COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Presidente Membro
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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Presidente Membro
Decisione N. 5292 del 03 luglio 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Presidente Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore ROSSI CLAUDIA Nella seduta del 20/05/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia attiene all’estinzione anticipata di due contratti di finanziamento: A) un contratto di locazione finanziaria; B) il finanziamento dell’acquisto di una polizza assicurativa. Nel 2010 il ricorrente, nella veste di consumatore, stipulava con l’intermediario, una società finanziaria appartenente ad un gruppo automobilistico, un contratto di leasing finanziario per l’utilizzo di una autovettura di grossa cilindrata -con possibilità di riscatto del bene-, a tasso fisso, per un importo di 119.431,01 euro (+ IVA) da pagare in 48 rate mensili di 1.663 euro (+ IVA) ciascuna, a partire dal 1.4.2010. Il cliente stipulava altresì con lo stesso intermediario un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di servizi assicurativi a protezione dei danni sull’auto, denominato “addendum “servizi aggiuntivi” al contratto di locazione finanziaria”, da ammortizzare in 48 rate mensili da 515,85 euro ciascuna. Nel 2013 il cliente estingueva anticipatamente entrambi i contratti versando, sulla base dei conteggi estintivi elaborati dalla finanziaria convenuta rispettivamente, a luglio 2013, in Pag. 2/6 Decisione N. 5292 del 03 luglio 2015 corrispondenza della 40ma rata del contratto A, la somma di euro 90.490,06 e, a febbraio 2013, in corrispondenza della 35 ma rata del contratto B, la somma di 1.662,39 euro. Riferisce il ricorrente di essersi avveduto solo in un secondo tempo di aver versato più del dovuto. Conseguentemente, l’11.12.2013 avanzava reclamo rivendicando la restituzione di 3.517,03 euro, di cui 2.215,81 a fronte del contratto A e 1.301,22 a fronte del finanziamento B. La richiesta è stata respinta dall’intermediario. Il 20.10.2014 il ricorrente ha instaurato il presente procedimento dianzi all’ABF, rivendicando il rimborso di una complessiva somma di € 3.084,71 euro così articolata: a) 2.215,81 euro a fronte del contratto “A”; b) 368,90 euro a fronte del finanziamento “B”; c) 20 euro per l’avvio del procedimento dianzi all’ABF; d) 500 euro di risarcimento del danno da perdita di tempo. Con riguardo al contratto di leasing, il ricorrente ritiene di aver pagato 2.215,81 euro in più rispetto al dovuto (a suo dire, 88.274,25 euro). Egli non contesta l’importo del debito residuo considerato dall’intermediario alla data dell’estinzione del contratto di locazione finanziaria (70.605,61 euro) ma perviene al risultato finale con calcoli di tipo diverso da quelli offerti dall’intermediario, non tutti a proprio vantaggio; la differenza rivendicata a suo favore è principalmente attribuita al fatto che l’intermediario non avrebbe tenuto conto della qualifica di consumatore rivestita dal cliente applicandogli una penale più alta rispetto a quanto stabilito per i casi di specie sia nelle previsioni contrattuali (segnatamente all’art.11) sia dalla normativa vigente. Reputa infatti, il ricorrente, che l’onere da pagare per l’anticipata estinzione del prestito debba essere limitato all’1% del capitale rimborsato anticipatamente dal consumatore. Il ricorrente eccepisce in particolare la non debenza di un elemento di costo denominato “spese gestione estinzione anticipata” per un ammontare di € 2.244,80, non individuabile nella documentazione contrattuale. Quanto al finanziamento B finalizzato all’acquisto della polizza “full risk” a copertura del rischio danni sull’auto, la differenza pagata in eccesso (368,90 euro) rispetto a quanto determinato dal ricorrente (1.293,49 euro) sarebbe imputabile, alla mancata considerazione del rimborso spettantegli con riguardo alla quota parte del premio assicurativo non goduto, da determinarsi proporzionalmente (“pro rata temporis”); importo, questo, che egli ottiene rapportando il capitale residuo (1.362,39 euro) alla data di estinzione del finanziamento alle rate residue del finanziamento estinto (13/48); rimborso che egli rivendica in virtù della connessione negoziale esistente tra contratto di finanziamento B e contratto assicurativo. Il ricorrente invoca a tale fine l’art. 125-sexies del Testo unico bancario. Nelle controdeduzioni l’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro a giudicare sul ricorso in considerazione dell’entità del contratto di leasing “A” che di per sé, anche senza tener conto del secondo finanziamento “B”, supera il limite di 100.000 euro. Chiede pertanto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso con riguardo al complesso delle due operazioni sottoposte al vaglio dell’Arbitro, o, quanto meno, alla parte riferita al contratto di leasing “A”. Nel merito, la finanziaria chiede che il ricorso venga respinto ribadendo la posizione già manifestata al ricorrente in occasione del reclamo, nei termini qui di seguito esposti. In primo luogo, la resistente riafferma che al contratto di leasing, di importo pari ad € 119.431,01, non si applichi la disciplina del credito al consumo di cui all’art. 121 e segg. del Testo unico bancario; disciplina che peraltro la resistente ritiene applicabile al contratto di finanziamento “B” avente per oggetto la polizza assicurativa, di importo pari ad euro 17.029,71. Ciò in relazione alla previsione normativa vigente alla data di sottoscrizione del contratto, che esplicitamente escludeva dall’ambito di applicazione di tale specifica disciplina i finanziamenti di importo superiore a 30.987,41 euro. Pag. 3/6 Decisione N. 5292 del 03 luglio 2015 La resistente ribadisce pertanto la correttezza delle condizioni applicate all’estinzione del contratto di leasing “A”, condizioni che prevedono il pagamento di “un importo equivalente alla somma degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, dei canoni non ancora scaduti attualizzati al tasso Euribor 3 mesi, divisore 365, alla data di esercizio della facoltà di estinzione anticipata, e del prezzo di acquisto finale…”. Senza soffermarsi sulla fonte di legittimazione della contestata voce di spesa di € 2.244,80, l’intermediario resistente riafferma che l’importo dovuto alla data di estinzione del prestito ammontasse ad euro 90.490,06 quale sommatoria delle voci indicate nel prospetto che segue: Contratto di leasing A: l1 € 70.605,61 Capitale residuo al 1.7.2012 (rectius: 2013) l2 € 191,51 Rateo alla data di estinzione anticipata l3 € l4 € l5 € l6 € 2.132,85 Plusvalenza finanziaria da attualizzazione rate future 15.315,29 IVA al 21% sul totale intermedio 2.244,80 Totale spese di estinzione (IVA compresa) 90.490,06 TOTALE DOVUTO Quanto alle condizioni di estinzione del contratto di finanziamento “B” relativo ai servizi aggiuntivi, al quale, come precedentemente riferito, la resistente ritiene applicabile la speciale disciplina del credito ai consumatori, la convenuta invoca l’autonomia negoziale esistente, ai sensi dellart.11 di tale ultimo contratto, tra il rapporto di finanziamento intercorrente con la finanziaria stessa e il contratto posto in essere con la compagnia assicurativa; ritenendo pertanto che solo nei confronti di quest’ultima compagnia possano essere reclamati eventuali rimborsi per i premi non goduti. Conseguentemente la resistente ripropone il seguente conteggio: Finanziamento B f1 € 17.029,71 Conteggio dei premi per l’assicurazione … al 1.3.2012 (rectius:2013) f2 - € 15.680,81 Premi assicurazione … già corrisposti dal cliente fino al 1.2.2013 f3 = € 1.348,90 Sub–totale capitale residuo f4 + € 13,49 f5 = € 1.362,39 f6 + € f7 = € 1% del capitale residuo TOTALE importo di estinzione anticipata 300,00 Spese di gestione anticipata (IVA compresa) 1.662,39 TOTALE DOVUTO Pag. 4/6 Decisione N. 5292 del 03 luglio 2015 DIRITTO In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza dell’Arbitro sollevata dalla resistente. Risulta infatti pacifico e inconfutabile che il limite di 100.000 euro si applichi all’entità della controversia e non già all’operazione sottostante la controversia. Nella fattispecie l’entità della controversia si ragguaglia al petitum del ricorrente, complessivamente pari ad euro 3.084,71 e, pertanto, rientra nella fattispecie che possono essere portate a conoscenza dell’Arbitro (cfr. Banca d’Italia, Disposizioni del 18.6.2009, Sez I, punto 4). Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati. Fermo restando che non vi è contestazione tra le parti in ordine all’importo del debito residuo delle due operazioni di finanziamento alle rispettive date di estinzione anticipata, la controversia si accentra: a) sulla disciplina applicabile alla estinzione anticipata del contratto di leasing A; b) sulla mancata restituzione dei premi assicurativi non goduti, relativamente al prestito B; c) sul conteggio estintivo delle due operazioni. In ordine al primo punto, questo Collegio osserva che il d.lgs. n. 385/1993 (in breve Testo unico bancario o TUB) disciplina all’art. 125-sexies del Capo II (Credito ai consumatori”) del Titolo VI – vigente alla data di estinzione anticipata delle due operazioni- il rimborso anticipato dei finanziamenti concessi prevedendo a favore del consumatore che rimborsi anticipatamente il finanziamento contratto “una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua” (comma 1). Per altro verso, spetta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo “un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato” il quale “non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita del contratto residua è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% … se la vita residua è pari o inferiore ad un anno…” (comma 2). In base al comma 3, “l’indennizzo non è dovuto …. d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”. Va peraltro osservato che la disciplina contemplata nel citato Capo II, Titolo VI del Testo unico bancario contiene una espressa esclusione oggettiva in quanto non si applica, ai sensi dell’art. 122, ai …”finanziamenti di importo inferiore ai 200 euro o superiore a 75.000 euro”. Ne consegue che la speciale disciplina che regola il rimborso anticipato dei finanziamenti concessi ai consumatori non risultava applicabile quanto meno al contratto di leasing A, come correttamente affermato dall’intermediario resistente e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. In ordine all’applicabilità di tale disciplina al contratto B, questo Collegio non ritiene di esprimersi non essendo sul punto emerse contestazioni tra le parti. Quanto alla restituzione dei premi assicurativi oggetto del finanziamento finalizzato B, invocata dal ricorrente ai sensi dell’art. 125-sexies del TUB, si osserva che il costo della polizza assicurativa –il cui ammontare dovrebbe pressoché coincidere con l’importo del finanziamento stesso- non può essere incluso nel costo totale del credito in questione. Infatti, ai sensi dell’art. 121, comma 2 del citato Testo unico, “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori con il contratto del credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un Pag. 5/6 Decisione N. 5292 del 03 luglio 2015 requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Ora, nella fattispecie del prestito B la polizza assicurativa costituisce proprio l’oggetto del finanziamento finalizzato e non uno strumento a garanzia del finanziamento medesimo, sicché il rimborso del premio non goduto non potrà essere fatto valere nei confronti dell’intermediario. Vero è che dalla documentazione in atti risulta palese il collegamento tra la polizza assicurativa sottostante al finanziamento “B” e il contratto di leasing “A”. Sicché il costo di tale polizza potrebbe entrare nel novero del costo totale del credito sostenuto dal ricorrente per tale ultimo contratto ”A”. Peraltro la non applicabilità della disciplina di cui al capo II, titolo VI del TUB, per il motivo oggettivo dell’importo, implica l’inapplicabilità dell’art. 125-sexies a tale rapporto. Con la conseguenza che la rivendicazione in ordine al premio assicurativo versato in via anticipata e non goduto dovrà essere eventualmente rivolta alla compagnia assicuratrice e non all’intermediario resistente. Quanto infine ai conteggi estintivi formulati dall’intermediario e contestati dal ricorrente si osserva con riferimento al contratto di leasing che il contestato importo di € 2.244,80 addebitato al ricorrente come “spese di estinzione (IVA compresa)” (cfr. rigo L5 del prospetto A) non trova alcun riscontro nella documentazione contrattuale versata in atti; in corrispondenza alla medesima voce si riscontra invece nella tabella contenuta nell’art. 5.5 delle condizioni contrattuali un importo di € 350 (IVA esclusa); sul punto la resistente non ha fornito delucidazioni. Sicché al ricorrente andrà rimborsata la somma di € 1.821,30, che tiene conto della differenza tra i due importi e dell’incidenza dell’iva all’epoca vigente (21%). Relativamente al conteggio del finanziamento “B”, il Collegio respinge per le motivazioni già indicate la rivendicazione in ordine al rimborso del premio assicurativo. Quanto infine alla generica rivendicazione di 500 euro per la “perdita di tempo”, il Collegio non reputa risarcibile il danno in questione che non risulta in alcun modo documentato. P.Q.M. Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 1.821,30, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6