Trasforma contenuto in PDF

Transcript

Trasforma contenuto in PDF
[doc. web n. 1402750]
Provvedimento del 12 aprile 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato nei confronti di OctopusTravel Italia s.r.l. con il quale Gianluca Pasquale,
non avendo ottenuto riscontro alle istanze formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice, ha ribadito a tale
società le richieste volte ad ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la
comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto e della loro origine, nonché la richiesta di
conoscere la logica, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, se
designato; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, la cancellazione dei dati in questione e
l'attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati e diffusi, nonchè di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2007 con la quale questa Autorità,
ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste
dell'interessato, nonché la nota del 26 febbraio 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine
per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, inviando nel contempo al titolare
del trattamento copia del rapporto di trasmissione del fax inviato dal ricorrente in relazione all'esercizio
dei diritti di cui all'art. 7 del Codice (rapporto prodotto in allegato al ricorso);
VISTA la nota datata 2 febbraio 2007 con la quale OctopusTravel Italia s.r.l., nel riscontrare le richieste
dell'interessato, ha sostenuto, tra l'altro, che il trattamento dei dati che lo riguardano è avvenuto "al fine di
effettuare e confermare le prenotazioni per i servizi richiesti" dall'interessato medesimo (relativi ad
alcune prenotazioni alberghiere) e che, in ogni caso, "tutti i dati anagrafici forniti dal sig. Pasquale e
registrati dal medesimo durante l'iscrizione telematica sono stati cancellati" dagli archivi della società,
ad esclusione di quelli la cui conservazione è necessaria per obbligo di legge (ad es. in tema di
conservazione delle scritture contabili);
VISTE le note datate 9 febbraio 2007 e 20 marzo 2007 con le quali il ricorrente ha ritenuto incompleto il
riscontro, con particolare riferimento alla richiesta volta ad ottenere l'attestazione che l'avvenuta
cancellazione dei dati che lo riguardano è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati e diffusi ed ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento; visto che il ricorrente
ha ritenuto incompleto anche il riscontro relativo alla comunicazione dei dati (atteso che mancherebbe
qualsiasi riferimento ad una controversia relativa al noleggio di un'automobile avvenuto nel maggio
2006);
RITENUTO che il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di comunicare tutti i dati relativi al
ricorrente (oltre quelli già comunicati con la nota del 2 febbraio 2007), con particolare riguardo alle
informazioni relative alla citata controversia concernente il noleggio di un'automobile (profilo rispetto al
quale il titolare del trattamento non ha fornito alcuna indicazione, neppure dopo la proroga del termine
per la decisione), nonché in ordine alla richiesta di ottenere l'attestazione che l'avvenuta cancellazione dei
dati sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, non avendo la resistente
fornito idoneo riscontro neppure in ordine a tale richiesta; ritenuto, pertanto, di dover ordinare a
OctopusTravel Italia s.r.l. di fornire idoneo riscontro all'interessato in ordine ai due profili predetti entro il
25 maggio 2007, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;
RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,
del Codice, in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali già oggetto di comunicazione
all'interessato, nonché in ordine alle restanti richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento
fornito un sufficiente riscontro al riguardo, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese
e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti
di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto
di porli a carico di OctopusTravel Italia s.r.l. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del
ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati personali del ricorrente non ancora
comunicati allo stesso, nonché in ordine alla richiesta di attestare che la cancellazione dei dati é stata
portata a conoscenza di coloro cui gli stessi erano stati comunicati, e ordina a OctopusTravel Italia s.r.l. di
fornire idoneo riscontro al ricorrente, entro il 25 maggio 2007, in ordine a tali richieste, dando conferma
dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del
procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della
residua parte, a carico di OctopusTravel Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a
favore del ricorrente.
Roma, 12 aprile 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Documenti analoghi

[doc. web n. 1501604] Provvedimento del 5 marzo

[doc. web n. 1501604] Provvedimento del 5 marzo ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste de...

Dettagli

Trasforma contenuto in PDF

Trasforma contenuto in PDF Il ricorso non è fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che alle richieste del ricorrente era stato già fornito riscontro a seguito dell'inoltro dell'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1...

Dettagli

Trasforma contenuto in PDF

Trasforma contenuto in PDF • le spese relative all'odierno procedimento dovrebbero essere poste a carico del ricorrente. Con memoria pervenuta l'11 dicembre scorso, l'interessato ha ribadito le proprie richieste evidenziand...

Dettagli