[doc. web n. 1597571] Borse di studio universitarie: pubblicazione

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Borse di studio universitarie: pubblicazione su Internet di alcuni dati personali riguardanti i
vincitori - 12 febbraio 2009
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Daniele De Paoli segretario generale reggente;
VISTA l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196) nei confronti di Laziodisu-Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari nel Lazio con la quale XY, studente immatricolato presso un'università di Roma, in relazione
alla pubblicazione sul sito internet "http://dirstudio.sirio.regione.lazio.it" di dati personali che lo
riguardano nell'ambito delle graduatorie degli studenti idonei al godimento di alcuni benefici economici
(una borsa di studio e un posto alloggio) concessi dal citato ente, ha chiesto a quest'ultimo di conoscere
gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti che possono
venire a conoscenza dei dati che lo riguardano, nonché di ottenere la cancellazione dalla citata graduatoria
on line dei dati relativi alla propria situazione patrimoniale (e in particolare del "valore Isee" - Indicatore
situazione economica equivalente) rilevando che tale valore, "utilizzato per concedere prestazioni sociali
agevolate", consentirebbe di conoscere "la condizione di "disagio economico" del nucleo familiare dello
studente";
VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 novembre 2008 da XY nei confronti di Laziodisu-Ente
pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, con il quale il ricorrente, non avendo
ricevuto riscontro all'interpello preventivo, ha ribadito le proprie richieste e, tra esse, quella di
cancellazione dei dati di cui non risulti indispensabile la pubblicazione "nella graduatoria pubblica"
presente nel citato sito internet; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico dell'ente
resistente le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 novembre 2008 con la quale questa
Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle
richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 16 dicembre 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149,
comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTE le note del 12 dicembre 2008 e dell'8 gennaio 2009 con le quali l'ente resistente ha sostenuto la
liceità della pubblicazione effettuata rilevando che la essa è stata dettata dalla "necessità per Laziodisu di
assicurare la massima trasparenza e pubblicità all'interno di una procedura (assegnazione di borse di
studio e di posti alloggio) fortemente competitiva e particolarmente sentita da parte degli studenti
universitari" e vista "l'assoluta proporzionalità e pertinenza nel trattamento dei dati in questione": a
parere dell'ente resistente, essendo l'Isee, "almeno per gli iscritti al primo anno", l'unico criterio per
l'assegnazione dei benefici economici in questione, la mancata pubblicazione on line di tale dato
"avrebbe esclusivamente sacrificato le superiori e incomprimibili esigenze di trasparenza e conoscenza
dell'azione amministrativa, senza proteggere la riservatezza dei beneficiari"; ciò considerato anche che
proprio l'ammissione ai benefici avrebbe comunque di per sé finito "col palesare le condizioni
economiche degli studenti" interessati; rilevato che l'ente resistente si è dichiarato disposto comunque a
"rimuovere prossimamente i suddetti dati, al fine di non violare il principio di attualità e veridicità dei
medesimi";
VISTA la nota pervenuta il 19 gennaio 2009 con la quale il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste,
rilevando come la pubblicazione dei dati relativi all'Isee e al codice fiscale sarebbe eccedente rispetto alle
finalità di trasparenza perseguite dall'ente, non esistendo norme che obblighino lo stesso alla
pubblicazione di tale tipologia di dati nell'ambito degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica;
VISTA la nota del 9 febbraio 2009 con la quale il resistente, nel ribadire la pertinenza del dato relativo
all'Isee nell'ambito della graduatoria pubblicata on line (in quanto unico criterio per l'assegnazione dei
benefici in questione agli studenti universitari neo-iscritti), ha comunicato di aver rimosso tale
informazione, avendo "raggiunto lo scopo sotteso alla pubblicazione" e avendo così rispettato il principio
di proporzionalità nel trattamento (consentendosi, "solo a ridosso della formulazione della graduatoria,
di consultare i dati rilevanti");
RILEVATO che l'ente resistente, in quanto soggetto pubblico, può trattare dati di carattere personale solo
per svolgere le proprie funzioni istituzionali, osservando i presupposti e i limiti previsti dal Codice e da
ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento (art. 18 del Codice) e
rilevato, in particolare, che la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa solo
quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice);
RILEVATO che, in ossequio al principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, gli enti
pubblici sono tenuti a istituire l'albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche) cui sono stati erogati
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica e che le amministrazioni pubbliche
preposte alla tenuta di tali albi "ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità", anche per via
telematica (artt. 1 e 2 d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59");
RILEVATO che tali disposizioni costituiscono un presupposto idoneo per diffondere in modo
proporzionato dati di carattere personale contenuti nei citati albi (quali i nominativi dei beneficiari delle
provvidenze e la relativa data di nascita), ferma restando tuttavia l'esigenza di non diffondere, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 11 del Codice, ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle
finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce
dell'Isee-indicatore della situazione economica equivalente) e di individuare le modalità idonee per
soddisfare l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa "riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali" necessari per la realizzazione delle finalità perseguite (art. 3 del Codice);
RILEVATO che l'ente resistente, nel corso del procedimento, ha rimosso dal sito internet le informazioni
relative all'interessato (insieme a quelle degli altri beneficiari delle medesime provvidenze economiche
dallo stesso concesse) ad eccezione del nominativo e della data di nascita;
RITENUTO alla luce di ciò di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149,
comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati così come formulata dal ricorrente;
RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi
identificativi del responsabile del trattamento, laddove designato, e i soggetti o le categorie di soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati in questione (ad esempio, altri soggetti pubblici, responsabili esterni
del trattamento, etc.), non avendo l'ente resistente fornito al riguardo il necessario riscontro; ritenuto
pertanto di dover ordinare a quest'ultimo di comunicare al ricorrente le predette informazioni entro il 30
marzo 2009, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;
RILEVATO infine che resta impregiudicata, per il ricorrente, la facoltà di far valere i propri diritti
richiedendo alla competente autorità giudiziaria il risarcimento del danno eventualmente arrecatogli
dall'avvenuta diffusione dei dati in questione;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese
e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti
di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto
di porli a carico dell'ente resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per
giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito nel corso del procedimento;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata
dal ricorrente;
b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del
responsabile del trattamento, laddove designato, e i soggetti o le categorie di soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati relativi al ricorrente (ad esempio, altri soggetti pubblici,
responsabili esterni del trattamento, etc.), non avendo l'ente resistente fornito al riguardo il
necessario riscontro neppure nel corso del procedimento; ritenuto pertanto di dover ordinare a
quest'ultimo di comunicare al ricorrente le predette informazioni entro il 30 marzo 2009,
dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del
procedimento posti in misura pari a 350 euro, previa compensazione per giusti motivi della
residua parte, a carico dell'ente resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del
ricorrente.
Roma, 12 febbraio 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli