Sale scommesse e sale gioco Aprile 2013

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Sale scommesse e sale gioco Aprile 2013
SALE SCOMMESSE E SALE GIOCHI
La disciplina dei giochi trova il suo fondamento nel Testo unico delle Leggi di Pubblica
sicurezza e nel suo regolamento di esecuzione, i quali disciplinano i c.d. giochi leciti, cioè i
giochi che non sono vietati dall’autorità di pubblica sicurezza, per la cui effettuazione, il
Comune, in base all’art. 19 del D.P.R. 616, è competente a rilasciare apposita
autorizzazione.
L’autorizzazione è quella di cui all’art. 86 del TULPS da tenere distinta da quella prevista
dall’art. 88 del TULPS che disciplina le scommesse il cui rilascio è rimasto tuttora di
competenza della Questura.
Le sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti, chiamate convenzionalmente sale
giochi sono pubblici esercizi nei quali i locali sono allestiti specificatamente per lo
svolgimento dei giochi leciti e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento
automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici
quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
Il regolamento comunale delle sale giochi stabilisce le condizioni per il rilascio, ma a
seguito delle ultime modifiche normative non si può più prevedere un contingentamento
numerico.
Non c’è più richiesta, almeno nel nostro Comune, di apertura di sale giochi.
Gli esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VLT) di cui all’art. 9
del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22.01.2010 – sono sale ove si
installano gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. b), in possesso di un rapporto
contrattuale con il concessionario di rete, e sono soggette al regime autorizzatorio di cui
all’art. 88 del TULPS di competenza del Questore.
L’interesse degli imprenditori, si è ora spostato verso l’apertura di queste tipologie di sale.
I Comuni non possono intervenire, se non altro in ossequio alla riserva esclusiva di
competenza legislativa statale di cui all’art. 117 Costituzione, in materia di funzioni
spettanti al Questore.
Il recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30011/2011 ha poi
stabilito i criteri per la determinazione dei parametri numerico quantitativi per le singole
ubicazioni delle c.d. “new slot” aumentando notevolmente, rispetto al passato, il numero
degli apparecchi installabili (arrivando addirittura fino a 20 apparecchi negli alberghi e fino
a 8 nei bar, ristoranti) all’interno dei seguenti esercizi:
circoli privati, esercizi di trattenimento, bar, ristoranti, edicole, tabaccherie, ecc.
Negli esercizi già muniti di autorizzazione di cui all’art. 86 (quali ad es. bar, ristoranti,
alberghi, circoli ricreativi) o art. 88 del TULPS è consentita l’installazione di apparecchi da
gioco di cui all’art. 110, comma 6 e 7, del TULPS, nel rispetto dei limiti numerici e delle
condizioni previsti dai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza
necessità di presentazione di alcuna segnalazione certificata di inizio attività.