scheda n. 4 il lavoro accessorio
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scheda n. 4 il lavoro accessorio
Provincia di Sondrio SCHEDA N. 4 IL LAVORO ACCESSORIO D. Lgs. 276/2003, artt. 70-74, aggiornato alla L. 92/2012 (riforma Fornero), alla L. 99/2013 di conversione del D.L. 76/2013 e alla L. 15/2014 4.A Presupposti Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 5.050 euro (netti e corrispondenti a 6.740 € lordi) nel corso di un anno solare*. Il limite deve essere rispettato indipendentemente dal numero dei datori di lavoro (committenti). Nel rispetto del limite massimo complessivo di 5.050 euro, nei confronti di singoli committenti imprenditori commerciali o professionisti, il lavoratore può svolgere prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.020 euro (netti e corrispondenti a 2.690 € lordi) nel corso di un anno solare*. Per il settore agricolo, in ragione della sua specialità, si applica il limite economico di 5.050 euro. Le prestazioni di lavoro accessorio vengono pagate attraverso i buoni lavoro o voucher (vedi modulo 4.F). * Es. di anno solare: dal 31 marzo 2014 al 30 marzo 2015. 4.B Settori produttivi e lavoratori utilizzabili Il lavoro accessorio può essere svolto: - in tutti i settori produttivi, da qualunque soggetto*; - in agricoltura: • per le attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; • per le attività agricole svolte a favore di piccoli imprenditori (cioè con un volume d’affari non superiore a € 7.000 l’anno); tali attività possono essere svolte da qualunque soggetto*, purché non iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. * Disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time purché non si tratti dello stesso datore di lavoro, pensionato, studente, percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (vedi modulo 4.C), lavoratore straniero in regola col permesso di soggiorno (vedi modulo 4.D) 4.C Particolari categorie di lavoratori Per prestazioni di lavoro accessorio possono essere utilizzate anche le seguenti particolari categorie di lavoratori: per l’anno 2014 (come previsto dal “decreto mille proroghe” convertito nella L. n. 15/2014), i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, per un compenso massimo di 3.000 euro (netti e corrispondenti a 4.000 euro lordi) per anno solare rispetto alla totalità dei committenti; soggetti svantaggiati quali disabili, detenuti, tossicodipendenti o beneficiari di ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti promossi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (occorre, però, attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per l’individuazione delle “specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari”, come previsto dal D.L. 76/2013 convertito nella L. 99/2013). Provincia di Sondrio 4.D Lavoratori stranieri e permesso di soggiorno I lavoratori stranieri possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - per “attesa occupazione”. 4.E Committenti I committenti possono essere: • privati, con riferimento alla generalità dei settori produttivi; • committenti pubblici (compresi gli enti locali); • imprenditori commerciali e professionisti. 4.F Buoni lavoro (voucher) Per la formazione del rapporto di lavoro non è prevista alcuna assunzione o forma contrattuale; il pagamento della prestazione avviene attraverso la consegna, da parte del committente al lavoratore, di buoni lavoro o voucher, che possono essere telematici o cartacei e devono essere orari, numerati progressivamente e datati. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ma soltanto se va ad integrare altro reddito derivante da lavoro o da altra fonte lecita, in quanto le attività di lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ogni voucher ha un valore nominale di 10 euro, corrispondente al compenso minimo di un’ora di prestazione, ed è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps (pari al 13%), di quella a favore dell’Inail per l’assicurazione infortunistica (pari al 7%) e di un compenso al gestore del servizio (Inps, pari al 5%); il compenso netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. È, inoltre, disponibile un buono 'multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili; il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore è, quindi, rispettivamente pari a 37,50 euro e 15 euro. Il lavoratore riscuote il corrispettivo netto dei voucher cartacei presentandoli all’Inps o altro rivenditore autorizzato a seconda di chi lo ha emesso (Uffici Postali, tabaccai, sportelli bancari) (vedi modulo 4.G). Se, invece, il datore di lavoro utilizza voucher telematici la riscossione può avvenire tramite accreditamento sulla INPS-Card (rilasciata al prestatore di lavoro attraverso registrazione presso l’Inps) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali. Per il settore agricolo, in ragione della sua specificità, si considera la retribuzione oraria individuata dal contratto collettivo di riferimento. I compensi dei buoni lavoro: − sono esenti da imposizione fiscali; − non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato; − non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari; − sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e sono riconosciuti ai fini pensionistici. N.B.: Il 31 maggio 2013 è terminata la fase transitoria, che consentiva l’utilizzo dei voucher acquistati entro il 17/7/2012 secondo la precedente normativa. Pertanto, dal 1° giugno 2013 i voucher acquistati prima del 18 luglio 2012 (e naturalmente quelli acquistati successivamente) potranno essere utilizzati con la normativa di cui alla L. 92/2012, entro la 'naturale’ scadenza (24 mesi dalla data di emissione per i voucher INPS e postali; 12 mesi per i voucher acquistati presso tabaccai e banche abilitate). Provincia di Sondrio 4.G Modalità di acquisto dei buoni lavoro Distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS di tutto il territorio nazionale: esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; prima di effettuare il versamento, il committente deve assicurarsi che vi sia disponibilità di voucher presso la Sede INPS di riferimento. Acquisto telematico: richiede la preventiva registrazione presso l’Inps sia del committente che del prestatore e il successivo versamento, da parte del committente, del valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, ciò per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore. Il versamento può avvenire tramite il modello F24, tramite versamento sul conto corrente postale sopra indicato, oppure tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it Acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati: il committente deve presentare al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. In tal caso, per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. Acquisto presso gli sportelli bancari abilitati: il committente deve presentare il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate). Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione. Acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale: può essere effettuato (in contanti o tramite Postamat) dal committente presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società. Per l’acquisto dei voucher è previsto il versamento all’ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet). N.B.: Per i dettagli di ogni singola modalità di acquisto dei voucher è possibile consultare o scaricare delle schede dal sito Inps (www.inps.it > sezione “Utilizzare i buoni lavoro” > “Come e dove acquistarli e riscuoterli”). Il sito contiene anche le procedure di rimborso di voucher inutilizzati e indicazioni in caso di furto o smarrimento. 4.H Comunicazione preventiva del committente e autocertificazione del reddito del prestatore Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente ha l’obbligo di effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali e le modalità indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher (vedi modulo 4.G). Nella comunicazione devono essere indicati: i dati anagrafici e il codice fiscale del committente e del prestatore, il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione. Attenzione: dal 15 gennaio 2014, anche per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, le comunicazioni e le variazioni devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica direttamente all’INPS che provvederà a trasmetterle in tempo reale all’INAIL. Da tale data, pertanto, non saranno, più operativi il fax INAIL e la sezione «Servizi on line» del sito www.inail.it. La mancata comunicazione all’INPS determina una prestazione di fatto e, pertanto, da considerarsi “in nero” e come tale sanzionabile con l’applicazione della 'maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limiti economici previsti da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito ex art. 46, co. 1, lett. o) del DPR 445/2000), riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso, o da altri committenti, e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio (modulo 4.I) Provincia di Sondrio 4.I Sanzioni Il superamento dei limiti economici previsti comporta la “trasformazione” del rapporto contestato in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. Importante è al riguardo l’acquisizione da parte del committente della dichiarazione di autocertificazione del reddito rilasciata dal prestatore su indicata (modulo 4.H). Attenzione: L’INPS ha revisionato le procedure telematiche sviluppando funzionalità di visualizzazione dei compensi sia da parte del committente che del prestatore. Ciò dovrebbe consentire ad entrambi di conoscere i flussi di pagamento in relazione ai limiti di compensi erogabili nell’arco solare. L’INPS avverte però che gli estratti conto potrebbero non essere aggiornati poiché i voucher ricevuti dal prestatore potrebbero non essere ancora stati incassati, per cui resta ferma la possibilità per il committente di richiedere al prestatore la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito ex art. 46, co. 1, lett. o) del DPR 445/2000 (Circolare Inps n. 176 del 18.12.2013). La trasformazione opera ogniqualvolta le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un professionista e siano fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista. 4.L Divieti Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione. L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche. CpI di Sondrio Via Trieste, 12 0342.531660 - 0342.531630 [email protected] CpI di Bormio Via De Simoni, 16 0342.911714 - 0342.911677 [email protected] CpI di Tirano Piazza Cavour, 14 0342.701798 - 0342.706408 [email protected] CpI di Chiavenna Piazzetta Persenico, 2 0343.32415 - 0343.32980 [email protected] CpI di Morbegno Via Morelli, 10 0342.610234 - 0342.615814 [email protected] Ufficio lavoro disabili Corso XVV Aprile,22 - Sondrio 0342.531333/334 - 0342.531362 Per consultare le offerte di lavoro dei CPI: www.provincia.so.it - Aree Tematiche – Lavoro: Politiche del lavoro-Portale Sintesi - Promolavoro: Offerte di lavoro aggiornate al#