professionisti e plusvalenze beni strumentali

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professionisti e plusvalenze beni strumentali
Mercoledì,15Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
L'ESPERTORISPONDE
18APRILE2011
PROFESSIONISTIEPLUSVALENZEBENISTRUMENTALI
La norma - Come noto l’art. 36, comma 29, DL n. 223/2006 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 54 del TUIR,
prevedendocheconcorronoallaformazionedelredditodilavoroautonomoancheleplus/minusvalenzerealizzatea
seguito: della cessione a titolo oneroso; del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento; della destinazione al consumo personale o familiare del lavoratore autonomo (c.d.
“autoconsumo”)oafinalitàestraneeall’eserciziodellaprofessione;dibenimobilistrumentali.
Ambitooggettivo-Taledisciplinasiapplicaatuttiisoggettipercettoridiunredditodilavoroautonomoaisensi
dell'art.53,co.1,D.P.R.917/1986e,quindi,ititolaridiunredditoderivantedall'esercizioperprofessioneabituale,
anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo differenti da quelle considerate nel capo VI (reddito
d'impresa),inclusol'esercizioinformaassociatadicuiall'art.5,co.3,lett.c)(redditoprodottoinformaassociata),
D.P.R.917/1986.
Esclusionioggettive- Secondo quanto ha precisato la C.M. 4.8.2006, n. 28/E, non rilevano ai fini del reddito le
cessionirelativeaibeniilcuicostod'acquistononèsoggettoadammortamentoquali,atitoloesemplificativo(art.
54,co.2,D.P.R.917/1986):glioggettid'arte;glioggettidiantiquariato;glioggettidacollezione.
Determinazioneplusvalenza-Relativamentealledeterminazionedelleplusvalenzeeminusvalenze,varilevatoche
occorrefarriferimentoalcom¬ma1-ter,art.54,D.P.R.917/1986,inbasealquale:“ Siconsideranoplusvalenzao
minusvalenza la dif¬ferenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del b ene e il costo non
ammor¬tizzato”.
Dalla lettura della norma la plusvalenza/minusvalenza è determinata come differenza tra: a) il corrispettivo o
l’indennità percepiti e il co¬sto non ammortizzato in caso di cessione a ti¬tolo oneroso o conseguimento di
un’indennità;b)ilvalorenormaledelbene(ricavabiledall’art.9,D.P.R.917/1986)eilcostononammortizza¬to,in
casodiautoconsumo.
Per“costononammortizzato”delbenesiintendeilcostofiscalmentericonosciu¬to,ossialadifferenzatracosto
storicoefondoammortamento.
Risoluzionen.310/2008-NellaRisoluzionen.310/E/2008l’AgenziadelleEntratehachiaritoche:l’estromissionedi
benimobilistrumentalidalregimedilavoroautonomogeneraunaplus/minuvalenzarilevanteaifiniIrpefsolose
riferita a beni mobili strumentali acquisiti dal professionista in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L.
223/2006equindidopoal4luglio2006.
Tale norma, infatti, secondo l’Amministrazione, stabilisce un “nuovo regime che, in aderenza ai principi di tutela
dell'affidamentodeicontrib uentiedicertezzadeirapportigiuridici,ècorrettoriservaresoloaib eniacquistatidopo
l'introduzionedellenuovenorme”.
Principio di cassa - L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, confermato che nel rispetto del principio di cassa le
plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito del professionista: nell’anno in cui il
corrispettivool’indennitàsonopercepiti.
Divietodirateizzazione-Inmancanzadiunespressoriferimentonormativo,diversamentedaquantosiverificain
sededideterminazionedelredditod'impresa(art.86,co.4,D.P.R.917/1986),siritienechenonsiaconsentito,in
alternativa all'imputazione integrale all'esercizio in cui sono state realizzate, rateizzare in più anni e fino ad un
massimo di 5 (compreso quello di conseguimento) le plusvalenze realizzate sui beni posseduti per un periodo
minimodi3anni.
AUTORE:DIRETTORE:ANTONIOGIGLIOTTI
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