Lezione 3.: Modificazioni corporee non funzionali
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Lezione 3.: Modificazioni corporee non funzionali
Corso di Biodiritto, a.a. 2012-2013 (10a edizione) Lezione 3.: Modificazioni corporee non funzionali 3 ottobre 2012 Prof. Giampaolo Azzoni Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 2 L’arbitrarietà del corpo umano (Azzoni 2002) “le syllogisme arbitraire du corps” Antonin Artaud, 1948 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 3 Atti di disposizione del proprio corpo Art. 5 Codice civile Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [Cost. 32; preleggi 31; c.c. 1418] (1). ----------------------(1) Sul prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico vedi la L. 3 aprile 1957, n. 235 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300, nonché la L. 2 dicembre 1975, n. 644; sul trapianto del rene tra persone viventi la L. 26 giugno 1967, n. 458; sulla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano la L. 14 luglio 1967, n. 592; sull‘interruzione della gravidanza la L. 22 maggio 1978, n. 194; sul cambiamento di sesso la L. 14 aprile 1982, n. 164; sul trapianto parziale di fegato tra persone viventi la L. 16 dicembre 1999, n. 483. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Articolo 3 Diritto all'integrità della persona 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità — definite dalla legge, - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo — la selezione delle persone, - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una — fonte di lucro, - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. — Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 5 Salute: la definizione OMS “La salute è uno stato di completo benessere fisico e mentale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o infermità.” D.Lgs.C.P.S. 4-3-1947 n. 1068 Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946. 6 1. Identità sessuale Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 7 Transessualismo: la situazione prima della L. 164/1982 Con sentenza n. 1726 del 12 ottobre-23 novembre 1979 confermativa di quella di primo grado, la Corte d'appello di Napoli rigettava la domanda di Borriello Pasquale intesa ad ottenere la rettificazione del sesso - e conseguentemente del nome - attribuitogli nei registri dello Stato civile, intendendo determinante, ai fini dell'attribuzione di sesso, il carattere maschile dei cromosomi, delle gonadi e degli originali organi genitali esterni (sia pure atrofici), e negando rilevanza alla caratterizzazione psichica e comportamentale in senso femminile manifestata dal soggetto fin dalla più tenera età ed all'intervento chirurgico di demolizione dei genitali esterni e ricostruzione di un simulacro di vagina cui il medesimo si era sottoposto. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 8 Transessualismo: una migliore comprensione scientifica (1/3) Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio. Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 9 Transessualismo: una migliore comprensione scientifica (2/3) Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e che soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare risultati positivi, come è stato verificato nella grande maggioranza dei casi considerati. Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche (come ebbe ad esprimersi il Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza dell'11 aprile 1978), ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 10 Transessualismo: una migliore comprensione scientifica (3/3) (…) l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi, come si è detto, a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche, consentendo al transessuale di godere una situazione di, almeno relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione quanto più possibile normale. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 11 Un nuovo concetto di identità sessuale Sulla scorta dei cennati elementi conoscitivi si è mosso anche il legislatore italiano, accogliendo un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 12 Una fondamentale distinzione concettuale Edmund Husserl: Körper e Leib Körper: il corpo come realtà materiale Leib: il corpo come esperienza del soggetto 13 Leib: dimensione soggettiva e sociale Non va considerata solo la dimensione soggettiva del Leib (quella che gli è costitutivamente propria), ma anche quella intersoggettiva: il vissuto sociale e culturale del corpo entro cui si dà l’esperienza specifica del singolo individuo. “i Greci dei primi secoli non concepiscono il corpo come unità; né nella lingua né nelle arti plastiche”, il corpo era concepito “come insieme di membra” (Bruno Snell La cultura greca e le origini del pensiero europeo, 1963, tr. it. pp. 27-8) 14 Sesso vs. genere (“gender”) Differenza sessuale: quella che si osserva nei corpi degli umani (e di tanti animali) Differenza di genere: la maniera in cui un essere umano vive e coltiva la propria identità sessuale Fonte: Carmelo Vigna, Sul maschio e la femmina umani: contro la ‘liquefazione del gender’: alcune costanti, 2008, p. 65. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 15 Modificabilità del genere (“gender”) Fonte: Carmelo Vigna, Sul maschio e la femmina umani: contro la ‘liquefazione del gender’: alcune costanti, 2008, p. 66. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 16 FANCIULLACCI R.; ZANARDO S. (A CURA DI) DONNE UOMINI IL SIGNIFICARE DELLA DIFFERENZA VITA E PENSIERO 2010 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 17 Dal transessuale al transgender Il genere può essere arbitrariamente scelto dalla persona? Quanti sono i generi? Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 18 LGBT LGBT is an initialism that collectively refers to the lesbian, gay, bisexual, and transgender community. In use since the 1990s, the term LGBT is an adaptation of the initialism "LGB", which itself started replacing the phrase gay community beginning in the mid-to-late 1980s, which many within the community in question felt did not accurately represent all those to whom it referred. The initialism has become mainstream as a self-designation and has been adopted by the majority "sexuality and gender identity-based" community centers and media in the United States and some other English-speaking countries. The term LGBT is intended to emphasize a diversity of "sexuality and gender identity-based cultures" and is sometimes used to refer to anyone who is non-heterosexual or cisgender instead of exclusively to people who are homosexual, bisexual, or transgender. To recognize this inclusion, a popular variant adds the letter Q for those who identify as queer and/or are questioning their sexual identity as "LGBTQ", recorded since 1996. On the one hand, some intersex people who want to be included in LGBT groups suggest an extended initialism "LGBTI" (recorded since 1999).This initialism "LGBTI" is used in all parts of "The Activist's Guide" of the Yogyakarta Principles in Action. Furthermore, the initialism "LGBTIH" has seen use in India to encompass the hijra third gender identity and the related subculture. Wikipedia Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 19 LGBT Many variants exist including variations that merely change the order of the letters; LGBT or GLBT are the most common terms and the ones most frequently seen in current usage. Although identical in meaning, "LGBT" may have a more feminist connotation than "GLBT" as it places the "L" (for "lesbian") first. When not inclusive of transgender people it is sometimes shortened to LGB. LGBT may also include additional "Q"s for "queer" or "questioning" (sometimes abbreviated with a question mark and sometimes used to mean anybody not literally L, G, B or T) which can then look like e.g., "LGBTQ" or "LGBTQQ"". Other variants may add a "U" for "unsure"; a "C" for "curious"; an "I" for "intersex"; another "T" for "transsexual" or "transvestite"; another "T", "TS", or "2" for "Two‐Spirit" persons; an "A" or "SA" for "straight allies"; or an "A" for "asexual". Some may also add a "P" for "pansexual" or "polyamorous", an "H" for "HIV-affected", and/or an "O" for "other". The order of the letters has not been standardized; in addition to the variations between the positions of the initial "L" or "G", the mentioned, less‐common letters, if used, may appear in almost any order. Variant terms do not typically represent political differences within the community, but arise simply from the preferences of individuals and groups. The terms pansexual, omnisexual, fluid and queer-identified are regarded as falling under the umbrella term "bisexual". Likewise, the terms transsexual and intersex are regarded by some people as falling under the umbrella term "transgender" though many transsexual and intersex people object to this (both for different reasons). "SGL" (i.e. "same gender loving") is sometimes favored among black Americans as a way of distinguishing themselves from what they regard as whitedominated LGBT communities. "MSM" (er.g. "men who have sex with men") is clinically used to describe men who have sex with other men without referring to their sexual orientation. A phrase introduced in the 2000s, "minority sexual and gender identities" ("MSGI"), used to include all letters and acronyms, has yet to find its way into common usage. The magazine Anything That Moves coined the acronym FABGLITTER (from Fetish such as the BDSM lifestyle community, Allies or poly-Amorous as in Polyamorous couples became more used, Bisexual, Gay, Lesbian, Intersexed, Transgender, Transsexual Engendering Revolution or inter-Racial attraction), although this term has not made its way into common usage. Another acronym that has begun to spread is QUILTBAG, from Queer/Questioning, Undecided, Intersex, Lesbian, Trans, Bisexual, Asexual, Gay. Again, this is not a common term. Similarly, in some areas people are starting to simply use 'LGBTetc' or 'LGBTQetc' to include everyone. The initial A for Allies came from some of the paraphilia or sexual fetishism lifestyles, who are primarily in support of the GLBT community, and sometimes they form an alliance in sociopolitical affairs to further represent the umbrella term GLBTA (Gay Lesbian Bi Trans Alternative or Allies). Wikipedia Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 20 Orientamento sessuale e identità di genere: la Raccomandazione del Consiglio d’Europa (31 marzo 2010) Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 March 2010 at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies) (…) Recognising that lesbian, gay, bisexual and transgender persons have been for centuries and are still subjected to homophobia, transphobia and other forms of intolerance and discrimination even within their family – including criminalisation, marginalisation, social exclusion and violence – on grounds of sexual orientation or gender identity, and that specific action is required in order to ensure the full enjoyment of the human rights of these persons; (…) Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 21 Problematicità della modificabilità del genere (“gender”) L’ideologia “Gender” come problema biopolitico Intervento di Laura Palazzani alla 45a Settimana Sociale (18-21 ottobre 2007) http://blog.centrodietica.it/?p=93 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 22 L. 14.4.1982 n. 164 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (1/2) 1. La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. 2. (…). Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile. Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 23 L. 14.4.1982 n. 164 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (2/2) 3. Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio. 4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 24 La parificazione del transessuale Autorità: Corte giustizia CE Data: 07 gennaio 2004 Numero: n. 117 Pensione di reversibilità Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 25 2. Chirurgia estetica Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 26 Tripartizione della chirurgia estetica (1/2) 1) l'attività riparativa riguarda quelle ipotesi in cui l'operato del medico è volto alla ricostruzione di una preesistente condizione fisica pregiudicata per diverse ragioni (ad es. incidenti stradali, trattamenti terapeutici o interventi menomativi resisi necessari per gravi patologie) 2) l'attività ricostruttiva concerne quegli interventi volti alla riparazione di gravi imperfezioni naturali che possono pregiudicare il normale svolgersi delle relazioni professionali ed in generale interpersonali dell'individuo Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 04, 1359 La tripartizione, più volte richiamata dalla dottrina, è proposta da Bilancetti, La responsabilità penale e civile del medico, Padova, 1996, p. 162 e riportata dallo stesso a. in Id., La responsabilità del chirurgo estetico, in Riv. it. med. leg., 1997, p. 520 (nonché in Giur. it., 1997, IV, p. 354). Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 27 Tripartizione della chirurgia estetica (2/2) c) l'attività correttiva comprende invece tutti quegli interventi che nella norma potrebbero essere evitati ma che sono richiesti per svariate ragioni, riconducibili principalmente al desiderio (o al capriccio) di modificare il proprio aspetto per trasformare una parte del proprio corpo ritenuta non conforme ad un certo standard di bellezza, o piuttosto per cancellare i segni del tempo che, con intensità diversa, interessano irrimediabilmente ogni individuo Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ. 2005, 04, 1359 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 28 Il riconoscimento della chirurgia estetica Cassazione civile sez. III, 25 novembre 1994, n. 10014 “È opportuno, peraltro, ribadire che la funzione tipica dell'arte medica, individuata nella cura del paziente, al fine di vincere la malattia, ovvero di ridurne gli effetti pregiudizievoli o, quanto meno, di lenire le sofferenze che produce, salvaguardando e tutelando la vita (Art. 3 del codice deontologico approvato nel luglio 1989), non esclude, infatti, la legittimità della chirurgia estetica, che, a prescindere dalle turbe psicologiche che potrebbero derivare da una dilatata considerazione degli aspetti sgradevoli del proprio corpo, tende a migliorarne esclusivamente l'estetica.” Art. 3 - Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, d isesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 29 Chirurgia estetica: mezzi vs. risultato (1/2) Sfumarsi della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato (anche per altre prestazioni professionali) In dottrina l'operazione di chirurgia estetica è stata talvolta annoverata tra quegli interventi che, pur avendo natura medica, non assumono finalità terapeutiche, ma riguardano piuttosto pratiche cosmetiche, cosicché si imporrebbe, nel valutare l'operato dei chirurghi estetici, il ricorso ad un criterio più rigoroso, ricollegabile alle obbligazioni di risultato piuttosto che all'obbligazione di mezzi, anche perché, a differenza di tutte le altre ipotesi, nel settore della chirurgia estetica non si instaurerebbe un normale rapporto medico-malato, bensì quello più peculiare tra medico e persona sana. Si è affermato, peraltro, che il miglioramento morfologico promesso al paziente dal chirurgo estetico integra gli estremi di una prestazione di dare piuttosto che di fare. Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 04, 1359 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 30 Chirurgia estetica: mezzi vs. risultato (2/2) Un altro filone dottrinale, senz'altro maggioritario, individua anche nella chirurgia estetica una finalità indirettamente terapeutica, "ove non si voglia considerare la persona umana soltanto in senso strettamente meccanicistico, bensì nella sua totalità psicofisica", ritenendo eccessivamente sanzionatoria la prospettazione di un regime di responsabilità del chirurgo estetico differente rispetto a quello adottato per il medico in generale Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 04, 1359 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 31 Piercing e tatuaggi? Il caso particolare del minore In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso al raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'art. 2 del codice civile. Qualora dunque il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 ed i 18 anni (c.d. grandi minori), trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di questa zona anatomica. Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età. Emilia-Romagna - Delib.G.R. 11-4-2007 n. 465 Approvazione delle linee-guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing". Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 32 Piercing e tatuaggi? Mariassunta Piccinni, Le attività di piercing e tatuaggio tra libertà di autodeterminazione e limiti alla disponibilità del proprio corpo In: Riv. it. medicina legale 2005, 03, 513 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 33 3. Mutilazioni sessuali femminili Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 34 Il parere del CNB: religione vs. tradizione La circoncisione: Profili bioetici. 25 settembre 1998 La circoncisione femminile. Con questa espressione riassuntiva si fa riferimento a tre forme di mutilazione sessuale femminile, di diversa e progressiva gravità e invasività, la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione. Non hanno alcun fondamento coranico (si può anzi fondatamente presumere che le popolazioni che le praticano le derivino da culture precedenti alla loro islamizzazione). Per quanto molto antiche e radicate, le diverse pratiche di circoncisione femminile non sembrano rivestire alcun carattere propriamente religioso, né possono avere alcuna giustificazione dal punto di vista igienico e sanitario; esse peraltro sono giustificate, dalle popolazioni che le pongono in essere, con argomentazioni di tipo tradizionale o culturale. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 35 Il parere del CNB: non meritevolezza di rispetto Il CNB è ben consapevole del rispetto che è doveroso prestare alla pluralità delle culture, anche quando queste si manifestino in forme estremamente lontane da quelle della tradizione occidentale, e del gran valore del giusto confronto con la diversità culturale, che è oggetto di continuo studio. Ritiene non di meno - e consapevolmente contro il parere di pur illustri antropologi - che nessun rispetto sia dovuto a pratiche, ancorché ancestrali, volte non solo a mutilare irreversibilmente le persone, ma soprattutto ad alterarne violentemente l'identità psico-fisica, quando ciò non trovi una inequivocabile giustificazione nello stretto interesse della salute della persona in questione. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 36 Il parere del CNB: eticamente inammissibile E' evidente che le pratiche di circoncisione femminile non sono poste in essere per ovviare a problemi di salute né fisica, né psichica delle donne che le subiscono, anzi esse comportano gravi conseguenze negative sulla salute delle donne che ad esse vengono sottoposte. Il CNB non può quindi che ritenerle eticamente inammissibili sotto ogni profilo ed auspicare che vengano esplicitamente combattute e proscritte, anche con l'introduzione di nuove, specifiche norme di carattere penale. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 37 583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 38 583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Riserve della dottrina “La norma desta molte perplessità. In primo luogo, si tratta di una norma superflua in quanto, come già segnalato, le situazioni sanzionate possono essere agevolmente inquadrate nell'ambito del delitto di lesioni personali, senza necessità di acrobazie interpretative. Secondariamente, per quanto riguarda il I comma, manca un qualsivoglia tentativo di graduazione della pena in relazione all'entità della menomazione che è, di fatto, molto differente tra una cliteridectomia ed una infibulazione vera e propria. È ben evidente, pertanto, la volontà di colpire il fatto in sé, prescindendo da qualunque valutazione sull'entità dell'aggressione al bene protetto, che si deve intendere l'integrità degli organi sessuali femminili. A parte considerazioni più generali sulla grossolanità di approccio alla questione (una sostanziale riduzione della vittima al suo apparato riproduttivo o alle sue "funzioni sessuali", cfr. art. 583-bis II c.) che vanno molto oltre i limiti di questo lavoro, ciò si pone in contrasto con le altre norme (in particolare, le lesioni personali) in cui è salvaguardato il generale criterio di proporzionalità tra entità del danno e della sanzione. Perplessità ancor più serie sorgono dalla lettura del II comma, relativo alla "lesioni". Se per le mutilazioni è quanto meno chiaro l'intento programmatico di sanzionare una pratica ben caratterizzata nei suoi confini antropologico-culturali oltre che medici (anche se gli strumenti paiono assai rozzi), nel caso delle lesioni l'oggetto di tutela è molto più ambiguo.” Andrea Gentilomo / Antonella Piga / Alessandra Kustermann, Mutilazioni genitali femminili: La riposta giudiziaria; Riv. it. medicina legale 2008, 01, 13 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 39 583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Riserve della dottrina Va notato che la scelta legislativa è allineata alle posizioni di aspra polemica che hanno fatto seguito nel nostro Paese alla proposta di un ginecologo di origine somala, in attività presso l'ospedale Careggi di Firenze e responsabile del Centro della Regione Toscana per la prevenzione e la cura delle mutilazioni genitali femminili, di offrire, in contesto ospedaliero, una procedura di "sunna lievissima" ("previa anestesia locale con crema EMLA, si punge il prepuzio al di sopra del clitoride con una lancetta monouso o con un ago in modo da far uscire poche gocce di sangue; infine si disinfetta con toccature di betadine uso locale") "a quei genitori che richiedono di poter effettuare sulle figlie minorenni, senza rischi per la loro salute, un rito simbolico sostitutivo all'infibulazione". Andrea Gentilomo / Antonella Piga / Alessandra Kustermann, Mutilazioni genitali femminili: La riposta giudiziaria; Riv. it. medicina legale 2008, 01, 13 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 40 Ministero della salute D.M. 17-12-2007 Linee guida destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 41 4. Circoncisione maschile Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 42 Il parere del CNB: utilità profilattica La circoncisione: Profili bioetici. 25 settembre 1998 Il dibattito sulla utilità profilattica della circoncisione maschile (ad es. nei neonati per prevenire infezioni del tratto urinario nell'infanzia) è tutt'ora aperto. Non esistendo indicazioni cogenti che ne sconsiglino comunque la pratica, si può ritenere non ingiustificata dal punto di vista medico tale forma di circoncisione - peraltro poco diffusa nella comune prassi italiana -, purché naturalmente posta in essere nel rispetto dei criteri della buona pratica medica e avvalorata nel caso concreto da uno specifico giudizio di carattere scientifico. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 43 Il parere del CNB: la circoncisione rituale La circoncisione appare in sé pienamente compatibile con il disposto dell'art. 19 della Costituzione italiana, che, salvo sempre il rispetto del limite formalmente previsto, riconosce completa libertà di espressione cultuale e rituale sia a livello individuale sia a livello collettivo. Né, d'altro canto, la prassi circoncisoria pare ledere, di per se stessa, altri benivalori pure costituzionalmente protetti e potenzialmente coinvolti, quale, ad esempio, quello della tutela dei minori o quello della loro salute. Infatti, sotto il primo profilo, la pratica di sottoporre i figli maschi a circoncisione sembra rientrare in quei margini di "disponibilità" riconosciuti anche ai genitori dall'art. 30 Cost. in ambito educativo. Per altro verso, (…) la circoncisione, nonostante lasci tracce indelebili e irreversibili, non produce, nondimeno, ove correttamente effettuata, menomazioni o alterazioni nella funzionalità sessuale e riproduttiva maschile.. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 44 Il parere del CNB: soggetti autorizzati Il CNB ritiene che, in quanto atto di natura medica, perché produttivo di modificazione anatomo-funzionale dell'organismo, quello della circoncisione debba venir praticato nel pieno rispetto di tutte le usuali norme di igiene e asepsi e che esso debba comunque essere posto in essere da un medico. Solo nel caso di circoncisione rituale praticata su neonati, considerando anche l'elementarietà dell'intervento, alcuni membri del CNB ritengono che possa essere posta in essere anche da ministri a ciò preposti, purché dotati di adeguata e riconosciuta competenza. Altri membri del CNB ritengono che anche per i neonati l'intervento del medico sia imprescindibile, per una piena tutela della loro salute. Rientra comunque nella responsabilità di chi pratica la circoncisione garantire personalmente la continuità dell'assistenza eventualmente necessaria dopo l'intervento o fornire comunque indicazioni esaurienti e non equivoche perché tale assistenza possa essere efficacemente prestata. Il CNB non ritiene che esistano ragioni di carattere etico e sanitario che debbano indurre lo Stato a porre a carico della collettività le pratiche di circoncisione maschile di carattere rituale. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 45 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046: la vicenda (1/2) LA VICENDA Una donna cattolica (K.S.) appartenente alla comunità di immigrati nigeriani, seguendo gli usi tradizionali propri della sua terra natia, aveva sottoposto suo figlio neonato a una pratica di «circoncisione maschile rituale». (…) senza che sussistano concreti motivi di ordine terapeutico o profilattico, in ossequio ad una norma religiosa e/o sociale, di tipo tradizionale. Nella specie, la pratica rituale non era stata effettuata in ospedale, ma in casa, da una conoscente (mai individuata) della S., che era solita porre in essere tale operazione. A tal proposito, in sentenza non si contesta che l'esecutrice dell'intervento potesse essere dotata di una certa esperienza maturata «sul campo», ma si esclude che si trattasse di una persona esercente la professione medica. Fonte: Vito Plantamura BREVI NOTE IN TEMA DI CIRCONCISIONE MASCHILE RITUALE, ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE E LESIONI Giur. merito 2008, 10, 2590 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 46 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046: la vicenda (2/2) Purtroppo, a causa della supposta imperizia della stessa esecutrice, oppure per via di una particolarità anatomica del neonato, consistente in una eccezionale vascolarizzazione del prepuzio (causa, quest'ultima, considerata più probabile dagli stessi consulenti del P.M.), si era verificata una grave ed inarrestabile emorragia. Fortunatamente, la madre aveva subito provveduto a portare il neonato presso il pronto soccorso, dove quest'ultimo, che pure vi era giunto in condizioni critiche, era stato curato, tanto da non aver poi subito alcuna menomazione permanente, in seguito alla sua malattia. Fonte: Vito Plantamura BREVI NOTE IN TEMA DI CIRCONCISIONE MASCHILE RITUALE, ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE E LESIONI Giur. merito 2008, 10, 2590 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 47 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046: la massima Risponde di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 c.p. la madre di un neonato la quale faccia sottoporre il proprio bambino ad un intervento di circoncisione rituale ad opera di una conoscente priva della necessaria competenza professionale, anziché fare eseguire detto intervento chirurgico ad opera di personale medico, nel pieno rispetto di tutti i principi bioetici, deontologici e di buona pratica clinica. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 48 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046 : circoncisione è atto medico? (1/2) Parere di Paolo M. Cattorini (consulente della difesa). Il significato proprio della nozione di atto medico (o di atto di natura medica) riguarda l'intenzione curativa (preventiva, diagnostica, terapeutica). Interventi di modificazione corporea con finalità rituale o meramente estetica, anche se richiedenti una certa conoscenza e perizia tecnica ed anche se comportanti eventualmente conseguenze di ordine sanitario, non rientrano fra gli atti medici. Non sono giustificabili prestazioni tecniche, prive di scopi sanitari, che "medicalizzino" azioni lesive o autolesive legate a desideri individuali o a pratiche rituali di gruppo. Per la circoncisione di bambini di età più avanzata, di adolescenti ed adulti, trattandosi di atti rituali più impegnativi dal punto di vista chirurgico e che potrebbero avere conseguenze di ordine sanitario, la soluzione più opportuna dovrebbe essere quella di rivolgersi ad un ministro del culto, che possieda piene competenze professionali di ordine medico. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 49 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046 : circoncisione è atto medico? (2/2) NON sono atti medici è stato escluso il delitto di esercizio abusivo della professione medica per l'assenza di malattie da curare nel caso di: • tatuaggi (Cass., sez. VI, 2.7.96, n. 2077, Ced Cass. 205890), • massaggio sportivo o estetico non praticato a scopo curativo (Cass., sez. VI, 16.3.70, n. 144, Ced Cass. 14238) • depilazione effettuata recidendo alla base ogni pelo con ago appuntito (Cass., sez. VI, 26.3.68, n. 507, n. 107871). MA nessuno generalmente dubita che un intervento di chirurgia estetica debba essere eseguito da un medico. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Ampliandosi il concetto di "salute", si amplia anche quello al primo necessariamente legato di "terapia". Appaiono quindi consentiti quegli interventi sul proprio corpo rivolti ad acquistare una maggiore fiducia in sé e nei rapporti con gli altri. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 50