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INFORMATIVA N. 198 – 22 LUGLIO 2014
050
Adempimenti
L’istituto della remissione in bonis, introdotto dal DL n. 16/2012, consente di regolarizzare
l’omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni ed adempimenti formali alla cui presentazione
preventiva è subordinata la fruizione di un beneficio fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali.
Rientrano nell’ambito applicativo di tale sanatoria, ad esempio, l’omesso invio, da parte delle srl,
della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, della
comunicazione dell’opzione per la determinazione dell’IRAP a valori di bilancio da parte di ditte
individuali / società di persone, del mod. EAS da parte degli enti non commerciali.
Con riguardo agli adempimenti richiesti ai fini della detrazione per i lavori di risparmio energetico
va evidenziato che l’omesso invio:
 della comunicazione all’ENEA può essere regolarizzato tramite la remissione in bonis, come
precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.5.2013, n. 13/E, versando € 258 con il
mod. F24 (codice tributo “8114”);
 del mod. IRE, ossia della “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”
non è invece regolarizzabile, considerato che tale violazione comporta non la decadenza dal
beneficio ma l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065.
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Omesso invio mod. IRE / comunicazione all’ENEA e remissione in bonis
Un soggetto ha iniziato, nel mese di novembre 2013, dei lavori per la sistemazione di un
immobile, rientranti tra quelli per i quali spetta la detrazione per il risparmio energetico del 65%. I
lavori termineranno a febbraio 2015.
Relativamente alle spese sostenute nel 2013 lo stesso ha omesso di presentare all’Agenzia delle
Entrate, entro lo scorso 31.3.2014, il mod. IRE.
La predetta omissione può essere regolarizzata tramite la c.d. remissione in bonis?
IF 22.07.2014 n. 198 - pagina 2 di 2
051
Dichiarazioni
Srl trasparenti e riattribuzione delle ritenute da parte dei soci
Una srl di costruzioni che ha optato per il regime di trasparenza ha un elevato credito per ritenute
d’acconto subite collegate ai lavori di ristrutturazione sui quali la banca trattiene il 4%.
Tali ritenute, così come il reddito, vengono attribuiti ai soci. Questi ultimi chiudono la relativa
dichiarazione dei redditi a credito che non riescono a recuperare.
Poiché la società deve pagare l’IRAP è possibile utilizzare il credito d’imposta dei soci così come
consentito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 56/E del 2009 nelle società di persone?
La risposta è negativa. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 3.10.2011, n. 99/E ha precisato
che il meccanismo disciplinato dalla Circolare 23.12.2009, n. 56/E che prevede la riattribuzione
delle ritenute da parte dei soci o associati è espressamente riservato alle società disciplinate
dall’art. 5, TUIR (società di persone e studi professionali) e non può essere esteso ai soggetti
trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR.
In altre parole, ai soci / associati di società di persone e di studi professionali è consentito
riattribuire le ritenute alla società / studio che le può utilizzare in compensazione nel mod. F24.
Il meccanismo in esame non è applicabile invece alle società di capitali che scelgono in via
opzionale il regime di trasparenza in quanto come affermato nella citata Risoluzione n. 99/E
“avrebbe l’effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto trasparente
all’ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata”.
052
Imposte dirette
Pagamento compenso ad atleta non residente
Si rammenta che le somme erogate da un’associazione sportiva dilettantistica rientranti nella
previsione della lett. m) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, godono di un trattamento fiscale
agevolato. Infatti ai sensi del comma 2 dell’art. 69, TUIR, le indennità di trasferta, rimborsi
forfetari, premi e compensi sono esclusi da tassazione per un importo fino a € 7.500.
L’importo eccedente fino a € 28.158,28 è assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del
23%, nonché alle addizionali regionale e comunale IRPEF. Agli importi superiori a € 28.158,28 la
ritenuta alla fonte del 23% operata dall’associazione è a titolo d’acconto. In quest’ultimo caso
l’imposta “definitiva” sarà determinata dal soggetto interessato direttamente nella propria
dichiarazione dei redditi.
Considerato che in base all’art. 23, TUIR sono tassati in Italia i redditi prodotti nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, il compenso relativo all’attività sportiva dilettantistica svolta in
Italia va assoggettato a tassazione in Italia.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 1.10.2001, n. 142/E la disciplina sopra
accennata è applicabile anche qualora i beneficiari siano soggetti non residenti in Italia. Nella
citata Risoluzione n. 142/E l’Agenzia specifica, infatti, che la disposizione in esame “disciplina
interamente il trattamento tributario dei redditi in questione senza far alcuna distinzione, …, circa
la condizione di cittadino residente o straniero del soggetto percettore”.
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Un’associazione sportiva dilettantistica deve corrispondere un compenso ad un atleta non
residente.
Si chiede di confermare se l’associazione, all’atto del pagamento, debba trattenere la ritenuta alla
fonte del 30%.