comune di faenza

Transcript

comune di faenza
C O M U N E DI F A E N Z A
Settore Sviluppo Economico
Prot. n. 180
Registro settore n. 91
Servizio Commercio e Licenze
OGGETTO: Apparecchi e congegni meccanici automatici, semiautomatici ed elettronici di cui agli art. 86 e
110 del TULPS – Snellimento e semplificazione della procedura autorizzatoria
L’anno 2006, il giorno
22 del mese di
settembre
il sottoscritto Capo Servizio, a conclusione dell’istruttoria di cui attesta la regolarità,
Normativa:
- art. 86 del R.D. n.773/1931 (TULPS);
- art. 110 del R.D. n.773/1931 e succ. mod. e integrazioni;
- Decreto Direttoriale tra il Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) di
concerto con il Direttore generale della Pubblica Sicurezza 27.10.2003 (G.U. 3.11.2003, n.255);
- Regolamento Comunale delle Sale Giochi;
- Art.1 c. 534 della Legge 266/2005.
Precedenti:
- Det. Dirig. Svec prot. n.37 reg. Sett. 16 del 10.02.2001;
- Det. Dirig. Svec prot. n.65 reg. Sett. 42 del 18.04.2003;
Motivazione:
• Riscontrato che la disciplina che attiene agli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento installati
presso i pubblici esercizi e circoli privati di cui all’art. 86 e 110 del TULPS è stata oggetto di molteplici
modifiche in questi ultimi anni;
• Richiamato in particolare l’art. 22 della legge 289/2002 che ha sostituito ex novo l’art.110 del TULPS e che ha
introdotto una nuova classificazione delle apparecchiature da divertimento e intrattenimento: tipologia di cui al
c.6 dell’art.110 del TULPS, tipologia di cui al c.7 lettere: a, b (fattispecie ora abrogata), c dell’art.110 del
TULPS;
• Vista la Legge 23.12.2005, n.266 (Legge Finanziaria) che ha introdotto nuove modifiche alla disciplina degli
apparecchi in questione;
• Richiamato in particolare l’art.1 c.534 della Legge 266/2005 che ha modificato il c.3 dell’art.86 del TULPS nel
seguente modo “Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b)
per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88
ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”;
• Considerato che in base a questa modifica non occorre la licenza comunale per installare e far funzionare
apparecchi di cui all’art.110 commi 6 e 7, quando nei locali in cui si intende installarli sono già state rilasciate
licenze ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 2 (alberghi, pensioni, bar, ristoranti, circoli privati), ovvero ai sensi
dell’art.88 del TULPS (sale scommesse);
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Considerato che il legislatore con le recenti modifiche nulla dispone in merito all’esercizio dei “giochi leciti”
(carte) e in merito agli apparecchi da gioco di tipo “meccanico” (ad es. calciobalilla, ecc.), per la cui
installazione in qualsiasi locale è ancora richiesta la licenza di cui all’art.86 c.1 del TULPS;
Considerato, altresì, che il legislatore consente ora di installare e far funzionare apparecchi di cui al c.6
dell’art.110 anche in esercizi commerciali o in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati di qualunque tipo
(indipendentemente dalla somministrazione), previo rilascio della licenza di cui all’art. 86 c.3 lett. c);
Premesso che nella materia degli apparecchi da gioco intesi in senso lato (automatici, semiautomatici,
elettronici, meccanici e non) per il Comune devono essere prioritariamente tenute in considerazione le
limitazioni fissate :
- dal vigente Regolamento Comunale delle Sale Giochi (che prevede l’attivazione di massimo 5 apparecchi
da gioco per ogni pubblico esercizio o circolo o locale aperto al pubblico);
- dal Decreto Direttoriale sopra indicato del 27.10.2003 (che prevede un limite massimo di apparecchi di cui
al c.6 dell’art.110 del TULPS in base al tipo di esercizio e alla superficie);
Rilevato che il legislatore con le modifiche introdotte ha affermato che il funzionamento degli apparecchi in
argomento è subordinato a licenza, non essendo stato modificato il vecchio principio previsto dall’art.86 del
TULPS e dall’art.194 del R.D. n.635/1940 (Reg.to di Esecuzione del TULPS), a parte la deroga introdotta con
il c.3 dell’art.86 quando i locali in cui si intende installare gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 sono già in
possesso di una licenza di cui all’art.86 o 88;
Dato atto che sulla base delle modifiche intervenute la casistica potenziale relativa all’esercizio dei “giochi
leciti” e all’attivazione degli “apparecchi da gioco” e alla necessità della conseguente licenza è la seguente:
- giochi leciti
(occorre la licenza di cui all’art.86 c.1)
- apparecchi meccanici
(occorre la licenza di cui all’art.86 c.1)
- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110, commi 6 e 7 in circoli privati
senza somministrazione
(occorre la licenza di cui all’art.86 c.3)
- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110, commi 6 e 7 in aree aperte
al pubblico
(occorre la licenza di cui all’art.86 c.3)
- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110, commi 6 e 7 in locali già in
possesso di licenza di cui all’art.86 c.1 e c.2 (non occorre la licenza di cui all’art.86 c.3);
Considerato che le modifiche da ultimo intervenute con la Legge 266/2005 nulla dispongono in ordine alla
posizione dei soggetti esistenti già titolari di licenza per il funzionamento degli apparecchi da gioco sia
meccanici, che automatici, o di cui ai commi 6 e 7 del citato art.110, e alla necessità di eventuali
aggiornamenti o ritiri/annullamenti delle licenze stesse;
Considerato che l’obbligo di premunirsi della licenza scatterebbe nella stragrande maggioranza dei casi solo
per l’attivazione di “apparecchi meccanici” con conseguente comunicazione delle variazioni sul numero o sulla
tipologia, che costituirebbero ad oggi per il Comune informazioni del tutto irrilevanti in termini di controllo e di
istruttoria sulla posizione complessivamente autorizzata come esercizio pubblico;
Richiamate, tuttavia, le precedenti Determinazioni Dirigenziali con le quali l’Amministrazione Comunale di
Faenza aveva trasformato il procedimento di rilascio di “licenza per giochi leciti” e “di licenza per apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici” in “denuncia” di inizio attività di cui all’art. 19 della Legge
241/1990;
Dato atto che il procedimento amministrativo relativo alla materia degli apparecchi da gioco era (ormai da
anni) stato subordinato a denuncia di inizio attività di cui all’art.19 della legge 241/1990, con enorme risparmio
di tempo sia per gli utenti che per gli uffici dell’Amministrazione comunale preposti all’istruttoria
amministrativa, stante l’assenza di discrezionalità nel procedimento in parola;
Ritenute sussistenti le condizioni per confermare la trasformazione del procedimento di rilascio di “licenza” di
apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici in “dichiarazione” di inizio attività di
cui all’art. 19 della Legge 241/1990, anche a seguito delle modifiche apportate all’art.19 delle legge 241/1990
dalla legge 15/2005, dal DL 35/2005 e dalla Legge 80/2005;
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Richiamate le motivazioni, che devono intendersi parte integrante del presente atto, con le quali
l'Amministrazione Comunale con l'atto C.C. n. 3321/230 del 20.07.2006 recante "Nuovo Regolamento
Comunale dei Procedimenti” ha introdotto disposizioni organizzative semplificanti nei procedimenti di
competenza comunale;
Ritenuto che il procedimento in questione in base al Regolamento di cui sopra possa essere sottoposto a “Dia
semplificata” disciplinata dall’art. 10, c.2 del Regolamento stesso, con facoltà per il dichiarante di iniziare
anche immediatamente l’attività;
Considerato che in base alla modulistica attualmente in dotazione nel Comune di Faenza gli esercenti titolari
di pubblici esercizi sono tenuti a comunicare sistematicamente ogni variazione concernente il numero
complessivo degli apparecchi, nonché i dati identificativi di ogni singolo apparecchio;
Considerato che le attuali tipologie di apparecchi (tipologia c.6 lett. a e b , tipologia c.7 lett.a, lett. c ) e l’uso al
quale sono sottoposti, nonché la rapida obsolescenza degli stessi rispetto ai canoni di moda del settore in
questione, fanno si che le variazioni degli apparecchi (tutti identificati da un n. di matricola con specifico nulla
osta) sono molteplici e il continuo aggiornamento della posizione autorizzata con denuncia/dichiarazione
costituisce un vincolo molto pesante in termini amministrativi e burocratici per il Comune e per i soggetti
autorizzati;
Rilevato, altresì, che l’indicazione in modo dettagliato e preciso degli elementi identificativi dell’apparecchio di
cui ai commi 6 o 7 dell’art.110 deve essere debitamente trasmessa all’AAMS, quale ente preposto al controllo
e alla gestione della banca dati degli apparecchi da gioco, nonché agli enti concessionari a cui è stata affidata
la gestione operativa (Lottomatica, Sisal, Snai ecc.) in base a precise disposizioni di legge e circolari
esplicative;
Considerata l’esistenza di una banca dati presso l’AAMS e presso gli enti convenzionati per poter effettuare
tutte le ricerche e le verifiche del caso da parte degli organi di vigilanza e da parte delle forze dell’ordine;
Ritenuto superfluo indicare nella “dichiarazione” da presentare in Comune tutti i dati identificativi
dell’apparecchio, stante gli obblighi di cui sopra per i distributori e per i gestori e la possibilità per il Comune,
come per gli organi di vigilanza e controllo, di poter interrogare al riguardo le banche dati esistenti;
Dato atto della necessità di aggiornare la modulistica in dotazione, in modo che il titolare di un pubblico
esercizio possa attivare gli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’art.110 senza presentare istanze
non dovute e senza dover continuamente e sistematicamente comunicare al Comune le variazioni che
intervengono negli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’art.110 o in quelli “meccanici” da gioco;
Ritenute sussistenti le condizioni per attribuire alla “dichiarazione” un valore “permanente” con il quale il
titolare di un pubblico esercizio o circolo privato manifesta la volontà di attivare all’interno dei propri locali uno
o più apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui agli artt.86 e 110 del TULPS (per il
Comune è rilevante in termini autorizzatovi questa volontà, non il numero complessivo o la diversa tipologia);
Premesso che un cardine fondamentale della “denuncia” è costituito dal fatto che il dichiarante si impegna a
rispettare tutte le disposizioni vigenti, ed in particolare il fatto che gli apparecchi da gioco saranno in numero
inferiore a quelli previsti dal vigente Regolamento comunale e rispettosi dei limiti fissati dal Decreto Direttoriale
del 27.10.2003;
Premesso che è del tutto superfluo e irrilevante trasmettere al Comune le documentazioni cartacee (copia dei
nulla osta, copia di dichiarazioni e di documenti di identità, ecc.) relative alle variazioni intervenute nel numero
e nella tipologia degli apparecchi, in quanto il dichiarante deve assicurarsi che sia stato preventivamente
comunicato all’ente preposto (AAMS o ente concessionario) ogni variazione, ed essere sempre in grado in
sede di controllo “fisico” nell’esercizio espletato dagli organi di vigilanza e dagli ufficiali e agenti di polizia
tributaria di poter dimostrare che gli apparecchi in dotazione sono conformi alle normative vigenti circa il loro
effettivo funzionamento, regolarmente attivati con specifico nulla osta e denunciati presso la banca dati
istituzionalmente prevista;
3
•
•
•
•
•
•
Ritenuto estremamente importante in termini di semplificazione e di snellimento burocratico procedere alla
revisione totale della modulistica in dotazione, essendosi ormai formata la banca dati e superata la fase
iniziale di trapasso dal vecchio regime (apparecchi senza tipologia identificativa) al nuovo regime;
Richiamati gli effetti e la portata permanente in base al DPR 311/2001 della licenza (ora dichiarazione) per
“giochi leciti” di cui all'art.86 del TULPS, che consente al titolare di far praticare i giochi alle carte, dove è del
tutto irrilevante il numero dei tavoli dedicati al gioco all'interno della sala;
Considerato che con la presentazione della denuncia di inizio attività di “giochi leciti” il dichiarante manifesta la
volontà di far praticare nel rispetto delle leggi vigenti il gioco delle carte, e che questa manifestazione di
volontà tradotta in un atto debitamente compilato e sottoscritto fa assurgere l'istanza (“dichiarazione”) a
"licenza" con effetto permanente;
Considerato per analogia che l'obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale nella materia degli
apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento installati presso i pubblici esercizi, i circoli privati,
aree aperte, ecc. è semplificare il procedimento amministrativo e far rispettare i limiti previsti dal Regolamento
Comunale, nonché i limiti previsti dal noto Decreto Direttoriale del 27.10.2003, oltre alle restanti disposizioni di
legge;
Ritenuto che in materia di giochi leciti o in materia di apparecchi da gioco si debbano prediligere i controlli
"fisici" sul posto nella sala giochi o sullo specifico effettivo funzionamento dell'apparecchio, piuttosto che quelli
cartacei;
Dato atto della necessità di razionalizzare il ruolo che compete al Comune e di snellire e semplificare i
procedimenti autorizzativi con istruttorie amministrative che devono essere condotte senza ulteriori aggravi
per il richiedente, quando le informazioni richieste sono a disposizione di altri enti tenuti a fornirle;
A conclusione dell’istruttoria di cui attesta la regolarità
PROPONE
l’approvazione della suddetta determinazione dirigenziale:
1) confermare anche a seguito delle modifiche apportate all’art.19 della legge 241/1990, dalla legge 15/2005 e dal
DL 35/2005, la trasformazione del procedimento di
- rilascio di “licenza” per l’esercizio di “giochi leciti” (giochi alle carte, mah jong );
- rilascio di licenza per “ il funzionamento di apparecchi e congegni meccanici” di cui all’art.86 c.1 del
TULPS;
- rilascio di licenza per “il funzionamento di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
di cui all'art.110 comma 6 e comma 7 del TULPS”
in “Dia semplificata” di inizio attività di cui al “Nuovo Regolamento Comunale dei Procedimenti”;
2) disporre che in base alla Dia semplificata l’attività può essere iniziata immediatamente con la presentazione
della denuncia, essendo facoltativa la comunicazione da presentarsi contestualmente all’effettiva partenza
dell’attività;
3) modificare la modulistica in dotazione nelle risultanze di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto, che identifica il modello da presentarsi:
- sia per chi intende far praticare "giochi leciti";
- sia per chi intende attivare e far funzionare "apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici
ed elettronici di cui all'art. 86 e all'art.110 del TULPS";
4) disporre che il modello di Dia semplificata di cui al punto 3) correttamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto costituisce manifestazione di volontà del dichiarante di far praticare "giochi leciti", o attivare e far
funzionare nel proprio esercizio "apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
all'art. 86 e all'art.110 del TULPS";
4
5) disporre che il modello produce effetti permanenti sia per i “giochi leciti” che per gli “apparecchi da gioco”
di ogni tipo indipendentemente dalle variazioni successive al numero e alla tipologia degli apparecchi stessi,
per cui il modello non deve più riportare il numero o gli elementi identificativi degli apparecchi, ma deve
rappresentare al Comune la volontà di far attivare e funzionare gli apparecchi e congegni meccanici, automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 86 e all'art.110 c.6 e c.7 del TULPS nell’esercizio;
6) disporre che in sede di controllo presso il locale il dichiarante deve sempre essere in grado di dimostrare agli
organi di controllo con documentazione probante: il nulla osta relativo ad ogni specifico apparecchio installato e la
conformità dello stesso alle disposizioni vigenti;
7) disporre che gli operatori esistenti già titolari di denuncia di inizio attività non devono presentare
nessuna denuncia di aggiornamento o adeguamento, in quanto le denuncie esistenti, ancorché riferite a
specifici apparecchi, devono automaticamente intendersi come manifestazione di volontà dei titolari di far
funzionare apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 86 e all'art.110
del TULPS ed assumono effetti permanenti indipendentemente dalle variazioni successive che potrebbero
verificarsi;
8) per ragioni di uniformità e di omogeneità nella gestione amministrativa di questi procedimenti disporre che dalla
data di entrata in vigore del presente atto:
- i nuovi soggetti che iniziano un’attività di pubblico esercizio (per subentro, nuovo rilascio, trasferimento di
sede)
- i nuovi soggetti che iniziano un’attività di circolo (con somministrazione o senza)
- i nuovi soggetti che iniziano un’attività di apparecchi da gioco su aree aperte al pubblico
- i nuovi soggetti che iniziano un’attività di apparecchi da gioco in esercizi commerciali
che intendono far praticare “giochi leciti” o attivare e far funzionare “apparecchi e congegni meccanici”, o
“apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 86 e all'art.110 c.6 e c.7 del TULPS”
devono presentare la Dia semplificata sul nuovo modello in dotazione presso il Servizio Commercio e
Licenze – SUAP, dichiarazione che, se correttamente presentata, produrrà effetti permanenti e non necessiterà di
integrazione alcuna per eventuali variazioni successive degli apparecchi;
9) disporre che i titolari delle sale giochi esistenti non sono tenuti a presentare nessuna Dia semplificata di
aggiornamento o adeguamento in quanto il procedimento rimane sottoposto a licenza, per cui si rinvia a quanto
sopra disposto al punto 7), dando atto che per questi esercizi deve essere tenuto in considerazione il rispetto del
numero minimo e massimo di apparecchi da gioco in rapporto alla superficie (un apparecchio ogni 2,5 metri di
superficie) e i limiti massimi previsti dal Decreto Direttoriale 27.10.2003;
10) disporre la massima diffusione del presente atto presso le associazioni di categoria dei commercianti
interessati e presso i distributori e gestori degli apparecchi, nonchè presso gli esercenti e gli organi deputati ai
controlli.
IL CAPOSERVIZIO COMMERCIO e LICENZE
dr. Maurizio Marani
L’anno 2006, il giorno 25 del mese di settembre
IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
−
−
−
−
−
Visti gli articoli 49, 50, 51, 52 e 53 dello Statuto del Comune di Faenza;
Vista la sopra estesa proposta di intervento avanzata dal responsabile del Servizio Commercio e Licenze;
Vista la conclusione dell’istruttoria dal medesimo effettuata, attestata come regolare;
Richiamate le motivazioni della suestesa proposta;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
5
DETERMINA
1) confermare anche a seguito delle modifiche apportate all’art.19 della legge 241/1990, dalla legge 15/2005 e dal
DL 35/2005, la trasformazione del procedimento di
- rilascio di “licenza” per l’esercizio di “giochi leciti” (giochi alle carte, mah jong );
- rilascio di licenza per “ il funzionamento di apparecchi e congegni meccanici” di cui all’art.86 c.1 del
TULPS;
- rilascio di licenza per “il funzionamento di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
di cui all'art.110 comma 6 e comma 7 del TULPS”
in “Dia semplificata” di inizio attività di cui al “Nuovo Regolamento Comunale dei Procedimenti”;
2) disporre che in base alla Dia semplificata l’attività può essere iniziata immediatamente con la presentazione
della denuncia, essendo facoltativa la comunicazione da presentarsi contestualmente all’effettiva partenza
dell’attività;
3) modificare la modulistica in dotazione nelle risultanze di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto, che identifica il modello da presentarsi:
- sia per chi intende far praticare "giochi leciti";
- sia per chi intende attivare e far funzionare "apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici
ed elettronici di cui all'art. 86 e all'art.110 del TULPS";
4) disporre che il modello di Dia semplificata di cui al punto 3) correttamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto costituisce manifestazione di volontà del dichiarante di far praticare "giochi leciti", o attivare e far
funzionare nel proprio esercizio "apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
all'art. 86 e all'art.110 del TULPS";
5) disporre che il modello produce effetti permanenti sia per i “giochi leciti” che per gli “apparecchi da gioco”
di ogni tipo indipendentemente dalle variazioni successive al numero e alla tipologia degli apparecchi stessi,
per cui il modello non deve più riportare il numero o gli elementi identificativi degli apparecchi, ma deve
rappresentare al Comune la volontà di far attivare e funzionare gli apparecchi e congegni meccanici, automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 86 e all'art.110 c.6 e c.7 del TULPS nell’esercizio;
6) disporre che in sede di controllo presso il locale il dichiarante deve sempre essere in grado di dimostrare agli
organi di controllo con documentazione probante: il nulla osta relativo ad ogni specifico apparecchio installato e la
conformità dello stesso alle disposizioni vigenti;
7) disporre che gli operatori esistenti già titolari di denuncia di inizio attività non devono presentare
nessuna denuncia di aggiornamento o adeguamento, in quanto le denuncie esistenti, ancorché riferite a
specifici apparecchi, devono automaticamente intendersi come manifestazione di volontà dei titolari di far
funzionare apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 86 e all'art.110
del TULPS ed assumono effetti permanenti indipendentemente dalle variazioni successive che potrebbero
verificarsi;
8) per ragioni di uniformità e di omogeneità nella gestione amministrativa di questi procedimenti disporre che dalla
data di entrata in vigore del presente atto:
- i nuovi soggetti che iniziano un’attività di pubblico esercizio (per subentro, nuovo rilascio, trasferimento di
sede)
- i nuovi soggetti che iniziano un’attività di circolo (con somministrazione o senza)
- i nuovi soggetti che iniziano un’attività di apparecchi da gioco su aree aperte al pubblico
- i nuovi soggetti che iniziano un’attività di apparecchi da gioco in esercizi commerciali
che intendono far praticare “giochi leciti” o attivare e far funzionare “apparecchi e congegni meccanici”, o
“apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 86 e all'art.110 c.6 e c.7 del TULPS”
devono presentare la Dia semplificata sul nuovo modello in dotazione presso il Servizio Commercio e
Licenze – SUAP, dichiarazione che, se correttamente presentata, produrrà effetti permanenti e non necessiterà di
integrazione alcuna per eventuali variazioni successive degli apparecchi;
6
9) disporre che i titolari delle sale giochi esistenti non sono tenuti a presentare nessuna Dia semplificata di
aggiornamento o adeguamento in quanto il procedimento rimane sottoposto a licenza, per cui si rinvia a quanto
sopra disposto al punto 7), dando atto che per questi esercizi deve essere tenuto in considerazione il rispetto del
numero minimo e massimo di apparecchi da gioco in rapporto alla superficie (un apparecchio ogni 2,5 metri di
superficie) e i limiti massimi previsti dal Decreto Direttoriale 27.10.2003;
10) disporre la massima diffusione del presente atto presso le associazioni di categoria dei commercianti
interessati e presso i distributori e gestori degli apparecchi, nonchè presso gli esercenti e gli organi deputati ai
controlli.
IL DIRIGENTE
CAPOSETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Claudio Facchini
Copia a:
Servizio Commercio e Licenze
ALBO - ATTI Settore Sviluppo Economico
MM/arm
C:\Archivio\DOCUMENT\DETERMIN\ApparecchDaGioco_18sett06.doc
7