scheda n. 4 il lavoro accessorio

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scheda n. 4 il lavoro accessorio
Provincia di Sondrio
SCHEDA N. 4
IL LAVORO ACCESSORIO
D. Lgs. 276/2003, artt. 70-74, aggiornato alla L. 92/2012 (riforma Fornero), alla L. 99/2013 di conversione del D.L. 76/2013
e alla L. 15/2014
4.A
Presupposti
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo a
compensi superiori a 5.050 euro (netti e corrispondenti a 6.740 € lordi) nel corso di un
anno solare*. Il limite deve essere rispettato indipendentemente dal numero dei datori di
lavoro (committenti).
Nel rispetto del limite massimo complessivo di 5.050 euro, nei confronti di singoli
committenti imprenditori commerciali o professionisti, il lavoratore può svolgere
prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.020 euro (netti e
corrispondenti a 2.690 € lordi) nel corso di un anno solare*.
Per il settore agricolo, in ragione della sua specialità, si applica il limite economico di
5.050 euro.
Le prestazioni di lavoro accessorio vengono pagate attraverso i buoni lavoro o voucher
(vedi modulo 4.F).
* Es. di anno solare: dal 31 marzo 2014 al 30 marzo 2015.
4.B
Settori produttivi
e lavoratori
utilizzabili
Il lavoro accessorio può essere svolto:
- in tutti i settori produttivi, da qualunque soggetto*;
- in agricoltura:
• per le attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da
giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con
gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a
un ciclo di studi presso l’università;
• per le attività agricole svolte a favore di piccoli imprenditori (cioè con un volume
d’affari non superiore a € 7.000 l’anno); tali attività possono essere svolte da
qualunque soggetto*, purché non iscritto l’anno precedente negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli.
* Disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time purché non si
tratti dello stesso datore di lavoro, pensionato, studente, percettore di prestazioni integrative del salario
o di sostegno al reddito (vedi modulo 4.C), lavoratore straniero in regola col permesso di soggiorno
(vedi modulo 4.D)
4.C
Particolari
categorie di
lavoratori
Per prestazioni di lavoro accessorio possono essere utilizzate anche le seguenti particolari
categorie di lavoratori:
per l’anno 2014 (come previsto dal “decreto mille proroghe” convertito nella L. n.
15/2014), i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, per un compenso massimo
di 3.000 euro (netti e corrispondenti a 4.000 euro lordi) per anno solare rispetto alla
totalità dei committenti;
soggetti svantaggiati quali disabili, detenuti, tossicodipendenti o beneficiari di
ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti promossi da parte delle
Pubbliche Amministrazioni (occorre, però, attendere l’emanazione di un apposito
decreto ministeriale per l’individuazione delle “specifiche condizioni, modalità e
importi dei buoni orari”, come previsto dal D.L. 76/2013 convertito nella L. 99/2013).
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4.D
Lavoratori
stranieri e
permesso di
soggiorno
I lavoratori stranieri possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un
permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello
per studio, o - nei periodi di disoccupazione - per “attesa occupazione”.
4.E
Committenti
I committenti possono essere:
• privati, con riferimento alla generalità dei settori produttivi;
• committenti pubblici (compresi gli enti locali);
• imprenditori commerciali e professionisti.
4.F
Buoni lavoro
(voucher)
Per la formazione del rapporto di lavoro non è prevista alcuna assunzione o forma
contrattuale; il pagamento della prestazione avviene attraverso la consegna, da parte del
committente al lavoratore, di buoni lavoro o voucher, che possono essere telematici o
cartacei e devono essere orari, numerati progressivamente e datati.
Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ma soltanto se va ad
integrare altro reddito derivante da lavoro o da altra fonte lecita, in quanto le attività di
lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
Ogni voucher ha un valore nominale di 10 euro, corrispondente al compenso minimo di
un’ora di prestazione, ed è comprensivo della contribuzione a favore della gestione
separata Inps (pari al 13%), di quella a favore dell’Inail per l’assicurazione infortunistica (pari
al 7%) e di un compenso al gestore del servizio (Inps, pari al 5%); il compenso netto della
prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.
È, inoltre, disponibile un buono 'multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni
non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili; il corrispettivo
netto della prestazione in favore del lavoratore è, quindi, rispettivamente pari a 37,50 euro e
15 euro.
Il lavoratore riscuote il corrispettivo netto dei voucher cartacei presentandoli all’Inps o altro
rivenditore autorizzato a seconda di chi lo ha emesso (Uffici Postali, tabaccai, sportelli
bancari) (vedi modulo 4.G). Se, invece, il datore di lavoro utilizza voucher telematici la
riscossione può avvenire tramite accreditamento sulla INPS-Card (rilasciata al prestatore di
lavoro attraverso registrazione presso l’Inps) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso
gli uffici postali.
Per il settore agricolo, in ragione della sua specificità, si considera la retribuzione oraria
individuata dal contratto collettivo di riferimento.
I compensi dei buoni lavoro:
− sono esenti da imposizione fiscali;
− non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato;
− non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni
familiari;
− sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e sono riconosciuti ai fini pensionistici.
N.B.:
Il 31 maggio 2013 è terminata la fase transitoria, che consentiva l’utilizzo dei voucher
acquistati entro il 17/7/2012 secondo la precedente normativa.
Pertanto, dal 1° giugno 2013 i voucher acquistati prima del 18 luglio 2012 (e naturalmente
quelli acquistati successivamente) potranno essere utilizzati con la normativa di cui alla L.
92/2012, entro la 'naturale’ scadenza (24 mesi dalla data di emissione per i voucher INPS e
postali; 12 mesi per i voucher acquistati presso tabaccai e banche abilitate).
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4.G
Modalità di
acquisto dei buoni
lavoro
Distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS di tutto il territorio nazionale:
esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale
89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; prima di effettuare il
versamento, il committente deve assicurarsi che vi sia disponibilità di voucher presso la Sede
INPS di riferimento.
Acquisto telematico: richiede la preventiva registrazione presso l’Inps sia del committente
che del prestatore e il successivo versamento, da parte del committente, del valore
complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, ciò per consentire un tempestivo
pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore. Il versamento può
avvenire tramite il modello F24, tramite versamento sul conto corrente postale sopra indicato,
oppure tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it
Acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati: il committente deve
presentare al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del
codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
In tal caso, per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il
versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato.
Acquisto presso gli sportelli bancari abilitati: il committente deve presentare il proprio
codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato
dall'Agenzia delle Entrate). Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è
dovuta una commissione di 1 euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione.
Acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale: può essere effettuato (in
contanti o tramite Postamat) dal committente presentando la tessera sanitaria per la lettura
del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società. Per l’acquisto dei voucher
è previsto il versamento all’ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola
operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad
un carnet).
N.B.:
Per i dettagli di ogni singola modalità di acquisto dei voucher è possibile consultare o
scaricare delle schede dal sito Inps (www.inps.it > sezione “Utilizzare i buoni lavoro” >
“Come e dove acquistarli e riscuoterli”).
Il sito contiene anche le procedure di rimborso di voucher inutilizzati e indicazioni in caso di
furto o smarrimento.
4.H
Comunicazione
preventiva del
committente
e
autocertificazione
del reddito del
prestatore
Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purché prima
dell’inizio della prestazione), il committente ha l’obbligo di effettuare la comunicazione di
inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali e le modalità
indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher (vedi modulo 4.G).
Nella comunicazione devono essere indicati: i dati anagrafici e il codice fiscale del
committente e del prestatore, il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione.
Attenzione: dal 15 gennaio 2014, anche per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, le
comunicazioni e le variazioni devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica
direttamente all’INPS che provvederà a trasmetterle in tempo reale all’INAIL. Da tale data, pertanto,
non saranno, più operativi il fax INAIL e la sezione «Servizi on line» del sito www.inail.it.
La mancata comunicazione all’INPS determina una prestazione di fatto e, pertanto, da
considerarsi “in nero” e come tale sanzionabile con l’applicazione della 'maxisanzione’, di
cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).
Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limiti economici previsti
da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione
(dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito ex art. 46, co. 1, lett. o) del DPR
445/2000), riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso, o
da altri committenti, e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce
elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali
conseguenze di carattere sanzionatorio (modulo 4.I)
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4.I
Sanzioni
Il superamento dei limiti economici previsti comporta la “trasformazione” del rapporto
contestato in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione
delle relative sanzioni civili e amministrative. Importante è al riguardo l’acquisizione da parte
del committente della dichiarazione di autocertificazione del reddito rilasciata dal prestatore
su indicata (modulo 4.H).
Attenzione: L’INPS ha revisionato le procedure telematiche sviluppando funzionalità di
visualizzazione dei compensi sia da parte del committente che del prestatore. Ciò dovrebbe
consentire ad entrambi di conoscere i flussi di pagamento in relazione ai limiti di compensi erogabili
nell’arco solare. L’INPS avverte però che gli estratti conto potrebbero non essere aggiornati poiché i
voucher ricevuti dal prestatore potrebbero non essere ancora stati incassati, per cui resta ferma la
possibilità per il committente di richiedere al prestatore la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
reddito ex art. 46, co. 1, lett. o) del DPR 445/2000 (Circolare Inps n. 176 del 18.12.2013).
La trasformazione opera ogniqualvolta le prestazioni siano rese nei confronti di una
impresa o di un professionista e siano fungibili con le prestazioni rese da altro personale
già dipendente dell’imprenditore o del professionista.
4.L
Divieti
Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e
utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori
per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della
somministrazione.
L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente
nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.
CpI di Sondrio
Via Trieste, 12
0342.531660 - 0342.531630
[email protected]
CpI di Bormio
Via De Simoni, 16
0342.911714 - 0342.911677
[email protected]
CpI di Tirano
Piazza Cavour, 14
0342.701798 - 0342.706408
[email protected]
CpI di Chiavenna
Piazzetta Persenico, 2
0343.32415 - 0343.32980
[email protected]
CpI di Morbegno
Via Morelli, 10
0342.610234 - 0342.615814
[email protected]
Ufficio lavoro disabili
Corso XVV Aprile,22 - Sondrio
0342.531333/334 - 0342.531362
Per consultare le offerte di lavoro dei CPI: www.provincia.so.it - Aree Tematiche – Lavoro: Politiche del lavoro-Portale Sintesi
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