dividendi e plusvalenze: imponibilità del 49,72%
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dividendi e plusvalenze: imponibilità del 49,72%
DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72% a cura Dott. Antonio Gigliotti La legge Finanziaria 2008, a seguito della riduzione dell’aliquota nominale dell’Ires, ha demandato al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’introduzione, mediante apposito decreto, di nuove percentuali di imposizione su dividendi e su plusvalenze, con l’obiettivo di mantenere invariato il carico fiscale complessivo rispetto al previgente regime. Il provvedimento in questione, emanato il 2 aprile 2008, ha previsto per le partecipazioni qualificate una percentuale di imponibilità del 49,72% del dividendo e una percentuale di esenzione sulle plusvalenze del 50,28%. Premessa Il Decreto 2 aprile 2008, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2008) siglato dal Ministero dell’Economia, ha fissato delle nuove percentuali di tassazione Irpef dei redditi da dividendi, plusvalenze e minusvalenze (artt. 47 e 59 Tuir), a seguito della riduzione dell’aliquota IRES che va dal 33% al 27,5%, introdotta dalla Finanziaria 2008. Precisamente, vengono tassati ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 49,72%: gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’Ires; i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; le remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio; www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 1 Con riferimento alle plusvalenze pex, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50,28% del loro ammontare (fino al 31.12.2008 è il 60%). La stessa percentuale si applica anche alla quota non deducibile della corrispondente minusvalenza. Le plusvalenze e le minusvalenze di partecipazioni qualificate realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009, inoltre, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare, mentre è fissata la misura del 40% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere prima del 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi sono percepiti interamente o in parte a decorrere dalla stessa data. Soggetti destinatari e aliquote Più in particolare, i soggetti destinatari e le nuove percentuali di tassazione/esenzione sono: a. la percentuale di concorso al reddito complessivo degli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa, in società ed enti Ires e dei proventi equiparati a tali utili (art. 47, comma 1, del TUIR) è pari al 49,72 per cento (ai sensi dell’art. 1 del DM in oggetto); b. la percentuale di concorso al reddito complessivo delle plus/minusvalenze derivanti dal nell’esercizio realizzo delle partecipazioni qualificate non detenute di impresa, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati (art. 68, comma 3) è pari al 49,72 per cento (ai sensi dell’art. 2, primo comma, del DM in oggetto); c. la percentuale di esenzione al reddito d’impresa degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, detenute nell’esercizio d’impresa, in società ed enti soggetti all’Ires e dei proventi ad essi equiparati (art. 59) è pari al 50,28 per cento (ai sensi dell’art. 1 del DM in oggetto); www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 2 d. la percentuale di esenzione e di indeducibilità dal reddito d’impresa rispettivamente delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dal realizzo delle partecipazioni detenute nell’esercizio di impresa in imprese soggette e non soggette all’Ires (in altre parole, società di capitali e di persone), nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati (art. 58, comma 2) è pari al 50,28 per cento (ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del DM in oggetto), quando sussistono i presupposti per la participation exemption. Nuova percentuale di imponibilità: data di decorrenza Nuove percentuali relative ai dividendi La nuova percentuale del 49,72% di imponibilità sui dividendi si applica a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (art. 1, comma 2, del D.M. 2 aprile 2008). In applicazione di detta disposizione, il provvedimento in commento introduce una presunzione, prevedendo che: “i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio”. Il punto 7) della relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la diversa misura di concorrenza alla formazione del reddito applicabile agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e agli utili prodotti successivamente al suddetto esercizio, ha reso necessario introdurre una presunzione che consenta di regolare il criterio di “uscita” degli utili prodotti. Nuove percentuali relative alle plusvalenze Le nuove percentuali introdotte per l’imponibilità decorrono dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009. Resta ferma la misura del 40% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 3 La tassazione del 49,72% delle plusvalenze prescinde dalla circostanza che la maturazione delle stesse sia avvenuta in tutto o in parte in periodi d’imposta precedenti, per i quali l’aliquota Ires era superiore al 27,50%. Tale scelta è stata motivata dal legislatore delegato con la constatazione che le plusvalenze in parola non dipendono solo dagli utili non distribuiti, ma anche da altri fattori (es. utili attesi, premio di maggioranza, ecc.). Al di là delle ragioni che hanno spinto a tale scelta, si evidenzia un disallineamento tra la disciplina dei dividendi e quella delle plusvalenze che può indurre i contribuenti ad anticipare la distribuzione di riserve di utili rispetto alla cessione delle partecipazioni. ¼ Gli DECORRENZA DAL 2008 IMPONIBILITA’ ¼ AL 48,72% utili derivanti dalla partecipazione in società od enti soggetti all’IRES; i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilai alle azioni; (AI FINI DELLE IMPOSTE SUI ¼ plusvalenze REDDITI) DAL 2009 ¼ e le minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate (nonché strumenti finanziari e contratti assimilati), non detenute nell’esercizio di impresa. Plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni (nonché strumenti finanziari e contratti assimilati) detenute nell’esercizio d’impresa Analisi della normativa ante e post Finanziaria 2008 Al fine di comprendere le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e dal D.M. 2 aprile 2008, analizziamo il prelievo fiscale che grava sulla società e sul socio, con l’aiuto di esempio. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 4 Esempio Una società di capitali consegue un utile pari a 100. Normativa ante finanziaria 2008 Il prelievo fiscale in capo alla società è pari al 33%: 33% di 100 = 33; Il socio percepisce un dividendo di 67 (100 (utile) – 33 (imposta pagata dalla società)). Il dividendo è soggetto ad un prelievo Irpef del 43% (nell'ipotesi di un'aliquota marginale Irpef del 43%), ma tale aliquota si applica limitatamente al 40% dell’imponibile: 40% di 67 = 26,8 La tassazione Irpef diventa pari a 43% di 26,8 = 11,5 Il prelievo diventa 33 in capo alla società e 11,5 in capo al socio per un totale di 44,5. Normativa post finanziaria 2008 Il prelievo fiscale in capo alla società è pari al 27,5%: 27,5% di 100 = 27,5; Il socio percepisce un dividendo di 72,5 (100 (utile) – 27,5 (imposta pagata dalla società)). Il dividendo è soggetto ad un prelievo irpef del 43% ma tale aliquota si applica su un’imponibile limitato del 49,72% dell’imponibile (49,72% di 72,5) = 36,05 La tassazione Irpef diventa pari a: 43% di 36,05 = 15,5 Il prelievo diventa 27,5 in capo alla società e 15,5 in capo al socio per un totale di 43. Adempimenti delle società che erogano i dividendi L’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, ai sensi degli articoli 47 e 59 del Tuir, in misura pari al 40% del loro importo, e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono indicati nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RF del modello Unico SC. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 5 Nella certificazione degli utili consegnata al percettore ai sensi dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 dovrà essere data separata indicazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40 per cento e degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 49,72 per cento. Dott. Antonio Gigliotti 29 Maggio 2008 www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 6