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INFORMATIVA N. 300 – 05 SETTEMBRE 2014
Contrattuale
RINNOVO CONTRATTUALE:
TAC PMI – ARTIGIANATO

Ipotesi di accordo del 25 luglio 2014
In data 25 luglio 2014, tra CNA Federmoda,
CONFARTIGIANATO Federazione nazionale della Moda,
CASARTIGIANI, CLAAI, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL,
UILTEC – UIL, oltre all’intesa relativa al rinnovo del CCNL
Area tessile – moda – artigianato (si veda Aggiornamento
AP n. 287/2014), è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il
rinnovo del CCNL TAC PMI del 19 giugno 2006, applicabile ai
lavoratori addetti alla piccola e media industria dei settori
tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio,
occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli.
DECORRENZA E DURATA
L’accordo ha durata triennale e scade il 31 marzo 2017 sia per la parte
normativa che per quella economica.
Le modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione dell’accordo in
oggetto, fatte salve diverse specifiche decorrenze stabilite per i singoli
istituti.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
AP n. 300 / 2014 - pagina 2 di 20
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Il CCNL in oggetto è scaduto il 31 dicembre 2007. Pertanto, dopo 6 anni e 7 mesi di
carenza contrattuale, le Parti hanno convenuto degli aumenti retributivi per il 3°
livello, da riparametrare sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 6 tranches alle
seguenti scadenze:

prima tranche a decorrere dal 1° agosto 2014;

seconda tranche a decorrere dal 1° febbraio 2015;

terza tranche a decorrere dal 1° settembre 2015;

quarta tranche a decorrere dal 1° febbraio 2016;

quinta tranche a decorrere dal 1° settembre 2016;

sesta tranche a decorrere dal 1° marzo 2017.
Gli incrementi retributivi risultano i seguenti:
Settore Tessile abbigliamento moda
Aumenti a partire dal
Livello
1° agosto
2014
8°
7°
6°
5°
4°
3° bis
3°
2° bis
2°
1°
79,05
72,92
69,96
65,80
63,37
61,69
60,00
57,53
56,00
34,73
1°
1°
1° febbraio
1° febbraio
settembre
settembre
2015
2016
2015
2016
52,70
48,62
46,64
43,87
42,25
41,12
40,00
38,35
37,33
23,15
59,29
54,69
52,47
49,36
47,53
46,26
45,00
43,15
42,00
26,05
59,29
54,69
52,47
49,36
47,53
46,26
45,00
43,15
42,00
26,05
72,46
66,85
64,13
60,32
58,09
56,54
55,00
52,74
51,34
31,83
1° marzo
2017
Totale
65,51
60,44
57,97
54,54
52,53
51,13
49,73
47,69
46,42
28,79
388,30
358,21
343,64
323,25
311,30
303,00
294,73
282,61
275,09
170,60
1° marzo
2017
Totale
65,47
60,47
57,89
54,55
52,57
51,13
49,73
388,01
358,34
343,12
323,29
311,55
303,00
294,73
Settore Calzature
Aumenti a partire dal
Livello
1° agosto
2014
8°
7°
6°
5°
4°
3° bis
3°
78,99
72,95
69,85
65,81
63,42
61,69
60,00
1°
1°
1° febbraio
1° febbraio
settembre
settembre
2015
2016
2015
2016
52,66
48,63
46,57
43,88
42,28
41,12
40,00
59,24
54,71
52,39
49,36
47,57
46,26
45,00
59,24
54,71
52,39
49,36
47,57
46,26
45,00
72,41
66,87
64,03
60,33
58,14
56,54
55,00
RIPRODUZIONE VIETATA
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AP n. 300 / 2014 - pagina 3 di 20
2° bis
2°
1°
57,53
56,00
34,54
38,36
37,33
23,02
43,15
42,00
25,90
43,15
42,00
25,90
52,74
51,34
31,66
47,68
46,42
28,63
282,61
275,09
169,65
1° marzo
2017
Totale
68,45
62,67
58,55
56,15
53,78
50,27
30,65
380,30
348,17
325,31
311,97
298,78
279,27
170,30
1° marzo
2017
Totale
67,10
62,25
56,38
53,24
50,67
46,67
28,51
391,52
363,26
329,00
310,64
295,67
272,35
166,35
1° marzo
2017
Totale
65,83
62,16
59,33
55,65
53,98
51,67
47,60
28,61
377,99
356,92
340,66
319,53
309,94
296,67
273,28
164,26
Settore Pelli e cuoio
Aumenti a partire dal
Livello
1° agosto
2014
6°
5°
4°S
4°
3°
2°
1°
76,37
69,92
65,33
62,65
60,00
56,08
34,20
1°
1°
1° febbraio
1° febbraio
settembre
settembre
2015
2016
2015
2016
50,91
46,61
43,55
41,77
40,00
37,39
22,80
57,28
52,44
49,00
46,99
45,00
42,06
25,65
57,28
52,44
49,00
46,99
45,00
42,06
25,65
70,01
64,09
59,88
57,42
55,00
51,41
31,35
Settore Occhiali
Aumenti a partire dal
Livello
1° agosto
2014
6°
5°
4°S
4°
3°
2°
1°
79,45
73,72
66,77
63,04
60,00
55,27
33,76
1°
1°
1° febbraio
1° febbraio
settembre
settembre
2015
2016
2015
2016
52,96
49,14
44,51
42,02
40,00
36,85
22,50
59,59
55,29
50,07
47,28
45,00
41,45
25,32
59,59
55,29
50,07
47,28
45,00
41,45
25,32
72,83
67,57
61,20
57,78
55,00
50,66
30,94
Settore Giocattoli
Aumenti a partire dal
Livello
1° agosto
2014
7°
6°
5°
4°S
4°
3°
2°
1°
76,45
72,19
68,90
64,62
62,69
60,00
55,27
33,22
1°
1°
1° febbraio
1° febbraio
settembre
settembre
2015
2016
2015
2016
50,97
48,12
45,93
43,08
41,79
40,00
36,85
22,14
57,33
54,14
51,67
48,47
47,01
45,00
41,45
24,92
57,33
54,14
51,67
48,47
47,01
45,00
41,45
24,92
70,08
66,17
63,16
59,24
57,46
55,00
50,66
30,45
RIPRODUZIONE VIETATA
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Settore Penne spazzole e pennelli
Aumenti a partire dal
Livello
1° agosto
2014
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
80,59
74,97
71,09
67,05
63,56
60,00
54,98
33,98
1°
1°
1° febbraio
1° febbraio
settembre
settembre
2015
2016
2015
2016
53,73
49,98
47,39
44,70
42,37
40,00
36,65
22,65
60,44
56,22
53,32
50,28
47,67
45,00
41,24
25,48
60,44
56,22
53,32
50,28
47,67
45,00
41,24
25,48
73,87
68,72
65,17
61,46
58,27
55,00
50,40
31,15
1° marzo
2017
Totale
66,72
62,06
58,85
55,50
52,62
49,67
45,51
28,13
395,79
368,17
349,14
329,27
312,16
294,67
270,02
166,87
Si evidenzia che eventuali aumenti corrisposti a titolo di anticipo, in previsione del
rinnovo, verranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi convenuti
dalle Parti.
MINIMI RETRIBUTIVI
Con il presente accordo di rinnovo viene stabilito il conglobamento in un’unica voce
denominata “Retribuzione tabellare” i seguenti istituti retributivi: paga base (o
minimo tabellare), ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione
(EDR).
I nuovi importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti:
Settore Tessile abbigliamento moda
Livello
al 31
luglio
2014
dal 1°
agosto
2014
8°
7°
6°
5°
4°
3° bis
3°
2° bis
2°
1°
1.703,23
1.617,99
1.508,79
1.412,21
1.331,85
1.303,29
1.274,74
1.242,07
1.212,00
1.020,81
1.782,28
1.690,91
1.578,75
1.478,01
1.395,22
1.364,98
1.334,74
1.299,60
1.268,00
1.055,54
Retribuzione
dal 1°
dal 1°
dal 1°
febbraio settembre febbraio
2015
2015
2016
dal 1°
settembre
2016
dal 1°
marzo
2017
1.834,98
1.739,53
1.625,39
1.521,88
1.437,47
1.406,10
1.374,74
1.337,95
1.305,33
1.078,69
2.026,02
1.915,76
1.794,46
1.680,92
1.590,62
1.555,16
1.519,74
1.476,99
1.440,67
1.162,62
2.091,53
1.976,20
1.852,43
1.735,46
1.643,15
1.606,29
1.569,47
1.524,68
1.487,09
1.191,41
1.894,27
1.794,22
1.677,86
1.571,24
1.485,00
1.452,36
1.419,74
1.381,10
1.347,33
1.104,74
1.953,56
1.848,91
1.730,33
1.620,60
1.532,53
1.498,62
1.464,74
1.424,25
1.389,33
1.130,79
RIPRODUZIONE VIETATA
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Settore Calzature
Retribuzione
dal 1°
dal 1°
dal 1°
febbraio settembre febbraio
2015
2015
2016
dal 1°
settembre
2016
dal 1°
marzo
2017
1.963,69
1.825,24
1.680,93
1.598,42
1.532,69
1.498,62
1.464,74
1.424,26
1.389,33
1.130,67
2.036,10
1.892,11
1.744,96
1.658,75
1.590,83
1.555,16
1.519,74
1.477,00
1.440,67
1.162,33
2.101,57
1.952,58
1.802,85
1.713,30
1.643,40
1.606,29
1.569,47
1.524,68
1.487,09
1.190,96
Retribuzione
dal 1°
dal 1°
settembre febbraio
2015
2016
dal 1°
settembre
2016
dal 1°
marzo
2017
1.854,83
1.678,61
1.570,00
1.529,92
1.468,68
1.393,36
1.129,38
1.924,84
1.742,70
1.629,88
1.587,34
1.523,68
1.444,77
1.160,73
1.993,29
1.805,37
1.688,43
1.643,49
1.577,46
1.495,04
1.191,38
Retribuzione
dal 1°
dal 1°
dal 1°
febbraio settembre febbraio
2015
2015
2016
dal 1°
settembre
2016
dal 1°
marzo
2017
1.780,41
1.619,52
1.504,96
1.442,11
1.378,34
1.306,83
1.080,18
1.972,42
1.797,67
1.666,30
1.594,45
1.523,34
1.440,39
1.161,76
2.039,52
1.859,92
1.722,68
1.647,69
1.574,01
1.487,06
1.190,27
Livello
al 31
luglio
2014
dal 1°
agosto
2014
8°
7°
6°
5°
4°
3° bis
3°
2° bis
2°
1°
1.713,56
1.594,24
1.459,73
1.390,01
1.331,85
1.303,29
1.274,74
1.242,07
1.212,00
1.021,31
1.792,55
1.667,19
1.529,58
1.455,82
1.395,27
1.364,98
1.334,74
1.299,60
1.268,00
1.055,85
1.845,21
1.715,82
1.576,15
1.499,70
1.437,55
1.406,10
1.374,74
1.337,96
1.305,33
1.078,87
Livello
al 31
luglio
2014
dal 1°
agosto
2014
dal 1°
febbraio
2015
6°
5°
4°S
4°
3°
2°
1°
1.612,99
1.457,20
1.363,12
1.331,52
1.278,68
1.215,77
1.021,08
1.689,36
1.527,12
1.428,45
1.394,17
1.338,68
1.271,85
1.055,28
1.740,27
1.573,73
1.472,00
1.435,94
1.378,68
1.309,24
1.078,08
1.904,45
1.770,53
1.628,54
1.549,06
1.485,12
1.452,36
1.419,74
1.381,11
1.347,33
1.104,77
Settore Pelli e cuoio
1.797,55
1.626,17
1.521,00
1.482,93
1.423,68
1.351,30
1.103,73
Settore Occhiali
Livello
al 31
luglio
2014
dal 1°
agosto
2014
6°
5°
4°S
4°
3°
2°
1°
1.648,00
1.496,66
1393,68
1.337,05
1.278,34
1.214,71
1.023,92
1.727,45
1.570,38
1.460,45
1.400,09
1.338,34
1.269,98
1.057,68
1.840,00
1.674,81
1.555,03
1.489,39
1.423,34
1.348,28
1.105,50
1.899,59
1.730,10
1.605,10
1.536,67
1.468,34
1.389,73
1.130,82
RIPRODUZIONE VIETATA
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AP n. 300 / 2014 - pagina 6 di 20
Settore Giocattoli
Livello
al 31
luglio
2014
dal 1°
agosto
2014
7°
6°
5°
4°S
4°
3°
2°
1°
1.669,74
1.535,98
1.457,91
1.379,40
1.347,89
1.288,94
1.229,36
1.040,17
1.746,19
1.608,17
1.526,81
1.444,02
1.410,58
1.348,94
1.284,63
1.073,39
Retribuzione
dal 1°
dal 1°
dal 1°
febbraio settembre febbraio
2015
2015
2016
dal 1°
settembre
2016
dal 1°
marzo
2017
1.797,16
1.656,29
1.572,74
1.487,10
1.452,37
1.388,94
1.321,48
1.095,53
1.911,82
1.764,57
1.676,08
1.584,04
1.546,39
1.478,94
1.404,38
1.145,37
1.981,90
1.830,74
1.739,24
1.643,28
1.603,85
1.533,94
1.455,04
1.175,82
2.047,73
1.892,90
1.798,57
1.698,93
1.657,83
1.585,61
1.502,64
1.204,43
Retribuzione
dal 1°
dal 1°
dal 1°
febbraio settembre febbraio
2015
2015
2016
dal 1°
settembre
2016
dal 1°
marzo
2017
1.788,16
1.632,13
1.550,22
1.475,33
1.433,46
1.367,02
1.298,69
1.080,77
1.982,91
1.813,29
1.722,03
1.637,35
1.587,07
1.512,02
1.431,57
1.162,88
2.049,63
1.875,35
1.780,88
1.692,85
1.639,69
1.561,69
1.477,08
1.191,01
1.854,49
1.710,43
1.624,41
1.535,57
1.499,38
1.433,94
1.362,93
1.120,45
Settore Penne spazzole e pennelli
Livello
al 31
luglio
2014
dal 1°
agosto
2014
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
1.653,84
1.507,18
1.431,74
1.363,58
1.327,53
1.267,02
1.207,06
1.024,14
1.734,43
1.582,15
1.502,83
1.430,63
1.391,09
1.327,02
1.262,04
1.058,12
1.848,60
1.688,35
1.603,54
1.525,61
1.481,13
1.412,02
1.339,93
1.106,25
1.909,04
1.744,57
1.656,86
1.575,89
1.528,80
1.457,02
1.381,17
1.131,73
UNA TANTUM
A favore dei lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (25 luglio 2014), ad
integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista la corresponsione di
un importo forfetario a titolo di una tantum pari ad euro 420,00, suddivisibile in quote
mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (da
ritenersi 1° gennaio 2008 – 31 luglio 2014).
Si sottolinea che tale somma:

è corrisposta in 4 tranches di pari importo, ovvero
 euro 105,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2014;
 euro 105,00 con la retribuzione del mese di maggio 2015;
 euro 105,00 con la retribuzione del mese di novembre 2015;
 euro 105,00 con la retribuzione del mese di maggio 2016;

agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%
(pari a complessivi 294,00 euro);
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AP n. 300 / 2014 - pagina 7 di 20

è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post
partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti
anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le stesse;

è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine
legale o contrattuale;
 è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali
vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum;
pertanto, tali importi vanno detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e
cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014.
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR)
Allo scopo di garantire l’effettiva diffusione della contrattazione aziendale, viene
riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva” a favore dei
lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale e che non
percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto
spettante in base al contratto nazionale.
Tale importo è fissato nella misura di 220,00 euro lordi annui ed i meccanismi della sua
erogazione saranno definiti entro 60 giorni con le stesse modalità e condizioni previste
in settori analoghi.
BILATERALITÀ
Viene stabilito che, a partire dal 1° agosto 2014, le imprese non aderenti alla
bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno corrispondere a ciascun
lavoratore un importo forfetario pari ad euro 25,00 lordi mensili (per 13 mensilità),
a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR).
Si sottolinea che tale importo:

non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della
retribuzione (EAR);

incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli
indiretti o differiti, escluso il TFR;

va erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle
prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.
Nell’ipotesi di lavoratori part-time, tale importo viene corrisposto proporzionalmente
all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore
previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale
di retribuzione riconosciuta.
Dal 1° agosto 2014 saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli
accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati
dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva
costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali
adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese
regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) rappresentanza sindacale: 0,10% - euro 12,50;
b) rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza: 0,15% - euro 18,75;
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c) ente bilaterale nazionale: 0,01% - euro 1,25;
d) rappresentanza imprese: 0,25% - euro 31,25;
e) Fondo sostegno al reddito: 0,49% - euro 61,25.
Il versamento da parte delle aziende dei contributi alla bilateralità, a partire dal 1°
agosto 2014, avverrà mediante uno specifico codice tributi inserito all’interno del
modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Si precisa, altresì, che il contributo, pari ad euro 125,00 annui per ogni lavoratore
dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili, ciascuna
delle quali di importo pari a 10,42 euro.
Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è
ridotta del 50%.
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, sono conservati fino alla guarigione
clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’INAIL.
L’assenza, escluso l’infortunio occorso durante l’orario di lavoro e che non abbia
consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di
lavoro, va comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato
impedimento. Il relativo certificato medico va consegnato o fatto pervenire entro 2
giorni (per i settori tessile abbigliamento) dall’inizio dell’assenza stessa (3 giorni per gli
altri settori).
A partire dal 1° giorno di assenza e fino a guarigione clinica, al lavoratore spetta un
trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a
raggiungere il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Tale trattamento economico assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni
aziendali in atto e non è cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri,
convenzionalmente o legalmente dovuti.
Si precisa che, ad esclusione dei settori pelli e cuoio, nella retribuzione normale di
fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno, nonché l’eventuale
maggiorazione per lavoro a squadre, qualora tali prestazioni siano state già
programmate prima dell’insorgere dell’infortunio o della malattia professionale.
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
Settore Tessile abbigliamento
La comunicazione all’azienda dell’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro
va effettuata nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di
lavoro, salvo il caso di accertato impedimento.
Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il 3° giorno
dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante l’effettivo stato di infermità.
L’eventuale prosecuzione va comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico
relativo inviato entro 2 giorni.
La conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali
è fissata in 13 mesi (394 giorni di calendario). L’obbligo di conservazione cesserà
comunque ove nell’arco di 30 mesi sia raggiunto il suddetto limite anche con più
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AP n. 300 / 2014 - pagina 9 di 20
malattie. Tale previsione si interpreta nel senso che, in caso di più assenze il periodo di
conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare
con riferimento ai 909 giorni di calendario immediatamente precedenti.
In caso di superamento dei limiti, il datore di lavoro potrà effettuare, ed il lavoratore
potrà richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il
diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.
Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto, il lavoratore che
abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero o di ricovero in
day hospital, ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita, ha diritto, a richiesta, ad
un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 4 mesi oltre i limiti di conservazione
del posto.
L’aspettativa per malattia non è retribuita e non deve comportare alcun onere per
l’azienda, incluso il TFR.
Nel caso di mancato rientro al lavoro rimane salvo il diritto del lavoratore all’indennità
sostitutiva del preavviso.
Settore Calzature
L'assenza dovuta a malattia, continuazione o ricaduta della stessa, deve essere
comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall'inizio del
normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento.
In caso di malattia, la conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli
effetti contrattuali, è stabilita in 12 mesi.
L’obbligo per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 28 mesi si raggiunga il
suddetto limite, anche in più malattie, con esclusione, per entrambi i limiti, dei periodi
di ricovero ospedaliero.
Per la conservazione del posto in caso di TBC, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge qualora più favorevoli al lavoratore rispetto alla presente regolamentazione.
Per tale malattia, inoltre, il periodo di ricovero ospedaliero è computabile agli effetti
della determinazione del periodo massimo di conservazione del posto.
In ogni caso, la maturazione dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali non può essere
superiore a 12 mesi.
In caso di malattia con durata di 12 mesi consecutivi, escluso il periodo eventuale di
specialità, nonché per malattie croniche, anche non continuative purché certificate
dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore ha diritto di usufruire,
previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della dura di 8 mesi, durante il
quale decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell’azienda, né si avrà decorrenza di
anzianità per alcun istituto contrattuale.
In caso di superamento dei limiti, il datore di lavoro potrà effettuare, ed il lavoratore
potrà richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il
diritto al TFR maturato ed all’indennità sostitutiva del preavviso.
Il periodo di assenza per malattia non può essere considerato agli effetti della durata
del periodo di apprendistato.
Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto, il lavoratore che sia
stato sottoposto a terapia salvavita ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa
fino ad un massimo di 4 mesi oltre i limiti di conservazione del posto.
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AP n. 300 / 2014 - pagina 10 di 20
Settore Pelli e cuoio
La comunicazione all’azienda dell’assenza va effettuata nella giornata in cui si verifica,
entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato
impedimento. Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il 3°
giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante l’effettivo stato di
infermità.
L’eventuale prosecuzione va comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico
relativo inviato entro 2 giorni.
Il periodo di assenza per malattia non può essere considerato agli effetti della durata
del periodo di apprendistato.
La conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali,
è fissata in 13 mesi (394 giorni di calendario); l’obbligo per l’azienda cesserà comunque
ove nell’arco di 30 mesi si raggiunga tale limite anche con più malattie. Tale previsione
si interpreta nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto
si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 909
giorni di calendario immediatamente precedenti.
In caso di superamento dei limiti, il datore di lavoro potrà effettuare, ed il lavoratore
potrà richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il
diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.
Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto, il lavoratore che
abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero, ovvero sia
stato sottoposto a terapia salvavita, ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa
fino ad un massimo di 4 mesi oltre i limiti di conservazione del posto (da intendersi
senza oneri per l’azienda incluso il TFR).
Rimane salvo, al momento della cessazione del rapporto, il diritto del lavoratore
all’indennità sostitutiva del preavviso.
Settore Penne spazzole e pennelli
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata
all'azienda nella giornata in cui si verifica, al più presto possibile e comunque entro la
prima metà dell'orario individualmente previsto, salvo il caso di accertato
impedimento.
Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il 3° giorno
dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio va comunicata all'azienda,
al più presto possibile e, comunque, entro la prima metà dell'orario individualmente
previsto del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve
essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far
pervenire all'azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata
nel certificato medico precedente.
A partire dal 1° agosto 2014 il limite di conservazione del posto stabilito in 13 mesi,
con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali, viene innalzato a 15 mesi
per le seguenti gravi patologie (debitamente documentate ed accertate) che
richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche,
neoplasie maligne.
RIPRODUZIONE VIETATA
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AP n. 300 / 2014 - pagina 11 di 20
Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di
sottoposizione a terapia salvavita, l'assenza si prolunghi oltre il suddetto termine di
conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un
periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, durante il quale non
decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di
anzianità per alcun istituto contrattuale.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di
30 mesi si superi il predetto limite di 13 mesi anche con più malattie, con esclusione,
per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero. Tale previsione si interpreta
nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera
nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 912 giorni di
calendario immediatamente precedenti.
Superato il termine di conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di
lavoro, al lavoratore spetterà il trattamento previsto dal CCNL per il caso di
licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata
utile per il TFR e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti contrattuali; la maturazione del TFR e dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali
opera nei limiti di 13 mesi.
Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posto a carico
dell'azienda, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le
eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'INPS.
Settore Occhiali
La comunicazione all’azienda dell’assenza va effettuata nella giornata in cui si verifica,
entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato
impedimento. Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il 3°
giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio va comunicata all'azienda,
al più presto possibile e, comunque, entro la prima metà dell'orario individualmente
previsto del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve
essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far
pervenire all'azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata
nel certificato medico precedente.
La conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali,
è fissata in 13 mesi. A decorrere dal 1° agosto 2014, tale limite è innalzato a 15 mesi
per le seguenti gravi patologie (debitamente documentate ed accertate) che
richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche,
neoplasie maligne.
Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di
sottoposizione a terapia salvavita, l'assenza si prolunghi oltre il suddetto termine di
conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un
periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, durante il quale non
decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di
anzianità per alcun istituto contrattuale.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di
30 mesi si superi il predetto limite di 13 mesi anche con più malattie, con esclusione,
RIPRODUZIONE VIETATA
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AP n. 300 / 2014 - pagina 12 di 20
per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero. Tale previsione si interpreta
nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera
nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 912 giorni di
calendario immediatamente precedenti.
Superato il termine dì conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di
lavoro, al lavoratore spetterà il trattamento previsto dal CCNL per il caso di
licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata
utile per il TFR e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti contrattuali; la maturazione del TFR e dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali
opera nei limiti di 13 mesi.
Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posto a carico
dell'azienda, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le
eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'INPS.
Settore Giocattoli
La comunicazione all’azienda dell’assenza va effettuata nella giornata in cui si verifica,
entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato
impedimento. Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il 3°
giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio va comunicata all'azienda
entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto
riprendere servizio e va attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve
consegnare o far pervenire all'azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di
assenza indicata nel certificato medico precedente.
La conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali,
è fissata in 13 mesi. A decorrere dal 1° agosto 2014, tale limite è innalzato a 15 mesi
per le seguenti gravi patologie (debitamente documentate ed accertate) che
richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche,
neoplasie maligne.
Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di
sottoposizione a terapia salvavita, l'assenza si prolunghi oltre il suddetto termine di
conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un
periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, durante il quale non
decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di
anzianità per alcun istituto contrattuale.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di
30 mesi si superi il predetto limite di 13 mesi anche con più malattie, con esclusione,
per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero. Tale previsione si interpreta
nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera
nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 912 giorni di
calendario immediatamente precedenti.
Superato il termine dì conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di
lavoro, al lavoratore spetterà il trattamento previsto dal CCNL per il caso di
licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata
utile per il TFR e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
RIPRODUZIONE VIETATA
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AP n. 300 / 2014 - pagina 13 di 20
effetti contrattuali; la maturazione del TFR e dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali
opera nei limiti di 13 mesi.
Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posto a carico
dell'azienda, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le
eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'INPS.
Trattamento economico di malattia – Cassa integrazione
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro
con intervento della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento
economico a carico del datore sarà commisurato a quanto di volta in volta
riconosciuto da parte dell'INPS.
Pertanto, qualora l'INPS corrisponda al lavoratore l'indennità di malattia il datore di
lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia, la quale sarà
effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe
percepito dall'INPS per Cassa integrazione, se non fosse stato malato. L'integrazione
sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti
dalle disposizioni di legge relative alla CIG.
Se l'INPS, al contrario corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di
integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo
di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro
erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata
ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero
trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti
dalla normativa in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
PERMESSI SINDACALI
Le parti concordano che ai singoli componenti la RSU sono riconosciute le seguenti ore
di permesso retribuito:

2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti
la RSU, nella unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti;

8 ore mensili per ciascun componente della RSU, nelle unità produttive che
occupano più di 120 dipendenti; le ore di permesso mensili non utilizzate potranno
essere godute nel corso dell’anno solare.
Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti
contrattuali.
La suddetta disciplina si applica nei confronti dei componenti delle Rappresentanze
sindacali i cui nominativi e le relative variazioni siano state comunicate per iscritto
dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni territoriali imprenditoriali, che
provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Quanto previsto in tema di rappresentanze sindacali non è cumulabile con quanto
eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse
derivare da previsioni legislative successive.
Si evidenzia, altresì, che ai lavoratori membri dei Comitati Direttivi delle Confederazioni
Sindacali, dei Comitati Direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati
provinciali tessili saranno concessi permessi retribuiti, fino ad 1 giornata lavorativa al
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mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga
espressamente richiesta per iscritto dalle predette Organizzazioni e non ostino gravi
impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente.
Nell’ipotesi di convocazione dell’assemblea dei lavoratori in via unitaria ad opera delle
Organizzazioni Sindacali congiuntamente stipulanti il contratto, come pure ad opera
della RSU costituita nell'unità produttiva, è consentito lo svolgimento della stessa
anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per
le quali sarà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente
aver luogo verso la fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell'anno
solare, potranno essere utilizzate, nel limite di 2 ore, nell'anno successivo.
Potranno inoltre, sempre nel limite di 2 ore, essere anticipate qualora nell'anno solare
siano state esaurite le ore disponibili.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Si conviene che sarà valutato positivamente, anche con modalità definite a livello
aziendale, ove non sia di ostacolo l’infungibilità delle mansioni svolte, l’accoglimento di
richieste per l’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo parziale, entro il limite
complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato (la frazione di unità
derivante dall’applicazione della percentuale si arrotonda all’unità superiore se è pari o
maggiore di 0,5).
Per i settori tessile, occhialeria, pelli e cuoio e penne spazzole la suddetta percentuale
potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore.
Sono accolte, entro il limite complessivo dell’8%, le domande di trasformazione del
rapporto di lavoro, da tempo pieno a part time,

motivate da gravi e comprovati problemi di salute del lavoratore, ovvero

da necessità di assistenza continua (adeguatamente comprovata),

nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per consentire la
frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la
durata degli stessi.
Inoltre, sussiste il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale a favore dei lavoratori affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche in
ragione degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione
medica. Il rapporto di lavoro part time va trasformato nuovamente in rapporto a
tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono computate ai fini del
raggiungimento del suddetto limite dell’8%.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la
durata del periodo di prova sarà computata in giornate lavorative, calcolandosi

per ogni mese 22 giornate lavorative e per ogni settimana 5 giornate lavorative,

ovvero, per i cicli di 6 ore su 6 giorni, 26 giornate lavorative per ogni mese e 6
giornate lavorative per ogni settimana.
In caso di part time verticale il periodo di comporto, relativamente sia al periodo di 13
mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale viene
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computato, verrà proporzionalmente ridotto in ragione al minor orario settimanale,
mensile o annuale pattuito.
Lavoro supplementare
Viste le specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive del settore tessile
abbigliamento moda delle PMI, è ammesso lo svolgimento di lavoro supplementare nel
part time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al
raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale.
La prestazione di lavoro supplementare è consentita, con il consenso del lavoratore,
nelle seguenti fattispecie:

incrementi di attività produttiva, di campionario, di inventario, di confezionamento
e di spedizione del prodotto;

esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;

esecuzione di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché
dei giovani in tirocinio formativo;

esigenze di adeguamento dei programmi informatici aziendali;

esigenze di supporto tecnico nel campo dell’igiene, prevenzione e sicurezza sul
lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;

attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
 stati di necessità.
Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota
oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per
comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti.
Clausole flessibili ed elastiche
È prevista la possibilità dell’apposizione al contratto di lavoro a tempo parziale o
all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time di clausole, che
permettano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa
(clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano
la variazione in aumento dell’attività lavorativa (clausole elastiche).
Tali clausole potranno essere attivate dal datore mediante preavviso minimo di 3 giorni
e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione
forfetaria del 15%.
La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in
aumento non danno diritto alla compensazione, qualora le suddette variazioni siano
espressamente richieste dall’interessato per sue necessità o scelte.
Riguardo le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della
durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale.
Per i settori tessile, occhialeria, pelli e cuoio, penne e spazzole, nell’ipotesi di clausola
flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione
temporanea della possibilità di attivarle, qualora la variazione dell’attività risulti
pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di:

sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute
del richiedente, ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo
grado che richieda assistenza continua (adeguatamente motivata);
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
iscrizione e frequenza a corsi di formazione, a corsi regolari di studio, in orari non
compatibili con le variazioni pattuite;

documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Viste le modifiche intervenute per tale tipologia contrattuale, introdotte dalla Riforma
Fornero (Legge n. 92/2012) e dal DL Sviluppo (DL n. 83/2012, convertito nella Legge n.
134/2012), nonché dal “Decreto Lavoro” (DL n. 76/2013 convertito nella Legge n.
99/2013) e dal c.d. Jobs Act (DL n. 34/2014, convertito nella Legge n. 78/2014), è
stabilito un incontro entro il 31 ottobre 2014 per l’adeguamento della disciplina
contrattuale.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
In attuazione delle previsioni contenute nel Testo unico dell’Apprendistato (D.Lgs n.
167/2011), le Parti hanno ridefinito la disciplina dell’apprendistato professionalizzante,
considerato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani.
Nel contratto scritto tra azienda e lavoratore vanno indicati: la qualificazione che potrà
essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di
apprendistato ed il piano formativo.
Sfera di applicazione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di
età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
L’assunzione con tale tipologia contrattuale è consentita:

per i settori Tessile abbigliamento, Occhiali, Penne spazzole e pennelli,
 per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° all’8° e
per tutte le relative mansioni;

per i settori Calzature e Pelli e cuoio,
 per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° al 6° e per
le relative mansioni;

per il settore Giocattoli,
 per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° al 7° e per
le relative mansioni.
Periodo di prova
È possibile concordare un periodo di prova di durata non superiore a quanto stabilito
per il livello corrispondente alle mansioni, che l’apprendista è chiamato a svolgere. In
ogni caso tale periodo non può essere superiore ai 2 mesi.
Durata
La durata massima e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento
sono fissati nelle seguenti misure:
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Livello
Durata totale
(mesi)
Primo periodo
(mesi)
Secondo periodo
(mesi)
Terzo periodo
(mesi)
8°
36
12
12
12
7°
36
12
12
12
6°
36
12
12
12
5°
36
12
12
12
4°
36
12
12
12
3° bis e
3°
36
12
12
12
2° bis e
2°
36
12
12
12
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante
(applicabile sul terzo periodo) spetta ai lavoratori che, prima del contratto di
apprendistato, abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di
stage o tirocinio.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro va
computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e
l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati,
ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante, i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Si precisa che, ad esclusione dei settori Penne e spazzole e pennelli, le durate
differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del
Mezzogiorno (obiettivo 1 del Regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno
definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e
comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo del nuovo istituto.
Inquadramento e trattamento economico
L’inquadramento ed il relativo trattamento economico risulta il seguente:

primo periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;

secondo periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;

terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al 2° o 2° livello bis saranno
inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del
secondo periodo di apprendistato.
Con riferimento ai settori Tessile abbigliamento, Penne spazzole e pennelli, Giocattoli
e Calzature, relativamente alla disposizione contrattuale (art. 52, comma 3) che
stabilirà che i livelli 2° bis e 3° bis non sono autonomi ma differenziazioni economiche
dei livelli 2° e 3°, si conviene che, ai fini del temporaneo inquadramento a livelli
inferiori, il 2° bis e il 3° bis non saranno considerati come livelli di progressione.
Pertanto, va utilizzata la seguente tabella di riferimento:
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Livello destinazione finale
1 livello inferiore
2 livelli inferiori
8°
7°
6°
7°
6°
5°
6°
5°
4°
5°
4°
3°
4°
3°
2°
3° bis
2°
1°
3°
2°
1°
2° bis
1°
1°
2°
1°
1°
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare, per effetto delle minori
trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del
livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per
il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime
contributivo per un periodo successivo alla qualificazione.
Riguardo i tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e
fresisti specialisti, è stabilito che il periodo di apprendistato professionalizzante è
utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla
collocazione nel 3° o nel 4° livello; anche a tali lavoratori si applica la norma che
prevede l'inquadramento temporaneo due livelli sotto quello di destinazione finale
per il primo terzo di apprendistato e un livello sotto per il secondo terzo dei periodo di
apprendistato professionalizzante.
Per i settori Tessile abbigliamento e Occhialeria, riconosciuta, per le particolari
condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale
l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova
assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di
addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla
natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione
contrattuale del 1° livello;
Inoltre, ad esclusione dei settori Giocattoli e Spazzole e pennelli, viene stabilito che, in
caso di assunzione di giovani da adibire a mansioni per le quali siano in possesso di
diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di
qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/1978, la retribuzione
massima per un periodo di 6 mesi, sarà pari all'ERN previsto per il livello
immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale, nonché
all'indennità di mensa.
Le parti, a livello aziendale, definiscono l’eventuale applicabilità (parziale o totale) agli
apprendisti dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive previste a tale
livello contrattuale.
Trattamento normativo
L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione
dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti
saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
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In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta all'apprendista operaio o
impiegato, nei limiti del periodo di comporto, un trattamento integrativo dell'indennità
di malattia a carico dell'INPS, ove prevista, pari al trattamento economico a carico del
datore di lavoro previsto per i qualificati.
Per il settore delle Calzature, e del settore Penne e spazzole in caso di malattia e di
infortunio non sul lavoro al lavoratore spetta, nei limiti del periodo di comporto, il
seguente trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro:

nei primi due periodi di apprendistato:
 dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale dell'apprendista;
 dal 4° al 20° giorno di malattia: 46% della retribuzione normale
dell'apprendista;
 dal 21° al 180° giorno di malattia: 29% della retribuzione normale
dell'apprendista;
 per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto nell'anno solare: 50%
della retribuzione normale dell'apprendista;

nel terzo periodo di apprendistato:
 per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il 50% della
retribuzione normale dell'apprendista.
In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di
malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato sarà effettuata una trattenuta
equivalente a quella applicata agli operai.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono
computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
Attività formativa
La definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle
Regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano
regionale.
Le Organizzazioni di categoria stipulanti il CCNL, tuttavia, ribadiscono che attraverso
l'Organismo tecnico-bilaterale intendono concorrere alla definizione dei profili
professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120
ore medie annue retribuite.
Per il settore delle Calzature, per completare l'addestramento dell'apprendista in
possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale
idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore
medie annue retribuite.
Per il settore delle Calzature e Spazzole e pennelli, le Parti attraverso l'Osservatorio
nazionale di settore, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva
attuazione dell'istituto:

le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma
modulare, esterna e interna alle aziende;

la quota parte di 120 ore di formazione, da svolgere con priorità temporale, da
destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro ed alla prevenzione degli infortuni;
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
le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero
intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in
mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di
formazione.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere
svolta direttamente dal datore di lavoro.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta
l'attività formativa svolta.
Dimissioni
Qualora il lavoratore si dimetta prima della scadenza del periodo di apprendistato
professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità
sostitutiva previsti dal CCNL.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dal 1° agosto 2014, sono iscritti al Fondo sanitario nazionale integrativo
intercategoriale per l’artigianato SAN.ARTI i dipendenti a tempo indeterminato per cui
trova applicazione il CCNL in esame, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori a tempo
determinato se il rapporto ha una durata almeno pari a 12 mesi. Le iscrizioni non sono
dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente
prorogati o rinnovati fino a superare il limite dei 12 mesi.
Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro
mensili (per 12 mensilità).
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal
Regolamento.
Si ricorda che la mancata iscrizione al suddetto Fondo comporta l’obbligo per il datore
di lavoro di erogare un importo forfetario, quale “elemento aggiuntivo della
retribuzione” (EAR) pari ad euro 25,00 lordi mensili (per 13 mensilità).
Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi
degli accordi interconfederali vigenti. 
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