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INFORMATIVA N. 300 – 05 SETTEMBRE 2014 Contrattuale RINNOVO CONTRATTUALE: TAC PMI – ARTIGIANATO Ipotesi di accordo del 25 luglio 2014 In data 25 luglio 2014, tra CNA Federmoda, CONFARTIGIANATO Federazione nazionale della Moda, CASARTIGIANI, CLAAI, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL, UILTEC – UIL, oltre all’intesa relativa al rinnovo del CCNL Area tessile – moda – artigianato (si veda Aggiornamento AP n. 287/2014), è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL TAC PMI del 19 giugno 2006, applicabile ai lavoratori addetti alla piccola e media industria dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli. DECORRENZA E DURATA L’accordo ha durata triennale e scade il 31 marzo 2017 sia per la parte normativa che per quella economica. Le modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione dell’accordo in oggetto, fatte salve diverse specifiche decorrenze stabilite per i singoli istituti. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 2 di 20 INCREMENTI RETRIBUTIVI Il CCNL in oggetto è scaduto il 31 dicembre 2007. Pertanto, dopo 6 anni e 7 mesi di carenza contrattuale, le Parti hanno convenuto degli aumenti retributivi per il 3° livello, da riparametrare sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 6 tranches alle seguenti scadenze: prima tranche a decorrere dal 1° agosto 2014; seconda tranche a decorrere dal 1° febbraio 2015; terza tranche a decorrere dal 1° settembre 2015; quarta tranche a decorrere dal 1° febbraio 2016; quinta tranche a decorrere dal 1° settembre 2016; sesta tranche a decorrere dal 1° marzo 2017. Gli incrementi retributivi risultano i seguenti: Settore Tessile abbigliamento moda Aumenti a partire dal Livello 1° agosto 2014 8° 7° 6° 5° 4° 3° bis 3° 2° bis 2° 1° 79,05 72,92 69,96 65,80 63,37 61,69 60,00 57,53 56,00 34,73 1° 1° 1° febbraio 1° febbraio settembre settembre 2015 2016 2015 2016 52,70 48,62 46,64 43,87 42,25 41,12 40,00 38,35 37,33 23,15 59,29 54,69 52,47 49,36 47,53 46,26 45,00 43,15 42,00 26,05 59,29 54,69 52,47 49,36 47,53 46,26 45,00 43,15 42,00 26,05 72,46 66,85 64,13 60,32 58,09 56,54 55,00 52,74 51,34 31,83 1° marzo 2017 Totale 65,51 60,44 57,97 54,54 52,53 51,13 49,73 47,69 46,42 28,79 388,30 358,21 343,64 323,25 311,30 303,00 294,73 282,61 275,09 170,60 1° marzo 2017 Totale 65,47 60,47 57,89 54,55 52,57 51,13 49,73 388,01 358,34 343,12 323,29 311,55 303,00 294,73 Settore Calzature Aumenti a partire dal Livello 1° agosto 2014 8° 7° 6° 5° 4° 3° bis 3° 78,99 72,95 69,85 65,81 63,42 61,69 60,00 1° 1° 1° febbraio 1° febbraio settembre settembre 2015 2016 2015 2016 52,66 48,63 46,57 43,88 42,28 41,12 40,00 59,24 54,71 52,39 49,36 47,57 46,26 45,00 59,24 54,71 52,39 49,36 47,57 46,26 45,00 72,41 66,87 64,03 60,33 58,14 56,54 55,00 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 3 di 20 2° bis 2° 1° 57,53 56,00 34,54 38,36 37,33 23,02 43,15 42,00 25,90 43,15 42,00 25,90 52,74 51,34 31,66 47,68 46,42 28,63 282,61 275,09 169,65 1° marzo 2017 Totale 68,45 62,67 58,55 56,15 53,78 50,27 30,65 380,30 348,17 325,31 311,97 298,78 279,27 170,30 1° marzo 2017 Totale 67,10 62,25 56,38 53,24 50,67 46,67 28,51 391,52 363,26 329,00 310,64 295,67 272,35 166,35 1° marzo 2017 Totale 65,83 62,16 59,33 55,65 53,98 51,67 47,60 28,61 377,99 356,92 340,66 319,53 309,94 296,67 273,28 164,26 Settore Pelli e cuoio Aumenti a partire dal Livello 1° agosto 2014 6° 5° 4°S 4° 3° 2° 1° 76,37 69,92 65,33 62,65 60,00 56,08 34,20 1° 1° 1° febbraio 1° febbraio settembre settembre 2015 2016 2015 2016 50,91 46,61 43,55 41,77 40,00 37,39 22,80 57,28 52,44 49,00 46,99 45,00 42,06 25,65 57,28 52,44 49,00 46,99 45,00 42,06 25,65 70,01 64,09 59,88 57,42 55,00 51,41 31,35 Settore Occhiali Aumenti a partire dal Livello 1° agosto 2014 6° 5° 4°S 4° 3° 2° 1° 79,45 73,72 66,77 63,04 60,00 55,27 33,76 1° 1° 1° febbraio 1° febbraio settembre settembre 2015 2016 2015 2016 52,96 49,14 44,51 42,02 40,00 36,85 22,50 59,59 55,29 50,07 47,28 45,00 41,45 25,32 59,59 55,29 50,07 47,28 45,00 41,45 25,32 72,83 67,57 61,20 57,78 55,00 50,66 30,94 Settore Giocattoli Aumenti a partire dal Livello 1° agosto 2014 7° 6° 5° 4°S 4° 3° 2° 1° 76,45 72,19 68,90 64,62 62,69 60,00 55,27 33,22 1° 1° 1° febbraio 1° febbraio settembre settembre 2015 2016 2015 2016 50,97 48,12 45,93 43,08 41,79 40,00 36,85 22,14 57,33 54,14 51,67 48,47 47,01 45,00 41,45 24,92 57,33 54,14 51,67 48,47 47,01 45,00 41,45 24,92 70,08 66,17 63,16 59,24 57,46 55,00 50,66 30,45 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 4 di 20 Settore Penne spazzole e pennelli Aumenti a partire dal Livello 1° agosto 2014 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 80,59 74,97 71,09 67,05 63,56 60,00 54,98 33,98 1° 1° 1° febbraio 1° febbraio settembre settembre 2015 2016 2015 2016 53,73 49,98 47,39 44,70 42,37 40,00 36,65 22,65 60,44 56,22 53,32 50,28 47,67 45,00 41,24 25,48 60,44 56,22 53,32 50,28 47,67 45,00 41,24 25,48 73,87 68,72 65,17 61,46 58,27 55,00 50,40 31,15 1° marzo 2017 Totale 66,72 62,06 58,85 55,50 52,62 49,67 45,51 28,13 395,79 368,17 349,14 329,27 312,16 294,67 270,02 166,87 Si evidenzia che eventuali aumenti corrisposti a titolo di anticipo, in previsione del rinnovo, verranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi convenuti dalle Parti. MINIMI RETRIBUTIVI Con il presente accordo di rinnovo viene stabilito il conglobamento in un’unica voce denominata “Retribuzione tabellare” i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare), ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR). I nuovi importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti: Settore Tessile abbigliamento moda Livello al 31 luglio 2014 dal 1° agosto 2014 8° 7° 6° 5° 4° 3° bis 3° 2° bis 2° 1° 1.703,23 1.617,99 1.508,79 1.412,21 1.331,85 1.303,29 1.274,74 1.242,07 1.212,00 1.020,81 1.782,28 1.690,91 1.578,75 1.478,01 1.395,22 1.364,98 1.334,74 1.299,60 1.268,00 1.055,54 Retribuzione dal 1° dal 1° dal 1° febbraio settembre febbraio 2015 2015 2016 dal 1° settembre 2016 dal 1° marzo 2017 1.834,98 1.739,53 1.625,39 1.521,88 1.437,47 1.406,10 1.374,74 1.337,95 1.305,33 1.078,69 2.026,02 1.915,76 1.794,46 1.680,92 1.590,62 1.555,16 1.519,74 1.476,99 1.440,67 1.162,62 2.091,53 1.976,20 1.852,43 1.735,46 1.643,15 1.606,29 1.569,47 1.524,68 1.487,09 1.191,41 1.894,27 1.794,22 1.677,86 1.571,24 1.485,00 1.452,36 1.419,74 1.381,10 1.347,33 1.104,74 1.953,56 1.848,91 1.730,33 1.620,60 1.532,53 1.498,62 1.464,74 1.424,25 1.389,33 1.130,79 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 5 di 20 Settore Calzature Retribuzione dal 1° dal 1° dal 1° febbraio settembre febbraio 2015 2015 2016 dal 1° settembre 2016 dal 1° marzo 2017 1.963,69 1.825,24 1.680,93 1.598,42 1.532,69 1.498,62 1.464,74 1.424,26 1.389,33 1.130,67 2.036,10 1.892,11 1.744,96 1.658,75 1.590,83 1.555,16 1.519,74 1.477,00 1.440,67 1.162,33 2.101,57 1.952,58 1.802,85 1.713,30 1.643,40 1.606,29 1.569,47 1.524,68 1.487,09 1.190,96 Retribuzione dal 1° dal 1° settembre febbraio 2015 2016 dal 1° settembre 2016 dal 1° marzo 2017 1.854,83 1.678,61 1.570,00 1.529,92 1.468,68 1.393,36 1.129,38 1.924,84 1.742,70 1.629,88 1.587,34 1.523,68 1.444,77 1.160,73 1.993,29 1.805,37 1.688,43 1.643,49 1.577,46 1.495,04 1.191,38 Retribuzione dal 1° dal 1° dal 1° febbraio settembre febbraio 2015 2015 2016 dal 1° settembre 2016 dal 1° marzo 2017 1.780,41 1.619,52 1.504,96 1.442,11 1.378,34 1.306,83 1.080,18 1.972,42 1.797,67 1.666,30 1.594,45 1.523,34 1.440,39 1.161,76 2.039,52 1.859,92 1.722,68 1.647,69 1.574,01 1.487,06 1.190,27 Livello al 31 luglio 2014 dal 1° agosto 2014 8° 7° 6° 5° 4° 3° bis 3° 2° bis 2° 1° 1.713,56 1.594,24 1.459,73 1.390,01 1.331,85 1.303,29 1.274,74 1.242,07 1.212,00 1.021,31 1.792,55 1.667,19 1.529,58 1.455,82 1.395,27 1.364,98 1.334,74 1.299,60 1.268,00 1.055,85 1.845,21 1.715,82 1.576,15 1.499,70 1.437,55 1.406,10 1.374,74 1.337,96 1.305,33 1.078,87 Livello al 31 luglio 2014 dal 1° agosto 2014 dal 1° febbraio 2015 6° 5° 4°S 4° 3° 2° 1° 1.612,99 1.457,20 1.363,12 1.331,52 1.278,68 1.215,77 1.021,08 1.689,36 1.527,12 1.428,45 1.394,17 1.338,68 1.271,85 1.055,28 1.740,27 1.573,73 1.472,00 1.435,94 1.378,68 1.309,24 1.078,08 1.904,45 1.770,53 1.628,54 1.549,06 1.485,12 1.452,36 1.419,74 1.381,11 1.347,33 1.104,77 Settore Pelli e cuoio 1.797,55 1.626,17 1.521,00 1.482,93 1.423,68 1.351,30 1.103,73 Settore Occhiali Livello al 31 luglio 2014 dal 1° agosto 2014 6° 5° 4°S 4° 3° 2° 1° 1.648,00 1.496,66 1393,68 1.337,05 1.278,34 1.214,71 1.023,92 1.727,45 1.570,38 1.460,45 1.400,09 1.338,34 1.269,98 1.057,68 1.840,00 1.674,81 1.555,03 1.489,39 1.423,34 1.348,28 1.105,50 1.899,59 1.730,10 1.605,10 1.536,67 1.468,34 1.389,73 1.130,82 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 6 di 20 Settore Giocattoli Livello al 31 luglio 2014 dal 1° agosto 2014 7° 6° 5° 4°S 4° 3° 2° 1° 1.669,74 1.535,98 1.457,91 1.379,40 1.347,89 1.288,94 1.229,36 1.040,17 1.746,19 1.608,17 1.526,81 1.444,02 1.410,58 1.348,94 1.284,63 1.073,39 Retribuzione dal 1° dal 1° dal 1° febbraio settembre febbraio 2015 2015 2016 dal 1° settembre 2016 dal 1° marzo 2017 1.797,16 1.656,29 1.572,74 1.487,10 1.452,37 1.388,94 1.321,48 1.095,53 1.911,82 1.764,57 1.676,08 1.584,04 1.546,39 1.478,94 1.404,38 1.145,37 1.981,90 1.830,74 1.739,24 1.643,28 1.603,85 1.533,94 1.455,04 1.175,82 2.047,73 1.892,90 1.798,57 1.698,93 1.657,83 1.585,61 1.502,64 1.204,43 Retribuzione dal 1° dal 1° dal 1° febbraio settembre febbraio 2015 2015 2016 dal 1° settembre 2016 dal 1° marzo 2017 1.788,16 1.632,13 1.550,22 1.475,33 1.433,46 1.367,02 1.298,69 1.080,77 1.982,91 1.813,29 1.722,03 1.637,35 1.587,07 1.512,02 1.431,57 1.162,88 2.049,63 1.875,35 1.780,88 1.692,85 1.639,69 1.561,69 1.477,08 1.191,01 1.854,49 1.710,43 1.624,41 1.535,57 1.499,38 1.433,94 1.362,93 1.120,45 Settore Penne spazzole e pennelli Livello al 31 luglio 2014 dal 1° agosto 2014 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 1.653,84 1.507,18 1.431,74 1.363,58 1.327,53 1.267,02 1.207,06 1.024,14 1.734,43 1.582,15 1.502,83 1.430,63 1.391,09 1.327,02 1.262,04 1.058,12 1.848,60 1.688,35 1.603,54 1.525,61 1.481,13 1.412,02 1.339,93 1.106,25 1.909,04 1.744,57 1.656,86 1.575,89 1.528,80 1.457,02 1.381,17 1.131,73 UNA TANTUM A favore dei lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (25 luglio 2014), ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari ad euro 420,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (da ritenersi 1° gennaio 2008 – 31 luglio 2014). Si sottolinea che tale somma: è corrisposta in 4 tranches di pari importo, ovvero euro 105,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2014; euro 105,00 con la retribuzione del mese di maggio 2015; euro 105,00 con la retribuzione del mese di novembre 2015; euro 105,00 con la retribuzione del mese di maggio 2016; agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70% (pari a complessivi 294,00 euro); RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 7 di 20 è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le stesse; è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale; è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum; pertanto, tali importi vanno detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2014. ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR) Allo scopo di garantire l’effettiva diffusione della contrattazione aziendale, viene riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva” a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base al contratto nazionale. Tale importo è fissato nella misura di 220,00 euro lordi annui ed i meccanismi della sua erogazione saranno definiti entro 60 giorni con le stesse modalità e condizioni previste in settori analoghi. BILATERALITÀ Viene stabilito che, a partire dal 1° agosto 2014, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un importo forfetario pari ad euro 25,00 lordi mensili (per 13 mensilità), a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR). Si sottolinea che tale importo: non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR); incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR; va erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. Nell’ipotesi di lavoratori part-time, tale importo viene corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Dal 1° agosto 2014 saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori: a) rappresentanza sindacale: 0,10% - euro 12,50; b) rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza: 0,15% - euro 18,75; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 8 di 20 c) ente bilaterale nazionale: 0,01% - euro 1,25; d) rappresentanza imprese: 0,25% - euro 31,25; e) Fondo sostegno al reddito: 0,49% - euro 61,25. Il versamento da parte delle aziende dei contributi alla bilateralità, a partire dal 1° agosto 2014, avverrà mediante uno specifico codice tributi inserito all’interno del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Si precisa, altresì, che il contributo, pari ad euro 125,00 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili, ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI Il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, sono conservati fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’INAIL. L’assenza, escluso l’infortunio occorso durante l’orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell’attività da parte del lavoratore nell’ambito del suo turno di lavoro, va comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento. Il relativo certificato medico va consegnato o fatto pervenire entro 2 giorni (per i settori tessile abbigliamento) dall’inizio dell’assenza stessa (3 giorni per gli altri settori). A partire dal 1° giorno di assenza e fino a guarigione clinica, al lavoratore spetta un trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta normale di fatto. Tale trattamento economico assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non è cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. Si precisa che, ad esclusione dei settori pelli e cuoio, nella retribuzione normale di fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno, nonché l’eventuale maggiorazione per lavoro a squadre, qualora tali prestazioni siano state già programmate prima dell’insorgere dell’infortunio o della malattia professionale. MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO Settore Tessile abbigliamento La comunicazione all’azienda dell’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro va effettuata nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il 3° giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante l’effettivo stato di infermità. L’eventuale prosecuzione va comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico relativo inviato entro 2 giorni. La conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali è fissata in 13 mesi (394 giorni di calendario). L’obbligo di conservazione cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi sia raggiunto il suddetto limite anche con più RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 9 di 20 malattie. Tale previsione si interpreta nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 909 giorni di calendario immediatamente precedenti. In caso di superamento dei limiti, il datore di lavoro potrà effettuare, ed il lavoratore potrà richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero o di ricovero in day hospital, ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita, ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 4 mesi oltre i limiti di conservazione del posto. L’aspettativa per malattia non è retribuita e non deve comportare alcun onere per l’azienda, incluso il TFR. Nel caso di mancato rientro al lavoro rimane salvo il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso. Settore Calzature L'assenza dovuta a malattia, continuazione o ricaduta della stessa, deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall'inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. In caso di malattia, la conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali, è stabilita in 12 mesi. L’obbligo per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 28 mesi si raggiunga il suddetto limite, anche in più malattie, con esclusione, per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero. Per la conservazione del posto in caso di TBC, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge qualora più favorevoli al lavoratore rispetto alla presente regolamentazione. Per tale malattia, inoltre, il periodo di ricovero ospedaliero è computabile agli effetti della determinazione del periodo massimo di conservazione del posto. In ogni caso, la maturazione dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali non può essere superiore a 12 mesi. In caso di malattia con durata di 12 mesi consecutivi, escluso il periodo eventuale di specialità, nonché per malattie croniche, anche non continuative purché certificate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore ha diritto di usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della dura di 8 mesi, durante il quale decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell’azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale. In caso di superamento dei limiti, il datore di lavoro potrà effettuare, ed il lavoratore potrà richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto al TFR maturato ed all’indennità sostitutiva del preavviso. Il periodo di assenza per malattia non può essere considerato agli effetti della durata del periodo di apprendistato. Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto, il lavoratore che sia stato sottoposto a terapia salvavita ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 4 mesi oltre i limiti di conservazione del posto. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 10 di 20 Settore Pelli e cuoio La comunicazione all’azienda dell’assenza va effettuata nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il 3° giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante l’effettivo stato di infermità. L’eventuale prosecuzione va comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico relativo inviato entro 2 giorni. Il periodo di assenza per malattia non può essere considerato agli effetti della durata del periodo di apprendistato. La conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali, è fissata in 13 mesi (394 giorni di calendario); l’obbligo per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si raggiunga tale limite anche con più malattie. Tale previsione si interpreta nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 909 giorni di calendario immediatamente precedenti. In caso di superamento dei limiti, il datore di lavoro potrà effettuare, ed il lavoratore potrà richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero, ovvero sia stato sottoposto a terapia salvavita, ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 4 mesi oltre i limiti di conservazione del posto (da intendersi senza oneri per l’azienda incluso il TFR). Rimane salvo, al momento della cessazione del rapporto, il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso. Settore Penne spazzole e pennelli L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, al più presto possibile e comunque entro la prima metà dell'orario individualmente previsto, salvo il caso di accertato impedimento. Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il 3° giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio va comunicata all'azienda, al più presto possibile e, comunque, entro la prima metà dell'orario individualmente previsto del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente. A partire dal 1° agosto 2014 il limite di conservazione del posto stabilito in 13 mesi, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali, viene innalzato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie (debitamente documentate ed accertate) che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 11 di 20 Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapia salvavita, l'assenza si prolunghi oltre il suddetto termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si superi il predetto limite di 13 mesi anche con più malattie, con esclusione, per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero. Tale previsione si interpreta nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 912 giorni di calendario immediatamente precedenti. Superato il termine di conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il trattamento previsto dal CCNL per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata utile per il TFR e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali; la maturazione del TFR e dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali opera nei limiti di 13 mesi. Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posto a carico dell'azienda, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'INPS. Settore Occhiali La comunicazione all’azienda dell’assenza va effettuata nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il 3° giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio va comunicata all'azienda, al più presto possibile e, comunque, entro la prima metà dell'orario individualmente previsto del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente. La conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali, è fissata in 13 mesi. A decorrere dal 1° agosto 2014, tale limite è innalzato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie (debitamente documentate ed accertate) che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne. Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapia salvavita, l'assenza si prolunghi oltre il suddetto termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si superi il predetto limite di 13 mesi anche con più malattie, con esclusione, RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 12 di 20 per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero. Tale previsione si interpreta nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 912 giorni di calendario immediatamente precedenti. Superato il termine dì conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il trattamento previsto dal CCNL per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata utile per il TFR e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali; la maturazione del TFR e dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali opera nei limiti di 13 mesi. Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posto a carico dell'azienda, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'INPS. Settore Giocattoli La comunicazione all’azienda dell’assenza va effettuata nella giornata in cui si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il 3° giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio va comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e va attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente. La conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali, è fissata in 13 mesi. A decorrere dal 1° agosto 2014, tale limite è innalzato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie (debitamente documentate ed accertate) che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne. Qualora a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapia salvavita, l'assenza si prolunghi oltre il suddetto termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell'azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si superi il predetto limite di 13 mesi anche con più malattie, con esclusione, per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero. Tale previsione si interpreta nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 912 giorni di calendario immediatamente precedenti. Superato il termine dì conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il trattamento previsto dal CCNL per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata utile per il TFR e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 13 di 20 effetti contrattuali; la maturazione del TFR e dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali opera nei limiti di 13 mesi. Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posto a carico dell'azienda, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'INPS. Trattamento economico di malattia – Cassa integrazione Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell'INPS. Pertanto, qualora l'INPS corrisponda al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia, la quale sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall'INPS per Cassa integrazione, se non fosse stato malato. L'integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relative alla CIG. Se l'INPS, al contrario corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia. Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalla normativa in materia di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro. PERMESSI SINDACALI Le parti concordano che ai singoli componenti la RSU sono riconosciute le seguenti ore di permesso retribuito: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la RSU, nella unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti; 8 ore mensili per ciascun componente della RSU, nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti; le ore di permesso mensili non utilizzate potranno essere godute nel corso dell’anno solare. Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. La suddetta disciplina si applica nei confronti dei componenti delle Rappresentanze sindacali i cui nominativi e le relative variazioni siano state comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni territoriali imprenditoriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene. Quanto previsto in tema di rappresentanze sindacali non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da previsioni legislative successive. Si evidenzia, altresì, che ai lavoratori membri dei Comitati Direttivi delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati Direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili saranno concessi permessi retribuiti, fino ad 1 giornata lavorativa al RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 14 di 20 mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle predette Organizzazioni e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente. Nell’ipotesi di convocazione dell’assemblea dei lavoratori in via unitaria ad opera delle Organizzazioni Sindacali congiuntamente stipulanti il contratto, come pure ad opera della RSU costituita nell'unità produttiva, è consentito lo svolgimento della stessa anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali sarà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell'anno solare, potranno essere utilizzate, nel limite di 2 ore, nell'anno successivo. Potranno inoltre, sempre nel limite di 2 ore, essere anticipate qualora nell'anno solare siano state esaurite le ore disponibili. LAVORO A TEMPO PARZIALE Si conviene che sarà valutato positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, ove non sia di ostacolo l’infungibilità delle mansioni svolte, l’accoglimento di richieste per l’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato (la frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5). Per i settori tessile, occhialeria, pelli e cuoio e penne spazzole la suddetta percentuale potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. Sono accolte, entro il limite complessivo dell’8%, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a part time, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del lavoratore, ovvero da necessità di assistenza continua (adeguatamente comprovata), nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per consentire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi. Inoltre, sussiste il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale a favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche in ragione degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica. Il rapporto di lavoro part time va trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono computate ai fini del raggiungimento del suddetto limite dell’8%. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova sarà computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero, per i cicli di 6 ore su 6 giorni, 26 giornate lavorative per ogni mese e 6 giornate lavorative per ogni settimana. In caso di part time verticale il periodo di comporto, relativamente sia al periodo di 13 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale viene RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 15 di 20 computato, verrà proporzionalmente ridotto in ragione al minor orario settimanale, mensile o annuale pattuito. Lavoro supplementare Viste le specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive del settore tessile abbigliamento moda delle PMI, è ammesso lo svolgimento di lavoro supplementare nel part time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale. La prestazione di lavoro supplementare è consentita, con il consenso del lavoratore, nelle seguenti fattispecie: incrementi di attività produttiva, di campionario, di inventario, di confezionamento e di spedizione del prodotto; esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti; esecuzione di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo; esigenze di adeguamento dei programmi informatici aziendali; esigenze di supporto tecnico nel campo dell’igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici; attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria; stati di necessità. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. Clausole flessibili ed elastiche È prevista la possibilità dell’apposizione al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time di clausole, che permettano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento dell’attività lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal datore mediante preavviso minimo di 3 giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfetaria del 15%. La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione, qualora le suddette variazioni siano espressamente richieste dall’interessato per sue necessità o scelte. Riguardo le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Per i settori tessile, occhialeria, pelli e cuoio, penne e spazzole, nell’ipotesi di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivarle, qualora la variazione dell’attività risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua (adeguatamente motivata); RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 16 di 20 iscrizione e frequenza a corsi di formazione, a corsi regolari di studio, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Viste le modifiche intervenute per tale tipologia contrattuale, introdotte dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) e dal DL Sviluppo (DL n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012), nonché dal “Decreto Lavoro” (DL n. 76/2013 convertito nella Legge n. 99/2013) e dal c.d. Jobs Act (DL n. 34/2014, convertito nella Legge n. 78/2014), è stabilito un incontro entro il 31 ottobre 2014 per l’adeguamento della disciplina contrattuale. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE In attuazione delle previsioni contenute nel Testo unico dell’Apprendistato (D.Lgs n. 167/2011), le Parti hanno ridefinito la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, considerato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Nel contratto scritto tra azienda e lavoratore vanno indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato ed il piano formativo. Sfera di applicazione Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. L’assunzione con tale tipologia contrattuale è consentita: per i settori Tessile abbigliamento, Occhiali, Penne spazzole e pennelli, per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° all’8° e per tutte le relative mansioni; per i settori Calzature e Pelli e cuoio, per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° al 6° e per le relative mansioni; per il settore Giocattoli, per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° al 7° e per le relative mansioni. Periodo di prova È possibile concordare un periodo di prova di durata non superiore a quanto stabilito per il livello corrispondente alle mansioni, che l’apprendista è chiamato a svolgere. In ogni caso tale periodo non può essere superiore ai 2 mesi. Durata La durata massima e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono fissati nelle seguenti misure: RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 17 di 20 Livello Durata totale (mesi) Primo periodo (mesi) Secondo periodo (mesi) Terzo periodo (mesi) 8° 36 12 12 12 7° 36 12 12 12 6° 36 12 12 12 5° 36 12 12 12 4° 36 12 12 12 3° bis e 3° 36 12 12 12 2° bis e 2° 36 12 12 12 Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul terzo periodo) spetta ai lavoratori che, prima del contratto di apprendistato, abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro va computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. Si precisa che, ad esclusione dei settori Penne e spazzole e pennelli, le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (obiettivo 1 del Regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell'ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l'utilizzo del nuovo istituto. Inquadramento e trattamento economico L’inquadramento ed il relativo trattamento economico risulta il seguente: primo periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale; secondo periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale; terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 2° o 2° livello bis saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. Con riferimento ai settori Tessile abbigliamento, Penne spazzole e pennelli, Giocattoli e Calzature, relativamente alla disposizione contrattuale (art. 52, comma 3) che stabilirà che i livelli 2° bis e 3° bis non sono autonomi ma differenziazioni economiche dei livelli 2° e 3°, si conviene che, ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori, il 2° bis e il 3° bis non saranno considerati come livelli di progressione. Pertanto, va utilizzata la seguente tabella di riferimento: RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 18 di 20 Livello destinazione finale 1 livello inferiore 2 livelli inferiori 8° 7° 6° 7° 6° 5° 6° 5° 4° 5° 4° 3° 4° 3° 2° 3° bis 2° 1° 3° 2° 1° 2° bis 1° 1° 2° 1° 1° La retribuzione dell'apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. Riguardo i tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti, è stabilito che il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel 3° o nel 4° livello; anche a tali lavoratori si applica la norma che prevede l'inquadramento temporaneo due livelli sotto quello di destinazione finale per il primo terzo di apprendistato e un livello sotto per il secondo terzo dei periodo di apprendistato professionalizzante. Per i settori Tessile abbigliamento e Occhialeria, riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del 1° livello; Inoltre, ad esclusione dei settori Giocattoli e Spazzole e pennelli, viene stabilito che, in caso di assunzione di giovani da adibire a mansioni per le quali siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/1978, la retribuzione massima per un periodo di 6 mesi, sarà pari all'ERN previsto per il livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale, nonché all'indennità di mensa. Le parti, a livello aziendale, definiscono l’eventuale applicabilità (parziale o totale) agli apprendisti dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive previste a tale livello contrattuale. Trattamento normativo L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 19 di 20 In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta all'apprendista operaio o impiegato, nei limiti del periodo di comporto, un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ove prevista, pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto per i qualificati. Per il settore delle Calzature, e del settore Penne e spazzole in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro al lavoratore spetta, nei limiti del periodo di comporto, il seguente trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro: nei primi due periodi di apprendistato: dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale dell'apprendista; dal 4° al 20° giorno di malattia: 46% della retribuzione normale dell'apprendista; dal 21° al 180° giorno di malattia: 29% della retribuzione normale dell'apprendista; per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto nell'anno solare: 50% della retribuzione normale dell'apprendista; nel terzo periodo di apprendistato: per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il 50% della retribuzione normale dell'apprendista. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato sarà effettuata una trattenuta equivalente a quella applicata agli operai. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Attività formativa La definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le Organizzazioni di categoria stipulanti il CCNL, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo tecnico-bilaterale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. Per il settore delle Calzature, per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie annue retribuite. Per il settore delle Calzature e Spazzole e pennelli, le Parti attraverso l'Osservatorio nazionale di settore, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto: le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle aziende; la quota parte di 120 ore di formazione, da svolgere con priorità temporale, da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro ed alla prevenzione degli infortuni; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 300 / 2014 - pagina 20 di 20 le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Dimissioni Qualora il lavoratore si dimetta prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva previsti dal CCNL. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA A partire dal 1° agosto 2014, sono iscritti al Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l’artigianato SAN.ARTI i dipendenti a tempo indeterminato per cui trova applicazione il CCNL in esame, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata almeno pari a 12 mesi. Le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare il limite dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili (per 12 mensilità). I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. Si ricorda che la mancata iscrizione al suddetto Fondo comporta l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, quale “elemento aggiuntivo della retribuzione” (EAR) pari ad euro 25,00 lordi mensili (per 13 mensilità). Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]