CHEDE PERATIVE

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CHEDE PERATIVE
CHEDE
I
fisco
PERATIVE
BENI STRUMENTALI DI IMPORTO
NON SUPERIORE A 516 EURO
REDDITO
D’IMPRESA
Ammortamento
Aggiornata
al 17.2.2011
La disciplina fiscale dell’ammortamento dei beni materiali prevede, all’art. 102, co. 5, TUIR, che:
“Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione
integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.”
È possibile pertanto dedurre il costo di acquisto interamente nell’anno in cui lo stesso è
stato sostenuto, anche se l’utilizzazione del bene avviene in più esercizi, alla sola condizione
che il costo del bene sia non superiore a € 516,46.
Per i beni in esame non è richiesta, ai fini della deducibilità, la condizione di entrata in funzione
degli stessi in quanto la norma fa riferimento all’esercizio di sostenimento della spesa.
Pertanto un bene di costo ≤ a € 516,46 acquistato nell’anno X0 (come risulta dal DDT o dalla
fattura immediata) ed entrato in funzione nell’anno X1 costituisce un componente negativo
dell’anno X0.
Ai fini dell’applicazione della norma in esame assumono rilevanza le seguenti questioni:
ƒƒ riconciliazione della normativa civilistica e fiscale;
ƒƒ unitarietà del bene e limite di € 516,46;
ƒƒ altri adempimenti ed effetti ai fini delle imposte dirette;
ƒƒ effetti ai fini degli studi di settore.
RICONCILIAZIONE DELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE
Per le imprese in regime di contabilità semplificata non si pone alcun problema di
riconciliazione considerato che tali soggetti non redigono il bilancio. Essi possono effettuare
la deduzione integrale per tutti i beni di costo ≤ a € 516,46.
Per le imprese in contabilità ordinaria:
ƒƒ qualora, ai fini civilistici, sia stato effettuato l’ammortamento su base pluriennale, le
quote d’ammortamento imputate a CE costituiscono l’importo massimo deducibile
ai fini fiscali, sempreché non superino i limiti stabiliti dalla tabella dei coefficienti
ministeriali. Si evidenzia infatti che la deduzione del costo in un solo anno costituisce
una facoltà e non un obbligo.
ƒƒ qualora invece si ritenga che i beni non abbiano un’utilità pluriennale e quindi sono
spesati a CE, è possibile dedurre interamente il costo in un solo periodo d’imposta.
RIS 9/1551, 19.10.76
PLURALITÀ DEI BENI
Un problema operativo si riscontra in presenza di una pluralità di beni di costo unitario
inferiore al limite di € 516,46, ma complessivamente di importo superiore. Ci si chiede in
tal caso se la verifica del limite in esame vada effettuata avendo riguardo al costo del singolo
bene oppure al costo complessivo.
Autonoma utilizzazione
Autonoma commerciabilità
Secondo una diversa teoria il criterio dell’autonoma utilizzabilità va applicato in astratto
e non considerando l’utilizzo che ne fa la singola impresa. Di conseguenza l’unitarietà del
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RIPRODUZIONE VIETATA
RIS 9/1751, 4.1.79
S.O. n. 10.1
Secondo l’Amministrazione finanziaria i beni vanno considerati singolarmente qualora si tratti
di beni idonei di per sé a fornire la propria utilità all’impresa, ossia siano autonomamente
utilizzabili.
Di conseguenza un complesso di beni che costituisce un’entità non divisibile dal punto di
vista dell’utilizzazione dell’impresa va considerato globalmente.
È il caso ad esempio dei bicchieri, piatti, tavoli e sedie di un ristorante.
Con riferimento a tale criterio le unità periferiche del computer (stampante, monitor,
ecc.) andrebbero considerate unitamente al computer in quanto non sono utilizzabili
autonomamente.
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REDDITO D’IMPRESA - Ammortamento
bene va valutata con riferimento al citato criterio dell’autonoma utilizzazione, integrando
tale criterio con quella della commerciabilità autonoma dei beni.
Si ritiene che la soluzione corretta sia quella che considera una combinazione dei due
criteri analizzati.
- la stampante del computer andrà valutata singolarmente in quanto, anche
se non utilizzabile autonomamente, è normalmente vendibile separatamene
dal PC;
esempi
- I piatti e i bicchieri di un ristorante si ritiene vadano considerati complessivamente.
ALTRI ADEMPIMENTI ED EFFETTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Registro beni ammortizzabili
Quando la contabilizzazione dei beni ≤ 516 € viene effettuata mediante iscrizione del bene
tra le immobilizzazioni materiali e ammortamento in misura pari al 100%, i beni devono
essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili.
In tal caso il loro valore concorrerà altresì alla formazione del plafond per la deducibilità delle
spese di manutenzione e riparazione.
L’obbligo di indicazione nel registro cespiti non sussiste qualora i beni siano imputati
direttamente a CE.
CIR 8, 10.4.85
Interessi passivi per le società di capitali
Per le sole società di capitali, l’imputazione dei beni di costo ≤ € 516,46 alla voce B.10.b del
CE ha effetti positivi anche sulla determinazione del ROL rilevante ai fini della deducibilità
degli interessi passivi. È infatti previsto che nel calcolo del ROL non entrino le quote di
ammortamento.
Diversamente, l’imputazione a CE alla voce B.6 riduce l’importo del ROL che influenza
l’ammontare massimo deducibile di interessi passivi.
Art. 96, co. 2, TUIR
Cessione dei beni di costo non superiore a 516 euro
Anche se integralmente dedotti nell’esercizio, i beni in esame non perdono il carattere di
strumentalità e pertanto la loro cessione o eliminazione del processo produttivo genera
una plusvalenza.
CIR 8, 10.4.85
CIR 27/E/05, Par. 3.2.1
S.O. n. 10.1
RIPRODUZIONE VIETATA
INDICAZIONE ED EFFETTI NEGLI STUDI DI SETTORE
Nel modello relativo agli studi di settore il costo dei beni in esame va indicato, in relazione
alla modalità di contabilizzazione adottata:
ƒƒ nel rigo Costo per acquisto di materie, sussidiarie…o Costo per la produzione di servizi
qualora siano stati contabilizzati direttamente a CE nella voce B.6;
ƒƒ nel rigo Ammortamenti qualora sia stato contabilizzato l’ammortamento in B.10.b.
Le istruzioni alla compilazione dei modelli studi precisano, in merito alla compilazione del
rigo Valore dei beni strumentali che:
“va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro,
ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli
inventari”.
Considerato in generale il peso che le diverse variabili assumono ai fini del calcolo di
congruità si ritiene che, ai fini degli studi di settore, sia sconsigliabile la contabilizzazione dei
beni in esame a CE.
È noto infatti che, generalmente, il peso della variabile Valore dei beni strumentali è
inferiore a quello della variabile Costo per acquisto di materie prime, sussidiarie, merci
+ Costo per la produzione dei servizi in quanto il contributo dei beni strumentali alla
produzione dei ricavi è normalmente meno diretto rispetto a quello del costo del venduto.
La scelta di contabilizzazione dei beni di costo ≤ a € 516,46 mediante iscrizione
nell’attivo dello SP / registro beni ammortizzabili comporta la necessità
amministrativa di dover “seguire” i beni al momento della dismissione, usura o
perdita degli stessi e quindi dev’essere valutata in relazione al valore e alla
tipologia del bene.
Istruzioni modelli
Studi di settore
APPROFONDIMENTI
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SO n. 9.1
 Art. 102, co. 5, TUIR
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