L`INAIL ha messo a disposizione delle imprese una

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L`INAIL ha messo a disposizione delle imprese una
SCHEDA BANDO
:: Area Finanza Agevolata ::
Mod. 07.1.1
Rev. 0
01.06.2011
FONDO DI GARANZIA ALLE PMI (LEGGE 662/96)
Tempistica
Oggetto
Soggetti proponenti
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento
Vista la fase congiunturale particolarmente difficile per le piccole e medie imprese, alle prese con un generale peggioramento delle
performance economiche e con crescenti difficoltà nell’accesso al credito, il Fondo di garanzia ha visto l'introduzione di importanti
innovazioni volte a favorire l’accesso al credito, ampliando la platea delle imprese potenziali beneficiarie della garanzia e estendendo degli
interventi del Fondo ai professionisti e agli studi professionali.
Possono beneficiare del fondo garanzia:

Progetti finanziabili
Piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul
territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili
dall’Unione Europea.

Consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge
5.10.91.
L’impresa deve essere valutata in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Deve essere perciò considerata economicamente e
finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli
ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.
Possono essere garantite le imprese che rispettano i parametri dimensionali PMI. Singolarmente o tra loro collegate e/o associate
debbono avere meno di 250 occupati. Allo stesso tempo, il loro fatturato deve essere inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, il
totale di bilancio deve essere inferiore a 43 milioni di euro.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi
operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di
leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di
interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere
acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia o di una controgaranzia
pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali prestate dalle imprese.
Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere
dei finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo.
È, inoltre, un fondo rotativo, che si alimenta autonomamente per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti e in grado di garantire
un numero elevato di imprese.
Essendo il tasso di default pari a circa il 2% del totale delle operazioni, la maggior parte dei fondi destinati alla copertura della garanzia
rientrano e possono essere messi a disposizione di altre imprese.
I criteri per valutare che le PMI siano finanziariamente ed economicamente sane, modificati nel mese di novembre del 2009, sono calcolati
in modo da mantenere il tasso di default basso e permettere alle imprese sane, in difficoltà, a causa del difficile periodo congiunturale, di
poter accedere allo strumento.
A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia, per richiedere che l’operazione di erogazione del credito
verso una PMI sia assistita dalla garanzia del Fondo, esistono diverse modalità di intervento:

Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori: le Banche. In questo
caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica.
L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo
e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso
l’impresa si deve rivolgere a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di
controgaranzia al Fondo.

Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai
Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa
cofinanziati.
In Toscana e nel Lazio, essendo il sistema dei Confidi ben strutturato, non è ammesso l’intervento del Fondo in Garanzia Diretta.
Il Fondo Centrale di Garanzia non interviene nel rapporto tra Banca/Impresa e quindi i tassi di interesse, le condizioni di rimborso,
l'eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra le Banche
e le Imprese.
Invece, ma solo nel caso in cui l'impresa si avvalga dell'intermediazione di un Soggetto Garante - un Confidi - tali parametri sono
previamente determinati dalle convenzioni in essere tra le Banche ed il Confidi.
Spese ammissibili
Agevolazioni
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Operazioni di liquidità finalizzate al pagamento dei fornitori o delle spese per il personale;
consolidamento delle passività a breve termine;
operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine;
operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività caratteristica dell’impresa;
operazioni a fronte di investimento in beni materiali e immateriali;
prestiti partecipativi;
finanziamenti a breve, medio e lungo termine, anche per il reperimento di liquidità;
operazioni di leasing.
ll Fondo interviene a copertura del finanziamento, fino all’80% dell’investimento, per un importo massimo di 1,5
milioni di euro che possono salire a 2,5 milioni nel caso di riserve PON (programma operativo nazionale ricerca e
competitività) e POI (programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico). Garanzia e
contro-garanzia sono concesse fino all’80% nei seguenti casi:



PMI di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,
imprese femminili,
piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria (limitatamente a operazioni di finanziamento di
durata minima di 5 anni, relative alla rinegoziazione e al consolidamento del debito contratto con le banche, o per
l’assolvimento di obblighi tributari e versamenti per il pagamento di contributi).
Se l’accesso al Fondo è finalizzato ad anticipo di crediti vantati nei confronti delle PA la garanzia varrà per il 70% (la
contro-garanzia per l’80%). Se è rivolto al consolidamento di passività, opererà fino al 30% e la contro-garanzia al 60%.
Se diretto a interventi sul capitale di rischio fino al 50% e la contro-garanzia l’80%.
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