Lo schema di etichettatura volontaria inglese “Traffic Light” (sistema

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Lo schema di etichettatura volontaria inglese “Traffic Light” (sistema
Lo schema di etichettatura volontaria
inglese “Traffic Light” (sistema a
semaforo) che combina i consumi
giornalieri raccomandati con i colori
verde, giallo e rosso.
Un’opportunità per migliorare la
trasparenza
nutrizionale
per
il
consumatore o l’ennesima barriera
commerciale?
Maurizio Ferri
Membro Consiglio Direttivo SIMeVeP
Il Regno Unito ha introdotto a Giugno di
quest‟anno un sistema volontario di
etichettatura degli alimenti (front-of-pack
labelling) che prevede oltre alle indicazioni
nutrizionali, le informazioni sulle percentuali
di sale, zuccheri, grassi e acidi grassi saturi
in rapporto ai consumi giornalieri massimi
accettabili 1 (riferiti ad una persona adulta)
ricorrendo ai colori verde, giallo, e rosso. Il
rosso viene utilizzato quando le percentuali
dei diversi nutrienti superano i consumi
raccomandati. L‟obiettivo del nuovo sistema è
di stimolare nei consumatori una scelta
consapevole di alimenti più sani in rapporto
alle proprie esigenze nutrizionali
Il sistema di etichettatura è stato elaborato
dal Dipartimento della Salute del Governo
Inglese, dalla Food Standard Agency e dalle
amministrazioni della Scozia, Irlanda del
Nord e Galles, in collaborazione con il British
Retail Consortium.
Per facilitare gli operatori nell‟utilizzo dei
colori o di altre forme di espressione, lo
stesso Dipartimento pubblica un manuale dal
titolo “Guide to creating a front of pack (FoP)
nutrition label for pre-packed products sold
through retail outlets” 2 in accordo alle
raccomandazioni del Ministero della Salute
Inglese ed ai requisiti
stabiliti dal
Regolamento (UE) n. 1169/2011. Un
manuale analogo nel quale vengono proposti
altri schemi di etichettatura è disponibile sul
sito del WHO (Organizzazione Mondiale della
Salute, 2011) 3. La stessa organizzazione in
occasione di un workshop congiunto
FAO/WHO svoltosi a Maggio di quest‟anno,
ha affrontato tutti gli aspetti legati alla nuova
etichettatura
volontaria
(front-of-pack
nutrizional labelling)
Secondo il Ministro della Salute Anna
Soubry, “le nuove etichette non nascono per
2
1
I consumi giornalieri massimi accettabili sono già
stabiliti dal Regolamento 1169/2004, in particolare dall‟
Allegato XIII, Parte B. Consumi di riferimento di
elementi energetici e di determinati elementi nutritivi
diversi dalle vitamine e dai sali minerali (adulti).
https://www.gov.uk/government/publications/front-ofpack-nutrition-labelling-guidance
3
http://www.who.int/nutrition/events/2013_FAO_WHO_w
orkshop_frontofpack_nutritionlabelling_presentation_L
%27Abbe.pdf
1
demonizzare gli alimenti contraddistinti dal
colore rosso, al contrario aiutano il
consumatore a comprendere ciò che
mangiano e a favorire una dieta bilanciata.
Allo stesso tempo il consumatore ha la
possibilità di confrontare tipologie simili di
prodotto alimentare e scegliere opzioni
migliori dal punto di vista nutrizionale”.
Il Dipartimento della Salute lavora in
collaborazione
stretta
con
l‟industria
alimentare
attraverso
il
cosiddetto
Responsibiity
deal
(Accordo
di
responsabilità), il cui obiettivo comune è di
ridurre l‟apporto di calorie, sale e acidi grassi
saturi
attraverso
la
dieta.
Perché Il sistema a semoforo?
Il sistema a semaforo fa parte di una serie di
azioni che il Dipartimento della Salute inglese
(attualmente responsabile per l‟etichettatura
e la nutrizione) ha messo in campo
nell‟ambito del programma di riduzione
dell‟obesità e di miglioramento della dieta
nella popolazione inglese entra il 2020. Infatti
si stima che nel Regno Unito il 61.3% degli
adulti ed il 30% dei bambini di età compresa
tra 2 e 15 anni sono in sovrappeso ed hanno
un rischio maggiore di contrarre patologie
correlate quali il diabete di tipo 2, le malattie
cardiache ed alcuni tipi tumori. Queste
patologie costano al sistema sanitario inglese
cinque miliardi di sterline ogni anno. L‟OECD
(Organisation for Economic Co-operation and
Development) ha valutato il problema in
undici paesi e ha rilevato come gli Stati Uniti
ed il Regno Unito dovranno affrontare la
prevalenza più elevata di obesità nella
popolazione nei prossimi 20-40 anni.
La nuova etichettatura si aggiunge ad altre
iniziative del Governo inglese che prevedono
campagne informative rivolte sia ai
consumatori per una dieta sana e per una
guida all'attività fisica attraverso il programma
Change4Life,
sia
ai
ristoratori
per
promuovere menù contenenti informazioni sui
valori calorici degli alimenti.
L‟iniziativa “traffic light” del Governo nasce
dai risultati di una ricerca commissionata
dalla Food Standard Agency, con lo scopo di
acquisire le evidenze scientifiche necessarie
per sostenere ed informare il livello
decisionale in relazione alle politiche
nutrizionali. 4 Lo studio ha dimostrato come i
consumatori possano essere confusi dalla
presenza delle diverse etichette nutrizionali
dei prodotti acquistati ed avere difficoltà a
confrontare e scegliere prodotti più sani in
rapporto alle proprie esigenze nutrizionali. A
simili risultati sono giunti alcuni ricercatori
inglesi nell‟ambito di uno studio condotto nel
4
Front-of-pack nutrition labelling: are multiple formats a
1
problem for consumers?Alizon K. Draper , Ashley J.
2 3
4
5
4
Adamson , , Sue Clegg , Sally Malam , Malcolm Rigg
6 7
and Sue Duncan , European Journal of Public Health.
December 2, 2011. 1-5.
2
Regno Unito e pubblicato sulla rivista Health
Promotion International 5.
I risultati della valutazione costo-benefici
dell‟iniziativa indicano come l‟utilizzo dei
colori possa essere considerato uno
strumento efficace ed allo stesso tempo
efficiente per ridurre l‟obesità. A ciò si
aggiunge
l‟impatto
favorevole
sui
consumatori che ritengono il sistema
combinato delle informazioni nutrizionali e dei
colori una guida efficace per facilitare
l‟acquisto di prodotti più salutari.
Chi è pro e chi è contro?
Il sistema di etichettatura traffic light creato
per semplificare le informazioni sui valori
nutrizionali contenute nelle etichette, è stato
accolto con forti critiche da alcuni paesi
comunitari tra cui l‟Italia. A riguardo si sono
mostrati contrari sia il Presidente delle
Commissione Agricoltura del Parlamento
Europeo, on. Paolo De Castro, sia il nostro
Ministero delle Politiche Agricole. In un
recente comunicato stampa sulla materia, il
Ministro Nunzia De Girolamo giudica il
sistema di etichettatura a “semafori”
discriminante e penalizzante per
alcuni
prodotti alimentari italiani, in particolare per
quelli DOP e IGP comunitari e per quelli
appartenenti alla dieta
mediterranea,
(considerata una delle più sane del mondo),
e potenzialmente distorsivo per il mercato. In
particolare il sistema a colori, a parere del
Ministro, non prende in considerazione la
5
Impact of front-of-pack „traffic-light‟ nutrition labelling
on consumer food purchases in the UK. Gary Sacks,
Mike Rayner, Boyd Swinburn. Health Promotion
International, 2009. Vol. 24 No. 4
grandezza della porzione ma riferisce i valori
nutrizionali a 100g. A sostegno della
posizione italiana, nel corso del Consiglio
EPSCO (Salute), sono intervenuti Cipro,
Francia, Grecia, Lettonia, Lussemburgo,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia,
Spagna.
In sostanza le ragioni di tale forte e
spropositata avversione sono da ricondurre a
due ordini di motivi. Il primo riguarda il
condizionamento negativo sulla scelta del
consumatore e la potenziale penalizzazione
commerciale di alcuni prodotti tipici del made
in Italy, quali salumi, Parmigiano-Reggiano,
mozzarelle, olio di oliva, a causa dei
contenuti di grasso e sale, superiori alle
percentuali
di
consumo
giornaliere
raccomandate, che farebbero scattare il
semaforo rosso sulle etichette e scoraggiare
l‟acquisto. Il secondo motivo risiede nella
capacità delle nuove etichette di distogliere
l‟attenzione del consumatore dalla lettura
delle altre indicazioni riportate sulla
confezioni.
Diverse aziende inglesi come MARS UK,
Nestlé UK, PepsiCo UK, and Premier Foods
hanno invece aderito all‟iniziativa e si sono
rese disponibili a rifornire le maggiori catene
di distribuzione quali Sainsbury‟s, Tesco,
ASDA, Morrisons, Co-operative e Waitrose
di prodotti recanti la nuovo etichettatura. Nel
Regno Unito le imprese commerciali che
hanno aderito rappresentano circa il 60% di
tutti i prodotti alimentari commercializzati nel
paese. Diversamente Coca cola, Mondelex
International, Kellog e Dairy Crst non hanno
adottato il sistema. In Italia Federalimentare,
Clitravi, CIA e ISB sostengono che il sistema
sia troppo semplicistico e non prenda in
considerazione la modalità attraverso cui i
diversi prodotti sono combinati nel contesto di
una dieta totale.
3
FoodDrinkEurope, una delle più grosse
associazioni europee della produzione
alimentare, insieme all’Australian Food and
Grocery Council vedono nel sistema
volontario un pericolo di frammentazione del
mercato e ritengono sufficienti per i
consumatori gli attuali riferimenti monocromi
delle assunzioni giornaliere.
I risultati di uno studio effettuato negli Stati
Uniti e precisamente dal Massachusetts
General Hospital (MGH) e pubblicato dalla
rivista Preventive Medicine 6 individuano in
questo tipo di etichettatura integrata con i
colori, un strumento efficace e utile a fornire
al consumatore informazioni nutrizionali degli
alimenti acquistati più adeguate alle proprie
esigenze, dettate a volte da precise
condizioni di salute. L‟indagine, svolta
attraverso un questionario somministrato
prima e dopo l‟introduzione del sistema a
semaforo in una serie di cafeterie, ha
dimostrato come l‟utilizzo dei colori sulle
etichette aumenti la consapevolezza e l‟
attenzione del consumatore per la scelta di
alimenti con profili nutrizionali più elevati.
6
A traffic light food labeling intervention increases
consumer awareness of health and healthy choices at
the point-of-purchase. Lillian Sonnenberg,
Emily
Gelsomin Douglas E. Levy
Jason RiisSusan
;
Barraclough Anne N. Thorndike. Preventive Medicine.
Volume 57, Issue 4, October 2013, Pages 253–257.
Ma cosa prevede la normativa europea?
La normativa europea che disciplina
l‟etichettatura nutrizionale è il Regolamento
(UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori. In
effetti questo regolamento consente il
sistema
di
etichettatura
nutrizionale
volontaria. L‟art. 4 (Principi che disciplinano
le informazioni obbligatorie sugli alimenti) al
punto 1 c) stabilisce che… le eventuali
informazioni obbligatorie sugli alimenti
richieste dalla normativa in materia di
informazioni sugli alimenti rientrano, in
particolare, in una delle seguenti categorie:
informazioni sulle caratteristiche nutrizionali
che consentano ai consumatori, compresi
quelli che devono seguire un regime
alimentare speciale, di effettuare scelte
consapevoli. In relazione al contenuto l‟art.
30 dello stesso regolamento stabilisce che la
dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve
recare le indicazioni riferite al valore
energetico e alla quantità di grassi, acidi
grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e
sale.
Dunque l‟utilizzo dei colori non fa parte di una
azione che viola le regole comunitarie, al
contrario deriva dalla possibilità consentita
dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, in
particolare dall‟art. 35 (forme di espressione
e presentazione supplementari) e dal
successivo art. 36 (informazioni volontarie
sugli alimenti). Nel paragrafo 1 dell‟art. 35 si
stabilisce
che......oltre
alle forme
di
espressione di cui all‟articolo 32, il valore
energetico e le quantità di sostanze nutritive
di cui all‟articolo 30, paragrafi da 1 a 5,
possono essere indicati mediante altre forme
di espressione e/o presentati usando forme o
simboli grafici oltre a parole o numeri, purché
siano rispettati i seguenti requisiti:
4
-
-
-
-
-
si basano su ricerche accurate e
scientificamente fondate condotte
presso i consumatori e non inducono
in errore il consumatore;
il
loro
sviluppo
deriva
dalla
consultazione di un’ampia gamma di
gruppi di soggetti interessati;
sono
volti
a
facilitare
la
comprensione,
da
parte
del
consumatore,
del contributo o
dell’importanza dell’alimento ai fini
dell’apporto energetico e nutritivo di
una dieta;
sono
sostenuti
da
elementi
scientificamente
fondati
che
dimostrano che il consumatore medio
comprende tali forme di espressione
o presentazione;
nel caso di altre forme di
espressione, esse si basano sulle
assunzioni di riferimento armonizzate
di cui all’allegato XIII oppure, in
mancanza di tali valori, su pareri
scientifici generalmente accettati
nutrizionale e non dovrebbe essere trattata
come un gruppo di indicazioni distinte.
Sempre in tema di informazioni volontarie,
l‟art. 36 indica i seguenti requisiti per le
informazioni sugli alimenti fornite su base
volontaria:
- non indurre in errore il consumatore;
- non essere ambigue né confuse per
il consumatore;
- sono, se del caso, basate sui
dai scientifici pertinenti.
Ulteriori forme di espressione sono
consentite se soddisfano i requisiti del
Regolamento relative ai metodi di sviluppo, al
coinvolgimento nel processo delle parti
interessate e alla validità scientifica.
In relazione al sistema di etichettatura
inglese, le informazioni nutrizionali sono
volontarie, e
soddisfano i requisiti del
Regolamento (UE) n. 1169/2011, nello
specifico:
-
sono fornite in uno dei due formati:
valore energetico o valore energetico
accompagnato dalla quantità di
grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e
sale. (“energia + 4”)
-
sono leggibili e con la grandezza dei
caratteri previsti dalla‟articolo 13(2) e
Appendice IV)
-
sono espresse per 100g/ml; 100g/ml
e per porzione o unità di consumo
-
le percentuali dei consumi
riferimento (%CR) sono riferiti
100g/ml e/o per porzione con
dichiarazione consumi riferiti ad
adulto (8400kJ/2000kcal).
-
l‟apporto energetico viene espresso
in chilojoules (kJ) e chilocalorie (kcal).
5
riguardanti l’assunzione di elementi
energetici o nutritivi;
-
sono obiettivi e non discriminatori; e
la loro applicazione non crea ostacoli
alla libera circolazione delle merci.
Questi principi vengono rafforzati dal
consideranda 46 del Regolamento (UE) n.
1169/2011
che
stabilisce
che…...la
dichiarazione, nello stesso campo visivo,
delle quantità di elementi nutrizionali e di
indicatori comparativi in una forma facilmente
identificabile che consenta di valutare le
proprietà nutrizionali di un alimento,
dovrebbe essere considerata nel suo insieme
come una parte della dichiarazione
di
a
la
un
Le percentuali dei consumi di riferimento per
grasso, acidi grassi saturi, sale e zucchero
costituiscono le quantità massime che
dovrebbe essere consumate in un giorno e
sono riferite ad un adulto che effettua una
regolare attività fisica.
La Commissione
europea e gli Stati membri hanno il potere di
adottare regole per la determinazione dei
consumi giornalieri massimi accettabili riferiti
a gruppo specifici di popolazione compresi i
bambini.
In particolare gli Stati membri
possono adottare misure nazionali relative
all‟indicazione volontaria delle assunzioni di
riferimento
per
gruppi
specifici
di
popolazione.
E la Commissione Europea?
La questione traffic light pone verosimilmente
un problema di incompatibilità con alcuni
principi comunitari richiamati dai paesi
contrari, i quali ritengono necessari una
negoziazione a livello comunitario, ed un
intervento della Commissione Europea, pena
la possibilità degli Stati membri di introdurre
schemi volontari differenziati con il rischio di
una frammentazione del mercato interno
comunitario. Senza dubbio la materia
presenta una evidente complessità e difficoltà
di gestione da parte della Commissione
europea. Il Presidente della Commissione
Agricoltura del PE, ha formalizzato un
interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione, chiedendo alla stessa di:
1.
verificare
la
conformità
della
raccomandazione del Governo britannico
all‟articolo 35, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 1169/2011 (forme e simboli grafici
che «sono obiettivi e non discriminatori e la
loro applicazione non crea ostacoli alla libera
circolazione delle merci»)
2. assicurare
la
corretta
applicazione
dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento
(UE) n. 1169/2011 (atti di esecuzione), in
seguito alla raccomandazione del governo
britannico, nonché definire meglio i requisiti di
cui all'articolo 35, paragrafo 1.
3. sollecitare il governo britannico a notificare
la raccomandazione alla Commissione, ai
sensi della direttiva 98/34/EC.
La valutazione di conformità del sistema di
etichettatura volontaria inglese alle norme
comunitarie, fa fatta considerando i requisiti
stabiliti
dall‟articolo
36
(informazioni
volontarie sugli alimenti) del Regolamento
(UE) n 1169/2011. In particolare le condizioni
che il nuovo sistema volontario deve
soddisfare sono le seguenti:
-
-
-
non deve indurre in errore il
consumatore (non essere ambigue né
confuse),
deve essere basata sui dati scientifici
pertinenti
deve essere obiettiva e non
discriminatoria
non deve compromettere la libera
circolazione delle merci.
Lo stesso Regolamento stabilisce inoltre che
la Commissione è libera di adottare atti di
esecuzione sull‟applicazione dei requisiti per
le informazioni volontarie sugli alimenti, in
particolare per le indicazioni delle assunzioni
di riferimento per gruppi specifici di
popolazione, oltre alle assunzioni di
riferimento di cui all‟allegato XIII. Ma non c‟è
alcun specifico riferimento alle possibilità di
utilizzo di policromie (i colori del traffic light)
per le percentuali di consumo, se non nel
considerando 59 ([……] adozione di atti
esecutivi concernenti le modalità di
espressione di una o più indicazioni
6
attraverso pittogrammi o simboli invece che
parole o numeri) e nel paragrafo 4 dell‟art.
36 laddove si stabilisce che [……] per
assicurare che i consumatori siano
adeguatamente informati, quando operatori
del settore alimentare forniscono informazioni
volontarie sugli alimenti che sono contrastanti
e possono indurre in errore o confondere il
consumatore,
la
Commissione
può
prevedere, mediante atti delegati, altri casi
rispetto a quelli stabiliti per la fornitura di
informazioni
volontarie
sui
prodotti
alimentari”.
Se si considerano i principali elementi di
contestazione dei Paesi che si oppongono al
nuovo sistema inglese, riassumibili in
discriminatorietà, non obiettività ed ostacolo
alla libera circolazione (o penetrazione
commerciale) dei prodotti alimentari, si può
prevedere in questi casi un intervento della
Commissione attraverso gli atti delegati o
meglio, per assicurare in base al principio di
sussidiarietà sancito dall‟articolo 5 del trattato
sull‟Unione
europea,
un‟applicazione
uniforme, gli
atti di esecuzione, che
andranno a definire norme dettagliate relative
all‟attuazione dei requisiti relativi all‟utilizzo di
colori o altro.
E‟ comunque già previsto dal Regolamento
(UE) n. 1169/2011 che gli Stati membri
debbano fornire
alla Commissione le
informazioni sull‟uso di forme di espressione
e presentazione supplementari sul mercato
nel proprio territorio e che la Commissione
alla luce dell‟esperienza acquisita presenti
entro il 13 dicembre 2017 una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull‟uso di
forme di espressione e presentazione
supplementari, sul loro effetto sul mercato
interno e sull‟opportunità di armonizzare
ulteriormente tali forme di espressione e
presentazione.
7