dividendi e plusvalenze: imponibilità del 49,72%

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dividendi e plusvalenze: imponibilità del 49,72%
DIVIDENDI E PLUSVALENZE:
IMPONIBILITÀ DEL 49,72%
a cura Dott. Antonio Gigliotti
La legge Finanziaria 2008, a seguito della riduzione dell’aliquota nominale
dell’Ires,
ha
demandato
al
Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
l’introduzione, mediante apposito decreto, di nuove percentuali di imposizione
su dividendi e su plusvalenze, con l’obiettivo di mantenere invariato il carico
fiscale complessivo rispetto al previgente regime.
Il provvedimento in questione, emanato il 2 aprile 2008, ha previsto per le
partecipazioni qualificate una percentuale di imponibilità del 49,72% del
dividendo e una percentuale di esenzione sulle plusvalenze del 50,28%.
Premessa
Il Decreto 2 aprile 2008, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 aprile
2008) siglato dal Ministero dell’Economia, ha fissato delle nuove percentuali di
tassazione Irpef dei redditi da dividendi, plusvalenze e minusvalenze (artt. 47 e 59
Tuir), a seguito della riduzione dell’aliquota IRES che va dal 33% al 27,5%,
introdotta dalla Finanziaria 2008.
Precisamente, vengono tassati ai fini delle imposte sui redditi nella misura
del 49,72%:
ƒ
gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’Ires;
ƒ
i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle
azioni formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007;
ƒ
le remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera
b), del TUIR, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio;
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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
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Con riferimento alle plusvalenze pex, le plusvalenze realizzate a decorrere
dal 1 gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il
50,28% del loro ammontare (fino al 31.12.2008 è il 60%). La stessa percentuale si
applica anche alla quota non deducibile della corrispondente minusvalenza.
Le plusvalenze e le minusvalenze di partecipazioni qualificate realizzate a
decorrere dal 1° gennaio 2009, inoltre, concorrono alla formazione del reddito
imponibile per il 49,72% del loro ammontare, mentre è fissata la misura del 40%
per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere
prima del 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi sono percepiti interamente o in
parte a decorrere dalla stessa data.
Soggetti destinatari e aliquote
Più in particolare, i soggetti destinatari e le nuove percentuali di
tassazione/esenzione sono:
a.
la percentuale di concorso al reddito complessivo degli utili derivanti da
partecipazioni qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa, in società
ed enti Ires e dei proventi equiparati a tali utili (art. 47, comma 1, del TUIR)
è pari al 49,72 per cento (ai sensi dell’art. 1 del DM in oggetto);
b.
la percentuale di concorso al reddito complessivo delle plus/minusvalenze
derivanti
dal
nell’esercizio
realizzo
delle
partecipazioni
qualificate
non
detenute
di impresa, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei
contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse
equiparati (art. 68, comma 3) è pari al 49,72 per cento (ai sensi dell’art. 2,
primo comma, del DM in oggetto);
c.
la percentuale di esenzione al reddito d’impresa degli utili derivanti da
partecipazioni
qualificate
e
non
qualificate,
detenute
nell’esercizio
d’impresa, in società ed enti soggetti all’Ires e dei proventi ad essi
equiparati (art. 59) è pari al 50,28 per cento (ai sensi dell’art. 1 del DM in
oggetto);
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d.
la percentuale di esenzione e di indeducibilità dal reddito d’impresa
rispettivamente delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dal realizzo
delle partecipazioni detenute nell’esercizio di impresa in imprese soggette e
non soggette all’Ires (in altre parole, società di capitali e di persone), nonché
dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati (art. 58, comma 2) è pari
al 50,28 per cento (ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del DM in oggetto),
quando sussistono i presupposti per la participation exemption.
Nuova percentuale di imponibilità: data di decorrenza
Nuove percentuali relative ai dividendi
La nuova percentuale del 49,72% di imponibilità sui dividendi si applica a
partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto
l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (art. 1, comma 2, del D.M. 2
aprile 2008).
In applicazione di detta disposizione, il provvedimento in commento
introduce una presunzione, prevedendo che: “i dividendi distribuiti si considerano
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a
tale esercizio”.
Il punto 7) della relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la
diversa misura di concorrenza alla formazione del reddito applicabile agli utili
prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e agli utili prodotti
successivamente al suddetto esercizio, ha reso necessario introdurre una
presunzione che consenta di regolare il criterio di “uscita” degli utili prodotti.
Nuove percentuali relative alle plusvalenze
Le
nuove
percentuali
introdotte
per
l’imponibilità
decorrono
dalle
plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009.
Resta ferma la misura del 40% per le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009,
ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa
data.
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La tassazione del 49,72% delle plusvalenze prescinde
dalla
circostanza
che la maturazione delle stesse sia avvenuta in tutto o in parte in
periodi
d’imposta precedenti, per i quali l’aliquota Ires era superiore al 27,50%.
Tale scelta è stata motivata dal legislatore delegato con la constatazione
che le plusvalenze in parola non dipendono solo dagli utili non distribuiti, ma
anche da altri fattori (es. utili attesi, premio di maggioranza, ecc.).
Al di là delle ragioni che hanno spinto a tale scelta, si
evidenzia
un
disallineamento tra la disciplina dei dividendi e quella delle plusvalenze che può
indurre i contribuenti ad anticipare la distribuzione di riserve di utili rispetto alla
cessione delle partecipazioni.
¼ Gli
DECORRENZA
DAL 2008
IMPONIBILITA’
¼
AL 48,72%
utili
derivanti
dalla
partecipazione in società od enti
soggetti all’IRES;
i proventi equiparati derivanti da
titoli e strumenti finanziari assimilai
alle azioni;
(AI FINI DELLE
IMPOSTE SUI
¼ plusvalenze
REDDITI)
DAL 2009
¼
e
le
minusvalenze
realizzate
mediante
cessione
di
partecipazioni
qualificate
(nonché
strumenti
finanziari
e
contratti
assimilati), non detenute nell’esercizio di
impresa.
Plusvalenze e minusvalenze realizzate
mediante cessione di partecipazioni
(nonché strumenti finanziari e contratti
assimilati)
detenute
nell’esercizio
d’impresa
Analisi della normativa ante e post Finanziaria 2008
Al fine di comprendere le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e dal
D.M. 2 aprile 2008, analizziamo il prelievo fiscale che grava sulla società e sul
socio, con l’aiuto di esempio.
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Esempio
Una società di capitali consegue un utile pari a 100.
Normativa ante finanziaria 2008
Il prelievo fiscale in capo alla società è pari al 33%: 33% di 100 = 33;
Il socio percepisce un dividendo di 67 (100 (utile) – 33 (imposta pagata dalla
società)).
Il dividendo è soggetto ad un prelievo Irpef del 43% (nell'ipotesi di
un'aliquota marginale Irpef del 43%), ma tale aliquota si applica limitatamente al
40% dell’imponibile: 40% di 67 = 26,8
La tassazione Irpef diventa pari a 43% di 26,8 = 11,5
Il prelievo diventa 33 in capo alla società e 11,5 in capo al socio per un
totale di 44,5.
Normativa post finanziaria 2008
Il prelievo fiscale in capo alla società è pari al 27,5%: 27,5% di 100 = 27,5;
Il socio percepisce un dividendo di 72,5 (100 (utile) – 27,5 (imposta pagata
dalla società)).
Il dividendo è soggetto ad un prelievo irpef del 43% ma tale aliquota si
applica su un’imponibile limitato del 49,72% dell’imponibile (49,72% di 72,5) =
36,05
La tassazione Irpef diventa pari a: 43% di 36,05 = 15,5
Il prelievo diventa 27,5 in capo alla società e 15,5 in capo al socio per un totale
di 43.
Adempimenti delle società che erogano i dividendi
L’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla
società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che in
caso di distribuzione concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente,
ai sensi degli articoli 47 e 59 del Tuir, in misura pari al 40% del loro importo, e i
decrementi
di
tale
ammontare
complessivo
conseguenti
alle
delibere
di
distribuzione sono indicati nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro
RF del modello Unico SC.
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Nella certificazione degli utili consegnata al percettore ai sensi dall’art. 4,
commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 dovrà essere data
separata indicazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo
nella misura del 40 per cento e degli utili che concorrono a formare il reddito
imponibile nella misura del 49,72 per cento.
Dott. Antonio Gigliotti
29 Maggio 2008
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