adempimenti e scadenze contrattuali del mese di aprile 2015 gli
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adempimenti e scadenze contrattuali del mese di aprile 2015 gli
INFORMATIVA N. 133 – 01 APRILE 2015 Varie ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE 2015 GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE VENERDÌ 10 Contributi INPS trimestrali personale domestico Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio – marzo 2015 per il personale domestico. Versamento tramite bollettino MAV. Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore dei dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2015. Versamento tramite bonifico bancario. MERCOLEDÌ 15 Modelli 730: comunicazione della ricezione telematica Ultimo giorno utile per effettuare la trasmissione della “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (Modello CSO) da parte dei sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO o che non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo 2015. Trasmissione telematica del Modello CSO. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 2 di 14 GIOVEDÌ 16 Ritenute IRPEF mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di marzo 2015. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. Contributi INPS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2015. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. Contributi INPS mensili Gestione separata Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di marzo 2015 a collaboratori coordinati e continuativi. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2015. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. Contributi INPGI mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2015. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. Addizionali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo 2015). LUNEDÌ 20 Contributi Previndai e Previndapi trimestrali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2015. Versamento tramite bonifico bancario. GIOVEDÌ 30 INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di marzo 2015, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o tramite Flusso UNIEMENS. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 3 di 14 Invio telematico del Flusso UNIEMENS Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di marzo 2015. Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. Denuncia INPS agricoli trimestrale Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre gennaio – marzo 2015. Denuncia all’INPS a mezzo DMAG telematico. Stampa libro unico Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di marzo 2015. FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2015 Lunedì 6: Lunedì dell’Angelo Sabato 25: Festa della Liberazione Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di Aprile 2015. Per un ulteriore approfondimento di tutte le scadenze previste per il mese di Aprile 2015 si rimanda alla rivista “Il Mondo Paghe” n. 04 – APRILE 2015. AREA MECCANICA – ARTIGIANATO Una tantum Il verbale di accordo 15 gennaio 2015 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014, a favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo in esame (15 gennaio 2015), la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari ad euro 420,00 lordi (uguale per tutti i lavoratori), suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Con tale erogazione si dichiara definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al biennio 2013 – 2014, a qualsivoglia titolo. Si sottolinea che la suddetta somma una tantum: • viene erogata in quattro tranches di pari importo: euro 105,00 con la retribuzione di gennaio 2015; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 4 di 14 euro 105,00 con la retribuzione di aprile 2015; euro 105,00 con la retribuzione di luglio 2015; euro 105,00 con la retribuzione di ottobre 2015; • viene corrisposta agli apprendisti in forza al 15 gennaio 2015 nella misura del 70%, con le medesime decorrenze; • è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate; • è stata determinata considerando in essa anche gli eventuali riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi; • non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il TFR. Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, il cui riconoscimento cessa con la retribuzione del mese di gennaio 2015, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum e, pertanto, vanno detratti dall’una tantum stessa fino a concorrenza. AREA TESSILE – MODA (ARTIGIANATO) Nuovi minimi tabellari L’ipotesi di accordo 25 luglio 2014 per il rinnovo del CCNL Area Tessile Moda per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia e occhialeria ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. ASSICURAZIONI – AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS) Una tantum L’accordo 20 novembre 2014, tra ANAPA, UNAPASS, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, FNA, UILCA, per il rinnovo del CCNL 4 febbraio 2011 per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera ha previsto delle erogazioni forfettarie una tantum a titolo di allineamento e di arretrati. Allineamento 1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2011 A favore dei lavoratori in servizio alla data del 20 novembre 2014 ed in forza nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, ai quali non fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è prevista la corresponsione, a fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009, 2010 e 2011, di un importo a titolo di una tantum. Si sottolinea che gli importi: • sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il TFR; • vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2011, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; • vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 5 di 14 Arretrati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 Per gli anni 2012, 2013 e per il periodo 1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014, nei confronti dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (20 novembre 2014), ai quali non fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è prevista la corresponsione, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, di un importo a titolo di una tantum. Si sottolinea che gli importi: • sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il TFR; • vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; • vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti. Per lo stesso periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza al 20 novembre 2014, rispetto ai quali fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è riconosciuto, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, un importo a titolo di una tantum. Si sottolinea che gli importi: • sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il TFR; • vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; • vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti. Modalità di corresponsione Gli importi eventualmente complessivamente spettanti a titolo di allineamento e/o arretrati, rispettivamente per i periodi dal 2009 al 2011 e per i periodi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, al netto dell’eventuale IVC e/o di “anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali” che vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi una tantum, vanno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili. Tali rate decorrono dal 1° novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/14 del totale, e comunque non inferiore ad euro 100,00 ciascuna. Come anticipato, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014 è prevista la corresponsione delle relative retribuzioni arretrate. Per quanto non previsto e sopra riportato, restano valide le stesse condizioni già definite per precedenti erogazioni di arretrati: • gli importi saranno applicati pro-quota, in caso di passaggio di categoria nel periodo cui si riferiscono gli arretrati; • eventuali erogazioni effettuate per i periodi indicati sotto la voce indennità di vacanza contrattuale (IVC) e/o “anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali” vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi delle una tantum; • gli importi comprendono le quote eventualmente a carico degli istituti assicuratori per i casi di malattia (per i lavoratori salariati - addetti alle pulizie), maternità ed infortunio: a tal fine le retribuzioni di riferimento e le indennità saranno ricalcolate con l’aggiunta delle rispettive quote di arretrati contrattuali; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 6 di 14 • • • gli importi, escluse le eventuali quote a carico degli Istituti assicuratori, sono interamente soggetti a contributi previdenziali, secondo modalità ed aliquote in vigore alla scadenza delle rispettive tranches; gli importi, per la parte riferita ad annualità precedenti quella di corresponsione, sono assoggettati a tassazione separata (art. 17 TUIR); in caso di successione di rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.), ovvero conseguenti all’applicazione dell’art. 71 del CCNL (trapasso di agenzia), il complessivo importo degli arretrati sarà corrisposto dall’agente che rivesta la qualità di datore di lavoro alla data del 20 novembre 2014, il quale avrà facoltà di rivalsa sugli agenti alle cui dipendenze il lavoratore è stato nel periodo interessato. CALZATURE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Nuovi minimi tabellari L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore calzature, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. CARTA – AZIENDE INDUSTRIALI Elemento di garanzia retributiva (EGR) Il CCNL 13 settembre 2012 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone ha previsto che, a decorrere dal 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che • non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che • nei precedenti 3 anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. L’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR. In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno. CEMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Arretrati – Aziende CONFAPI ANIEM L’accordo 14 luglio 2014 per il rinnovo del CCNL 5 novembre 2010 per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2014 la corresponsione, a titolo di arretrati, degli aumenti retributivi per il periodo 1° gennaio 2013 – 30 giugno 2014, secondo varie scadenze. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 7 di 14 In particolare, con la retribuzione di aprile 2015, vanno erogati gli arretrati retributivi per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014. L’importo erogato a titolo di arretrati con la retribuzione di aprile 2015 dovrà essere assoggetto a tassazione separata in quanto riferito all’anno precedente (gennaio giugno 2014). Ai lavoratori in forza al 30 giugno 2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2015, verrà riconosciuto per intero il pagamento degli arretrati retributivi previsti a copertura del periodo gennaio 2013 – giugno 2014 (arretrati). Si ritiene che, pur in assenza di specifica disposizione contrattuale a riguardo, gli arretrati retributivi vadano corrisposti limitatamente ai mesi di lavoro in cui il lavoratore era in forza in azienda nel periodo di riferimento, fermo restando il requisito della sussistenza del rapporto di lavoro al 30 giugno 2014. ENERGIA E PETROLIO Classificazione del personale L’accordo 28 novembre 2014 per la disciplina delle materie rinviate a future negoziazioni dal testo di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 22 gennaio 2013 per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti del settore energia ENI, ha previsto l’avvio di uno studio, affidato ad una Commissione paritetica nazionale, per un nuovo sistema classificatorio comprensivo di un sistema premiale individuale, in sostituzione dell’attuale CREA. Il termine dei lavori è fissato entro il 31 marzo 2015 e, in mancanza del nuovo sistema, dal 1° aprile 2015 saranno sospese tutte le verifiche previste dal CREA. GIOCATTOLI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Nuovi minimi tabellari L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore giocattoli, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. GIORNALISTI Previdenza complementare L’accordo 24 giugno 2014 per il rinnovo del CCNL per i giornalisti professionisti dipendenti da editori di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive private ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2014, per tutti i giornalisti che: • alla data del 31 dicembre 2014 abbiano maturato un’anzianità aziendale che non raggiunga i 15 anni o • siano assunti in data successiva al 31 dicembre 2014 e • siano iscritti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti, RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 8 di 14 un aumento del contributo destinato alla previdenza complementare dello 0,25% della retribuzione mensile, nell’ambito dell’ordinaria contribuzione di finanziamento a carico aziendale al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”. L’INPGI ha precisato che le due condizioni, anzianità aziendale inferiore ai 15 anni e iscrizione al Fondo complementare, devono essere concorrenti e non alternative. A decorrere dalla denuncia mensile riferita al mese di marzo 2015, da presentare entro il 16 aprile 2015, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei soprarichiamati requisiti sono tenuti ad aumentare il versamento a proprio carico al Fondo complementare dei giornalisti di una quota pari allo 0,25% della retribuzione imponibile, abbassando contestualmente della stessa misura l’aliquota del contributo ordinario dovuto al Fondo integrativo contrattuale, che in questi casi passa dall’1,50% all’1,25% della retribuzione mensile imponibile. Al fine della comunicazione all’INPGI di tali requisiti è prevista l’implementazione della procedura DASM. GRAFICA ED EDITORIA – AZIENDE INDUSTRIALI Elemento di garanzia retributiva (EGR) Il CCNL 30 maggio 2011 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto, a decorrere dal 2012 a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo, di un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”. Tale importo, uguale per tutti i lavoratori: • è pari a 250,00 euro lordi annui, ovvero • una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL; • è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR; • in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione, viene erogato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno. IGIENE AMBIENTALE Assistenza sanitaria integrativa Con il Protocollo del 25 luglio 2014 in tema di attuazione dell’assistenza sanitaria integrativa attraverso il fondo FASDA, già oggetto dell’accordo del 24 marzo 2014, sono state fornite indicazioni operative su alcuni aspetti relativi agli obblighi contributivi e all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative ai lavoratori dipendenti. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 9 di 14 Riguardo la contribuzione, si conviene che, alla luce delle previsioni contrattuali (secondo capoverso introduttivo dell’art. 65, lett. B) del CCNL Federambiente e art. 68 del CCNL Assoambiente), le disposizioni in tema di assistenza sanitaria integrativa di comparto risultano vincolanti rispetto a tutte le imprese che applicano i CCNL. Viene precisato che l’obbligo della contribuzione (straordinaria e ordinaria) da parte delle suddette imprese nei confronti del Fondo FASDA, a favore dei lavoratori dipendenti, sussiste indipendentemente dalla natura delle attività e/o dai servizi da esse svolti. Si conferma che l’importo unitario del contributo ordinario dovuto dalle imprese al Fondo FASDA, • per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, non in prova (compreso il personale apprendista), • è trimestrale, non frazionabile ed è pari ad euro 42,50. La misura di tale contributo è al netto del contributo previdenziale di solidarietà ed al lordo delle spese di funzionamento della gestione. Il contributo ordinario (nonché quello straordinario per le spese di avviamento del Fondo) non è dovuto per i dirigenti, rispetto ai quali non trovano applicazione i suddetti CCNL. Si sottolinea, altresì, che l’importo del contributo per i lavoratori a tempo indeterminato parziale è uguale a quello per il personale a tempo pieno. Il versamento annuale delle 4 quote trimestrali si completa, secondo un criterio di competenza, a cavaliere di 2 anni solari, e va effettuato alle seguenti scadenze: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio. Riguardo l’individuazione e il computo del personale, rispetto al quale va corrisposta la contribuzione, si fa riferimento ai dipendenti in forza al: • 31 marzo immediatamente precedente, per il versamento del 16 aprile; • 30 giugno immediatamente precedente, per il versamento del 16 luglio; • 30 settembre immediatamente precedente, per il versamento del 16 ottobre; • 31 dicembre immediatamente precedente, per il versamento del 16 gennaio. Si considerano “in forza” anche i dipendenti che, alle suddette date, risultino per qualsiasi motivo sospesi dalla retribuzione o in aspettativa non retribuita. Inoltre, si conviene, in via eccezionale, che nell’ipotesi di avvicendamento tra imprese nelle gestione di appalto/affidamento di servizi (con conseguente passaggio di personale dall’impresa uscente a quella subentrante) l’onere del versamento dell’intera quota trimestrale della contribuzione ordinaria al Fondo FASDA ricade comunque sull’impresa che risulti affidataria del servizio alle suddette date del versamento, anche qualora il personale non risulti alle dipendenze dell’impresa affidataria alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre. LAPIDEI – AZIENDE INDUSTRIALI Nuovi minimi tabellari Il CCNL 3 maggio 2013 per i dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 10 di 14 Previdenza complementare Il CCNL 3 maggio 2013 per i dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei ha previsto, dal 1° aprile 2015, un incremento dello 0,10% dell’aliquota contributiva, a carico azienda, al Fondo ARCO, che risulta pari all’1,60% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. I contributi volontari versati dai lavoratori continuano invece ad essere calcolati sulla retribuzione commisurata a minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR. LAPIDEI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Nuovi minimi tabellari – Aziende ANIEM CONFIMI L’accordo di rinnovo del 16 gennaio 2014 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei aderenti a CONFIMI ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. LATERIZI – AZIENDE INDUSTRIALI Previdenza complementare Il CCNL 24 giugno 2013 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di laterizi e manufatti cementizi ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2015, la contribuzione da versare al Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al Fondo e a carico delle aziende, è fissata nella misura dell’1,50% della retribuzione utile (minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione per i quadri). LATERIZI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Previdenza complementare – Aziende ANIEM CONFIMI L’accordo 3 febbraio 2014, stipulato tra ANIEM, ANIER, aderenti a CONFIMI IMPRESA, FENEAL – UIL, FILCA - CISL, FILLEA – CGIL, per il rinnovo del CCNL 16 novembre 2010 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ha precisato che, fermo restando che per i lavoratori già iscritti a forme di previdenza contrattuale verranno mantenute le relative posizioni, con apposito verbale di accordo le Parti hanno individuato il Fondo ARCO quale fondo contrattuale di previdenza complementare e si sono impegnate ad attivarsi, entro il 28 febbraio 2014, per favorire l’adesione a tale Fondo dei lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il presente CCNL. Nelle more la contribuzione maturata e non versata sarà accantonata dall’azienda. La contribuzione da versare al Fondo, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento a tali lavoratori, è pari alle seguenti aliquote ragguagliate al valore del minimo tabellare, contingenza ed EDR: • 1,40% a partire dal 1° aprile 2014; • 1,50% a partire dal 1° aprile 2015; • 1,60% a partire dal 1° aprile 2016. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 11 di 14 Inoltre è previsto: • il 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993; • il 40% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno per gli altri lavoratori. Previdenza complementare – Aziende CONFAPI ANIEM L’accordo 11 marzo 2014 tra CONFAPI ANIEM, FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ha precisato che, con accordo del 17 aprile 2007, le Parti hanno individuato il Fondo FONDAPI quale fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il CCNL. È previsto un incremento delle aliquote del contributo al FONDAPI sia a carico dell’azienda che a carico del lavoratore pari allo 0,30%. Pertanto, le aliquote ragguagliate al valore del minimo tabellare, contingenza ed EDR, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, sono fissate nelle seguenti misure: • 1,40% (incremento 0,10%) a partire dal 1° aprile 2014; • 1,50% (incremento 0,10%) a partire dal 1° aprile 2015; • 1,60% (incremento 0,10%) a partire dal 1° aprile 2016. LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI Nuovi minimi tabellari Il CCNL 11 settembre 2013 per i dipendenti dalle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e dalle industrie boschive e forestali ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. OCCHIALI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Nuovi minimi tabellari L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore occhiali, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. PELLI E CUOIO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Nuovi minimi tabellari L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore pelli e cuoio, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 12 di 14 PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Nuovi minimi tabellari L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore penne spazzole e pennelli, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. SACRISTI Gratifica pasquale L’accordo 21 gennaio 2015 per il rinnovo del CCNL per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici ha previsto che, a partire dal 2015, in occasione della Santa Pasqua viene erogata una gratifica di 50,00 euro lordi, con effetto unicamente sul TFR. SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE ARTIGIANE Nuovi minimi tabellari L’ipotesi di accordo del 18 settembre 2014 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. TELECOMUNICAZIONI Elemento di garanzia retributiva (EGR) L’accordo 23 ottobre 2009 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni ha previsto che, a decorrere dal 2011, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, sarà riconosciuto un importo annuo pari a 260,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 13 di 14 Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali. TESSILI E ABBIGLIAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI Importi per la contrattazione aziendale Il CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti dalle industrie tessili, abbigliamento e moda ha previsto che nell’ipotesi in cui, entro il 31 marzo 2015 ovvero entro il 31 marzo 2016, non sia effettuata la contrattazione aziendale, a favore di tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione è prevista la corresponsione dei seguenti importi: • euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2015 (relativamente al periodo aprile 2014 – marzo 2015); • euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2016 (relativamente al periodo aprile 2015 – marzo 2016). Si precisa che tali somme: • sono considerate omnicomprensive di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR: • sono commisurate in dodicesimi in base all’effettivo servizio nel periodo di riferimento 1° aprile – 31 marzo; • vanno riproporzionate per i lavoratori part time. I suddetti importi sono riferiti soltanto ai periodi sopra indicati e dal 1° aprile 2016 cesseranno ogni loro effetto. Elemento retributivo nazionale (ERN) – Aziende terziste del Mezzogiorno Il CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti dalle industrie tessili, abbigliamento e moda ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi, con riferimento alle aziende terziste del Mezzogiorno identificate nel Protocollo n. 5 del CCNL. Nuovi minimi tabellari – Settore fotoincisione tessile – Aziende terziste del Mezzogiorno Il CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento, relativamente ai dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi, con riferimento alle aziende terziste del Mezzogiorno identificate nel Protocollo n. 5 del CCNL. TESSILI E ABBIGLIAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Nuovi minimi tabellari L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore tessili abbigliamento moda, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 133 / 2015 - pagina 14 di 14 TURISMO – CONFCOMMERCIO Lavoro extra e di surroga – Alberghi, alberghi diurni e campeggi L’ipotesi di accordo del 18 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo, non sottoscritta dalle Organizzazioni datoriali FIPE (che riunisce gli esercizi pubblici), FIAVET (che riunisce le agenzie di viaggio) e FEDERRETI (Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita), cui pertanto non trova applicazione, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi relativi alla retribuzione oraria per il personale extra e di surroga. Nuovi minimi tabellari – Alberghi, alberghi diurni e campeggi L’ipotesi di accordo del 18 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo, non sottoscritta dalle Organizzazioni datoriali FIPE (che riunisce gli esercizi pubblici), FIAVET (che riunisce le agenzie di viaggio) e FEDERRETI (Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita), cui pertanto non trova applicazione, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi. VIDEOFONOGRAFICA Elemento di garanzia retributiva (EGR) Il CCNL 15 febbraio 2011 (sottoscritto il 31 marzo 2011) per i dipendenti dalle aziende videofonografiche ha previsto che, a decorrere dall’anno 2014, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dell’ultimo quadriennio non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, è riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”. Tale importo, uguale per tutti i lavoratori: • è pari a 220,00 euro lordi annui; • è corrisposto con la retribuzione del mese di aprile, ai lavoratori in forza dal 1° gennaio di ogni anno; • è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]