INVIO AL STS DELLE SPESE SANITARIE 2016 ENTRO IL 31.1.2017

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INVIO AL STS DELLE SPESE SANITARIE 2016 ENTRO IL 31.1.2017
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INFORMATIVA N. 005 – 05 GENNAIO 2017
ADEMPIMENTI
INVIO AL STS DELLE SPESE SANITARIE 2016
ENTRO IL 31.1.2017
•
•
•
•
Art. 3, D.Lgs. n. 175/2014
DDMM 31.7.2015; 2.8.2016; 16.9.2016 e 14.12.2016
Provvedimenti Agenzia Entrate 29.7.2016 e 15.9.2016
FAQ sito Internet STS
Come noto, entro il prossimo 31.1.2017 è richiesto l’invio dei dati
relativi alle spese sanitarie 2016 al Sistema Tessera Sanitaria ai
fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con la presente Informativa si riepilogano i soggetti obbligati ad
assolvere tale adempimento nonché i dati che devono essere
comunicati, alla luce delle modifiche e delle implementazioni
apportate nel corso del 2016.
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Come noto, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano
prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati
entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione
della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel corso del 2016, il MEF e l’Agenzia delle Entrate sono più volte intervenuti per individuare i
soggetti obbligati, i dati da inviare e le modalità operative relative a tale adempimento. In particolare
si rammenta che:
• con il Decreto MEF 2.8.2016 e il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29.7.2016 sono state
“ridefinite” le modalità di trasmissione / utilizzo dei dati 2016, confermando sostanzialmente
quanto precedentemente previsto (Informativa SEAC 13.9.2016, n. 257);
• con il Decreto 1.9.2016 il MEF ha esteso l’adempimento in esame a “parafarmacie”, psicologi,
infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari;
• con il Provvedimento 15.9.2016 l’Agenzia delle Entrate ha di fatto esteso le modalità di accesso /
consultazione / opposizione / conservazione dei dati già previste dal citato Provvedimento
29.7.2016 ai dati “trattati” dai nuovi soggetti obbligati (Informativa SEAC 16.9.2016, n. 264);
• con il Decreto 16.9.2016 il MEF ha fornito le specifiche tecniche necessarie per l’invio telematico
dei dati e definito le modalità operative (invio diretto o tramite un soggetto delegato, opposizione
all’utilizzo dei dati, ecc.), che ricalcano quanto disposto per i soggetti già obbligati (Informativa
SEAC 30.9.2016, n. 277).
Con il recente Decreto 14.12.2016, pubblicato sulla G.U. 26.9.2016, n. 225, il MEF ha apportato
alcune modifiche ai dati che devono essere trasmessi, con particolare riferimento alle spese per
medicinali ad uso veterinario e alle spese per i “dispositivi medici” degli ottici.
Alla luce di quanto sopra si riepilogano i soggetti obbligati ad assolvere l’adempimento in esame
nonché i dati da trasmettere entro il prossimo 31.1.2017, considerando anche quanto chiarito dal
STS tramite le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet.
SOGGETTI OBBLIGATI
Ai sensi del comma 3 del citato art. 3, così come risultante a seguito delle modifiche apportate dai
Decreti sopra richiamati, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al STS sono:
• farmacie pubbliche e private;
• aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate
all'erogazione dei servizi sanitari;
• medici e odontoiatri;
• esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono
l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato
assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004
(c.d. “parafarmacie”);
• iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
• iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
• iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
• iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
• esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al
Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
• iscritti all’Albo dei veterinari. In tal caso l’invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie
sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 (animali
legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).
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SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO AL STS DEI DATI SANITARI 2016
entro il 31.1.2017
medici e odontoiatri, farmacie, ASL, aziende
ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico,
policlinici
universitari,
presidi
di
specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione
delle prestazioni di assistenza protesica e di
assistenza integrativa, altri presidi e strutture
autorizzate all’erogazione di servizi sanitari
•
•
•
•
•
•
•
parafarmacie
psicologi
infermieri
ostetriche/i
tecnici sanitari radiologia medica
ottici
veterinari
In merito si evidenzia che:
• fisioterapisti / massofisioterapisti e logopedisti non sono ricompresi in nessuna delle figure
sopra elencate e quindi gli stessi risultano ancora esclusi dall’invio dei dati al STS, ferma
restando la detraibilità IRPEF delle spese sostenute per le prestazioni rese da detti soggetti in
quanto rientranti nell’elenco delle figure professionali sanitarie di cui al DM 29.3.2001;
• rientrano tra i soggetti obbligati anche le strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari
ancorché non accreditate al SSN (lo scorso anno l’invio dei dati era richiesto soltanto alle
strutture accreditate).
FAQ SISTEMA TESSERA SANITARIA
Di seguito si riportano le FAQ disponibili sul sito Internet del STS riguardanti i soggetti tenuti all’invio
dei dati in esame.
Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (srl, stp, ecc.), il cui
rappresentante legale è un medico veterinario, hanno l’obbligo di comunicare i dati?
Le strutture citate non hanno l’obbligo di invio in quanto non rientrano tra quelle autorizzate ai
sensi dell’art. 8-ter, Legge n. 502/92.
Comunque, essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario, lo stesso
ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie,
comunicando in fase di accreditamento, la partita IVA della società di cui egli è rappresentante
legale (stessa risposta della Faq “Con quale modalità invia lo studio associato di medici?”)
Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società il cui
rappresentante legale non è un medico veterinario, qualora fossero obbligate alla
trasmissione dei dati, quale procedura devono seguire per la richieste delle credenziali?
Non hanno obbligo di invio.
Ottici e parafarmacie (registrati con propria partita IVA presso l’elenco del Ministero della
salute) le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino / fattura / ricevuta fiscale avente
partita IVA diversa (ad esempio quella dell’ipermercato o supermercato), hanno l’obbligo di
invio dei dati?
Considerato che la norma pone l’obbligo solo agli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1,
lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai
sensi dell’art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice
identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 e agli esercenti
l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute
di cui agli artt. 11, comma 7, e 13, D.Lgs. n. 46/97 e che il documento fiscale deve essere
emesso dai medesimi soggetti, tali strutture non sono tenute all’invio dei dati in quanto il
soggetto che emette lo scontrino / fattura / ricevuta fiscale non è ricompreso negli elenchi del
Ministero della salute.
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Qualora un supermercato / ipermercato abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o
ottico presente all’interno della propria struttura, è chiamato anch’esso all’obbligo di
trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per vendite di prodotti potenzialmente
detraibili (es. apparecchi aerosol o pannoloni)?
Il supermercato / ipermercato che abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o
dell’ottico presente all’interno della propria struttura, non è tenuto all'invio dei dati delle spese
sanitarie in quanto non rientra tra i soggetti tenuti alla trasmissione ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n.
175/2014, né ai sensi dell'art. 1, DM 1.9.2016.
Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche,
ecc.), hanno l’obbligo dell’invio dei dati ai sensi del DM 2.8.2016?
Tali strutture non sono tenute all’invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter,
D.Lgs. n. 502/92.
Con quale modalità invia lo studio associato di medici chirurghi / odontoiatri (DM 31.7.2015)
o di iscritti agli albi professionali (DM 16.9.2016)?
Per lo studio associato, l’invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite
intermediario delegato) dal soggetto iscritto all’Albo, indicando la partita IVA dello studio.
Gli iscritti all’Albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni
occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?
Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2016, trattandosi di una fattispecie particolare, gli
iscritti all’Albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non
sono tenuti ad inviare al STS i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate.
Negli Allegati A ai DDMM 31.7.2015, 2.8.2016 e 16.9.2016 è previsto, infatti, che debba essere
obbligatoriamente indicata la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all’Albo dei medici
chirurghi e odontoiatri che operano all’interno di studi associati o srl?
Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi
associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una srl, che emette fattura nei
confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2016 sono trasmesse dalla struttura
solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per
l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.
Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?
No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non
possono accreditarsi al STS.
ACCREDITAMENTO AL STS
Come lo scorso anno, per effettuare l’invio dei dati in esame è necessario essere in possesso delle
credenziali di accesso al STS.
È confermato che il soggetto obbligato all’adempimento in esame può provvedere
direttamente all’invio ovvero delegare un soggetto terzo (associazione di categoria /
soggetto abilitato all’invio telematico) che, a tal fine, deve possedere la specifica
abilitazione ottenuta attraverso la funzione “Gestione deleghe” presente nell’area riservata
del sito Internet del STS.
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In particolare, in caso di invio tramite un intermediario, il soggetto obbligato deve richiedere le
proprie credenziali, accedere con le stesse all’area riservata del STS ed indicare il soggetto
terzo che intende delegare all’invio. Verificata l’idoneità del soggetto indicato, il Sistema invia
al delegato un link per il perfezionamento della delega.
Si rammenta che per i soggetti obbligati a decorrere dal 2016 (ottici, veterinari, strutture sanitarie
autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi, ecc.) il STS ha predisposto sul proprio sito
Internet l’apposito link “Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS”.
In merito a tali aspetti una delle FAQ disponibili sul sito Internet del STS chiarisce che lo stesso
soggetto può anche scegliere di inviare alcuni dati di spesa autonomamente ed altri farli inviare da
un soggetto delegato, facendo attenzione ad evitare duplicazioni.
DATI DA TRASMETTERE
La struttura del file creato dal STS è costituito da 2 Sezioni:
• “Sezione Proprietario”, nella quale vanno riportati i dati identificativi del soggetto tenuto
all’invio dei dati. La Sezione è suddivisa in 2 parti, alternative, a seconda che il soggetto
obbligato sia una persona fisica o un soggetto giuridico;
• “Sezione documento spesa” nella quale vanno riportati i dati delle fatture / ricevute /
scontrini.
In particolare nella “Sezione documento di spesa” è necessario riportare i seguenti dati.
Dati richiesti
Dati
identificativi
del
documento
fiscale
(idSpesa)
• Partita IVA del soggetto che emette il documento fiscale.
• Data di emissione.
• Identificativo numerico del documento, composto da:
− numero progressivo del registratore di cassa (per gli scontrini) ovvero
numero “1” in caso di fatture / ricevute fiscali;
− numero del documento emesso, univoco nell’ambito della data
(solitamente per anno nelle fatture e per giorno negli scontrini),
Data di
pagamento
• Data di sostenimento della spesa.
In merito si evidenzia che:
− l’anno di sostenimento della spesa può essere solo “2016”;
− la data può essere coincidente o posteriore rispetto alla data di emissione
del documento. Qualora il pagamento sia precedente alla data di emissione,
va barrato il campo “Pagamento anticipato”.
Tipo di
operazione
Va indicato se i dati comunicati riguardano:
• un nuovo inserimento (“I”)
• una variazione (“V”)
• un rimborso (“R”)
• una cancellazione (“C”)
Codice fiscale
• Codice fiscale del cittadino rilevato dalla Tessera Sanitaria, “crittografato”.
cittadino
Codice corrispondente alla tipologia di spesa come di seguito riportato (TK, FC,
Tipo spesa
FV, AD, AS, SR, CT, PI, IC, SP, SV, AA).
Ammontare
• Ammontare della spesa sostenuta dal cittadino (al centesimo di euro).
della spesa
Le possibili tipologie di spesa differiscono a seconda del soggetto che certifica la spesa e provvede
all’invio dei relativi dati (medico / farmacia / struttura sanitaria / ottico / veterinario / ecc.) come di
seguito riportato.
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FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE
Codice
Tipologia spesa
TK
Ticket per farmaci o prestazioni nell’ambito del SSN (quota fissa e/o differenza con il
prezzo di riferimento).
FC
Farmaco, anche omeopatico.
FV
Farmaco per uso veterinario.
PI
Protesica e integrativa.
AD
Acquisto / affitto di dispositivo medico CE.
AS
Spese sanitarie per prestazioni erogate dalle farmacie (ad esempio, ecocardiogramma,
spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia / colesterolo, misurazione della
pressione sanguigna, ecc.).
AA
Altre spese.
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE DAL SSN / SASN
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE AUTORIZZATE
Codice
Tipologia spesa
TK
Ticket (franchigia, quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto).
Tale voce è prevista soltanto per le strutture accreditate dal SSN / SASN.
SR
Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluse le prestazioni di
chirurgia estetica e medicina estetica.
Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali.
Prestazioni chirurgiche (escluse le prestazioni di chirurgia / medicina estetica).
Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort.
Certificazione medica.
CT
Cure termali.
PI
Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate).
IC
Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
Farmaco per uso veterinario. Tale voce è prevista soltanto per le strutture autorizzate.
FV
AA
L’acquisto di medicinali ad uso veterinario, per le sole strutture autorizzate ex art.
70, comma 2, D.Lgs. n. 193/2006 è stato introdotto nelle possibili tipologie di
spesa, elencate nell’Allegato A al DM 2.8.2016, dal citato DM 14.12.2016.
Altre spese sanitarie.
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Codice
Tipologia spesa
SR
Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, esclusi gli interventi di
chirurgia estetica e medicina estetica.
Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali.
Prestazione chirurgica (esclusa la chirurgia estetica / medicina estetica).
Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort.
Certificazione medica.
IC
Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
AA
Altre spese.
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VETERINARI
Tipologia spesa
Codice
FV
Farmaco per uso veterinario.
SV
Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali di cui
al DM n. 289/2001 (animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).
PSICOLOGI – INFERMIERI – OSTETRICHE/I – TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA
Tipologia spesa
Codice
SP
Prestazioni sanitarie.
PARAFARMACIE
Codice
Tipologia spesa
FC
Farmaco, anche omeopatico.
FV
Farmaco per uso veterinario.
AD
Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi
medici con marcatura CE.
AS
Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio, spese relative ad
ecocardiogramma, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo
e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna).
PI
Protesica e integrativa.
AA
Altre spese sanitarie.
OTTICI
Codice
Tipologia spesa
Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi
medici con marcatura CE (AD).
AD
AA
A seguito dell’implementazione apportata con il citato DM 14.12.2016, l’Allegato A
al DM 16.9.2016 specifica ora che in tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i
dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.
Altre spese sanitarie.
FAQ SISTEMA TESSERA SANITARIA
Di seguito si riportano le FAQ disponibili sul sito Internet del STS riguardanti i dati da inviare.
Quali dati inviare?
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la
detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a
prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di
lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva che la fattura sia gravata o meno da IVA.
I medici odontoiatri devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi
dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?
Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese
relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia
estetica e di medicina estetica.
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Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le
quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?
Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione
dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella
comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.
Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se
nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?
Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da
quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura
l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va
trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA).
Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria
da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo della spesa sanitaria,
classificato secondo le tipologie evidenziate negli Allegati A ai DDMM 31.7.2015 e 2.8.2016.
Le spese relative a fatture per l’emissione di certificati o relative a perizie medico legali
(certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente
di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati
allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici
previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in
tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di IVA, vanno comunicate al STS?
Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti
aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate
all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “SR”, a
prescindere dall’applicazione dell’IVA. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni
sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del
medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona
fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
Con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?
Le spese relative agli interventi e ai trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera
vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”.
Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti
di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.
Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall’assistito o dalla compagnia di
assicurazione sanitaria nell’anno di emissione della fattura?
La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle
spese sanitarie sono quindi trasmessi al STS tenendo conto della data dell’avvenuto
pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.
Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2016, per la quale il pagamento sia stato effettuato
a gennaio 2017, la spesa sanitaria non va trasmessa tra quelle relative al 2016.
Come vanno inviate spese sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto del cittadino?
Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il
pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente
dall’assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione. I pagamenti avvengono in
nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che
quest’ultimo risulta intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche
eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall’assicurazione.
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Pertanto, fermo restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate
dall’assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. A tal fine, sempre
secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i
pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria avvengano in nome e
per conto dell’assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in
mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non
possa essere a lui riferita e che, pertanto, non vada comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’IVA esposti in fattura?
L’imposta di bollo e l’IVA esposte in fattura / ricevuta seguono il trattamento della spesa
sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.
Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di
un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?
Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico /
struttura sanitaria / ecc. Nel caso in esame, quindi, sarà riportato il codice fiscale del minore.
OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI
Come noto la persona fisica che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di opporsi alla
comunicazione dei dati in esame all’Agenzia delle Entrate nel momento di certificazione della spesa
(omessa indicazione del codice fiscale sullo scontrino parlante o apposita dicitura sulla fattura /
ricevuta fiscale) ovvero in un momento successivo tramite il sito Internet del STS o presentando
l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Informativa SEAC 13.9.2016, n. 257).
In merito si evidenzia che l’opposizione al momento della certificazione della spesa da parte dei
nuovi soggetti obbligati (strutture sanitarie autorizzate non accreditate, parafarmacie, psicologi,
infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari radiologia medica, ottici e veterinari) è stata possibile
soltanto a decorrere dal 27.9.2016 (60° giorno successivo al Provvedimento 29.7.2016).
In merito si riporta la FAQ disponibile sul sito Internet del STS.
Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della
spesa al Sistema TS?
L’art. 3, DM 31.7.2015 (richiamato anche dai DDMM 2.8.2016 e 16.9.2016) precisa che il cittadino
ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni,
comunicazioni o altro.
Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale
della fattura da consegnare al cliente, la frase:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31.7.2015”.
SANZIONI
Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata
trasmissione dei dati al STS si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, in deroga a
quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 472/97, con un massimo di € 50.000.
In caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati
corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da
parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista (ossia
entro l’1.4), la sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000.
Merita segnalare che, come previsto dal comma 5-ter del citato art. 3, per le trasmissioni effettuate
nel primo anno di assolvimento dell’obbligo in esame, le citate sanzioni non sono applicate in
caso di lieve tardività / errata trasmissione dei dati, se l'errore non determina un'indebita
fruizione di detrazioni / deduzioni nella dichiarazione precompilata. 
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