DECRETO CORRETTIVO JOBS ACT: LE NOVITÀ SUL

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DECRETO CORRETTIVO JOBS ACT: LE NOVITÀ SUL
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INFORMATIVA N. 414 – 24 OTTOBRE 2016
Varie
DECRETO CORRETTIVO JOBS ACT: LE NOVITÀ SUL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, art. 5,
comma 1
Dall’8 ottobre 2016, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016,
 devono essere computati nella quota di riserva i lavoratori, già
disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se
non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui
abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore
al 60% (non più soltanto “superiore al 60%”);
 la sanzione amministrativa, diffidabile, da applicare ai datori di
lavoro che non ottemperano entro i termini di legge, per cause a
loro imputabili, all’obbligo di assunzione di personale disabile è
pari ad euro 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore
disabile non occupato.
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AP n. 414 / 2016 - pagina 2 di 3
Come anticipato nell’Aggiornamento AP n. 397/2016, l’8 ottobre 2016 è entrato in
vigore il D.Lgs n. 185 del 24 settembre 2016, correttivo del c.d. “Jobs Act”.
L’articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 185/2016 apporta alcune modifiche alla disciplina
sul collocamento obbligatorio. Più precisamente, il suddetto articolo 5 dispone che:
“1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa
superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;
b) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono
sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del
contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo
non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di
assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con
disabilità avviata dagli uffici.»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati
ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»”
CRITERI DI COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA
La prima novità introdotta dal D.Lgs n. 185/2016 (art. 5, comma 1, lett. a)) riguarda i
criteri di computo della quota di riserva, di cui all’art. 4 della Legge n. 68/1999.
Dall’8 ottobre 2016, infatti, il comma 3-bis dell’articolo 4 della Legge n. 68/1999
risulta così riformulato:
“3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro,
anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati
nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione
della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni
ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità
intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45
per cento, accertata dagli organi competenti.”
In base alla suddetta disposizione devono essere computati nella quota di riserva i
lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non
assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano
 una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, o
 minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al
DPR n. 915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),
oppure
 una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45%.
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Rispetto alla previgente formulazione della norma, il D.Lgs n. 185/2016
prevede che tra i lavoratori computabili rientrino anche i soggetti (già disabili)
con una riduzione della capacità lavorativa pari al 60% (non soltanto
“superiore” come aveva previsto il D.Lgs n. 151/2015).
Si ritiene che, con la modifica in esame, il Legislatore abbia voluto “equiparare”
quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 4 della Legge n. 68/1999 con quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ai sensi del quale sono computabili nella
quota di riserva i soggetti divenuti disabili, a causa di infortunio o malattia, con una
percentuale pari o superiore al 60%, a meno che l’inabilità derivi da un
inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
Ne consegue, pertanto, che il limite minimo del 60% della riduzione della
capacità lavorativa, accertata dai soggetti competenti, trova applicazione sia
per coloro che sono già disabili prima della costituzione del rapporto di
lavoro, sia per coloro che diventano disabili in costanza di rapporto.
APPARATO SANZIONATORIO
La seconda novità introdotta dal D.Lgs n. 185/2016 (art. 5, comma 1, lett. b)) interessa
il sistema sanzionatorio del collocamento obbligatorio.
Viene infatti stabilito che il datore di lavoro che non ottempera, per cause a
lui imputabili, agli obblighi di assunzione entro i termini previsti dalla Legge n.
68/1999 (60 giorni), è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a euro
153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore non assunto.
In precedenza, la suddetta sanzione amministrativa ammontava a euro 62,77
per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo “scoperto”.
Il nuovo importo della sanzione, pari a euro 153,20 per ogni giorno e per ogni
lavoratore disabile non assunto, corrisponde a 5 volte il contributo esonerativo di cui
all’art. 5, comma 3-bis della Legge n. 68/1999 (cfr. Aggiornamento AP n. 191/2016).
La nuova sanzione amministrativa, pari a euro 153,20 al giorno per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato,
 è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004. Ciò significa che, in caso di
ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro inadempiente è ammesso al
pagamento di una sanzione ridotta che estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida,
 previa presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o della
stipula del contratto di lavoro con la persona disabile avviata al lavoro. 
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