Diritto Tributario
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Diritto Tributario Redditi diversi ARTICOLI DEL TUIR Artt. 67-71 del TUIR BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, “Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale”, Roma, Utet, 2012; G. Marongiu e A. Marcheselli, “Lezioni di diritto tributario”, Torino, Giappichelli Editore, 2013; C. Orsi, “Manuale pratico del commercialista”, Salerno, Maggioli Editore; 1 www.dantonio-consulting.it Redditi diversi Tra i redditi diversi rientrano tutti quei proventi non ricompresi nelle altre categorie reddituali. Pertanto, l’art. 67 TUIR contiene un elenco molto articolato di ipotesi che, per comodità, possono essere raggruppate nelle seguenti due categorie reddituali: 1. Plusvalenze, segnatamente le plusvalenze: a. sugli immobili; b. sui titoli azionari; c. sui titoli obbligazionari ed altri strumenti finanziari; d. da cessione di contratti di associazione in partecipazione 2. altri redditi diversi, tra cui: a. i proventi solo in parte omogenei a quelli delle categorie tipiche; b. i compensi percepiti come corrispettivo per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o promettere; c. premi e vincite Di seguito si esaminano le fattispecie più rilevanti. Plusvalenze sugli immobili Le plusvalenze sugli immobili vengono dette “isolate” perché non realizzate nel contesto di una attività economica produttiva. L’art. 67 del TUIR prevede la tassabilità delle plusvalenze: a) realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, con esclusione: a. degli immobili acquisiti per successione; 2 www.dantonio-consulting.it b. delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari; la base imponibile sarà pari alla differenza tra il prezzo di vendita e la somma tra i costi d’acquisto/costruzione e i costi inerenti. Per tali plusvalenze è possibile anche una tassazione separata con aliquota al 20% purché: a. la tassazione sia a titolo oneroso; b. oggetto della cessione sono beni immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni; c. il venditore rivolge espressa richiesta di applicazione della tassazione sostitutiva al notaio. b) realizzate mediante la lottizzazione o urbanizzazione di terreni, e la successiva vendita dei terreni ed edifici su di essi costruiti. In tal caso la base imponibile è pari alla differenza tra il prezzo vendita percepito nell’anno e la somma tra il costo di acquisto e altri costi inerenti. In particolare, il costo di acquisto è rappresentato da: - valore normale dei terreni 5 anni prima della lottizzazione, nel caso di acquisto avvenuto oltre 5 anni prima dell’inizio delle opere; - valore normale dei terreni prima dell’inizio delle opere, nel caso di acquisto a titolo gratuito; - valore dichiarato ai fini delle relative dichiarazioni (ove dovute), nel caso di acquisto per successione o donazione; c) realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili. In tal caso la base imponibile sarà: 3 www.dantonio-consulting.it [prezzo di vendita – *costo di acquisto + costi inerenti+ x Δ ISTAT + INVIM1 Le plusvalenze realizzate a seguito di esproprio sono soggette ad una imposta sostitutiva, applicata mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con aliquota del 20%. Plusvalenze sui titoli azionari (capital gain) Mentre i dividendi e gli interessi sono redditi di capitale, i capital gain sono redditi diversi, il cui trattamento varia a seconda che la partecipazione in possesso del contribuente sia qualificata o meno. Segnatamente: - le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono soggette ad imposizione per il 49,72% del loro ammontare; - le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni non qualificate sono invece soggette ad imposizione sostitutiva del 26%, ed il contribuente può scegliere fra tre regimi: o tassazione analitica; o regime del risparmio gestito; o regime del risparmio amministrato. Plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione La cessione di contratti di associazione in partecipazione è equiparata alla cessione dei titoli azionari. Per cui: - nei casi in cui l’apporto supera determinate soglie si applicherà la disciplina delle partecipazioni qualificate; - viceversa si applicherà la disciplina delle partecipazioni non qualificate. 1 Per INVIM si intende l’imposta sull'incremento di valore degli immobili. 4 www.dantonio-consulting.it I proventi solo in parte omogenei a quelli delle categorie tipiche Si tratta di quei proventi ai quali manca una qualche caratteristica per essere inclusi in una certa categoria reddituale. Ad esempio, i redditi di immobili situati all’estero, omogenei solo in parte ai redditi fondiari, ma deficitari del requisito della territorialità. Tali redditi sono tassati sulla base della valutazione fatta dallo Stato estero ai fini d’imposizione. Se detti immobili sono esenti da imposizione nello Stato estero, sia assume che la base imponibile sia pari al corrispettivo incassato nell’anno al netto del 15% a titolo di spese di produzione del reddito. Un altro esempio sono i redditi dei fabbricati non iscritti al catasto e il reddito derivante dall’affitto di terreni per usi non agricoli. La base imponibile sarà pari al corrispettivo effettivamente percepito nell’anno. Un ultimo esempio sono i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo occasionalmente. 5 www.dantonio-consulting.it