regolamento teso a disciplinare l`intervento camerale per agevolare
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regolamento teso a disciplinare l`intervento camerale per agevolare
Allegato A) alla determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 18/02/2011 REGOLAMENTO TESO A DISCIPLINARE L’INTERVENTO CAMERALE PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L’ANNO 2011 TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 – Finalità e destinatari Il presente regolamento – di durata annuale – emanato ai sensi dell’art. 10 del Regolamento quadro approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 19/2006 è finalizzato a promuovere lo sviluppo e la competitività del tessuto economico della provincia e a favorire l’accesso al credito delle imprese provinciali. Per il raggiungimento di tali finalità la Camera di commercio di Reggio Emilia si avvale della collaborazione dei Consorzi fidi e delle Cooperative di Garanzia, di seguito denominati Confidi ossia di quegli organismi operanti sul territorio reggiano, che hanno lo scopo di agevolare le imprese consorziate o socie nel conseguimento di finanziamenti bancari mediante la costituzione di garanzie collettive e che ottemperano le norme sulla disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi (art. 13 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni in Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni). L’adesione ai Confidi non può essere subordinata che al rispetto delle disposizioni statutarie, non può essere preclusa da arbitrarie deliberazioni degli organi sociali e non può essere subordinata all’adesione ad associazioni imprenditoriali. Nella gestione delle risorse camerali i Confidi agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003). Il contributo camerale sarà utilizzato dai Confidi assegnatari esclusivamente per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese. I contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente regolamento a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o investimento dei Confidi. Essi vengono trasferiti a fondi specifici. In caso di liquidazione dei Confidi, i fondi pubblici saranno rimborsati alla CCIAA di Reggio Emilia, maggiorati degli interessi liquidati. I Confidi tengono una contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente regolamento. Art. 2 – Risorse finanziarie Le risorse stanziate sul bilancio camerale del 2011 sono pari a € 2.000.000,00. Di tale importo € 1.700.000,00 sono destinati alle imprese di tutti settori economici ad esclusione del settore agricolo e € 300.000,00 alle imprese del solo settore agricolo. L’importo stanziato verrà destinato all’abbattimento del costo degli interessi sui finanziamenti contratti dalle imprese tramite i Confidi. I Confidi avranno la facoltà di chiedere che una parte della somma loro assegnata, per una percentuale massima del 30%, venga destinata ad incremento dei Fondi Rischi secondo le modalità previste al successivo TITOLO III Art. 3 – Requisiti di accesso dei Confidi e criteri per la ripartizione annuale 1 Possono presentare domanda per l’assegnazione delle risorse stanziate a favore del presente Regolamento i Confidi operativi sul territorio di Reggio Emilia e per i quali il proprio statuto preveda: - il principio della mutualità e l’assenza di fini speculativi o economici; - che le garanzie e le agevolazioni creditizie vengano concesse senza tener conto dell’entità della sottoscrizione dei singoli soci; - che almeno i 2/3 dei membri del massimo organo deliberante siano costituiti da imprenditori soci di cui all’art. 2082 del C.C. o loro rappresentanti. Per quanto riguarda il settore agricolo i Confidi devono avere una base associativa costituita da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C. La Camera di Commercio provvede a ripartire le risorse a disposizione del presente intervento tra i Confidi che avranno fatto domanda, con la seguente modalità: A. intervento per le imprese appartenenti a tutti i settori ad esclusione del settore agricolo: ¾ € 200.000,00 in parti uguali tra tutti i Confidi ammessi; ¾ la parte restante in misura proporzionale all’operatività provinciale rappresentata da un coefficiente ottenuto dalla media dei valori qui sotto precisati e prendendo in considerazione i dati relativi all’anno 2009 (01/01/2009-31/12/2009): • rapporto fra ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti dal singolo Confidi e quelli erogati e garantiti in totale da tutti i Confidi richiedenti ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; • rapporto tra ammontare delle garanzie prestate dal singolo Confidi e quelle prestate da tutti i Confidi richiedenti ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; Il plafond assegnato ad ogni Confidi non potrà comunque superare € 600.000,00. Se dal calcolo, uno o più Confidi, dovessero superare il plafond massimo consentito, la quota eccedente sarà distribuita in proporzione agli altri Confidi ammessi, sempre nel rispetto del tetto massimo indicato nel comma precedente. B. intervento per le imprese del settore agricolo: ¾ in misura proporzionale all’operatività provinciale rappresentata da un coefficiente ottenuto dalla media dei valori qui sotto precisati e prendendo in considerazione i dati relativi all’anno 2009 (01/01/2009-31/12/2009): • rapporto fra ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti dal singolo Confidi e quelli erogati e garantiti in totale da tutti i Confidi richiedenti ad imprese agricole aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; • rapporto tra ammontare delle garanzie prestate dal singolo Confidi e quelle prestate da tutti i Confidi richiedenti ad imprese agricole aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; Art. 4 – Procedura di richiesta I Confidi che intendono aderire al presente Regolamento, dovranno farne esplicita richiesta entro il 10/03/2011 su modulo conforme a quello allegato sottoscritto a garanzia di veridicità dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Sindaci/revisori che riporti: - numero delle imprese socie aventi sede nella provincia di Reggio Emilia al 31/12/2009; - ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti tra il 01/01/2009 ed il 31/12/2009 dal singolo Confidi ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; 2 - ammontare delle garanzie prestate tra il 01/01/2009 ed il 31/12/2009 dal singolo Confidi ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia. Spetta ai Confidi interessati individuare e segnalare la percentuale con cui intendono suddividere le risorse che verranno loro assegnate tra le modalità di impiego prospettate con il presente regolamento fermo restando che potranno essere destinate al fondo rischi non più del 30% delle risorse assegnate a ciascuno. Tale comunicazione dovrà avvenire entro il 30/04/2011. TITOLO II Contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse A. Area di intervento per imprese appartenenti a tutti i settori ad esclusione di quelli espressamente esclusi dal regolamento CE n. 1998/2006 (articoli 5-9) Art. 5 – Modalità di intervento La somma prevista per l’abbattimento tassi deve essere destinata ai finanziamenti finalizzati alle tipologie di intervento di seguito elencate per l’entità di abbattimento a fianco di ciascuna indicata: esigenze di liquidità a prevenzione usura (abbattimento del tasso 0,50% rispetto alle condizioni convenzionate dai singoli Confidi) con la precisazione che potranno essere agevolate operazioni di durata di 18 mesi o superiore; promozione dell’imprenditoria femminile (abbattimento del tasso dello 0,50% aggiuntivo rispetto agli abbattimenti previsti per le altre finalizzazioni purché l’abbattimento non sia già del 2,50%). Per impresa femminile si intende: ditte individuali con titolare donna; società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci costituito da donne; società di capitali con almeno i 2/3 delle quote o azioni detenuti da donne e con l’organo di amministrazione composto da donne per almeno i 2/3; innovazione tecnologica ed investimenti immateriali (abbattimento dell’1,00%); ammodernamento, ristrutturazione e recupero con rinnovo locali (abbattimento 1,00%); ricerca aziendale su prodotti o cicli di lavoro innovativi (1,00%); tutela ambientale e riduzione dell’inquinamento compreso l’adeguamento del parco macchine (autocarri) alla normativa anti inquinamento - con espressa esclusione circa questo ultimo punto solo per il settore trasporti - (abbattimento dell’1,00%); internazionalizzazione (abbattimento 1,00%); acquisto di beni strumentali, di programmi informatici, di sistemi di pagamento con moneta elettronica e di beni per la prevenzione di illeciti da parte di terzi (abbattimento 1,00%); investimenti per la sicurezza: impianti di allarme, antintrusione, sorveglianza, assicurazioni specifiche (abbattimento 1,00%); per i pubblici esercizi: per la predisposizione di locali antifumo (abbattimento dell’1,00%); per operazioni di capitalizzazione (abbattimento dell’1,00%); per le nuove imprese3: per finanziamenti di importo non superiore a € 25.000 utilizzabili anche per spese di avviamento e funzionamento (abbattimento dell’1,50% nella norma e del 2,50 % per le nuove imprese giovanili4 – comma 7, art.8 D.L. 35/2005; le nuove imprese 3 nuove imprese: costituite da non più di 12 mesi. imprese giovanili: le società devono essere composte prevalentemente da persone tra i 18 ed i 35 anni di età che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione. Nel caso di imprese individuali il titolare deve avere un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni. 4 3 femminili; le nuove imprese dell’economia sociale e cioè imprese cooperative che operano nel campo della solidarietà sociale con prevalenza del lavoro remunerato rispetto a quello prestato gratuitamente); per il sostegno alle imprese critiche situate nel territorio della Comunità Montana (imprese giovanili, imprese ubicate in Aree deboli – Comuni del crinale più Vetto e non comprendendo l’area di San Bartolomeo Comune di Villa Minozzo; imprese femminili e nuove imprese (abbattimento del 2,50% sui finanziamenti concessi); I Confidi dovranno rispettare le seguenti modalità operative: − il periodo di utilizzo dello stanziamento sarà dalla data di pubblicazione del presente regolamento al 31 dicembre 2011; − la somma assegnata potrà essere utilizzata esclusivamente per finanziamenti rientranti nelle finalizzazioni sopra indicate e sarà liquidata ex post, dietro presentazione di rendicontazione, anche parziale, con frequenza almeno trimestrale; − è ammissibile anche il leasing, sempre per le finalizzazioni indicate, purché vincolato al patto d’acquisto; − è compito del Confidi acquisire le autodichiarazioni relative al “de minimis” e provvedere all’informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Privacy); − il contributo deve essere calcolato su una base teorica massima di 5 anni del piano di ammortamento bancario. La durata effettiva del piano di ammortamento potrà comunque essere diversa. L’importo massimo del finanziamento è di € 500.000,00; − gli investimenti non potranno essere di data anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda agli organismi di garanzia; − il contributo verrà erogato in un’unica soluzione in forma attualizzata con tasso di attualizzazione fissato dalle norme vigenti; − esclusi gli oneri relativi alla presentazione delle garanzie, l’onere a carico dell’impresa per l’istruttoria e la definizione dell’operazione di finanziamento non potrà superare € 100,00 per ogni operazione; La CCIAA si riserva di effettuare controlli a campione sulle somme ad abbattimento tassi erogate alle imprese, prendendo visione dei relativi fascicoli, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi altra documentazione od informazione ad essi inerenti. Art. 6 – Soggetti beneficiari Sono soggetti finanziabili le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione europea L124 del 20/05/2003). Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti: - essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia; - essere in regola con il pagamento del diritto annuale; - non avere procedure concorsuali o protesti a carico. Gli investimenti oggetto del finanziamento devono riguardare la sede o unità locale ubicate nella provincia di Reggio Emilia. Non possono essere assegnati aiuti alle imprese in difficoltà5 . 5 per imprese in difficoltà si intendono attualmente quelle imprese così definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 4 Art. 7 – Regime de minimis Gli aiuti in abbattimento tassi verranno concessi in regime “de minimis”, ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 – e successive modifiche – relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile. (pubblicato su G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L.379) Gli aiuti di cui sopra sono cumulabili con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, fatti salvi i limiti massimi di cumulo ed eventuali divieti previsti dalla legislazione vigente relativa agli investimenti con cui si realizza il cumulo. Il Regolamento CE comporta che l’importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa non debba superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari6. E’ compito del Confidi gestire l’assegnazione camerale in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n . 1998/2006 compreso l’onere di informare l’impresa per iscritto dell’importo del contributo camerale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto in de minimis. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa attiva nel settore trasporti su strada non deve superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Nel caso di domande di contributo da parte di imprese che operano contemporaneamente nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e nell’attività agrituristica si applica il regime “de minimis” (Reg. CE 1998/2006) se gli investimenti a fronte del quale è chiesto il contributo non riguardano la produzione primaria di prodotti agricoli. Per gli investimenti nel settore della produzione agricola primaria gli aiuti vengono concessi come indicati nei seguenti articoli 8-9 del presente regolamento. B – Area di intervento per imprese del settore agricolo (articoli 8-9) Art. 8 – Modalità di intervento ¾ Contributi in abbattimento tassi di interesse relativamente ad investimenti di imprese di produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, sono concessi in conformità alla L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006 e ai criteri attuativi della stessa approvati dalla Giunta Regionale. I Confidi si impegnano ad utilizzare ed a destinare le risorse che saranno assegnate dalla Camera di Commercio nel rispetto della Legge Regionale n. 43/1997 e dei criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2370/2009 o da successivi provvedimenti e dai contenuti dei singoli programmi regionali. Le azioni ammissibili, la loro intensità e il tetto massimo dell’aiuto sono quelli stabiliti dai criteri attuativi in vigore della L.R. 43/1997. E’ d’obbligo il rispetto del principio di non retroattività come precisato dalla delibera di Giunta regionale n. 2370/2009. In particolare i Confidi devono tenere una contabilità separata per ogni tipologia di aiuto attivata con l'intervento finanziato dalla Camera di Commercio, indicando nel proprio bilancio la consistenza dell'intervento finanziario della Camera di Commercio e di quello di altri Enti pubblici finanziatori. difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 244 dell/1/10/2004, p.2. i Confidi dovranno garantire le eventuali nuove definizioni in caso di modifiche della disciplina di riferimento. 6 l’esercizio finanziario interessato ed i 2 esercizi finanziari precedenti 5 L'intervento del Confidi è consentito nei confronti delle aziende socie secondo i requisiti, le condizioni, le priorità, le limitazioni e le esclusioni ugualmente indicate nei predetti atti regionali. La somma assegnata ed utilizzata sarà liquidata ex post, dietro presentazione di rendicontazione, anche parziale. La rendicontazione finale deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla concessione del contributo. ¾ I contributi in abbattimento di tassi relativamente ad esigenze di liquidità di imprese di produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, sono concessi in conformità al Regolamento CE 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L337/35 del 21/12/2007. I Confidi dovranno rispettare le seguenti modalità operative: - il periodo di utilizzo dello stanziamento sarà dalla data di pubblicazione del presente regolamento al 31 dicembre 2011; - la somma assegnata potrà essere utilizzata esclusivamente per finanziamenti a fronte di operazioni legate alla liquidità aziendale con durata massima di 60 mesi e sarà liquidata ex post, dietro presentazione di rendicontazione, anche parziale, con frequenza almeno trimestrale; - L’importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse è definito in 200.000 euro ; - l’abbattimento del tasso di interesse su tali prestiti è fissato nella misura massima di 2 punti; - il contributo verrà erogato in un’unica soluzione in forma attualizzata con tasso di attualizzazione fissato dalle norme vigenti; - è compito del Confidi provvedere all’informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Privacy) e a gestire l’assegnazione camerale in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 compreso l’onere di informare l’impresa per iscritto dell’importo del contributo camerale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto in de minimis. La CCIAA si riserva di effettuare controlli a campione sulle somme ad abbattimento tassi erogate alle imprese, prendendo visione dei relativi fascicoli, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi altra documentazione od informazione ad essi inerenti. Art. 9 – soggetti beneficiari Soggetti beneficiari sono gli imprenditori di cui all’art. 2135 del C.C. che possono dimostrare di: - essere in possesso di Partita IVA e di essere identificabili dal codice unico delle aziende agricole; - essere iscritti al Registro delle imprese della CCIAA di Reggio Emilia, sezione agricola; - essere iscritti all’anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente convalidata; - avere una situazione economica-gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico di gestione aziendale, in equilibrio; - non avere procedure fallimentari in corso; - non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria; - essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 6 - aver provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell’ambito dell’applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali. TITOLO III Contributi in apporto al Fondo Rischi Art.10 – Campo di applicazione La CCIAA interviene a favore dei Confidi disponendo appositi contributi finalizzati ad alimentare i fondi rischi aventi la finalità di fornire ai soci dei Confidi garanzie per l’accesso al sistema creditizio. Le garanzie concesse sulla base del presente regolamento dovranno essere fornite solo alle microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003). Art.11 Modalità di accessi ai contributi da parte dei Confidi Ai fini della concessione del contributo i Confidi dovranno produrre la seguente documentazione: - l’ultimo bilancio approvato (stato patrimoniale e conto economico) e relative relazioni obbligatorie in cui siano evidenziati, in entrata ed in uscita, la consistenza del fondo rischi, i versamenti e l’utilizzo degli stessi; - impegno ad iscrivere in bilancio, in apposito fondo, il contributo camerale; - copia dello Statuto nel caso in cui lo stesso abbia subito modifiche rispetto all’ultimo presentato; - numero di casi di insolvenza intervenuti nell’ultimo anno a cui si sia fatto fronte attraverso l’impiego del fondo rischi. Il contributo concesso dalla Camera di Commercio deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi e tale destinazione dovrà figurare esplicitamente nei bilanci degli anni successivi, pena la revoca del contributo. Per quanto riguarda il settore dell’agricoltura, la concessione dei contributi avverrà in conformità alla L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006 e ai criteri attuativi della stessa. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. Art.12 Compatibilità con la normativa comunitaria degli aiuti concessi in conto garanzia I Confidi potranno utilizzare il contributo per concedere garanzia senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto. CONCESSIONE DI GARANZIA SENZA ELEMENTI DI AIUTO Al fine di assicurare che l’attività di garanzia espletata dal Confidi grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 e 108 TFUE è necessario che il 7 Confidi si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. C 155 del 20 giugno 20087. CONCESSIONE DI GARANZIA CON ELEMENTI DI AIUTO In tale ipotesi l’aiuto concesso all’impresa beneficiaria dovrà essere compatibile con la disciplina dell’Unione Europea per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis; le garanzie verranno dunque concesse conformemente a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1998/2006. L’equivalente sovvenzione lorda dovrà essere calcolata come previsto dall’art. 2, paragrafo 4, lettera d) del citato regolamento. Nel caso di investimenti nella produzione primaria di prodotti agricoli, le garanzie sono concesse a condizione che i contributi siano utilizzati conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, approvato dalla Commissione europea o al Reg. (CE) n. 1535/2007 . Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzia nell’ambito del Reg. (CE) n. 1535/2007, l’equivalente sovvenzione lorda dovrà essere calcolata come previsto all’articolo 3, paragrafo 6, lettera d) del regolamento stesso. Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzia conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, approvato dalla Commissione europea, il valore della garanzia andrà calcolato come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 2370/2009 o da eventuali successive disposizioni. Nel caso di domande di garanzia da parte di imprese che operano contemporaneamente nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e nell’attività agrituristica si applica il regime de minimis di cui al Reg. CE n. 1998/2006 se gli investimenti a fronte dei quali è chiesto il contributo a garanzia non riguardano la produzione primaria di prodotti agricoli. A questo fine valgono anche le definizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1998/2006. Art.13 Liquidazione del contributo. Il contributo sarà erogato a ciascun Confidi avente diritto dopo che la Camera di commercio avrà verificato l’esattezza e la completezza della documentazione redatta secondo le modalità indicate nei precedenti articoli. Art.14 Documentazione da presentare a consuntivo. I Confidi entro il 31/03/2012 dovranno fornire le seguenti informazioni: - importo totale delle garanzie concesse nell’anno 2011 grazie al contributo a fondi rischi; - dati sull’importo totale delle garanzie in essere al 31 dicembre 2011 e la consistenza, alla stessa data, del fondo di garanzia; - se ci sono stati casi di inadempimento sui prestiti garantiti grazie al contributo della Camera di Commercio al fondo rischi e, nel caso, il loro numero. I Confidi operanti nel settore agricolo, sempre entro il 31/03/2012 dovranno fornire: - dati sulle spese per le garanzie; 7 la Comunicazione precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile aiuto di Stato. 8 - - importo totale delle garanzie concesse, compresa un’indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia (es.: prestiti per investimenti), precisando inoltre se tali operazioni siano oggetto di ulteriore aiuto (ad es.: garanzia accessoria a mutuo per investimento agevolato); dati sull’importo totale delle garanzie in essere; dati sull’inadempimento relativamente a tutti i prestiti garantiti; l’importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti nell’anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati); corrispettivi versati dai beneficiari nel medesimo anno per le garanzie. TITOLO IV Disposizioni Finali Art.15 Regolamento generale Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006. Art.16 Valutazione dell’azione camerale Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente regolamento si impegnano a fornire, per il tramite dei Confidi, tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto che l’azione camerale sul credito produce sul territorio. E’ compito dei Confidi acquisire tali informazioni dalle imprese e trasmetterle alla Camera di Commercio. Art.17 Norme per la tutela della privacy. I Confidi dovranno dare adeguata comunicazione alle imprese richiedenti il contributo camerale che la presentazione della domanda di agevolazione comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento. 9 Facsimile di domanda allegata al Regolamento per l’accesso al credito di cui alla Deteminazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 18/02/2011 (su carta intestata del Confidi) Marca da bollo € 14,62 Spett.le CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. Servizio Studi, Programmazione e Sviluppo delle Imprese Piazza della Vittoria, 3 42121 REGGIO EMILIA Richiesta di partecipazione all’intervento camerale per agevolare l’accesso al credito delle imprese della provincia di Reggio Emilia per l’anno 2011. A pena di esclusione la domanda dovrà essere formulata conformemente al presente modulo e trasmessa : • consegna a mano entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 10 marzo 2011. • Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) • Posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] (farà fede la data di spedizione). Le domande trasmesse oltre il termine o con modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. Il sottoscritto________________________________ nato a __________________ legale rappresentante del Confidi________________________________________ con sede in _______________________________ via___________________ Cap __________ telefono ____________________ e. mail__________________ Codice fiscale_________________________ partita IVA ________________________________________ Visto il Regolamento teso a disciplinare l’intervento camerale per agevolare l’accesso al credito delle imprese della provincia di Reggio Emilia per l’anno 2011 pubblicato sul sito camerale, chiede che il proprio Confidi sia ammesso ai benefici previsti dal suddetto regolamento. A tal proposito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, e consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto, i sottoscritti signori: ____________________________________ in qualità di Presidente di ____________________________e 10 ____________________________________ in qualità di Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori di________________________ dichiarano quanto segue: - nello statuto di ____________ è previsto il principio della mutualità e l’assenza di fini speculativi o economici; le garanzie e le agevolazioni creditizie vengono concesse senza tener conto dell’entità della sottoscrizione dei singoli soci; almeno i 2/3 dei membri del massimo organo deliberante sono costituiti da imprenditori soci di cui all’art. 2082 del C.C. o loro rappresentanti; (per il settore agricolo) di avere una base associativa costituita da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C.; il numero delle imprese socie aventi sede nella provincia di Reggio Emilia al 31/12/2009 è pari a ____________; l’ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti tra il 01/01/2009 ed il 31/12/2009 ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia è pari a € _________________; l’ammontare delle garanzie prestate tra il 01/01/2009 ed il 31/12/2009 ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia è pari a € _______________ ; si impegnano - - - - - - ad utilizzare la somma che verrà assegnata secondo le modalità stabilite dal Regolamento ed esclusivamente a favore delle imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia, in regola con il pagamento del diritto annuale, che non hanno procedure concorsuali o protesti a carico e che non sono “imprese in difficoltà”; a consentire l’accesso a tutte le imprese della provincia, nel rispetto delle disposizioni statutarie, anche se non aderenti ad associazioni di categoria; ad utilizzare i contributi camerali, anche in caso di loro imputazione al fondo rischi, esclusivamente a favore delle imprese socie della provincia di Reggio Emilia, pena la restituzione delle somme erogate dalla Camera di Commercio, maggiorate degli interessi legali. ad assicurare la disponibilità a fornire tutti i dati e gli elementi utili che la Camera di Commercio riterrà necessari al fine di valutare l’impatto che l’azione camerale sul credito produce sul territorio; ad assicurare la disponibilità a fornire tutta la documentazione necessaria ai fini dei controlli a campione che la Camera di commercio effettuerà relativamente alle operazioni ammesse a contributo ai sensi di detto regolamento; a presentare, con cadenza trimestrale, una rendicontazione anche parziale per l’intervento in abbattimento tassi ed entro il 31/03/2012 la rendicontazione conclusiva sia per quanto riguarda l’abbattimento dei tassi di interesse che l’apporto al Fondo Rischi; a gestire la somma che verrà assegnata in conformità alla disciplina comunitaria relativa al regime “de minimis” di cui al Reg. (CE) 1998/06 e al Reg. (CE) 1535/07, acquisendo anche le autodichiarazioni relative e provvedendo all’informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003; ad osservare ogni altra prescrizione indicata nel Regolamento e qui non espressamente richiamata. I sottoscritti dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12/2000 n. 445, di avere preso visione del Regolamento teso a disciplinare l’intervento camerale per agevolare l’accesso al credito delle imprese della provincia di Reggio Emilia per l’anno 2011 e delle norme ivi contenute. 11 Dichiarano inoltre di voler ricevere le comunicazioni camerali al n. di fax ______________ o all’indirizzo mail _____________________________ FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI/REVISORI __________________________________________ ____________________________________ Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 − − Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati personali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Reggio Emilia per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle forme di pubblicità a cui la Camera di commercio è tenuta ai sensi di legge e quindi saranno registrati nella BDA – banca dati che fa capo al Ministero dello Sviluppo economico. I dati del soggetto proponente saranno pubblicati nelle forme previste dalle disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere le finalità del trattamento, della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei rappresentanti designati dalla legge; l'interessato ha diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o quando vi ha interesse, alla integrazione dei dati, alla loro cancellazione o trasformazione in forma autonoma. Titolare dei dati è la Camera di commercio di Reggio Emilia. Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati dovrà essere rivolta al Servizio Studi, Programmazione e Sviluppo delle Imprese. Reggio Emilia _________________________ _______________________________ (firma del legale rappresentante) Qualora le sottoscrizioni non siano apposte in presenza del dipendente camerale addetto sarà necessario trasmettere copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di colui che firma (art. 38 del DPR 445/2000) 12