plusvalenze “preziose”: compensazione in unico
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plusvalenze “preziose”: compensazione in unico
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti L'ESPERTORISPONDE 18SETTEMBRE2012 PLUSVALENZE“PREZIOSE”:COMPENSAZIONEINUNICO Premessa-Illegislatoreitalianoassoggettaatassazionelecessionidimetallipreziosi,purchéquestiultimisiano allostatogrezzo(esempiopolveri,grani,lamine,lingotti,ecc.)oditipomonetato,mentrenontassalacessionedi orousato,purchéabbialaformadioreficeriaogioielleria(collanine,bracciali,anelli,orecchini,ecc.).Perlemonete d’oro,infatti,ricorreilpresuppostoimpositivoinbaseallaletterac-ter,comma1,articolo67delTuir;mentreèda escludereperigioielli,inquantocomechiaritoanchedallaCircolare165/E/1998,soltantoimetallipreziosilavorati (quali appunto i gioielli) sono esclusi da prelievo Irpef, mentre ne restano assoggettati quelli allostato grezzo (lingotti, pani, verghe, eccetera) e quelli appunto monetati. L’art. 67 e 68 del Tuir, disciplinando i redditi diversi, sancisce che la plusvalenza derivante dalla cessione di particolari metalli preziosi (vedi lingotti)deve essere tassataindichiarazionedeiredditi. QuadroRT-Ilvaloredellaplusvalenzatassabile,datodalladifferenzatrailcorrispettivopattuitoperlacessioneeil valore di acquisto del metallo, aumentato di ogni onere inerente la produzione, compresa l’eventuale imposta di successioneodonazione,lespesenotarili,ecc.(fattaeccezionepergliinteressipassivi)vadichiaratanelquadro RT–sezioneII“Plusvalenzedinaturafinanziaria”.Laplusvalenzarealizzatasaràsoggettaatassazioneinmodo separato, con un’aliquota fissa del 20%, così come previsto dal recente regime di tassazione delle rendite finanziarieintrodottodalDecretoSalvaItalia.Siprecisacheil20%saràapplicabileunicamentesulleplusvalenze scaturite da cessioni perfezionatea decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per le plusvalenze conseguite nei periodid’impostaprecedenti,siavràugualmenteunatassazione,maconunapercentualedecisamenteminore, ossia del12,50%.NellasezioneIIdelquadroRTdiUnicoPF2012(anno2011)einparticolarealrigoRT12,si devonodichiarareleplusvalenzeeglialtriredditidiversidinaturafinanziaria,dicuiall’art.67,comma1,lett.dacbis) a c-quinquies) del Tuir, i cui corrispettivi sono statipercepiti nel 2011 e per le quali è dovuta l’imposta sostitutivadel12,50%.Attenzionealfattocheperlecessioniatitoloonerosodimetallipreziosi,inmancanzadella documentazionedelcostodiacquisto,nelrigoRT11vaindicatoil75%dell’importoindicatoalrigoRT10(prezzodi cessione). Compensazione plusvalenze/minusvalenze - Il trasferimento di titoli azionari, in generale ai sensi dell’art. 67, comma 1 del Tuir, produce redditi consideratiredditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e altri proventi realizzatimediantelacessioneatitoloonerosodiazionieognialtrapartecipazionealcapitaleoalpatrimoniodi societàdipersoneresidenti(art.5,Tuir),soggettipassividell’IRES(S.r.l.oS.p.A.),quindivannoanch’essidichiarati n e lquadro RT, così come le minusvalenze relative. Per capire se la plusvalenza indicata al RIGO RT 12 può esserecompensataconlaminusvalenzageneratasutitoliazionari,ènecessariofareundistinguo:titoliazionari detenuti in qualità dipersonafisica o nell’attività d’impresa e detenzione di unapartecipazione qualificata onon qualificata nella società erogante il dividendo. Si ipotizzi il caso standard di una minusvalenza generata da un soggettoinqualitàdipersonafisica.Sottoilprofilodelleimpostedirette,inbaseall’art.47,comma1delTuir,gliutili distribuiti appunto a unapersona fisica da società ed enti soggetti ad Ires, concorrono alla formazione del suo redditocomplessivolimitatamenteal40%delloroammontare(o49,72%seitrasferimentisonostatieffettuatidal 1°gennaio2009)selapartecipazioneèqualificata(sezioneIIIAesezioneIIIBdelquadroRT).Glistessiutilisono soggettiaritenutaallafonteatitolod’impostaoadimpostasostitutiva(12,5%),comeprevistodall’art.3,comma 3, lettera a), dello stesso testo unico, se la partecipazione è non qualificata (sezione II del quadro RT). Le minusvalenzehannolostessodestino!(Perinciso,anormadell’art.67,comma1,letterac),delTuirsiconsiderano “qualificate”lepartecipazionicherappresentino,complessivamente,unapercentualedeidirittidivotoesercitabili nell’assembleaordinariasuperioreal2oal20%ovverounapartecipazionealcapitaleoalpatrimoniosuperioreal 5oal25%,secondochesitrattidititolinegoziatiinmercatiregolamentatiodialtrepartecipazioni). Natura della minusvalenza– Prassi vuole che l’ipotesi più probabile, nell’ambito in oggetto, sia quella di una minusvalenzaadisposizionedipersonafisicaderivantedaunapartecipazionenonqualificata.Intalcasosipotrà pertantocompensarelaminusvalenza,indicataalrigoRT14oRT13,conlaplusvalenzaindicataalrigoRT12.Le minusvalenze della sezione II potranno abbattere le plusvalenze della sezione II.Attenzione però al fatto che le minusvalenze della sezione II non potranno abbattere le plusvalenze esposte nelle sezioni III e IV.Alla luce di quanto sopra, quindi, il nocciolo della questione sarà dato dalla natura della minusvalenza: si potrà procedere effettuandounacompensazionesolamentenelcasoilcuilaminusvalenzasivedràapplicarelastessatassazione dellaplusvalenzadaabbattere. AUTORE:CARLADELUCA ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it