Plusvalenze e sopravvenienze nell`UNICO del libero professionista
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Plusvalenze e sopravvenienze nell`UNICO del libero professionista
FISCO Dichiarazioni Plusvalenze e sopravvenienze nell’UNICO del libero professionista di Paolo Parisi (*) Con l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 54 del T.U.I.R. (con la Finanziaria per il 2007) infatti, è stato espressamente sancito che le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, concorrono a formare il reddito se: sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Con questa nuova disposizione il legislatore ha voluto armonizzare la disciplina afferente alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, collegando alla deducibilità del costo del bene strumentale la rilevanza reddituale della plusvalenza/minusvalenza eventualmente realizzata a seguito dell’alienazione dello stesso. L’ADEMPIMENTO " UNICO PF e SP - quadro RE Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito, in base all’art. 54, comma 1, del T.U.I.R., dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura ‘‘percepiti’’ e quello delle spese ‘‘sostenute’’. È, altresı̀, previsto che concorrono a formare il reddito anche le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, determinate in base alla differenza tra il corrispettivo o l’indennità percepiti (ovvero il valore normale, in assenza del corrispettivo) e il costo non ammortizzato del bene. " Riferimenti – Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1º febbraio 2010 – D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 29 (convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248) – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54 Attenzione Nella fase temporale che andava dalla data di vigenza del D.L. n. 223/2006 (4 luglio 2006) a quella della Finanziaria per il 2007 (1º gennaio 2007) la norma consentiva ai liberi professionisti, diversamente da quanto accadeva e accade per le imprese (art. 101, comma 1, D.P.R. n. 917/1986), la deduzione delle minusvalenze ‘‘da autoconsumo’’, non richiedendo tra i requisiti necessari per la rilevanza fiscale di tali componenti negativi che esse fossero ‘‘realizzate’’. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito, in base all’art. 54, comma 1, del T.U.I.R., dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura ‘‘percepiti’’ e quello delle spese ‘‘sostenute’’. Nel comma 1-bis dell’art. 54 del T.U.I.R. è stato previsto che concorrono a formare il reddito anche le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, determinate in base alla differenza tra il corrispettivo o l’indennità percepita (ovvero il valore normale, in assenza del corrispettivo) e il costo non ammortizzato del bene. Determinazione della plusvalenza/minusvalenza Il successivo comma 1-ter dello stesso art. 54 fissa la modalità di determinazione della plusvalenza (ovvero minusvalenza) che è data dalla differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali L’art. 36, comma 29, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto, anche nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo, la rilevanza reddituale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate attraverso la cessione, a titolo oneroso, di beni strumentali. PRATICA FISCALE e Professionale (*) Professore di diritto tributario - Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e Coordinatore del Centro Studi di Aggiornamento Tributario di IPSOA 25 n. 17 del 26 APRILE 2010 FISCO Dichiarazioni Tavola n. 1 - Plusvalenza o minusvalenza euro 5.000 x (4.519,00/8.000) = euro 2.824,37 La plusvalenza di euro 2.824,37, come sopra determinata, è imponibile nel 2009 e deve essere indicata al rigo RE4 del modello UNICO 2010/PF, nonché al rigo IQ50 del modello IRAP 2010. L’Agenzia delle Entrate con la citata Circolare n. 28/ E/2006 ha precisato che: in applicazione del criterio di applicazione temporale dei redditi di lavoro autonomo fondato sul principio di cassa e in mancanza di un espresso riferimento normativo, non vi sia la possibilità per il professionista di rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata, come previsto, invece, dall’art. 86, comma 4, del T.U.I.R. per le imprese; qualora il costo del bene non sia integralmente deducibile (come nel caso degli autoveicoli e degli apparecchi telefonici fissi e mobili), le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Dalla lettura della norma, dunque, la plusvalenza/ minusvalenza è determinata come differenza tra: il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato in caso di cessione a titolo oneroso o conseguimento di un’indennità; il valore normale del bene (ricavabile dall’art. 9 D.P.R. n. 917/1986) e il costo non ammortizzato, in caso di autoconsumo. Attenzione Nell’ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. La plusvalenza concorre a formare il reddito sulla base della predetta proporzione cosı̀ come previsto dall’art. 164, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986, nell’ambito del reddito d’impresa. Ciò che è normativamente previsto per le sole imprese all’art. 164 comma 2, D.P.R. n. 917/1986 viene esteso in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 4 agosto 2006 n. 28/E ai redditi degli esercenti arti e professioni (collocazione che deriva dal fatto che la fattispecie si presenta con assoluta rilevanza per i veicoli). Attenzione Per costo non ammortizzato del bene si intende il costo fiscalmente riconosciuto, ossia la differenza tra costo storico e fondo ammortamento. ESEMPIO N. 1 Il dottore commercialista PAMA ha ceduto nel corso del 2009 l’autovettura, acquistata nel mese di ottobre 2008. Il costo storico dell’auto è di euro 32.000 (ivi compresa la quota di IVA non detraibile). Il prezzo di cessione è di euro 29.000 (+ IVA sulla quota imponibile), incassato interamente nel 2009. Il piano di ammortamento si sviluppa come segue: quota di ammortamento dedotta euro 4.519,00 quota di ammortamento spettante euro 8.000,00 Al momento della cessione, l’auto risulta contabilmente ammortizzata per euro 8.000. Fiscalmente, l’ammortamento dedotto ammonta euro 4.519,00 (25% del limite di euro 18.075,99). Contabilmente, l’operazione determina una plusvalenza patrimoniale, come segue: Prezzo di cessione euro 29.000 Residuo da ammortizzare euro 24.000 Plusvalenza euro 5.000 Fiscalmente, la plusvalenza rileva in base al rapporto tra ammortamenti fiscalmente dedotti e ammortamenti complessivamente effettuati: PRATICA FISCALE e Professionale Successivamente, la stessa Agenzia, nella Risoluzione 21 luglio 2008 n. 310/E, affermò, in assenza di un’esplicita previsione normativa e in aderenza ai principi di tutela dell’affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, che l’estromissione dei beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genererà plusvalenza tassabile ovvero minusvalenza deducibile solo se riferita a beni mobili acquistati dal professionista in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 e, quindi, dopo il 4 luglio 2006. Nella risposta a un question time datato 21 febbraio 2007 n. 5-00752 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli esercenti arti e professioni devono assoggettare a imposizione le plusvalenze derivanti dall’estromissione di immobili strumentali solo se questi ultimi sono stati acquistati successivamente al 1º gennaio 2007. 26 n. 17 del 26 APRILE 2010 FISCO Dichiarazioni sionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali è che il corrispettivo della cessione di un bene strumentale non deve essere: maggiorato del contributo integrativo (2% o 4%); assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto; e per i professionisti che risultano iscritti alla gestione separata INPS è possibile applicare la rivalsa previdenziale del 4% sui ‘‘compensi’’. Ulteriormente, non viene concessa la possibilità al professionista/artista di rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata, come previsto, invece, dall’art. 86 comma 4, D.P.R. n. 917/1986 per le imprese; sempre difformemente dalle imprese, l’incasso del corrispettivo della cessione di beni plusvalenti in diversi periodi d’imposta origina, di fatto, una diluizione della tassazione del provento che ‘‘sostituisce’’ la facoltà di rateizzazione propria delle imprese. Attenzione Per quanto concerne le plusvalenze relative agli immobili adibiti all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale e familiare del contribuente, le stesse non assumono rilevanza, in quanto tali immobili non sono considerati strumentali (dall’art. 43 del T.U.I.R.), né risulta ammortizzabile il relativo costo. Tali plusvalenze non devono nemmeno rientrare tra quelle imponibili, quali redditi diversi in caso di rivendita entro 5 anni dall’acquisto, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., trattandosi di proventi pur sempre conseguiti nell’esercizio dell’arte o professione, cosı̀ come i componenti negativi parzialmente deducibili in tale ambito. In ordine a questo ultimo punto, l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con circolare 12 maggio 2008 n. 1/IR, ha osservato che, anche ammettendo che le plusvalenze su tali immobili possano considerarsi come non conseguite nell’esercizio di arti e professioni e pertanto riconducibili ai redditi diversi, appare piuttosto remota la loro tassabilità, ‘‘in quanto sono espressamente escluse dall’ambito applicativo della norma le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Dal momento che l’uso promiscuo, nella generalità delle circostanze, si sostanzia nell’utilizzo dell’immobile, oltre che per l’attività esercitata, anche per esigenze abitative e che, ai fini della predetta esclusione, la norma non richiede che la destinazione a uso abitativo dell’immobile sia esclusiva, si può concludere che potrebbero rientrare nell’ambito applicativo della lett. b) dell’art. 67 del T.U.I.R., solo quelle rare ipotesi in cui le finalità extra lavorative non siano riconducibili all’uso abitativo da parte del lavoratore autonomo o dei suoi familiari e sempre che la cessione avvenga nel quinquennio dall’acquisto’’. Attenzione Il fatto di non poter rateizzare le plusvalenze, rende inapplicabile per il professionista l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella Risoluzione 17 dicembre 2007, n. 379/E, in cui è stato chiarito che il conteggio del periodo di possesso di 3 anni, previsto dall’art. 86 del D.P.R. n. 917/1986 per la rateizzazione della plusvalenza, inizia dal momento della consegna del bene in leasing e non dal momento del riscatto. Compilazione del quadro RE del Mod. UNICO 2010 Le modifiche in commento comportano la compilazione di appositi righi nel quadro RE del modello UNICO PF 2010. In particolare: nel rigo RE4 ‘‘plusvalenze patrimoniali’’ occorre indicare, ai sensi dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, D.P.R. n. 917/1986 le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Differenze con il reddito di impresa Malgrado si intravedano dei parallelismi tra la disciplina del reddito di lavoro autonomo e quella di impresa, è importante rimarcare le sostanziali differenze che permangono tra le due tipologie reddituali sulle fattispecie in commento. In primo luogo, il reddito di lavoro autonomo si regge sul principio di cassa e ai fini dell’individuazione del momento di tassazione/deduzione della plus/minusvalenza, rileva il momento in cui il corrispettivo è incassato e non quello di emissione della fattura relativa alla cessione del bene. Altro aspetto peculiare da considerare per i profes- PRATICA FISCALE e Professionale 27 n. 17 del 26 APRILE 2010 FISCO Dichiarazioni Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis del medesimo articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18. In particolare, si evidenzia che: nel rigo G4 occorre indicare le plusvalenze; nel rigo G10 devono essere riportate le minusvalenze dei beni strumentali. Plusvalenze e IRAP L’attrazione delle plus/minusvalenze nella determinazione dei redditi di lavoro autonomo comporta la loro automatica rilevanza anche ai fini del calcolo del valore della produzione ai fini IRAP, in violazione dell’art. 8, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in cui si afferma che ‘‘la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti l’attività esercitata’’. Le plus/minusvalenze patrimoniali costituiscono componenti diverse dai compensi, per cui dovrebbero costituire voci non rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione. Tuttavia, le istruzioni del modello IRAP 2010/PF per la compilazione della Sezione V ‘‘Esercenti arti e professioni’’, confermano quanto già specificato espressamente nel modello dell’anno precedente, ossia che: al rigo IQ50 ‘‘Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica’’, occorre riportare, oltre gli altri componenti positivi, anche l’importo indicato al rigo RE4 ‘‘plusvalenze patrimoniali’’ della dichiarazione dei redditi; al rigo IQ51 ‘‘Costi inerenti all’attività esercitata’’, occorre indicare, oltre gli altri componenti negativi, l’importo delle minusvalenze patrimoniali indicati al rigo RE18 ‘‘Minusvalenze patrimoniali’’ della dichiarazione dei redditi. Proventi non costituenti elementi reddituali del lavoratore autonomo A seguito di un’istanza d’interpello relativa all’imponibilità IRPEF dei contributi concessi al titolare di uno studio professionale ai sensi della Legge 28 novembre 1996, n. 608 per l’acquisto di beni strumentali e per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 22 ottobre 2001, n. 163 chiarisce i seguenti punti: i compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo sono costituiti dalle erogazioni che i clienti corrispondono ai professionisti ed artisti nel periodo d’imposta considerato; devono ritenersi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro autonomo gli altri proventi diversi dai compensi come le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze; i contributi di cui all’art. 9-septies), lett. a) e c), Legge n. 608/1996 (cd. prestito d’onore), concessi rispettivamente per l’acquisto di attrezzature e per le spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività, in assenza di specifiche prescrizioni non possono considerarsi compresi nel concetto di compenso, e pertanto il valore da attribuire a detti beni ai fini dell’applicazione dei coefficienti per la conseguente effettuazione dell’ammortamento è pari al costo di acquisto effettivamente sostenuto al netto del contributo ricevuto. In caso di cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali, dovrebbe tuttora escludersi la tassazione dell’eventuale sopravvenienza attiva realizzata, non essendo applicabile direttamente ai lavoratori autonomi la disposizione contenuta nel Plusvalenze e modelli degli studi di settore Si segnala, infine, che anche nel Quadro G ‘‘dati contabili’’ dei modelli studi di settore riservati ai professionisti, sono ora previsti appositi righi per indicare le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali dagli stessi realizzate. PRATICA FISCALE e Professionale 28 n. 17 del 26 APRILE 2010 FISCO Dichiarazioni comma 5, art. 88 del D.P.R. n. 917/1986. Peraltro, anche qui in sede non ufficiale, l’Agenzia delle Entrate si è espressa ritenendo tassabile tale provento in quanto ‘‘cessione di elemento immateriale riferibile all’attività artistica o professionale’’ (art. 54, comma 1-quater, D.P.R. n. 917/1986). ESEMPIO N. 2 Il dottor commercialista PAMA ha ceduto, nel corso del mese di novembre 2009, un computer del proprio studio, acquistato nel mese di aprile 2008. Costo storico euro 2.000 + IVA Prezzo di cessione euro 1.300 + IVA, incassato interamente nel 2009. Il computer è stato ammortizzato applicando il coefficiente del 20%, pertanto, il piano di ammortamento si sviluppa come segue: Anno Costo storico Quota di ammortamento Fondo di ammortamento Residuo da ammortizzare 2008 2.000 400 400 1.600 2009 2.000 400 800 1.200 2010 2.000 400 1.200 800 2011 2.000 400 1.600 400 2012 2.000 400 2.000 - Il residuo da ammortizzare al momento dell’alienazione del bene è pari ad euro 1.600, di conseguenza, l’operazione determina una minusvalenza patrimoniale, come segue: Prezzo di cessione euro 1.300 Residuo da ammortizzare euro 1.600 Minusvalenza - euro 300 La predetta minusvalenza dovrà essere riportata: al rigo RE18 del quadro RE del modello UNICO 2010/PF al rigo IQ51 del modello IRAP 2010 PRATICA FISCALE e Professionale 29 n. 17 del 26 APRILE 2010 FISCO Dichiarazioni ESEMPIO N. 3 Il dottor commercialista PAMA ha estromesso nel corso del 2009 alcuni mobili del proprio studio, assegnandoli ad un proprio familiare. I beni erano stati acquistati nel mese di aprile 2008 e il relativo valore normale è pari ad euro 3.600. Il valore residuo da ammortizzare dei suddetti mobili è pari ad euro 3.000, di conseguenza, l’operazione determina una plusvalenza patrimoniale di euro 600, come segue: Valore normale euro 3.600 Residuo da ammortizzare euro 3.000 Plusvalenza euro 600 La plusvalenza di euro 600 è imponibile nel 2009 e deve essere indicata: al rigo RE4 del modello UNICO 2010/PF al rigo IQ50 del modello IRAP 2010 SULL’UNICO 2010 del libero professionista’’, n. 17/2010, pag. 25 P. Mazza, ‘‘UNICO 2010: redditi di partecipazione e soci delle società di persone’’, n. 17/2010, pag. 31 A. Mastroberti, ‘‘Prospetto per la deduzione degli interessi passivi in UNICO 2010’’, n. 17/2010, pag. 37 E. Ribacchi, ‘‘UNICO 2010 Società di Capitali: le operazioni di fusione e scissione’’, n. 17/2010, pag. 41 Pratica Fiscale P. Parisi, ‘‘Modello UNICO 2010: modalità e termini di presentazione e di versamento’’, n. 13/2010, pag. 14 P. Parisi, ‘‘Oneri detraibili e deducibili in UNICO 2010’’, n. 14/2010, pag. 29 E.Sesini e V.Artinai, ‘‘UNICO 2010: le detrazioni’’, n. 15/2010, pag. 24 P. Parisi, ‘‘Recupero del patrimonio edilizio e risparimio energetico in UNICO 2010’’, n. 15/2010, pag. 32 S. Viscione, ‘‘UNICO 2010: contribuenti minimi’’, n. 15/ 2010, pag. 37 A. Mastroberti, ‘‘Detassazione Tremonti-ter in UNICO 2010’’, n. 15/2010, pag. 43 P.Parisi, ‘‘Gli immobili dei liberi professionisti in UNICO 2010’’, n. 16/2010, pag. 17 A. Mastroberti, ‘‘UNICO 2010: bonus per la ricapitalizzazione societaria’’, n. 16/2010, pag. 21 E.Ribacchi, ‘‘UNICO 2010: la disciplina delle perdite’’, n. 16/2010, pag. 26 P. Mazza, ‘‘IRAP 2010: la determinazione della base imponibile’’, n. 16/2010, pag. 30 P. Parisi, ‘‘Plusvalenze e sopravvenienze nell’UNICO PRATICA FISCALE e Professionale Corriere Tributario G. Ferranti, «Dichiarazione per la Tremonti-ter e comunicazione per la Tremonti-quater», n. 17/2010, pag. 1325 N. Forte, «Le detrazioni d’imposta nel Mod. UNICO 2010», CT n. 17/2010, pag. 1333 30 n. 17 del 26 APRILE 2010