Lezione 2.: Modificazioni corporee non funzionali

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Lezione 2.: Modificazioni corporee non funzionali
Corso di Biodiritto, a.a. 2013-2014 (11a edizione)
Lezione 2.: Modificazioni corporee non funzionali
1° ottobre 2013
Prof. Giampaolo Azzoni
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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L’arbitrarietà del corpo umano
(Azzoni 2002)
“le syllogisme arbitraire
du corps”
Antonin Artaud, 1948
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
3
Atti di disposizione del proprio corpo
Art. 5 Codice civile
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari
alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [Cost. 32; preleggi 31; c.c.
1418] (1).
----------------------(1) Sul prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico vedi la L.
3 aprile 1957, n. 235 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300, nonché la L. 2 dicembre 1975, n. 644; sul
trapianto del rene tra persone viventi la L. 26 giugno 1967, n. 458; sulla
raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano la L. 14 luglio 1967,
n. 592; sull‘interruzione della gravidanza la L. 22 maggio 1978, n. 194; sul
cambiamento di sesso la L. 14 aprile 1982, n. 164; sul trapianto parziale di
fegato tra persone viventi la L. 16 dicembre 1999, n. 483.
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità
—
definite dalla legge,
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo
—
la selezione delle persone,
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una
—
fonte di lucro,
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
—
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Salute: la definizione OMS
“La salute è uno stato di completo benessere fisico e
mentale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o
infermità.”
D.Lgs.C.P.S. 4-3-1947 n. 1068
Approvazione del Protocollo concernente la costituzione
dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New
York il 22 luglio 1946.
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1. Identità sessuale
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Transessualismo:
la situazione prima della L. 164/1982
Con sentenza n. 1726 del 12 ottobre-23 novembre 1979 confermativa
di quella di primo grado, la Corte d'appello di Napoli rigettava la
domanda di Borriello Pasquale intesa ad ottenere la rettificazione del
sesso - e conseguentemente del nome - attribuitogli nei registri dello
Stato civile, intendendo determinante, ai fini dell'attribuzione di
sesso, il carattere maschile dei cromosomi, delle gonadi e degli
originali organi genitali esterni (sia pure atrofici), e negando rilevanza
alla caratterizzazione psichica e comportamentale in senso femminile
manifestata dal soggetto fin dalla più tenera età ed all'intervento
chirurgico di demolizione dei genitali esterni e ricostruzione di un
simulacro di vagina cui il medesimo si era sottoposto.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Transessualismo:
una migliore comprensione scientifica (1/3)
Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il
soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un
determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere")
sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del
quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e
nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo
di qualsiasi sacrificio.
Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento
anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si esprime, da parte
sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e
ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione
anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una
liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del sesso
rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e di
profonda angoscia.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
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Transessualismo:
una migliore comprensione scientifica (2/3)
Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si riconosce
che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata
né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e che
soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare
risultati positivi, come è stato verificato nella grande maggioranza dei
casi considerati.
Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è
quella di far coincidere il soma con la psiche (come ebbe ad
esprimersi il Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza dell'11
aprile 1978), ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso
all'operazione chirurgica.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
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Transessualismo:
una migliore comprensione scientifica (3/3)
(…) l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica
riescono nella grande maggioranza dei casi, come si è detto, a
ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche, consentendo al
transessuale di godere una situazione di, almeno relativo, benessere,
ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione
quanto più possibile normale.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
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Un nuovo concetto di identità sessuale
Sulla scorta dei cennati elementi conoscitivi si è mosso anche il
legislatore italiano, accogliendo un concetto di identità sessuale
nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale
identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli
organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita
ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate
terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere
psicologico e sociale.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
Giampaolo Azzoni
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L. 14.4.1982 n. 164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (1/2)
1. La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che
attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a
seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
2. (…).
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del codice di
procedura civile.
Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di
consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il
tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita
di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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L. 14.4.1982 n. 164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (2/2)
3. Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri
sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo
autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento
autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto
retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con
rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
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La parificazione del transessuale
Autorità: Corte giustizia CE
Data: 07 gennaio 2004
Numero: n. 117
Pensione di reversibilità
Giampaolo Azzoni
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L. 14.4.1982 n. 164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (2/2)
Transessuale
Vs.
Intersessuale (o altre forme di identificazione sessuale diverse dal binomio
maschio / femmina)
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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BERLINO - E' in arrivo in Germania, primo paese in
Europa a introdurlo, un terzo sesso: quello
''indeterminato''. In base a una nuova legge che entrera'
in vigore il primo novembre, la definizione del sesso sarà
infatti facoltativa e nell'atto di nascita non sarà piu'
obbligatorio indicare i classici 'm' o 'f' per maschio o
femmina, ma si potra' omettere di specificare il sesso del
neonato. Finora solo l'Australia ha introdotto una
normativa di questo tipo. (Ansa)
Am 7. Mai 2013 verabschiedete der
Bundestag ein einschlägiges Gesetz; ab 1.
November gilt: Kann das Kind weder dem
weiblichen noch dem männlichen
Geschlecht zugeordnet werden, so ist der
Personenstandsfall ohne eine solche
Angabe in das Geburtenregister
einzutragen
Giampaolo Azzoni
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Una fondamentale distinzione concettuale
Edmund Husserl: Körper e Leib
Körper: il corpo come realtà materiale
Leib: il corpo come esperienza del soggetto
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Leib: dimensione soggettiva e sociale
Non va considerata solo la dimensione soggettiva del
Leib (quella che gli è costitutivamente propria), ma
anche quella intersoggettiva: il vissuto sociale e
culturale del corpo entro cui si dà l’esperienza
specifica del singolo individuo.
“i Greci dei primi secoli non concepiscono il corpo
come unità; né nella lingua né nelle arti plastiche”, il
corpo era concepito “come insieme di membra”
(Bruno Snell La cultura greca e le origini del pensiero
europeo, 1963, tr. it. pp. 27-8)
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Sesso vs. genere (“gender”)
Differenza sessuale: quella che si osserva nei corpi degli umani (e di
tanti animali)
Differenza di genere: la maniera in cui un essere umano vive e coltiva
la propria identità sessuale
Fonte: Carmelo Vigna, Sul maschio e la femmina umani: contro la ‘liquefazione del gender’:
alcune costanti, 2008, p. 65.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Molteplicità del genere (“gender”)
Fonte: Carmelo Vigna, Sul maschio e la femmina umani: contro la ‘liquefazione del gender’:
alcune costanti, 2008, p. 66.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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FANCIULLACCI R.; ZANARDO S. (A CURA
DI)
DONNE UOMINI IL SIGNIFICARE DELLA
DIFFERENZA
VITA E PENSIERO
2010
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Dal transessuale al transgender
Il genere può essere
arbitrariamente scelto dalla
persona?
Quanti sono i generi?
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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LGBT
LGBT is an initialism that collectively refers to the lesbian, gay, bisexual, and transgender community. In use since
the 1990s, the term LGBT is an adaptation of the initialism "LGB", which itself started replacing the phrase gay
community beginning in the mid-to-late 1980s, which many within the community in question felt did not accurately
represent all those to whom it referred. The initialism has become mainstream as a self-designation and has been
adopted by the majority "sexuality and gender identity-based" community centers and media in the United States
and some other English-speaking countries.
The term LGBT is intended to emphasize a diversity of "sexuality and gender identity-based cultures" and is
sometimes used to refer to anyone who is non-heterosexual or cisgender instead of exclusively to people who are
homosexual, bisexual, or transgender. To recognize this inclusion, a popular variant adds the letter Q for those
who identify as queer and/or are questioning their sexual identity as "LGBTQ", recorded since 1996.
On the one hand, some intersex people who want to be included in LGBT groups suggest an extended initialism
"LGBTI" (recorded since 1999).This initialism "LGBTI" is used in all parts of "The Activist's Guide" of the
Yogyakarta Principles in Action. Furthermore, the initialism "LGBTIH" has seen use in India to encompass the hijra
third gender identity and the related subculture.
Wikipedia
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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LGBT
Many variants exist including variations that merely change the order of the letters; LGBT or GLBT are the most common terms and the ones most
frequently seen in current usage. Although identical in meaning, "LGBT" may have a more feminist connotation than "GLBT" as it places the "L" (for
"lesbian") first. When not inclusive of transgender people it is sometimes shortened to LGB. LGBT may also include additional "Q"s for "queer" or
"questioning" (sometimes abbreviated with a question mark and sometimes used to mean anybody not literally L, G, B or T) which can then look like
e.g., "LGBTQ" or "LGBTQQ"".
Other variants may add a "U" for "unsure"; a "C" for "curious"; an "I" for "intersex"; another "T" for "transsexual" or "transvestite"; another "T", "TS", or
"2" for "Two‐Spirit" persons; an "A" or "SA" for "straight allies"; or an "A" for "asexual". Some may also add a "P" for "pansexual" or "polyamorous", an
"H" for "HIV-affected", and/or an "O" for "other".
The order of the letters has not been standardized; in addition to the variations between the positions of the initial "L" or "G", the mentioned,
less‐common letters, if used, may appear in almost any order. Variant terms do not typically represent political differences within the community, but
arise simply from the preferences of individuals and groups. The terms pansexual, omnisexual, fluid and queer-identified are regarded as falling under
the umbrella term "bisexual". Likewise, the terms transsexual and intersex are regarded by some people as falling under the umbrella term
"transgender" though many transsexual and intersex people object to this (both for different reasons).
"SGL" (i.e. "same gender loving") is sometimes favored among black Americans as a way of distinguishing themselves from what they regard as whitedominated LGBT communities. "MSM" (er.g. "men who have sex with men") is clinically used to describe men who have sex with other men without
referring to their sexual orientation.
A phrase introduced in the 2000s, "minority sexual and gender identities" ("MSGI"), used to include all letters and acronyms, has yet to find its way into
common usage. The magazine Anything That Moves coined the acronym FABGLITTER (from Fetish such as the BDSM lifestyle community, Allies or
poly-Amorous as in Polyamorous couples became more used, Bisexual, Gay, Lesbian, Intersexed, Transgender, Transsexual Engendering Revolution
or inter-Racial attraction), although this term has not made its way into common usage.
Another acronym that has begun to spread is QUILTBAG, from Queer/Questioning, Undecided, Intersex, Lesbian, Trans, Bisexual, Asexual, Gay.
Again, this is not a common term. Similarly, in some areas people are starting to simply use 'LGBTetc' or 'LGBTQetc' to include everyone.
The initial A for Allies came from some of the paraphilia or sexual fetishism lifestyles, who are primarily in support of the GLBT community, and
sometimes they form an alliance in sociopolitical affairs to further represent the umbrella term GLBTA (Gay Lesbian Bi Trans Alternative or Allies).
Wikipedia
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Orientamento sessuale e identità di genere: la Raccomandazione
del Consiglio d’Europa (31 marzo 2010)
Recommendation CM/Rec(2010)5
of the Committee of Ministers to member states
on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity
(Adopted by the Committee of Ministers on 31 March 2010
at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies)
(…) Recognising that lesbian, gay, bisexual and transgender persons
have been for centuries and are still subjected to homophobia,
transphobia and other forms of intolerance and discrimination even within
their family – including criminalisation, marginalisation, social exclusion
and violence – on grounds of sexual orientation or gender identity, and
that specific action is required in order to ensure the full enjoyment of the
human rights of these persons; (…)
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Problematicità della modificabilità del genere (“gender”)
L’ideologia “Gender” come problema biopolitico
Intervento di Laura Palazzani alla 45a Settimana Sociale
(18-21 ottobre 2007)
http://blog.centrodietica.it/?p=93
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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2. Chirurgia estetica
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Tripartizione della chirurgia estetica (1/2)
1) l'attività riparativa riguarda quelle ipotesi in cui l'operato del medico è
volto alla ricostruzione di una preesistente condizione fisica pregiudicata
per diverse ragioni (ad es. incidenti stradali, trattamenti terapeutici o
interventi menomativi resisi necessari per gravi patologie)
2) l'attività ricostruttiva concerne quegli interventi volti alla riparazione di
gravi imperfezioni naturali che possono pregiudicare il normale svolgersi
delle relazioni professionali ed in generale interpersonali dell'individuo
Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005,
04, 1359
La tripartizione, più volte richiamata dalla dottrina, è proposta da Bilancetti, La responsabilità
penale e civile del medico, Padova, 1996, p. 162 e riportata dallo stesso a. in Id., La
responsabilità del chirurgo estetico, in Riv. it. med. leg., 1997, p. 520 (nonché in Giur. it., 1997,
IV, p. 354).
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Tripartizione della chirurgia estetica
(2/2)
c) l'attività correttiva comprende invece tutti quegli interventi che nella
norma potrebbero essere evitati ma che sono richiesti per svariate ragioni,
riconducibili principalmente al desiderio (o al capriccio) di modificare il
proprio aspetto per trasformare una parte del proprio corpo ritenuta non
conforme ad un certo standard di bellezza, o piuttosto per cancellare i
segni del tempo che, con intensità diversa, interessano irrimediabilmente
ogni individuo
Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ. 2005,
04, 1359
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Il riconoscimento della chirurgia estetica
Cassazione civile sez. III, 25 novembre 1994, n. 10014
“È opportuno, peraltro, ribadire che la funzione tipica dell'arte medica,
individuata nella cura del paziente, al fine di vincere la malattia, ovvero di
ridurne gli effetti pregiudizievoli o, quanto meno, di lenire le sofferenze che
produce, salvaguardando e tutelando la vita (Art. 3 del codice deontologico
approvato nel luglio 1989), non esclude, infatti, la legittimità della chirurgia
estetica, che, a prescindere dalle turbe psicologiche che potrebbero
derivare da una dilatata considerazione degli aspetti sgradevoli del proprio
corpo, tende a migliorarne esclusivamente l'estetica.”
Art. 3
- Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto
della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, d isesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di
condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali
nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Chirurgia estetica: mezzi vs. risultato (1/2)
Sfumarsi della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato
(anche per altre prestazioni professionali)
In dottrina l'operazione di chirurgia estetica è stata talvolta annoverata tra
quegli interventi che, pur avendo natura medica, non assumono finalità
terapeutiche, ma riguardano piuttosto pratiche cosmetiche, cosicché si
imporrebbe, nel valutare l'operato dei chirurghi estetici, il ricorso ad un criterio
più rigoroso, ricollegabile alle obbligazioni di risultato piuttosto che
all'obbligazione di mezzi, anche perché, a differenza di tutte le altre ipotesi, nel
settore della chirurgia estetica non si instaurerebbe un normale rapporto
medico-malato, bensì quello più peculiare tra medico e persona sana.
Si è affermato, peraltro, che il miglioramento morfologico promesso al paziente
dal chirurgo estetico integra gli estremi di una prestazione di dare piuttosto che
di fare.
Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005,
04, 1359
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Chirurgia estetica: mezzi vs. risultato (2/2)
Un altro filone dottrinale, senz'altro maggioritario, individua anche nella
chirurgia estetica una finalità indirettamente terapeutica, "ove non si
voglia considerare la persona umana soltanto in senso strettamente
meccanicistico, bensì nella sua totalità psicofisica", ritenendo
eccessivamente sanzionatoria la prospettazione di un regime di
responsabilità del chirurgo estetico differente rispetto a quello adottato per
il medico in generale
Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005,
04, 1359
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Piercing e tatuaggi?
Il caso particolare del minore
In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore
sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso
al raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'art. 2 del codice civile. Qualora dunque il
soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco
l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il
piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del
piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 ed i 18 anni (c.d. grandi
minori), trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa
vascolarizzazione di questa zona anatomica. Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si
aggiunga alla volontà del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età.
Emilia-Romagna - Delib.G.R. 11-4-2007 n. 465
Approvazione delle linee-guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di
tatuaggio e piercing".
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Piercing e tatuaggi?
Mariassunta Piccinni, Le attività di piercing e tatuaggio tra libertà di
autodeterminazione e limiti alla disponibilità del proprio corpo
In: Riv. it. medicina legale 2005, 03, 513
Giampaolo Azzoni
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3. Mutilazioni sessuali femminili
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Il parere del CNB: religione vs. tradizione
La circoncisione: Profili bioetici. 25 settembre 1998
La circoncisione femminile.
Con questa espressione riassuntiva si fa riferimento a tre forme di mutilazione
sessuale femminile, di diversa e progressiva gravità e invasività, la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione.
Non hanno alcun fondamento coranico (si può anzi fondatamente presumere
che le popolazioni che le praticano le derivino da culture precedenti alla loro
islamizzazione).
Per quanto molto antiche e radicate, le diverse pratiche di circoncisione
femminile non sembrano rivestire alcun carattere propriamente religioso, né
possono avere alcuna giustificazione dal punto di vista igienico e sanitario;
esse peraltro sono giustificate, dalle popolazioni che le pongono in essere, con
argomentazioni di tipo tradizionale o culturale.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Il parere del CNB:
non meritevolezza di rispetto
Il CNB è ben consapevole del rispetto che è doveroso prestare alla pluralità
delle culture, anche quando queste si manifestino in forme estremamente
lontane da quelle della tradizione occidentale, e del gran valore del giusto
confronto con la diversità culturale, che è oggetto di continuo studio.
Ritiene non di meno - e consapevolmente contro il parere di pur illustri
antropologi - che nessun rispetto sia dovuto a pratiche, ancorché ancestrali,
volte non solo a mutilare irreversibilmente le persone, ma soprattutto ad
alterarne violentemente l'identità psico-fisica, quando ciò non trovi una
inequivocabile giustificazione nello stretto interesse della salute della persona
in questione.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Il parere del CNB: eticamente inammissibile
E' evidente che le pratiche di circoncisione femminile non sono poste in essere
per ovviare a problemi di salute né fisica, né psichica delle donne che le
subiscono, anzi esse comportano gravi conseguenze negative sulla salute
delle donne che ad esse vengono sottoposte.
Il CNB non può quindi che ritenerle eticamente inammissibili sotto ogni profilo
ed auspicare che vengano esplicitamente combattute e proscritte, anche con
l'introduzione di nuove, specifiche norme di carattere penale.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili
Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi
genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente
articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti
dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni
sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma,
da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a
sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma
sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso
all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di
cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a
richiesta del Ministro della giustizia.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili
Riserve della dottrina
“La norma desta molte perplessità. In primo luogo, si tratta di una norma superflua in quanto, come già
segnalato, le situazioni sanzionate possono essere agevolmente inquadrate nell'ambito del delitto di lesioni
personali, senza necessità di acrobazie interpretative. Secondariamente, per quanto riguarda il I comma,
manca un qualsivoglia tentativo di graduazione della pena in relazione all'entità della menomazione che è, di
fatto, molto differente tra una cliteridectomia ed una infibulazione vera e propria. È ben evidente, pertanto, la
volontà di colpire il fatto in sé, prescindendo da qualunque valutazione sull'entità dell'aggressione al bene
protetto, che si deve intendere l'integrità degli organi sessuali femminili. A parte considerazioni più generali
sulla grossolanità di approccio alla questione (una sostanziale riduzione della vittima al suo apparato
riproduttivo o alle sue "funzioni sessuali", cfr. art. 583-bis II c.) che vanno molto oltre i limiti di questo lavoro,
ciò si pone in contrasto con le altre norme (in particolare, le lesioni personali) in cui è salvaguardato il
generale criterio di proporzionalità tra entità del danno e della sanzione.
Perplessità ancor più serie sorgono dalla lettura del II comma, relativo alla "lesioni". Se per le mutilazioni è
quanto meno chiaro l'intento programmatico di sanzionare una pratica ben caratterizzata nei suoi confini
antropologico-culturali oltre che medici (anche se gli strumenti paiono assai rozzi), nel caso delle lesioni
l'oggetto di tutela è molto più ambiguo.”
Andrea Gentilomo / Antonella Piga / Alessandra Kustermann, Mutilazioni genitali femminili: La riposta giudiziaria; Riv. it.
medicina legale 2008, 01, 13
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
42
583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili
Riserve della dottrina
Va notato che la scelta legislativa è allineata alle posizioni di aspra polemica che hanno
fatto seguito nel nostro Paese alla proposta di un ginecologo di origine somala, in attività
presso l'ospedale Careggi di Firenze e responsabile del Centro della Regione Toscana per
la prevenzione e la cura delle mutilazioni genitali femminili, di offrire, in contesto
ospedaliero, una procedura di "sunna lievissima" ("previa anestesia locale con crema
EMLA, si punge il prepuzio al di sopra del clitoride con una lancetta monouso o con un
ago in modo da far uscire poche gocce di sangue; infine si disinfetta con toccature di
betadine uso locale") "a quei genitori che richiedono di poter effettuare sulle figlie
minorenni, senza rischi per la loro salute, un rito simbolico sostitutivo all'infibulazione".
Andrea Gentilomo / Antonella Piga / Alessandra Kustermann, Mutilazioni genitali femminili: La riposta giudiziaria; Riv. it.
medicina legale 2008, 01, 13
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
43
Ministero della salute
D.M. 17-12-2007
Linee guida destinate alle figure professionali che operano con le comunità di
immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione
genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e
riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
44
4. Circoncisione maschile
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
45
Il parere del CNB: utilità profilattica
La circoncisione: Profili bioetici. 25 settembre 1998
Il dibattito sulla utilità profilattica della circoncisione maschile (ad es. nei
neonati per prevenire infezioni del tratto urinario nell'infanzia) è tutt'ora aperto.
Non esistendo indicazioni cogenti che ne sconsiglino comunque la pratica, si
può ritenere non ingiustificata dal punto di vista medico tale forma di
circoncisione - peraltro poco diffusa nella comune prassi italiana -, purché
naturalmente posta in essere nel rispetto dei criteri della buona pratica medica
e avvalorata nel caso concreto da uno specifico giudizio di carattere scientifico.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
46
Il parere del CNB: la circoncisione rituale
La circoncisione appare in sé pienamente compatibile con il disposto dell'art.
19 della Costituzione italiana, che, salvo sempre il rispetto del limite
formalmente previsto, riconosce completa libertà di espressione cultuale e
rituale sia a livello individuale sia a livello collettivo.
Né, d'altro canto, la prassi circoncisoria pare ledere, di per se stessa, altri benivalori pure costituzionalmente protetti e potenzialmente coinvolti, quale, ad
esempio, quello della tutela dei minori o quello della loro salute. Infatti, sotto il
primo profilo, la pratica di sottoporre i figli maschi a circoncisione sembra
rientrare in quei margini di "disponibilità" riconosciuti anche ai genitori dall'art.
30 Cost. in ambito educativo.
Per altro verso, (…) la circoncisione, nonostante lasci tracce indelebili e
irreversibili, non produce, nondimeno, ove correttamente effettuata,
menomazioni o alterazioni nella funzionalità sessuale e riproduttiva maschile..
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
47
Il parere del CNB: soggetti autorizzati
Il CNB ritiene che, in quanto atto di natura medica, perché produttivo di
modificazione anatomo-funzionale dell'organismo, quello della circoncisione
debba venir praticato nel pieno rispetto di tutte le usuali norme di igiene e
asepsi e che esso debba comunque essere posto in essere da un medico. Solo
nel caso di circoncisione rituale praticata su neonati, considerando anche
l'elementarietà dell'intervento, alcuni membri del CNB ritengono che possa
essere posta in essere anche da ministri a ciò preposti, purché dotati di
adeguata e riconosciuta competenza. Altri membri del CNB ritengono che
anche per i neonati l'intervento del medico sia imprescindibile, per una piena
tutela della loro salute. Rientra comunque nella responsabilità di chi pratica la
circoncisione garantire personalmente la continuità dell'assistenza
eventualmente necessaria dopo l'intervento o fornire comunque indicazioni
esaurienti e non equivoche perché tale assistenza possa essere efficacemente
prestata.
Il CNB non ritiene che esistano ragioni di carattere etico e sanitario che
debbano indurre lo Stato a porre a carico della collettività le pratiche di
circoncisione maschile di carattere rituale.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
48
Sentenza del Tribunale di Padova,
5 dicembre 2007, n. 2046: la vicenda
(1/2)
LA VICENDA
Una donna cattolica (K.S.) appartenente alla comunità di immigrati nigeriani,
seguendo gli usi tradizionali propri della sua terra natia, aveva sottoposto suo
figlio neonato a una pratica di «circoncisione maschile rituale». (…) senza che
sussistano concreti motivi di ordine terapeutico o profilattico, in ossequio ad
una norma religiosa e/o sociale, di tipo tradizionale.
Nella specie, la pratica rituale non era stata effettuata in ospedale, ma in casa,
da una conoscente (mai individuata) della S., che era solita porre in essere tale
operazione. A tal proposito, in sentenza non si contesta che l'esecutrice
dell'intervento potesse essere dotata di una certa esperienza maturata «sul
campo», ma si esclude che si trattasse di una persona esercente la
professione medica.
Fonte: Vito Plantamura
BREVI NOTE IN TEMA DI CIRCONCISIONE MASCHILE RITUALE, ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE E LESIONI
Giur. merito 2008, 10, 2590
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
49
Sentenza del Tribunale di Padova,
5 dicembre 2007, n. 2046: la vicenda
(2/2)
Purtroppo, a causa della supposta imperizia della stessa esecutrice, oppure
per via di una particolarità anatomica del neonato, consistente in una
eccezionale vascolarizzazione del prepuzio (causa, quest'ultima, considerata
più probabile dagli stessi consulenti del P.M.), si era verificata una grave ed
inarrestabile emorragia. Fortunatamente, la madre aveva subito provveduto a
portare il neonato presso il pronto soccorso, dove quest'ultimo, che pure vi era
giunto in condizioni critiche, era stato curato, tanto da non aver poi subito
alcuna menomazione permanente, in seguito alla sua malattia.
Fonte: Vito Plantamura
BREVI NOTE IN TEMA DI CIRCONCISIONE MASCHILE RITUALE, ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE E LESIONI
Giur. merito 2008, 10, 2590
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
50
Sentenza del Tribunale di Padova,
5 dicembre 2007, n. 2046: la massima
Risponde di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica ex
art. 348 c.p. la madre di un neonato la quale faccia sottoporre il proprio
bambino ad un intervento di circoncisione rituale ad opera di una conoscente
priva della necessaria competenza professionale, anziché fare eseguire detto
intervento chirurgico ad opera di personale medico, nel pieno rispetto di tutti i
principi bioetici, deontologici e di buona pratica clinica.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046 :
circoncisione è atto medico?
(1/2)
Parere di Paolo M. Cattorini (consulente della difesa).
Il significato proprio della nozione di atto medico (o di atto di natura medica)
riguarda l'intenzione curativa (preventiva, diagnostica, terapeutica). Interventi di
modificazione corporea con finalità rituale o meramente estetica, anche se
richiedenti una certa conoscenza e perizia tecnica ed anche se comportanti
eventualmente conseguenze di ordine sanitario, non rientrano fra gli atti medici.
Non sono giustificabili prestazioni tecniche, prive di scopi sanitari, che
"medicalizzino" azioni lesive o autolesive legate a desideri individuali o a
pratiche rituali di gruppo.
Per la circoncisione di bambini di età più avanzata, di adolescenti ed adulti,
trattandosi di atti rituali più impegnativi dal punto di vista chirurgico e che
potrebbero avere conseguenze di ordine sanitario, la soluzione più opportuna
dovrebbe essere quella di rivolgersi ad un ministro del culto, che possieda
piene competenze professionali di ordine medico.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
52
Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046 :
circoncisione è atto medico?
(2/2)
NON sono atti medici
è stato escluso il delitto di esercizio abusivo della professione medica per
l'assenza di malattie da curare nel caso di:
• tatuaggi (Cass., sez. VI, 2.7.96, n. 2077, Ced Cass. 205890),
• massaggio sportivo o estetico non praticato a scopo curativo (Cass., sez.
VI, 16.3.70, n. 144, Ced Cass. 14238)
• depilazione effettuata recidendo alla base ogni pelo con ago appuntito
(Cass., sez. VI, 26.3.68, n. 507, n. 107871).
MA nessuno generalmente dubita che un intervento di chirurgia estetica
debba essere eseguito da un medico.
La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
Ampliandosi il concetto di "salute", si amplia anche quello al primo
necessariamente legato di "terapia". Appaiono quindi consentiti quegli
interventi sul proprio corpo rivolti ad acquistare una maggiore fiducia in sé e
nei rapporti con gli altri.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Un commento finale
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Oltre un doppio semplicismo
1. ridurre il corpo umano alla volontà contingente e
immotivata del soggetto (corpo arbitrario)
2. ridurre il corpo umano alla alla vincolatività della
sua materialità astratta come se nella sua esperienza
mondana all’uomo fosse già dato un corpo glorioso.
Ci è richiesto di andare oltre il doppio semplicismo
dell’autodeterminazione individuale e del feticismo di
un corpo separato dall’anima, di un corpo che è mero
Körper e non complesso Leib.
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La riflessione antrolopologica
Né angeli, né zombie, ma uomini.
Centralità della dignità umana
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Vedendo le sculture di Pawel Althamer alla Biennale di Venezia 2013, un
commento lévinasiano: il volto è ciò che conta, il volto è ciò che resta, con
buona pace del post-umano.
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