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Pubblicato il 23-11-2016 alle 23:00
Cessione d’azienda: forme di tassazione
Ai fini della tassazione della plusvalenza da cessione di azienda, si possono individuare diverse possibilità: i) concorso
integrale al reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui viene stipulato l’atto di cessione; ii) possibilità di rateizzare il
concorso della la plusvalenza al reddito d’impresa in cinque rate costanti (art. 86, co. 4, D.P.R. 917/1986); iii) tassazione
separata (art. 17, co. 1, lett. g), D.P.R. 917/1986) al verificarsi di determinati requisiti oggettivi e soggettivi; iv) concorso alla
formazione dei redditi diversi, nelle fattispecie di cui all’art. 67, co. 1, lett. h) e h) bis.
La “rateizzazione” della plusvalenza - Ai sensi del comma 4, art. 86, del Tuir, se l’azienda ceduta risulta posseduta da
almeno 3 anni, il cedente può scegliere di assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata su più periodi di imposta ed, in
particolare, la “rateizzazione” è ammesso su un arco temporale massimo di cinque periodi di imposta, fermo restando che
ciascuna “quota annuale” deve essere pari alle altre (quote costanti). La scelta dell’opzione avviene in fase dichiarativa.
La possibilità di “rateizzare” la plusvalenza è preclusa nel caso in cui oggetto di cessione sia l’unica azienda
dell’imprenditore individuale, in quanto verrebbe a mancare in capo al cedente la qualifica di imprenditore, nonché la
titolarità di quel reddito di impresa nell’ambito del quale dovrebbero essere allocate le quote di plusvalenza “rinviate” ai
successivi periodi di imposta (C.M. 320/E/1997).
La tassazione separata - L’art. 17, co. 1, lett. g), D.P.R. 917/1986, sancisce che se il cedente è una persona fisica e
ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 17 del T.U.I.R., è possibile tassare separatamente la plusvalenza.
In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. g) prevede la tassazione separata per le plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni.
Riguardo alle modalità di tassazione separata, l'art. 21, comma 1, del Tuir, stabilisce che l'imposta è determinata applicando
all'ammontare conseguito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti.
La plusvalenza tra i redditi diversi - Qualora il soggetto che cede in complesso aziendale non eserciti attività di impresa, la
plusvalenza realizzata con la cessione dell’azienda è assoggettata a tassazione nel diverso ambito dei redditi diversi.
Tale previsione è contenuta nell’art. 67, co. 1, lettere h) e h-bis), del Tuir.
Tale disposizione sancisce che costituiscono redditi diversi (anziché componenti positivi di reddito di impresa) le plusvalenze
realizzate mediante:
la cessione dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la quale risulta data in affitto o in usufrutto a terzi, al
momento in cui si perfeziona la cessione;
la cessione dell’azienda ricevuta a titolo gratuito per successione o donazione, secondo il regime di esclusione da
imposizione di cui all’art. 58 del Tuir.
Le modalità di determinazione della plusvalenza sono identiche a quelle previste per la determinazione delle plusvalenze
imponibili su complessi aziendali che costituiscono componenti positivi di reddito di impresa.
In sostanza, anche in questo caso la plusvalenza si calcola come differenza tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto
dell’azienda in capo al cedente alla data di cessione.
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Tuttavia, pur mantenendo le medesime modalità di determinazione, le plusvalenze da cessione d’azienda, per le quali opera
l’inquadramento reddituale tra i redditi diversi, risultano imponibili secondo il “principio di cassa” proprio di questa categoria di
redditi, anziché secondo il “principio di competenza” proprio dei redditi di impresa.
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