Motivi e principali argomenti Con decisione 19 luglio - EUR-Lex

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Motivi e principali argomenti Con decisione 19 luglio - EUR-Lex
C 197/34
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Motivi e principali argomenti
Con decisione 19 luglio 2004, C(2004) 2815, la Commissione
dichiarava compatibile con il mercato comune la concentrazione
per mezzo della quale la Bertelsmann AG e la Sony Corporation
of America hanno acquisito il controllo congiunto della joint
venture Sony BMG raggruppante le loro attività relative alle registrazioni musicali (Caso n. COMP/M.3333 — Sony/BMG). Con
sentenza 13 luglio 2006, il Tribunale di primo grado annullava
la decisione della Commissione (2). A seguito di questo annullamento, il caso è stato nuovamente notificato alla Commissione
che ha riesaminato la concentrazione alla luce delle attuali
condizioni del mercato e, con la decisione controversa 3 ottobre
2007, C(2007) 4507, ha autorizzato la concentrazione in
quanto compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.
La ricorrente, che è un'associazione internazionale che rappresenta le imprese indipendenti del settore musicale, concorrenti
delle parti della concentrazione, chiede l'annullamento di detta
decisione. Essa sostiene che la Commissione, autorizzando la
concentrazione, è incorsa in un manifesto errore di valutazione,
e/o ha applicato erroneamente la normativa sulle posizioni
dominanti collettive e/o ha violato l'art. 253 CE:
— omettendo di compiere una corretta verifica e di effettuare
un appropriato esame dell'esistenza, del rafforzamento o
della creazione di una posizione dominante collettiva nel
mercato della musica registrata su supporto fisico e in quello
della musica registrata su supporti digitali;
— omettendo di condurre un'analisi prospettica della questione
se la concentrazione possa o meno rafforzare o creare una
posizione dominante collettiva nel mercato della musica
registrata su supporto fisico e/o in quello della musica registrata su supporti digitali, e omettendo di motivare o di
fornire una sufficiente motivazione per esimersi dal
condurre un'analisi prospettica;
— omettendo di condurre un'analisi appropriata quanto ai
possibili effetti della concentrazione sulla scelta del consumatore o sulla diversità culturale, o di condurre l'analisi
prospettica corrispondente; e
— infine, omettendo di dichiarare che la concentrazione rafforzava o creava una posizione dominante collettiva nel
mercato della musica registrata su supporto fisico e in quello
della musica registrata su supporti digitali.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese
(GU L 395, pag. 1, corrigendum GU 1990, L 257, pag. 13).
(2) Sentenza 13 luglio 2006, causa T‑464/04, Impala/Commissione,
Racc. pag. II‑2289, sentenza pronunciata in appello, causa
C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala.
2.8.2008
Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Melli Bank/Consiglio
(Causa T-246/08)
(2008/C 197/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti:
R. Gordon, QC, J. Stratford, Barrister, R. Gwynne e T. Din, Solicitors)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— annullare il n. 4, sezione B, dell'allegato della decisione del
Consiglio 2008/475/CE concernente misure restrittive nei
confronti dell'Iran, nei limiti in cui si applica alla Melli Bank
plc;
— adottare ogni ulteriore o diverso provvedimento che possa
risultare giusto e opportuno nelle circostanze della fattispecie;
— condannare il Consiglio a pagare alla Banca le spese del
presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Nella specie, la ricorrente chiede il parziale annullamento della
decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE (1), che
attua l'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 423/2007
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), in
quanto la ricorrente è inserita nell'elenco delle persone fisiche e
giuridiche, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui
risorse economiche sono congelati in applicazione di tale disposizione.
La ricorrente chiede l'annullamento del n. 4, sezione B, dell'allegato, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente, per illegittimità
sotto un duplice profilo.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è sproporzionata in quanto la congelazione dei fondi e dei
beni economici della ricorrente i) non presenta alcun nesso
logico con l'obiettivo di prevenire la proliferazione nucleare o il
suo finanziamento e ii) non costituisce il provvedimento meno
restrittivo per esercitare un'attività di vigilanza nei confronti
della ricorrente o per perseguire l'obiettivo di impedire il finanziamento della proliferazione nucleare.
2.8.2008
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio di non discriminazione in quanto, da un
lato, alla ricorrente è stato riservato un trattamento differente
pur trovandosi nella stessa posizione delle altre filiali britanniche
delle banche iraniane e pur essendo in una posizione materialmente analoga a quella delle altre banche britanniche, incluse le
banche britanniche che intrattengono relazioni commerciali con
l'Iran e, dall'altro, in quanto le è stato riservato lo stesso trattamento pur essendo in una situazione sostanzialmente differente
rispetto a quella dell'altra banca indicata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
C 197/35
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 giugno 2008 —
Martins/Commissione
(Causa T-11/04) (1)
(2008/C 197/62)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione
della causa dal ruolo.
(1) GU 2008 L 163, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423,
(GU 2007 L 103, pag. 1).
(1) GU C 59 del 6.3.2004.
Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 maggio 2008
— Ypma/Consiglio e Commissione
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 giugno 2008 —
Martinez Mongay/Commissione
(Causa T-9/94) (1)
(Causa T-101/04) (1)
(2008/C 197/60)
(2008/C 197/63)
Lingua processuale: l'olandese
Lingua processuale: il francese
Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione
della causa dal ruolo.
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione
della causa dal ruolo.
(1) GU C 59 del 26.2.1994.
(1) GU C 106 del 30.4.2004.
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 giugno 2008 —
Katalagarianakis/Commissione
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 giugno 2008 —
Piccinni-Leopardi/Commissione
(Causa T-402/03) (1)
(Causa T-128/04) (1)
(2008/C 197/61)
(2008/C 197/64)
Lingua processuale: il francese
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione
della causa dal ruolo.
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione
della causa dal ruolo.
(1) GU C 35 del 7.2.2004.
(1) GU C 118 del 30.4.2004.