adempimenti e scadenze contrattuali del mese di aprile 2015 gli

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adempimenti e scadenze contrattuali del mese di aprile 2015 gli
INFORMATIVA N. 133 – 01 APRILE 2015
Varie
ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALI
DEL MESE DI APRILE 2015
GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE
VENERDÌ 10
Contributi INPS trimestrali personale domestico
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali
relativi al trimestre gennaio – marzo 2015 per il personale domestico.
Versamento tramite bollettino MAV.
Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso”
trimestrali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di
previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”,
al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore dei dirigenti di
aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2015.
Versamento tramite bonifico bancario.
MERCOLEDÌ 15
Modelli 730: comunicazione della ricezione telematica
Ultimo giorno utile per effettuare la trasmissione della “Comunicazione per
la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi
disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (Modello CSO) da parte dei sostituti
d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito
modello CSO o che non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo
2015.
Trasmissione telematica del Modello CSO.
RIPRODUZIONE VIETATA
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GIOVEDÌ 16
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti
i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
corrisposti nel mese di marzo 2015.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore
della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo
di paga di marzo 2015.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili Gestione separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi
dovuti su compensi erogati nel mese di marzo 2015 a collaboratori coordinati e
continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore
dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di
marzo 2015.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore
dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di
marzo 2015.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale
su redditi da lavoro dipendente (marzo 2015).
LUNEDÌ 20
Contributi Previndai e Previndapi trimestrali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei
dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2015.
Versamento tramite bonifico bancario.
GIOVEDÌ 30
INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme
dovute e versate, relative al mese di marzo 2015, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o tramite Flusso
UNIEMENS.
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Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati
retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla
Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi
occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai
compensi corrisposti nel mese di marzo 2015.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Denuncia INPS agricoli trimestrale
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai
agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro
retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre gennaio – marzo 2015.
Denuncia all’INPS a mezzo DMAG telematico.
Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di marzo 2015.
FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2015
Lunedì 6: Lunedì dell’Angelo
Sabato 25: Festa della Liberazione
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE
Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di Aprile
2015. Per un ulteriore approfondimento di tutte le scadenze previste per il mese di
Aprile 2015 si rimanda alla rivista “Il Mondo Paghe” n. 04 – APRILE 2015.
AREA MECCANICA – ARTIGIANATO
Una tantum
Il verbale di accordo 15 gennaio 2015 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei
settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle
imprese odontotecniche ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza
contrattuale 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014, a favore dei soli lavoratori in forza
alla data di sottoscrizione dell’accordo in esame (15 gennaio 2015), la corresponsione
di un importo forfettario a titolo di una tantum pari ad euro 420,00 lordi (uguale per
tutti i lavoratori), suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del
rapporto nel periodo interessato.
Con tale erogazione si dichiara definitivamente assolta ogni spettanza economica
riferita o comunque riferibile al biennio 2013 – 2014, a qualsivoglia titolo.
Si sottolinea che la suddetta somma una tantum:
•
viene erogata in quattro tranches di pari importo:
 euro 105,00 con la retribuzione di gennaio 2015;
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 euro 105,00 con la retribuzione di aprile 2015;
 euro 105,00 con la retribuzione di luglio 2015;
 euro 105,00 con la retribuzione di ottobre 2015;
•
viene corrisposta agli apprendisti in forza al 15 gennaio 2015 nella misura del 70%,
con le medesime decorrenze;
•
è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa
“post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
•
è stata determinata considerando in essa anche gli eventuali riflessi sugli istituti
retributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli
stessi;
• non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il TFR.
Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, il cui
riconoscimento cessa con la retribuzione del mese di gennaio 2015, vanno considerati
a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum e, pertanto, vanno detratti
dall’una tantum stessa fino a concorrenza.
AREA TESSILE – MODA (ARTIGIANATO)
Nuovi minimi tabellari
L’ipotesi di accordo 25 luglio 2014 per il rinnovo del CCNL Area Tessile Moda per i
dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero,
pulitintolavanderia e occhialeria ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli
incrementi retributivi.
ASSICURAZIONI – AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)
Una tantum
L’accordo 20 novembre 2014, tra ANAPA, UNAPASS, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, FNA,
UILCA, per il rinnovo del CCNL 4 febbraio 2011 per i dipendenti delle agenzie di
assicurazione in gestione libera ha previsto delle erogazioni forfettarie una tantum a
titolo di allineamento e di arretrati.
Allineamento 1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2011
A favore dei lavoratori in servizio alla data del 20 novembre 2014 ed in forza nel
periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, ai quali non fosse stato applicato il
CCNL 4 febbraio 2011, è prevista la corresponsione, a fronte degli aumenti spettanti
per gli anni 2009, 2010 e 2011, di un importo a titolo di una tantum.
Si sottolinea che gli importi:
• sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogni
incidenza contrattuale, compreso il TFR;
• vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2009 –
31 dicembre 2011, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando
la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;
• vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.
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Arretrati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014
Per gli anni 2012, 2013 e per il periodo 1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014, nei
confronti dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (20 novembre
2014), ai quali non fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è prevista la
corresponsione, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, di un
importo a titolo di una tantum.
Si sottolinea che gli importi:
• sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogni
incidenza contrattuale, compreso il TFR;
• vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 –
30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la
frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;
• vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.
Per lo stesso periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza al 20
novembre 2014, rispetto ai quali fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è
riconosciuto, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, un importo a
titolo di una tantum.
Si sottolinea che gli importi:
• sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogni
incidenza contrattuale, compreso il TFR;
• vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 –
30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la
frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;
• vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.
Modalità di corresponsione
Gli importi eventualmente complessivamente spettanti a titolo di allineamento e/o
arretrati, rispettivamente per i periodi dal 2009 al 2011 e per i periodi dal 1° gennaio
2012 al 30 giugno 2014, al netto dell’eventuale IVC e/o di “anticipazioni in conto futuri
aumenti contrattuali” che vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli
importi una tantum, vanno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili.
Tali rate decorrono dal 1° novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015, ciascuna di importo
uguale e pari ad 1/14 del totale, e comunque non inferiore ad euro 100,00 ciascuna.
Come anticipato, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014 è prevista la
corresponsione delle relative retribuzioni arretrate.
Per quanto non previsto e sopra riportato, restano valide le stesse condizioni già
definite per precedenti erogazioni di arretrati:
• gli importi saranno applicati pro-quota, in caso di passaggio di categoria nel
periodo cui si riferiscono gli arretrati;
• eventuali erogazioni effettuate per i periodi indicati sotto la voce indennità di
vacanza contrattuale (IVC) e/o “anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali”
vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi delle una tantum;
• gli importi comprendono le quote eventualmente a carico degli istituti assicuratori
per i casi di malattia (per i lavoratori salariati - addetti alle pulizie), maternità ed
infortunio: a tal fine le retribuzioni di riferimento e le indennità saranno ricalcolate
con l’aggiunta delle rispettive quote di arretrati contrattuali;
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•
•
•
gli importi, escluse le eventuali quote a carico degli Istituti assicuratori, sono
interamente soggetti a contributi previdenziali, secondo modalità ed aliquote in
vigore alla scadenza delle rispettive tranches;
gli importi, per la parte riferita ad annualità precedenti quella di corresponsione,
sono assoggettati a tassazione separata (art. 17 TUIR);
in caso di successione di rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.), ovvero conseguenti
all’applicazione dell’art. 71 del CCNL (trapasso di agenzia), il complessivo importo
degli arretrati sarà corrisposto dall’agente che rivesta la qualità di datore di lavoro
alla data del 20 novembre 2014, il quale avrà facoltà di rivalsa sugli agenti alle cui
dipendenze il lavoratore è stato nel periodo interessato.
CALZATURE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Nuovi minimi tabellari
L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei
settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,
occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore calzature, a far data dal 1°
aprile 2015, degli incrementi retributivi.
CARTA – AZIENDE INDUSTRIALI
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Il CCNL 13 settembre 2012 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della
carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le
aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone ha previsto che, a
decorrere dal 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni
anno nelle aziende che
•
non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che
•
nei precedenti 3 anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico
individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del CCNL,
è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo
annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di
presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati
tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.
CEMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Arretrati – Aziende CONFAPI ANIEM
L’accordo 14 luglio 2014 per il rinnovo del CCNL 5 novembre 2010 per i dipendenti
delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del
gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni,
nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto, a
favore dei lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2014 la corresponsione, a titolo di
arretrati, degli aumenti retributivi per il periodo 1° gennaio 2013 – 30 giugno 2014,
secondo varie scadenze.
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In particolare, con la retribuzione di aprile 2015, vanno erogati gli arretrati retributivi
per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014.
L’importo erogato a titolo di arretrati con la retribuzione di aprile 2015 dovrà essere
assoggetto a tassazione separata in quanto riferito all’anno precedente (gennaio giugno 2014).
Ai lavoratori in forza al 30 giugno 2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro entro il 30 aprile 2015, verrà riconosciuto per intero il pagamento degli
arretrati retributivi previsti a copertura del periodo gennaio 2013 – giugno 2014
(arretrati).
Si ritiene che, pur in assenza di specifica disposizione contrattuale a riguardo, gli
arretrati retributivi vadano corrisposti limitatamente ai mesi di lavoro in cui il
lavoratore era in forza in azienda nel periodo di riferimento, fermo restando il
requisito della sussistenza del rapporto di lavoro al 30 giugno 2014.
ENERGIA E PETROLIO
Classificazione del personale
L’accordo 28 novembre 2014 per la disciplina delle materie rinviate a future
negoziazioni dal testo di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 22 gennaio 2013 per gli
addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di
lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione,
ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti del settore energia ENI, ha
previsto l’avvio di uno studio, affidato ad una Commissione paritetica nazionale, per
un nuovo sistema classificatorio comprensivo di un sistema premiale individuale, in
sostituzione dell’attuale CREA.
Il termine dei lavori è fissato entro il 31 marzo 2015 e, in mancanza del nuovo sistema,
dal 1° aprile 2015 saranno sospese tutte le verifiche previste dal CREA.
GIOCATTOLI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Nuovi minimi tabellari
L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei
settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,
occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore giocattoli, a far data dal 1°
aprile 2015, degli incrementi retributivi.
GIORNALISTI
Previdenza complementare
L’accordo 24 giugno 2014 per il rinnovo del CCNL per i giornalisti professionisti
dipendenti da editori di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti
radiotelevisive private ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2014, per tutti i
giornalisti che:
• alla data del 31 dicembre 2014 abbiano maturato un’anzianità aziendale che non
raggiunga i 15 anni o
• siano assunti in data successiva al 31 dicembre 2014 e
• siano iscritti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti,
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un aumento del contributo destinato alla previdenza complementare dello 0,25%
della retribuzione mensile, nell’ambito dell’ordinaria contribuzione di finanziamento a
carico aziendale al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”.
L’INPGI ha precisato che le due condizioni, anzianità aziendale inferiore ai 15 anni e
iscrizione al Fondo complementare, devono essere concorrenti e non alternative.
A decorrere dalla denuncia mensile riferita al mese di marzo 2015, da presentare
entro il 16 aprile 2015, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti
professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei
soprarichiamati requisiti sono tenuti ad aumentare il versamento a proprio carico al
Fondo complementare dei giornalisti di una quota pari allo 0,25% della retribuzione
imponibile, abbassando contestualmente della stessa misura l’aliquota del contributo
ordinario dovuto al Fondo integrativo contrattuale, che in questi casi passa dall’1,50%
all’1,25% della retribuzione mensile imponibile.
Al fine della comunicazione all’INPGI di tali requisiti è prevista l’implementazione della
procedura DASM.
GRAFICA ED EDITORIA – AZIENDE INDUSTRIALI
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Il CCNL 30 maggio 2011 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle
aziende editoriali anche multimediali ha previsto, a decorrere dal 2012 a favore dei
lavoratori a tempo indeterminato, in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da
aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anni
precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi
oltre a quanto spettante in base al CCNL, la corresponsione, con le competenze del
mese di aprile dell’anno successivo, di un importo a titolo di “elemento di garanzia
retributiva”.
Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:
•
è pari a 250,00 euro lordi annui, ovvero
•
una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico
aggiuntivo a quello fissato dal CCNL;
•
è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR;
•
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione,
viene erogato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati
nell’anno.
IGIENE AMBIENTALE
Assistenza sanitaria integrativa
Con il Protocollo del 25 luglio 2014 in tema di attuazione dell’assistenza sanitaria
integrativa attraverso il fondo FASDA, già oggetto dell’accordo del 24 marzo 2014,
sono state fornite indicazioni operative su alcuni aspetti relativi agli obblighi
contributivi e all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative ai lavoratori
dipendenti.
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Riguardo la contribuzione, si conviene che, alla luce delle previsioni contrattuali
(secondo capoverso introduttivo dell’art. 65, lett. B) del CCNL Federambiente e art. 68
del CCNL Assoambiente), le disposizioni in tema di assistenza sanitaria integrativa di
comparto risultano vincolanti rispetto a tutte le imprese che applicano i CCNL.
Viene precisato che l’obbligo della contribuzione (straordinaria e ordinaria) da parte
delle suddette imprese nei confronti del Fondo FASDA, a favore dei lavoratori
dipendenti, sussiste indipendentemente dalla natura delle attività e/o dai servizi da
esse svolti.
Si conferma che l’importo unitario del contributo ordinario dovuto dalle imprese al
Fondo FASDA,
•
per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
pieno o parziale, non in prova (compreso il personale apprendista),
• è trimestrale, non frazionabile ed è pari ad euro 42,50.
La misura di tale contributo è al netto del contributo previdenziale di solidarietà ed al
lordo delle spese di funzionamento della gestione.
Il contributo ordinario (nonché quello straordinario per le spese di avviamento del
Fondo) non è dovuto per i dirigenti, rispetto ai quali non trovano applicazione i
suddetti CCNL. Si sottolinea, altresì, che l’importo del contributo per i lavoratori a
tempo indeterminato parziale è uguale a quello per il personale a tempo pieno.
Il versamento annuale delle 4 quote trimestrali si completa, secondo un criterio di
competenza, a cavaliere di 2 anni solari, e va effettuato alle seguenti scadenze: 16
aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio.
Riguardo l’individuazione e il computo del personale, rispetto al quale va corrisposta
la contribuzione, si fa riferimento ai dipendenti in forza al:
•
31 marzo immediatamente precedente, per il versamento del 16 aprile;
•
30 giugno immediatamente precedente, per il versamento del 16 luglio;
•
30 settembre immediatamente precedente, per il versamento del 16 ottobre;
• 31 dicembre immediatamente precedente, per il versamento del 16 gennaio.
Si considerano “in forza” anche i dipendenti che, alle suddette date, risultino per
qualsiasi motivo sospesi dalla retribuzione o in aspettativa non retribuita.
Inoltre, si conviene, in via eccezionale, che nell’ipotesi di avvicendamento tra imprese
nelle gestione di appalto/affidamento di servizi (con conseguente passaggio di
personale dall’impresa uscente a quella subentrante) l’onere del versamento
dell’intera quota trimestrale della contribuzione ordinaria al Fondo FASDA ricade
comunque sull’impresa che risulti affidataria del servizio alle suddette date del
versamento, anche qualora il personale non risulti alle dipendenze dell’impresa
affidataria alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre.
LAPIDEI – AZIENDE INDUSTRIALI
Nuovi minimi tabellari
Il CCNL 3 maggio 2013 per i dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e
lavorazione dei materiali lapidei ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli
incrementi retributivi.
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Previdenza complementare
Il CCNL 3 maggio 2013 per i dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e
lavorazione dei materiali lapidei ha previsto, dal 1° aprile 2015, un incremento dello
0,10% dell’aliquota contributiva, a carico azienda, al Fondo ARCO, che risulta pari
all’1,60% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
I contributi volontari versati dai lavoratori continuano invece ad essere calcolati sulla
retribuzione commisurata a minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR.
LAPIDEI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Nuovi minimi tabellari – Aziende ANIEM CONFIMI
L’accordo di rinnovo del 16 gennaio 2014 per i dipendenti delle piccole e medie
industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei aderenti a CONFIMI ha
previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.
LATERIZI – AZIENDE INDUSTRIALI
Previdenza complementare
Il CCNL 24 giugno 2013 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di
laterizi e manufatti cementizi ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2015, la
contribuzione da versare al Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori
iscritti al Fondo e a carico delle aziende, è fissata nella misura dell’1,50% della
retribuzione utile (minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione per i
quadri).
LATERIZI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Previdenza complementare – Aziende ANIEM CONFIMI
L’accordo 3 febbraio 2014, stipulato tra ANIEM, ANIER, aderenti a CONFIMI IMPRESA,
FENEAL – UIL, FILCA - CISL, FILLEA – CGIL, per il rinnovo del CCNL 16 novembre 2010
per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in
laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in
cemento, in gesso e piastrelle ha precisato che, fermo restando che per i lavoratori già
iscritti a forme di previdenza contrattuale verranno mantenute le relative posizioni,
con apposito verbale di accordo le Parti hanno individuato il Fondo ARCO quale fondo
contrattuale di previdenza complementare e si sono impegnate ad attivarsi, entro il
28 febbraio 2014, per favorire l’adesione a tale Fondo dei lavoratori dipendenti delle
imprese che applicano il presente CCNL.
Nelle more la contribuzione maturata e non versata sarà accantonata dall’azienda.
La contribuzione da versare al Fondo, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti
al Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento a tali lavoratori, è pari alle
seguenti aliquote ragguagliate al valore del minimo tabellare, contingenza ed EDR:
•
1,40% a partire dal 1° aprile 2014;
•
1,50% a partire dal 1° aprile 2015;
•
1,60% a partire dal 1° aprile 2016.
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Inoltre è previsto:
•
il 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno per i lavoratori di prima
occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
•
il 40% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno per gli altri lavoratori.
Previdenza complementare – Aziende CONFAPI ANIEM
L’accordo 11 marzo 2014 tra CONFAPI ANIEM, FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL
per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di
elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in
calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ha precisato che, con
accordo del 17 aprile 2007, le Parti hanno individuato il Fondo FONDAPI quale fondo
di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano
il CCNL.
È previsto un incremento delle aliquote del contributo al FONDAPI sia a carico
dell’azienda che a carico del lavoratore pari allo 0,30%.
Pertanto, le aliquote ragguagliate al valore del minimo tabellare, contingenza ed EDR,
sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, sono fissate nelle seguenti misure:
•
1,40% (incremento 0,10%) a partire dal 1° aprile 2014;
•
1,50% (incremento 0,10%) a partire dal 1° aprile 2015;
•
1,60% (incremento 0,10%) a partire dal 1° aprile 2016.
LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI
Nuovi minimi tabellari
Il CCNL 11 settembre 2013 per i dipendenti dalle industrie del legno, del sughero, del
mobile e dell’arredamento e dalle industrie boschive e forestali ha previsto, a far data
dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.
OCCHIALI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Nuovi minimi tabellari
L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei
settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,
occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore occhiali, a far data dal 1°
aprile 2015, degli incrementi retributivi.
PELLI E CUOIO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Nuovi minimi tabellari
L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei
settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,
occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore pelli e cuoio, a far data dal
1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.
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PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Nuovi minimi tabellari
L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei
settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,
occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore penne spazzole e pennelli, a
far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.
SACRISTI
Gratifica pasquale
L’accordo 21 gennaio 2015 per il rinnovo del CCNL per i sacristi addetti al culto
dipendenti da enti ecclesiastici ha previsto che, a partire dal 2015, in occasione della
Santa Pasqua viene erogata una gratifica di 50,00 euro lordi, con effetto unicamente
sul TFR.
SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE ARTIGIANE
Nuovi minimi tabellari
L’ipotesi di accordo del 18 settembre 2014 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti
dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli
incrementi retributivi.
TELECOMUNICAZIONI
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
L’accordo 23 ottobre 2009 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
telecomunicazioni ha previsto che, a decorrere dal 2011, ai dipendenti assunti a
tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello
riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell’anno
precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a
contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, sarà riconosciuto un
importo annuo pari a 260,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza
in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento di
garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore
a sei mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile
ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di
servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente. La prestazione di lavoro
superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto
importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale
orario di lavoro.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato
considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di
origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.
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Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di
corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione
dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle
competenze.
Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate
situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.
TESSILI E ABBIGLIAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI
Importi per la contrattazione aziendale
Il CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti dalle industrie tessili, abbigliamento e moda
ha previsto che nell’ipotesi in cui, entro il 31 marzo 2015 ovvero entro il 31 marzo
2016, non sia effettuata la contrattazione aziendale, a favore di tutti i lavoratori in
forza alla data di erogazione è prevista la corresponsione dei seguenti importi:
•
euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2015 (relativamente al
periodo aprile 2014 – marzo 2015);
•
euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2016 (relativamente al
periodo aprile 2015 – marzo 2016).
Si precisa che tali somme:
•
sono considerate omnicomprensive di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e
contrattuali, compreso il TFR:
•
sono commisurate in dodicesimi in base all’effettivo servizio nel periodo di
riferimento 1° aprile – 31 marzo;
• vanno riproporzionate per i lavoratori part time.
I suddetti importi sono riferiti soltanto ai periodi sopra indicati e dal 1° aprile 2016
cesseranno ogni loro effetto.
Elemento retributivo nazionale (ERN) – Aziende terziste del Mezzogiorno
Il CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti dalle industrie tessili, abbigliamento e moda
ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi, con riferimento
alle aziende terziste del Mezzogiorno identificate nel Protocollo n. 5 del CCNL.
Nuovi minimi tabellari – Settore fotoincisione tessile – Aziende terziste del Mezzogiorno
Il CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti
di abbigliamento, relativamente ai dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione
di quadri e cilindri per la stampa tessile, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli
incrementi retributivi, con riferimento alle aziende terziste del Mezzogiorno
identificate nel Protocollo n. 5 del CCNL.
TESSILI E ABBIGLIAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Nuovi minimi tabellari
L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei
settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,
occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore tessili abbigliamento moda,
a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.
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TURISMO – CONFCOMMERCIO
Lavoro extra e di surroga – Alberghi, alberghi diurni e campeggi
L’ipotesi di accordo del 18 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2010 per i
dipendenti da aziende del settore turismo, non sottoscritta dalle Organizzazioni
datoriali FIPE (che riunisce gli esercizi pubblici), FIAVET (che riunisce le agenzie di
viaggio) e FEDERRETI (Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita), cui
pertanto non trova applicazione, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli
incrementi relativi alla retribuzione oraria per il personale extra e di surroga.
Nuovi minimi tabellari – Alberghi, alberghi diurni e campeggi
L’ipotesi di accordo del 18 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2010 per i
dipendenti da aziende del settore turismo, non sottoscritta dalle Organizzazioni
datoriali FIPE (che riunisce gli esercizi pubblici), FIAVET (che riunisce le agenzie di
viaggio) e FEDERRETI (Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita), cui
pertanto non trova applicazione, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli
incrementi retributivi.
VIDEOFONOGRAFICA
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Il CCNL 15 febbraio 2011 (sottoscritto il 31 marzo 2011) per i dipendenti dalle aziende
videofonografiche ha previsto che, a decorrere dall’anno 2014, a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso
dell’ultimo quadriennio non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali
o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, è riconosciuto un importo a titolo
di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:
•
è pari a 220,00 euro lordi annui;
•
è corrisposto con la retribuzione del mese di aprile, ai lavoratori in forza dal 1°
gennaio di ogni anno;
•
è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e
contrattuali, compreso il TFR. 
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