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INFORMATIVA N. 198 – 22 LUGLIO 2014 050 Adempimenti L’istituto della remissione in bonis, introdotto dal DL n. 16/2012, consente di regolarizzare l’omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni ed adempimenti formali alla cui presentazione preventiva è subordinata la fruizione di un beneficio fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali. Rientrano nell’ambito applicativo di tale sanatoria, ad esempio, l’omesso invio, da parte delle srl, della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, della comunicazione dell’opzione per la determinazione dell’IRAP a valori di bilancio da parte di ditte individuali / società di persone, del mod. EAS da parte degli enti non commerciali. Con riguardo agli adempimenti richiesti ai fini della detrazione per i lavori di risparmio energetico va evidenziato che l’omesso invio: della comunicazione all’ENEA può essere regolarizzato tramite la remissione in bonis, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.5.2013, n. 13/E, versando € 258 con il mod. F24 (codice tributo “8114”); del mod. IRE, ossia della “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta” non è invece regolarizzabile, considerato che tale violazione comporta non la decadenza dal beneficio ma l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da 02508090277 Omesso invio mod. IRE / comunicazione all’ENEA e remissione in bonis Un soggetto ha iniziato, nel mese di novembre 2013, dei lavori per la sistemazione di un immobile, rientranti tra quelli per i quali spetta la detrazione per il risparmio energetico del 65%. I lavori termineranno a febbraio 2015. Relativamente alle spese sostenute nel 2013 lo stesso ha omesso di presentare all’Agenzia delle Entrate, entro lo scorso 31.3.2014, il mod. IRE. La predetta omissione può essere regolarizzata tramite la c.d. remissione in bonis? IF 22.07.2014 n. 198 - pagina 2 di 2 051 Dichiarazioni Srl trasparenti e riattribuzione delle ritenute da parte dei soci Una srl di costruzioni che ha optato per il regime di trasparenza ha un elevato credito per ritenute d’acconto subite collegate ai lavori di ristrutturazione sui quali la banca trattiene il 4%. Tali ritenute, così come il reddito, vengono attribuiti ai soci. Questi ultimi chiudono la relativa dichiarazione dei redditi a credito che non riescono a recuperare. Poiché la società deve pagare l’IRAP è possibile utilizzare il credito d’imposta dei soci così come consentito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 56/E del 2009 nelle società di persone? La risposta è negativa. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 3.10.2011, n. 99/E ha precisato che il meccanismo disciplinato dalla Circolare 23.12.2009, n. 56/E che prevede la riattribuzione delle ritenute da parte dei soci o associati è espressamente riservato alle società disciplinate dall’art. 5, TUIR (società di persone e studi professionali) e non può essere esteso ai soggetti trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR. In altre parole, ai soci / associati di società di persone e di studi professionali è consentito riattribuire le ritenute alla società / studio che le può utilizzare in compensazione nel mod. F24. Il meccanismo in esame non è applicabile invece alle società di capitali che scelgono in via opzionale il regime di trasparenza in quanto come affermato nella citata Risoluzione n. 99/E “avrebbe l’effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto trasparente all’ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata”. 052 Imposte dirette Pagamento compenso ad atleta non residente Si rammenta che le somme erogate da un’associazione sportiva dilettantistica rientranti nella previsione della lett. m) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, godono di un trattamento fiscale agevolato. Infatti ai sensi del comma 2 dell’art. 69, TUIR, le indennità di trasferta, rimborsi forfetari, premi e compensi sono esclusi da tassazione per un importo fino a € 7.500. L’importo eccedente fino a € 28.158,28 è assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23%, nonché alle addizionali regionale e comunale IRPEF. Agli importi superiori a € 28.158,28 la ritenuta alla fonte del 23% operata dall’associazione è a titolo d’acconto. In quest’ultimo caso l’imposta “definitiva” sarà determinata dal soggetto interessato direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Considerato che in base all’art. 23, TUIR sono tassati in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, il compenso relativo all’attività sportiva dilettantistica svolta in Italia va assoggettato a tassazione in Italia. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 1.10.2001, n. 142/E la disciplina sopra accennata è applicabile anche qualora i beneficiari siano soggetti non residenti in Italia. Nella citata Risoluzione n. 142/E l’Agenzia specifica, infatti, che la disposizione in esame “disciplina interamente il trattamento tributario dei redditi in questione senza far alcuna distinzione, …, circa la condizione di cittadino residente o straniero del soggetto percettore”. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da Un’associazione sportiva dilettantistica deve corrispondere un compenso ad un atleta non residente. Si chiede di confermare se l’associazione, all’atto del pagamento, debba trattenere la ritenuta alla fonte del 30%.