[doc. web n. 1597571] Borse di studio universitarie: pubblicazione
Transcript
[doc. web n. 1597571] Borse di studio universitarie: pubblicazione
[doc. web n. 1597571] Borse di studio universitarie: pubblicazione su Internet di alcuni dati personali riguardanti i vincitori - 12 febbraio 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli segretario generale reggente; VISTA l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Laziodisu-Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio con la quale XY, studente immatricolato presso un'università di Roma, in relazione alla pubblicazione sul sito internet "http://dirstudio.sirio.regione.lazio.it" di dati personali che lo riguardano nell'ambito delle graduatorie degli studenti idonei al godimento di alcuni benefici economici (una borsa di studio e un posto alloggio) concessi dal citato ente, ha chiesto a quest'ultimo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati che lo riguardano, nonché di ottenere la cancellazione dalla citata graduatoria on line dei dati relativi alla propria situazione patrimoniale (e in particolare del "valore Isee" - Indicatore situazione economica equivalente) rilevando che tale valore, "utilizzato per concedere prestazioni sociali agevolate", consentirebbe di conoscere "la condizione di "disagio economico" del nucleo familiare dello studente"; VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 novembre 2008 da XY nei confronti di Laziodisu-Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro all'interpello preventivo, ha ribadito le proprie richieste e, tra esse, quella di cancellazione dei dati di cui non risulti indispensabile la pubblicazione "nella graduatoria pubblica" presente nel citato sito internet; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico dell'ente resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 novembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 16 dicembre 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note del 12 dicembre 2008 e dell'8 gennaio 2009 con le quali l'ente resistente ha sostenuto la liceità della pubblicazione effettuata rilevando che la essa è stata dettata dalla "necessità per Laziodisu di assicurare la massima trasparenza e pubblicità all'interno di una procedura (assegnazione di borse di studio e di posti alloggio) fortemente competitiva e particolarmente sentita da parte degli studenti universitari" e vista "l'assoluta proporzionalità e pertinenza nel trattamento dei dati in questione": a parere dell'ente resistente, essendo l'Isee, "almeno per gli iscritti al primo anno", l'unico criterio per l'assegnazione dei benefici economici in questione, la mancata pubblicazione on line di tale dato "avrebbe esclusivamente sacrificato le superiori e incomprimibili esigenze di trasparenza e conoscenza dell'azione amministrativa, senza proteggere la riservatezza dei beneficiari"; ciò considerato anche che proprio l'ammissione ai benefici avrebbe comunque di per sé finito "col palesare le condizioni economiche degli studenti" interessati; rilevato che l'ente resistente si è dichiarato disposto comunque a "rimuovere prossimamente i suddetti dati, al fine di non violare il principio di attualità e veridicità dei medesimi"; VISTA la nota pervenuta il 19 gennaio 2009 con la quale il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, rilevando come la pubblicazione dei dati relativi all'Isee e al codice fiscale sarebbe eccedente rispetto alle finalità di trasparenza perseguite dall'ente, non esistendo norme che obblighino lo stesso alla pubblicazione di tale tipologia di dati nell'ambito degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica; VISTA la nota del 9 febbraio 2009 con la quale il resistente, nel ribadire la pertinenza del dato relativo all'Isee nell'ambito della graduatoria pubblicata on line (in quanto unico criterio per l'assegnazione dei benefici in questione agli studenti universitari neo-iscritti), ha comunicato di aver rimosso tale informazione, avendo "raggiunto lo scopo sotteso alla pubblicazione" e avendo così rispettato il principio di proporzionalità nel trattamento (consentendosi, "solo a ridosso della formulazione della graduatoria, di consultare i dati rilevanti"); RILEVATO che l'ente resistente, in quanto soggetto pubblico, può trattare dati di carattere personale solo per svolgere le proprie funzioni istituzionali, osservando i presupposti e i limiti previsti dal Codice e da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento (art. 18 del Codice) e rilevato, in particolare, che la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice); RILEVATO che, in ossequio al principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, gli enti pubblici sono tenuti a istituire l'albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche) cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica e che le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta di tali albi "ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità", anche per via telematica (artt. 1 e 2 d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59"); RILEVATO che tali disposizioni costituiscono un presupposto idoneo per diffondere in modo proporzionato dati di carattere personale contenuti nei citati albi (quali i nominativi dei beneficiari delle provvidenze e la relativa data di nascita), ferma restando tuttavia l'esigenza di non diffondere, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del Codice, ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell'Isee-indicatore della situazione economica equivalente) e di individuare le modalità idonee per soddisfare l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa "riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali" necessari per la realizzazione delle finalità perseguite (art. 3 del Codice); RILEVATO che l'ente resistente, nel corso del procedimento, ha rimosso dal sito internet le informazioni relative all'interessato (insieme a quelle degli altri beneficiari delle medesime provvidenze economiche dallo stesso concesse) ad eccezione del nominativo e della data di nascita; RITENUTO alla luce di ciò di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati così come formulata dal ricorrente; RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, laddove designato, e i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in questione (ad esempio, altri soggetti pubblici, responsabili esterni del trattamento, etc.), non avendo l'ente resistente fornito al riguardo il necessario riscontro; ritenuto pertanto di dover ordinare a quest'ultimo di comunicare al ricorrente le predette informazioni entro il 30 marzo 2009, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento; RILEVATO infine che resta impregiudicata, per il ricorrente, la facoltà di far valere i propri diritti richiedendo alla competente autorità giudiziaria il risarcimento del danno eventualmente arrecatogli dall'avvenuta diffusione dei dati in questione; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell'ente resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito nel corso del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente; b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, laddove designato, e i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati relativi al ricorrente (ad esempio, altri soggetti pubblici, responsabili esterni del trattamento, etc.), non avendo l'ente resistente fornito al riguardo il necessario riscontro neppure nel corso del procedimento; ritenuto pertanto di dover ordinare a quest'ultimo di comunicare al ricorrente le predette informazioni entro il 30 marzo 2009, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 350 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico dell'ente resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 12 febbraio 2009 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Pizzetti IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE De Paoli