Gli studi indipendenti: cosa cambierà con il nuovo regolamento

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Gli studi indipendenti: cosa cambierà con il nuovo regolamento
Gli studi indipendenti: cosa cambierà
con il nuovo regolamento
Prof. Francesco Romeo
Università degli Studi Roma «Tor Vergata»
Ricerca clinica indipendente
L’art. 1.1 del Decreto del 17 dicembre 2004, detta la seguente definizione per
gli studi indipendenti o spontanei:
sperimentazione clinica finalizzata al miglioramento della pratica clinica quale
parte integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini industriali.
Promotore o sponsor
La ricerca definita al paragrafo precedente non è condotta da un’Azienda Farmaceutica
e, pertanto, la figura del promotore o sponsor, può essere:
a) struttura o ente o istituzione pubblica o ad essa equiparata
b) fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitaria
c) associazione/società scientifica o di ricerca non a fini di lucro
d) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
e) persona dipendente da queste strutture che svolga il ruolo di promotore
nell’ambito dei suoi compiti istituzionali
Inoltre è necessario che il promotore o sponsor non sia il proprietario del brevetto del
farmaco in sperimentazione o il titolare dell'autorizzazione all’immissione in commercio,
e non abbia interessi di sviluppo a fini commerciali e di tipo economico con l’azienda
produttrice del farmaco in sperimentazione.
Appartengono al promotore: la proprietà dei dati relativi alla sperimentazione, la
sua esecuzione ed i suoi risultati.
E’ anche importante sottolineare l’indipendenza culturale del promotore
nell’ideazione dello studio, nella stesura del protocollo e nella pubblicazione dei
risultati.
Il promotore può delegare in tutto o in parte le sue funzioni connesse con la
sperimentazione, a una società, a un'istituzione o a un'organizzazione in possesso
dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute previsto dall'articolo 20,
comma 3, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211
Quale attenzione per gli studi indipendenti?
DIRETTIVA 2001/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO, 4 aprile 2001
… Le sperimentazioni cliniche non commerciali eseguite da ricercatori senza
la partecipazione dell'industria farmaceutica possono essere di grande utilità
per i pazienti interessati.
È pertanto opportuno che la direttiva tenga conto della specificità delle
sperimentazioni la cui progettazione non richiede particolari processi di
fabbricazione o di confezionamento, qualora tali sperimentazioni siano
effettuate con medicinali autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della
direttiva 65/65/CEE, fabbricati o importati ai sensi delle disposizioni delle
direttive 75/319/CEE e 91/356/CEE, e su pazienti che presentano le
medesime caratteristiche contemplate dalle indicazioni specificate in detta
autorizzazione all'immissione sul mercato…
Studi indipendenti PRO/CONTRO
PRO
Direttamente rivolti a quesiti di rilevanza clinica, non
sempre “farmacocentrici” (approcci diagnostici,
screening, follow-up, QdV, …)
Condotti direttamente dai ricercatori
CONTRO
Problemi di tipo regolatorio/sponsorship
“MANCANZA DI NORMATIVE”
Problemi aperti per studi indipendenti in GCP
Problemi di definizione di standard di qualità nelle fasi di:
–
–
–
–
–
–
–
–
definizione del razionale dello studio
arruolamento dei pazienti
controllo centralizzato dei dati
monitoraggio esterno
inserimento dei dati
documentazione modifiche dei dati
archiviazione dei dati
analisi statistica
Necessità di (auto)regolamentazione da parte dei gruppi
cooperativi
Cosa intendiamo per conflitto di interesse?
Insieme di condizioni in cui il giudizio professionale su un interesse
primario tende ad essere indebitamente influenzato da un
interesse secondario
(R. Smith, nov ’02)
E’, quindi, una scelta di priorità sbilanciata rispetto agli interessi
che si vogliono sostenere e tutelare, che comporta direttamente
l’impegno di risorse in una direzione piuttosto che un’altra
Conflitto di interesse: medico versus …..
Azienda
Un gioco delle parti sempre più complesso e talvolta male interpretato
Ricerca
• Proprietà esclusiva dei dati
• Determinazione su quali prodotti si orienterà il marketing
• Bias da pubblicazione e/o distorsione dell’informazione scientifica
Formazione
• Incontri sponsorizzati
• Congressi “balneari”
Perché una ricerca clinica possa essere
ritenuta valida nelle sue conclusioni deve
essere stata condotta osservando delle
precise regole etico-scientifiche e aver
seguito un iter burocratico- amministrativo
definito dagli organi di controllo nazionali e
internazionali
“Sponsor” …. È sempre scorretto?
• Collaborare con l’Azienda Farmaceutica non significa
sempre e automaticamente configurare un conflitto di
interesse
• Per molto tempo la ricerca clinica è sopravvissuta grazie al
sostegno (farmaci e fondi) delle Aziende
•Ma le interazioni devono essere chiare e i ruoli definiti da
contratti che salvaguardino la proprietà intellettuale dei
dati e che non prevedano alcuna possibilità di intervento
sulla pubblicazione (F.Perrone, AIOM 2003)
Non conta di chi è il denaro se il fine è
onesto e non basta una dichiarazione di
NON conflitto o di conflitto di interessi per
risolvere la questione
La ricerca clinica costa.
Se “spontanea”, costa lo stesso.
Se non si vuole chiuderla ci sono due strade, non
mutuamente esclusive:
abbassarne i costi (esistono margini di
di trattativa?)
risparmio o
investire denaro pubblico per evitare che
sperimentazione possibile sia quella
con
l’unica
promotori
for-profit
Steps per l’avvio di uno studio spontaneo
Nascita dei Comitati Etici
In Italia i CE, istituiti inizialmente in alcuni Ospedali e
strutture sanitarie (in particolare di ricerca), hanno trovato
un inquadramento normativo con il:
Decreto Ministeriale 18 marzo 1998: Linee guida di
riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati
etici, (in seguito sostituito dal D.M. 12/05/2006 e dal D.M.
8/02/2013).
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In Italia i CE sono stati istituiti soprattutto allo scopo di superare la lentezza
nell'avvio delle sperimentazioni cliniche decentrando l'attività di valutazione e
monitoraggio della ricerca.
I CE in Italia sono rapidamente cresciuti di numero negli anni.
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Principali riferimenti etico-normativi
 Dichiarazione di Helsinki
 Convenzione di Oviedo del 04/04/1997 (convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano
nell’applicazione della biologia e della medicina)
 Good Clinical Practice (1995) (G.C.P.)
 D.M.18/03/1998: linee guida di riferimento per l’istituzione ed il funzionamento dei C.E.
 Circolare Ministeriale n. 6 del 02/09/2001 (studi osservazionali)
 D.L. 24/06/2003 n. 211 (attuazione direttiva 2001/20/CE relativa
all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazione clinica dei
medicinali per uso clinico) entrata in vigore il 01/01/2004
DM 8 maggio 2003: Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica
Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 sulla sperimentazione clinica no-profit
DM Salute 12 maggio 2006 (GU n 194 del 22 agosto 2006: Requisiti minimi per l’istituzione,
l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche) in parte
sostituito dal DM Salute 8 febbraio 2013
Che cos’è il comitato etico?
D.L. 24/06/2003 n. 211 art.2 (definizioni)
«Comitato Etico»:
un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non,
che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti della
sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di
fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo un parere sul
protocollo, sull’idoneità degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle
strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per
informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato.
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DM 8 febbraio 2013: criteri per la
composizione e il funzionamento
dei comitati etici
GU n.96 del 24 aprile 2013
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Art. 1 – Definizione e funzioni dei comitati etici
1.
I comitati etici […], sono organismi indipendenti […] che hanno la
responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del
benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica
garanzia di tale tutela.
2. Ove non già attribuita a specifici organismi, i comitati etici
possono svolgere anche funzioni consultive in relazione a
questioni etiche connesse con le attività scientifiche e
assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della
persona. I comitati etici, inoltre, possono proporre iniziative di
formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di
bioetica.
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Università
Azienda USL
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Art. 2 - Criteri per la composizione dei comitati etici
La composizione dei comitati etici deve garantire le qualifiche e l’esperienza
necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi
proposti.
I componenti dei comitati etici devono essere in possesso di una
documentata conoscenza e esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei
medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del
comitato etico.
A tal fine i comitati etici devono comprendere almeno:
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Art. 2 - Criteri per la composizione dei comitati etici
• tre clinici;
• un medico di medicina generale
territoriale;
• un pediatra;
• un biostatistico;
• un farmacologo;
• un farmacista del servizio sanitario
regionale;
• in relazione agli studi svolti nella propria
sede, il direttore sanitario o un suo
sostituto permanente e, nel
• caso degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, il direttore
scientifico della istituzione sede della
sperimentazione;
• un esperto in materia giuridica e
assicurativa o un medico legale;
• un esperto di bioetica;
• un rappresentante dell’area delle
professioni sanitarie interessata alla
sperimentazione;
• un rappresentante del volontariato o
dell’associazionismo di tutela dei pazienti;
• un esperto in dispositivi medici;
• in relazione all’area medico-chirurgica
oggetto dell’indagine con il dispositivo
medico in studio, un ingegnere clinico o
altra figura professionale qualificata;
• in relazione allo studio di prodotti
alimentari sull’uomo, un esperto in
nutrizione;
• in relazione allo studio di nuove
procedure tecniche, diagnostiche e
terapeutiche, invasive e semi invasive, un
esperto clinico del settore;
• in relazione allo studio di genetica, un
esperto in genetica.
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Art. 2 - Criteri per la composizione dei comitati etici
• Nei casi di valutazioni inerenti ad aree non coperte da propri componenti,
il comitato etico convoca, per specifiche consulenze, esperti esterni al
comitato stesso.

Lo sperimentatore, il promotore o altro personale partecipante alla
sperimentazione, fornisce, su richiesta del comitato, informazioni
su ogni aspetto dello studio. Lo sperimentatore, il promotore o
altro personale partecipante alla sperimentazione, non deve
partecipare alle decisioni, al parere e al voto del comitato etico
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Art. 3 - Indipendenza
• .... A tal fine, i componenti del comitato etico devono firmare
annualmente una dichiarazione in cui si obbligano a non
pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa
sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto...
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Art. 4 - Organizzazione
1. Il comitato etico deve adottare, […], un regolamento che dettagli compiti,
modalità di funzionamento e regole di comportamento dei loro componenti.
2. Conformemente alle disposizioni delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, il comitato etico è dotato di un ufficio di segreteria tecnicoscientifica qualificata in possesso di risorse umane, tecniche e amministrative,
adeguate al numero di studi gestiti, nonché delle infrastrutture necessarie ad
assicurare il collegamento alle banche dati nazionali e internazionali.
3. Il comitato etico elegge al proprio interno un presidente ed un
componente che lo sostituisce in caso di assenza. I membri dei comitati
etici non possono delegare le proprie funzioni.
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Art. 5 - Funzionamento
1. La valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici da
parte del comitato etico ha come riferimento quanto previsto dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dalla dichiarazione di
Helsinki nella sua versione più aggiornata, dalla convenzione di
Oviedo, dalle norme di buona pratica clinica e dalle linee guida
aggiornate dell’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
in tema di valutazione dell’efficacia delle sperimentazioni cliniche. In
tale ambito i diritti, la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte
nello studio prevalgono sugli interessi della scienza e della società.
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Art. 5 - Funzionamento
2. Il comitato etico, nell'esprimere le proprie valutazioni, tiene conto delle
seguenti circostanze:
• in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere
trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se
l'uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio;
• che l'acquisizione del consenso informato non è una garanzia sufficiente
né di scientificità, né di eticità del protocollo di studio e, pertanto, non esime il
comitato dalla necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio
del trattamento sperimentale;
• che nel protocollo della sperimentazione deve essere garantito il diritto alla
diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno
condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza
dei dati sensibili e di tutela brevettale, e che non devono sussistere vincoli di
diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor.
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Art. 5 - Funzionamento
4. La valutazione del comitato etico in materia di indagini cliniche di
dispositivi medici o di dispositivi medici impiantabili attivi deve tener
conto anche delle previsioni di cui:
a) all’art. 7 ed agli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992,
n. 507 e successive modifiche;
b) all’art. 14 ed agli allegati VIII e X del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46 e successive modifiche.
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Art. 5 - Funzionamento
5. In caso di studi su prodotti alimentari, il comitato etico verifica
che il trattamento del gruppo di controllo sia definito in base alle
caratteristiche del prodotto oggetto dello studio e delle finalità
dello studio stesso.
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Art. 5 - Funzionamento
6. I componenti del comitato etico e il personale della
segreteria tecnica sono vincolati al segreto d’ufficio.
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A chi devono rispondere i Comitati Etici?
I CE non dovrebbero essere visti come uno strumento
amministrativo che deve garantire l’adempimento dei
requisiti formali necessari per l’approvazione dei
protocolli di ricerca.
Devono rappresentare i diritti dei cittadini e essere
garanti della corrispondenza della ricerca con
obiettivi rilevanti di conoscenza e di cura.
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