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PARTE 2
VII. L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
1. GIUDICI ORGINARI E GIUDICI SPECIALI
Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per la presenza di più giurisdizioni: sono istituti i giudici
ordinari,i giudici amministrativi,i giudici contabili,i giudici tributari e i giudici militari.
I giudici ordinari:
I giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso
Organi requirenti:
Gli organi requirenti sono i Pubblici
Ministeri (PM).
Essi curano gli interessi pubblici e osservano
l’obbligo di esercitare l’azione penale.
I loro uffici(che si chiamano Procure della
Repubblica) si rinvengono presso i
Tribunali, le Corti d’appello e la Corte di
Cassazione. Presso quest’ultima è istituita
anche la Direzione nazionale antimafia,
Organi giudicanti:
•
Organi giudicanti civili:
organi di primo grado: giudici di pace e Tribunale
organi di secondo grado: Corte d’appello.
•
Organi giudicanti penali:
organi di primo grado: giudice di pace, Tribunale,
Tribunale dei minorenni, Corte d’Assise
organi di secondo grado: Corte d’appello, Corte
d’assise d’appello e Tribunale della libertà.
I giudici speciali
I giudici amministrativi, invece, sono i c.d. T.A.R. (Tribunali Amministrativi Regionali) e il
Consiglio di Stato: a loro è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, che prevede la
possibilità che siano annullati gli atti della Pubblica Amministrazione.
Il criterio per distinguere fra la giurisdizione del giudice ordinario e quella dei giudici
amministrativi è costituito dalla natura della situazione giuridica soggettiva da tutelare.
Al giudice ordinario spettano le controversie in materia dei diritti soggettivi:si ha un diritto
soggettivo quando è garantiti un bene della vita(una cosa,una somma di denaro o un servizio)
Al giudice amministrativo quelle in materia di interessi legittimi:può essere definito come la
situazione di vantaggio che si possiede di fronte al potere dell’amministrazione e che si sostanzia
nella garanzia della legittimità dell’atto amministrativo.
Il Consiglio di Stato è giudice d’appello dei T.A.R., ma ha anche poteri consultivi.
• La Corte dei Conti giudica i pubblici amministratori in caso di danno economico per lo Stato.
• I giudici tributari esercitano la giurisdizione nelle controversie tra cittadini e amministrazione
finanziaria statale.
• I giudici militari, in tempo di guerra, esercitano la loro giurisdizione secondo quanto previsto
dalla legge. In tempo di pace, giudicano solo per i reati commessi dagli appartenenti alle Forze
Armate.
2. PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI GIURISDIZIONE.
2.1. Principio di precostituzione del giudicePrincipio del “giudice naturale”
La Costituzione pone alcuni principi fondamentali in tema di giurisdizione. In primi luogo,il
principio della precostituzione del giudice(detto anche principio del giudice naturale):
la Costituzione stabilisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge” (art.25 Cost.): in tal modo, nessuno potrà essere giudicato da un giudice appositamente
costituito dopo la commissione di un determinato fatto.
Inoltre è posto il divieto di istituire giudici speciali, cioè organi formati fuori dall’ordinamento
giudiziario. Non ricadono nel divieto tutte le giurisdizioni speciali cui si è accennato in
precedenza(giudici amministrativi,tributari militari,corte dei conti).
Altre disposizioni costituzionali hanno portata generale:
• la giustizia deve essere amministrata in nome del popolo(art. 101 Cost.)
• il giudice deve essere soggetto solo alla legge(art. 1010.1)
• la legge deve assicurare l’indipendenza delle giurisdizioni speciali e del pubblico
ministero(art. 108 Cost.).
La Corte di Cassazione si configura come giudice di legittimità,competente a conoscere le sole
violazioni di legge compiute dagli organi giurisdizionali di grado inferiore;inoltre risolve i conflitti
di competenza insorti fra giudici ordinari e i conflitti di giurisdizione insorti fra giudice ordinario e
giudice speciale. Alla Corte Costituzionale viene affidata dunque la funzione di
“nomofilachia”,cioè la soluzione delle questioni interpretative più controverse”,al fine di
indirizzare l’attività giurisdizionale degli organi giudicanti e requirenti.
2.2 Diritto di difesa e giusto processo
La garanzia del diritto di difesa, unitamente al principio del giudice naturale precostituito per legge,
fondano il processo su due principi:
• il contraddittorio tra le parti(confronto dialettico paritario tra le parti processuali lungo lo
svolgimento di tutte le fasi processuali)
• l’imparzialità e la terzietà del giudice(la cui decisione può essere accettata dalle parti e dalla
società in quanto provenga da un soggetto imparziale,super partes)
Inoltre, la Riforma dell’art.111 Cost consacra tali principi nella formula del giusto processo. Il
nuovo testo dell’articolo 111, inoltre, stabilisce che la legge deve assicurare la ragionevole durata
del processo.
3. LO STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI ORDINARI.
3.1. L’accesso alla magistratura
La Costituzione stabilisce che la nomina a magistrato debba avvenire per concorso (ad eccezione
dei consiglieri di Cassazione, per meriti insigni e dei giudici di pace). Vinto il concorso,si è
nominati uditore giudiziario e inizia un tirocinio.
3.2. Indipendenza,autonomia e inamovibilità della magistratura ordinaria
La carriera dei magistrati ordinari si svolge automaticamente: tale automatismo, che rende scontato
l’avanzamento dei magistrati, è studiato al fine di garantire la loro autonomia e indipendenza.
L’autonomia dell’ordine giudiziario è una garanzia destinata a far sì che ciascun magistrato possa
determinarsi autonomamente senza ricevere alcun condizionamento da altri magistrati.
L’indipendenza dell’ordine giudiziario è invece riferita all’ordine giudiziario nel suo complesso: i
magistrati sono tutelati dai condizionamenti che possono provenire da poteri diversi da quello
giudiziario.
L’art 107.1 Cost. afferma che “i magistrati sono inamovibili”; ciò significa che i magistrati senza il
loro consenso non possono essere trasferiti ad una sede diversa da quella che occupano.
L’ordinamento prevede la possibilità che il Magistrato possa essere trasferito ad un'altra sede solo
con un provvedimento del CSM,nei casi di incompatibilità dall’ordinamento giudiziario e nel caso
in cui non sia in grado di amministrare giustizia nella sua sede .
4. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
A garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati, la Costituzione ha previsto che la loro
carriera e, in generale, il loro status debbano essere disciplinati da un organo di “autogoverno”,
slegato dal Governo:il Consiglio superiore della magistratura,C.S.M.
Composizione del C.S.M. : 27 membri
•
3 membri di diritto: Presidente della Repubblica (che lo presiede), Primo Presidente della
Cassazione e Procuratore generale della Corte di Cassazione.
• 16 membri togati: 2/3 del Collegio. Sono eletti dai magistrati ordinari.
• 8 membri laici: 1/3 del collegio. Sono eletti dal Parlamento in seduta comune, fra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
- professori universitari in materie giuridiche
- avvocati che esercitano la professione da almeno 15 anni.
Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica solo in rari casi. Nelle altre riunioni, è
presieduto da un Vicepresidente, nominato dal CSM tra i membri laici.
Elezione dei membri togati del CSM
Dopo la Riforma del 2002, l’elezione dei 16 membri togati avviene nel seguente modo:
• in un unico collegio nazionale, per 2 magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso
la Corte di Cassazione e la procura generale presso la medesima Corte.
• in un collegio unico nazionale, per 4 magistrati che esercitano le funzioni di pubblico
ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia.
• In un collegio unico nazionale, per 10 magistrati che esercitano le funzioni di giudice
ovvero che sono destinati alla Corte suprema di Cassazione.
All’elezione partecipano tutti i magistrati.
Competenze del CSM
Il C.S.M. adotta tutti i provvedimenti inerenti la carriera e lo status dei magistrati ordinari:
assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari.
Azioni disciplinari: per evitare la trasformazione della Magistratura in corporazione, la titolarità
dell’azione disciplinare è attribuita al Ministro di Giustizia. Le decisioni, in tal senso, spettano
all’apposita sezione disciplinare del CSM.
La responsabilità disciplinare opera in caso di violazione dei doveri connessi al corretto esercizio
della funzione giurisdizionale: i magistrati rispondono di ogni comportamento, assunto in ufficio e
fuori, in violazione dei propri doveri, tale da compromettere il prestigio dell’ordine
giudiziario(dunque sono sottoposti anche a responsabilità penale e a quella civile).
Tutti i provvedimenti del CSM assumono la veste di Decreti del Presidente della Repubblica e
sottoposti al TAR del Lazio e, in appello, al Consiglio di Stato.
Per assicurare l’indipendenza dei giudici speciali, esistono degli organi collegiali, ricalcati sul
modello del CSM: il Consiglio di Presidenza della giurisdizione amministrativa, il Consiglio di
Presidenza della Corte dei Conti, il Consiglio di Presidenza della Magistratura militare e il
Consiglio della Magistratura Militare.
5. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Prima della Costituzione del 1948, il Ministro di Grazia e Giustizia aveva notevoli poteri relativi
allo status e alla carriera dei magistrati, pregiudicandone l’autonomia. La Costituzione repubblicana
ha segnato una svolta, spostando la gran parte di questi poteri in seno al CSM.
Ora, il Ministro della giustizia si limita a:
• curare l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art.110 Cost).
• promuovere l’azione disciplinare davanti all’apposita sezione disciplinare del CSM
• partecipare al procedimento di conferimento degli uffici direttivi (gli incarichi di maggior
rilievo dell’ordinamento giudiziario). Tali incarichi sono attribuiti con deliberazione del CSM,
sulla base di una proposta formulata da una Commissione composta da CSM e ministro. La
Corte costituzionale ha affermato che i rapporti tra il CSM ed il ministro devono ispirarsi al
principio di leale collaborazione.
• esercitare poteri di sorveglianza ed eventuali attività ispettive nei confronti degli uffici
giudiziari.