DECRETO CORRETTIVO JOBS ACT: LE NOVITÀ SUL
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DECRETO CORRETTIVO JOBS ACT: LE NOVITÀ SUL
Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277 INFORMATIVA N. 414 – 24 OTTOBRE 2016 Varie DECRETO CORRETTIVO JOBS ACT: LE NOVITÀ SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, art. 5, comma 1 Dall’8 ottobre 2016, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, devono essere computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (non più soltanto “superiore al 60%”); la sanzione amministrativa, diffidabile, da applicare ai datori di lavoro che non ottemperano entro i termini di legge, per cause a loro imputabili, all’obbligo di assunzione di personale disabile è pari ad euro 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore disabile non occupato. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277 AP n. 414 / 2016 - pagina 2 di 3 Come anticipato nell’Aggiornamento AP n. 397/2016, l’8 ottobre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs n. 185 del 24 settembre 2016, correttivo del c.d. “Jobs Act”. L’articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 185/2016 apporta alcune modifiche alla disciplina sul collocamento obbligatorio. Più precisamente, il suddetto articolo 5 dispone che: “1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»; b) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»; 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.»; 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»” CRITERI DI COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA La prima novità introdotta dal D.Lgs n. 185/2016 (art. 5, comma 1, lett. a)) riguarda i criteri di computo della quota di riserva, di cui all’art. 4 della Legge n. 68/1999. Dall’8 ottobre 2016, infatti, il comma 3-bis dell’articolo 4 della Legge n. 68/1999 risulta così riformulato: “3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.” In base alla suddetta disposizione devono essere computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), oppure una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da AP n. 414 / 2016 - pagina 3 di 3 Rispetto alla previgente formulazione della norma, il D.Lgs n. 185/2016 prevede che tra i lavoratori computabili rientrino anche i soggetti (già disabili) con una riduzione della capacità lavorativa pari al 60% (non soltanto “superiore” come aveva previsto il D.Lgs n. 151/2015). Si ritiene che, con la modifica in esame, il Legislatore abbia voluto “equiparare” quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 4 della Legge n. 68/1999 con quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ai sensi del quale sono computabili nella quota di riserva i soggetti divenuti disabili, a causa di infortunio o malattia, con una percentuale pari o superiore al 60%, a meno che l’inabilità derivi da un inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza del lavoro. Ne consegue, pertanto, che il limite minimo del 60% della riduzione della capacità lavorativa, accertata dai soggetti competenti, trova applicazione sia per coloro che sono già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, sia per coloro che diventano disabili in costanza di rapporto. APPARATO SANZIONATORIO La seconda novità introdotta dal D.Lgs n. 185/2016 (art. 5, comma 1, lett. b)) interessa il sistema sanzionatorio del collocamento obbligatorio. Viene infatti stabilito che il datore di lavoro che non ottempera, per cause a lui imputabili, agli obblighi di assunzione entro i termini previsti dalla Legge n. 68/1999 (60 giorni), è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a euro 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore non assunto. In precedenza, la suddetta sanzione amministrativa ammontava a euro 62,77 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo “scoperto”. Il nuovo importo della sanzione, pari a euro 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore disabile non assunto, corrisponde a 5 volte il contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3-bis della Legge n. 68/1999 (cfr. Aggiornamento AP n. 191/2016). La nuova sanzione amministrativa, pari a euro 153,20 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato, è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004. Ciò significa che, in caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro inadempiente è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta che estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida, previa presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o della stipula del contratto di lavoro con la persona disabile avviata al lavoro. DECRETO CORRETTIVO JOBS ACT Cod. 06LX246 – € 30,00 (Iva inclusa) Disponibile su SHOP.SEAC.IT RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]