Sale scommesse e sale gioco Aprile 2013
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Sale scommesse e sale gioco Aprile 2013
SALE SCOMMESSE E SALE GIOCHI La disciplina dei giochi trova il suo fondamento nel Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza e nel suo regolamento di esecuzione, i quali disciplinano i c.d. giochi leciti, cioè i giochi che non sono vietati dall’autorità di pubblica sicurezza, per la cui effettuazione, il Comune, in base all’art. 19 del D.P.R. 616, è competente a rilasciare apposita autorizzazione. L’autorizzazione è quella di cui all’art. 86 del TULPS da tenere distinta da quella prevista dall’art. 88 del TULPS che disciplina le scommesse il cui rilascio è rimasto tuttora di competenza della Questura. Le sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti, chiamate convenzionalmente sale giochi sono pubblici esercizi nei quali i locali sono allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box. Il regolamento comunale delle sale giochi stabilisce le condizioni per il rilascio, ma a seguito delle ultime modifiche normative non si può più prevedere un contingentamento numerico. Non c’è più richiesta, almeno nel nostro Comune, di apertura di sale giochi. Gli esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VLT) di cui all’art. 9 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22.01.2010 – sono sale ove si installano gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. b), in possesso di un rapporto contrattuale con il concessionario di rete, e sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’art. 88 del TULPS di competenza del Questore. L’interesse degli imprenditori, si è ora spostato verso l’apertura di queste tipologie di sale. I Comuni non possono intervenire, se non altro in ossequio alla riserva esclusiva di competenza legislativa statale di cui all’art. 117 Costituzione, in materia di funzioni spettanti al Questore. Il recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30011/2011 ha poi stabilito i criteri per la determinazione dei parametri numerico quantitativi per le singole ubicazioni delle c.d. “new slot” aumentando notevolmente, rispetto al passato, il numero degli apparecchi installabili (arrivando addirittura fino a 20 apparecchi negli alberghi e fino a 8 nei bar, ristoranti) all’interno dei seguenti esercizi: circoli privati, esercizi di trattenimento, bar, ristoranti, edicole, tabaccherie, ecc. Negli esercizi già muniti di autorizzazione di cui all’art. 86 (quali ad es. bar, ristoranti, alberghi, circoli ricreativi) o art. 88 del TULPS è consentita l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 e 7, del TULPS, nel rispetto dei limiti numerici e delle condizioni previsti dai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza necessità di presentazione di alcuna segnalazione certificata di inizio attività.