio corpo Art. 5 Codice civile Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [Cost. 32; preleggi 31; c.c. 1418] (1). ----------------------(1) Sul prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico vedi la L. 3 aprile 1957, n. 235 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300, nonché la L. 2 dicembre 1975, n. 644; sul trapianto del rene tra persone viventi la L. 26 giugno 1967, n. 458; sulla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano la L. 14 luglio 1967, n. 592; sull‘interruzione della gravidanza la L. 22 maggio 1978, n. 194; sul cambiamento di sesso la L. 14 aprile 1982, n. 164; sul trapianto parziale di fegato tra persone viventi la L. 16 dicembre 1999, n. 483. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Articolo 3 Diritto all'integrità della persona 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 4 Salute: la definizione OMS “La salute è uno stato di completo benessere fisico e mentale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o infermità.” D.Lgs.C.P.S. 4-3-1947 n. 1068 Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946. 5 1. Identità sessuale Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 6 Disforia di genere Disforia di genere, è un disturbo in cui una persona ha una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico. Il termine disforia di genere venne introdotto nel 1971 da Donald Laub e Norman Fisk. "Gender Dysphoria" è stato recepito nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition, 2013), o DSM-5, al posto di "Gender Identity Disorder" ritenuto stigmatizzante. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 7 Transessualismo: la situazione prima della L. 164/1982 Con sentenza n. 1726 del 12 ottobre-23 novembre 1979 confermativa di quella di primo grado, la Corte d'appello di Napoli rigettava la domanda di Borriello Pasquale intesa ad ottenere la rettificazione del sesso - e conseguentemente del nome - attribuitogli nei registri dello Stato civile, intendendo determinante, ai fini dell'attribuzione di sesso, il carattere maschile dei cromosomi, delle gonadi e degli originali organi genitali esterni (sia pure atrofici), e negando rilevanza alla caratterizzazione psichica e comportamentale in senso femminile manifestata dal soggetto fin dalla più tenera età ed all'intervento chirurgico di demolizione dei genitali esterni e ricostruzione di un simulacro di vagina cui il medesimo si era sottoposto. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 8 Transessualismo: una migliore comprensione scientifica (1/3) Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio. Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 9 Transessualismo: una migliore comprensione scientifica (2/3) Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e che soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare risultati positivi, come è stato verificato nella grande maggioranza dei casi considerati. Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche (come ebbe ad esprimersi il Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza dell'11 aprile 1978), ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 10 Transessualismo: una migliore comprensione scientifica (3/3) (…) l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi, come si è detto, a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche, consentendo al transessuale di godere una situazione di, almeno relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione quanto più possibile normale. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 11 Un nuovo concetto di identità sessuale Sulla scorta dei cennati elementi conoscitivi si è mosso anche il legislatore italiano, accogliendo un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 12 L. 14.4.1982 n. 164 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (1/2) 1. La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 13 L. 14.4.1982 n. 164 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (1/2) D.Lgs. 1-9-2011 n. 150 - Art. 31 Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso 1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore. 3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. 5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. 6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 14 L. 14.4.1982 n. 164 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (2/2) 3. Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio. 4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 15 Due sentenze importanti sulla L. 164/1982 Corte Costituzionale, sentenza n. 170 / 2014 Cassazione civile sez. I, 20/07/2015, n. 15138 16 E’ costituzionale lo scioglimento automatico del matrimonio anche contro la volontà dei coniugi? prima Sezione Civile della Corte di Cassazione Ordinanza n. 14329 / 2013, depositata il 6 giugno 2013 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Giampaolo Azzoni 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 2. Modificazioni corporee non funzionali 17 Corte Costituzionale, sentenza n. 170 / 2014 La fattispecie peculiare che viene qui in considerazione coinvolge, da un lato, l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e, dall’altro lato, l’interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l’esercizio della libertà di scelta compiuta dall’un coniuge con il consenso dell’altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in essere (in tal ultimo senso si sono indirizzate le pronunce della Corte costituzionale austriaca – VerfG 8 giugno 2006, n. 17849 – e della Corte costituzionale tedesca BVerfG, 1, Senato, ord. 27 maggio 2008, BvL 10/05). Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 18 Corte Costituzionale, sentenza n. 170 / 2014 La normativa – della cui legittimità dubita la Corte rimettente – risolve un tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell’istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» (sentenza n. 138 del 2010). Sta in ciò, dunque, la ragione del vulnus che, per il profilo in esame, le disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità arrecano al precetto dell’art. 2 Cost. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 19 Corte Costituzionale, sentenza n. 170 / 2014 Tuttavia, non ne è possibile la reductio ad legitimitatem mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l’art. 29 Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 20 Corte Costizionale, sentenza n. 170 / 2014 Va, pertanto, dichiarata – in accoglimento, per quanto di ragione, delle sollevate questioni − l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164, con riferimento all’art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 21 Cassazione civile sez. I, 20/07/2015 (ud. 21/05/2015, dep.20/07/2015 ); Numero: 15138 Massima “Per ottenere la rettificazione dello stato civile, non occorre più che sia attuato un intervento chirurgico che modifichi i caratteri sessuali primari. La mancata operazione non può infatti essere di per sé ragione sufficiente a escludere il cambio di sesso all'anagrafe, essendo sufficiente dimostrare, attraverso i trattamenti medici e psicologici subiti, la radicalità della scelta intrapresa.” Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 22 Cassazione civile sez. I, 20/07/2015 (ud. 21/05/2015, dep.20/07/2015 ); Numero: 15138 · Fatto M.M. aveva richiesto al Tribunale di Piacenza nel 1999 l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici. Il Tribunale aveva accolto la domanda. Dopo circa dieci anni è stata richiesta dal M. la rettificazione dei propri atti anagrafici senza sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al genere femminile. A sostegno della nuova domanda era stato rilevato: - che il ricorrente temeva le complicanze di natura sanitaria; - che nel frattempo aveva raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal trattamento anzidetto. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 23 Cassazione civile sez. I, 20/07/2015 (ud. 21/05/2015, dep.20/07/2015 ); Numero: 15138 Diritto Negli anni '80, quando è entrata in vigore la L. n. 164 del 1982, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto un requisito necessario per poter portare a termine il processo di mutamento del sesso. (…) Negli ultimi venti anni si è avuto un progressivo sviluppo della scienza medica e degli approdi della psicologia e della psichiatria parallelo alla crescita di una cultura, largamente condivisa a livello Europeo, (…), della cultura dei diritti delle persone, particolarmente sensibile alle libertà individuali e relazionali che compongono la vita privata e familiare. Tale movimento ha influenzato l'emersione ed il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali, alle quali è stato possibile, diversamente che in passato, poter scegliere il percorso medico - psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 24 Cassazione civile sez. I, 20/07/2015 (ud. 21/05/2015, dep.20/07/2015 ); Numero: 15138 Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 25 La parificazione del transessuale Autorità: Corte giustizia CE Data: 07 gennaio 2004 Numero: n. 117 Pensione di reversibilità Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 26 L. 14.4.1982 n. 164 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (2/2) Transessuale Vs. Intersessuale (o altre forme di identificazione sessuale diverse dal binomio maschio / femmina) Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 27 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 28 BERLINO - E' in arrivo in Germania, primo paese in Europa a introdurlo, un terzo sesso: quello ''indeterminato''. In base a una nuova legge che entrera' in vigore il primo novembre, la definizione del sesso sarà infatti facoltativa e nell'atto di nascita non sarà piu' obbligatorio indicare i classici 'm' o 'f' per maschio o femmina, ma si potra' omettere di specificare il sesso del neonato. Finora solo l'Australia ha introdotto una normativa di questo tipo. (Ansa) Am 7. Mai 2013 verabschiedete der Bundestag ein einschlägiges Gesetz; ab 1. November gilt: Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, so ist der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe in das Geburtenregister einzutragen Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 29 Una fondamentale distinzione concettuale Edmund Husserl: Körper e Leib Körper: il corpo come realtà materiale Leib: il corpo come esperienza del soggetto 30 Leib: dimensione soggettiva e sociale Non va considerata solo la dimensione soggettiva del Leib (quella che gli è costitutivamente propria), ma anche quella intersoggettiva: il vissuto sociale e culturale del corpo entro cui si dà l’esperienza specifica del singolo individuo. “i Greci dei primi secoli non concepiscono il corpo come unità; né nella lingua né nelle arti plastiche”, il corpo era concepito “come insieme di membra” (Bruno Snell La cultura greca e le origini del pensiero europeo, 1963, tr. it. pp. 27-8) 31 Sesso vs. genere (“gender”) Differenza sessuale: quella che si osserva nei corpi degli umani (e di tanti animali) Differenza di genere: la maniera in cui un essere umano vive e coltiva la propria identità sessuale Fonte: Carmelo Vigna, Sul maschio e la femmina umani: contro la ‘liquefazione del gender’: alcune costanti, 2008, p. 65. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 32 Molteplicità del genere (“gender”) Fonte: Carmelo Vigna, Sul maschio e la femmina umani: contro la ‘liquefazione del gender’: alcune costanti, 2008, p. 66. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 33 FANCIULLACCI R.; ZANARDO S. (A CURA DI) DONNE UOMINI IL SIGNIFICARE DELLA DIFFERENZA VITA E PENSIERO 2010 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 34 Dal transessuale al transgender Il genere può essere arbitrariamente scelto dalla persona? Quanti sono i generi? Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 35 Facebook ha aggiunto oltre 50 nuove opzioni tra le quali ogni iscritto può scegliere per indicare la propria identità di genere. Facebook ha spiegato di avere collaborato con diverse associazioni di persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) per preparare la nuova lista, all’interno della quale è possibile scegliere anche più di una identità di generei: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Agender Androgyne Androgynous Bigender Cis Cisgender Cis Female Cis Male Cis Man Cis Woman Cisgender Female Cisgender Male Cisgender Man Cisgender Woman Female to Male FTM Gender Fluid Gender Nonconforming Gender Questioning Gender Variant Genderqueer – Giampaolo Azzoni – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Intersex Male to Female MTF Neither Neutrois Non-binary Other Pangender Trans Trans Female Trans Male Trans Man Trans Person Trans Woman Transfeminine Transgender Transgender Female Transgender Male Transgender Man Transgender Person Transgender Woman Transmasculine Transsexual Transsexual Female Transsexual Male Transsexual Man Transsexual Person Transsexual Woman Two-Spirit 2. Modificazioni corporee non funzionali 36 LGBT LGBT is an initialism that collectively refers to the lesbian, gay, bisexual, and transgender community. In use since the 1990s, the term LGBT is an adaptation of the initialism "LGB", which itself started replacing the phrase gay community beginning in the mid-to-late 1980s, which many within the community in question felt did not accurately represent all those to whom it referred. The initialism has become mainstream as a self-designation and has been adopted by the majority "sexuality and gender identity-based" community centers and media in the United States and some other English-speaking countries. The term LGBT is intended to emphasize a diversity of "sexuality and gender identity-based cultures" and is sometimes used to refer to anyone who is non-heterosexual or cisgender instead of exclusively to people who are homosexual, bisexual, or transgender. To recognize this inclusion, a popular variant adds the letter Q for those who identify as queer and/or are questioning their sexual identity as "LGBTQ", recorded since 1996. On the one hand, some intersex people who want to be included in LGBT groups suggest an extended initialism "LGBTI" (recorded since 1999).This initialism "LGBTI" is used in all parts of "The Activist's Guide" of the Yogyakarta Principles in Action. Furthermore, the initialism "LGBTIH" has seen use in India to encompass the hijra third gender identity and the related subculture. Wikipedia Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 37 LGBT Many variants exist including variations that merely change the order of the letters; LGBT or GLBT are the most common terms and the ones most frequently seen in current usage. Although identical in meaning, "LGBT" may have a more feminist connotation than "GLBT" as it places the "L" (for "lesbian") first. When not inclusive of transgender people it is sometimes shortened to LGB. LGBT may also include additional "Q"s for "queer" or "questioning" (sometimes abbreviated with a question mark and sometimes used to mean anybody not literally L, G, B or T) which can then look like e.g., "LGBTQ" or "LGBTQQ"". Other variants may add a "U" for "unsure"; a "C" for "curious"; an "I" for "intersex"; another "T" for "transsexual" or "transvestite"; another "T", "TS", or "2" for "Two‐Spirit" persons; an "A" or "SA" for "straight allies"; or an "A" for "asexual". Some may also add a "P" for "pansexual" or "polyamorous", an "H" for "HIV-affected", and/or an "O" for "other". The order of the letters has not been standardized; in addition to the variations between the positions of the initial "L" or "G", the mentioned, less‐ common letters, if used, may appear in almost any order. Variant terms do not typically represent political differences within the community, but arise simply from the preferences of individuals and groups. The terms pansexual, omnisexual, fluid and queer-identified are regarded as falling under the umbrella term "bisexual". Likewise, the terms transsexual and intersex are regarded by some people as falling under the umbrella term "transgender" though many transsexual and intersex people object to this (both for different reasons). "SGL" (i.e. "same gender loving") is sometimes favored among black Americans as a way of distinguishing themselves from what they regard as whitedominated LGBT communities. "MSM" (er.g. "men who have sex with men") is clinically used to describe men who have sex with other men without referring to their sexual orientation. A phrase introduced in the 2000s, "minority sexual and gender identities" ("MSGI"), used to include all letters and acronyms, has yet to find its way into common usage. The magazine Anything That Moves coined the acronym FABGLITTER (from Fetish such as the BDSM lifestyle community, Allies or poly-Amorous as in Polyamorous couples became more used, Bisexual, Gay, Lesbian, Intersexed, Transgender, Transsexual Engendering Revolution or inter-Racial attraction), although this term has not made its way into common usage. Another acronym that has begun to spread is QUILTBAG, from Queer/Questioning, Undecided, Intersex, Lesbian, Trans, Bisexual, Asexual, Gay. Again, this is not a common term. Similarly, in some areas people are starting to simply use 'LGBTetc' or 'LGBTQetc' to include everyone. The initial A for Allies came from some of the paraphilia or sexual fetishism lifestyles, who are primarily in support of the GLBT community, and sometimes they form an alliance in sociopolitical affairs to further represent the umbrella term GLBTA (Gay Lesbian Bi Trans Alternative or Allies). Wikipedia Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 38 Orientamento sessuale e identità di genere: la Raccomandazione del Consiglio d’Europa (31 marzo 2010) Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 March 2010 at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies) (…) Recognising that lesbian, gay, bisexual and transgender persons have been for centuries and are still subjected to homophobia, transphobia and other forms of intolerance and discrimination even within their family – including criminalisation, marginalisation, social exclusion and violence – on grounds of sexual orientation or gender identity, and that specific action is required in order to ensure the full enjoyment of the human rights of these persons; (…) Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 39 Problematicità della modificabilità del genere (“gender”) L’ideologia “Gender” come problema biopolitico Intervento di Laura Palazzani alla 45a Settimana Sociale (18-21 ottobre 2007) http://blog.centrodietica.it/?p=93 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 40 “The Spectator”, 26 settembre 2015 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 41 2. Chirurgia estetica Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 42 2002-2007 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 43 Tripartizione della chirurgia estetica (1/2) 1) l'attività riparativa riguarda quelle ipotesi in cui l'operato del medico è volto alla ricostruzione di una preesistente condizione fisica pregiudicata per diverse ragioni (ad es. incidenti stradali, trattamenti terapeutici o interventi menomativi resisi necessari per gravi patologie) 2) l'attività ricostruttiva concerne quegli interventi volti alla riparazione di gravi imperfezioni naturali che possono pregiudicare il normale svolgersi delle relazioni professionali ed in generale interpersonali dell'individuo Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 04, 1359 La tripartizione, più volte richiamata dalla dottrina, è proposta da Bilancetti, La responsabilità penale e civile del medico, Padova, 1996, p. 162 e riportata dallo stesso a. in Id., La responsabilità del chirurgo estetico, in Riv. it. med. leg., 1997, p. 520 (nonché in Giur. it., 1997, IV, p. 354). Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 44 Tripartizione della chirurgia estetica (2/2) c) l'attività correttiva comprende invece tutti quegli interventi che nella norma potrebbero essere evitati ma che sono richiesti per svariate ragioni, riconducibili principalmente al desiderio (o al capriccio) di modificare il proprio aspetto per trasformare una parte del proprio corpo ritenuta non conforme ad un certo standard di bellezza, o piuttosto per cancellare i segni del tempo che, con intensità diversa, interessano irrimediabilmente ogni individuo Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ. 2005, 04, 1359 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 45 Il riconoscimento della chirurgia estetica Cassazione civile sez. III, 25 novembre 1994, n. 10014 “È opportuno, peraltro, ribadire che la funzione tipica dell'arte medica, individuata nella cura del paziente, al fine di vincere la malattia, ovvero di ridurne gli effetti pregiudizievoli o, quanto meno, di lenire le sofferenze che produce, salvaguardando e tutelando la vita (Art. 3 del codice deontologico approvato nel luglio 1989), non esclude, infatti, la legittimità della chirurgia estetica, che, a prescindere dalle turbe psicologiche che potrebbero derivare da una dilatata considerazione degli aspetti sgradevoli del proprio corpo, tende a migliorarne esclusivamente l'estetica.” Art. 3 - Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, d isesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona. Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 46 Chirurgia estetica: mezzi vs. risultato (1/2) Sfumarsi della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato (anche per altre prestazioni professionali) In dottrina l'operazione di chirurgia estetica è stata talvolta annoverata tra quegli interventi che, pur avendo natura medica, non assumono finalità terapeutiche, ma riguardano piuttosto pratiche cosmetiche, cosicché si imporrebbe, nel valutare l'operato dei chirurghi estetici, il ricorso ad un criterio più rigoroso, ricollegabile alle obbligazioni di risultato piuttosto che all'obbligazione di mezzi, anche perché, a differenza di tutte le altre ipotesi, nel settore della chirurgia estetica non si instaurerebbe un normale rapporto medico-malato, bensì quello più peculiare tra medico e persona sana. Si è affermato, peraltro, che il miglioramento morfologico promesso al paziente dal chirurgo estetico integra gli estremi di una prestazione di dare piuttosto che di fare. Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 04, 1359 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 47 Chirurgia estetica: mezzi vs. risultato (2/2) Un altro filone dottrinale, senz'altro maggioritario, individua anche nella chirurgia estetica una finalità indirettamente terapeutica, "ove non si voglia considerare la persona umana soltanto in senso strettamente meccanicistico, bensì nella sua totalità psicofisica", ritenendo eccessivamente sanzionatoria la prospettazione di un regime di responsabilità del chirurgo estetico differente rispetto a quello adottato per il medico in generale Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 04, 1359 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 48 Piercing e tatuaggi? Il caso particolare del minore In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso al raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'art. 2 del codice civile. Qualora dunque il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 ed i 18 anni (c.d. grandi minori), trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di questa zona anatomica. Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età. Emilia-Romagna - Delib.G.R. 11-4-2007 n. 465 Approvazione delle linee-guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing". Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 49 Piercing e tatuaggi? Mariassunta Piccinni, Le attività di piercing e tatuaggio tra libertà di autodeterminazione e limiti alla disponibilità del proprio corpo In: Riv. it. medicina legale 2005, 03, 513 Giampaolo Azzoni 2. Modificazioni corporee non funzionali 50