circolare videogiochi - Sito di Legautonomie

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circolare videogiochi - Sito di Legautonomie
N. 557/A/223.420.1
Roma, 5 dicembre 2003
OGGETTO: Videogiochi a contenuto osceno o violento. Attività di prevenzione
e di contrasto a tutela dei minori.
AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI
TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI
BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
AI SIGG. QUESTORI
AOSTA
LORO SEDI
e, per conoscenza
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
ROMA
Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diffusione, soprattutto
tra un pubblico di utenti costituito in prevalenza da minorenni, di videogiochi
contenenti immagini offensive del pudore o immagini violente, suscettibili di
arrecare turbamento all’integrità psichica e morale dei minori stessi.
La richiesta formulata di recente dalla Commissione bicamerale per
l’Infanzia, volta ad attivare un sollecito intervento istituzionale al fine di arginare
il fenomeno su evidenziato, nonché l’attenzione riposta sull’argomento da alcune
associazioni di genitori, inducono questo Ministero ad una riflessione circa le
possibili linee di intervento.
Preliminarmente, si evidenzia, per opportuna conoscenza delle SS.LL.,
che la problematica sta trovando un’efficace soluzione in sede di Unione
Europea.
E’infatti recente la notizia che le aziende europee del settore hanno aderito
al PEGI (PAN European Game Information), che costituisce il primo sistema
europeo di classificazione dei videogiochi per fasce di età e per contenuti
audiovisivi.
In particolare, il sistema prevede, ai fini della classificazione di ciascun
videogioco, l’utilizzazione di due o più simboli correlati tra loro e stampati sulla
confezione che consentiranno di rendere riconoscibile il contenuto del gioco e le
fasce di età per le quali esso è adatto. Ciascun videogioco sarà sottoposto al
vaglio di un “Advisory board” che vigilerà sulla corretta applicazione delle
regole cui le aziende produttrici hanno aderito.
Nelle more di una applicazione generalizzata del predetto sistema
all’interno di ciascun Stato membro, occorre individuare gli strumenti attivabili
nell’ambito delle specifiche competenze di codeste Autorità di p.s..
°°°°
Com’è noto, gli artt. 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza sottopongono a licenza di p.s. rispettivamente gli esercizi pubblici, le
sale pubbliche da biliardo o da gioco, ed i punti di raccolta delle scommesse ove
possano essere installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.
L’art. 110, comma 1, del predetto testo unico, inoltre, conferisce al
questore la potestà di stabilire l’elenco dei giochi di azzardo e dei giochi che la
stessa autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse, da esporre, in apposita
tabella, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla installazione di apparecchi da gioco. La tabella
contiene le prescrizioni e i divieti specifici che il questore ritenga di disporre nel
pubblico interesse.
Stante quanto precede, si ritiene che, in tale specifico ambito, il problema
della tutela dei minori possa essere efficacemente affrontato attraverso lo
strumento delle prescrizioni, che i questori potranno imporre, a norma dell’
art.110, comma 1, del TULPS, nella predetta tabella, affinché negli esercizi
interessati non siano resi disponibili apparecchi e congegni suscettibili, per le
immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori.
Al riguardo, appare, però, indispensabile individuare obbiettivi parametri
di riferimento ai quali i questori dovranno ancorare il contenuto delle
prescrizioni.
A tal proposito, si ritiene che utili spunti possano essere desunti dai
principi contenuti nel Codice di autoregolamentazione TV e minori (consultabile
sul sito www.comunicazioni.it del Ministero delle Comunicazioni), adottato dalle
aziende televisive pubbliche e private e volto a tutelare i diritti e l’integrità
psichica e morale dei minori dai pericoli derivanti da una indiscriminata
percezione di immagini televisive.
E’ utile evidenziare che tale Codice è stato approvato nella comune
consapevolezza che:
− il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto
riconosciuto dall’ordinamento nazionale ed in particolare dall’art. 31 della
Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni,
a proteggere l’infanzia e la gioventù;
− la Convenzione ONU sui diritti dei bambini del 20 novembre 1989, recepita
nell’ordinamento dello Stato per effetto della legge 27 maggio 1991, n. 176,
impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni affinché i minori
non siano sottoposti a interferenze arbitrarie o illegali;
− quando i diritti di ogni cittadino – utente e quelli connessi alla libertà di
impresa, che vanno comunque salvaguardati, risultano contrapposti a quelli
dei minori, deve trovare applicazione l’art. 3 della citata convenzione ONU ai
sensi della quale i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di
primaria considerazione.
In relazione a quanto precede, si ritiene che, in attesa di una organica
regolamentazione del settore, la superiore salvaguardia dei diritti dei minori
renda certamente legittimo ed opportuno un intervento dei questori - giustificato
da ragioni di pubblico interesse – volto ad imporre, con lo strumento della tabella
dei giochi vietati, che non siano installati apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che, come espressamente
previsto dal menzionato codice di autoregolamentazione, contengano “sequenze
particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare
turbamento o forme imitative” nel minore che partecipi al gioco o che ne sia
spettatore.
L’ampiezza e la qualità delle prescrizioni, anche con riferimento
all’individuazione dei destinatari, potranno essere diversamente modulate dai
questori in relazione alle effettive esigenze, ferma restando l’inutilità di disporre
impedimenti o divieti che riguardino apparecchi e congegni il cui utilizzo sia già
vietato ai minori di anni 18, in relazione a quanto previsto dall’art. 110, comma
8, del T.U.L.P.S.
E’ appena il caso di evidenziare che l’alto contenuto sociale delle
iniziative che saranno adottate al riguardo richiederà un impegno altrettanto
elevato e visibile al fine di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni
eventualmente imposte.
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Com’è noto, la soluzione prospettata non può essere estesa all’attività di
vendita al pubblico e comunque alle attività di produzione, duplicazione,
noleggio o cessione a qualsiasi titolo di supporti audiovisivi destinati al gioco,
atteso che tale settore, per quanto disciplinato dall’art. 75 bis del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, per consolidato orientamento giurisprudenziale, a suo
tempo comunicato alle SS.LL., risulta sottratto al sistema delle autorizzazioni di
polizia.
Permanendo, peraltro, anche in tale ambito qualificate esigenze di tutela, è
opportuno che siano attivati appositi dispositivi di investigazione e contrasto
volti ad accertare se la commercializzazione e la diffusione di giochi a contenuto
osceno, applicati su software per consolle od elaboratori elettronici o comunque
su specifico supporto audiovisivo, integri, per le particolari modalità attuative, gli
estremi dei delitti sanzionati dall’art. 528 c.p. ovvero dall’art. 1 della legge 12
dicembre 1960, n. 1591, che punisce chiunque fabbrica, introduce, affigge o
espone in luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed
oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità i quali offendono il pudore o la
pubblica decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli
anni diciotto.
Al medesimo scopo, andranno accertati od efficacemente perseguiti i casi
di violazione delle fattispecie depenalizzate previste dall’art. 725 c.p., ovvero
dall’art. 1, comma 2 della legge n. 1591 del 1960, che sanziona le ipotesi di
fabbricazione, introduzione, affissione od esposizione in luogo pubblico o aperto
al pubblico di disegni immagini fotografie od oggetti figurati comunque destinati
alla pubblicità che rappresentino scene di violenza atte ad offendere il senso
morale o l’ordine familiare.
Si ritiene di dover, infine, sottolineare come un adeguato potenziamento
delle iniziative di contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel commercio
ambulante si ponga in funzione pienamente strumentale rispetto all’esigenza di
arginare il fenomeno della diffusione di videogiochi non adatti a minori, atteso
che tali forme di abusivismo spesso si accompagnano ad altre manifestazioni
criminali, quali la pirateria audiovisiva ed informatica che, frequentemente, ha ad
oggetto l’illegale riproduzione e commercializzazione di giochi per consolle ed
elaboratori elettronici destinati ad essere utilizzati nell’ambito delle famiglie.
Sul punto si raccomanda, pertanto, la stretta osservanza delle istruzioni
impartite con circolari n. 123/A2/130.A.289 del 18 luglio 2002 e del 23 giugno
2003.
I Sigg. Prefetti sono pregati di voler partecipare il contenuto della presente
direttiva ai Comuni delle rispettive province, affinché, in relazione a quanto
previsto dall’art. 9 del T.U.L.P.S., valutino l’opportunità di estendere il contenuto
delle prescrizioni, di cui si è fatta menzione nella prima parte della presente
direttiva, ai titolari di licenze per lo svolgimento delle attività di distribuzione o
di gestione anche indiretta di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
da gioco, il cui rilascio, a norma dell’art. 86, comma 3, del TULPS è rimesso alla
competenza dei Sindaci.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro