circolare videogiochi - Sito di Legautonomie
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circolare videogiochi - Sito di Legautonomie
N. 557/A/223.420.1 Roma, 5 dicembre 2003 OGGETTO: Videogiochi a contenuto osceno o violento. Attività di prevenzione e di contrasto a tutela dei minori. AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI TRENTO AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI BOLZANO AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AI SIGG. QUESTORI AOSTA LORO SEDI e, per conoscenza AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diffusione, soprattutto tra un pubblico di utenti costituito in prevalenza da minorenni, di videogiochi contenenti immagini offensive del pudore o immagini violente, suscettibili di arrecare turbamento all’integrità psichica e morale dei minori stessi. La richiesta formulata di recente dalla Commissione bicamerale per l’Infanzia, volta ad attivare un sollecito intervento istituzionale al fine di arginare il fenomeno su evidenziato, nonché l’attenzione riposta sull’argomento da alcune associazioni di genitori, inducono questo Ministero ad una riflessione circa le possibili linee di intervento. Preliminarmente, si evidenzia, per opportuna conoscenza delle SS.LL., che la problematica sta trovando un’efficace soluzione in sede di Unione Europea. E’infatti recente la notizia che le aziende europee del settore hanno aderito al PEGI (PAN European Game Information), che costituisce il primo sistema europeo di classificazione dei videogiochi per fasce di età e per contenuti audiovisivi. In particolare, il sistema prevede, ai fini della classificazione di ciascun videogioco, l’utilizzazione di due o più simboli correlati tra loro e stampati sulla confezione che consentiranno di rendere riconoscibile il contenuto del gioco e le fasce di età per le quali esso è adatto. Ciascun videogioco sarà sottoposto al vaglio di un “Advisory board” che vigilerà sulla corretta applicazione delle regole cui le aziende produttrici hanno aderito. Nelle more di una applicazione generalizzata del predetto sistema all’interno di ciascun Stato membro, occorre individuare gli strumenti attivabili nell’ambito delle specifiche competenze di codeste Autorità di p.s.. °°°° Com’è noto, gli artt. 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sottopongono a licenza di p.s. rispettivamente gli esercizi pubblici, le sale pubbliche da biliardo o da gioco, ed i punti di raccolta delle scommesse ove possano essere installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità. L’art. 110, comma 1, del predetto testo unico, inoltre, conferisce al questore la potestà di stabilire l’elenco dei giochi di azzardo e dei giochi che la stessa autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse, da esporre, in apposita tabella, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla installazione di apparecchi da gioco. La tabella contiene le prescrizioni e i divieti specifici che il questore ritenga di disporre nel pubblico interesse. Stante quanto precede, si ritiene che, in tale specifico ambito, il problema della tutela dei minori possa essere efficacemente affrontato attraverso lo strumento delle prescrizioni, che i questori potranno imporre, a norma dell’ art.110, comma 1, del TULPS, nella predetta tabella, affinché negli esercizi interessati non siano resi disponibili apparecchi e congegni suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori. Al riguardo, appare, però, indispensabile individuare obbiettivi parametri di riferimento ai quali i questori dovranno ancorare il contenuto delle prescrizioni. A tal proposito, si ritiene che utili spunti possano essere desunti dai principi contenuti nel Codice di autoregolamentazione TV e minori (consultabile sul sito www.comunicazioni.it del Ministero delle Comunicazioni), adottato dalle aziende televisive pubbliche e private e volto a tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori dai pericoli derivanti da una indiscriminata percezione di immagini televisive. E’ utile evidenziare che tale Codice è stato approvato nella comune consapevolezza che: − il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall’ordinamento nazionale ed in particolare dall’art. 31 della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l’infanzia e la gioventù; − la Convenzione ONU sui diritti dei bambini del 20 novembre 1989, recepita nell’ordinamento dello Stato per effetto della legge 27 maggio 1991, n. 176, impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni affinché i minori non siano sottoposti a interferenze arbitrarie o illegali; − quando i diritti di ogni cittadino – utente e quelli connessi alla libertà di impresa, che vanno comunque salvaguardati, risultano contrapposti a quelli dei minori, deve trovare applicazione l’art. 3 della citata convenzione ONU ai sensi della quale i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione. In relazione a quanto precede, si ritiene che, in attesa di una organica regolamentazione del settore, la superiore salvaguardia dei diritti dei minori renda certamente legittimo ed opportuno un intervento dei questori - giustificato da ragioni di pubblico interesse – volto ad imporre, con lo strumento della tabella dei giochi vietati, che non siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che, come espressamente previsto dal menzionato codice di autoregolamentazione, contengano “sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative” nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore. L’ampiezza e la qualità delle prescrizioni, anche con riferimento all’individuazione dei destinatari, potranno essere diversamente modulate dai questori in relazione alle effettive esigenze, ferma restando l’inutilità di disporre impedimenti o divieti che riguardino apparecchi e congegni il cui utilizzo sia già vietato ai minori di anni 18, in relazione a quanto previsto dall’art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. E’ appena il caso di evidenziare che l’alto contenuto sociale delle iniziative che saranno adottate al riguardo richiederà un impegno altrettanto elevato e visibile al fine di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte. °°°° Com’è noto, la soluzione prospettata non può essere estesa all’attività di vendita al pubblico e comunque alle attività di produzione, duplicazione, noleggio o cessione a qualsiasi titolo di supporti audiovisivi destinati al gioco, atteso che tale settore, per quanto disciplinato dall’art. 75 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per consolidato orientamento giurisprudenziale, a suo tempo comunicato alle SS.LL., risulta sottratto al sistema delle autorizzazioni di polizia. Permanendo, peraltro, anche in tale ambito qualificate esigenze di tutela, è opportuno che siano attivati appositi dispositivi di investigazione e contrasto volti ad accertare se la commercializzazione e la diffusione di giochi a contenuto osceno, applicati su software per consolle od elaboratori elettronici o comunque su specifico supporto audiovisivo, integri, per le particolari modalità attuative, gli estremi dei delitti sanzionati dall’art. 528 c.p. ovvero dall’art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, che punisce chiunque fabbrica, introduce, affigge o espone in luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità i quali offendono il pudore o la pubblica decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto. Al medesimo scopo, andranno accertati od efficacemente perseguiti i casi di violazione delle fattispecie depenalizzate previste dall’art. 725 c.p., ovvero dall’art. 1, comma 2 della legge n. 1591 del 1960, che sanziona le ipotesi di fabbricazione, introduzione, affissione od esposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico di disegni immagini fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità che rappresentino scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l’ordine familiare. Si ritiene di dover, infine, sottolineare come un adeguato potenziamento delle iniziative di contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel commercio ambulante si ponga in funzione pienamente strumentale rispetto all’esigenza di arginare il fenomeno della diffusione di videogiochi non adatti a minori, atteso che tali forme di abusivismo spesso si accompagnano ad altre manifestazioni criminali, quali la pirateria audiovisiva ed informatica che, frequentemente, ha ad oggetto l’illegale riproduzione e commercializzazione di giochi per consolle ed elaboratori elettronici destinati ad essere utilizzati nell’ambito delle famiglie. Sul punto si raccomanda, pertanto, la stretta osservanza delle istruzioni impartite con circolari n. 123/A2/130.A.289 del 18 luglio 2002 e del 23 giugno 2003. I Sigg. Prefetti sono pregati di voler partecipare il contenuto della presente direttiva ai Comuni delle rispettive province, affinché, in relazione a quanto previsto dall’art. 9 del T.U.L.P.S., valutino l’opportunità di estendere il contenuto delle prescrizioni, di cui si è fatta menzione nella prima parte della presente direttiva, ai titolari di licenze per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione anche indiretta di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici da gioco, il cui rilascio, a norma dell’art. 86, comma 3, del TULPS è rimesso alla competenza dei Sindaci. Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza De Gennaro