tabella giochi proibiti A3

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tabella giochi proibiti A3
CAP 70020
codice fiscale 00821080728
Ufficio Commercio
VISTO l’Art.195 comma 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.311, si vidima la tabella sotto
riportata e comunicata dal Questore di Bari in data 6 novembre 2004 Div. P.A.S. Cat. H3 mass./2004 e notificata al Sig.
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BARI
TABELLA DEI GIUOCHI PROIBITI
Div. P.A.S. Cat. 11.A/2004
Ai sensi dell'art. 110 comma 1° del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18.6.1931 n. 773, così come modificato
da ultimo modificato dall'art.22 della Legge 27.12.2002 n.289 (legge finanziaria 2003) e dal Decreto Legge 30.10.2003 n.269, convertito in Legge n.326
del 24.11.2003, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di
apparecchi da gioco, insistenti nella città di Bari e nei comuni della provincia, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:
A) GIUOCHI ALLE CARTE:
Baccarat - Bassetta Tajè - Bazzica - Belina - Bestia - Biribisso - Camuffo - Caratella - Cocco Colle - Chemin de fer - Cineina - Conchin - Cucù
- Domino - ecartè-erbetta - faraone - flussata - goffo o goffetto - lasquenet - lanzechenetto o toppa - lotteria mercantile e fiera - macao o novino
- maus - mazzetto - padrone e sotto - piattello - ponsette - passa quaranta - passatella o tocco - petrangola - pitocchetto - poker – primiera punto - quindici - quaranta - quartiglio - quintiglio -ramino - roversino - settemezzo - stoppa - trentaquaranta – trentuno/gilett - trentacinque
o mercante o piattello – trentasei o turchinétto – undici e mezzo – ventuno – zecchinetto;
B) GIOCHI AL BILIARDO:
Biliardo a trottola - biliardo inglese e americano - biliardino a martelletto - buchette - bazzica - battifondo o banco - baccarat con birilli parigina - ponte - rosso e bianco - rosso e nero - biliardo inglese o francese - trucco inglese;
C) ALTRI GIUOCHI:
Bianca o bella - bianca o bella birinca - carosello - cavallini - giuochi con dadi - pari e dispari - pesca reale - la piera - lotteria - dadi - roulettes
di qualsiasi specie - testa o croce - carosello -riffa - tombola e lotterie (salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge) - passatella - sornello
virotto - slot machine (salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge ed in particolare ad eccezione degli apparecchi di cui al 6° comma
dell’art.110 TULPS).
È VIETATO ORGANIZZARE, GESTIRE O PARTECIPARE A SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
Sono vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopra
indicati.
APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI NON CONFORMI ALLE
SEGUENTI PRESCRIZIONI:
1. Sono vietati gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che riproducono i giochi come sopra elencati alle lettere A), B) e
C). In particolare i suddetti apparecchi non potranno riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole fondamentali, anche se utilizzano
come grafica anziché le carte dei disegni vari, come barattoli, mele, palle da biliardo, ed altro. Non potranno riprodurre il gioco della slot machine e
della roulette, fatta eccezione per gli apparecchi autorizzati dal 6° comma dell’art.110 TULPS.
2. Sono vietati gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente
aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o vincite di valore superiore al limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 TULPS, escluse le
macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato.
3. Nessun tipo di apparecchio potrà essere munito di lettore ottico per l'accettazione di banconote;
4. I gestori degli apparecchi elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS, ovvero coloro che comunque li detengono anche temporaneamente,
dovranno esporre su ogni apparecchio elettronico il relativo nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato. Ogni
apparecchio dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. Inoltre, gli apparecchi prodotti dal 1° gennaio 2003 dovranno altresì essere
dotato della relativa scheda esplicativa, che dovrà essere tenuta nei locali dell'esercizio ed esibita a richiesta degli operatori di polizia.
5. I titolari (esercenti) delle sale da gioco dovranno fornire agli operatori di polizia le chiavi per l'apertura dei vani di accesso ai meccanismi di
funzionamento dei congegni elettrici dei predetti apparati installati all’intermo del locale, per consentire agli operatori di polizia di ispezionarli. A
tal fine, ove gli esercenti non fossero proprietari dei videogiochi dovranno garantire l’intervento dei suddetti proprietari per fornire le chiavi stesse.
6. I succitati apparecchi non potranno essere muniti di congegni che consentano il caricamento dei crediti indipendentemente dall’introduzione della
moneta e comunque la variazione del gioco.
7. Tutti gli apparecchi elettronici e congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da giuoco d’abilità, devono essere muniti di targhetta
riportante oltrechè il Nullaosta del Ministero delle Finanze secondo la già citata Legge finanziaria anche le generalità del proprietario e se diverso
del noleggiatore degli apparecchi stessi.
8. A tutela dei minori è vietata l'installazione di apparecchi di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude e brutali, o scene
contenenti immagini offensive del pudore e che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne
sia spettatore.
Al fine di ottemperare alle prescrizioni imposte, gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente.
Ai sensi dell'art.195 del Regolamento di Esecuzione del TULPS, LA PRESENTE TABELLA DEVE ESSERE TENUTA
ESPOSTA IN LUOGO BEN VISIBILE AL PUBBLICO nei locali dell'esercizio nei quali sono installati i giochi.
La presente tabella sostituisce tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa autorità di P.S.
SANZIONI: I contravventori incorrono, a seconda dei casi, nelle sanzioni previste dagli artt. 718-719-720-723 c.p., e dagli artt.110 TULPS e
art.195 R.D. 6.5.1940 nr.635.
Bitritto,
Predisposizione e Istruttoria
(Andrea Maffei)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO
Dott.ssa Rosella A.M. GIORGIO