Leggi tutto - consulentidellavoro.it

Transcript

Leggi tutto - consulentidellavoro.it
Lavoro intermittente: da subito, non più valide le comunicazioni tramite fax.
A seguito delle modifiche apportate con il Decreto Sviluppo bis non è più possibile utilizzare il fax come
canale di comunicazione preventiva per il lavoro a chiamata o intermittente. Pertanto a decorrere dal 19
dicembre 2012 gli unici canali utilizzabili sono e-mail, sms o on-line.
Come per le modifiche apportate in agosto, anche in tal caso il Ministero del Lavoro ha pubblicato le
proprie istruzioni operative a ridosso delle festività e più precisamente in data 20 dicembre 2012 con
lettera circolare n. 24230. Prima di procedere con la divulgazione della notizia, la Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro ha preferito attendere la pubblicazione di tale lettera circolare, al fine di poter
operare un’attenta e completa analisi di quanto previsto. Giunti inutilmente all’anno nuovo, si è, però,
preferito procedere sulla sola base di quanto stabilito dal decreto sviluppo bis, art. 34 comma 54, coscienti
dell’inutile protrarsi dei termini a discapito dell’utente finale, il quale, dopo l’entrata in vigore della riforma
Fornero in data 18 luglio 2012, opera in un forte clima di incertezza, con continue modifiche alle procedure
che rischiano di creare non pochi disguidi applicativi.
Per contro la Fondazione Studi, se la ratio della riforma Fornero è l’istituzione della comunicazione
preventiva al fine di mappare la reale presenza in azienda del personale assunto con contratto
intermittente, ritiene debba essere considerata ancora valida anche la possibilità di comunicazione tramite
fax, almeno fino all’emanazione del previsto Decreto Ministeriale – così come previsto dall’art. 35 comma
3-bis del D.Lgs. 276/2003 come integrato dall’art. 21 della Legge 92/2012, stante il carattere sperimentale
delle procedure ad oggi utilizzate (sul punto cfr. note Ministero del Lavoro n. 12728 del 14.09.2012 e 16639
del 26.11.2012).
Riassumiamo, pertanto, i canali ad oggi utilizzabili per effettuare la comunicazione preventiva per il lavoro
intermittente:
- E-mail all'indirizzo di posta elettronica della Direzione territoriale del lavoro competente o all'indirizzo
[email protected], allegando alla stessa il modello "UNI_Intermittente" debitamente compilato.
Istruzioni di compilazione del modello “UNI_Intermittente”:
- Indicare codice fiscale ed e-mail del datore di lavoro;
- Indicare i lavoratori interessati dalla comunicazione, inserendo, per ciascuno, il relativo Codice
Fiscale. In questa sezione occorre inserire, per ciascun codice fiscale, la Data Inizio e la Data Fine
della chiamata. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo
giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), è sufficiente compilare il campo data
inizio relativo al giorno interessato. Come ricordato dalla nota del 26 novembre 2012 i campi
“codice fiscale” e “codice comunicazione” sono alternativi tra loro.
Oggetto della mail: Comunicazione chiamata lavoro intermittente.
Allegato: modulo per comunicazione debitamente compilato.
Istruzioni di invio:
- Attraverso applicazioni desktop per e-mail (ad es. Microsoft Outlook express, Microsoft Outlook,
Eudora o mail): in tal caso basterà cliccare sul pulsante "invia via Email". Il sistema genera in
automatico una mail con in allegato la comunicazione in formato XML;
- Attraverso servizio e-mail internet (ad es. Yahoo o Microsoft Hotmail): in questo caso viene
richiesto di salvare il modulo in formato XML, il quale dovrà essere poi inviato manualmente
all'indirizzo di posta elettronica [email protected].
Si ribadisce che alla e-mail deve essere allegato un file con estensione XML e non il modello con estensione
PDF precedentemente compilato.
Attraverso tale procedura sarà possibile comunicare, con un singolo modello, fino ad un massimo di 10
lavoratori coinvolti, anche per periodi di lavoro intermittente diversi.
Il sistema non rilascia conferme di ricezione. Si ricorda, pertanto, di stampare sempre copia del modello
compilato ed allegato alla mail inviata, al fine di poter dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo di
comunicazione preventiva.
- tramite sms al numero 339-9942256, con obbligo di registrazione preventiva al portale
www.cliclavoro.gov.it. Il canale SMS potrà essere utilizzato solamente dalle aziende registrate al portale
cliclavoro ed abilitate all'utilizzo di tale canale di comunicazione. Nel form di registrazione il datore di lavoro
dovrà specificare il numero di telefono cellulare che verrà utilizzato per l'invio della comunicazione.
L'SMS dovrà, obbligatoriamente, contenere i seguenti campi:
- “Tipo di comunicazione": I per l'invio della chiamata, A per l'annullamento di una comunicazione
preventivamente inoltrata;
- "Codice fiscale lavoratore interessato".
La lettera (I oppure A) ed il codice fiscale dovranno essere separati da uno spazio.
Questo canale sarà utilizzabile solamente per la comunicazione della chiamata di un singolo lavoratore per
una sola giornata. Il giorno della prestazione sarà lo stesso dell'invio dell'SMS. Di conseguenza,
l'annullamento dovrà essere comunicato nel medesimo giorno in cui si effettua la comunicazione
preventiva di chiamata.
- on-line solo per quelle aziende registrate al portale www.cliclavoro.gov.it e abilitate all'utilizzo del lavoro a
chiamata. L'azienda potrà effettuare la comunicazione preventiva anche attraverso la compilazione
dell'apposito modulo, presente nell'area riservata del portale www.cliclavoro.gov.it. Tale servizio sarà
disponibile solamente previa registrazione al portale. Attraverso tale canale si potranno effettuare
comunicazioni inerenti più lavoratori e per periodi di lavoro differenti. Come richiamato dalla nota del
26.11.2012, è, inoltre, prevista una facilitazione nell'inserimento delle informazioni. Infatti, non appena
inserito il codice fiscale del lavoratore interessato, verrà proposto, se presente, l'elenco delle comunicazioni
obbligatorie di tipo intermittente aperte ed il datore di lavoro dovrà solamente indicare il relativo codice
comunicazione obbligatoria. Nel caso in cui l'informazione non sia presente, si potrà procedere ugualmente
all'inoltro della comunicazione. Anche tale canale di comunicazione preventiva prevede l'annullamento
della singole chiamate precedentemente inviate.