Quadro RT PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

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Quadro RT PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
Quadro RT
PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
ADEMPIMENTO X
NOVITÀ 2015 X
DETERMINAZIONE
DELLE PLUSVALENZE X
Nel Quadro RT devono essere indicati i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e non, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze
di cui all’art. 67 TUIR.
Rispetto allo scorso anno si segnala la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni alla data del 1° gennaio 2015
non in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali (Legge Finanziaria 2015).
Le plusvalenze da assoggettare all’imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni
rimborsati, ed il costo o valore d’acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla
loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi (art. 68, comma 6, del TUIR).
SOGGETTI INTERESSATI X
Questa Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia
per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze realizzate mediante cessione
a titolo oneroso:
- di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe;
- dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed
altri organismi nazionali ed esteri;
- di obbligazioni convertibili;
- di diritti di opzione;
ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a
termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti in tutto o in parte nel 2014.
Sono altresì tenuti alla compilazione della presente Sezione le persone fisiche
non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le
plusvalenze e/o minusvalenze relative a beni che si trovano nel territorio dello
Stato.
SCADENZA X
Esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo alla
chiusura del periodo d’imposta.
Il versamento delle imposte relativo al saldo e primo acconto deve effettuarsi entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa.
COME SI COMPILA X
Il Quadro RT si compone di otto Sezioni:
Sezione I - Righi RT1-RT10 - Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del
20%;
Sezione II - Righi RT21-RT29 - Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva
del 26%;
Sezione III - Righi RT61-RT68 - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
Sezione IV - Righi RT81-RT88 - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato e dalla cessione di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto
estero non conformi alla Dir. n. 2011/61/UE;
Sezione V - Righi RT90-RT95 - Minusvalenze non compensate nell’anno;
Sezione VI - Righi RT103-RT104 - Riepilogo importi a credito;
Sezione VII - Rigo RT105 - Partecipazioni rivalutate - art. 2, D.L. n. 282/2002 e
successive modificazioni;
Sezione VIII - Righi RT121-RT122 - Opzione per affrancamento.
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FASCICOLO 2 - QUADRO RT
CASI PRATICI X
CASI PARTICOLARI X
NORMATIVA X
- Cessione di partecipazione non qualificata con realizzo di plusvalenza
- Cessione di partecipazione non qualificata con realizzo di minusvalenza
- Minusvalenze da cessione
- La plusvalenza va dichiarata nel Quadro RT
- Plusvalenza cessione partecipazione
- Valore fiscalmente riconosciuto in caso di successione
- Usufrutto e nuda proprietà
- Costo di acquisto per successione o donazione
- Costo di acquisto dei titoli partecipativi
- Rideterminazione del valore delle partecipazioni
- Valore cessione a termine e pronti valute
- Cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi
- Contratti derivati
- Deroghe alla determinazione della base imponibile
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014; Art. 68 TUIR
X ADEMPIMENTO
In questo Quadro devono essere indicati i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e
non, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze ai cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a cquinquies), TUIR.
Per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere utilizzato il Mod. F24, codice
tributo 1100.
Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni (qualificate) devono concorrere alla formazione del
reddito complessivo nella misura del 40% ovvero del 49,72% del loro ammontare a seconda del periodo a
cui la cessione si riferisce, in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Al contrario, in presenza di cessioni di partecipazioni non qualificate, le plusvalenze continuano ad essere
indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi e sulle stesse continua ad applicarsi l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50% se realizzate entro il 31 dicembre 2011.
L’art. 2, commi da 6 a 34, del D.L. n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto”, ha introdotto a decorrere dal
2012 un aumento della tassazione dei redditi di natura finanziaria. In particolare è previsto l’aumento
dell’imposta sostitutiva dal 12,5 al 20% per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non
qualificate costituenti redditi diversi ex art. 67 del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno
2014.
Tale imposta deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. Sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere al 1° luglio 2014 è dovuta un’imposta sostitutiva nella misura del 26%.
X NOVITÀ 2015
La Finanziaria 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato la possibilità di rideterminazione
del costo di acquisto dei terreni (edificabili ed agricoli, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie
ed enfiteusi) e delle partecipazioni (non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà ed
usufrutto) posseduti alla data del 1° gennaio 2015 non in regime di impresa, da persone fisiche, società
semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
La redazione e l’asseverazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuate entro il 30 giugno 2015.
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L’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata con il Mod. F24 alternativamente:
• in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2015;
• in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2015 applicando, alle rate successive alla
prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
- 1° rata, entro il 30 giugno 2015;
- 2° rata, entro il 30 giugno 2016 + interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2015;
- 3° rata, entro il 30 giugno 2017 + interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2015.
La rivalutazione consente (ad aliquote agevolate del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per i
terreni e le partecipazioni qualificate), tramite la rideterminazione del valore fiscalmente riconosciuto dei
terreni e delle partecipazioni, l’emersione di una minore plusvalenza fiscalmente imponibile al momento
della successiva cessione.
Si ricorda che, la:
• partecipazione non qualificata, rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto
esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate);
• partecipazione qualificata, rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili
in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni
in società quotate).
X DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE
REGOLE DI TASSAZIONE DEI CAPITAL GAINS
Il regime fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria si inserisce nell’ambito di un Quadro normativo basato sul principio di inclusione parziale nell’imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su
partecipazioni societarie, finalizzato alla riduzione degli effetti di doppia imposizione economica (artt. 67 e
68 del D.P.R. n. 917/1986).
Capital Gain
Letteralmente costituisce un “guadagno di capitale”, ed è costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il corrispettivo di vendita. Sostanzialmente è la plusvalenza fiscalmente rilevante.
DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE
Le plusvalenze da assoggettare all’imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo
percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, ed il costo o valore d’acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese
notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi
passivi (art. 68, comma 6, del TUIR).
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o dichiarato agli
effetti di tale imposta, cui va aggiunto il valore normale dei titoli esenti dal tributo successorio ad essi attribuibile alla data di apertura della successione.
Se l’acquisto è avvenuto per donazione, si assume il costo del donante, pari a quello che lo stesso avrebbe assunto se, invece di donare l’attività finanziaria, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
RIPORTO DELLE MINUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE NON
QUALIFICATE
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta sucDICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
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cessivi, ma non oltre il quarto, a condizione che i relativi importi siano evidenziati nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
RIPORTO DELLE MINUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE QUALIFICATE
Il 40% ovvero il 49,72%, a seconda del periodo a cui la cessione si riferisce, della somma algebrica tra le
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e delle relative minusvalenze, concorre a
formare il reddito complessivo (art. 68, comma 3, del TUIR).
L’eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del 40% ovvero del 49,72%, a
seconda del periodo a cui la cessione si riferisce, è riportata in deduzione, fino a concorrenza del
40% ovvero del 49,72% dell’ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
In assenza di plusvalenze, le minusvalenze non possono essere portate in deduzione di altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti
dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli
preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari e viceversa.
MINUSVALENZE IN CASO DI RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DELLE
PARTECIPAZIONI
Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore
“rideterminato”, in luogo del costo del valore di acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il
valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò anche nell’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
SOGGETTI NON RESIDENTI
Tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre a quelle in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, si ricomprendono ora anche
quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti. Ciò comporta che la plusvalenza relativa
a tali partecipazioni sia considerata prodotta in Italia, ed ivi soggetta a tassazione.
Tuttavia la presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni quotate non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell’art. 67 del TUIR.
È inoltre previsto un apposito regime di esenzione per le plusvalenze e i redditi indicati nelle lett. da
c-bis) a c-quinquies), dell’art. 67 del TUIR, e quindi per tutti i redditi diversi derivanti da operazioni
finanziarie, escluse le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore
Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie
per accertare il requisito della residenza - con esclusione dei soggetti residenti in Paesi o territori con
regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 e successive modifiche - sia agli enti ed
organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
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X SOGGETTI INTERESSATI
Questa Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso:
• di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe;
• dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali
ed esteri;
• di obbligazioni convertibili;
• di diritti di opzione;
• ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati
percepiti in tutto o in parte nel 2014.
SOGGETTI NON RESIDENTI
Sono altresì tenuti alla compilazione della presente Sezione le persone fisiche non residenti, senza stabile
organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze relative a
beni che si trovano nel territorio dello Stato.
A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all’art. 23 del TUIR, nel testo vigente anteriormente
alle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano
in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.
X COME SI COMPILA
Il Quadro si compone di otto riquadri.
Primo Riquadro - Sez. I
Righi RT1 - RT10
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del
20%
Secondo Riquadro - Sez. II
Righi RT21 - RT29
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del
26%
Terzo Riquadro - Sez. III
Righi RT61- RT68
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate
Quarto Riquadro - Sez. IV
Righi RT81- RT88
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e dalla cessione di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla Dir. n. 2011/61/UE
Quinto Riquadro - Sez. V
Righi RT90 - RT95
Sesto Riquadro - Sez. VI
Righi RT103-RT104
Minusvalenze non compensate nell’anno
Riepilogo importi a credito
Settimo Riquadro - Sez. VII
Rigo RT105
Partecipazioni rivalutate
Art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni
Ottavo Riquadro - Sez. VIII
Righi RT121-RT122
Opzione per affrancamento
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SEZIONE I: PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20,00%
La Sezione I deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria (ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del D.P.R. n. 917/1986), realizzate a decorrere
dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del
20%.
In questa Sezione vanno dichiarate inoltre le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50%. In questo
caso i corrispettivi ed i costi dovranno essere riportati per il 62,50% del loro ammontare nei Righi RT1 e
RT2.
I Righi della Sezione I devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi, percepiti nel corso del 2014, derivanti da:
• cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate;
• cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in
società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella c.d. black list, cessione di contratti
di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore
al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25%
dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore;
• cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli
di Stato);
• cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere, se derivanti da depositi o conti correnti
o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi i 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui;
• contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;
• cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari
non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso
cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti.
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lett. c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell’art. 67, si
comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti
ivi indicati sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater).
Fra le minusvalenze di cui alla lett. c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio realizzato mediante conversione delle quote o azioni da
un comparto ad un altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.
Non vanno esposte nella presente Sezione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di
quote di partecipazione in fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13, D.Lgs. n. 44/2014) indicate nel
comma 3-bis dell’art. 32 del D.L. n. 78/2010, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 70/2011, in quanto per
le stesse si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 68 del TUIR.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisiti di cui all’art. 44, comma 2, lett. 1), TUIR e che pertanto non siano inquadrabili tra quelle
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alle quali si applicano le disposizioni delle lett. c) e c-bis) dell’art. 67 TUIR, rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lett. c-ter) e c-quinquies) dello stesso articolo.
I Righi da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute,
metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso
del 2014.
RIGO RT1: TOTALE DEI CORRISPETTIVI
Nel Rigo RT1, va indicato il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
RIGO RT2: TOTALE DEI COSTI O DEI VALORI DI ACQUISTO
La casella di Colonna 1 del Rigo RT2 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni (art. 5 della legge n. 448/2001 e art. 2 del D.L. n. 282/2002 e
successive modificazioni).
La casella di colonna 2 del Rigo RT2 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione
per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, comma 29, D.L. n. 138/2011.
Nel Rigo RT2, Colonna 3, va indicato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli,
valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della
documentazione attestante il costo di acquisto, va indicato il 75% dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel Rigo RT1.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore
normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla
loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni
d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
RIGO RT3: PLUSVALENZE
Il Rigo RT3 deve essere compilato come segue:
• in Colonna 1 va indicata la differenza tra l’importo indicato nel Rigo RT1 e l’importo di Rigo RT2 Colonna 3, se negativo, avendo cura di indicare zero nella Colonna 2. La minusvalenza potrà essere
portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate fino alla data
del 30 giugno 2014 ed i cui corrispettivi sono incassati, successivamente a tale data e, per una quota
pari al 76,92% del suo ammontare, delle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014; l’importo della minusvalenza deve essere riportata nella Colonna 5 del Rigo RT92. La minusvalenza non può essere
portata in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente Quadro.
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli art. 68, comma 5, del TUIR e 6 comma 5,
del D.Lgs. n. 461/1997.
Ai fini del calcolo del residuo della minusvalenza da riportare nel Rigo RT92, la stessa deve intendersi
utilizzata in misura pari all’ammontare della plusvalenza dichiarata nel Rigo RT23 della Sezione II che
si intende compensare, moltiplicata per 1,3;
• in Colonna 2, va indicata la differenza tra l’importo indicato nel Rigo RT1 e l’importo di Rigo RT2 Colonna 3, se positivo.
RIGO RT4: ECCEDENZA MINUSVALENZE
Nel Rigo RT4, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel Rigo RT9 e nel Rigo RT50 del Quadro
RT del Modello UNICO 2014 persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate
nella presente Sezione che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II e/o della sezione VIII.
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Devono inoltre essere riportate, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare, le minusvalenze indicate nel rigo RT31 del quadro RT del Modello UNICO 2014 che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II e/o VIII, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.
In questo rigo inoltre possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla
sezione II e/o VIII, se non utilizzate in compensazione.
In particolare, riportare:
• in Colonna 1 del Rigo
• in Colonna 2 del Rigo
• in Colonna 3 del Rigo
• in Colonna 4 del Rigo
RT4,
RT4,
RT4,
RT4,
le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
le minusvalenze derivanti dalla Sezione II;
le minusvalenze derivanti dalla Sezione VIII;
occorre riportare la somma degli importi indicati nelle Colonne da 1 a 3.
RIGO RT5: ECCEDENZA DELLE MINUSVALENZE CERTIFICATE DAGLI INTERMEDIARI
Nel Rigo RT5, Colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in Colonna 1).
La somma degli importi di cui ai Righi RT4, Colonna 4 e RT5 Colonna 2, non può essere superiore
all’importo di cui al Rigo RT3 Colonna 2.
RIGO RT6: DIFFERENZA
Va indicata la differenza risultante dalla seguente operazione:
RT3, col. 2 - RT4, col. 4 - RT5, col. 2
RIGO RT7: IMPOSTA SOSTITUTIVA
Va indicata l’imposta sostitutiva, calcolata applicando l’aliquota del 20% all’importo di Rigo RT6.
RIGO RT8: ECCEDENZA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE NON COMPENSATA
Nel Rigo RT8 va indicata l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a
concorrenza dell’importo indicato nel Rigo RT7 che non è stata utilizzata in compensazione nella Sezione
II. A tal fine si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva riportata nel Rigo RX18, Colonna 4
del Quadro RX del Modello UNICO 2014 PF, al netto dell’importo già compensato utilizzando il Mod. F24.
RIGO RT9: PLUSVALENZA NON REINVESTITA START-UP
Nel Rigo RT9 Colonna 1, indicare l’imponibile della plusvalenza realizzata nel 2012 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio (start up).
Nel Rigo RT29 Colonna 2, indicare l’imposta calcolata sull’imponibile indicato in Colonna 1, comprensiva
delle addizionali regionale e comunale. Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell’esenzione deve
avvenire riferendosi al periodo d’imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuta essere assoggettata a tassazione.
RIGO RT10: IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA
Va indicata l’imposta sostitutiva a debito che è pari a:
RT7 - RT8 + RT9 col2.
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SEZIONE II: PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%
La Sezione II deve essere compilata:
• per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma
1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26% (art. 3, D.L. n. 66/2014).
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Per quanto concerne l’individuazione delle plusvalenze e degli altri proventi da indicare nella presente
Sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della Sezione II, fatte
salve le precisazioni di seguito fornite.
Ai sensi dell’art. 3, comma 13, D.L. n. 66/2014, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater) TUIR sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quiquies), realizzati dopo la data del 30 giugno 2014 con le seguenti modalità:
a) per il 48,08%, se realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
b) per il 76,92%, se realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 461/1997.
In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 3, comma 15, D.L. n. 66/2014 per la determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate
a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi
dell’art. 14, commi 6 e ss., del D.L. n. 461/1997, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute
estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30
giugno 2014. I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31, D.P.R. n.
601/1973 ed equiparati alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al Decreto da emanarsi
ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR sono computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato (D.L. n. 138/2011, art. 2, comma 19, lett. a). In tal caso, nei Righi RT21 e RT22, i corrispettivi ed i
costi vanno riportati per il 48,08% del loro ammontare. Per i redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, l’aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al
30 giugno 2014 si applica l’aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.
Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliari di cui all’art. 32, D.L. n.
78/2010 si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in
beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche.
Pertanto vanno indicate nella presente sezione i redditi derivanti da quote di partecipazione inferiori o
uguali al 5% del capitale.
I Righi da RT21 a RT29 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e
altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute,
metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso
del presente periodo d’imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
605
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
RIGO RT21: TOTALE DEI CORRISPETTIVI
Va indicato il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
RIGO RT22: TOTALE DEI COSTI O DEI VALORI DI ACQUISTO
Il Rigo RT22 deve essere compilato come segue:
• in Colonna 1 va barrata la casella nel caso in cui il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e dell’art. 2 del D.L. n.
282/2002 e successive modificazioni;
• in Colonna 2 va indicato:
- Codice 1 nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, comma 29, del D.L. n. 138/2011;
- Codice 2 nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 3, comma 15, del D.L. n. 66/2014;
- Codice 3 nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzioni;
• in Colonna 3 va indicato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute,
metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75% dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel Rigo RT21.
RIGO R23: PLUSVALENZE
Il Rigo RT23 deve essere compilato come segue:
• in Colonna 1 va indicata la differenza tra l’importo di Rigo RT21 e l’importo di Rigo RT22 Colonna 2
se l’importo è negativo, dunque se la cessione ha dato luogo alla determinazione di una minusvalenza. In tale caso in Colonna 2 va indicato zero;
• in Colonna 2 va indicata la differenza tra l’importo di Rigo RT21 e l’importo di Rigo RT22 Colonna 2
se l’importo è positivo, dunque se la cessione ha dato luogo alla determinazione di una plusvalenza.
MINUSVALENZE
La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella Rigo
RT93. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente Quadro, mentre possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione I.
RIGO RT24: ECCEDENZA MINUSVALENZE
Nel Rigo RT24, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel Rigo RT50 del Quadro RT del Modello UNICO 2014 PF, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare che non sono state compensate
con le plusvalenze della Sezione I e/o VIII nonché le minusvalenze indicate nel Rigo RT31, per una quota
pari al 48,08% del loro ammontare che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione I e/o
VIII, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione. In questo Rigo possono essere portate in compensazione anche le eventuali minusvalenze derivanti dalla Sezione I e/o della
Sezione VIII per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, qualora non utilizzate in compensazione. In
particolare, riportare:
In Colonna 1 del Rigo RT24 occorre riportare le minusvalenze derivanti da anni precedenti.
In Colonna 2 del Rigo RT24 occorre riportare le minusvalenze derivanti dalla sezione I.
In Colonna 3 del Rigo RT24 occorre riportare le minusvalenze derivanti dalla sezione VIII.
In Colonna 4 del Rigo RT24 occorre riportare la somma degli importi indicati in Colonna 1, 2 e 3.
606
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
RIGO RT25: ECCEDENZA DELLE MINUSVALENZE CERTIFICATE DAGLI INTERMEDIARI
•
•
In Colonna 1 devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto;
in Colonna 2 devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in Colonna 1).
Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50%, le
stesse sono deducibili per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, mentre se sono state realizzate
in un regime di tassazione al 20%, le stesse sono deducibili per una quota pari al 76,92% del loro ammontare. La somma degli importi di cui ai Righi RT24 Colonna 4, e RT25, Colonna 2, non può essere superiore
all’importo di cui al Rigo RT23, Colonna 2.
RIGO RT26: DIFFERENZA
Va indicato il risultato della seguente operazione:
RT23, col. 2 - RT24, col. 4 - RT25, col. 2
RIGO RT27: IMPOSTA SOSTITUTIVA
Va indicata l’imposta sostitutiva, pari al 26% dell’importo di Rigo RT26.
RIGO RT28: ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
NON COMPENSATA
Va indicata l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza
dell’importo indicato nel Rigo RT27, che non è stata utilizzata in compensazione nella Sezione I. A tal fine
si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva riportata nel Rigo RX1, Colonna 4 del Quadro
RX del Modello UNICO 2014, al netto dell’importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il Mod. F24.
RIGO RT29: IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA
Va indicato l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:
RT27 - RT28
SEZIONE III: PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
La Sezione III deve essere compilata:
• dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett.
c), del TUIR;
• da investitori non istituzionali per dichiarare le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo
oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche diritto estero (art. 13, D.Lgs. n.
44/2014), superiori al 5% del patrimonio del fondo.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
607
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
Si ricorda che le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione a titolo oneroso è stata effettuata:
• le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009, concorrono nella misura del 40% del loro ammontare;
• le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009, concorrono nella misura del 49,72% del loro ammontare.
I Righi della Sezione III devono essere utilizzati per la determinazione delle plusvalenze realizzate nel corso del 2014 (rectius, i cui corrispettivi sono stati incassati nel corso del 2014) e derivanti da:
• cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
• cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle
associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello
Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali);
• cessione di strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società (ovvero di società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare) quando
non rappresentano una partecipazione al patrimonio, e di contratti di associazione in partecipazione e
di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio
netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia superiore
al 25% dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto
dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis);
• cessione di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, detenute in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo. Tali cessioni, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, sono assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate in società ed enti commerciali.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze che concorrono alla formazione del
reddito complessivo si deve assumere, come imponibile fiscale, il 40% o il 49,72% della differenza tra le
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5%, e quelle ad esse assimilate, e le relative minusvalenze.
I Righi da RT61 a RT68 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso
del 2014.
RIGO RT61: TOTALE DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI
Va indicato in Colonna 2 il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate e di quote di
partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5% del patrimonio del fondo.
Se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente
al 1°gennaio 2009 deve essere barrata la Colonna 1 del Rigo RT61. Se invece le plusvalenze derivano
dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall’1 gennaio 2009, non va barrata la casella
di Colonna 1.
RIGO RT62: TOTALE DEI COSTI O DEI VALORI DI ACQUISTO
Il Rigo RT62 deve essere compilato come segue:
• in Colonna 1 va barrata la casella nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione
del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e dell’art. 2 del D.L. n.
282/2002 e successive modificazioni;
• in Colonna 2 va indicato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni
e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461/1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso, ovvero del costo rideterminato.
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DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
RIGO RT63: PLUSVALENZE
Il Rigo RT63 deve essere compilato come segue:
• in Colonna 1 va indicata la differenza tra l’importo di Rigo RT61 Colonna 2 e l’importo di Rigo RT62
Colonna 2 se l’importo è negativo, dunque se la cessione ha dato luogo alla determinazione di una
minusvalenza;
• in Colonna 2 va indicata la differenza tra l’importo di Rigo RT61 Colonna 2 e l’importo di Rigo RT62
Colonna 2 se l’importo è positivo, dunque se la cessione ha dato luogo alla determinazione di una
plusvalenza. Deve essere indicata la quota della plusvalenza esente, determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 68, commi 6-bis e 6-ter del TUIR.
MINUSVALENZE
La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella Colonna
5 del Rigo RT94. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate
nelle Sezioni I, II, IV e VIII del presente Quadro.
RIGO RT64: ECCEDENZA DELLE MINUSVALENZE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI
Nel Rigo RT64, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel Rigo RT101 del Quadro RT del Modello UNICO 2014 PF, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente Sezione.
RIGO RT65: DIFFERENZA
Va indicata la differenza tra l’importo di Rigo RT63 Colonna 2, , e l’importo di Rigo RT64.
MINUSVALENZE
Nel caso in cui vi siano ancora delle minusvalenze, l’eccedenza residua deve essere riportata nel Rigo
RT94, suddivisa a seconda del periodo d’imposta.
RIGO RT66: IMPONIBILE
Va indicato l’ammontare imponibile da riportare nel Quadro RN, nel Rigo RN1 Colonna 5, costituito dal
49,72% dell’importo del Rigo RT65 se nel Rigo RT61 la casella di Colonna 1 non è barrata ovvero il 40%
dell’importo del Rigo RT65 se nel Rigo RT61 la casella di Colonna 1 è barrata.
RIGO RT67: IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA
Va indicata l’imposta sostitutiva corrisposta anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito), ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997 con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.
RIGO RT68: PLUSVALENZA NON REINVESTITA (START UP)
Nel Rigo RT68 Colonna 1 indicare l’imponibile della plusvalenza realizzata nel 2012 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio (start up). In tale Rigo deve essere indicato anche l’imponibile delle
suddette plusvalenze derivante dalla partecipazione in società di cui all’art. 5 del TUIR.
Nel Rigo RT68 Colonna 2 indicare l’imposta calcolata sull’imponibile indicato in Colonna 1.
Nel Rigo RT68 Colonna 3 indicare le addizionali regionali sull’imponibile indicato in Colonna 1.
Nel Rigo RT68 Colonna 4 indicare le addizionali comunali sull’imponibile indicato in Colonna 1.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
609
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell’esenzione deve avvenire riferendosi al periodo d’imposta
in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuta essere assoggettata a tassazione.
SEZIONE IV: PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
IN SOCIETÀ O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN
REGIME FISCALE PRIVILEGIATO E DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN OICR
IMMOBILIARI DI DIRITTO ESTERO NON CONFORMI ALLA DIR. N. 2011/61/UE
La Sezione IV deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze
ed i proventi indicati nell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “Black list”, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare.
DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE - DEROGA
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate, concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR (art. 68, comma 4, del
D.P.R. n. 917/1986).
In ogni caso, a norma dello stesso comma 4 dell’art. 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad
un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite
interpello da inoltrare all’Agenzia delle entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate
non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
In questa Sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o
localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “Black list” (individuati dal D.M. 21 novembre
2001), sempreché non sia dimostrato, tramite l’esercizio del diritto di interpello, che dal possesso
delle suddette partecipazioni non qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello
Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti che non
rispondono ai requisiti di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, del TUIR, le cui
remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante.
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e
delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella Sezione III.
La presente sezione deve inoltre essere compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla
cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di
diritto esterno non conformi alla Dir. n. 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di
vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli di cui all’art. 32, comma 3, D.L. n. 78/2010, che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio dell’organismo. Tali
plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro
ammontare.
I Righi da RT81 a RT88 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “Black list” ovvero, con riferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2014.
RIGO RT81: TOTALE DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI IN BLACK LIST
Va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni.
610
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
RIGO RT82: TOTALE DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI DA OICR IMMOBILIARI NON
CONFORMI
Nel Rigo RT82 va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla Dir. n. 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza.
RIGO RT83: TOTALE DEI COSTI O VALORI DI ACQUISTO DELLE CESSIONI IN BLACK LIST
Va barrata:
• Colonna 1, nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive
modificazioni;
va indicato:
• in Colonna 2, l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti
di cui al Rigo RT81, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.
Nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società non quotate,
qualificate e non qualificate, effettuata con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione
del valore “rideterminato” in luogo del costo del valore d’acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il
corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente
rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
RIGO RT84: TOTALE DEI COSTI O DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE CESSIONI DA OICR
IMMOBILIARI NON CONFORMI
Nel Rigo RT84 va indicato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazioni in OICR immobiliari non conformi di cui al Rigo RT82.
RIGO RT85: PLUSVALENZE
In Colonna 2 va indicato l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo di Rigo
RT81 e quello di Rigo RT82 Colonna 2 e la somma degli importi dei righi RT83, colonna 2, e RT84.
MINUSVALENZE
Nel caso in cui il totale dei costi sia maggiore del totale dei corrispettivi, nel Rigo RT85 deve essere indicato “zero” (nella Colonna 2) e la minusvalenza deve essere indicata in Colonna 1. La minusvalenza potrà
essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi
d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel Rigo RT95 Colonna 5.
Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nella
Sezione I, II, III e VIII del presente Quadro.
RIGO RT86: ECCEDENZA DELLE MINUSVALENZE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI
Possono essere riportate, le minusvalenze indicate nel Rigo RT102 del Quadro RT del Modello UNICO
2014 PF, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente Sezione.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
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FASCICOLO 2 - QUADRO RT
RIGO RT87: IMPONIBILE
Va indicata, la differenza tra l’importo del Rigo RT85 Colonna 2 e quello del Rigo RT86. Tale importo costituisce l’ammontare imponibile, da riportare nel Quadro RN, nel Rigo RN1, Colonna 5.
RIGO RT88: IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA
Va indicata, l’imposta sostitutiva pagata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997, anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito), con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.
SEZIONE V: MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL’ANNO
RIGO RT90: MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL’ANNO (EX SEZ. I)
Nel Rigo RT90, va riportato:
• nelle Colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla Sezione I delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta, 2010, 2011, 2012
e 2013.
RIGO RT91: MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL’ANNO (EX SEZ. II-A)
Nel Rigo RT91, va riportato:
• nelle Colonne da 1 a 4, l’eventuale quota residua delle minusvalenze risultanti dalla Sezione II-A delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta, 2010, 2011, 2012 e 2013.
RIGO RT92 - MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL’ANNO (SEZ. I)
Nel Rigo RT92, vanno riportate:
• le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla Sezione II-B delle dichiarazioni relative
ai periodi di imposta 2012 e 2013 e dalla Sezione I e VIII della presente dichiarazione.
RIGO RT93 - MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL’ANNO (SEZ. II)
Nel Rigo RT93, va riportato:
• l’eventuale quota residua della minusvalenza risultante dalla Sezione II della presente dichiarazione.
RIGO RT94 - MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL’ANNO (SEZ. III)
Nel Rigo RT94, va riportato:
• nelle Colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta, 2010, 2011, 2012 e 2013;
• nella Colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla Sezione III di tutti i moduli compilati della presente
dichiarazione.
612
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FASCICOLO 2 - QUADRO RT
RIGO RT95 - MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL’ANNO (SEZ. IV)
Nel Rigo RT95, va riportato:
• nelle Colonne da 1 a 4, suddivisa per ciascun periodo d’imposta, l’eventuale quota residua delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta, 2010, 2011, 2012 e 2013;
• nella Colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla Sezione IV della presente dichiarazione.
Nei righi RT92 e RT93 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.
SEZIONE VI: RIEPILOGO IMPORTI A CREDITO
RIGO RT103: IMPOSTA A CREDITO
Va indicato:
• in Colonna 1, l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel Rigo RX18 Colonna 4, del Quadro RX del Modello UNICO 2014;
• in Colonna 2 la parte di detta eccedenza compensata utilizzando il Mod. F24;
• nella Colonna 3, l’eventuale credito residuo da riportare nel Rigo RX18 del Quadro RX, costituito dal
risultato della seguente operazione:
RT103 col. 1 - RT103 col. 2 - RT8 - RT28
RIGO RT104: TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
Va indicato, l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, risultante dalla somma degli importi dei Righi RT67 (di tutti i moduli compilati) e RT88. Tale importo deve essere riportato nel Rigo RN33 Colonna 4 del Quadro RN.
SEZIONE VII: PARTECIPAZIONI RIVALUTATE
RIGHI RT105 E RT106: PARTECIPAZIONI RIVALUTATE
Nei Righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore
delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1°
gennaio 2014 per le quali il valore d’acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno 2014 ai sensi dell’art.
2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2014 in un’unica
soluzione, oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a
decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possedute alla data del 1°
gennaio 2014 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già
versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle
medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di
versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già
versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
613
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere
utilizzati più Modelli RT.
In particolare, indicare:
• nella Colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
• nella Colonna 2, l’aliquota:
- del 4% per le partecipazioni qualificate;
- del 2% per le partecipazioni non qualificate.
• nella Colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta;
• nella Colonna 4, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
• nella Colonna 5, l’importo, solo se positivo, della differenza tra l’imposta di Colonna 3 e quella di Colonna 4; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
• barrare la Colonna 6 nel caso in cui l’importo indicato in Colonna 5 (imposta sostitutiva da versare)
venga rateizzato;
• barrare la Colonna 7 nel caso in cui l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di Colonna 5, indicata nella Colonna 3 sia parte di un versamento cumulativo.
SEZIONE VIII: OPZIONE PER AFFRANCAMENTO
A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (art. 67
TUIR), in luogo del costo o valore di acquisto o del valore già precedentemente affrancato può essere assunto il valore delle attività alla data del 30 giugno 2014. L’affrancamento non si applica:
• alle obbligazioni e altri titoli (art. 31, D.P.R. n. 601/1973);
• alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168bis, comma 1, TUIR;
• alle quote o azioni di OICR.
Per poter usufruire del valore affrancato il contribuente deve aver esercitato l’opzione per l’affrancamento
versando l’imposta sostituita, nella misura del 20% entro il 17 novembre 2014 (il 16 novembre cade di domenica).
Le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione sono determinati:
• prioritariamente al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione;
• successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dal 1°
gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione;
• infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare
dall’esercizio della medesima opzione.
Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi derivanti dall’esercizio dell’opzione sono portati in deduzione dalle medesime plusvalenze e altri redditi diversi realizzati successivamente alla data del 30 giugno
2014, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare.
RIGO RT121
Nel Rigo RT121, va riportato:
• in Colonna 1 il valore complessivo delle attività alla data del 30 giugno 2014, qualora dall’operazione
di affrancamento risulti una plusvalenza;
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DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
•
•
•
•
•
•
•
in Colonna 2 il costo complessivo fiscalmente riconosciuto delle attività;
in Colonna 3 la plusvalenza costituita dalla differenza tra il valore (Colonna 1) e il costo (Colonna 2);
in Colonna 4 le minusvalenze indicate nel Rigo RT9 e nel Rigo RT50 del modello Unico 2014 qualora
non utilizzate in compensazione, nonché le minusvalenze indicate nel Rigo RT31 del Mod. UNICO
2014, queste ultime per una quota pari al 62,50% del loro ammontare, qualora non utilizzate in compensazione;
in Colonna 5, la minusvalenza derivante dalla Sezione I, qualora non utilizzata in compensazione;
in Colonna 6, la minusvalenza indicata nel Rigo RT122, Colonna 3, qualora non utilizzata in compensazione;
in Colonna 7, la plusvalenza (importo di Colonna 3) eventualmente compensata con le minusvalenze
indicate nelle Colonne 4, 5 e 6;
in Colonna 8, l’imposta sostitutiva pari al 20% della plusvalenza netta (Colonna 7)
Per il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere utilizzato il codice tributo 1133.
RIGO RT122
Nel Rigo RT122, va riportato:
• in Colonna 1 il valore complessivo delle attività alla data del 30 giugno 2014, qualora dall’operazione
di affrancamento risulti una minusvalenza;
• in Colonna 2 il costo complessivo fiscalmente riconosciuto delle attività;
• nella Colonna 3 la minusvalenza costituita dalla differenza tra l’importo indicato nella Colonna 2 e
l’importo della Colonna 1. La minusvalenza non utilizzata in compensazione, deve essere riportata nel
rigo RT92, Colonna 5.
X CASI PRATICI
CESSIONE DI PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA CON REALIZZO DI
PLUSVALENZA
Il Sig. Esposito possiede una partecipazione del 10% nella società “Alfa S.r.l.”.
La partecipazione era stata acquistata nell’anno 2006 per un corrispettivo di acquisto pari a 100.000 euro.
Il 23 giugno 2014 cede la sua partecipazione contro un corrispettivo di cessione di 140.000 euro.
Come andrà dichiarata in UNICO la predetta cessione? La plusvalenza concorrerà a formare il reddito
complessivo del Sig. Esposito e quindi avrà effetti sulla progressività dell’IRPEF?
Innanzitutto il legislatore prevede che sono considerate “non qualificate” le partecipazioni, titoli o diritti che
rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5
o al 25%, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Pertanto il caso in questione configura una cessione di una partecipazione non qualificata.
In UNICO 2015 PF, il Sig. Esposito dovrà pertanto compilare la Sezione I del Quadro RT.
Il costo fiscalmente rilevante della partecipazione del Sig. Esposito è pari a 100.000 euro, e conseguentemente il soggetto realizza una plusvalenza di 40.000 euro.
In dichiarazione dovrà compilare il Quadro RT come di seguito indicato.
Nel Rigo RT1 dovrà indicare il corrispettivo percepito dalla cessione della partecipazione, 140.000 euro.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
615
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
Nel Rigo RT2, Colonna 3, dovrà indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle
quote di partecipazione, 100.000 euro.
Nel Rigo RT3, Colonna 2, si dovrà indicare la plusvalenza determinatasi con la cessione, 40.000 euro. Lo
stesso importo andrà riportato nel Rigo RT6.
Nel Rigo RT7 dovrà indicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 20% della plusvalenza realizzata,
8.000 euro. Tale importo andrà riportato anche nel Rigo RT10.
140.000
100.000
40.000
8.000
8.000
CESSIONE DI PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA CON REALIZZO DI
MINUSVALENZA
Il Sig. Rossi possiede una partecipazione del 10% nella società “Alfa S.r.l.”.
La partecipazione era stata acquistata nell’anno 2006 per un corrispettivo di acquisto pari a 100.000 euro.
Il 23 giugno 2014 cede la sua partecipazione contro un corrispettivo di cessione di 70.000 euro.
Come andrà dichiarata in UNICO la predetta cessione? La minusvalenza concorrerà a formare il reddito
complessivo del Sig. Rossi e quindi avrà effetti sulla progressività dell’IRPEF?
Il caso in questione configura una cessione di una partecipazione non qualificata.
In UNICO 2015 PF, il Sig. Rossi dovrà pertanto compilare la Sezione I del Quadro RT.
Il costo fiscalmente rilevante della partecipazione del Sig. Rossi è pari a 100.000 euro, e conseguentemente il soggetto realizza una minusvalenza di 30.000 euro.
In dichiarazione dovrà compilare il Quadro RT come di seguito indicato.
Nel Rigo RT1 dovrà indicare il corrispettivo percepito dalla cessione della partecipazione, 70.000 euro.
Nel Rigo RT2 Colonna 3, dovrà indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle
quote di partecipazione, 100.000 euro.
Nel Rigo RT3 Colonna 1, si dovrà indicare la minusvalenza determinatasi con la cessione, 30.000 euro,
avendo cura di indicare l’importo “zero” in Colonna 3.
Tale minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto.
L’importo di cui al Rigo RT3, Colonna 1, andrà riportato al Rigo RT10. Tale minusvalenza non può essere
utilizzata in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni III e IV, mentre possono essere portate in
diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione II e/o VIII.
616
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
30.000
70.000
100.000
30.000
X CASI PARTICOLARI
MINUSVALENZE DA CESSIONE
I soci di una società a responsabilità limitata hanno proceduto a rivalutare i valori fiscalmente ammessi
usufruendo della rivalutazione delle partecipazioni ex legge n. 244/2007 e successive modiche e proroghe.
Nel 2014 i soci hanno ceduto le proprie partecipazioni qualificate realizzando un corrispettivo inferiore
all’importo risultante dalla rivalutazione.
La minusvalenza va riportata nel Modello UNICO? In caso affermativo si chiede in quale Quadro, Sezione,
Rigo vadano indicati gli eventuali importi relativi, a valore nominale, valore rivalutato e valore di realizzo
delle quote?
Nonostante le istruzioni alla compilazione del Quadro RT di UNICO affermino che il Quadro va compilato
per dichiarare le plusvalenze da cessione di partecipazioni, qualunque cessione di partecipazioni deve
essere segnalata nel Quadro RT. Questa affermazione trae legittimazione dalla circostanza che sia per
partecipazioni non qualificate (I e II) sia per quelle qualificate (Sezione III del Quadro RT) è richiesta
l’indicazione della minusvalenza oggetto di possibile riporto a nuovo nel quinquennio. Ciò in linea generale
poiché le minusvalenze che derivano dalla rideterminazione del costo della partecipazione non sono riconosciute fiscalmente.
Da queste premesse la corretta compilazione del Quadro RT, per le Sezioni I, II, III è la seguente:
• nel Rigo RT2, RT22 o RT62 indicazione del costo (a seconda che si tratta di partecipazione non qualificata o qualificata), va barrata la casella del costo rideterminato;
• nel Rigo RT3, RT23 o RT63 in Colonna 1 va indicato l’importo della minusvalenza che potrà essere
portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi
d’imposta successivi ma non oltre il quarto.
LA PLUSVALENZA VA DICHIARATA NEL QUADRO RT
Il sig. Bianchi è socio accomandatario di una s.a.s. esercente attività commerciale di cui detiene, una partecipazione pari al 67% del capitale sociale.
Nel 2014 cede l’intera quota di partecipazione qualificata ottenendo una plusvalenza. Si suppone che il
sig. Bianchi sia una persona fisica, e, considerata questa premessa quale fondamentale per il seguito della risposta, la somma ritratta dalla cessione, cioè la plusvalenza, configura un reddito diverso di natura finanziaria cioè capital gain, ex art. 67, lett. c), del TUIR. Questa norma disciplina il trattamento della plusvalenza qualificata da capital gain prevedendo la tassazione del 49,72% della plusvalenza stessa, quale
parte che concorre alla formazione del reddito complessivo, e da indicare nel Quadro RT, Sezione III di
UNICO PF 2015.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
617
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
PLUSVALENZA CESSIONE PARTECIPAZIONI
Un socio, persona fisica, di una società a responsabilità limitata cede la sua quota di partecipazione al capitale ad un altro socio persona fisica.
La cessione di una partecipazione in società a responsabilità limitata, da parte di persona fisica, costituisce per il cedente:
• un reddito diverso (tassato nell’ambito del reddito complessivo) nella misura del 40% della plusvalenza realizzata (ovvero del 49,72% del loro ammontare a seconda del periodo a cui la cessione si riferisce), nel caso in cui la partecipazione posseduta sia “qualificata” ai sensi della lett. c), del comma
1 dell’art. 67 del TUIR;
• un reddito assoggettato a ritenuta alla fonte del 20% (ovvero del 26% a seconda del periodo a cui la
cessione si riferisce) a titolo di imposta, applicata sul 100% della plusvalenza realizzata, nel caso in
cui la partecipazione posseduta sia “non qualificata” ai sensi della lett. c-bis), del comma 1, dell’art.
67 del TUIR.
La plusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo incassato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è pari al costo di acquisto o sottoscrizione della medesima, aumentato degli eventuali oneri accessori, nonché di tutti i versamenti a fondo perduto (ossia
senza obbligo di restituzione per la società) eventualmente effettuati dal socio a favore della società.
VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI SUCCESSIONE
Dal giorno 3 ottobre 2006 il legislatore ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
A seguito di predetta reintroduzione, nel caso in cui un soggetto riceva delle partecipazioni in successione
dopo il 3 ottobre 2006, secondo quanto disposto dall’art. 68, comma 6, del TUIR, il costo d’acquisto da
considerare ai fini della determinazione della plusvalenza in sede di cessione è il valore dichiarato “agli
effetti dell’imposta di successione”, ossia il valore della partecipazione indicato nella dichiarazione di
successione, come confermato dall’Agenzia delle entrate nella Risoluzione 17 aprile 2008, n. 158/E.
Invece, nel caso di partecipazioni ricevute per donazione il predetto art. 68, comma 6 prevede che, ai fini
della determinazione della plusvalenza, “nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il
costo del donante”.
USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ
In caso di cessione di usufrutto e nuda proprietà, se il cedente rimane titolare del diritto di voto, per la qualificazione della cessione si fa riferimento alla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata. In particolare, la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione
ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al
rapporto tra il valore dell’usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.
Il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e
48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
618
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
PERCENTUALE CEDUTA
=
VALORE NOMINALE AZIONI
X
VALORE USUFRUTTO O NUDA
PROPRIETA’
VALORE PIENA PROPRIETA’
COSTO DI ACQUISTO PER SUCCESSIONE O DONAZIONE
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza,
quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo
il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla
data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de
cuius. Nel caso di acquisto per donazione la società deve assumere il costo del donante e, cioè, quello
che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di
cui abbia il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione relativa al cosiddetto “scudo fiscale” (D.L. n. 350/2001), in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l’importo indicato nella stessa dichiarazione riservata.
COSTO DI ACQUISTO DEI TITOLI PARTECIPATIVI
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o
in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società che producono redditi in forma associata (art. 5 del D.P.R. n. 917/1986),
il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano,
fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio (art. 68, comma 6, del D.P.R. n.
917/1986).
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI
In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto (art. 5 della legge n. 448/2001 e
dell’art. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni).
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
619
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
VALORE CESSIONE A TERMINE E A PRONTI VALUTE
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a
termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal
cambio storico calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dal contribuente.
Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al
minore dei cambi mensili determinati con l’apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI TITOLI DIVERSI DA QUELLI PARTECIPATIVI
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora
la cessione derivi dall’esercizio in forma specifica di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo
conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo
percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d’investimento
collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo
di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione.
CONTRATTI DERIVATI
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti
dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che la società ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui
alla citata disposizione dell’art. 67, lett. c-quater).
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sottostante sia
eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile
va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo
oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di
cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del TUIR, i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le
620
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 2 - QUADRO RT
somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi
passivi (art. 68, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986). Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la
deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o
redditi), indicate nella presente Sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia
evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata. Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute,
metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere portate in deduzione dalle
plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare
un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei
corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
DEROGHE ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il comma 4 dell’art. 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a
regime fiscale privilegiato (D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’art. 167,
comma 4, del TUIR).
In relazione a queste ultime plusvalenze dovrà essere compilata la Sezione IV del presente Quadro. Nel
caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o
redditi), indicate nella presente Sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata. Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle
plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa. A decorrere dal 25 giugno 2008, le plusvalenze
di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, costituite da non più di 7 anni e possedute
da almeno 3 anni (start up), non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro 2 anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la
medesima attività, sempreché si tratti di società costituite da non più di 3 anni.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna
delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del
calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
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FASCICOLO 2 - QUADRO RT
X CHECK LIST DI VERIFICA
Plusvalenze finanziarie
Certificazione
Plusvalenze soggette a imposta sostitutiva 20%
RT1 - RT10
Verificare le eccedenze di minusvalenze relative ad anni precedenti
Plusvalenze soggette a imposta sostitutiva 26%
RT21 - RT29
Verificare le eccedenze di minusvalenze relative ad anni precedenti
Verificare l'opzione per l'affrancamento del costo o del valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2011 (art. 2 DL 282/2002)
SI
RT105
NO
Plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate
RT61 - RT68
Verificare le eccedenze di minusvalenze relative ad anni precedenti
Plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società residenti in Stati con
regime fiscale privilegiato
RT81 - RT88
Verificare le eccedenze di minusvalenze relative ad anni precedenti
Riepilogare le minusvalenze non compensate nell'anno
RT090 - RT95
Affrancamento del costo o del valore di acquisto al 30/06/2014
RT121 - RT122
Riepilogo importi a credito
RT103 - RT104
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