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[doc. web. n. 1087853]
Provvedimento del 18 febbraio 2004
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Paolo Panicucci
nei confronti di
eBay Italia s.r.l.;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il ricorrente, a seguito della "sospensione" della propria iscrizione al sito "www.ebay.it", ha inviato alla
società resistente (ritenuta titolare del predetto sito Internet) una istanza formulata ai sensi dell'art. 13
della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2004),
con la quale -insieme ad alcune istanze che non rientrano tra quelle previste dal predetto articolo- ha
chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano, le finalità del trattamento, nonché gli estremi
identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato. Lo stesso ha chiesto anche il
blocco e la cancellazione dei dati, opponendosi al loro trattamento.
Ritenendo inidoneo il riscontro ottenuto, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n.
675/1996 (ora, art. 145 d.lg. n. 196/2003), ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico di
controparte le spese sostenute per il procedimento.
All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R.
n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente, con nota anticipata via fax in data 14
gennaio 2004, ha ribadito le risposte fornite in sede di primo riscontro, comunicando nuovamente i dati
personali detenuti e rappresentando:
• la "carenza di legittimazione passiva di eBay Italia s.r.l., poiché (…) il titolare del trattamento è
eBay International AG (eBay), proprietaria del sito web www.ebay.it", il quale non ha designato
alcun responsabile del trattamento;
• che "eBay" ha utilizzato i dati personali in questione esclusivamente per consentire all'interessato
"l'accesso alla Community eBay e la fruizione dei relativi servizi" e mai per finalità di
comunicazione commerciale;
• che "eBay" conserva normalmente "i dati personali degli utente sospesi per esigenze connesse
all'adempimento di obblighi di legge (es. fatturazione, obblighi contabili ed amministrativi)", ma
che i dati del ricorrente sono stati cancellati "non essendoci esigenze di fatturazione che ne
imponevano la conservazione".
Con fax del 21 gennaio 2004 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto dalla
resistente ed ha ribadito le proprie richieste.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato da una società titolare di un sito
di aste on-line.
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti è emerso che al momento dell'inoltro del ricorso a questa Autorità, la società
resistente (che ha peraltro ribadito di non essere titolare del trattamento in questione, fornendo gli estremi
identificativi dello stesso, nonché una serie di elementi di risposta relativi all'attività ed ai trattamenti
svolti da tale titolare) aveva già fornito un idoneo riscontro a tutte le richieste formulate dall'interessato ai
sensi dell'art. 13 (ora, art. 7 del d.lg. n. 196/2003).
Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione di un ricorso ex art. 29 della medesima legge (ora,
art. 145 d.lg. n. 196/2003) non risulta giustificata.
Il procedimento ai sensi del citato art. 145 d.lg. n. 196/2003 (già art. 29 della legge n. 675/1996) può
essere avviato infatti solo per la tutela di una precisa richiesta formulata in riferimento alle specifiche
situazioni soggettive tutelate dall'art. 7 del d.lg. n. 196/2003 (già art. 13, comma 1, della legge n.
675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa
anche in parte.
Nel caso di specie le istanze formulate dal ricorrente avevano trovato congruo riscontro e, alla data di
invio del ricorso, lo stesso era già in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti, anche in
riferimento alla corretta identificazione del titolare del trattamento.
Risultano allo stato infondate anche la richiesta di blocco e cancellazione e l'opposizione al trattamento
dei dati personali relativi al ricorrente (cui comunque la società resistente ha aderito), dal momento che
non vi è prova che gli stessi siano stati utilizzati in violazione di legge.
Questa Autorità completerà con autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), del d.lg.
n. 196/2003, gli accertamenti già svolti, con specifico riferimento al profilo concernente la designazione
di un rappresentante del titolare sul territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto.
Sussistono giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti dalla resistente, prima e dopo la
presentazione del ricorso, per compensare integralmente le spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara infondato il ricorso;
b) compensate le spese tra le parti.
Roma, 18 febbraio 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli